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Art. 103f

142.20LStrIFederal Act1 gen 2008Fonte originale

Il Consiglio federale disciplina:

  1. a quali unità delle autorità di cui all’articolo 103c capoversi 1 e 2 spettano le facoltà menzionate in tali disposizioni;
  2. la procedura di acquisizione dei dati dell’EES da parte delle autorità di cui all’articolo 103c capoverso 4;
  3. l’elenco dei dati registrati nell’EES e i diritti d’accesso delle autorità di cui all’articolo 103c capoversi 1 e 2;
  4. la conservazione e la cancellazione dei dati;
  5. le modalità relative alla sicurezza dei dati;
  6. la collaborazione con i Cantoni;
  7. la responsabilità del trattamento dei dati;
  8. l’elenco dei reati secondo l’articolo 103c capoverso 4;
  9. la procedura per lo scambio d’informazioni secondo l’articolo 103e ;
  10. quali autorità possono accedere all’elenco generato dal meccanismo di informazione riportante le persone il cui soggiorno nello spazio Schengen ha superato la durata massima consentita.

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