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Art. 102d

142.20LStrIFederal Act1 gen 2008Fonte originale

In vista dell’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione verso lo Stato d’origine o di provenienza, l’autorità incaricata dell’organizzazione della partenza può comunicare alle autorità estere i dati qui appresso unicamente se ciò non metta in pericolo lo straniero o i suoi congiunti:

  1. le generalità (cognome, nome, pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, cognome e nome dei genitori e ultimo indirizzo nello Stato d’origine o di provenienza) dello straniero e, se necessario, dei suoi congiunti;
  2. indicazioni concernenti il passaporto o altri documenti d’identità;
  3. dati biometrici;
  4. altri dati che permettono di accertare l’identità di una persona;
  5. indicazioni sullo stato di salute, in quanto siffatta comunicazione sia nell’interesse dello straniero ed egli ne sia stato informato;
  6. i dati necessari per garantire l’entrata nello Stato di destinazione e la sicurezza delle persone che accompagnano lo straniero.

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