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Art. 102c

142.20LStrIFederal Act1 gen 2008Fonte originale
  1. Per l’adempimento dei loro compiti, segnatamente per la lotta contro i reati secondo la presente legge, la SEM e le competenti autorità cantonali possono comunicare dati personali relativi a stranieri alle autorità estere e alle organizzazioni internazionali incaricate di compiti corrispondenti, sempreché siano adempite le condizioni di cui all’articolo 16 LPD1.2
  2. Possono essere comunicati i dati personali seguenti:
    1. le generalità (cognome, nome, pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, ultimo indirizzo nello Stato d’origine o di provenienza) dello straniero e, se necessario, dei suoi congiunti;
    2. indicazioni concernenti il passaporto o altri documenti d’identità;
    3. dati biometrici;
    4. altri dati necessari per accertare l’identità di una persona;
    5. indicazioni sullo stato di salute, in quanto siffatta comunicazione sia nell’interesse dello straniero ed egli ne sia stato informato;
    6. i dati necessari per garantire l’entrata nello Stato di destinazione e per la sicurezza delle persone che accompagnano lo straniero;
    7. indicazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari;
    8. indicazioni sulla regolamentazione del soggiorno e i visti accordati.

Footnotes

  1. RS 235.1

  2. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 1 del DF del 19 mar. 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE, in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 347;FF 2020 7005).

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