Torna alla legge

Art. 81

131.212CostCCantonal Constitution1 gen 1995Fonte originale
  1. Il Gran Consiglio può costituire commissioni al fine di preparare le proprie deliberazioni.
  2. Esso può delegare loro singole attribuzioni decisionali. Mantiene nondimeno intatta la possibilità di avocare nuovamente a sé singoli affari.
  3. Per l’adempimento dei loro compiti, le commissioni dispongono di speciali diritti, stabiliti dalla legge, di procurarsi informazioni, di consultare documenti e di svolgere inchieste.
  4. I membri del Gran Consiglio possono costituire gruppi parlamentari.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.