Il Gran Consiglio può costituire commissioni al fine di preparare le proprie deliberazioni.
Esso può delegare loro singole attribuzioni decisionali. Mantiene nondimeno intatta la possibilità di avocare nuovamente a sé singoli affari.
Per l’adempimento dei loro compiti, le commissioni dispongono di speciali diritti, stabiliti dalla legge, di procurarsi informazioni, di consultare documenti e di svolgere inchieste.
I membri del Gran Consiglio possono costituire gruppi parlamentari.
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