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Art. 80

131.212CostCCantonal Constitution1 gen 1995Fonte originale
  1. Il Gran Consiglio può conferire mandati al Consiglio di Stato. Se il Consiglio di Stato ha competenza decisionale esclusiva, il mandato ha valore di semplice direttiva.
  2. Nell’ambito delle sue competenze il Gran Consiglio può prendere decisioni di principio.

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