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Art. 82

131.212CostCCantonal Constitution1 gen 1995Fonte originale
  1. I membri del Gran Consiglio deliberano e votano senza istruzioni. Fatto salvo il segreto professionale, devono rendere pubblici i legami che hanno con gruppi d’interesse.
  2. Nell’esercizio del loro mandato, i membri del Gran Consiglio si esprimono liberamente e possono essere chiamati a rispondere delle loro dichiarazioni soltanto nei casi previsti dalla legge.
  3. Essi hanno il diritto di iniziativa parlamentare e il diritto di presentare gli atti parlamentari previsti dalla legge.
  4. Di fronte all’amministrazione, dispongono di speciali diritti, stabiliti dalla legge, di procurarsi informazioni e di consultare documenti. Il presidente del Gran Consiglio può ognora consultare gli incartamenti del Consiglio di Stato.

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