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Art. 28

120LMSIFederal Act1 lug 1998Fonte originale
  1. .1
  2. La Confederazione accorda una equa indennità ai Cantoni che devono in ampia misura adempiere compiti di protezione ai sensi della sezione 52o in caso di avvenimenti straordinari.
  3. La Confederazione accorda aiuti finanziari all’Istituto svizzero di polizia di Neuchâtel per le prestazioni fornite nell’interesse della Confederazione.

Footnotes

  1. Abrogato dall’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095;FF 2014 1885).

  2. Ora: sezione 4a

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