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Art. 24a

120LMSIFederal Act1 lug 1998Fonte originale
  1. Fedpol gestisce un sistema d’informazione elettronico nel quale sono registrati dati su persone che hanno avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera e all’estero.
  2. Nel sistema d’informazione possono essere registrate informazioni su persone contro cui sono stati pronunciati divieti di recarsi in un Paese determinato, misure secondo il diritto cantonale volte a prevenire gli atti violenti in occasione di manifestazioni sportive o altre misure quali divieti di accedere agli stadi, se la misura:1
    1. è stata pronunciata o confermata da un’autorità giudiziaria;
    2. è stata pronunciata in seguito a un reato denunciato alle autorità competenti; o
    3. è necessaria per la salvaguardia della sicurezza di persone o della manifestazione sportiva considerata e si può rendere verosimile che è giustificata.
  3. Il sistema d’informazione elettronico può contenere i dati seguenti: fotografia, cognome, nome, data e luogo di nascita, luogo d’origine, indirizzo, tipo di misura e motivo della misura, come condanna, inchiesta penale, comunicazioni della polizia, riprese video, nonché autorità che ha disposto la misura, violazioni di misure, organizzazioni, eventi.
  4. Le autorità e i servizi di cui all’articolo 13 che dispongono di informazioni ai sensi del capoverso 1 sono tenuti a trasmetterle a fedpol.
  5. Le autorità preposte all’esecuzione possono trattare dati personali degni di particolare protezione, se è necessario per l’adempimento dei loro compiti.
  6. Fedpol verifica se le informazioni che gli pervengono sono esatte e rilevanti ai sensi del capoverso 2. Distrugge le informazioni inesatte o non rilevanti e ne informa il mittente.
  7. Il sistema d’informazione è a disposizione dei servizi di fedpol competenti per l’esecuzione della presente legge, delle autorità di polizia dei Cantoni, dell’AFD e dei servizi specializzati competenti per l’esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone secondo l’articolo 31 capoverso 2 della legge del 18 dicembre 20202sulla sicurezza delle informazioni, mediante una procedura di richiamo.3Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per la conservazione e la cancellazione dei dati. Determina nei particolari le condizioni per il collegamento degli organi cantonali di sicurezza e disciplina i diritti d’accesso.
  8. Le autorità preposte all’esecuzione possono comunicare i dati personali di cui al capoverso 1 agli organizzatori di manifestazioni sportive in Svizzera, se i dati sono necessari per ordinare misure intese a impedire atti di violenza in occasione di determinate manifestazioni. I destinatari dei dati possono comunicarli a terzi solo nell’ambito dell’esecuzione delle misure. Il Consiglio federale disciplina le modalità di trattamento dei dati da parte dei destinatari e di terzi.
  9. Fedpol può comunicare dati personali ad autorità di polizia e organi di sicurezza esteri. L’articolo 61 capoversi 1, 2, 5 e 6 LAIn4si applica per analogia. I dati possono essere comunicati soltanto se l’autorità o l’organo garantisce che servono esclusivamente a ordinare misure intese a impedire atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive. La protezione della fonte va garantita.5
  10. Il diritto di ottenere informazioni relative ai dati che figurano nel sistema d’informazione e il diritto di farli rettificare sono retti dagli articoli 25 e 41 capoverso 2 lettera a LPD6. Fedpol comunica alla persona interessata la registrazione e la cancellazione dei dati che la riguardano nel sistema d’informazione.7

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5091;FF 2007 5875).

  2. RS 128

  3. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 1 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 232; 2023 650;FF 2017 2563).

  4. RS 121

  5. Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300;FF 2019 3935).

  6. RS 235.1

  7. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 1 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939).

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