Torna alla legge

Art. 23r

120LMSIFederal Act1 lug 1998Fonte originale
  1. L’esecuzione e il controllo delle misure di cui alla presente sezione competono ai Cantoni. È fatto salvo l’articolo 23n.
  2. Fedpol fornisce assistenza sul piano dell’amministrazione e dell’esecuzione.
  3. Le autorità competenti per l’esecuzione delle misure possono applicare la coercizione di polizia e misure di polizia, per quanto i beni giuridici da proteggere lo giustifichino.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.