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Art. 14

120LMSIFederal Act1 lug 1998Fonte originale
  1. Fedpol e i Cantoni raccolgono le informazioni necessarie all’adempimento dei compiti secondo la presente legge. Essi possono ricercare tali informazioni anche all’insaputa delle persone interessate.1
  2. I dati personali possono essere raccolti con:
    1. valutazione delle fonti accessibili al pubblico;
    2. richiesta di informazioni;
    3. consultazione di fascicoli ufficiali;
    4. ricezione e valutazione di comunicazioni;
    5. ricerca dell’identità o del soggiorno delle persone;
    6. osservazione dei fatti in luoghi pubblici e liberamente accessibili, anche ricorrendo a registrazioni di immagini e suoni;
    7. accertamento dei movimenti e contatti delle persone.
  3. L’impiego di misure coercitive procedurali penali è ammissibile soltanto nel quadro di una procedura delle indagini preliminari della polizia giudiziaria o di un’istruzione preparatoria. Lo stesso dicasi per l’osservazione di fatti in ambienti privati.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095;FF 2014 1885).

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