0.631.256.916.31Bilateral International Treaty25 févr. 1948
0.631.256.916.31
RU 1948 155; FF 1947 III 53 ediz. ted., 57 ediz. franc.
Conchiusa il 30 aprile 1947
Approvata dall’Assemblea federale il 9 dicembre 19471
Istrumenti di ratificazione scambiati il 25 febbraio 1948
Entrata in vigore il 25 febbraio 1948
(Stato 25 febbraio 1948)
Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Presidente della Repubblica Austriaca hanno convenuto di regolare con una Convenzione il traffico di confine fra i due Stati e hanno designato a questo scopo come loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
(1). Per traffico di confine s’intende il traffico di vicinato entro le due zone limitrofe situate da un lato e dall’altro del confine (zone doganali di confine) che, salvo le eccezioni rese necessarie dalle condizioni locali, hanno una profondità di 10 chilometri. Per il lago di Costanza, la distanza di 10 chilometri è contata dalla riva verso terra.
Le persone domiciliate nella zona di confine sono considerate come abitanti della zona ai termini della presente Convenzione. (2). La presente Convenzione è parimente applicabile al Principato del Liechtenstein, unito alla Svizzera da un trattato d’unione doganale. La frontiera fra l’Austria e il Liechtenstein è considerata come confine doganale fra l’Austria e la Svizzera nel senso della presente Convenzione. (3). Le amministrazioni doganali dei due Paesi allestiranno e si comunicheranno gli elenchi delle località austriache, svizzere e del Liechtenstein alle quali saranno applicate le disposizioni della presente Convenzione.
(1). Non sono soggetti a dazi d’entrata o d’uscita, come pure a qualsiasi altra tassa:
Non sono soggetti a dazio d’entrata o d’uscita, come pure a qualsiasi altra tassa: i prodotti (escluse tuttavia le derrate alimentari e le bevande) che, fabbricati dagli artigiani nella zona di confine di uno dei due Paesi, sono, da loro stessi, portati ai mercati e alle fiere dell’altra zona di confine e ne sono poi di nuovo riesportati perchè invenduti.
(1). Non sono soggetti a dazio d’entrata o d’uscita, come pure a qualsiasi altra tassa:
Nel traffico reciproco delle due zone di confine non sono soggetti a qualsiasi dazio d’entrata e d’uscita:
Non sono soggetti reciprocamente a dazio d’entrata e d’uscita, come pure a qualsiasi altra tassa:
(1). I medici ed i veterinari che hanno superato gli esami di stato professionali nel Paese di domicilio, nonchè le levatrici, domiciliati nella zona di confine, possono nell’esercizio della loro professione, varcare il confine in vettura e qualora siano provvisti delle speciali tessere di legittimazione doganali, anche in bicicletta, motocicletta o automobile. In questo caso essi sono dispensati dall’obbligo di fornire alla dogana delle garanzie per il veicolo, a meno che non esistano gravi sospetti. Le disposizioni più precise relative a tali facilitazioni sono prese d’intesa reciproca fra le amministrazioni doganali. (2). Possono essere importati in franchigia di tutti i dazi d’entrata e d’uscita e delle altre tasse gli articoli per fasciature e i medicamenti preparati che gli abitanti di una delle zone di confine vanno a prendere in piccole quantità, con ricette di medici o di veterinari debitamente autorizzati ad esercitare, nelle farmacie dell’altra zona alle quali essi sono costretti di ricorrere date le condizioni locali. Lo stesso dicasi degli articoli per fasciature e dei medicamenti preparati che i medici e i veterinari debitamente autorizzati ad esercitare, portano con sè per farne uso immediato. Non sarà richiesta la ricetta per gli articoli per fasciature, per le droghe non composte destinate ad usi medicinali e per i prodotti farmaceutici e chimici semplici che rechino sull’imballaggio esterno una denominazione farmaceutica chiara e precisa, quando i regolamenti in vigore nella regione autorizzano il commercio al minuto dei detti articoli e questi possono essere introdotti nel paese d’importazione.
A. Importazioni in Austria1. Le persone che risiedono nella zona di confine austriaca possono, una volta al giorno, portare con sè dalla zona svizzera in franchigia di tutti i dazi d’entrata e d’uscita come pure di qualsiasi altra tassa, pane in quantità non superiori a 500 gr. per il loro consumo personale. Tutti i mercoledì, o se il mercoledì cade in una giornata festiva, il giorno feriale successivo, essi possono importare dalla zona di confine svizzera, in luogo del pane, farina o altri prodotti della macinazione, oppure paste alimentari in quantità non superiori a 500 gr per il loro consumo personale, a condizione che queste derrate siano destinate al loro consumo personale. 2. Le persone indicate nella cifra 1, possono importare, in una quantità di 12,5 grammi, prodotti edulcoranti artificiali, una volta la settimana, tutti i mercoledì, o se il mercoledì cade in una giornata festiva, il giorno feriale successivo. 3. Quando sia accertato che si tratta di merci prodotte nella zona svizzera di confine e cioè nel Principato del Liechtenstein e destinate ad essere consumate nella zona di confine austriaca: il formaggio agro del Liechtenstein (formaggio di pasta dura di caseina in cubi o di forma rotonda) sarà esente dai dazi d’entrata e d’uscita e da qualsiasi altra tassa. Queste importazioni non devono superare, in un anno, i 500 quintali metrici. Esse non sono autorizzate che da quattro uffici doganali designati di comune intesa delle due amministrazioni doganali. 4. Quando sia accertato che la merce è prodotta nella zona di confine svizzera e cioè nel Principato del Liechtenstein e che essa è destinata ad essere utilizzata nella zona di confine austriaca: le piastrelle da stufa di argilla, ricoperte di smalto macchiettato, ma lavorato grossolanamente (cosiddette piastrelle decorate), saranno soggette al dazio di 1.10 corona per 100 kg. Queste importazioni non devono superare, in un anno, i 200 quintali metrici. Esse non sono autorizzate che da due uffici doganali designati di comune accordo dalle due amministrazioni doganali. 5. Quando sia accertato che la merce proviene dalla zona di confine svizzera e che è destinata ad essere consumata o utilizzata nella zona di confine del Vorarlberg: le mele, le pere, le mele cotogne, le prugne fresche, importate senza imballaggio o in veicoli con scompartimenti, ricoperte o rivestite di paglia, involte in carta, o in sacchi, o in casse o ceste scoperte, saranno esenti dai dazi d’entrata e d’uscita e da qualsiasi altra tassa. B. Importazioni in Svizzera1. I legumi freschi e le patate provenienti dalla zona di confine austriaca, che sono trasportati dai produttori, da membri delle loro famiglie o dai loro impiegati, allo scopo di essere venduti sui mercati agli abitanti della zona di confine svizzera per il loro proprio consumo, sono esenti da tutti i dazi d’entrata e d’uscita e da qualsiasi altra tassa; la quantità di legumi e di patate importata da ciascuna delle persone di cui sopra, non deve tuttavia superare, in tutto, i 100 kg. La fornitura eseguita al domicilio degli abitanti delle località in cui ha luogo il mercato e nel giorno in cui si tiene quest’ultimo, è parificata alla vendita sul mercato. I quantitativi portati seco da ogni singolo produttore non devono superare 60 kg di verdura e 40 kg di patate. 2. Quando si tratta di merci destinate ad essere utilizzate nella zona di confine svizzera: i lavori di bottaio, montati o smontati, con o senza ferramenti (n. 256a, b e c. della tariffa delle dogane svizzere2), sono ammessi ad un dazio ridotto di 10 franchi il quintale metrico. Queste importazioni non devono superare, in un anno, i 150 quintali metrici.
I divieti d’importazione e d’esportazione emanati per ragioni d’ordine economico non sono applicabili alle merci menzionate negli articoli 2, 5, 6, 7 e 8.
Le prescrizioni relative ai pagamenti nel traffico di confine sono riservate ad un accordo speciale.
(1). Le autorità doganali delle due Parti contraenti hanno il diritto di prendere le misure di vigilanza e di sicurezza necessarie per impedire un’abusiva richiesta delle facilitazioni accordate negli articoli da 1 a 8. Resta riservato il diritto di sopprimere o di limitare le facilitazioni in caso di frode. Dato il caso le autorità doganali si consulteranno in proposito. (2). Per quanto le condizioni locali lo esigano, le autorità doganali dei due Paesi permetteranno, nei casi previsti negli articoli 2, 6 e 7, eccezioni alla regola che vuole che il traffico merci abbia luogo esclusivamente sulle strade doganali e a certe ore del giorno.
(1). La presente Convenzione non modifica le misure di polizia sanitaria e veterinaria prese da ambedue le Parti e neppure le prescrizioni dell’uno e dell’altro Stato relative alla protezione delle piante contro i parassiti nocivi e contro la distruzione. Lo stesso dicasi delle disposizioni prese da una parte e dall’altra relativamente ai prodotti che sono oggetto d’un monopolio di Stato in uno dei Paesi contraenti o che sono destinati alla produzione di merci monopolizzate. (2). Per facilitare nella misura del possibile il traffico reciproco di confine, le due Parti contraenti hanno concluso la Convenzione sulla polizia delle epizoozie3allegata a quest’articolo.
(1). Le disposizioni della presente Convenzione si oppongono al diritto di ognuna delle due alte Parti contraenti di adottare temporaneamente misure restrittive per ragioni di pubblica sicurezza. (2). Le norme per regolare il traffico di confine concluse con le disposizioni precedenti non modificano in alcun modo le prescrizioni di diritto doganale e di polizia per il passaggio del confine, adottate nel territorio di ognuna delle due alte Parti contraenti.
(1). In via di massima è permessa la navigazione sul Lago Bodanico nel traffico dei viaggiatori e delle merci con riserva delle disposizioni di controllo considerate necessarie dalle Parti contraenti. L’approdo reciproco alle stazioni lacuali e le relative misure di controllo sono riservate a speciali accordi. (2). I natanti, come pure i militari e gli agenti della dogana e della polizia non possono attraversare la linea mediana delle acque territoriali, con riserva delle eccezioni che sono rese necessarie dalle condizioni locali. Le norme particolari per regolare il traffico sulle acque territoriali saranno adottate di comune accordo con i servizi a ciò competenti.
Non appena entrata in vigore la presente Convenzione, sarà costituita una commissione permanente mista, composta di tre delegati di ognuna delle due Parti. Questa commissione può proporre ai due Governi tutte le misure che le sembreranno atte ad assicurare il buon funzionamento delle disposizioni precedenti.
(1). La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Vienna non appena possibile. La Convenzione entrerà in vigore subito dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione. (2). La Convenzione potrà essere denunciata con un preavviso di tre mesi contati a partire dal 1° giorno di ogni mese.
In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato la Convenzione.Fatto in doppio esemplare a San Gallo, il 30 aprile 1947.
| Widmer | Stangelberger |
|---|
Art. 1 lett. a del DF del 9 dic. 1947 (RU 1948 153). ↩
Trattasi della tariffa delle dogane svizzere del 10 ott. 1902, nel testo dell’8 giu. 1921 [CS 6 716]. Vedi ora: la tariffa doganale svizzera del 19 giu. 1959 (RS 632.10 allegato). ↩
Questa Conv. è pubblicata sotto il n. 0.916.443.916.31 della presente Raccolta. ↩
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