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Art. 16r

834.1LAPGFederal Act1 janv. 1953Source originale
  1. L’indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation.
  2. Pour déterminer le montant du revenu au sens de l’al. 1, l’art. 11, al. 1, est appli-cable par analogie.
  3. Pour le montant maximal, l’art. 16f est applicable par analogie.

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N1.Répartition et priorité des indemnités de prise en charge parentale

LAPG art. 16r ch. 2 Si la prestation est demandée par les deux parents, chacun a, en principe, droit au maximum à la moitié des indemnités journalières disponibles. En cas de chevauchement avì une indemnité de maternité perçue antérieurement, l'indemnité journalière de prise en charge est au moins égale au montant de l'indemnité de maternité versée précédemment. Le versement des indemnités de prise en charge prime sur les indemnités ou prestations de l'assuranÎ-chômage, de l'assuranÎ-invalidité, de l'assuranÎ-accidents et de l'assuranÎ militaire.

2 Il termine quadro decorre dal giorno per il quale è versata la prima indennità giornaliera.   3 Il diritto nasce se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 16n.   4 Il diritto si estingue: a. alla scadenza del termine quadro; o b. dopo la riscossione del numero massimo di indennità giornaliere.   5 Il diritto si estingue prima se le condizioni non sono più soddisfatte; tuttavia non si estingue prima se il figlio diviene maggiorenne durante il termine quadro.”                                     L’art. 16q LIPG si riferisce alla forma e al numero delle indennità giornaliere:   " 1 L’indennità di assistenza è versata sotto forma di indennità giornaliera.   2 Entro il termine quadro sussiste il diritto a 98 indennità giornaliere al massimo.   3 Per ogni cinque indennità giornaliere ne sono versate due supplementari.   4 Se entrambi i genitori esercitano un’attività lucrativa, ognuno di loro ha diritto al massimo alla metà delle indennità giornaliere. Possono concordare una ripartizione diversa.”                                     Secondo l’art. 16r LIPG riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità:   " 1 L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità di assistenza.   2 All’accertamento del reddito di cui al capoverso 1 è applicabile per analogia l’ar­ticolo 11 capoverso 1.   3 All’importo massimo è applicabile per analogia l’articolo 16f.”                                     Giusta l’art. 16s LIPG che definisce il rapporto con le prestazioni di altre assicurazioni sociali:   " 1 Il versamento dell’indennità di assistenza è prioritario rispetto alle indennità giornaliere o alle prestazioni delle seguenti assicurazioni sociali:   a. assicurazione contro la disoccupazione; b. assicurazione per l’invalidità; c. assicurazione contro gli infortuni; d. assicurazione militare.   2 Se fino all’inizio del diritto all’indennità di assistenza vi era un diritto a un’indennità giornaliera in virtù dell’articolo 16b (n.d.r. indennità di maternità) o di una delle leggi seguenti, l’indennità di assistenza corrisponde almeno all’indennità giornaliera versata precedentemente:   a.
2 Il termine quadro decorre dal giorno per il quale è versata la prima indennità giornaliera.   3 Il diritto nasce se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 16n.   4 Il diritto si estingue: a. alla scadenza del termine quadro; o b. dopo la riscossione del numero massimo di indennità giornaliere.   5 Il diritto si estingue prima se le condizioni non sono più soddisfatte; tuttavia non si estingue prima se il figlio diviene maggiorenne durante il termine quadro.”                                     L’art. 16q LIPG si riferisce alla forma e al numero delle indennità giornaliere:   " 1 L’indennità di assistenza è versata sotto forma di indennità giornaliera.   2 Entro il termine quadro sussiste il diritto a 98 indennità giornaliere al massimo.   3 Per ogni cinque indennità giornaliere ne sono versate due supplementari.   4 Se entrambi i genitori esercitano un’attività lucrativa, ognuno di loro ha diritto al massimo alla metà delle indennità giornaliere. Possono concordare una ripartizione diversa.”                                     Secondo l’art. 16r LIPG riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità:   " 1 L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità di assistenza.   2 All’accertamento del reddito di cui al capoverso 1 è applicabile per analogia l’ar­ticolo 11 capoverso 1.   3 All’importo massimo è applicabile per analogia l’articolo 16f.”                                     Giusta l’art. 16s LIPG che definisce il rapporto con le prestazioni di altre assicurazioni sociali:   " 1 Il versamento dell’indennità di assistenza è prioritario rispetto alle indennità giornaliere o alle prestazioni delle seguenti assicurazioni sociali:   a. assicurazione contro la disoccupazione; b. assicurazione per l’invalidità; c. assicurazione contro gli infortuni; d. assicurazione militare.   2 Se fino all’inizio del diritto all’indennità di assistenza vi era un diritto a un’indennità giornaliera in virtù dell’articolo 16b (n.d.r. indennità di maternità) o di una delle leggi seguenti, l’indennità di assistenza corrisponde almeno all’indennità giornaliera versata precedentemente:   a.

N2.Taux et calcul de l'indemnité journalière (LAPG)

RéférenÎ : LAPG art. 16r ch. 1 L'indemnité journalière est de 80 % du gain moyen provenant de l'activité lucrative réalisé avant le début du droit. Pour la détermination de ce gain, l'art. 11 al. 1 s'applique par analogie ; pour le plafond, l'art. 16f s'applique par analogie.

2 Il termine quadro decorre dal giorno per il quale è versata la prima indennità giornaliera.   3 Il diritto nasce se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 16n.   4 Il diritto si estingue: a. alla scadenza del termine quadro; o b. dopo la riscossione del numero massimo di indennità giornaliere.   5 Il diritto si estingue prima se le condizioni non sono più soddisfatte; tuttavia non si estingue prima se il figlio diviene maggiorenne durante il termine quadro.”                                     L’art. 16q LIPG si riferisce alla forma e al numero delle indennità giornaliere:   " 1 L’indennità di assistenza è versata sotto forma di indennità giornaliera.   2 Entro il termine quadro sussiste il diritto a 98 indennità giornaliere al massimo.   3 Per ogni cinque indennità giornaliere ne sono versate due supplementari.   4 Se entrambi i genitori esercitano un’attività lucrativa, ognuno di loro ha diritto al massimo alla metà delle indennità giornaliere. Possono concordare una ripartizione diversa.”                                     Secondo l’art. 16r LIPG riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità:   " 1 L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità di assistenza.   2 All’accertamento del reddito di cui al capoverso 1 è applicabile per analogia l’ar­ticolo 11 capoverso 1.   3 All’importo massimo è applicabile per analogia l’articolo 16f.”                                     Giusta l’art. 16s LIPG che definisce il rapporto con le prestazioni di altre assicurazioni sociali:   " 1 Il versamento dell’indennità di assistenza è prioritario rispetto alle indennità giornaliere o alle prestazioni delle seguenti assicurazioni sociali:   a. assicurazione contro la disoccupazione; b. assicurazione per l’invalidità; c. assicurazione contro gli infortuni; d. assicurazione militare.   2 Se fino all’inizio del diritto all’indennità di assistenza vi era un diritto a un’indennità giornaliera in virtù dell’articolo 16b (n.d.r. indennità di maternità) o di una delle leggi seguenti, l’indennità di assistenza corrisponde almeno all’indennità giornaliera versata precedentemente:   a.