Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
17.10.2012
In Kraft seit
01.11.2012
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

510.292

Ordinanza
sulla condotta della guerra elettronica
e sull’esplorazione radio

(OCGE)

del 17 ottobre 2012 (Stato 1° gennaio 2024)

Sezione 1: Esplorazione radio

Art. 1 Servizio competente

L’esplorazione radio compete al Servizio delle attività ciber ed elettromagnetiche (ACE).

Art. 2 ACE
  1. L’ACE riceve i mandati di esplorazione radio dai suoi mandanti e li elabora.
  2. Rileva ed elabora le emissioni elettromagnetiche provenienti da sistemi di telecomunicazione all’estero e trasmette i risultati ai mandanti.
  3. Acquista gli impianti tecnici necessari all’adempimento dei propri compiti ed effettua le misurazioni e le prove necessarie.
  4. Può esaminare la fattibilità di nuovi mandati di esplorazione radio.
  5. Può proporre ai mandanti di aggiungere oggetti dell’esplorazione radio supplementari ai mandati in corso.
Art. 3 Mandati di esplorazione radio
  1. I servizi seguenti sono autorizzati, nel quadro dei rispettivi compiti legali, ad assegnare mandati di esplorazione radio:
    1. il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC);
    2. il Servizio informazioni dell’esercito.
  2. Il SIC e il Servizio informazioni dell’esercito possono assegnare mandati di esplorazione radio esclusivamente per acquisire informazioni rilevanti in materia di politica di sicurezza su fatti che si verificano all’estero.
  3. Le informazioni di cui al capoverso 2 servono:
    1. nell’ambito del terrorismo: all’individuazione di attività, collegamenti e strutture di gruppi e reti terroristici nonché all’individuazione di attività e collegamenti di singoli terroristi;
    2. nell’ambito della proliferazione: per l’accertamento della proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC); per l’accertamento del commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d’armamento; per l’accertamento di programmi concernenti armi di distruzione di massa, compresi i loro sistemi vettori; per l’accertamento di strutture di acquisizione e tentativi di acquisizione;
    3. nell’ambito del controspionaggio: all’individuazione di attività e strutture di agenti statali e non statali;
    4. nell’ambito dei conflitti all’estero con ripercussioni sulla Svizzera: alla valutazione della situazione in materia di sicurezza, della stabilità dei regimi e di fattori strategici d’influenza;
    5. nell’ambito militare e dell’armamento: all’esplorazione di conflitti militari attuali e possibili nonché di potenziali militari e di sviluppi in materia d’armamento;
    6. nell’ambito delle zone d’impiego dell’Esercito svizzero: all’esplorazione della situazione attuale in materia di sicurezza e alla valutazione dei possibili sviluppi;
    fbis. negli ambiti dell’accertamento delle cyberminacce e della protezione di infrastrutture critiche: per l’accertamento dell’impiego, della provenienza e delle caratteristiche tecniche dei mezzi di cyberattacco nonché per l’elaborazione di misure di difesa efficaci; g. al mantenimento e all’ulteriore sviluppo delle attività di acquisizione di informazioni dei mandanti autorizzati.
  4. I mandati di esplorazione radio sono concordati per scritto. Vi si definisce il settore d’esplorazione e la forma dei risultati.
Art. 4 Elaborazione dei dati
  1. L’ACE distrugge i risultati acquisiti nel quadro dell’esplorazione radio al più tardi al momento della conclusione del rispettivo mandato di esplorazione radio.
  2. Distrugge le comunicazioni rilevate al più tardi 18 mesi dopo il loro rilevamento.
  3. Distrugge i dati di collegamento rilevati al più tardi 5 anni dopo il loro rilevamento.
  4. Può utilizzare i dati rilevati sulla base di un mandato di esplorazione radio anche per adempiere un altro mandato di esplorazione radio dello stesso mandante.
  5. La notifica dei registri delle attività di trattamento di dati, il diritto di informazione e di accesso nonché l’archiviazione sono retti dalle disposizioni legali applicabili al rispettivo mandante.
Art. 5 Dati su persone e fatti in Svizzera
  1. I dati su persone e fatti in Svizzera riconosciuti come tali, sono distrutti immediatamente dall’ACE.
  2. Sono fatti salvi i dati secondo l’articolo 38 capoversi 4 lettera b e 5 LAIn.
Art. 6 Contatti con servizi specializzati esteri

I contatti in materia di servizi informazioni tra l’ACE e servizi specializzati esteri avvengono per il tramite del SIC.

Art. 7 Sicurezza
  1. I risultati dei mandati di esplorazione radio sono classificati secondo l’ordinanza dell’8 novembre 2023sulla sicurezza delle informazioni.
  2. I servizi interessati assicurano nella propria sfera di responsabilità un’adeguata protezione delle persone, delle informazioni e delle opere.

Sezione 2: .

Art.8a11

Sezione 3: Condotta della guerra elettronica dell’esercito

Art. 12
  1. La condotta della guerra elettronica secondo l’articolo 99 capoversi 1bise 1terLM nonché il disturbo dello spettro elettromagnetico competono all'esercito.
  2. Il disturbo nello spettro elettromagnetico di frequenze non militari deve essere approvato dal capo del DDPS.
  3. Il capo dell’esercito emana istruzioni sull’istruzione e sull’impiego nell’ambito della condotta della guerra elettronica.
  4. L’ACE presta assistenza per l’istruzione e l’impiego nell’ambito della condotta della guerra elettronica.

Sezione 4: Assistenza tecnica alle autorità civili

Art. 13
  1. L’ACE può fornire assistenza tecnica alle autorità della Confederazione e dei Cantoni nell’adempimento dei loro compiti.
  2. L’assistenza è fornita secondo le disposizioni legali applicabili al rispettivo mandante e d’intesa con l’Ufficio federale delle comunicazioni.
  3. L’ACE può acquistare i mezzi tecnici necessari ed effettuare studi di fattibilità, misurazioni e prove.
  4. Le prestazioni dell’ACE sono indennizzate secondo le disposizioni dell’ordinanza dell’8 novembre 2006sugli emolumenti del DDPS.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 14 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 15 ottobre 2003concernente la guerra elettronica è abrogata.

Art. 15 Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:.

Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2012.

Zitiert in

Decisioni

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