0.276.197.141Bilateral International Treaty01.07.1936
0.276.197.141
CS 12 343; FF 1936 I 681 ediz. ted. 697 ediz. franc.
Traduzione*1*
Conchiusa il 15 gennaio 1936
Approvata dall’Assemblea federale il 24 aprile 19362
Istrumenti di ratificazione scambiati il 30 aprile 1936
Entrata in vigore il 1° luglio 1936
(Stato 1° gennaio 2011)
Il Consiglio federale svizzero
e
Sua Maestà il Re di Svezia,
animati dal desiderio di regolare fra i due Paesi i rapporti circa il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali, hanno risolto di conchiudere una Convenzione in questa materia.
A questo scopo hanno nominato quali Plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, esaminati i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
L’autorità delle decisioni della giurisdizione contenziosa pronunciate in uno degli Stati contraenti in materia civile, comprese quelle che sono state pronunciate sopra conclusioni di diritto civile in un processo penale, sarà riconosciuta nell’altro Stato se le suddette decisioni adempiano alle condizioni previste dagli articoli seguenti.
Saranno considerate decisioni giudiziarie, nel senso della presente Convenzione, le decisioni di merito sul litigio pronunciate dai tribunali ordinari.
Lo stesso dicasi delle condanne alle spese repetibili pronunciate in seguito alla decisione di merito sul litigio. Saranno pure considerate tribunali ordinari le autorità esecutive superiori svedesi («Oeverexekutor») in quanto esse giudichino in materia di debiti riconosciuti per iscritto («lagsökning»), come pure i tribunali di commercio e i tribunali di probiviri svizzeri.
Le transazioni giudiziarie saranno parificate per quel che concerne i loro effetti, alle decisioni giudiziarie.
Le decisioni pronunciate in materia di separazione di beni, di separazione di corpo e di divorzio saranno considerate come decisioni della giurisdizione contenziosa, anche se esse sono state pronunciate a richiesta degli interessati. Non saranno, invece, in nessun caso, considerate come tali le decisioni pronunciate in materia di tutela e di interdizione.
Il riconoscimento dell’autorità della decisione è subordinato alle condizioni seguenti:
La competenza della giurisdizione dello Stato dove la decisione è stata pronunciata è data, nel senso della presente Convenzione, nei casi seguenti:
Le disposizioni dei precedente capoverso non s’applicano che in materia di stato personale, di diritto di famiglia o di diritto successorio. La competenza del tribunale dello Stato in cui la decisione è stata pronunciata sarà riconosciuta in queste materie, qualora, in condizioni analoghe, la giurisdizione dello Stato in cui essa è fatta valere sia stata competente.
Le autorità dello Stato in cui è fatta valere la decisione si limiteranno a esaminare se le condizioni previste negli articoli precedenti sono adempiute. Per quest’esame esse non saranno vincolate dagli accertamenti riferiti nella decisione.
Le autorità giudiziarie di uno dei due Stati debbono rinunciare ad occuparsi delle contestazioni di cui sono state adite, qualora sappiano che queste contestazioni sono già pendenti dinnanzi un tribunale dell’altro Stato, sempre che quest’ultimo sia competente secondo le norme della presente Convenzione.
Le decisioni date in uno degli Stati contraenti e che debbono venir riconosciute sul territorio dell’altro Stato in virtù delle disposizioni che precedono, saranno eseguite nell’altro Stato a richiesta dell’una delle parti.
Nella Svizzera, la competenza e la procedura in materia d’esecuzione forzata sono rette, se l’esecuzione ha per oggetto una somma di denaro o la prestazione di garanzie, dalle disposizioni della legislazione federale sull’esecuzione e sul fallimento (LF dell’11 apr. 18893ed aggiunte) e, negli altri casi, dalle disposizioni di procedura del Cantone dove l’esecuzione deve aver luogo.
Nella Svezia, la domanda d’exequatur sarà indirizzata alla Corte di appello di Stoccolma («Svea hovrätt»).
La parte che chiede l’esecuzione deve presentare:
Se la domanda d’esecuzione concerne una transazione, essa dovrà essere accompagnata da una copia dei processo verbale certificato conforme dall’autorità competente e da un documento attestante che la transazione è stata conchiusa davanti un tribunale o confermata da questo e che essa è esecutoria nello Stato in cui è avvenuta.
I documenti di cui sopra saranno
nella Svezia, rilasciati o legalizzati dalla Cancelleria del Grande Governatore di Stoccolma o da un’amministrazione provinciale e
nella Svizzera, rilasciati dalle Autorità competenti e legalizzati dalla Cancelleria federale.
Tutti i documenti che debbono venir presentati saranno accompagnati da una traduzione fatta nella lingua ufficiale dell’autorità richiesta e certificata conforme sia da un agente diplomatico o consolare dell’uno o dell’altro Stato contraente, sia da un traduttore ufficiale dei paese in cui la decisione è fatta valere.
La presente Convenzione non s’applica alle decisioni e transazioni:
La Convenzione non s’applica alle decisioni pronunciate o alle transazioni concluse prima della sua entrata in vigore.
Il riconoscimento e l’esecuzione, in uno dei due Stati, delle sentenze arbitrali pronunciate nell’altro Stato saranno retti dalla Convenzione per l’esecuzione delle sentenze arbitrali conclusa a Ginevra il 26 settembre 19274. Tuttavia, il riconoscimento e l’esecuzione non saranno subordinati alle condizioni previste nell’articolo 1, capoverso 1, di siffatta Convenzione.
L’articolo 9 e l’articolo 10, ultimo capoverso, della presente Convenzione si applicheranno alla procedura destinata a rendere esecutive le sentenze arbitrali.
La presente Convenzione non deroga alle disposizioni degli accordi regolanti la competenza giudiziaria e l’esecuzione delle sentenze intorno a materie speciali.
La presente Convenzione sarà ratificata dal Consiglio Federale Svizzero e da Sua Maestà il Re di Svezia, con l’approvazione dei Riksdag. Le ratificazioni saranno scambiate a Berna il più presto possibile.
Essa entrerà in vigore il 1° gennaio o il 1° luglio che seguirà allo spirare di un termine di due mesi a contare dalla data dello scambio delle ratificazioni e produrrà i suoi effetti fino al 1° gennaio o 1° luglio che seguirà lo spirare di un termine di un anno a contare dalla data della sua disdetta da parte di uno degli Stati contraenti.
In fede di che , i plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Stoccolma, in doppio originale, il 15 gennaio 1936.
| Charles L. E. Lardy | Rickard Sandler |
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