0.276.197.141

CS **12** 343; FF **1936** I 681 ediz. ted. 697 ediz. franc.

Traduzione*[^1]* 

# Convenzione tra la Svizzera e la Svezia circa il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali

Conchiusa il 15 gennaio 1936<br />Approvata dall’Assemblea federale il 24 aprile 1936[^2]<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 30 aprile 1936<br />Entrata in vigore il 1° luglio 1936

(Stato 1° gennaio 2011)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />Sua Maestà il Re di Svezia,

animati dal desiderio di regolare fra i due Paesi i rapporti circa il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali, hanno risolto di conchiudere una Convenzione in questa materia.

A questo scopo hanno nominato quali Plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, esaminati i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.197.141--1}
L’autorità delle decisioni della giurisdizione contenziosa pronunciate in uno degli Stati contraenti in materia civile, comprese quelle che sono state pronunciate sopra conclusioni di diritto civile in un processo penale, sarà riconosciuta nell’altro Stato se le suddette decisioni adempiano alle condizioni previste dagli articoli seguenti.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.197.141--2}
Saranno considerate decisioni giudiziarie, nel senso della presente Convenzione, le decisioni di merito sul litigio pronunciate dai tribunali ordinari.

Lo stesso dicasi delle condanne alle spese repetibili pronunciate in seguito alla decisione di merito sul litigio. Saranno pure considerate tribunali ordinari le autorità esecutive superiori svedesi («Oeverexekutor») in quanto esse giudichino in materia di debiti riconosciuti per iscritto («lagsökning»), come pure i tribunali di commercio e i tribunali di probiviri svizzeri.

Le transazioni giudiziarie saranno parificate per quel che concerne i loro effetti, alle decisioni giudiziarie.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.197.141--3}
Le decisioni pronunciate in materia di separazione di beni, di separazione di corpo e di divorzio saranno considerate come decisioni della giurisdizione contenziosa, anche se esse sono state pronunciate a richiesta degli interessati. Non saranno, invece, in nessun caso, considerate come tali le decisioni pronunciate in materia di tutela e di interdizione.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.197.141--4}
Il riconoscimento dell’autorità della decisione è subordinato alle condizioni seguenti:
1. che la decisione emani da una giurisdizione competente secondo le disposizioni dell’articolo 5;
2. che il riconoscimento della decisione non sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico dello Stato dove la decisione è fatta valere;
3. che, quando si tratti di decisione pronunciata in materia di stato personale, di diritto di famiglia o successorio, non sia stata presa per base una legge le cui disposizioni in materia siano contrarie a quelle della legge applicabile secondo il diritto internazionale privato dello Stato dove è fatta valere;
4. che la decisione abbia acquistato forza di cosa giudicata secondo la legge dello Stato dove è stata pronunciata;
5. che in caso di sentenza contumaciale l’atto o la citazione che introdusse la causa sia stato rimesso in tempo utile alla parte contumace sia personalmente, sia al suo mandatario autorizzato.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.197.141--5}
La competenza della giurisdizione dello Stato dove la decisione è stata pronunciata è data, nel senso della presente Convenzione, nei casi seguenti:
1. qualora, al momento dell’inizio dell’azione la parte convenuta abbia avuto il suo domicilio di fatto, o, se non si tratta di una persona fisica, la sua sede in questo Stato, restando inteso che il domicilio di fatto è il luogo dove la parte convenuta risiede con l’intenzione di stabilirvisi;
2. qualora la parte convenuta si sia sottoposta, mediante espressa convenzione, alla competenza del tribunale che ha pronunciato la decisione;
3. qualora la parte convenuta sia senza riserva entrata nel merito della contestazione;
4. qualora si tratti di una domanda riconvenzionale connessa con la domanda principale;
5. qualora la parte convenuta, avendo sul territorio dello Stato dove la decisione è stata pronunciata uno stabilimento commerciale o industriale o una succursale, sia stata chiamata in giudizio per contestazioni di cui la causa risale al loro esercizio;
6. qualora la parte convenuta, avendo sul territorio dello Stato dove la decisione è stata pronunciata un rappresentante che doveva tenervi secondo la legge di questo Stato, sia stata chiamata in giudizio per contestazioni di cui la causa risale alla sua attività in quello Stato;
7. qualora la decisione concerna obblighi risultanti da un atto illecito commesso dalla parte convenuta nello Stato dove la decisione è stata pronunciata e la citazione gli sia stata rimessa personalmente durante il suo soggiorno in questo Stato, restando inteso che saranno assimilati a questi obblighi quelli di cui la causa risale ad infortuni dovuti all’impiego di qualunque mezzo di trasporto;
8. qualora la decisione emani da una giurisdizione prevista da una convenzione internazionale, la quale pure non contiene disposizioni sul riconoscimento e l’esecuzione.

Le disposizioni dei precedente capoverso non s’applicano che in materia di stato personale, di diritto di famiglia o di diritto successorio. La competenza del tribunale dello Stato in cui la decisione è stata pronunciata sarà riconosciuta in queste materie, qualora, in condizioni analoghe, la giurisdizione dello Stato in cui essa è fatta valere sia stata competente.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.197.141--6}
Le autorità dello Stato in cui è fatta valere la decisione si limiteranno a esaminare se le condizioni previste negli articoli precedenti sono adempiute. Per quest’esame esse non saranno vincolate dagli accertamenti riferiti nella decisione.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.197.141--7}
Le autorità giudiziarie di uno dei due Stati debbono rinunciare ad occuparsi delle contestazioni di cui sono state adite, qualora sappiano che queste contestazioni sono già pendenti dinnanzi un tribunale dell’altro Stato, sempre che quest’ultimo sia competente secondo le norme della presente Convenzione.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.197.141--8}
Le decisioni date in uno degli Stati contraenti e che debbono venir riconosciute sul territorio dell’altro Stato in virtù delle disposizioni che precedono, saranno eseguite nell’altro Stato a richiesta dell’una delle parti.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.197.141--9}
Nella Svizzera, la competenza e la procedura in materia d’esecuzione forzata sono rette, se l’esecuzione ha per oggetto una somma di denaro o la prestazione di garanzie, dalle disposizioni della legislazione federale sull’esecuzione e sul fallimento (LF dell’11 apr. 1889[^3]ed aggiunte) e, negli altri casi, dalle disposizioni di procedura del Cantone dove l’esecuzione deve aver luogo.

Nella Svezia, la domanda d’exequatur sarà indirizzata alla Corte di appello di Stoccolma («Svea hovrätt»).

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.197.141--10}
La parte che chiede l’esecuzione deve presentare:
1. l’originale della decisione o un esemplare autentico;
2. un documento il quale provi che la decisione ha acquistato forza di cosa giudicata;
3. i processi verbali giudiziari o altri documenti che permettano di accertare che le condizioni previste nell’articolo 5, capoverso 1, sono adempite;
4. in caso di sentenza contumaciale, l’atto originale o copia certificata conforme dei documenti che constatino che la parte contumace è stata citata in conformità delle disposizioni dell’articolo 4, 5, o, dato il caso, dell’articolo 5, capoverso 1, 7.

Se la domanda d’esecuzione concerne una transazione, essa dovrà essere accompagnata da una copia dei processo verbale certificato conforme dall’autorità competente e da un documento attestante che la transazione è stata conchiusa davanti un tribunale o confermata da questo e che essa è esecutoria nello Stato in cui è avvenuta.

I documenti di cui sopra saranno

nella Svezia, rilasciati o legalizzati dalla Cancelleria del Grande Governatore di Stoccolma o da un’amministrazione provinciale e

nella Svizzera, rilasciati dalle Autorità competenti e legalizzati dalla Cancelleria federale.

Tutti i documenti che debbono venir presentati saranno accompagnati da una traduzione fatta nella lingua ufficiale dell’autorità richiesta e certificata conforme sia da un agente diplomatico o consolare dell’uno o dell’altro Stato contraente, sia da un traduttore ufficiale dei paese in cui la decisione è fatta valere.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.197.141--11}
La presente Convenzione non s’applica alle decisioni e transazioni:
1. in materia di fallimento o di concordato preventivo, compreso l’invalidamento dei contratti dei debitore;
2. concernenti ogni diritto reale sugli immobili situati fuor dello Stato in cui la decisione è stata pronunciata, come pure l’obbligo di prendere delle disposizioni relative a questi diritti, o le conseguenze risultanti dalla inosservanza di siffatto obbligo; tuttavia, la Convenzione resta applicabile alle decisioni e transazioni in materia di diritto di famiglia e successorio.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.197.141--12}
La Convenzione non s’applica alle decisioni pronunciate o alle transazioni concluse prima della sua entrata in vigore.

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.197.141--13}
Il riconoscimento e l’esecuzione, in uno dei due Stati, delle sentenze arbitrali pronunciate nell’altro Stato saranno retti dalla Convenzione per l’esecuzione delle sentenze arbitrali conclusa a Ginevra il 26 settembre 1927[^4]. Tuttavia, il riconoscimento e l’esecuzione non saranno subordinati alle condizioni previste nell’articolo 1, capoverso 1, di siffatta Convenzione.

L’articolo 9 e l’articolo 10, ultimo capoverso, della presente Convenzione si applicheranno alla procedura destinata a rendere esecutive le sentenze arbitrali.

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.197.141--14}
La presente Convenzione non deroga alle disposizioni degli accordi regolanti la competenza giudiziaria e l’esecuzione delle sentenze intorno a materie speciali.

##### **Art. 15** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.197.141--15}
La presente Convenzione sarà ratificata dal Consiglio Federale Svizzero e da Sua Maestà il Re di Svezia, con l’approvazione dei Riksdag. Le ratificazioni saranno scambiate a Berna il più presto possibile.

Essa entrerà in vigore il 1° gennaio o il 1° luglio che seguirà allo spirare di un termine di due mesi a contare dalla data dello scambio delle ratificazioni e produrrà i suoi effetti fino al 1° gennaio o 1° luglio che seguirà lo spirare di un termine di un anno a contare dalla data della sua disdetta da parte di uno degli Stati contraenti.

*In fede di che* , i plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Stoccolma, in doppio originale, il 15 gennaio 1936.

| Charles L. E. Lardy | Rickard Sandler |
| --- | --- |

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: RU **52** 217
[^3]: RS  **281.1**
[^4]: CS **12** 370.RU  **2009**  4239]. Vedi ora la Conv. del 10 giu. 1958 concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere (RS  **0.277.12** ).