Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-926/2016
Entscheidungsdatum
12.07.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-926/2016

Sentenza del 12 luglio 2018 Composizione

Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Michael Peterli, Franziska Schneider, cancelliere Luca Rossi.

Parti

A._______, (Italia), patrocinata dall'avv. Marco Probst, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità, rendite limitate nel tempo (decisioni del 4 gennaio 2016).

C-926/2016 Pagina 2 Fatti: A. A., cittadina italiana, nata il (...) 1968, residente a (...), ha lavorato in B. come frontaliera in qualità di infermiera alle dipendenze di una casa di riposo, da maggio a luglio del 2000 e di una clinica, da agosto a dicembre del 2000, solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. 2 e 3 dell’incarto dell’Ufficio dell'as- sicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all’estero [in seguito UAIE]). Ha interrotto l'attività lavorativa il 22 dicembre 2000 a seguito di un incidente della circolazione stradale (doc. 1 e 8) ed ha cessato il lavoro il 31 dicembre 2000 a seguito delle sue dimissioni (doc. 14). B. Il 27 maggio 2002, l’interessata ha formulato all’Ufficio AI del Canton B._______ (in seguito UAI-B.) una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 3). Nel corso del 2007 è stata sottoposta a perizia specialistica pluridisciplinare presso il Servizio Accertamento Medico dell’Ospedale Regionale di C. (SAM) in ambito oftalmologico, reumatologico e psichiatrico (cfr. consid. 11.2). C. C.a Il 22 novembre 2008 l’interessata ha subito un nuovo infortunio, allor- quando scivolando su di una macchia d’olio è rovinata a terra procurandosi un trauma al fianco destro, alla spalla e al braccio destro, alle ginocchia e pure al capo (cfr. la notifica all’UAI di cui al doc. 82 e doc. 19 dell’incarto dell’assicuratore contro gli infortuni D._______ [in seguito inc. LAINF]), per cui il dr. E., specialista in medicina generale, ha attestato una com- pleta inabilità lavorativa (doc. 16 inc. LAINF). C.b Con rapporto del 12 ottobre 2009 (allegato al doc. 123), il dr. F., specialista in chirurgia e medicina interna generale incaricato dalla D._______ (doc. 83, cfr. anche doc.15, 17, 19, 20 inc. LAINF) ha ri- tenuto la situazione stabilizzata e considerato esigibile la ripresa dell’atti- vità lavorativa come infermiera nella misura di almeno quattro ore giorna- liere. D. D.a Con due decisioni dell'11 ottobre 2011 (doc. 141), l'Ufficio dell'assicu- razione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha quindi

C-926/2016 Pagina 3 erogato in favore dell'interessata da un lato una mezza rendita dell'assicu- razione svizzera per l'invalidità dal 1° dicembre 2001 al 31 agosto 2002, e dall’altro una rendita intera dal 1° settembre 2002 al 31 marzo 2004. In aggiunta a quanto riconosciuto con il progetto di decisione dell’11 marzo 2010 (doc. 104) ha inoltre riconosciuto, tramite una terza decisione, una rendita intera dal 1° febbraio 2009 al 31 luglio 2009 (ossia tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute – cfr. rapporto dr. F._______ del 12 ot- tobre 2009). Contro tali provvedimenti, l'interessata è insorta dinanzi al Tribunale ammi- nistrativo federale (TAF). D.b Con sentenza del 25 luglio 2012, il TAF ha parzialmente accolto il ri- corso interposto il 16 novembre 2011 dall'interessata, annullato la deci- sione dell'11 ottobre 2011 dell'UAIE e rinviato gli atti di causa all'ammini- strazione affinché la stessa procedesse, conformemente alle indicazioni di cui alla presa di posizione del 5 aprile 2012 dell'UAI-B., a un com- plemento di istruttoria atto a definire l’evoluzione della capacità lavorativa a decorrere da gennaio 2004 (v. considerando 11.1 e dispositivo n. 1 della sentenza del Tribunale amministrativo federale C-6248/2011 del 25 luglio 2012 [doc. 155]). E. E.a Il 30 gennaio 2013, l'UAI-B. ha comunicato alla ricorrente la necessità di sottoporsi ad una perizia medica pluridisciplinare che preve- deva degli accertamenti in medicina interna, neurologia, psichiatria e psi- coterapia nonché reumatologia, da eseguirsi presso il SAM (doc. 164). A seguito delle istanze dell’interessata del 31 gennaio e del 14 febbraio 2013, con decisione incidentale del 26 febbraio 2013 l’autorità inferiore ha incluso anche le valutazioni specialistiche in chirurgia della mano ed allergologia (doc. 190). E.b Con sentenza del 27 marzo 2013, non riscontrando la necessità di ese- guire nell’ambito della perizia pluridisciplinare anche un’indagine oftalmo- logica e ortopedico/traumatologica, il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso dell’8 marzo 2013, in quanto manifestamente infondato e confermato integralmente la decisione incidentale dell’UAIE del 26 febbraio 2013 (doc. 210).

C-926/2016 Pagina 4 E.c Con sentenza del 18 giugno 2013 (9C_366/2013) il ricorso presentato dall’interessata il 15 maggio 2013 è stato dichiarato inammissibile, non es- sendo il giudizio impugnato deferibile dinnanzi al TF (doc. 214). F. F.a Nella perizia del SAM del 30 dicembre 2013 (doc. 228), di cui si espor- ranno i particolari nei considerandi in diritto (cfr. consid. 13), i periti hanno constatato, rispetto alla precedente perizia pluridisciplinare del 20 agosto 2007 (doc. 66), l’insorgere di un certo peggioramento a livello reumatolo- gico e di chirurgia della mano a partire dal 22 novembre 2008, momento in cui la ricorrente ha subito un nuovo infortunio (doc. 228 p. 38). F.b Le conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM sono state fatte proprie dal dr. G., specialista in medicina interna generale, nel rapporto finale SMR del 7 gennaio 2014 (doc. 232). G. G.a Sulla scorta degli accertamenti medici e delle informazioni relative alla situazione economica – raccolte presso il servizio di integrazione profes- sionale (cfr. annotazione del 21 marzo 2014 – doc. 236) e tramite la ricor- rente (cfr. scritto 30 aprile 2014 – doc. 238) – l’UAI ha emesso il progetto di decisione del 20 maggio 2014 con il quale ha riconosciuto una mezza rendita AI dal 1° dicembre 2001 al 31 agosto 2002, una rendita intera dal 1° settembre 2002 al 31 marzo 2004 e successivamente una rendita intera dal 1° luglio 2004 al 31 dicembre 2004 e dal 1° febbraio 2009 al 31 maggio 2009. Ritenendo estinto a partire dal 1° giugno 2009 il diritto alla rendita, alla luce del grado di invalidità del 20% (doc. 241). L’amministrazione ha precisato che risultando l’interessata abile all’80% (intesa come rendimento ridotto) nell’attività di infermiera indipendente è “proprio in questa attività che ella può sfruttare al massimo la propria ca- pacità di guadagno”. L’UAI ha quindi computato sia a titolo di reddito da valido che da invalido la media dei redditi della classe salariale 12 dell’Ente H., adducendo che nell’attività indipendente è possibile decidere “autonomamente la cifra delle proprie prestazioni, ma è altresì vero che si deve fare attenzione alla concorrenza e quindi non si potranno pretendere dei margini di guadagno notevolmente maggiori rispetto alle associazioni pubbliche o ad altre infermiere indipendenti” (doc. 241, p. 3).

C-926/2016 Pagina 5 G.b Contro tale provvedimento l’insorgente ha presentato il 25 giugno 2014 le proprie osservazioni (doc. 244), poi completate il 2 settembre 2014 (doc. 251), con le quali ha contestato le valutazioni peritali del SAM e del dr. F., nonché il mancato riconoscimento del diritto alla rendita nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2005 e il 31 gennaio 2009 e a decorrere dal 1° giugno 2009 (doc. 244, p. 4). G.c Chiamati a prendere posizione (doc. 254) nel rapporto del 27 novem- bre 2014 (doc. 258) la dr.ssa I., specialista in medicina interna e il dr. L., specialista in medicina generale, hanno raccolto il parere dei differenti periti già interrogati in precedenza, che hanno sostanzial- mente confermato la valutazione esposta nella perizia pluridisciplinare del 30 dicembre 2013 (doc. 231). È così stata confermata un’abilità lavorativa del 40% nell’attività di infermiera dipendente in ospedali e cliniche, dell’80% nell’attività di infermiera indipendente e del 100% in un’attività adeguata, rispettosa dei limiti funzionali (doc. 258 p. 5). H. L’autorità inferiore ha dunque emesso le decisioni del 4 gennaio 2016, con le quali ha interamente confermato il progetto di decisione del 20 maggio 2014 (doc. 264, 265). I. La ricorrente è quindi insorta dinnanzi al TAF, postulando con ricorso del 12 febbraio 2016 l’annullamento della suddetta decisione e il riconosci- mento del diritto a una mezza rendita AI (in via principale) rispettivamente di un quarto di rendita (in via subordinata) anche per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2005 e il 31 gennaio 2009 e a decorrere dal 1° giugno 2009. In via ulteriormente subordinata essa ha chiesto il rinvio degli atti all’autorità inferiore al fine di predisporre nuovi accertamenti medici ed eco- nomici volti a stabilire il diritto a beneficiare di una mezza rendita nei sum- menzionati periodi (doc. TAF 1). Dei motivi si dirà se necessario nei consi- derandi di diritto. J. Con risposta del 13 aprile 2016 (doc. TAF 6), l’UAIE ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata, rinviando al preavviso del 7 aprile 2016 dell’UAI-B.. K. Con replica del 15 settembre 2016 – giunta dopo quattro proroghe del ter-

C-926/2016 Pagina 6 mine (doc. TAF 7, 10, 12, 14, 16) – l’interessata ha chiesto a questo Tribu- nale di allestire un accertamento volto a determinare le mansioni di un’in- fermiera indipendente nell’ambito delle cure a domicilio e il reddito conse- guibile in suddetta attività, prima di entrare nel merito della vertenza, ri- guardo alla quale ha riproposto le conclusioni già esposte nel memoriale di ricorso (doc. TAF 19). L. Con decisione incidentale del 20 settembre 2016 (doc. TAF 22) è stata re- spinta la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio e l’insor- gente è stata invitata a versare un anticipo di fr. 800.-, corrispondente alla presumibili spese processuali, saldato l’8 novembre 2016 (doc. TAF 26). M. Con la duplica del 18 ottobre 2016, fondata sulla presa di posizione del 12 ottobre 2016 dell’UAI-B._______ (doc. TAF 24), l’UAIE si è riconfermata nella propria posizione. N. Nelle osservazioni del 16 novembre 2016 la ricorrente ha modificato in parte le proprie conclusioni chiedendo, tra l’altro, in via principale la retro- cessione dell’incarto all’autorità inferiore, affinché, applicando il metodo straordinario per la determinazione del grado di invalidità, le riconosca il diritto a una mezza rendita di invalidità fra il 1° gennaio 2005 e il 31 gennaio 2009 e a decorrere dal 1° giugno 2009 (doc. TAF 28). O. Nel termine prorogato (doc. TAF 31), l’UAIE ha trasmesso la presa di posi- zione del 14 dicembre 2016 (doc. TAF 32) che ha ribadito la conferma della decisione impugnata e il rigetto del ricorso. P. Sono seguite le osservazioni del 16 gennaio 2017 (doc. TAF 35), nelle quali sono state riportate le valutazioni esposte dal dr. M., specialista in neurologia, nel rapporto del 18 dicembre 2016 (di cui si dirà per esteso nei considerandi in diritto). Q. Dopo aver raccolto il parere del SMR e dei periti del SAM che già si erano espressi sulla fattispecie, l’UAI-B. nelle osservazioni del 22 feb- braio 2017, alle quali rimanda la presa di posizione del 28 febbraio 2017

C-926/2016 Pagina 7 dell’UAIE (doc. TAF 39), ha ritenuto non sussistere elementi suscettibili di definire diversamente il caso (allegati al doc. TAF 39). R. R.a L’insorgente ha chiesto ed ottenuto numerose proroghe del termine per prendere posizione in merito alle valutazioni peritali del SAM (doc. TAF 42, 46, 53). Nella richiesta di proroga del 30 maggio 2017 essa ha inoltre tra- smesso nuovi documenti medici di cui si dirà, se del caso, nei considerandi in diritto (doc. TAF 50). R.b Nel frattempo, con le osservazioni del 28 aprile 2017 la ricorrente ha chiesto di procedere all’audizione dei testi da lei indicati ed ha reiterato la richiesta di allestire una perizia giudiziaria consistente in una prova di la- voro, volta a verificare la concreta esigibilità dell’attività di infermiera indi- pendente. È stato inoltre trasmesso il referto del 30 marzo 2017 con cui il dr. M._______ ha preso posizione sulle recenti valutazioni del SAM (doc. TAF 44). R.c Con le osservazioni del 26 giugno 2017 (doc. TAF 56), poi completate 14 luglio 2017 (doc. TAF 59), l’interessata ha diffusamente contestato le valutazioni peritali in reumatologia, chirurgia della mano, neurologia e al- lergologia contenute nella perizia pluridisciplinare del 30 dicembre 2013 (doc. 231). Delle verbose argomentazioni addotte nei due memoriali e della copiosa documentazione prodotta – in buona parte già agli atti – si dirà, se del caso, nei considerandi in diritto. S. Con scritto del 4 settembre 2017 l’UAIE ha ribadito la propria posizione (doc. TAF 61).

Diritto: 1. 1.1 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo Tribunale giudica i ricorsi contro le de- cisioni ai sensi dell'art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere

C-926/2016 Pagina 8 impugnate davanti al Tribunale amministrativo federale (TAF) conforme- mente all'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20). Di conseguenza questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. 1.2 Secondo l'art. 3 lett. d bis PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA. 1.3 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presen- tato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA). L’anticipo delle spese processuali è stato inoltre tempestivamente saldato (doc. TAF 4). 2. 2.1 2.1.1 Dal profilo temporale si applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridica- mente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii, nonché 129 V 1 consid. 1.2). Se le dispo- sizioni legali si sono modificate nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si determina secondo le vecchie dispo- sizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire della loro en- trata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445). 2.1.2 Contestata in concreto è da un lato la mancata assegnazione di una mezza, rispettivamente di un quarto di rendita intera di invalidità dopo il 31 maggio 2009, e dall’altro il mancato riconoscimento del diritto a una mezza o a un quarto di rendita AI per il periodo compresi fra il 1° gennaio 2005 e il 31 gennaio 2009. Ne discende che si applicano, da un lato, le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007, per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo successivo, le nuove norme della 5 a revisione della LAI (cf. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore), ritenuto che per il secondo periodo contestato il diritto alla rendita potrebbe sorgere dal 1°

C-926/2016 Pagina 9 giugno 2009. Entrano in linea di conto inoltre le successive modifiche, in particolare la sesta revisione della LAI del 2012 ritenuto che la decisione è stata emessa il 4 gennaio 2016. 2.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli- mitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 4 gennaio 2016. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 136 V 24 consid. 4.3). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi posteriormente quando essi possono imporsi quali elementi d'accerta- mento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di in- fluire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione liti- giosa è stata resa (cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5, nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine). 3. 3.1 La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vi- gore il 1° giugno 2002. 3.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 3.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico- lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego- lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor- dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno

C-926/2016 Pagina 10 della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego- lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 3.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 4. 4.1 Giusta l’art. 36 cpv. 1 LAI, nella versione del 1° gennaio 2001 – ossia quella in vigore al momento della nascita del diritto alle prestazioni AI in favore della ricorrente (art. 28 cpv. 1 LAI) – per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni richiedente deve adempiere cu- mulativamente le seguenti condizioni:

  • essere invalido ai sensi della legge svizzera;
  • aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno. 4.2 Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS, applicabile per rimando dell’art. 36 cpv. 2 LAI, possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali. Giusta l'art. 29 sexies cpv. 1 LAVS, un accredito per compiti educativi è com- putato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano un'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i sedici anni. Gli accrediti per compiti educativi sono attribuiti a partire dall’anno che segue la nascita del primo figlio e terminano al più tardi alla fine dell’anno in cui l’ultimo figlio raggiunge i sedici anni; essi sono sempre at- tribuiti per l’intero anno civile (art. 52f cpv. 1 OAVS).

C-926/2016 Pagina 11 4.3 Nel caso concreto, gli otto mesi di contributi paritetici pagati all’AVS di cui può prevalersi la ricorrente (cfr. consid. A), non sarebbero di principio sufficienti per soddisfare la condizione della durata minima di un anno di contribuzione prevista dall’art. 36 cpv. 1 LAI. Ad ogni modo, considerato che nell’anno di riferimento l’assicurata aveva una figlia di età inferiore ai sedici anni e che in virtù dell’art. 29 cpv. 1 LAVS la condizione della durata minima di un anno di contribuzione può essere adempiuta computando anche gli accrediti per compiti educativi, occorre riconoscere che all’insorgere dell’invalidità la condizione della durata mi- nima di contribuzione era senz’altro adempiuta (cfr. anche doc. 78). 5. 5.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infer- mità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 5.2 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigi- bili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di que- sto anno è invalido almeno al 40%. 5.3 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI; si confronti anche art. 4 del regolamento [CE] n. 883/04). 5.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di

C-926/2016 Pagina 12 guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. 5.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b e 110 V 273; v. pure sentenze del TF 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011 con- sid. 3 e 9C_529/2008 del 18 maggio 2009). 5.6 La nozione di invalidità in ambito AI coincide con quella vigente in am- bito LAINF e nell'assicurazione militare (art. 16 LPGA; DTF 127 V 129 con- sid. 4d; 133 V 549 consid. 6). Se il danno alla salute è il medesimo, la valutazione dell'invalidità in ambito AI, LAINF e assicurazione militare do- vrebbe condurre al medesimo grado di invalidità (DTF 133 V 549 consid. 6; 126 V 288 consid. 2a con rinvii). Un assicuratore non è tuttavia vincolato ad una decisione emessa da un altro ente per esempio nel caso in cui il grado di invalidità risulta da un accordo intercorso tra le parti (DTF 127 V 129 consid. 4d; 126 V 288 consid. 2a) rispettivamente si fonda su un errore di diritto (DTF 126 V 288 consid. 2a). 6. 6.1 Secondo l'art. 17 LPGA se il grado d'invalidità del beneficiario della ren- dita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione. 6.2 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'assi- curato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità si riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della sop- pressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in con- siderazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare. Detta norma si applica anche in caso di assegnazione retroattiva di una rendita scalare (sentenze del TF 9C_837/2009 del 23 giugno 2010 consid. 2, 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 5, I 727/02 del 21 luglio 2005 consid. 5 nonché I 297/03 del 3

C-926/2016 Pagina 13 maggio 2005 consid. 1 e relativi riferimenti; cfr. pure sentenza del TAF C- 1446/2011 del 27 giugno 2013 consid. 6.5 e relativi riferimenti). 7. 7.1 In caso d'assegnazione retroattiva di una rendita scalare la data di mo- difica del diritto deve essere stabilita conformemente all'art. 88a OAI (RS 831.201; sentenze del TF 9C_837/2009 del 23 giugno 2010 consid. 2, 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 5, I 727/02 del 21 luglio 2005 consid. 5 nonché I 297/03 del 3 maggio 2005 consid. 1 e relativi riferimenti; cfr. pure sentenza del TAF C-1446/2011 del 27 giugno 2013 consid. 6.5 e relativi riferimenti). Inoltre, il termine di attesa di tre mesi dell'art. 88a OAI non può iniziare a decorrere prima della nascita del diritto ad una rendita (cfr. sentenza del TF 9C_110/2014 del 13 giugno 2014). 7.2 Assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità decrescente/cre- scente e/o limitata nel tempo, l'autorità amministrativa disciplina un rap- porto giuridico suscettibile, in caso di contestazione, di essere oggetto della lite e dell'impugnativa. Qualora sia contestata solo la riduzione o la sop- pressione delle prestazioni, il potere cognitivo del giudice non è limitato nel senso che egli debba astenersi dallo statuire circa i periodi per i quali il riconoscimento di prestazioni non è censurato (DTF 125 V 413 consid. 2.2 et 2.3 confermato in 131 V 164). Va ricordato che nel caso in cui la presta- zione sia accordata con effetto retroattivo – ma limitata nel tempo, aumen- tata oppure ridotta – esiste un'unica relazione giuridica. Ciò vale anche se l'assegnazione della rendita d'invalidità graduata e/o limitata nel tempo è stata comunicata mediante più decisioni (DTF 131 V 164 consid. 2.2 e 2.3). 8. 8.1 Alfine di poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti rassegnati dal medico o even- tualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali atti- vità l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quale sforzo si può ancora esigere da un assicurato, tenuto conto della sua situazione personale (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 404 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

C-926/2016 Pagina 14 8.2 Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indi- cazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (sentenza del TF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008 consid. 3). 8.3 In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurispru- denza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di afferma- zioni contraddittorie nella perizia stessa oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 con rinvii). 8.4 Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante, secondo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati og- getto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. De- terminante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è tanto né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esem- pio, quale perizia o rapporto (DTF 134 V 231 consid. 5.1 pag. 232; 125 V 351 consid. 3a pag. 352; 122 V 157 consid. 1c pag. 160; HANS-JAKOB MOSIMANN, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in: Aktuelles im So- zialversicherungsrecht, 2001, pag. 266). Nella sentenza pubblicata in VSI 2001 pag. 106 segg. questa Corte ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 PC e art. 19 PA, art. 95 cpv. 2, art. 113 e 132 OG) definire delle direttive in relazione alla valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. 8.5 Una valutazione medica completa, comprensibile e concludente che, considerata a sé stante in occasione di un'unica (prima) valutazione del diritto alla rendita, andrebbe ritenuta probante, non assurge a prova atten- dibile in caso di revisione – o come in concreto di assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo – se non attesta in modo sufficiente in che modo rispettivamente in che misura ha avuto luogo un effettivo cambia- mento nello stato di salute. Sono tuttavia riservati i casi evidenti (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81 consid. 4.2). Dalla perizia deve quindi emergere chiara- mente che i fatti con cui viene motivata la modifica sono nuovi o che i fatti

C-926/2016 Pagina 15 preesistenti si sono modificati sostanzialmente per quanto riguarda la loro natura rispettivamente la loro entità. L'accertamento di una modifica dei fatti è in particolare sufficientemente comprovata se i periti descrivono quali aspetti concreti nell'evoluzione della malattia e nell'andamento dell'incapa- cità lavorativa hanno condotto alla nuova valutazione diagnostica e alla stima dell'entità dei disturbi. Le summenzionate esigenze devono trovare riscontro nel tenore delle domande poste al perito (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81 consid 4.3). 8.6 L'avviso dei medici curanti va considerato con la necessaria prudenza, tendendo a pronunciarsi in favore del paziente a dipendenza del legame particolare (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti). 8.7 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contraddit- tori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 673/00 dell'8 ottobre 2002). 9. 9.1 Oggetti impugnati sono da un lato la decisione, mediante la quale è stata accordata una mezza rendita d’invalidità dal 1° dicembre 2001 al 31 agosto 2002, una rendita intera dal 1° settembre 2002 al 31 aprile 2004 (si confrontino le motivazioni a pag. 1184 del doc. 264) rispettivamente dal 1° luglio al 31 dicembre 2004 e dall’altro la decisione con cui è stata asse- gnata una rendita intera dal 1° febbraio al 31 maggio 2009 (doc. 264 pag. 1175 e 1186). La ricorrente contesta tuttavia soltanto la mancata assegna- zione – in ragione del graduale miglioramento dello stato di salute interve- nuto dal 2 settembre 2004 rispettivamente dal 22 febbraio 2009, che ha indotto l’autorità inferiore a ritenere l’insorgente interamente abile al lavoro in un’attività adeguata, rispettivamente abile sull’arco di un’intera giornata ma con rendimento ridotto all’80% nell’attività di infermiera indipendente – di rendita (mezza o ¼) fra il 1° gennaio 2005 e il 31 gennaio 2009, nonché dal 1° giugno 2009. Concretamente la ricorrente censura in primo luogo la possibilità di mettere a frutto la propria residua capacità lavorativa nell’attività di infermiera indi- pendente nella misura dell’80% indicata dall’UAIE, dal momento che le li- mitazioni riscontrate non le permetterebbero di adempiere né l’usuale man- sionario di tale professione, né i requisiti posti per l’ottenimento dell’auto- rizzazione all’esercizio di un’attività sanitaria in B._______. Fondandosi sul

C-926/2016 Pagina 16 rapporto del 18 dicembre 2016 del dr. M., essa ha messo in dubbio la validità delle più recenti valutazioni del SAM, sostenendo che i periti in- caricati non hanno svolto esami sufficientemente approfonditi in relazione ai limiti funzionali – ad esempio mediante un test di simulazione professio- nale – e agli impedimenti presentati dall’assicurata nello svolgere l’attività di infermiera indipendente. In secondo luogo l’insorgente critica la valuta- zione del discapito economico, contestando l’ipotetico reddito da invalida ritenuto dall’amministrazione e chiedendo inoltre, in corso di causa, l’appli- cazione del metodo straordinario per calcolare l’invalidità. 9.2 Dal canto suo l’amministrazione, ritiene gli accertamenti esperiti in sede di istruttoria completi e conclusivi e ha confermato la bontà della valutazione economica eseguita ritenendo esigibile l’attività di infermiera indipendente. 10. 10.1 A fronte delle molteplici – e a tratti ridondanti e ripetitive – critiche mosse dal rappresentante della ricorrente in merito agli accertamenti me- dici raccolti dall’autorità inferiore (cfr. doc. TAF 1, 28, 35, 56, 59), occorre in prima battuta esaminare se lo stato di salute dell’assicurata (e la sua evoluzione) è stato correttamente indagato. 10.2 In seguito andrà valutata la capacità lavorativa residua e l’attività la- vorativa in cui questa possa essere ragionevolmente messa a frutto, esa- minando in particolare, alla luce della documentazione versata agli atti e delle ripetute contestazioni dell’insorgente (cfr. doc. TAF 1, 19, 28, 35), se l’attività di infermiera indipendente possa considerarsi esigibile o meno e se del caso in che misura. 10.3 In ultimo occorrerà verificare la correttezza del grado di invalidità sull’arco dell’intero periodo decorrente dall’infortunio del dicembre 2000 (pur essendo contestato soltanto il periodo dal 1° gennaio 2005). 11. 11.1 Per valutare il danno alla salute conseguente all’infortunio del 23 di- cembre 2000, l’autorità inferiore aveva da un lato assunto agli atti gli ac- certamenti clinici e strumentali risultanti dalla procedura LAINF, fra i quali i rapporti del dr. F. (del 21 giugno 2001 e del 17 gennaio 2002 [doc. 1 inc. LAINF], del 23 ottobre 2003 [doc. 4 inc. LAINF], del 3 febbraio 2004 [doc. 5 inc. LAINF], del 16 dicembre 2004 [doc. 8 inc. LAINF], del 5 luglio 2005 [doc. 10 inc. LAINF]), perito assicurativo della D._______ e quelli del

C-926/2016 Pagina 17 dr. N._______ (del 6 e del 25 maggio, del 6 luglio, del 6 agosto, del 27 settembre 2004 [doc. 7 inc. LAINF]), medico operante nell’ambito dell’in- tervento al polso sinistro. 11.2 Tali atti medici sono stati sottoposti al SAM. Le valutazioni specialisti- che nelle differenti discipline sono quindi confluite nel rapporto del 20 ago- sto 2007 a cura della dr.ssa I._______ e della dr.ssa O._______, anch’essa specialista in medicina interna (doc. 66). 11.2.1 Nell’ambito della valutazione globale, sono state quindi poste le se- guente diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa (doc. 66, p. 18):

  • Dolori al polso sinistro e lungo il tendine dell’estensore del pollice, in: o Status dopo artroscopia il 6 luglio 2004, con sinovialecto- mia del compartimento ulnare; o Ulteriore sinoviectomia a cielo aperto del compartimento compartimento radiale, con asportazione della parte centrale della capsula articolare.
  • Gonalgia a livello del ginocchio destro, in: o Status dopo artroscopia diagnostica e plastica a mosaico con autotrapianto di cartilagine al condilo femorale mediale il 13 giugno 2002 per esiti di condrite dissecante e stato dopo meniscectomia parziale mediale il 20 settembre 2001.
  • Gonalgia a livello del ginocchio sinistro su alterazioni degenerative del corno posteriore del tratto intermedio del menisco mediale il 20 set- tembre 2001. Sono state inoltre elencate un certo numero di diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa (doc. 66, p.19). 11.2.2 11.2.2.1 Nel rapporto del 21 giugno 2007, la dr.ssa P., specialista in oftalmologia, aveva ritenuto che dal punto di vista strettamente oftalmo- logico l’assicurata presentasse un’acuità visiva perfetta ed un campo visivo nel limite della norma e che le problematiche di lieve miopia, astigmatismo miopico bilaterale, lieve distruzione del corpo vitreo bilaterale non avessero alcun influsso sull’abilità lavorativa dell’interessata. 11.2.2.2 Dal canto suo la dr.ssa Q., specialista in psichiatria, nel rapporto del 7 luglio 2007, pur ritenendo giustificata un’inabilità lavorativa

C-926/2016 Pagina 18 del 50% fino al 31 dicembre 2003, per motivi psichiatrici – in ragione del presunto disturbo post-traumatico da stress – ha successivamente consi- derato l’interessata in grado di svolgere al 100% tutte le attività teorica- mente esigibili, precisando che le problematiche fisiche non assumevano i connotati di un disturbo somatoforme da dolore permanente. 11.2.2.3 Nel rapporto 27 luglio 2007, infine, il dr. R._______, specialista in reumatologia, ha ritenuto sussistere una discrepanza fra i vari disturbi se- gnalati dall’interessata – segnatamente al rachide cervicale e lombare, al ginocchio sinistro e destro, al piede destro e al polso sinistro – ed i reperti oggettivi sia clinici che radiologici versati agli atti. Nonostante ciò egli ha comunque ritenuto sussistere delle limitazioni nella mobilità e nella carica- bilità del polso sinistro, nonché delle limitazioni ad eseguire attività in posi- zione eretta (per tempo prolungato) o accovacciata, in ragione delle pro- blematiche alle ginocchia. Egli ha dunque attestato un’incapacità lavorativa del 25% nella precedente attività, da intendere quale riduzione del rendi- mento, pur considerando ancora interamente esigibile un’attività di infer- miera con mansioni più leggere e nel rispetto dei limiti funzionali indicati (ad es. infermiera della salute, addetta all’istruzione dei diabetici, o ancora impiegata nel reparto di otorinolaringoiatria, di oftalmologia, nonché incari- cata di lavori tecnici di laboratorio, ecc.). Allo stesso modo egli ha conside- rato l’interessata interamente abile in attività sostitutive adeguate. 11.2.3 All’interessata è stata riconosciuta un'incapacità lavorativa in qual- sivoglia attività nei seguenti periodi: dal 22 dicembre 2000 al 31 marzo 2001 al 100%; dal 1° aprile al 19 settembre 2001 al 50%; dal 20 settembre al 20 ottobre 2001 al 100%; dal 21 ottobre 2001 al 12 giugno 2002 al 50%; dal 13 giugno 2002 al 3 dicembre 2003 al 100%; dal 4 al 31 dicembre 2003 al 50% (doc. 66, p.24). Pur essendo cessati i disturbi legati alla sindrome post-traumatica da stress, alla luce delle ulteriori problematiche diagnosticate a partire dal 1° gennaio 2004 (con la sola eccezione del periodo fra luglio e settembre 2004, in ragione dell’intervento al polso sinistro) la capacità lavorativa me- dico-teorica dell’interessata nella precedente attività di infermiera dipen- dente in ospedali e cliniche, è stata valutata in misura del 75%, intesa come attività svolta sull’arco dell’intera giornata, ma con rendimento ridotto del 25% a causa delle pause prolungate (doc. 66, p.24). Un’attività rispettosa dei limiti funzionali – consistenti in una limitazione di estensione e flessione massimale e nell’eseguire movimenti ripetitivi o sotto carico del polso sini- stro, nonché una limitazione per attività da eseguire prevalentemente in piedi o accovacciata – è stata per contro ritenuta interamente esigibile (doc.

C-926/2016 Pagina 19 66, p.25). Nessun impedimento è stato per contro riscontrato nell’attività di casalinga (dc. 66, p. 24). 11.3 Dal rapporto finale del consulente di integrazione professionale del 24 settembre 2008 è quindi emerso che, a partire dal 1° gennaio 2004, l’interessata presentava nella professione di infermiera di ospedale o di cliniche un grado di invalidità del 25% (doc. 80; si confrontino i redditi delle tabelle EOC). 12. 12.1 Nuovamente incaricato di esaminare il caso a seguito dell’evento in- fortunistico del 22 novembre 2008 (doc. 82, 83), il dr. F., nel rap- porto del 12 ottobre 2009, ha riferito che sebbene il nuovo sinistro avesse comportato un peggioramento transitorio dello stato di salute, al momento della visita peritale del 29 aprile 2009, la situazione si era stabilizzata. Egli ha pertanto ritenuto esigibile la ripresa dell’attività di infermiera, nella mi- sura di quattro ore al giorno e nel rispetto dei limiti funzionali descritti. 12.2 Nell’ambito della procedura di ricorso pendente dinnanzi al TAF (inc. n. C-6248/2011), palesandosi una contraddizione in punto alla valutazione dell’abilità lavorativa esposta dal dr. F. e quella indicata nella peri- zia del SAM del 20 agosto 2007 – per altro neppure più attuale a fronte del nuovo evento infortunistico – su indicazione del SMR (annotazione del 4 aprile 2012 - doc. 152) l’UAIE ha proposto il rinvio degli atti al fine di com- pletare l’istruttoria mediante l’assunzione di una nuova perizia pluridiscipli- nare nelle precedenti specializzazioni atta a definire in modo conclusivo l’evoluzione della capacità lavorativa dal 2004. In ragione della problema- tica del “ganglio al polso” evocata dal dr. F., e del sospetto di ma- stocitosi, sono state inoltre aggiunte una valutazione specialistica da parte di un chirurgo della mano (doc. 168) e di un allergologo (doc. 180). 13. 13.1 L’amministrazione ha quindi assunto agli atti la perizia pluridisciplinare del 30 dicembre 2013 allestita dalla dr.ssa I. e dal dr. L._______ del SAM comprensiva delle relative valutazioni specialistiche (doc. 231, pp.24-25), dalle quali sono emerse le seguenti diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa:

  • Sindrome panvertebrale con componente spondilogena cronica bila- terale con/su: o Alterazioni degenerative della cervicale;

C-926/2016 Pagina 20 o Alterazioni degenerative della lombare (discopatia L4-L5, spondilartrosi); o Disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale, mi- nima scoliosi sinistroconvessa dorsale, iperlordosi lom- bare); o Tendenza allo sviluppo di un reumatismo delle parti molli; o Decondizionamento muscolare.

  • Periartropatia omeroscapolare bilaterale calcificata a destra.
  • Dolori cronici ai polsi bilateralmente con/su: o Pregresso trauma contusivo a sinistra, con lesione del TFCC (complesso triangolare fibrocarilagineo); o Pregressa artroscopia diagnostica al polso sinistro (sino- vialectomia del compartimento ulnare, a cielo aperto al compartimento radiale, asportazione della parte centrale della capsula articolare a sinistra il 6 luglio 2004); o Ganglio tenosinoviale al primo comparto estensore a sini- stra; o Ganglio artrosinoviale a destra di possibile origine postin- fortunistica.
  • Poliartrosi minima delle dita.
  • Gonartrosi sintomatica a destra con/su: o Pregressa meniscectomia mediale parziale artroscopica il 20 settembre 2001; o Pregressa plastica a mosaico, trapianto di cartilagine al condio femoromediale il 13 giugno 2002.
  • Gonartrosi a sinistra Sono state inoltre elencate le diagnosi senza influsso sulla capacità lavo- rativa (doc. 231, p. 25). 13.2 13.2.1 Nel rapporto del 25 settembre 2013, il dr. S._______, specialista in chirurgia della mano, passando in rassegna le distinte patologie ha segna- lato che la situazione, per quanto concerne gli esiti del duplice intervento chirurgico al polso sinistro, risulta essere stabilizzata dal 2011. Le limita- zioni funzionali derivanti da tale problematica determinano, a mente del perito, una riduzione del rendimento professionale nell’attività abituale di

C-926/2016 Pagina 21 infermiera, che a seconda del mansionario e della tipologia di attività, indi- pendente o dipendente, si attesta ormai fra il 50 e l’80%. A tale conclusione il dr. S._______ è giunto sulla scorta del solo esame clinico, nonostante egli stesso abbia consigliato l’esecuzione di un test di simulazione profes- sionale volto a determinare gli esatti limiti funzionali dell’assicurata nell’at- tività di infermiera indipendente. Alla luce delle sole problematiche riguar- danti le mani, il perito ha infine ritenuto interamente esigibile l’esecuzione di un’attività medio leggera che non implichi l’utilizzo di utensili vibranti, nonché una riduzione del rendimento come casalinga del 20%. Non sono invece state ritenute influenti sulla capacità lavorativa le proble- matiche di ganglio tenosinoviale al polso sinistro e di ganglio artrosinoviale al polso destro di possibile origine post-traumatica, ritenute stabilizzate pur essendo ancora percorribile la via chirurgica, in via ambulatoriale e con bassi rischi di complicanze, al fine di sanare tali disturbi e a impedirne la cronicità. 13.2.2 Dal canto suo il dr. T., specialista in psichiatria e psicotera- pia, nel rapporto del 26 settembre 2013 ha riferito che pur essendo co- sciente delle sue limitazioni, l’assicurata ha mostrato interesse a continuare la propria attività d’infermiera, che da circa due anni ha ripreso a titolo in- dipendente a Como, anche se in regime ridotto e svolgendo solo minima parte del mansionario di tale professione. Egli ha poi indicato che dal profilo strettamente psichiatrico, l’interessata non presenta alcuna limitazione fun- zionale, né alcuna incapacità lavorativa. 13.2.3 Alla stessa conclusione è giunto pure il dr. U., specialista in dermatologia e malattie a trasmissione sessuale nella perizia allergolo- gica del 14 ottobre 2013, ritenendo l’assicurata interamente abile sia nella professione abituale che in professioni di sostituzione, nella misura in cui non venga esposta ad agenti irritanti o allergizzanti, o ancora a sbalzi im- provvisi di temperature. 13.2.4 Nel rapporto del 16 ottobre 2013, il dr. V._______, specialista in neu- rologia, ha descritto una situazione nella norma dal punto di vista dei nervi cranici, come pure degli arti inferiori, riscontrando una capacità intatta di deambulazione e di mantenimento della posizione eretta. In relazione alla problematica di deficit sensitivo della mano sinistra lamentata dall’assicu- rata, sulla scorta dei risultati dell’esame ENG del nervo mediano sensitivo e motorio sinistro eseguito il 3 ottobre 2013, ha indicato essere tutto nella norma, escludendo per altro una sindrome del tunnel carpale. Riassu- mendo, egli ha ritenuto assenti dei segni oggettivi di patologia a carico del

C-926/2016 Pagina 22 sistema nervoso centrale o periferico, come pure di neuropatie periferiche o radicolopatie in sede lombare o cervicale, ritenendo il deficit sensitivo lamentato dall’assicurata piuttosto una problematica di ordine somato- forme, sulla quale tuttavia si è astenuto dal pronunciarsi. In conclusione, confermando quanto già riscontrato in occasione della pre- cedente valutazione neurologica del 23 dicembre 2008 del dr. Z._______ (allegato al doc. 123), il dr. V._______ ha escluso la presenza di anomalie allo stato neurologico. 13.2.5 Nel rapporto del 30 novembre 2013, il dr. Aa., specialista in reumatologia, ha confrontato i riscontri delle indagini strumentali condotte nel mese di marzo 2013 alla colonna cervicale e lombare, alle spalle alle ginocchia e alle mani, con le valutazioni in precedenza esposte nel rap- porto del 3 luglio 2007 del dr. R. e del 12 ottobre 2009 (doc. 66) del dr. F._______ (allegato al doc. 123). Come nel precedente referto reu- matologico è stata evidenziata la discrepanza fra i disturbi lamentati dall’in- teressata e i reperti oggettivi, sia clinici che radiologici. A mente del perito, infatti, i sintomi e le limitazioni funzionali accusati dall’assicurata non tro- vano una spiegazione completa nelle alterazioni strutturali evidenziate al momento dell’esame clinico. Circostanza di cui, è stato precisato, occorre tenere conto nella valutazione della capacità funzionale e di carico residua che, a mente del perito, risulta essere comunque lievemente peggiorata a seguito dell’infortunio del 22 novembre 2008.Il dr. Aa._______ ha quindi giudicato che a decorrere dal 22 febbraio 2009, ossia tre mesi dopo il nuovo infortunio, l’insorgente possa essere considerata abile a svolgere un attività idonea allo stato di salute durante un’intera giornata con rendimento massimo. Nell’attività d’infermiera d’ospedale, per contro, a partire dallo stesso momento la ricorrente è stata ritenuta inabile al 60%, intesa come riduzione del rendimento nell’arco di una giornata lavorativa normale di 8- 9 ore. Ciò posto, il perito ha precisato che laddove l’interessata potesse svolgere l’attività di infermiera in un ambito lavorativo pienamente rispet- toso di tutti i limiti funzionali e di carico esposti, essa potrebbe risultare abile al lavoro in misura completa. In risposta alle domande complementari il dr. Aa._______ ha chiarito che l’attività abituale di infermiera d’ospedale o di clinica non è più esigibile dall’assicurata e passando in rassegna le attività generalmente richieste a un’infermiera dipendente e indipendente, ha escluso tutte le attività pesanti contemplate dal mansionario

C-926/2016 Pagina 23 13.2.6 Nella valutazione globale del caso, i periti hanno confermato le conclusioni illustrate nella perizia pluridisciplinare del 20 agosto 2007 riguardo alla capacità lavorativa dell’assicurata nell’attività abituale come pure in un’attività sostitutiva, per quanto concerne il periodo precedente il secondo infortunio del 22 novembre 2008. Successivamente a tale data, essi hanno per contro riscontrato un peggioramento dello stato di salute a livello reumatologico e di chirurgia della mano, a partire dal 22 novembre 2008 (doc. 231, p. 38). Detto peggioramento ha avuto un sensibile influsso sulla capacità lavorativa dell’assicurata nella precedente attività di infermiera di clinica o di ospedale, che a decorre dal 22 febbraio 2009 – ossia tre mesi dopo il summenzionato sinistro – è risultata essere esigibile unicamente nella misura del 40%, da intendere quale presenza nell’arco dell’intera giornata, ma con rendimento ridotto. A partire dalla stessa data è inoltre stata constatata una riduzione di 1/3 del rendimento nell’attività di casalinga, nonché del 20% in attività di infermiera indipendente (comunque esigibile per l’intera giornata). Per quanto riguarda le attività sostitutive adatte allo stato di salute, come ad esempio l’attività di infermiera in un contesto lavorativo che tenga in debito conto tutti i limiti funzionali e di carico indicati nel referto peritale, l’interessata è stata per contro considerata interamente abile al lavoro non essendoci controindicazioni per dei provvedimenti di riformazione/riqualifica professionale. 13.3 Nel rapporto finale SMR del 7 gennaio 2014 (doc. 232), il dr. G., ha sostanzialmente fatto proprie le conclusioni peritali, segna- lando fra le limitazioni funzionali l’impossibilità di svolgere lavori pesanti (carico massimo senza limitazioni di 5kg) e lavori di precisione, indicando che: “L’assicurata può di rado effettuare lavori al di sopra della testa, spesso effettuare la rotazione del tronco, molto spesso assumere la posi- zione seduta ed inclinata in avanti, spesso la posizione in piedi ed inclinata in avanti, di rado assumere la posizione inginocchiata, di rado assumere la posizione accovacciata, spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L’assicurata può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, tal- volta la posizione in piedi di lunga durata. L’assicurata può molto spesso camminare fino a 50 metri, spesso oltre i 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti come pure di rado camminare su terreno accidentato, può talvolta salire le scale, mai su scale a pioli”. 14. 14.1 Le contestazioni mosse dal ricorrente avverso il progetto di decisione del 20 maggio 2014, nonché il referto elettromiografico allestito il 26 feb- braio 2014 dal dr. Bb., specialista in neurologia (doc. 251), sono

C-926/2016 Pagina 24 state sottoposte ai periti del SAM, al fine di completare la perizia pluridisci- plinare del 30 dicembre 2013 (doc. 231). 14.2 14.2.1 Dal punto di vista psichiatrico, il dr. T._______ ha indicato che nulla era cambiato rispetto alla precedente valutazione (rapporto del 15 settembre 2014 – doc. 258). 14.2.2 Dal punto di vista reumatologico, il dr. Aa._______ ha riferito di non riscontrare nella nuova documentazione elementi medici oggettivi suscet- tibili di modificare la valutazione peritale. Egli ha inoltre preso posizione sulle critiche mosse dal legale dell’insorgente, spiegando e ribadendo le conclusioni a cui era in precedenza giunto riguardo alle diagnosi e alla ca- pacità lavorativa residua (rapporto del 15 settembre 2014 – doc. 258). 14.2.3 Dal punto di vista chirurgico, il dr. S._______ ha respinto nell’ordine le critiche mosse dall’avv. Probst, indicando innanzitutto che la sindrome di tunnel carpale riscontrata nell’assicurata, alla luce dei risultati emersi dal bilancio neurologico del 26 febbraio 2014, debba essere classificata come di grado lieve e senza influsso sull’abilità lavorativa. Egli ha inoltre difeso la completezza della propria valutazione, segnalando che l’assenza dei rapporti operatori del dr. N._______ non ha alcun influsso sulla determina- zione del danno alla salute e che i limiti funzionali sono stati oggettivamente misurati. Infine il dr. S._______ ha spiegato di essersi discostato dalla va- lutazione del dr. F., in quanto risalenti a quattro anni prima e non esposte da uno specialista in chirurgia della mano (rapporto del 16 settem- bre 2014 – doc. 258). 14.2.4 Dal punto di vista neurologico, il dr. V. ha ritenuto il referto ENG-EMG del dr. Bb._______ incompleto e inadeguato a esprimersi sull’eventuale presenza di una sofferenza neurogena cronica. Egli ha con- testato l’insorgere di una radicolopatia lombare che oltre a non emergere dall’esame clinico neppure risulta dalle indagini RMN eseguite, pur ammet- tendo che dai valori descritti dal dr. Bb._______ si possa riscontrare la pre- senza di una sindrome del tunnel carpale molto lieve, che pur creando qualche disturbo non pregiudica la capacità lavorativa. Il dr. V._______ ha infine respinto le critiche dell’avv. Probst, ritenendo sufficientemente accer- tato dal punto di vista neurologico il caso dell’assicurata e riconfermandosi per intero nelle conclusioni esposte nel precedente rapporto peritale (rap- porto del 8 ottobre 2014 – doc. 258).

C-926/2016 Pagina 25 14.2.5 Dal punto di vista allergologico, il dr. U._______ ha respinto a sua volta le critiche del legale della ricorrente, ritenendo la valutazione peritale fornita assolutamente completa e non necessitante di ulteriori aggiunte (rapporto del 16 settembre 2014 – doc. 258). Come nel precedente rap- porto egli ha indicato che una valutazione pneumologica avrebbe potuto essere determinante per determinare l’effettiva presenza di un’iperreattività bronchiale, sebbene tale esame avrebbe permesso unicamente di spie- gare le varie reazioni cliniche della paziente, comunque già tenute in conto nella valutazione della funzione polmonare (cfr. rapporto del 14 ottobre 2013). In risposta alle osservazioni della ricorrente (cfr. doc. 251), stanti le quali essa avrebbe dovuto sottoporsi a un prelievo del midollo osseo il 9 settembre 2014 a (...) per verificare la presenza di un’eventuale mastoci- tosi sistemica (esame di cui agli atti non figura alcun rapporto), il dr. U., si è riservato di esaminare ulteriormente tale esame, pur chia- rendo che “anche in presenza di una eventuale elevazione delle cellule mastocitarie a livello del midollo quello che fa testo è comunque l’eleva- zione della triptasi perché è il marker biologico corrispondente con il quale si possono fare delle correlazioni sull’attività della mastocitosi e sul suo impatto clinico”. 14.3 Nella valutazione globale, esposta nel rapporto riassuntivo del 27 no- vembre 2014 (doc. 258) e interamente ripresa dal SMR (doc. 259), la dr.ssa I. e il dr. L., hanno confermato la valutazione del SAM del 30 dicembre 2013 (cfr. consid. 13.2.6). 15. 15.1 In sede di ricorso, l’assicurata ha prodotto il rapporto neurologico del 18 dicembre 2016 del dr. M., che ha innanzitutto precisato di non aver identificato affezioni strettamente neurologiche e di concordare per- tanto con la valutazione del dr. V._______ del 16 ottobre 2013. A seguito dell’esame clinico egli ha riferito di non riscontrare discrepanze fra i disturbi osservati e le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa riportate nella perizia pluridisciplinare, ritenute corrette. Ha tuttavia messo in discussione l’impatto funzionale di tali patologie, ritenendo la capacità lavorativa nell’at- tività di infermiera indipendente compromessa in misura maggiore di quanto valutato dal SAM. La presa di posizione del dr. M._______, si fonda sui risultati del test di simulazione professionale, condotto in due fasi il 17 novembre e il 15 di- cembre 2016 e volto a valutare le limitazioni funzionali dell’assicurata nell’esecuzione delle attività tipiche di infermiera a domicilio. A tale scopo

C-926/2016 Pagina 26 alla ricorrente è stato chiesto di eseguire le principali mansioni individuate fra i compiti incombenti a un’infermiera a domicilio, segnatamente: attività con necessità di carico fisico in diverse posture e con uso degli arti supe- riori (transfer dei pazienti, cura di pazienti a letto con necessità di effettuare spostamento dei soggetti, vestizione pazienti, attuazione di interventi dia- gnostici rispettivamente terapeutici), attività di tipo tecnico specialistico, at- tività amministrative (uso del PC e della scrittura nella compilazione di do- cumenti e delle cartelle cliniche), attività di comunicazione con il team, at- tività di informazione a famigliari, attività di formazione a terzi e di proprio aggiornamento. L’osservazione ha così permesso al dr. M._______ di descrivere le conse- guenze oggettive (ossia: difficoltà nell’assumere e mantenere determinate posture del corpo – a livello degli arti superiori, della schiena, degli arti in- feriori, in posizione eretta e seduta – in situazioni il più possibile analoghe a quelle realmente necessarie alla mobilitazione e alla cura dei pazienti, come nell’esecuzione delle differenti attività infermieristiche; limitazione nello svolgere attività medio-pesanti e pesanti) e soggettive (dolore) del danno alla salute. Avendo individuato degli importanti limiti funzionali, il dr. M._______ ha pertanto ritenuto gli stessi non compatibili con l’attività d’in- fermiera indipendente con cura dei pazienti a domicilio, professione la cui esecuzione – ha sottolineato – esige la capacità di svolgere tutti i gruppi di attività previsti dal mansionario. In conclusione il medico ha quindi fatto proprie le valutazioni dei periti del SAM riguardanti la capacità lavorativa nell’attività abituale di infermiera d’ospedale o di clinica (40%), come pure quelle relative all’esigibilità di una professione rispettosa dei limiti funzionali e di carico definiti nel rapporto peritale del 30 dicembre 2013 (100%) e l’attività di casalinga (66 2/3%). Ha espresso per contro un parere divergente in punto all’abilità lavorativa come infermiera indipendente, non ritenendo possibile una ripresa lavora- tiva all’80%, ma considerando adeguato riconoscere una residua capacità lavorativa del 40%. Al riguardo il medico ha precisato che lo svolgimento dell’attività su di una giornata intera di lavoro, ma con rendimento ridotto, comprometterebbe un reinserimento lavorativo stabile nel tempo ed ha per- tanto valutato l’interessata in grado di lavorare come infermiera indipen- dente “nella misura del 40%, vale a dire con una presenza sul posto di lavoro in misura del 60% e con rendimento ridotto di 1/3”. 15.2 Invitato ad esprimersi il dr. Aa., nel rapporto del 10 febbraio 2017, ha riferito che la valutazione del dr. M., dal punto di vista

C-926/2016 Pagina 27 strettamente reumatologico non ha fornito dati medici oggettivi nuovi, ra- gione per cui egli si è interamente riconfermato nell’apprezzamento della capacità lavorativa esposto nel rapporto del 30 settembre 2013 (allegato al doc. TAF 39). Analogamente si sono espressi la dr.ssa I._______ e il dr. L._______ nel rapporto del 20 febbraio 2017 – ritenendo che il dr. M._______ avesse semplicemente fornito una valutazione differente dei limiti funzionali di ca- rico e quindi della capacità lavorativa basandosi sulle stesse patologie già note al momento della valutazione reumatologica da parte del dr. Aa._______ – nonché il dr. G._______ nell’annotazione SMR del 21 feb- braio 2017 (doc. TAF 39). 15.3 Nel rapporto del 30 marzo 2017 il dr. M._______ ha, dal canto suo, attirato l’attenzione sul fatto che la valutazione esposta in precedenza, era a ben vedere fondata su elementi clinici nuovi, nella misura in cui in prece- denza non era mai stato condotto un esame dettagliato dei limiti funzionali, attraverso una prova pratica del lavoro con cui essa dovrebbe essere con- frontata in caso di attuazione dei compiti di infermiera a domicilio (allegato al doc. TAF 44). Per tutta risposta il SMR nell’annotazione del 8 giugno 2017 ha ribadito che dalle valutazioni del dr. M._______ non emerge alcuna modifica dello stato di salute (allegato al doc. TAF 54). 15.4 Pendente causa è stata infine prodotta dall’insorgente ulteriore docu- mentazione a sostegno delle critiche mosse contro le valutazioni del dr. U., segnatamente il rapporto del 7 settembre 2011 del dr. Cc., il referto del 27 novembre 2013 steso dall’Istituto Dd., come pure il rapporto del 22 giugno 2015 del dr. Ee. (allegati al doc. TAF 59). Con annotazione SMR del 21 agosto 2017 il dr. G._______ ha chiarito che tali documenti non apportano alcun elemento clinico nuovo non preceden- temente considerato dal SAM, rammentando per altro che la problematica di iperreattività bronchiale è presente nel 17% della popolazione e non ha carattere invalidante. Per tali motivi, egli ha confermato la bontà della va- lutazione peritale del dr. U._______.

C-926/2016 Pagina 28 16. 16.1 Visto quanto precede, può essere senz’altro confermata l’incapacità lavorativa ritenuta dall’autorità inferiore fino al 31 dicembre 2003. Dalle va- lutazioni univoche di periti e medici di parte, emerge infatti con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che vi è stata un'incapacità lavorativa in qualsivoglia attività nei seguenti periodi: dal 22 dicembre 2000 al 31 marzo 2001 al 100%; dal 1° aprile al 19 set- tembre 2001 al 50%; dal 20 settembre al 20 ottobre 2001 al 100%; dal 21 ottobre 2001 al 12 giugno 2002 al 50%; dal 13 giugno 2002 al 3 dicembre 2003 al 100%; dal 4 al 31 dicembre 2003 al 50% (cfr., fra gli altri, il rapporto del dr. F._______ del 12 ottobre 2009 [doc. 4 inc. LAINF]; il rapporto peri- tale pluridisciplinare del 20 agosto 2007 [doc. 66, p. 24] a cui rimanda – per i summenzionati periodi – il rapporto del SAM del 30 dicembre 2013 [doc. 231, p. 38]; il rapporto SMR del 22 febbraio 2008 [doc. 68]). 16.2 Per quanto concerne il periodo decorrente dal 1° gennaio 2004 (pe- riodo a partire dal quale il TAF aveva ritenuto necessaria una nuova valu- tazione medica; sentenza C-6248/2011 del 25 luglio 2012) fino all’infortunio del 22 novembre 2008, questo Tribunale non vede motivi per discostarsi dalla decisione impugnata, ritenuto che non vi sono agli atti elementi che permettono di dubitare della sua correttezza. 16.2.1 In occasione della prima perizia pluridisciplinare del 20 agosto 2007, il SAM era infatti giunto alla conclusione che l’interessata presentava una residua capacità nella professione di infermiera diplomata alle dipendenze di un ospedale del 75%, inteso come impiego su di un’intera giornata con rendimento ridotto in ragione dei limiti funzionali (cfr. doc. 66 p. 24). Seb- bene tale valutazione fosse in contrasto con quanto indicato dal dr. F._______ nel rapporto del 12 ottobre 2009 (allegato al doc. 123), in occa- sione della seconda perizia pluridisciplinare del 30 dicembre 2013, i periti del SAM – preso atto dei rapporti del dr. N._______ (doc. 7 inc. LAINF in particolare quello del 27 settembre 2004), del dr. Z._______ del 23 ottobre 2008, del dr. E._______ del 14 dicembre 2010, nonché dei più recenti ac- certamenti strumentali (allegati al doc. 123) – hanno confermato la possi- bilità di una ripresa dell’attività abituale nella misura del 75% (doc. 231, p. 38). Tale situazione si è protratta fino al 22 novembre 2008 – ossia da quando è intervenuto il peggioramento dello stato di salute – ed è stata intervallata unicamente dal periodo di inabilità lavorativa totale fra il 6 luglio e il 1° settembre 2004 (cfr. doc. 232, p. 3).

C-926/2016 Pagina 29 16.2.2 Vale la pena sottolineare che le attendibili e concludenti valutazioni esposte dal SAM riguardo al summenzionato periodo non sono state messe in discussione dal dr. M., che nel rapporto del 18 dicembre 2016 (allegato al doc. TAF 35) si è concentrato piuttosto sull’effettiva esigi- bilità della professione di infermiera indipendente a decorrere dal 22 feb- braio 2009 (momento in cui SAM ed SMR hanno considerato terminata l’inabilità lavorativa totale – cfr. doc. 232, p. 3). D’altro canto, essendosi detto d’accordo con le diagnosi e l’evoluzione dello stato di salute attestato nella perizia pluridisciplinare del 30 dicembre 2013, non si vede come il dr. M. avrebbe potuto giungere a conclusioni divergenti sulla base di un test professionale svolto sul finire del 2016, dunque ad oltre dodici anni di distanza dal periodo in parola e posteriormente all’ulteriore infortunio del 2008. Occorre pertanto concludere che su questo specifico punto il rap- porto del 18 dicembre 2016 non apporta elementi suscettibili di valutare in maniera differente la fattispecie. 16.3 Sulla base di tali valutazioni mediche l'UAIE ha dunque correttamente riconosciuto all’interessata il diritto a una mezza rendita d’invalidità dal 1° dicembre 2001 al 31 agosto 2002, ad una rendita intera dal 1° settembre 2002 al 31 marzo 2004. Ora, che una rendita AI nella misura stabilita dall’autorità inferiore sia dovuta all'insorgente perlomeno nei summenzionati periodi è senz’altro comprovato, oltre che incontestato. 16.4 Per quanto riguarda invece il periodo dal 1° luglio 2004 al 31 dicembre 2004, in cui è pure stata assegnata una rendita intera, va rilevato che il peggioramento dello stato di salute, riconducibile allo stesso evento che ha giustificato le rendite precedenti, è intervenuto dal 6 luglio 2004 ed è per- durato fino al 1 settembre 2004 (consid. 16.2.1 in fine). In simili condizioni in applicazione dell’art. 29bis OAI, la nuova rendita decorrerebbe sei mesi dopo la presentazione della domanda (art. 29 LAI, si confronti DTF 142 V 547 consid. 3.2 e sentenza del TF 9C_909/2017 del 3 maggio 2018 consid. 2). Poiché tuttavia nel caso di specie la procedura avviata il 27 maggio 2002 non era ancora conclusa, è quest’ultima data ad essere rilevante (si confronti DTF 121 V 195 consid. 2 sulla durata illimitata della domanda, DTF 140 V 2 e il consid. 17.2.1 della presente sentenza). D’altro canto trattandosi di un peggioramento dello stato di salute e del grado di invalidità esso va considerato, secondo l’art. 88a cpv. 2 OAI, non appena è durato tre mesi senza interruzione notevole. Ciò che nel caso

C-926/2016 Pagina 30 concreto non è avvenuto, essendosi protratta la nuova incapacità per meno di due mesi. Alla luce di quanto precede, ne consegue che il diritto alla rendita non può sorgere il 1° luglio 2004, ma neppure il 1° ottobre 2004 non essendo l’incapacità lavorativa perdurata tre mesi. In simili circostanze l’incarto andrebbe sottoposto al ricorrente, vista la prospettata reformatio in peius, alfine di concedergli la possibilità di ritirare il ricorso. Poiché tuttavia il ricorso viene parzialmente accolto per altri motivi (si confronti consid. 18.4 e 20.6), tale procedere risulta superfluo. 17. 17.1 Per quanto concerne il periodo compreso fra il 22 novembre 2008 (data del secondo infortunio) e il 21 febbraio 2009, non vi sono indizi che permettano a questo Tribunale di discostarsi dall’accertamento medico considerato dall’amministrazione. I pareri medici sono infatti univoci nel ri- tenere l’interessata completamente inabile al lavoro durante tale lasso di tempo (cfr. il rapporto del dr. F._______ del 12 ottobre 2009 [doc. 4 inc. LAINF]; i certificati di novembre-dicembre 2008 e di gennaio 2009 (doc. LAINF 14) e il rapporto del16 gennaio 2009 del dr. E._______ (doc. LAINF 21); il rapporto del SAM del 30 dicembre 2013 [doc. 231, p. 38]; il rapporto SMR del 22 febbraio 2008 [doc. 68]). Accertato l’insorgere di un nuovo evento infortunistico che ha provocato un peggioramento dello stato di salute, l’amministrazione ha quindi nuova- mente attribuito alla ricorrente una rendita intera a decorrere dal 1° febbraio 2009 (in applicazione del calcolo della media retrospettiva – cifra marginale 2017 e seguenti della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità: doc. B allegato al doc. TAF 1) fino al 31 maggio 2009 (ex art. 88a cpv. 1 OAI). 17.2 17.2.1 Giova innanzitutto precisare che l’ulteriore danno alla salute, insorto a partire dall’evento infortunistico del 22 novembre 2008, ha un’origine del tutto nuova rispetto a quello già presente sin dal 2001, non trattandosi, né di una ricaduta né di una conseguenza tardiva (cfr. sentenza del TF 9C_294/2013 del 20 agosto 2013 consid. 4.1; 9C_697/2015 del 9 maggio 2016, consid. 3.2 e 5 e i riferimenti ivi menzionati). Non sono pertanto date le condizioni dell’art. 29 bis OAI, applicabile unicamente in caso di riattiva- zione del danno alla salute che aveva inizialmente dato diritto alla rendita

C-926/2016 Pagina 31 (M. VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et droit de l'assurance-invalidité (AI), Ginevra, 2011, n° 2195, p. 593). Pur trattandosi di un nuovo evento assicurato (notificato l’8 aprile 2009, doc. 82) è stato fatto valere nell’ambito della prima domanda di prestazioni (del 27 maggio 2002) sulla quale l’amministrazione non si era ancora espressa (la prima decisione annullata dal TAF risale all’11 ottobre 2011 ed è stata preceduta dal progetto dell’11 marzo 2010) e che pertanto aveva ancora pieno effetto (si confronti in proposito DTF 121 V 195 consid. 2 se- condo cui una domanda di rendita ha di principio durata illimitata nel tempo, a contrario cfr. M. VALTERIO, op. cit., n° 2847, pp. 779-780). Ne consegue che pur essendo applicabile il termine di carenza per l’insorgere del diritto alla rendita (art. 28 cpv. 1 LAI), non torna applicabile, come implicitamente ammesso dall’amministrazione, il termine semestrale per il versamento della stessa (art. 29 cpv. 1 LAI; si confronti in proposito DTF 140 V 2, in cui la procedura riguardante la prima domanda si era conclusa con decisione passata in giudicato; anche sentenza 9C_261/2014 dell’8 ottobre 2014 consid. 5.2). 17.2.2 Nel caso concreto, in considerazione della preesistente incapacità lavorativa del 25% come infermiera, attività ritenuta esigibile fino al 22 no- vembre 2008 (cfr. consid. 16.2.1) e dell’incapacità al 100% instauratasi dopo tale data, in applicazione della media retrospettiva (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) l’anno di carenza è giunto al termine il 3 febbraio 2009 ([73 giorni x 100%] + [292 giorni x 25%] : 365 giorni = grado di incapacità al guadagno medio del 40%). In virtù dell’art. 29 cpv. 3 LAI il diritto alla rendita è quindi sorto il 1° febbraio 2009. 18. 18.1 Nel merito per quanto concerne il periodo successivo al 22 febbraio 2009, risulta accertato ed incontestato che il sinistro del 22 novembre 2008 ha determinato un peggioramento dello stato di salute, in maniera marcata nel corso dei primi tre mesi e persistente in minor misura nel seguito. Per tale ragione tutti i medici sono concordi nel ritenere l’interessata reintegra- bile nell’attività abituale di infermiera d’ospedale o di clinica soltanto al 40%. Allo stesso modo tutti gli specialisti convengono – o quantomeno non dissentono – sul fatto che l’assicurata possa essere reintegrata in misura completa senza riduzione del rendimento in un’attività rispettosa dei limiti funzionali (cfr. a tal proposito rapporto del SAM del 30 dicembre 2013 [doc. 231, p. 33, 38]; rapporto finale SMR del 7 gennaio 2014 [doc. 232, p. 3]; rapporto del dr. M._______ del 18 dicembre 2016, p. 10-11 [doc. TAF 35]).

C-926/2016 Pagina 32 18.2 Ritenuto che – secondo l’UAIE – risultando l’interessata abile all’80% (intesa come rendimento ridotto) nell’attività di infermiera indipendente “proprio in questa attività può sfruttare al massimo la propria capacità di guadagno”, va valutato se e in che misura la ricorrente possa essere con- siderata abile in questa professione. 18.2.1 Secondo quanto indicato dal SAM e dal SMR, tale attività risulta senz’altro esigibile nella misura dell’80%, intesa come presenza su di un’in- tera giornata ma con rendimento ridotto (doc. 231 [p. 42], 232 [p. 3], 258 [p. 5]). Nei rapporti costituenti la perizia pluridisciplinare del 30 novembre 2013 vi sono tuttavia alcuni elementi che parrebbero contraddire tale con- clusione:

  • Nel rapporto del 30 novembre 2013 del dr. Aa., si legge infatti che, autonomamente, l’interessata non è in grado di svolgere le se- guenti attività: aiutare i pazienti non autosufficienti nell’igiene perso- nale; cambiare la biancheria dei letti; spostare il paziente dal letto alla sedia a rotelle o alla barella e viceversa; mobilizzare il paziente per compiere medicazioni, effettuare clisteri o estrazione di fecalomi; spin- gere sedie a rotelle di pazienti particolarmente pesanti; spostare o mo- bilizzare pazienti al loro domicilio non autosufficienti e pesanti. Essa può inoltre di rado recarsi usando le scale ai piani alti (dal 4° piano) di stabili sprovvisti di ascensore e solo talvolta compiere tragitti a piedi con le borse dei prelievi o contenenti altro materiale medico, di peso complessivo comunque non superiore ai limiti di carico menzionati (fino all’altezza dei fianchi possibile sollevare pesi spesso fino a 5kg, talvolta fino a 10kg, di rado oltre 10kg, mai oltre i 15kg; sopra l’altezza del petto talvolta fino a 5kg, di rado oltre tale peso; di rado può maneg- giare attrezzi molto pesanti come pure eseguire lavori sopra la testa). A fronte di tali limitazioni, il dr. Aa. ha ritenuto, di principio, la professione abitualmente svolta dall’assicurata come infermiera d’ospedale, non più esigibile.
  • Nel rapporto del 25 settembre 2013, il dr. S._______ non ha saputo, o potuto stabilire quale fra l’attività dipendente e quella di infermiera in- dipendente sia più pesante. In maniera piuttosto ambivalente egli ha infatti indicato che, sebbene l’attività ospedaliera dell’infermiera sia in genere sensibilmente più pesante di quella di un’infermiera a domicilio – non potendo la prima scegliere i propri pazienti – è pur vero che nella prima è possibile essere aiutati dai colleghi o essere attribuiti in un reparto con degenti meno impegnativi (oftalmologia, dermatologia, chi- rurgia della mano), mentre nell’attività liberale no. Oltre a ciò, il dr.

C-926/2016 Pagina 33 S._______ ha ritenuto impossibile dettagliare sulla base del solo esame clinico le attuali risorse della ricorrente, considerando a tale scopo opportuno eseguire un test di simulazione professionale volto ad accertare i reali limiti funzionali e a stabilire quali attività del man- sionario di un infermiera essa sia in grado di svolgere. 18.2.2 Dal canto suo il dr. M._______ ha ritenuto opportuno rivalutare l’im- patto reale delle limitazioni funzionali dell’interessata, alla luce dei concreti risultati emersi dall’osservazione pratica dello svolgimento delle attività ti- piche di infermiera a domicilio. Il test empirico ha permesso al medico di constatare delle limitazioni nella movimentazione dei pazienti, in partico- lare nel mantenere una posizione adeguata al compito con anteflessione del tronco fissa per più di uno-due minuti, adattandola alla situazione in modo dinamico, ad esempio mediante una rotazione; delle limitazioni di carico con entrambi gli arti superiori analoghe a quelle descritte nella peri- zia SAM, benché da applicare anche ai movimenti di estensione delle brac- cia, di gran lunga più frequenti nell’attività di infermiera (ad esempio per spostare parti del corpo dei pazienti). 18.3 18.3.1 Ora, sebbene la valutazione esposta dal dr. M._______ debba di principio essere considerata con prudenza, trattandosi di un rapporto com- missionato e prodotto dall’assicurata, questo Tribunale concorda sul fatto che essa apporta degli elementi nuovi, senz’altro pertinenti per la determi- nazione della fattispecie, in particolare per la sua completazione. Il test professionale eseguito dal dr. M._______ – la cui obbiettività e valenza non è stata messa in dubbio né dal servizio medico dell’autorità inferiore, né dal SAM – è un accertamento di cui oltretutto era stato palesato il bisogno dallo stesso dr. S., ma che l’autorità inferiore ha trascurato di assumere in sede istruttoria. A ben vedere il rapporto del dr. M., apporta quel tassello ancora mancante per poter valutare in maniera corretta la fattispe- cie, in assenza del quale l’istruttoria sarebbe stata incompleta. Non si tratta pertanto di una valutazione diversa del caso, sulla base del medesimo sub- strato fattuale. Fatta questa debita premessa, questo Tribunale ritiene quindi la valutazione esposta dal dr. M._______ senz’altro completa, comprensibile e concludente, oltre che suscettibile di mettere in dubbio la valutazione del SAM in punto alla capacità lavorativa dell’interessata quale infermiera indipendente.

C-926/2016 Pagina 34 18.3.2 Alla luce dei contradditori referti citati, risulta infatti che l’assicurata non soltanto non è in grado di svolgere la maggior parte delle mansioni richieste a un’infermiera d’ospedale, ma neppure lo è per quanto concerne le più importanti mansioni di un’infermiera a domicilio o indipendente. Tale circostanza è stata riconosciuta dal dr. Aa., in risposta ai quesiti complementari posti dalla ricorrente e confermata dal dr. M., sulla scorta del test professionale (cfr. consid. 15). Oltretutto, per stessa ammissione del dr. S., le due professioni, sebbene per motivi differenti, risultano essere ugualmente pesanti, conto tenuto dei limiti funzionali e di carico di cui l’interessata è portatrice. Nono- stante tale analogia e nonostante il dr. Aa. avesse considerato ine- sigibile la ripresa dell’attività abituale d’infermiera d’ospedale, nell’attività di infermiera indipendente l’interessata è stata considerata abile al 100% (grado poi ridotto all’80%), partendo dal presupposto che in tale profes- sione essa possa evitare quelle mansioni che le sono precluse dai limiti funzionali e di carico. Ciò è probabilmente vero nell’ipotesi in cui vi sia la possibilità di scegliere la clientela adatta, rispettivamente se per puro caso la clientela necessità di sostegno in attività cosiddette leggere; tuttavia è irrealista pensare che ciò possa verificarsi regolarmente e pertanto la ri- dotta possibilità di scelta potrebbe rivelarsi un problema a livello econo- mico. Tale assunto, formulato sulla sola base dell’esame clinico da parte dei periti del SAM, è stato sconfessato dal dr. M._______, mediante un esame em- pirico. Sulla scorta del test professionale, egli ha affermato che per poter esercitare il lavoro di infermiera indipendente con cura dei pazienti a domi- cilio, è necessaria la capacità di svolgere tutti i gruppi di attività da lui elen- cati nel rapporto (cfr. consid. 15.1 – tale mansionario è l’unico che abbia un valore nell’ambito del presente procedimento, dato che quello esposto dal rappresentante della ricorrente a pag. 9 del memoriale di ricorso è privo di fonte attendibile e deve pertanto essere considerato alla stregua di un’al- legazione di parte). Avendo riscontrato che i principali limiti funzionali e di carico dell’insorgente non sono compatibili, neppure in parte, con il man- sionario di un’infermiera indipendente con cura dei pazienti a domicilio, egli si è quindi detto in disaccordo con la valutazione del SAM. 18.4 Alla luce delle incongruenze evidenziate nei rapporti citati, in assenza di un dettagliato rapporto da parte del consulente all’integrazione profes- sionale – non figurando agli atti alcun accertamento economico prima della decisione del 4 gennaio 2016, né tantomeno prima del progetto del 20 maggio 2014 – e tenuto conto delle contrastanti valutazioni del dr.

C-926/2016 Pagina 35 M., non risulta pertanto dimostrato con il grado della verosimi- glianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali che l’assicurata possa intraprendere – nella misura indicata dal SAM – la professione di infermiera indipendente. Al contrario, per i motivi esposti sopra, pare provato il contrario e meglio che l’esercizio di tale attività come quello di infermiera dipendente non è esigibile nella misura indicata dal SAM. È pertanto più opportuno attenersi alla valutazione del dr. M. in punto alla capacità lavorativa residua nella professione di infermiera indipendente. Su questo specifico punto la decisione dell’autorità inferiore non merita tu- tela. 18.5 In conclusione, sulla scorta della documentazione medica agli atti, nonché delle considerazioni che precedono, questo Tribunale ritiene giu- stificato riconoscere che a decorrere dal 22 febbraio 2009 la ricorrente, a causa delle patologie da cui è affetta, presenta una residua capacità al la- voro del 40% nella professione abituale di infermiera d’ospedale, come pure nella professione di infermiera indipendente di cure a domicilio, ma che in una professione sostitutiva, che tenga conto delle limitazioni funzio- nali, essa potrebbe essere abile al 100% con rendimento pieno nell’arco di un’intera giornata. 19. Così stando le cose – avendo potuto valutare la residua capacità lavorativa nell’attività di infermiera indipendente ed avendo, così facendo, parzial- mente accolto la domanda della ricorrente – risulta quindi superfluo proce- dere all’audizione testimoniale del dr. M._______ e delle sig.re Ff._______ e Gg._______, come pure di procedere all’assunzione di una perizia giudi- ziaria consistente in una prova concreta di lavoro come infermiera indipen- dente addetta alle cure a domicilio. In virtù del principio inquisitorio, infatti, il giudice deve segnatamente di- sporre indagini supplementari in presenza di valide ragioni, quali censure invocate dalle parti o degli indizi risultanti dagli atti (DTF 117 V 282 consid. 4a con riferimenti). Quando tuttavia l'istruttoria conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modi- ficare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assu-

C-926/2016 Pagina 36 mere ulteriori prove (U. KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozial- versicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Ne consegue che non vi è necessità di assumere le prove di cui sopra, in quanto non muterebbero l'esito della procedura, essendo i fatti rilevanti già stati sufficientemente accertati dall'amministrazione tramite prove carta- cee, oltretutto nel senso desiderato dalla ricorrente (cfr. consid. 18.3). 20. Alla luce di quanto precede, occorre quindi esaminare la conformità del tasso d’invalidità calcolato dall’autorità inferiore a partire dal 1° giugno 2009, momento in cui è cessato il diritto alla rendita in ragione del miglio- ramento dello stato di salute, posto che per il periodo precedente la corret- tezza del tasso di invalidità ritenuto dall’amministrazione è già stato accer- tato (cfr. consid. 16 e 17). 20.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16 LPGA, metodo ordinario). 20.2 Nei casi in cui stabilire l’ammontare dei redditi risulta particolarmente difficile, la giurisprudenza ammette che la graduazione dell'invalidità av- venga eccezionalmente secondo il metodo straordinario. Per quanto con- cerne la fissazione del grado di incapacità al guadagno degli indipendenti, la giurisprudenza federale, ha già stabilito che l'invalidità è fissata secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui viene svolta l'attività e quindi considerando le ripercussioni economiche di questa ridu- zione (cfr. DTF 128 V 29 consid. 1; M. VALTERIO, op. cit., n° 2183, p. 588). In base a questo metodo dapprima si constata l'impedimento dovuto al ri- conducibile al danno alla salute, poi si valutano gli effetti di tale impedi- mento sull'incapacità di guadagno (metodo straordinario). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, quindi, non produrre una perdita di guadagno della medesima entità (sentenza del TF 9C_580/2007 del 17 giugno 2008 consid. 4; DTF 128 V 29 consid. 1 men- zionato e referenze ivi citate; 105 V 151;104 V 137 consid. 2c). Occorre

C-926/2016 Pagina 37 ancora precisare che, nel caso in cui l'assicurato cessa l'attività indipen- dente, si può rinunciare all'applicazione del metodo straordinario in quanto il raffronto delle mansioni svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute non è più attuabile (RAMI 1995 p. 107, vedi anche sentenza del TF I 499/02 del 17 giugno 2003 consid. 6). 20.3 In concreto l'interessata, prima dell’infortunio del 2000 desiderava in- traprendere l’attività di infermiera indipendente e in tal senso si era mossa dando la disdetta dal proprio posto di lavoro con effetto al 31 dicembre 2000. A causa del danno alla salute, essa non ha tuttavia mai avuto modo – per sua stessa ammissione – di avviare la propria attività indipendente, in tal senso non contando il tentativo a titolo terapeutico (cfr. doc TAF 1, p. 19) intrapreso a partire dal 2011 conseguendo redditi esigui a tal punto da non permettere neppure il suo sostentamento (doc. TAF 19, p. 4). Occorre pertanto considerare che la ricorrente non ha mai veramente lavorato come infermiera indipendente, ragione per cui non si applica il metodo di valuta- zione straordinario – richiesto dalla ricorrente in corso di causa (doc. TAF 28) – ma quello generale. 20.4 20.4.1 Secondo il metodo generale di comparazione dei redditi (art. 16 LPGA), per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona as- sicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di ve- rosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'es- sere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). 20.4.2 In concreto l’amministrazione ha stabilito il reddito annuale da valida rimandando alle considerazioni economiche esposte in occasione della prima decisione AI del 11 ottobre 2011 (doc. 141), dunque facendo, a giusto titolo, riferimento alla media dei redditi della classe salariale 12 dell’Ente H._______. Come riferito dal consulente all’integrazione, tale valore è ap- plicabile sia all’attività dipendente, che a quella indipendente (cfr. breve nota interna del 21 marzo 2014 del consulente all’integrazione [doc. 236]).

C-926/2016 Pagina 38 Non è dunque rilevante il fatto che, anche in assenza del danno alla salute, l’interessata avrebbe interrotto l’attività abituale per iniziare ad esercitare come infermiera indipendente (cfr. consid. A.). Di principio, non vi è quindi motivo di scostarsi dall’accertamento dei fatti proposto dall’autorità infe- riore, sebbene occorra riferirsi ai valori del 2009, anno di riferimento per il raffronto dei redditi. 20.4.3 Prendendo il valore mediano all’interno della classe salariale di rife- rimento (doc. 239), si ricava un reddito ipotetico da valida per l’anno 2009 di fr. 77'519.-. 20.5 20.5.1 Per determinare il reddito da invalido, fa stato in primo luogo la si- tuazione salariale concreta dell'assicurato, a condizione che, cumulativa- mente, il rapporto di lavoro sia particolarmente stabile, egli sfrutti in ma- niera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua, il reddito deri- vante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale (DTF 126 V 75 consid. 3b/aa). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (cfr. sentenza del TF 9C_205/2011 consid. 7 e relativi riferimenti). 20.5.2 Nel caso di specie, per quanto concerne il reddito da invalida risulta dunque criticabile la scelta dell’autorità inferiore di ritenere quello conse- guibile dall’assicurata nell’attività di infermiera indipendente. In primo luogo i redditi da attività dipendente e da attività indipendente non sono parago- nabili tra loro, fondandosi su criteri diversi. Il secondo infatti dipende in mi- sura maggiore dalla personalità, dal carattere e dall’iniziativa della persona interessata, mentre il primo si basa su criteri più “obbiettivi”. Non pare innanzitutto corretto esigere da un’assicurata che, fino all’insor- gere del danno alla salute, aveva esercitato un’attività dipendente, di intra- prendere un’attività indipendente, piuttosto che un’attività salariata sostitu- tiva (sebbene meno retribuita). Ciò indipendentemente dal fatto che si tratti di un’attività correlata alla formazione e all’esperienza pratica di cui l’inte- ressata dispone, o che la stessa abbia manifestato il desiderio di dedicarsi a tale professione. Pure irrilevante è il fatto che a partire dal 2011 essa abbia tentato di avviare in Italia la propria attività di infermiera a domicilio. Da un lato il provento effettivo di tale attività non può essere tenuto in conto, essendo l’anno di riferimento per il raffronto dei redditi precedente tale at-

C-926/2016 Pagina 39 tività. Dall’altro, le entrate che ne risultano, attestate dalle dichiarazioni fi- scali per gli anni 2011 e 2012 (allegate al doc. 238), non consentono di ritenere verosimile che essa stesse mettendo interamente a frutto la pro- pria residua capacità lavorativa e di guadagno. Circostanza, questa, per altro confermata dagli accertamenti medici di cui si è detto in questa sede, dai quali è emerso che l’interessata, nell’attività di infermiera indipendente presenta una capacità lavorativa non superiore al 40% (cfr. consid. 18.5). Il reddito che essa potrebbe pertanto conseguire in Svizzera nella suddetta attività nel 2009 (previo ottenimento delle neces- sarie autorizzazioni ad esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie) risulta essere notevolmente inferiore a quello ritenuto dall’autorità inferiore, attestandosi a fr. 31'007.60 (= fr. 77'519.- x 40%). 20.5.3 In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, occorre pertanto valutare se in un’attività sostitutiva rispettosa dei limiti funzionali, nella quale l’interes- sata è stata considerata abile al 100%, essa sarebbe in grado di sfruttare al meglio la sua capacità di guadagno. Fra tali attività erano state a suo tempo indicate dal consulente all’integrazione, in una lista esemplificativa, quella di assistente di farmacia, operaia generica, aiuto amministrativo, commessa di vendita e cassiera non qualificata (cfr. doc. 80). 20.5.4 Riferendosi al reddito ottenibile in attività semplici e ripetitive secondo la pertinente tabella edita dall’Ufficio federale di Statistica (ISS 2008 - TA1), indicizzando il salario che ne scaturisce, risulta che da invalida l’assicurata avrebbe potuto conseguire nel 2009 un salario medio mensile di fr. 4'202.45 (4'116.- [TA1 2008, settore totale, categoria 4, donne] +2.1% nel 2009 [T39, donne]), che riportato su un orario usuale di 41.6 ore settimanali (cfr. tabella 03.02.03.01.04.01 – Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique [NOGA 2008], edita dall’Ufficio federale di statistica, settore totale), corrisponderebbe a un salario mensile di fr. 4'370.55 ed annuale di fr. 52'446.60. 20.5.5 20.5.5.1 Se e in quale misura, nel singolo caso, i salari fondati su dati sta- tistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze perso- nali e professionali concrete (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di oc- cupazione), criteri che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. Il Tribunale federale ha precisato al riguardo che una deduzione globale

C-926/2016 Pagina 40 massima del 25% del salario statistico permette di tenere conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. A seconda della loro incidenza infatti, è possibile che la persona assicurata, anche in un mercato del lavoro equilibrato, non sia in grado di realizzare un salario medio sfrut- tando la capacità lavorativa residua (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa in fine). La deduzione non è automatica, ma deve essere valutata di caso in caso e complessivamente, non separatamente, in maniera schematica, som- mando i singoli fattori di deduzione, tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso (sentenza del TF 9C_751/2011 del 30 aprile 2012 consid. 4.2.1 e DTF 126 V 75 consid. 5b/aa in fine). Va aggiunto che è compito dell'amministrazione e, in caso di ricorso, del giudice, motivare l'entità della deduzione, fermo restando che quest'ultimo non può scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione senza fondati mo- tivi (DTF 126 V 75 consid. 5b/dd e 6; cfr. pure 129 V 472 che conferma questi principi). Va infine rilevato che conformemente alla giurisprudenza sopracitata (DTF 126 V 75) la deduzione del salario statistico da invalido deve permettere di avvicinarsi il più possibile al salario che l'interessata potrebbe effettivamente percepire da invalida: quindi è necessario proce- dere a una nuova valutazione della riduzione del salario da invalida ogni qualvolta che si procede ad un raffronto dei redditi. 20.5.5.2 In primo luogo alla luce delle circostanze del caso concreto, la Corte adita ritiene giustificato apporre una riduzione del 10% per attività leggere, per tenere conto del fatto che l’assicurata (che dispone anche di un diploma come maestra d’asilo – cfr. doc. 3) ha principalmente lavorato, quale infermiera diplomata, in un ambito richiedente compiti manuali pe- santi e che a causa del danno alla salute è ormai in grado di svolgere sol- tanto attività per lo più leggere (cfr. doc. 232, p. 4). Contrariamente a quanto richiesto nel memoriale di ricorso (doc. TAF 1, p. 21), non risulta invece giustificata una deduzione per l’età, in quanto al mo- mento della decisione impugnata l’interessata aveva soltanto 48 anni. Occorre per contro tenere conto dei numerosi limiti funzionali, risultando suscettibili di restringere sensibilmente lo spettro di attività ancora esigibili dall’assicurata e che non riguardano unicamente l’impossibilità di svolgere attività pesanti o medio pesanti (si confronti a tal proposito il consid. 13.3 e il doc. 232 p. 4). Non vanno infine considerati nel calcolo altri fattori di riduzione – come anni di servizio, grado di occupazione, nazionalità e tipo di permesso di dimora

C-926/2016 Pagina 41 – posto che non ne sono date le condizioni; né infine la pretesa prolungata lontananza dal mercato del lavoro, posto che dal 1° gennaio 2004 e fino all’insorgere del secondo danno alla salute nel novembre 2008, dall’insor- gente poteva essere pretesa una ripresa dell’attività lavorativa abituale nella misura del 75% o in un’attività sostitutiva adeguata al 100%. 20.5.6 Visto quanto sopra, può essere quindi riconosciuta una riduzione sociale massima del 15%, fondata su una valutazione globale della situa- zione concreta. Così facendo, ne risulta un reddito da invalida di fr. 44'579.60 (= fr. 52'446.60 – 15%). 20.6 Dal confronto fra il reddito da valido di fr. 77'519.- (cfr. consid. 20.4.3) e quello da invalido di fr. 44'579.60 risulta dunque un grado d'invalidità del 42.49% ([{77'519.- – 44'579.60 } : 77'519.-] x 100), che in virtù della con- solidata giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 130 V 121, consid. 3.2 e 3.3) deve essere arrotondato a 42%. 20.7 In simili condizioni, alla luce del raffronto dei redditi operato da code- sto Tribunale, la decisione impugnata va parzialmente riformata nel senso che alla ricorrente è riconosciuto a decorrere dal 1° giugno 2009 il diritto a un quarto di rendita sulla base di un grado di invalidità del 42%. 21. Da quanto esposto, consegue che il ricorso deve essere parzialmente ac- colto e la decisione riformata ai sensi dei considerandi che precedono. L’incarto è pertanto trasmesso all’UAIE affinché determini l’ammontare della rendita e proceda al versamento della stessa, arretrati compresi. Il Tribunale rende inoltre attenta l’amministrazione all’art. 26 cpv. 2 LPGA re- lativo agli interessi moratori sulle prestazioni scadute. 22. 22.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 800.-, sono poste a carico della ricorrente solo in parte, per un importo di fr. 400 (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]) e vengono parzialmente compensate con l'anticipo spese di identico ammontare versato l’8 novem- bre 2016 (doc. TAF 26). L’importo residuo di fr. 400 verrà restituito alla ri- corrente al momento della crescita in giudicato della sentenza.

C-926/2016 Pagina 42 22.2 Alla ricorrente, spetta altresì un’indennità parziale per spese ripetibili della sede federale per fr. 2'000, posta a carico dell’UAIE (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). 22.3 Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di prin- cipio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo ecce-zioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che: 1.1 La rendita intera assegnata dal 1° luglio 2004 al 31 dicembre 2004 è soppressa. 1.2 Ad A._______ è riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita di invalidità a decorrere dal 1° giugno 2009. 2. L’incarto è trasmesso all’UAIE affinché determini l’ammontare della rendita e proceda al versamento delle prestazioni arretrate. 3. Le spese processuali di fr. 400.- sono poste a carico della ricorrente e ven- gono compensate con l’acconto già versato. L’importo di fr. 400 verrà resti- tuito alla ricorrente al momento della crescita in giudicato della presente sentenza. 4. Alla ricorrente vengono attribuiti fr. 2'000 a titolo di indennità per ripetibili. 5. Comunicazione a: – rappresentante della ricorrente (atto giudiziario; allegato: formulario “indirizzo per il pagamento”) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)

C-926/2016 Pagina 43 La presidente del collegio: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Luca Rossi

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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