Co r t e II I C-82 4 6 /20 0 7 {T 0 /2 } S e n t e n z a d e l 1 3 o t t o b r e 2 0 0 9 Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Michael Peterli e Beat Weber, cancelliera Marcella Lurà. A._______, patrocinato dall'avvocato Concetta Di Stefano, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione per l'invalidità (decisione del 17 ottobre 2007). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o
C-82 4 6 /20 0 7 Fatti: A. A._______, cittadino italiano, nato il (...), coniugato, ha lavorato in Svizzera dal febbraio del 1969 al dicembre del 1970 e dal 1973 al 1974, solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. 1). Rientrato in Italia, ha svolto attività lucrativa, da ultimo (1990) ha lavorato quale agricoltore in proprio, in ragione di 70 ore alla settimana, fino al 2003. In seguito, si è occupato della direzione della sua azienda agricola fino al dicembre del 2005. Il 31 dicembre 2005, ha interrotto il lavoro per ragioni di salute (doc. 10 e 11). L'assicurato percepisce, a far tempo dal 1° dicembre 2005, una pensione d'invalidità italiana. Il 24 ottobre 2006, ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 2). B. Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli atti la seguente documentazione: •un rapporto psichiatrico dell'8 gennaio 2001 (mal leggibile), nel quale è ritenuta la diagnosi segnatamente di disturbo paranoideo e sindrome parkinsoniana (doc. 12); •un certificato medico del 10 maggio 2001, da cui emerge che il paziente è lucido, orientato e disponibile al colloquio e che il medesimo presenta ideazione priva di turbe psicopatologiche, umore nella norma nonché note d'ansia (doc. 13); •una scheda di dimissione ospedaliera del 19 maggio 2003 concernente il ricovero dal 12 al 19 maggio 2003 per disturbo distimico; nella stessa è precisato che l'interessato è stato trattato segnatamente con terapia "infusiva" con disintossicanti e SAME (doc. 14); •una scheda di dimissione ospedaliera del 1° giugno 2004 concernente il ricovero, dal 17 maggio al 1° giugno 2004, per disturbo distimico; nella stessa è indicato che l'interessato è stato sottoposto segnatamente a terapia "infusiva" con disintossicanti (doc. 15); Pagi na 2
C-82 4 6 /20 0 7 •una scheda di dimissione ospedaliera del 24 novembre 2005 concernente il ricovero dal 13 al 24 novembre 2005 per episodio delirante paranoideo, morbo di Parkinson e ritardo mentale lieve (doc. 16); •un certificato medico del 2 dicembre 2005, giusta il quale l'interessato è seguito dall'8 gennaio 2001 con una diagnosi di disturbo paranoideo e sindrome parkinsoniana (doc. 17); •il diario clinico (mal leggibile) concernente le visite psichiatriche dall'8 gennaio 2001 al 3 marzo 2006 (doc. 18); •l'attestazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale italiana (INPS) di B._______ del 5 maggio 2006, secondo cui l'impresa individuale dell'interessato è stata cancellata dall'albo delle aziende agricole a seguito di cessazione dell'attività il 1° gennaio 2006 (doc. 9); •un resoconto ospedaliero dell'8 maggio 2006, in cui è evidenziata la diagnosi di sublussazione metacarpo-falangea IV dito mano destra con segnatamente riduzione di lussazione e stecca in alluminio (doc. 19); •la perizia medica dettagliata E 213 della previdenza sociale italiana del 21 novembre 2006, attestante morbo di Parkinson stadio 1 di Hoehn e Yahr (H-Y), disturbo paranoideo di personalità in trattamento farmacologico continuativo e ritardo mentale lieve; le condizioni di salute dell'interessato sono state definite come stazionarie ed è stato segnalato che l'assicurato è considerato invalido al 67% sia nella precedente attività che in un'attività adeguata alle sue condizioni (doc. 20); •un referto di esame RM (encefalo) del 17 marzo 2007 (doc. 21); •un referto di elettrocardiogramma del 5 maggio 2007 (doc. 22); •un certificato medico del 16 maggio 2007, da cui emerge che il paziente presenta sintomatologia parkinsoniana con tremore arti superiori (AASS), rigidità degli arti superiori (AASS) e inferiori (AAII) ed importante depressione del tono dell'umore (doc. 23); Pagi na 3
C-82 4 6 /20 0 7 •il questionario per agricoltori indipendenti del 18 maggio 2007, nel quale l'interessato ha affermato di non essere più in grado di svolgere alcuna attività agricola (doc. 10); •il questionario per l'assicurato del 18 maggio 2007 (doc. 11). C. Nel suo rapporto del 24 luglio 2007, il dott. C., del Servizio medico regionale “Rhône” (SMR), specialista in neurologia, ha esposto la diagnosi principale di morbo di Parkinson. Ha pure evidenziato la diagnosi secondaria, con ripercussioni sulla capacità lavorativa, di ritardo mentale lieve, stato ansioso-depressivo e disturbi paranoidei. Il medico ha rilevato che l'assicurato (58 anni) soffre di uno stato ansioso-depressivo con disturbi paranoidei nonché del morbo di Parkinson. Ha osservato in particolare che il rapporto medico del giugno 2004 riferisce di lieve ipertono come pure di tremore a riposo. Ha precisato che, nel novembre del 2005, l'interessato assumeva un farmaco per il trattamento del morbo di Parkinson (D.) tre volte al giorno (un quarto di compressa). Ha altresì evidenziato che dal formulario E 213 del novembre 2006 risulta che il medico incaricato dell'esame ha constatato un lieve tremore alla mano destra ed ha posto la diagnosi di morbo di Parkinson stadio 1 secondo (la scala di) Hoehn e Yahr. Secondo il dott. C., a tale stadio il morbo di Parkinson è poco accentuato e comporta una limitazione funzionale minima con una compromissione unilaterale sottoforma di tremore, rigidità oppure lentezza. La malattia non dovrebbe quindi avere delle ripercussioni sulla capacità lavorativa dell'assicurato. Pertanto, il dott. C. ha ritenuto che, a livello neurologico, l'interessato presenta una capacità lavorativa intatta, dunque del 100%, sia nel precedente lavoro che in un'attività adeguata alle sue condizioni. Ha altresì ritenuto opportuno che il caso sia sottoposto ad uno specialista in psichiatria (doc. 25.1). D. Nel suo rapporto del 26 luglio 2007, il dott. E._______, del Servizio medico regionale “Rhône” (SMR), specialista in psichiatria e psicoterapia, ha ritenuto la diagnosi secondaria, senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, di distimia (F 34.1 secondo l'ICD 10). Il medico ha segnalato che il rapporto psichiatrico del gennaio 2001 fa stato di disturbo paranoideo. Ha rilevato che l'assicurato è stato ospedalizzato presso il medesimo reparto di psichiatria dal 12 al 19 Pagi na 4
C-82 4 6 /20 0 7 maggio 2003, dal 17 maggio al 1° giugno 2004 e dal 13 al 24 novembre 2005. Ha precisato che, in occasione dell'ultimo ricovero (2005), è stata posta la diagnosi di disturbo distimico (il disturbo paranoideo, diagnosticato nel 2001, non viene più menzionato). In particolare, l'interessato ha presentato un aggravamento dei sintomi ansioso-depressivi ed è stato curato con antidepressivi e calmanti in dose modesta. Il dott. E._______ ha quindi constatato, in virtù della documentazione medica, che la diagnosi evidenzia uno stato ansioso- depressivo (episodio maggiore di grado lieve) rispettivamente una distimia (stato depressivo di minore gravità). Secondo detto medico, tali affezioni psichiche non costituiscono una malattia invalidante secondo il diritto svizzero. Il dott. E._______ ha quindi considerato che l'assicurato è del tutto abile sia nel suo precedente lavoro che in un'attività adeguata alle sue condizioni (doc. 25). E. Il 13 agosto 2007, l'autorità inferiore, mediante progetto di decisione, ha comunicato all'assicurato che la richiesta di prestazioni sarebbe stata respinta, ritenuto in particolare che l'esercizio di un'attività lucrativa è da considerare esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto ad una rendita. L'autorità inferiore ha altresì concesso all'interessato la facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione del progetto di decisione, delle obiezioni per iscritto (doc. 26), facoltà di cui l'assicurato non ha fatto uso. F. Il 17 ottobre 2007, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Ha osservato che l'assicurato non ha subito né un'incapacità permanente di guadagno né un'incapacità al lavoro media sufficiente per un anno, ai sensi delle disposizioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. In particolare, ha precisato che l'esercizio di un'attività lucrativa è da considerare esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto ad una rendita (doc. 27). G. G.aIl 24 novembre 2007, l'interessato ha inoltrato dinanzi all'autorità inferiore un ricorso contro la decisione dell'UAIE del 17 ottobre 2007 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento del suo diritto ad una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha esibito due nuovi certificati medici del 22 novembre Pagi na 5
C-82 4 6 /20 0 7 2007 del dott. F._______ e del 24 settembre 2007 della dott.ssa G._______ nonché uno del 16 maggio 2007 del dott. H._______ (doc. TAF 1), quest'ultimo già agli atti dell'UAIE (doc. 23). G.bIl 3 dicembre 2007, l'autorità inferiore ha trasmesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale per competenza. H. H.aChiamato ad esprimersi sul ricorso dell'insorgente, l'UAIE ha sottoposto l'incarto al proprio servizio medico (doc. 28). H.bNel suo rapporto del 28 marzo 2008, il dott. E._______ ha confermato la diagnosi secondaria, senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, di distimia (F 34.1 secondo l'ICD 10) e morbo di Parkinson, stadio 1 di Hoehn e Yahr. Il medico ha rammentato che un consulto psichiatrico del 2001 ha evidenziato la diagnosi di disturbo paranoideo e morbo di Parkinson. Ha segnalato che, in occasione dell'ultimo ricovero psichiatrico, il disturbo paranoideo non viene menzionato e la diagnosi fa stato di distimia, un'affezione psichica alquanto leggera, raramente invalidante. Ha altresì reputato che i certificati medici esibiti non apportano alcun (ulteriore) elemento rispetto ai fatti conosciuti. I documenti riferiscono semplicemente di disturbo paranoideo. Tale affezione è stata diagnosticata al momento della prima presa a carico ambulatoriale dell'assicurato, ma non è più presente al termine della terza ospedalizzazione psichiatrica nel 2005. Secondo detto medico, il disturbo paranoideo è un'affezione con un'evoluzione molto lenta nel corso degli anni. Pertanto, tale patologia non potrebbe essere presente nel 2001, scomparire nel 2005 ed apparire di nuovo nel 2007. Il medico ha inoltre sottolineato che il dott. C._______ ha esposto in dettaglio, nella presa di posizione del 24 luglio 2007, il grado e la natura del morbo di Parkinson di cui soffre l'interessato. Il neurologo ha in particolare ritenuto che tale affezione non ha alcuna ripercussione sulla capacità lavorativa dell'assicurato. Certo, il medesimo ha precisato che tale malattia sarebbe stata suscettibile d'evoluzione. Tuttavia, i documenti medici prodotti, da un lato, non menzionano alcuna evoluzione del morbo di Parkinson e, dall'altro, riferiscono la diagnosi nota. Pertanto, il dott. E._______ ha ritenuto che la documentazione prodotta non comporta nuovi elementi clinici tali da giustificare una modifica delle valutazioni del 24 e 26 luglio 2007 riguardo alla capacità lavorativa dell'interessato (doc. 29). Pagi na 6
C-82 4 6 /20 0 7 H.cNella risposta al ricorso del 1° aprile 2008, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del gravame. In virtù dei rapporti medici del luglio 2007 e del marzo 2008, il servizio medico dell'UAIE ha considerato che l'assicurato è in grado di svolgere la sua precedente attività. Detto servizio ha quindi ritenuto che il medesimo non ha mai subito un'incapacità al lavoro di livello pensionabile. L'autorità inferiore ha altresì rilevato che il ricorrente non ha allegato alcun fatto nuovo suscettibile di giustificare una modifica della valutazione di cui all'impugnata decisione. Infine, ha osservato che l'assicurazione svizzera per l'invalidità non è vincolata dal fatto che l'interessato è al beneficio di una pensione d'invalidità nel suo Paese (doc. TAF 5). I. Nella replica del 6 maggio 2008, il ricorrente ha ribadito il suo diritto ad una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha segnalato di soffrire del morbo di Parkinson in stadio 2 della scala di Hoehn e Yahr. Ha osservato che la malattia è stata diagnosticata nel 2001-2002, si è ulteriormente aggravata nel corso degli anni ed è suscettibile solo di peggioramento. Ha asserito che il suo stato di salute non gli consente di far fronte da solo ai normali atti della vita quotidiana e che necessita dell'assistenza di una persona per gli spostamenti fuori casa. Ha sottolineato di essere stato riconosciuto invalido in Italia. Infine, ha fatto valere che, conto tenuto, in particolare, dei sintomi della malattia, della progressiva perdita di autosufficienza, delle difficoltà nelle relazioni sociali nonché della completa incapacità lavorativa, deve essere riconosciuto il suo diritto ad una rendita d'invalidità, almeno nella misura di un quarto di rendita. Ha esibito documentazione, segnatamente, un certificato medico del 26 aprile 2008 della dott.ssa G._______ ed un certificato medico del 30 aprile 2008 del dott. H._______ (doc. TAF 8). J. J.aChiamato ad esprimersi sulla replica dell'insorgente, l'UAIE ha sottoposto l'incarto al proprio servizio medico (doc. 30). J.bNel suo rapporto del 26 maggio 2008, il dott. I._______ ha rilevato che il certificato medico del dott. F._______ del 22 novembre 2007 espone la diagnosi di sindrome paranoidea con frequenti scompensi, morbo di Parkinson con tremore alla mano destra (che impedisce il lavoro quotidiano), colecistite con pancreatite nonché poliartrosi severa. Ha osservato che i documenti medici attestano una sindrome Pagi na 7
C-82 4 6 /20 0 7 paranoidea nel 2001 ed in seguito soltanto un episodio delirante nel novembre del 2005. Ha segnalato che gli ulteriori ricoveri ospedalieri sono intervenuti per distimia e sintomi depressivi. In particolare, in occasione dell'episodio delirante (2005), l'interessato è stato curato con una bassa dose di neurolettici e dimesso con trattamento ambulatoriale dopo pochi giorni. Secondo il medico, nel morbo di Parkinson il tremore compare a riposo e non in occasione di movimenti volontari. Tale sintomo non ostacola il lavoro, soprattutto in presenza di una leggera forma di tremore. Peraltro, non è descritto alcun peggioramento della malattia. Il dott. I._______ ha pure precisato che non è mai stata accertata una colecistite con pancreatite. Si tratterebbe quindi di un episodio acuto senza ripercussioni sulla capacità lavorativa. Ha inoltre constatato che il formulario E 213 del 22 novembre 2006 riferisce che la mobilità delle articolazioni è buona. Il medico ha altresì rilevato che il certificato del neurologo H._______ del 30 aprile 2008 evidenzia un morbo di Parkinson stadio II (della scala) di Hoehn e Yahr. Ha reputato che lo stadio della malattia è evidentemente un po' peggiorato da novembre del 2006, ma tale peggioramento è documentato soltanto dopo la decisione impugnata del 17 ottobre 2007. In conclusione, il dott. I._______ ha ritenuto che la documentazione prodotta non comporta nuovi elementi clinici, eccetto un peggioramento del morbo di Parkinson intervenuto nell'aprile del 2008. Ha comunque precisato che questa malattia neurologica come pure il temporaneo disturbo paranoideo sono curati con dosi di medicamenti molto leggere. Tali affezioni non hanno quindi alcuna ripercussione sulla capacità al lavoro quale agricoltore, segnatamente l'esercizio di tale attività è da considerare ancora esigibile. Ha considerato infine che la documentazione è sufficiente alfine di una valutazione del caso (doc. 31). J.cNella duplica del 12 giugno 2008, l'autorità inferiore ha constatato, in virtù del rapporto del 26 maggio 2008 del Servizio medico dell'UAIE, che la documentazione medica prodotta non comporta elementi tali da modificare la valutazione riguardo alla capacità lavorativa dell'insorgente. In particolare, ha precisato che l'interessato è in grado di svolgere l'attività di agricoltore in misura sufficiente per escludere il diritto ad una rendita. L'autorità inferiore ha quindi nuovamente proposto la reiezione del ricorso (doc. TAF 10). Pagi na 8
C-82 4 6 /20 0 7 K. Con decisione incidentale del 17 giugno 2008 (notificata il 21 giugno 2008; cfr. avviso di ricevimento agli atti), questo Tribunale ha trasmesso al ricorrente per conoscenza la duplica e lo ha invitato a versare, nel termine di 40 giorni dalla notificazione della decisione incidentale medesima, un anticipo di fr. 300.-- a copertura delle presumibili spese processuali. Il 2 luglio 2008, l'interessato ha versato l'importo di fr. 288.-- (doc. TAF 11 a 13). L. Con decisione incidentale dell'8 luglio 2008 (notificata il 16 luglio 2008; cfr. avviso di ricevimento agli atti), questo Tribunale ha richiesto al ricorrente il versamento, nel termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione incidentale medesima, del saldo del richiesto anticipo sulle presunte spese processuali. Il 28 luglio 2008, l'interessato ha versato il saldo di fr. 12.-- (doc. TAF 14 a 16). M. Con scritto del 4 maggio 2009, l'insorgente ha chiesto informazioni circa lo stato della procedura promossa dinanzi a questo Tribunale (doc. TAF 17). N. Il 2 giugno 2009, questo Tribunale ha segnalato all'insorgente che le cause sono di principio trattate secondo la data del loro inoltro, che possono essere presi in considerazione degli altri criteri e che si sarebbe fatto il possibile alfine di pronunciare la sentenza con la dovuta ed auspicata celerità (doc. TAF 18). Diritto: 1. 1.1Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della Pagi na 9
C-82 4 6 /20 0 7 legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ('UAIE). 1.3In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4Il ricorso – presentato tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 2. 2.1Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri. 2.2Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora Pag ina 10
C-82 4 6 /20 0 7 il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero. 2.3L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 2.4Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. 3.1Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. 3.2L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le disposizioni della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di seguito è fatto riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2007. 3.3Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 24 ottobre 2006. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. Nel caso di specie, questo Tribunale può limitarsi ad Pag ina 11
C-82 4 6 /20 0 7 esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 24 ottobre 2005 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data e il 17 ottobre 2007, data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b). 4. Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni: •essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI); •aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1 LAI). Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge. 5. 5.1L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). Pag ina 12
C-82 4 6 /20 0 7 5.2Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1 e relativi riferimenti). 5.3Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente al guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un anno senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La lettera a della citata norma si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo permanente, in una misura giustificante il riconoscimento di una rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02 del 5 agosto 2002). La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 111 V 21 consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può essere reputato relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è modificata a tal punto che si possa ammettere non essere verosimilmente suscettibile di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza del Tribunale federale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 98 consid. 4a). 5.4Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nel suo tenore applicabile fino al 31 dicembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c). Pag ina 13
C-82 4 6 /20 0 7 6. 6.1La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF 110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi). Se non è possibile determinare o stimare in maniera attendibile i due redditi di cui si tratta, si deve procedere, ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti un'attività lucrativa (art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità [OAI; RS 831.201]), al confronto delle attività e valutare il grado d'invalidità ritenendo l'incidenza della diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta (metodo straordinario di graduazione; v. sentenza del Tribunale federale I 782/03 del 24 maggio 2006 consid. 2.3, DTF 128 V 29 e DTF 104 V 135). Peraltro, l'invalidità degli assicurati che esercitano solo parzialmente un'attività lucrativa e per il resto sono dediti allo svolgimento delle proprie mansioni va computata secondo il metodo ordinario del raffronto dei redditi (art. 16 LPGA) per la parte di attività lucrativa, mentre in merito all'impedimento a svolgere le mansioni consuete l'invalidità deve essere valutata sulla base di un confronto delle attività – da attuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97) – conformemente all'art. 27 OAI. In tal caso occorre determinare la parte rispettiva dell'attività lucrativa e quella del compimento degli altri lavori abituali e calcolare il grado d'invalidità globale in funzione dell'impedimento nei due ambiti in questione (metodo misto; cfr. DTF 125 V 148 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 9C_35/2007 del 4 aprile 2008 consid. 2, I 503/04 del 13 settembre 2006 consid. 2, nonché in particolare I 382/04 del 18 ottobre 2005 consid. 2 e I 540/02 del 12 maggio 2004 consid. 2). 6.2L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa. L'invalidità dell'assicurato che Pag ina 14
C-82 4 6 /20 0 7 non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (art. 28 cpv. 2 bis LAI; metodo specifico). L'art. 27 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. 6.3Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c). 7. 7.1Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117 V 282 consid. 4a). Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG- Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid. 4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28). 7.2In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947 (PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, di Pag ina 15
C-82 4 6 /20 0 7 principio, sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'istruzione che procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (sentenza del Tribunale federale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti). 8. 8.1Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a). 8.2In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata da mettere in discussione le conclusioni peritali (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3). Pag ina 16
C-82 4 6 /20 0 7 8.3Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti). 8.4Va ancora rilevato che il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare una diagnosi espressa da uno specialista psichiatrico, fondata su criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente, il quale deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione (DTF 130 V 396). Tenendo conto di diversi criteri, il perito deve valutare l'esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell'assicurato. Un'eventuale inesigibilità presuppone la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa d'altri criteri qualificati quali l'esistenza di concomitanti affezioni organiche accompagnate da un decorso patologico plurien- nale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, uno stato psichico consolidato, senza possibilità d'evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico oppure l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 5). 8.5Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle Pag ina 17
C-82 4 6 /20 0 7 carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3). 9. 9.1In materia d'assicurazioni sociali, il giudice fonda la sua decisione, salvo disposizioni di legge contrarie, su fatti che, senza poter essere stabiliti in modo irrefutabile, appaiono come i più verosimili, ossia che presentano un grado di verosimiglianza preponderante. Non è pertanto sufficiente che un fatto possa essere considerato come un'ipotesi possibile (DTF 126 V 353 consid. 5b e relativi riferimenti). 9.2La scelta di uno dei metodi di graduazione dell'invalidità (metodo generale del confronto dei redditi, metodo specifico o metodo misto) dipende dallo statuto attribuito al potenziale beneficiario della rendita. Se una persona sia da considerarsi appartenente all'una o all'altra di queste categorie si determina esaminando cosa essa avrebbe fatto, ritenute altrimenti le medesime circostanze, se non fosse subentrato il pregiudizio alla salute. Questo quesito si decide tenendo conto dell'evoluzione della situazione sino all'emanazione della decisione amministrativa litigiosa, ritenuto che l'ipotetica ripresa di un'attività lucrativa completa o parziale va ammessa ove tale eventualità presenti un grado di verosimiglianza preponderante (DTF 125 V 150 consid. 2c) 10. 10.1Dalla documentazione medica agli atti emerge che il ricorrente soffre segnatamente di morbo di Parkinson, disturbo paranoideo di personalità in trattamento farmacologico continuativo e ritardo mentale lieve. 10.2Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine di attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa di almeno il 40% durante un anno. Pag ina 18
C-82 4 6 /20 0 7 11. 11.1Nella fattispecie in esame, occorre determinare se il ricorrente ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media di almeno il 40% durante un anno giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Secondo l'autorità inferiore, tale non è il caso, mentre l'insorgente ritiene di avere diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, almeno nella misura di un quarto. 11.2Questo Tribunale rileva che il dott. C., medico SMR specialista in neurologia, nel suo rapporto del luglio 2007, ha ritenuto la diagnosi di morbo di Parkinson (stadio 1 secondo la scala di Hoehn e Yahr) e precisato che la malattia era suscettibile d'evoluzione (doc. 25.1). Tale diagnosi corrisponde a quella evidenziata nella perizia medica dettagliata E 213 del novembre 2006, nella quale è stato in particolare rilevato che l'insorgente presenta un lieve tremore alla mano destra (v. formulario E 213 pag. 4; doc. 20). Trattasi di sintomatologia unilaterale moderata corrispondente di principio allo stadio 1 secondo la scala di Hoehn e Yahr della malattia di Parkinson. Tuttavia, nella citata presa di posizione del neurologo dott. C. non è fatto riferimento alcuno al rapporto medico del 16 maggio 2007 del dott. H., specialista in neurofisiopatologia, in cui i sintomi del morbo di Parkinson manifestati dal ricorrente sono stati descritti come bilaterali, ciò che di regola corrisponde allo stadio II secondo la scala di Hoehn e Yahr. In replica, è stato pure esibito un nuovo certificato medico dell'aprile del 2008 del dott. H. (doc. TAF 8), da cui risulta che l'insorgente è affetto da malattia di Parkinson in stadio 2 della scala Hoehn e Yahr. Lo specialista riferisce che il paziente è in cura dal 2005 e presenta segnatamente tremore a riposo e nella deambulazione arto superiore destro, rigidità assiale e distonia assiale laterale a destra al tronco nonché rigidità bilaterale agli arti superiori. Il dott. I., nella sua presa di posizione del maggio 2008 richiesta dall'UAIE, ha ritenuto che vi è stato un peggioramento dei sintomi legati al morbo di Parkinson rispetto a novembre del 2006 (data della perizia medica particolareggiata), ma che sulla base degli atti di causa tale peggioramento sarebbe intervenuto solo successivamente all'emanazione della decisione impugnata il 17 ottobre 2007. Tuttavia, anche il dott. I. non ha citato il rapporto medico del dott. H._______ del 16 maggio 2007, dunque di data anteriore alla pronuncia della decisione litigiosa, tanto meno discusso la portata del suo contenuto. Sebbene il dott. H._______ non abbia Pag ina 19
C-82 4 6 /20 0 7 indicato nel suo rapporto del 30 aprile 2008 il momento a partire dal quale debba essere ritenuta, naturalmente a suo giudizio, la presenza di sintomi del morbo di Parkinson giustificanti il passaggio allo stadio 2 della scala Hoehn e Yahr, indizi concreti che un tale passaggio potrebbe essersi realizzato sono rilevabili, contrariamente a quanto considerato dal dott. I., già nel rapporto del dott. H. del 16 maggio 2007. Pertanto, e da un profilo neurologico, le effettive limitazioni funzionali del ricorrente non sono state oggetto di una sufficiente verifica anteriormente alla pronunciata della decisione impugnata. In effetti, nella decisione impugnata è stato tenuto conto di limitazioni relative al morbo di Parkinson corrispondenti allo stadio 1 della scala Hoehn e Yahr allorquando erano rilevabili agli atti indizi concreti di limitazioni compatibili con lo stadio 2 della scala Hoehn e Yahr. Inoltre, sussistono agli atti di causa pure indicazioni che l'insorgente presenta, oltre al tipico tremore a riposo come indicato dal dott. I., anche tremore nella deambulazione. Ne discende che questo Tribunale ritiene un insufficiente accertamento dei fatti dal profilo neurologico. 11.3Questo Tribunale rileva, altresì, che nel 2001 è stato accertato che il ricorrente è affetto da un disturbo paranoideo (v. rapporto psichiatrico dell'8 gennaio 2001; doc. 12). Certo, e come indicato dallo psichiatra SMR dott. E. nei suoi rapporti del 26 luglio 2007 e del 28 marzo 2008, nel maggio del 2003 e nel giugno del 2004 l'insorgente è stato ospedalizzato per un disturbo distimico (doc. 14 e 15). Tuttavia, nel novembre del 2005 il ricorrente è comunque stato ricoverato presso una clinica psichiatrica per un episodio delirante paranoideo (doc. 16). Nel certificato psichiatrico del dicembre 2005 (doc. 17) è altresì evidenziato che lo stesso soffre di un disturbo paranoideo. Pure la perizia medica dettagliata del novembre 2006 fa stato di disturbo paranoideo di personalità in trattamento farmacologico (v. formulario E 213 pag. 4; doc. 20). La diagnosi di disturbo paranoideo è attestata anche nel certificato medico del settembre 2007 della dott.ssa G._______ (di data anteriore alla decisione impugnata e prodotto in sede di ricorso; doc. TAF 1). La specialista riferisce in particolare che il paziente è in cura presso il servizio di psichiatria del Presidio Ospedaliero di J._______ dal 2001 in quanto affetto da disturbo paranoideo e sindrome parkinsoniana, patologie che limitano severamente l'assicurato nella vita lavorativa e di relazione. Per sovrabbondanza, si rileva infine che la dott.ssa G._______ ha ribadito la diagnosi di disturbo paranoideo anche Pag ina 20
C-82 4 6 /20 0 7 nell'aprile del 2008 (v. certificato medico del 26 aprile 2008, documento esibito in sede di replica e posteriore di sei mesi rispetto alla decisione impugnata; doc. TAF 8). In conclusione, in virtù della documentazione medica agli atti, risulta che l'insorgente soffre di un disturbo paranoideo, che lo stesso è in cura presso un servizio psichiatrico dal 2001 e che assume un trattamento farmacologico. Pertanto, a torto il dott. E._______ nei suoi rapporti ha ritenuto dal profilo psichiatrico unicamente la diagnosi di distimia, senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, ed ha escluso la diagnosi di disturbi paranoidei, in contrasto con le chiare indicazioni contenute nei diversi documenti medici citati e ciò senza che abbia mai visitato personalmente il ricorrente. In siffatte circostanze, non soccorre l'UAIE il fatto che il dott. I._______ nel suo rapporto del 26 maggio 2008 abbia ritenuto che i disturbi paranoidei, di cui soffrirebbe il ricorrente di tanto in tanto, sarebbero di minore entità. Da un lato, questo Tribunale considera, come già il neurologo SMR nella sua presa di posizione del 24 luglio 2007, che nel caso di specie sia necessario che la portata delle limitazioni connesse con il diagnosticato disturbo paranoideo sia indicata da uno specialista psichiatra. Dall'altro lato, non è dato sapere sulla base di quali risultanze processuali idonee e sicure (perlomeno nel senso dell'abituale probabilità preponderante), il dott. I._______ possa affermare che l'insorgente soffre solo di tanto in tanto di disturbi paranoidei. Ne discende che questo Tribunale ritiene un insufficiente accertamento dei fatti anche dal profilo psichiatrico. 12. Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata, che viola il diritto federale, incorre nell'annullamento. 13. Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5 a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, n. 1977 pag. 418). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del Tribunale federale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e DTF 125 II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati. Gli atti di causa sono pertanto rinviati Pag ina 21
C-82 4 6 /20 0 7 all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in tempi ragionevoli, a completare l'accertamento dei fatti determinanti relativamente allo stato di salute – con perizia psichiatrica, neurologica ed ogni altra che dovesse rendersi necessaria – nonché a pronunciare una nuova decisione, nella quale dovrà fra l'altro essere spiegato, se del caso, per quale ragione l'UAIE intende discostarsi dall'incapacità lavorativa del 67% postulata nella perizia E 213. 14. 14.1Visto che il ricorso è parzialmente accolto, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 300.--, corrisposto con versamenti del 2 e 28 luglio 2008, è restituito al ricorrente. 14.2Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un mandatario professionale si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in fr. 1'000.--, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile, relativamente contenuto, svolto dalla patrocinatrice del ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), ed è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente) Pag ina 22
C-82 4 6 /20 0 7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del 17 ottobre 2007 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 300.--, corrisposto con versamenti del 2 e 28 luglio 2008, è restituito al ricorrente. 3. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: -rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) -autorità inferiore (n. di rif. ) -Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il presidente del collegio:La cancelliera: Vito ValentiMarcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pag ina 23