B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-5406/2011
S e n t e n z a d e l 2 d i c e m b r e 2 0 1 3 Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Francesco Parrino e Beat Weber, cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, patrocinata dall'avvocato Paolo Marchi, Studio legale, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 16 agosto 2011).
C-5406/2011 Pagina 2 Fatti: A. A.a Il 18 giugno 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli as- sicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di A._______ – cittadina italiana, nata il (...; doc. A 2-1) – una mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° settembre 2005 (doc. A 36-3; v. anche doc. A 30-1 e 36-5). È stato stabilito, in virtù del rapporto del dicembre 2006 della dott.ssa B., medico del Servizio medico regionale dell'AI (SMR; doc. A 22-1), la quale, a sua vol- ta, si è fondata sulla perizia reumatologica del settembre 2006 del dott. C. (doc. A 20-1), che l'interessata soffriva segnatamente di sin- drome lombovertebrale cronica recidivante con sciatalgia cronica sinistra L4-L5, stato dopo intervento di erniotomia L4-L5 e intervento per recidiva ernia ed esiti cicatriziali e che la stessa presentava, fermo restando un'i- nabilità al lavoro totale da settembre del 2004 ad agosto del 2005, una capacità lavorativa del 50% nell'attività abituale di infermiera e del 90% in un'attività sostitutiva confacente allo stato di salute a decorrere da set- tembre del 2005, ciò che conduceva ad un grado d'invalidità del 50% (doc. A 28-1). A.b Il 25 febbraio e il 16 marzo 2008 (doc. A 37-1 e 38-1), l'interessata ha segnalato che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008, avrebbe lavorato co- me infermiera presso la D., in ragione di 14 ore alla settimana su due giorni lavorativi (occupazione a tempo parziale al 36,84% [v. doc. A 37-2]). Il diritto alla mezza rendita d'invalidità è poi stato confermato con comunicazione del 26 settembre 2008 dell'Ufficio dell'assicurazione inva- lidità del Cantone E. (Ufficio AI; doc. A 46-1; v., in particolare, doc. A 45-1 [annotazione del settembre 2008 del medico SMR, secondo cui lo stato di salute dell'interessata è stazionario]). B. B.a Il 9 gennaio 2009, l'interessata ha comunicato che dal 1° gennaio 2009 è stata assunta alle dipendenze della D._______ in qualità di infer- miera, in ragione di 14 ore alla settimana su due giorni lavorativi (contrat- to di lavoro a tempo parziale [occupazione al 36,84%] e indeterminato; doc. A 47-1). B.b Con scritto del 21 aprile 2010, l'interessata ha segnalato che il (...) sono nati i suoi tre figli (doc. A 50-1).
C-5406/2011 Pagina 3 B.c Il 26 aprile 2010, l'Ufficio AI del Cantone E._______ ha avviato la procedura di revisione della rendita (doc. A 52-1). B.d Dalle carte processuali risultano essere stati prodotti il questionario per la revisione della rendita AI del 30 giugno 2010 (doc. A 54-1), il que- stionario per il datore di lavoro (doc. A 58-1; in cui è segnalato, fra l'altro, che l'interessata è "in astensione per maternità" dal 14 settembre 2010 [v. doc. A 58-7]) ed il rapporto medico del 21 settembre 2010 del dott. F._______ (medico curante dell'interessata; doc. A 63-1). B.e Con decisione del 31 agosto 2010, l'UAIE, dopo aver indicato che "la rendita per i figli (...è) pagata a decorrere dal mese della nascita", ha de- ciso di erogare in favore dell'interessata le rendite completive per i figli, e ciò a far tempo dal (...; doc. A 61-1). B.f Nell'annotazione del 14 gennaio 2011, il dott. G._______ ha ritenuto che lo stato di salute dell'interessata è stazionario (doc. A 64-1). B.g Con scritto del 28 febbraio 2011, l'interessata ha precisato, su richie- sta dell'autorità inferiore (v. doc. A 66-1), che, in assenza del danno alla salute, dopo la nascita dei tre gemelli, non avrebbe lasciato il lavoro, ma che avrebbe ridotto l'impegno lavorativo al 50% (doc. A 67-1). B.h Nell'annotazione del 10 marzo 2011, il dott. G._______ ha precisato, per quanto attiene all'effettuazione di un'inchiesta domiciliare, che l'inte- ressata può svolgere solo delle attività molto leggere (lavoro che consen- ta un cambiamento della posizione, con sollevamento di pesi non supe- riori ai 5 kg, senza sollevamento e/o trasporto di pesi in modo continuo e ripetuto, senza posizioni statiche prolungate e senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna vertebrale; doc. A 69-1). B.i Nel rapporto d'inchiesta domiciliare del 14 aprile 2011, l'assistente so- ciale ha reputato che il grado d'invalidità dell'interessata quale casalinga (consuete mansioni domestiche) è del 49% (doc. A 71-1). C. C.a Con progetto di decisione del 28 aprile 2011, l'Ufficio AI del Cantone E._______ ha comunicato all'interessata che, in virtù degli atti dell'incarto AI, l'assicurata, a seguito della nascita dei figli, eserciterebbe un'attività lucrativa al 50%. Detta autorità ha indicato che dal rapporto (del gennaio 2011) del medico SMR risulta che lo stato di salute è invariato e che l'as- sicurata presenta una capacità lavorativa del 50% nell'attività abituale di
C-5406/2011 Pagina 4 infermiera e del 90% in un'attività sostitutiva confacente. Ha poi rilevato che dal rapporto d'inchiesta domiciliare (dell'aprile 2011) emerge che l'as- sicurata presenta un impedimento del 49% nel compimento delle man- sioni consuete di casalinga. L'Ufficio AI ha infine sottolineato che il grado d'invalidità complessivo, in funzione dell'impedimento nell'esercizio di un'attività lucrativa e nello svolgimento dell'attività di casalinga, è del 25% ([50 x 0] + [50 x 49]). Pertanto, la rendita d'invalidità sarebbe stata sop- pressa, essendo intervenuto un notevole miglioramento ai sensi dell'art. 88a cpv. 1 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'in- validità (OAI, RS 831.201). L'Ufficio AI del Cantone E._______ ha altresì concesso all'interessata la facoltà di formulare nel termine di 30 giorni dalla ricezione del progetto di decisione delle obiezioni (doc. A 72-1). C.b Il 26 maggio 2011 (doc. A 80-2), l'interessata ha presentato le sue osservazioni al progetto di decisione (osservazioni che sono poi state tra- smesse all'Ufficio AI del Cantone E._______ per competenza; v. la sen- tenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone E._______ 32.2011.156 del 17 giugno 2011; doc. A 79-1) mediante le quali ha conte- stato la soppressione della rendita d'invalidità. Ha segnalato che il suo stato di salute è invariato, che esercita un'attività lucrativa per 14 ore alla settimana dal 2008 e che la sua famiglia la sostiene nella cura dei figli. D. Il 16 agosto 2011, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ha deci- so di sopprimere, con effetto al 1° ottobre 2011, la mezza rendita d'invali- dità pagata fino ad allora. L'autorità inferiore ha osservato che l'interessa- ta ha affermato che, senza il danno alla salute, dopo la nascita dei tre gemelli, avrebbe lavorato nella misura del 50% (v. lo scritto del 4 marzo 2011 [recte 28 febbraio 2011; doc. A 67-1] ed il rapporto d'inchiesta domi- ciliare [doc. A 71-1]). Per conseguenza, è stata considerata salariata nella misura del 50% e casalinga per il restante 50% (doc. A 89-2). E. E.a Il 19 settembre 2011, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tri- bunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 16 ago- sto 2011 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento di una mezza rendita d'invalidità anche successivamente al 1° ottobre 2011. Ha segnalato che non sono adempiuti i presupposti per procedere ad una revisione della rendita d'invalidità e che non si giustifica l'applica- zione del metodo misto di valutazione dell'invalidità. In particolare, in se- guito alla nascita dei tre gemelli, il suo stato di salute è invariato. Non ha
C-5406/2011 Pagina 5 modificato o ridotto la propria attività lavorativa, che svolge, da prima del- la nascita dei figli, per motivi di salute, al 37%, attività che ha interrotto da settembre del 2009 nell'ambito del congedo maternità e che è intenziona- ta a riprendere nella medesima percentuale lavorativa. Ha poi contestato, per quanto attiene all'inchiesta domiciliare, la ripartizione in percentuale e l'impedimento dei singoli compiti, segnatamente per la preparazione dei pasti, la cura dei figli e la spesa. Peraltro, nell'eventualità di una ripartizio- ne dell'impegno lavorativo tra l'attività salariata (50%) e l'attività casalinga (50%), conto tenuto di un'incapacità lavorativa del 50% nell'attività di in- fermiera e di un grado d'invalidità del 59% come casalinga, si otterrebbe una perdita di guadagno del 54,5% (doc. TAF 1). E.b Il 3 novembre 2011, l'insorgente ha prodotto due attestati del 27 set- tembre e 1° ottobre 2011 del datore di lavoro ed una dichiarazione del 10 ottobre 2011 dei propri famigliari (doc. TAF 4). E.c Il 9 novembre 2011, la ricorrente ha versato l'anticipo spese (doc. TAF 2, 3 e 5). F. Con risposta del 3 febbraio 2012, l'UAIE ha proposto la reiezione del gra- vame e la conferma della decisione impugnata. Ha rinviato alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone E._______ del 27 gennaio 2012, se- condo la quale, una modifica delle condizioni familiari, segnatamente la nascita dei tre gemelli (avvenuta nel ...), costituisce un motivo di revisio- ne (è fatto riferimento in particolare alla sentenza del Tribunale federale I 276/05 del 24 aprile 2006). L'Ufficio AI ha ritenuto, in virtù degli atti dell'in- carto AI (v. in particolare lo scritto dell'assicurata del 28 febbraio 2011; doc. A 67-1), siccome verosimile che la volontà della ricorrente, dopo la nascita dei figli, fosse quella di esercitare, in assenza del danno alla salu- te, un'attività lucrativa (soltanto) nella misura del 50% (e non più nella percentuale del 100%). Peraltro, il compagno dell'insorgente svolge un'at- tività lucrativa come capo reparto in orologeria (doc. A 71-1) e la madre e la sorella della ricorrente non si sarebbero dichiarate disponibili, in assen- za del danno alla salute della medesima, ad occuparsi dei suoi figli nella misura del 100% (doc. TAF 4, allegato R). Per conseguenza, l'insorgente è stata considerata salariata nella misura del 50% e casalinga nella misu- ra del 50%. L'Ufficio AI ha altresì segnalato che, in virtù del rapporto del gennaio 2011 del medico SMR, lo stato di salute della ricorrente è stazio- nario e la medesima è (ancora) abile al lavoro al 50% nell'attività di infer- miera. La stessa non subisce pertanto alcun discapito economico per la quota parte quale salariata (50%), ritenuto che la capacità lavorativa resi-
C-5406/2011 Pagina 6 dua come infermiera corrisponde alla percentuale della parte salariata (è fatto riferimento alla sentenza 9C_1061/2010 del Tribunale federale del 7 luglio 2011). Detto Ufficio ha poi precisato che il rapporto d'inchiesta do- miciliare dell'aprile 2011 (doc. A 71-1), in cui è stato posto un grado d'im- pedimento del 49% nell'attività di casalinga, costituisce un mezzo proba- torio idoneo per la valutazione dell'incapacità della ricorrente a svolgere le mansioni consuete di casalinga, l'assistente sociale avendo valutato le difficoltà e l'esigibilità di ogni singola mansione ed essendosi poi pronun- ciata, nell'annotazione del 10 gennaio 2012 (doc. TAF 7), sulle limitazioni pretese dall'insorgente per la cura dei figli, la spesa e la preparazione dei pasti. Infine, l'Ufficio AI ha ribadito la correttezza del grado d'invalidità complessivo del 25% (0 x 50% + 49 x 50%). Per conseguenza, a giusta ragione sarebbe stata soppressa la mezza rendita d'invalidità (pagata fino ad allora; doc. TAF 7). G. Nella replica del 3 maggio 2012, la ricorrente si è riconfermata nelle ar- gomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 19 settembre 2011. In particolare, ha sottolineato che non risulta possibile stabilire, in virtù dello scritto del 28 febbraio 2011 (doc. A 67-1), in che misura avrebbe ripreso l'esercizio della sua attività lucrativa, dopo la nascita dei figli, in assenza del danno alla salute. Ha precisato di avere solo ipotizzato che avrebbe ridotto l'attività lucrativa al 50% in quanto si appoggiava all'aiuto costante e giornaliero della sua famiglia, ma che non sarebbe stato possibile per i famigliari occuparsi ininterrottamente dei tre gemelli. Non ha comunque indicato di voler ridurre l'attività lucrativa perché desiderava consacrare tale tempo all'educazione dei figli. In realtà, sussiste una disponibilità con- tinuativa dei familiari ad occuparsi dei suoi figli (v. l'allegata dichiarazione della madre e della sorella del 17 aprile 2012). In siffatte circostanze, non è possibile ritenere che, in assenza del danno alla salute, avrebbe ridotto l'attività lucrativa al 50%. Peraltro, conto tenuto della sua formazione, del- la riduzione dell'attività lucrativa per motivi di salute da prima della nascita dei figli, del mantenimento del contratto di lavoro, dell'onere finanziario che comporta la nascita di tre figli nonché della disponibilità dei famigliari ad occuparsi dei suoi figli, non si giustifica una revisione del diritto alla rendita (doc. TAF 11). H. Nella duplica del 5 giugno 2012, l'UAIE ha nuovamente proposto la reie- zione del ricorso e rinviato alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Can- tone E._______ del 25 maggio 2012, secondo la quale detta autorità a ragione ha ritenuto per la ricorrente lo statuto di salariata nella misura del
C-5406/2011 Pagina 7 50% e lo statuto di casalinga per il restante 50%, con conseguente capa- cità al lavoro del 50% come infermiera e impedimento del 49% quale ca- salinga, ciò che conduce ad un grado d'invalidità totale del 25% (doc. TAF 13). I. I.a Il 15 gennaio 2013, l'interessata ha esibito un'attestazione del 10 di- cembre 2012 del datore di lavoro (in cui è indicato, fra l'altro, che la me- desima ha ripreso al 1° dicembre 2012 l'attività lavorativa, secondo il con- tratto di lavoro a tempo determinato in vigore; doc. TAF 15). I.b Nelle osservazioni del 16 maggio 2013, l'UAIE ha nuovamente propo- sto la reiezione del ricorso e rinviato alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone E._______ dell'8 maggio 2013, secondo cui il documento prodotto non è suscettibile di giustificare un diverso apprezzamento (doc. TAF 17). I.c In una presa di posizione inoltrata il 5 giugno 2013, l'interessata si è ri- confermata nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 19 settembre 2011 (doc. TAF 20), scritto di osservazioni che è poi stato tra- smesso da questo Tribunale con provvedimento del 15 luglio 2013 all'au- torità inferiore per conoscenza (doc. TAF 21). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispetti- vamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com- binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge fede- rale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero.
C-5406/2011 Pagina 8 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura- zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven- te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi- fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per- tanto ammissibile. 2. 2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazio- ne svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera cir- colazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai la- voratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spo- stano all'interno della Comunità (RU 2004 121, 2008 4219, 2009 4831), che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di sicu- rezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n. 1408/71 (RU 2005 3909, 2009 621, 2009 4845). L'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 sancisce il princi- pio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri. 2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle- gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comu- nità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendi- ta di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero.
C-5406/2011 Pagina 9 2.3 L'art. 80a LAI, nella versione in vigore fino al 31 marzo 2012, sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n. 1408/71. I nuovi Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, entrati in vigore il 1° aprile 2012 nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione Europea, che sostituiscono i Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, non appaiono altresì applicabili al caso concreto. 2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il dirit- to svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. 3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono appli- cabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. 3.2 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid. 1.2). Ne di- scende che si applicano, da un lato, le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007, per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo successivo, le nuove norme della 5a revisione della LAI (cf. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto con- cerne le disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore). La procedura di revisione del diritto alla rendita essendo stata avviata nel mese di aprile del 2010, al caso in esame si applicano di principio le disposizioni della 5a revisione della LAI entrate in vigore il 1° gennaio 2008. Le disposizioni relative alla 6a revisione della LAI (primo pacchetto) entrate in vigore il 1° gennaio 2012 non sono inve- ce applicabili (FF 2010 1603).
C-5406/2011 Pagina 10 3.3 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è de- limitato dalla data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali ele- menti d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisio- ne stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenza del Tribunale fede- rale 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine). 4. 4.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevol- mente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro- fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA). 4.2 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entra- ta in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino dell'UE o svizze- ro e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e sentenza del Tribuna- le federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1 e relativi riferimenti). 4.3 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere e- conomico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF 110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
C-5406/2011 Pagina 11 dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'as- sicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigi- bile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equili- brata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi). L'invalidità dell'assicurato che non e- sercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (art. 28a cpv. 2 LAI; metodo specifico). In tale ambito l'invalidità deve essere valutata sulla base di un confronto del- le attività di principio da attuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97). L'art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI, RS 831.201) precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le atti- vità artistiche e di pubblica utilità. Peraltro, l'invalidità dell'assicurato che esercita solo parzialmente un'attività lucrativa e per il resto è dedito allo svolgimento delle proprie mansioni va computata secondo il metodo ordi- nario del raffronto dei redditi (art. 16 LPGA) per la parte di attività lucrati- va, mentre in merito all'impedimento a svolgere le mansioni consuete l'in- validità deve essere valutata sulla base di un confronto delle attività – da attuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97) – conforme- mente all'art. 27 OAI. In tal caso occorre determinare la parte rispettiva dell'attività lucrativa e quella del compimento degli altri lavori abituali e calcolare il grado d'invalidità globale in funzione dell'impedimento nei due ambiti in questione (metodo misto; cfr. DTF 125 V 148 consid. 2; senten- ze del Tribunale federale 9C_35/2007 del 4 aprile 2008 consid. 2 e I 503/04 del 13 settembre 2006 consid. 2). 4.4 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di princi- pio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisi- ca o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conse- guente incapacità lavorativa. 4.5 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certifica- zioni mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano ancora ragione- volmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
C-5406/2011 Pagina 12 5. 5.1 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è au- mentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione. 5.2 Giusta l'art. 87 cpv. 2 OAI, la revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità o di grande invalidità o dell'assistenza dovuta all'invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o dell'assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità, della grande invalidità o dell'assistenza dovuta all'invalidità. 5.3 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'as- sicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o l'assistenza dovuta all'invalidità si riduce, v'è motivo d'ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni, dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare. La riduzione o la soppressione della rendita o dell'assegno per grandi invalidi è messa in atto il più pre- sto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisio- ne (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI). 5.4 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, costituisce motivo di revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante delle circo- stanze di fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e, quindi, sul di- ritto alla rendita. Per conseguenza, la rendita può essere soggetta a revi- sione non soltanto in caso di modifica significativa dello stato di salute, ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento significativo (sentenza del Tribunale federale I 870/05 del 2 maggio 2007; DTF 130 V 343 consid. 3.5). Peraltro, per procedere alla revisione di una rendita d'in- validità occorre che il grado d'invalidità abbia subito una notevole modifi- ca (art. 17 cpv. 1 LPGA). A differenza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in
C-5406/2011 Pagina 13 relazione alla revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità. Questa modifica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia in una modifica della componente lucrativa (DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3). Anche una modifica di poco conto nello stato di fatto determinan- te può così dare luogo a una revisione di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità se tale modifica determina un superamento (per eccesso o per difetto) di un valore limite (DTF 133 V 545 consid. 6.3). In tale eve- nienza i parametri di calcolo dell'invalidità, compresi gli aspetti parziali del diritto alla rendita (quali sono segnatamente la determinazione del reddito con e senza invalidità), possono essere ridefiniti facendo capo alle regole applicabili al momento del nuovo esame. Costituisce motivo di revisione la modifica pure delle circostanze (ipotetiche) stesse che hanno determi- nato la scelta del metodo di valutazione dell'invalidità (sentenza del Tri- bunale federale 9C_48/2013 del 9 luglio 2013 consid. 2.1). Al fine di de- terminare se un assicurato debba essere considerato quale persona atti- va professionalmente a tempo pieno o a tempo parziale oppure quale persona non attiva, da cui conseguirà l'applicazione di uno dei metodi di graduazione dell'invalidità (metodo generale del confronto dei redditi, me- todo specifico o metodo misto), occorre esaminare quale attività avrebbe esercitato lo stesso se avesse goduto di buona salute. Questo principio trova applicazione anche nell'ambito di una revisione della rendita d'inva- lidità. Per conseguenza, può sorgere segnatamente un (nuovo) diritto ad una rendita d'invalidità, non solo in caso di modifica significativa dello sta- to di salute rispettivamente delle sue conseguenze sulla capacità di gua- dagno (o sulla capacità di svolgere le mansioni consuete), ma anche in caso di modifica significativa dello statuto dell'assicurato (in altri termini delle circostanze che hanno determinato la scelta di un metodo di valuta- zione dell'invalidità). Il metodo di valutazione dell'invalidità valido in un da- to momento non pregiudica il futuro statuto dell'assicurato. In particolare, il criterio dell'incapacità al guadagno ed il criterio dell'incapacità di svolge- re le mansioni consuete possono avvicendarsi (DTF 130 V 343 consid. 3.5 e DTF 117 V 198 consid. 3b; sentenza del Tribunale federale I 276/05 del 24 aprile 2006 consid. 2.2). Irrilevante è invece, una diversa valuta- zione di una fattispecie restata sostanzialmente immutata (DTF 112 V 371 consid. 2b). 5.5 Al fine di accertare se il grado di invalidità si è modificato in maniera tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare, da un lato, la situazione di fatto dell'ultima decisione cresciuta in giudicato che è sta- ta oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto
C-5406/2011 Pagina 14 dei redditi, e, dall'altro lato, la situazione di fatto vigente all'epoca del provvedimento litigioso (sentenza del Tribunale federale I 759/06 del 5 settembre 2007; DTF 133 V 108). Il periodo di riferimento nell'ambito del- la presente vertenza è quello intercorrente tra il 18 giugno 2007, data del- la decisione dell'UAIE mediante la quale è stata accordata la mezza ren- dita d'invalidità, e il 16 agosto 2011, data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisio- ne impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1). 6. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi de- cidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregres- sa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua ori- gine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3). 7. Questo Tribunale rileva, preliminarmente, che è incontestato sia da parte della ricorrente sia da parte dell'autorità inferiore che lo stato di salute dell'insorgente non ha subito modifiche significative nel periodo determi- nante (v., su questo punto, il consid. 5.5 del presente giudizio), la mede- sima soffrendo, almeno da giugno del 2007 (momento in cui è stata ac- cordata una mezza rendita d'invalidità a decorrere da settembre del 2005 [doc. A 36-3]), segnatamente di sindrome lombovertebrale cronica recidi- vante con sciatalgia cronica sinistra L4-L5 con stato dopo intervento di erniotomia L4-L5 e intervento per recidiva ernia ed esiti cicatriziali (v. pe- rizia reumatologica del settembre 2006 [doc. A 20-1], rapporti del medico SMR del dicembre 2006, del settembre 2008 e del gennaio 2011 [doc. A 22-1, 45-1 e 64-1] e gravame del settembre 2011 [doc. TAF 1 pag. 4]). 8. Nella presente procedura ricorsuale, sono controversi l'applicazione del metodo misto di valutazione dell'invalidità, la suddivisione dell'impegno
C-5406/2011 Pagina 15 lavorativo totale della ricorrente tra l'ipotetica attività lucrativa a tempo parziale e l'attività di casalinga, il grado d'invalidità in ambito lucrativo e la valutazione degli impedimenti nell'espletamento delle consuete mansioni domestiche. 9. 9.1 Una revisione può segnatamente giustificarsi se un altro metodo di valutazione dell'invalidità s'impone (sentenza del Tribunale federale 9C_293/2007 del 20 maggio 2008 consid. 2; Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità [in seguito, CIGI] n. 3090). 9.2 La scelta di uno dei metodi di graduazione dell'invalidità (metodo ge- nerale del confronto dei redditi, metodo specifico o metodo misto) dipen- de dallo statuto attribuito al potenziale beneficiario della rendita. Se una persona sia da considerarsi appartenente all'una o all'altra di queste ca- tegorie si determina esaminando cosa essa avrebbe fatto, ritenute altri- menti le medesime circostanze, se non fosse subentrato il pregiudizio alla salute, fermo restando che, secondo giurisprudenza (come peraltro indi- cato dall'autorità inferiore nella presa di posizione del 25 maggio 2012; v. doc. TAF 13 pag. 2), il metodo misto è suscettibile di provocare una sop- pressione della rendita allorquando è stabilito con verosimiglianza pre- ponderante che una persona assicurata (nella maggior parte dei casi, una donna), da sana, al momento della nascita di un figlio, non eserciterebbe più o eserciterebbe solo parzialmente un'attività lucrativa, la relativa per- dita di guadagno non essendo imputabile a problemi di salute (sentenza del Tribunale federale 9C_49/2008 del 28 luglio 2008 consid. 3.4; v., sulla questione, anche la sentenza I 276/05 del 24 aprile 2006 consid. 4.3). Questo quesito si decide tenendo conto dell'evoluzione della situazione sino all'emanazione della decisione amministrativa litigiosa, ritenuto che l'ipotetica ripresa di un'attività lucrativa completa o parziale va ammessa ove tale eventualità presenti un grado di verosimiglianza preponderante (DTF 125 V 146 consid. 2c). 9.3 Alfine di determinare lo statuto della persona assicurata (persona e- sercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, a tempo parziale o senza at- tività lucrativa), si deve segnatamente esaminare se (e in quale misura) la stessa, da sana, avrebbe consacrato l'essenziale della sua attività all'e- conomia domestica o a un'occupazione lucrativa, questo alla luce della sua situazione personale, famigliare, sociale, finanziaria e professionale (sentenza del Tribunale federale I 382/04 del 18 ottobre 2005 e DTF 130
C-5406/2011 Pagina 16 V 393 consid. 3.3). Ai fini di questa valutazione si deve ugualmente tene- re conto della volontà ipotetica della persona interessata, la quale, ove non altrimenti desumibile, dovrà dedursi, in quanto fatto interno, da indizi esterni, stabiliti secondo il grado della verosimiglianza preponderante ri- chiesto nel diritto delle assicurazioni sociali (sentenza del Tribunale fede- rale 9C_48/2013 del 9 luglio 2013). 9.4 Nella decisione del 18 giugno 2007 (mediante la quale è stata accor- data una mezza rendita d'invalidità a decorrere dal 1° settembre 2005), l'autorità inferiore aveva ritenuto per la ricorrente lo statuto di lavoratrice a tempo pieno (doc. A 36-5). Detta autorità aveva reputato che, da sana, quest'ultima avrebbe consacrato la sua attività ad un'occupazione lucrati- va (segnatamente, la stessa è stata alle dipendenze, da settembre del 1999, di una casa per anziani come infermiera, in ragione di 40 ore alla settimana, ed ha interrotto il lavoro nel settembre del 2004 per motivi di salute [cfr. questionario del datore di lavoro dell'ottobre 2005; doc. A 7-1]). Il medico SMR aveva ritenuto che l'insorgente presentava una capacità lavorativa del 50% nell'attività di infermiera da settembre del 2005 (doc. A 22-1) e la consulente in integrazione professionale aveva determinato un grado d'invalidità del 50% (metodo generale del raffronto dei redditi; doc. A 28-1). La ricorrente aveva però essa stessa segnalato, nell'ambito dell'istruttoria della domanda di rendita, che "nei suoi programmi a breve termine c'(era) anche l'aspetto di volere un bambino e dopo la nascita del bambino non sa(peva) ancora se (fosse) sua intenzione lavorare o meno" (v. il rapporto della consulente in integrazione professionale del marzo 2007; doc. A 28-1). 9.5 Nell'ambito della procedura di revisione del diritto alla rendita (avviata nell'aprile del 2010 a seguito della nascita dei figli [v. la comunicazione dell'assicurata del 21 aprile 2010; doc. A 50-1]), l'Ufficio AI ha chiesto all'insorgente, con scritti del 26 aprile 2010 e del 26 gennaio 2011 (doc. A 51-1 e 66-1), di specificare se, in assenza del danno alla salute e dopo la nascita dei tre gemelli, avrebbe svolto un'attività lucrativa (indicando se- gnatamente quale attività, in quale percentuale, a partire da quando, presso quale datore di lavoro, con quale orario di lavoro e chi si sarebbe occupato dei suoi figli) oppure si sarebbe dedicata alla famiglia ed all'e- conomia domestica. La ricorrente ha dapprima riferito che al termine del periodo di congedo maternità avrebbe valutato se proseguire l'esercizio della propria attività lucrativa (v. lo scritto del 30 giugno 2010; doc. A 54- 3). Il 28 febbraio 2011, ha poi allegato di ritenere che dopo la nascita dei tre gemelli (avvenuta il ...; doc. A 50-1) avrebbe ridotto l'attività lavorativa al 50%. Dal rapporto d'inchiesta domiciliare dell'aprile 2011, emerge pe-
C-5406/2011 Pagina 17 raltro che l'insorgente non avrebbe ancora preso una decisione definitiva riguardo alla volontà di ridurre l'impegno lavorativo al 50% dopo la nascita dei bambini (doc. A 71-2). 9.6 La ricorrente ha certo segnalato che l'allegazione, secondo cui avreb- be ridotto l'impegno lavorativo al 50% (doc. A 67-1), costitutiva un'ipotesi riguardo al suo futuro professionale, formulata in una fase in cui non ave- va ancora ripreso l'attività lavorativa, ma che avrebbe deciso, al termine del periodo di assenza dal lavoro (congedo maternità, ferie, recupero ore, periodo di aspettativa senza assegni; v. doc. TAF 4, allegato P) in che mi- sura riprendere l'esercizio della propria attività lucrativa (v. gravame del settembre 2011; doc. TAF 1 pag. 3 e 4). Dagli atti di causa emerge però che già dal 1° gennaio 2009, ovvero da un anno e tre mesi prima della nascita dei figli, l'insorgente lavorava come infermiera nella misura del 36,8% (con un contratto di lavoro a tempo parziale e indeterminato; v. doc. A 47-1). In particolare, si evince che la ricorrente ha svolto l'attività di infermiera al 36,8%, vale a dire con grado d'occupazione inferiore rispetto alla residua capacità lavorativa del 50% (v. l'annotazione del settembre 2008 del medico SMR; doc. A 45-1), per sua libera scelta, senza che ciò fosse dovuto a motivi di salute e ben prima della nascita dei figli. In siffat- te circostanze, l'autorità inferiore ben poteva ritenere, con verosimiglianza preponderante, che l'insorgente, da sana, dopo la nascita dei figli, avreb- be svolto un'attività lavorativa nella misura (massima) del 50%, la mede- sima lavorando di propria scelta al 36,8% (meno del 50%) già da prima della nascita dei figli, la presenza di tre gemelli costituendo un impegno supplementare e la stessa non potendo comunque essere ritenuto un ele- mento facilitante un aumento del grado di occupazione lavorativo, a pre- scindere dalla disponibilità della madre e della sorella ad occuparsi dei fi- gli dell'insorgente medesima (v. doc. TAF 11, allegato S). Detta conclu- sione è peraltro corroborata dall'attestazione del datore di lavoro del 10 dicembre 2012 (doc. TAF 15), secondo cui la ricorrente ha ripreso a lavo- rare come infermiera il 1° dicembre 2012 (secondo il contratto di lavoro a tempo indeterminato in vigore; v. doc. A 47-1). In effetti, l'insorgente ha sì ripreso (al termine del periodo di assenza dal lavoro) l'esercizio della sua professione, ma solo al 36,8%, ossia a tempo parziale (malgrado la di- sponibilità della madre e della sorella ad occuparsi dei suoi figli), ed in ogni caso con un grado d'occupazione persino inferiore rispetto alla resi- dua capacità lavorativa del 50% (v. l'annotazione del gennaio 2011 del medico SMR; doc. A 64-1), senza poter far valere sulla base degli atti di causa che ciò sia dovuto a motivi di salute (leggi peggioramento del suo stato di salute) piuttosto che ad una scelta personale conto tenuto dell'in- sieme delle circostanze del caso.
C-5406/2011 Pagina 18 9.7 In conclusione, ben poteva l'UAIE sulla base delle risultanze proces- suali ammettere, con il grado della verosimiglianza preponderante richie- sto in materia di assicurazioni sociali, che da sana, dopo la nascita dei fi- gli, l'insorgente avrebbe consacrato la sua attività ad un'occupazione la- vorativa al massimo per un 50% ed all'economia domestica al minimo il restante 50%. A giusto titolo, l'autorità inferiore ha pure considerato che era intervenuto, rispetto a quanto ritenuto al momento della decisione del 18 giugno 2007, una modifica rilevante dello stato di fatto determinante suscettibile di giustificare una revisione della rendita d'invalidità. In effetti, e per i motivi precedentemente indicati, è da ritenere una modifica dello statuto della ricorrente. Peraltro, anche se si fosse ritenuto siccome vero- simile nel senso della probabilità preponderante che la medesima, da sa- na, dopo la nascita dei figli, avrebbe svolto un'attività lucrativa al 36,8% arrotondato al 37% (ciò che corrispondeva al tempo effettivo consacrato dalla ricorrente alla professione di infermiera anche prima della nascita dei figli) e per il restante 63% si sarebbe dedicata alla famiglia ed all'eco- nomia domestica, per i motivi che saranno esposti ai considerandi 11 a 13 del presente giudizio, questa ripartizione non avrebbe comunque potuto giustificare la concessione di una rendita AI svizzera, il calcolo della per- dita di guadagno non permettendo in alcun modo anche in tale evenienza di raggiungere la percentuale minima del 40% necessaria per ottenere il diritto ad una rendita. 10. Stabilita la ripartizione tra il tempo consacrato dall'insorgente alla profes- sione di infermiera e quello dedicato ai lavori casalinghi, occorre esami- nare la conformità del tasso d'incapacità lavorativa nella precedente pro- fessione, della limitazione nello svolgimento delle mansioni domestiche e del grado d'invalidità complessivo determinati dall'autorità inferiore. 11. 11.1 Per quanto attiene al grado d'invalidità in ambito salariato, occorre rammentare che lo stato di salute dell'insorgente non ha subito modifiche significative nel periodo determinante, che la medesima presenta una ca- pacità lavorativa del 50% nell'attività abituale di infermiera (v. l'annotazio- ne del gennaio 2011 del medico SMR; doc. A 64-1) e che, dopo la nascita dei figli e senza il danno alla salute, la stessa avrebbe verosimilmente continuato a svolgere la propria attività lucrativa al massimo per un 50%. 11.2 Secondo la giurisprudenza sviluppata in applicazione del metodo misto, per la valutazione dell'invalidità in ambito lucrativo fanno stato i
C-5406/2011 Pagina 19 redditi da valido e da invalido determinati sulla base temporale di un'attivi- tà lucrativa parziale (ipoteticamente) esercitata senza danno alla salute. Determinante per l'accertamento del reddito senza invalidità non è infatti quanto l'assicurato potrebbe ragionevolmente guadagnare in qualità di persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, bensì quanto egli ipoteticamente, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, guadagnerebbe senza danno alla salute (sentenza del Tribunale federale 9C_239/2007 del 20 maggio 2008). 11.3 Peraltro, per costante giurisprudenza, un assicurato, parzialmente abile al lavoro a cui viene applicato il metodo misto e la cui capacità lavo- rativa residua per l'esercizio di un'attività lucrativa corrisponde o supera quella che avrebbe effettivamente messo a frutto senza danno alla salute nella medesima attività, non subisce una incapacità di guadagno (senten- za del Tribunale federale 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011 consid. 8.1). 11.4 Dal calcolo effettuato dall'autorità inferiore per la determinazione del grado d'invalidità risulta che detta autorità ha considerato quale reddito annuale da valida, il salario conseguibile dalla ricorrente nel 2010 come infermiera nella misura del 50% (ciò che corrisponde alla capacità lavora- tiva che avrebbe effettivamente sfruttato senza danno alla salute), ossia fr. 35'587.-- (salario 2008 nel settore sanità e servizi sociali [categoria 3], secondo la pertinente tabella TA1 dell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari indicizzato al 2010 [cfr. statistiche pubblicate dall'Ufficio federale di statistica]), ed ha ritenuto quale reddito da invalida, il salario annuale ot- tenibile dall'insorgente nel 2010 esercitando l'attività di infermiera nella misura del 50% (ciò che corrisponde alla sua capacità lavorativa residua), ossia fr. 35'587.--, reddito da valida e reddito da invalida rimasti inconte- stati (doc. TAF 1 e 11). Dal confronto fra il reddito da valida di fr. 35'587.-- e quello da invalida di fr. 35'587.-- consegue la determinazione di un gra- do d'invalidità dello 0% (il calcolo della perdita di guadagno è indicato come segue [{35'587 – 35'587} x 100] : 35'587 = 0%). Questo Tribunale osserva che quand'anche si fosse fatto riferimento piuttosto ad un reddito da valida di fr. 26'334.--, nella misura in cui si fosse ritenuto che la ricor- rente avrebbe in realtà continuato a svolgere l'attività di infermiera al 37%, la medesima non avrebbe subito comunque alcuna incapacità di guadagno (dal profilo lavorativo), dal momento che essendo abile al lavo- ro nella misura del 50% nella professione di infermiera, sarebbe stato ne- cessario riferirsi ad un reddito da invalida di fr. 35'587.--.
C-5406/2011 Pagina 20 12. 12.1 In merito all'impedimento a svolgere le mansioni consuete, nella fat- tispecie quelle di casalinga, l'invalidità deve essere valutata sulla base di un confronto delle attività da attuare di principio mediante un'inchiesta domiciliare (cfr. DTF 130 V 97). 12.2 Secondo giurisprudenza, l'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica – se redatta secondo le indicazioni fornite dalle cifre 3081 segg. CIGI – costituisce una base di giudizio ido- nea e di regola anche sufficiente. Per potergli attribuire piena forza proba- toria, è però essenziale che il rapporto sia redatto da una persona qualifi- cata – quale è normalmente un collaboratore dei servizi sociali – che co- nosca le circostanze territoriali e locali come pure le limitazioni risultanti dagli accertamenti medici. Inoltre il rapporto deve tenere conto delle indi- cazioni della persona assicurata e menzionare, se del caso, le opinioni divergenti. L'inchiesta deve infine essere plausibile, motivata e sufficien- temente dettagliata in merito alle singole limitazioni e deve riprodurre quanto accertato in loco. Il ricorso al giudizio di un medico che abbia a pronunciarsi sulle singole posizioni dell'inchiesta sotto il profilo dell'esigi- bilità è solo eccezionalmente necessario, segnatamente in presenza di dichiarazioni inverosimili della persona assicurata in contraddizione con i reperti medici (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_642/2010 del 26 aprile 2011 consid. 5.1). 12.3 Se la persona assicurata, a causa della sua inabilità, può svolgere determinate mansioni domestiche solo con difficoltà e con un impegno temporale assai più elevato, deve provvedere a riorganizzare il proprio lavoro e, nella misura usuale, ricorrere all'aiuto dei familiari. Nel caso di persone attive nell'economia domestica, un impedimento può così essere considerato dall'assicurazione per l'invalidità solo se le mansioni non più esercitabili personalmente devono essere eseguite da terze persone die- tro pagamento oppure dai familiari che per fare ciò dimostratamente subi- scono una perdita di guadagno o comunque un aggravio eccessivo. Il grado di assistenza che si può pretendere dai famigliari per l'aiuto in favo- re di un/a casalinga/o va oltre il sostegno che si può normalmente atten- dere in assenza di danno alla salute (sentenza del Tribunale federale 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 5.8).
C-5406/2011 Pagina 21 12.4 12.4.1 Nel rapporto d'inchiesta domiciliare del 14 aprile 2011 (consecutivo ad una visita a domicilio dell'11 aprile 2011; doc. A 71-1), l'assistente so- ciale, dopo avere descritto la situazione familiare e abitativa dell'assicura- ta, ha stabilito la ripartizione (entro i parametri indicati dalla cifra 3086 CIGI) delle singole attività domestiche, analizzato le mansioni consuete che l'insorgente può o non può più svolgere e valutato gli impedimenti in- contrati nello svolgimento delle singole mansioni, conto tenuto delle limi- tazioni funzionali (indicate dal medico SMR; doc. A 69-1) e della situazio- ne concreta dell'interessata, che vive insieme al compagno e può contare sull'aiuto della sorella e della madre. In particolare, l'assistente sociale ha indicato che la ricorrente non incontra difficoltà nell'organizzazione e ge- stione dell'economia domestica. Ha quantificato al 20% gli impedimenti nell'alimentazione (preparazione dei pasti, pulizia della cucina; importan- za assegnata del 35%), per quanto l'aiuto della madre e della sorella sia massiccio (la madre prepara i pasti che vengono congelati e utilizzati nei giorni seguenti e la sorella rigoverna pensili o mobili di cucina), poiché all'assicurata viene chiesto un impegno notevole date le esigenze e l'età dei bimbi (i bambini, nonostante abbiano compiuto un anno, non riescono a masticare perché, nascendo prematuri, non hanno ancora una dentatu- ra completa e dunque carni e verdure devono essere frullate). In merito alla pulizia dell'appartamento (rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti; importanza assegnata del 15%), ha segnalato che il tasso d'impedimento del 70% tiene conto delle limitazioni funzionali dell'interes- sata (che riesce a passare la scopa, spolverare a livello del busto e ese- guire le pulizie di minor conto) ancor prima che degli aiuti concreti forniti dalla madre e dalla sorella (quest'ultima si occupa delle pulizie pesanti). Per spesa e acquisti diversi (importanza assegnata del 10%), ha indicato che sussistono degli impedimenti unicamente nel trasporto delle merci, dal momento che il cambiamento nelle abitudini di acquisto (da quando sono nati i figli, l'assicurata prepara la lista della spesa, mentre il compa- gno, almeno una volta alla settimana, si reca al supermercato) è attribui- bile alla particolare situazione famigliare, da cui una percentuale minima di impedimenti del 30%, data l'esigibilità di collaborazione del compagno. Ha riconosciuto un tasso d'impedimento del 50% per il bucato (lavare, stendere, stirare, cucire; importanza assegnata del 15%) in quanto il cari- co di lavoro (l'assicurata può inserire ed estrarre gli indumenti dalla lava- trice senza particolari difficoltà, ma è costretta a fare almeno una lavatrice al giorno per i bimbi e una a giorni alterni per lei ed il compagno) incide direttamente sulle risorse dell'interessata (la sorella si occupa dello stiro). Infine, ha sottolineato che la cura dei figli (percentuale degli impedimenti
C-5406/2011 Pagina 22 del 70% con importanza assegnata del 20%) è un'attività che richiede all'assicurata un grande impegno di giorno e di notte, non solo in sé, ma anche tenuto conto dei suoi limiti fisici (il compagno si occupa del pasto al rientro dal lavoro, sono la sorella e la madre a garantire presenza e colla- borazione, l'assicurata ammette come senza di loro la situazione sarebbe ingestibile, descrive gli sforzi nel prendere in braccio i figli, la necessità di essere aiutata nel metterli in auto e l'aiuto del compagno al momento del bagnetto). L'assistente sociale ha concluso ad un grado d'invalidità del 49% nell'attività di casalinga. 12.4.2 Per quanto attiene alla valutazione degli impedimenti nello svolgi- mento delle consuete mansioni domestiche, la ricorrente ha fatto valere, in sede di ricorso, che l'onere (20%) e l'impedimento (70%) per la cura di giorno e di notte di tre gemelli piccoli sono sottovalutati, che l'impegno per la cucina si è ridotto (con un onere quantificabile nel 15%), non essendo più necessaria la preparazione specifica dei pasti auspicati dal pediatra, e che l'onere (10%) per spesa e acquisiti è ingiustificato, detta attività es- sendo incompatibile con le limitazioni funzionali che presenta (doc. TAF 1 pag. 6 e 7). Nell'annotazione del 10 gennaio 2012 (doc. TAF 7), l'assi- stente sociale ha rilevato che non vi erano motivi per modificare la sua valutazione. Ha in particolare segnalato che l'onere (20%) per la cura dei figli è adeguato, ritenuto che in taluni momenti della giornata e in occa- sioni particolari (il pasto, il bagnetto) le cure sono rese allo stesso tempo, ciò che comporta, rispetto a situazioni in cui i figli hanno età ed esigenze diverse, una riduzione dei tempi di cura, conto tenuto anche dell'esigibilità di collaborazione da parte del padre dei bambini. Il grado d'impedimento (70%) tiene conto delle dichiarazioni dell'interessata e delle limitazioni funzionali che presenta. Ha poi precisato che l'attività per l'alimentazione (importanza assegnata del 35%) comprende non solo l'attività culinaria, ma anche il riordino e il rigoverno della cucina, operazioni che richiedono un certo dispendio di tempo se reiterate tre volte al giorno. Infine, ha os- servato che il grado per le difficoltà nelle spese (30%) è conforme alle li- mitazioni funzionali dell'interessata e all'esigibilità di aiuto da parte del compagno nel trasporto di merci pesanti. Peraltro, l'assicurata può e deve organizzarsi con modalità di lavoro e di acquisto tali da ridurre il più pos- sibile le proprie difficoltà (ad esempio facendo la spesa più volta alla set- timana e utilizzando carrelli per il trasporto della merce). 12.5 In siffatte circostanze, questo Tribunale non ha motivo di scostarsi dalla valutazione dell'assistente sociale, di cui al rapporto d'inchiesta do- miciliare dell'aprile 2011 (doc. A 71-1), sulla ripartizione delle singole atti- vità domestiche e sugli impedimenti nello svolgimento delle singole man-
C-5406/2011 Pagina 23 sioni, valutazione da cui deriva un tasso d'invalidità del 49% nell'attività di casalinga, rappresentante, in termine percentuali, una quota non del 50%, ma bensì del 63% (cfr. consid. 97 del presente giudizio). 13. L'autorità inferiore ha determinato, in applicazione del metodo misto (atti- vità salariata al 50% e attività casalinga al 50%), il grado d'invalidità com- plessivo, in funzione dell'impedimento nell'esercizio dell'attività lucrativa e nello svolgimento dell'attività di casalinga, del 25%, che esclude il ricono- scimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invali- dità. Il calcolo della perdita di guadagno è stato indicato come segue: [(50 x 0) + (50 x 49)] = 24,5% (v. doc. A 89-2). Nell'ipotesi di una ripartizione tra l'attività salariata al 37% e l'attività casalinga al 63%, il grado d'invalidi- tà complessivo sarebbe (stato) pari al 31% ([37 x 0] + [63 x 49] = 30,9%), che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita d'invalidità svizze- ra. 14. Da quanto esposto consegue che il ricorso, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 15. 15.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 400.--, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di identico ammontare, versato dall'insor- gente stessa il 9 novembre 2011. 15.2 Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-5406/2011 Pagina 24 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 400.--, sono poste a carico della ricorrente. L'anticipo spese di fr. 400.--, versato il 9 novembre 2011, è computato con le spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: