Co r t e II I C-43 0 8 /20 0 8 {T 0 /2 } S e n t e n z a d e l l ' 8 l u g l i o 2 0 1 0 Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Stefan Mesmer e Francesco Parrino, cancelliera Marcella Lurà. A._______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione per l'invalidità (decisione del 23 maggio 2008). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o
C-43 0 8 /20 0 8 Fatti: A. A.aIl 30 aprile 2003, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di A._______ – cittadino italiano, nato il (...), coniugato con figli (doc. A 1-
C-43 0 8 /20 0 8 destro il 19 maggio 1999 con rottura del corno posteriore del menisco mediale destro, stato dopo artroscopia diagnostica ad entrambe le ginocchia del 29 luglio 1999, con meniscectomia parziale mediale al ginocchio destro (doc. A 70-7). B. Nel mese di marzo del 2006, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del Cantone E._______ (Ufficio AI) ha avviato la prevista procedura di revisione del diritto alla rendita. Il 13 novembre 2006, l'Ufficio AI ha comunicato all'interessato che, in virtù della documentazione assunta agli atti (doc. A 81-1 e 82-1), il grado d'invalidità non è modificato. Pertanto, ha confermato il diritto ad quarto di rendita d'invalidità (doc. 85-1). C. C.aIl 16 marzo 2007, l'interessato ha formulato una domanda di revisione del diritto alla rendita. Ha segnalato che il suo stato di salute è peggiorato (doc. A 87-1). Ha esibito una relazione medica del 26 febbraio 2007 del dott. F._______ (doc. A 87-2) secondo la quale l'assicurato soffre di "gonartrorsi bilaterale precoce secondaria, maggiore a sinistra (sx) in esiti pluritraumatismi ed interventi chirurgici". Secondo il menzionato medico è da escludere una possibilità di recupero per l'attuale professione di gessatore ed anche altre mansioni più leggere non troverebbero un'indicazione plausibile. C.bNel suo rapporto del 21 marzo 2007, il dott. G.________, medico SMR, dopo avere rilevato che la relazione del febbraio 2007 del dott. F._______ riferisce di un peggioramento dello stato di salute dell'interessato, rispetto alla valutazione peritale del dicembre 2003 del dott. C., per quanto concerne la mobilità e la stabilità delle ginocchia con conseguente diminuzione della capacità lavorativa in ogni attività lucrativa, ha proposto l'effettuazione di una perizia ortopedica (doc. A 89-1). C.cNel rapporto peritale del 30 agosto 2007 (consecutivo ad un esame del 7 maggio 2007), il dott. C. ha posto la diagnosi principale di gonalgia alle ginocchia più a sinistra che a destra su base di una lieve gonartrosi bilaterale a sinistra di lieve fino a media entità. È stata altresì evidenziata la diagnosi secondaria, con ripercussioni sulla capacità lavorativa, di disturbi funzionali alle ginocchia. Secondo il perito, la sintomatologia soggettiva è progredita (l'interessato Pagi na 3
C-43 0 8 /20 0 8 lamenta dolori che sono aumentati negli ultimi anni), mentre dal punto di vista clinico non vi è stato alcun peggioramento oggettivabile rispetto alla valutazione peritale del 2003. Ha quindi concluso d'essere d'accordo con il medico curante sul fatto che l'interessato non può più lavorare nella precedente attività (di gessatore-stuccatore). Il medesimo può però svolgere un'attività sostitutiva nella misura dell'80% in attività sostitutive svolte principalmente in posizione seduta (4/5), quali ad esempio sorvegliante di computer, nastro di catena, cassiere, aiuto magazziniere con mezzi ausiliari (doc. A 93-1). C.dNel suo rapporto del 29 ottobre 2007, il dott. G., ha considerato, in virtù della citata perizia, che, malgrado una progressione della sintomatologia soggettiva, non si può oggettivare dal punto di vista clinico-radiologico un peggioramento rispetto alla valutazione peritale del dicembre 2003. Il medico ha in particolare ritenuto un'abilità dell'80% in un'attività sostitutiva confacente allo stato di salute dell'assicurato (doc. A 97-1). C.eNel rapporto del 30 gennaio 2008, la consulente H., del Servizio integrazione professionale dell'AI, ha effettuato una valutazione del grado d'invalidità dell'interessato sulla base di un salario annuale da valido di fr. 65'164.-- come gessatore nel 2006 (salario 2000 secondo le indicazioni del datore di lavoro aggiornato al 2006; doc. A 13-1) e l'ha contrapposto ad un salario annuale da invalido di fr. 37'886.-- in attività semplici e ripetitive (enumerate in modo non esaustivo), secondo i dati ricavati dalle statistiche pubblicate dall'Ufficio federale di statistica, tabella TA1 (fr. 59'197.-- con una diminuzione del 20% [per l'incapacità lavorativa come stabilita dal perito] e una riduzione del 20% [per tenere conto delle limitazioni funzionali dell'assicurato e del fatto che il medesimo può esercitare solo delle attività leggere]). Ne ha ricavato un grado d'invalidità del 42% ([65'164 – 37'886] x 100 : 65'164) (doc. A 101-1; v. anche doc. A 48-1). D. Con progetto di decisione del 14 marzo 2008, l'Ufficio AI del Cantone E._______ ha comunicato all'interessato che, in virtù della documentazione medica agli atti, è stato ritenuto abile nella misura dell'80% in un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute (segnatamente addetto al controllo, cassiere, aiuto-magazziniere) a far tempo dal maggio 2007. In particolare, l'assicurato, nell'ambito di Pagi na 4
C-43 0 8 /20 0 8 attività di sostituzione, presenta un grado d'invalidità del 42%. Pertanto, sarebbe confermato il diritto ad quarto di rendita d'invalidità. L'Ufficio AI del Cantone E._______ ha altresì concesso all'interessato la facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione del progetto di decisione, delle osservazioni per iscritto (doc. A 104-1), facoltà di cui l'assicurato – dopo avere richiesto e ricevuto gli atti (doc. A 105-1 e 106-1) – non ha fatto uso. E. Il 23 maggio 2008, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ha confermato il diritto al quarto di rendita d'invalidità. Ha rilevato, in virtù dell'esame peritale del 5 maggio 2007 del dott. C., che l'assicurato presenta una capacità lavorativa dell'80% in un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute (segnatamente in un lavoro che consenta un cambiamento della posizione [ideale: 4/5 seduto, 1/5 in piedi] e con limitazione della caricabilità ad entrambe le ginocchia), quale ad esempio addetto al controllo, cassiere, aiuto- magazziniere, a decorrere da maggio del 2007. L'autorità inferiore ha quindi confrontato un reddito da valido di fr. 65'164.-- a quello da invalido di fr. 37'886.--. Sulla base di tali dati, ha rilevato che il medesimo, nell'ambito di attività di sostituzione, presenta un grado d'invalidità del 42%, che conferisce il diritto ad un quarto di rendita d'invalidità (doc. A 114-1). F. F.aIl 18 giugno 2008, l'interessato ha inoltrato un ricorso contro la decisione dell'UAIE del 23 maggio 2008 mediante il quale ha riaffermato, sostanzialmente, che il suo stato di salute è peggiorato. Ha segnalato di soffrire di dolori alle ginocchia, diurni e notturni, sia durante la deambulazione sia a riposo nonché di cedimenti articolari al ginocchio sinistro (a causa di una caduta si è rotto la caviglia destra). F.bIl 25 giugno 2008, l'autorità inferiore ha trasmesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale per competenza (doc. TAF 1). G. G.aNella risposta al ricorso del 4 agosto 2008, l'UAIE ha proposto la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata sulla base della presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone E. del 21 luglio 2008 (doc. TAF 3). Pagi na 5
C-43 0 8 /20 0 8 G.bNella presa di posizione del 21 luglio 2008, l'Ufficio AI del Cantone E._______ ha rilevato, da un lato, che il rapporto peritale del 30 agosto 2007 del dott. C._______ è da considerarsi conforme ai criteri di una perizia neutrale specialistica e, dall'altro, che il ricorrente non ha allegato alcun fatto nuovo suscettibile di giustificare un diverso apprezzamento della fattispecie. Detto Ufficio ha ribadito la correttezza del confronto dei redditi effettuato da cui discende un grado d'invalidità del 42% ed il diritto ad un quarto di rendita AI dal 1° giugno 2002. Ha quindi proposto la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata (doc. TAF 3). H. Con decisione incidentale del 13 agosto 2008 (notificata il 20 agosto 2008 [cfr. avviso di ricevimento agli atti; doc. TAF 5]), questo Tribunale ha concesso all'insorgente la facoltà di presentare, nel termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione incidentale medesima, un atto di replica (facoltà di cui l'insorgente non ha fatto uso), e l'ha invitato a versare, nel medesimo termine di 30 giorni, un anticipo di fr. 300.-- a copertura delle presumibili spese processuali (doc. TAF 4). I. L'anticipo spese è stato versato il 10 settembre 2008 (doc. TAF 6). Diritto: 1. 1.1Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero. Pagi na 6
C-43 0 8 /20 0 8 1.3In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 2. 2.1Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri. 2.2Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle Pagi na 7
C-43 0 8 /20 0 8 condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero. 2.3L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 2.4Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. 3.1Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. 3.2Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid. 1.2). Ne discende che si applicano, da un lato, le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007, per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo successivo, le nuove norme della 5a revisione della LAI (cf. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore). Peraltro, e con riferimento all'esame delle questioni sottoposte a questo Tribunale nell'ambito della presente procedura ricorsuale, l'applicazione delle nuove norme della 5a revisione della LAI per il periodo dal 1° gennaio al 23 maggio 2008 (data della decisione impugnata) non avrebbe alcuna incidenza sull'esito della presente causa (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_942/2009 del 15 marzo 2010 consid. 3.1), di modo che di seguito, salvo indicazione contraria, è fatto riferimento alle norme in vigore fino al 31 dicembre 2007. Pagi na 8
C-43 0 8 /20 0 8 4. 4.1L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). 4.2Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI (art. 28 cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008), l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter LAI (art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio 2008), secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1 e relativi riferimenti). 4.3La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF 110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a cpv. 1 LAI a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi). Pagi na 9
C-43 0 8 /20 0 8 4.4L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa. 4.5Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c). 5. 5.1Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione. 5.2Giusta l'art. 87 cpv. 3 OAI, se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado di invalidità o di grande invalidità o il volume dell'assistenza dovuta all'invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni. 5.3 5.3.1Va altresì rammentato che il grado di prova richiesto dall'art. 87 cpv. 3 OAI è attenuato in quanto non è necessario che l'amministrazio- ne raggiunga il convincimento, nel senso di una prova con il grado della verosimiglianza preponderante, che rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato sia effettivamente subentrata una modifica rilevante. Basta piuttosto che sussistano almeno certi indizi a favore della circostanza invocata, ferma restando comunque la possibilità che la modifica invocata venga poi smentita da un più attento esame (v. sentenza del Tribunale federale 9C_708/2007 dell'11 settembre 2008 consid. 2.2 e relativi riferimenti). 5.3.2La condizione di verosimiglianza posta dall'art. 87 cpv. 3 OAI deve permettere all'amministrazione, che ha precedentemente rifiutato Pag ina 10
C-43 0 8 /20 0 8 una prestazione o comunque una sua revisione con provvedimento cresciuto in giudicato, di scartare senza ulteriori esami nuove domande con le quali l'assicurato si limita a ripetere gli stessi argomenti, senza allegare una modifica di fatti determinanti (DTF 125 V 410 consid. 2b). Adita con una nuova domanda, l'amministrazione deve così cominciare con l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili, in altri termini se l'assicurato ha reso plausibile una modifica importante dello stato di salute, suscettibile d'incidere sulla sua capacità lavorativa rispettivamente sul grado d'invalidità, rispetto a quella precedentemente ritenuta. Se ciò non è il caso, può liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un rifiuto di entrata in materia. A tal proposito, occorre precisare che quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, essa dispone di un certo margine di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (v. sentenze del Tribunale federale 9C_708/2007 dell'11 settembre 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti, 9C_860/2007 del 10 dicembre 2008 consid. 5 e I 52/03 del 16 gennaio 2004 consid. 3). 5.4L'art. 88a cpv. 2 OAI prevede che se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora oppure se la grande invalidità si aggrava o l'assistenza dovuta all'invalidità aumenta, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L'aumento della rendita o dell'assegno per grandi invalidi avviene al più presto se l'assicurato ha chiesto la revisione a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata (art. 88 bis cpv. 1 OAI). 5.5Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, costituisce motivo di revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante delle circostanze di fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita. Per conseguenza, la rendita può essere soggetta a revisione non soltanto in caso di modifica significativa dello stato di salute, ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento significativo (sentenza del Tribunale federale I 870/05 del 2 maggio 2007; DTF 130 V 343 consid. 3.5). Peraltro, per procedere alla revisione di una rendita d'invalidità occorre che il grado d'invalidità abbia subito una notevole modifica (art. 17 cpv. 1 LPGA). A Pag ina 11
C-43 0 8 /20 0 8 differenza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in relazione alla revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità. Questa modifica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia in una modifica della componente lucrativa (DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3). Anche una modifica di poco conto nello stato di fatto determinante può così dare luogo a una revisione di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità se tale modifica determina un superamento (per eccesso o per difetto) di un valore limite (DTF 133 V 545 consid. 6.3). In tale evenienza i parametri di calcolo dell'invalidità, compresi gli aspetti parziali del diritto alla rendita (quali sono segnatamente la determinazione del reddito con e senza invalidità), possono essere ridefiniti facendo capo alle regole applicabili al momento del nuovo esame (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_696/2007 consid. 5.1 e relativi riferimenti). Irrilevante è invece, una diversa valutazione di una fattispecie restata sostanzialmente immutata (DTF 112 V 371 consid. 2b). 5.6Al fine di accertare se il grado di invalidità si è modificato in maniera tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare, da un lato, la situazione di fatto dell'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi, e, dall'altro lato, la situazione di fatto vigente all'epoca del provvedimento litigioso (sentenza del Tribunale federale I 759/06 del 5 settembre 2007; DTF 133 V 108). Pertanto, il periodo di riferimento nell'ambito della presente vertenza è quello intercorrente tra il 27 luglio 2004 (data della decisione mediante la quale è stato confermato il diritto al quarto di rendita d'invalidità) ed il 23 maggio 2008 (data della decisione impugnata). Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1). 6. 6.1Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le Pag ina 12
C-43 0 8 /20 0 8 informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117 V 282 consid. 4a). 6.2Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG- Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid. 4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28). 6.3In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947 (PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. 7. 7.1Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a). 7.2In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, Pag ina 13
C-43 0 8 /20 0 8 da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata da mettere in discussione le conclusioni peritali (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3). 7.3Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti). 7.4Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3). 8. Dal profilo professionale, da ultimo il ricorrente è stato alle dipendenze della ditta I._________ in qualità di gessatore, in ragione di 40 ore alla settimana, da gennaio 1993 al 21 maggio 1999 allorquando ha cessato l'attività a seguito di un infortunio (doc. A 13-1). Non appare dalle carte processuali che successivamente abbia ancora lavorato. Pag ina 14
C-43 0 8 /20 0 8 9. 9.1L'insorgente fa valere che il suo stato di salute è peggiorato da luglio 2004. 9.2Il dott. C., nel rapporto peritale del 30 agosto 2007, ha rilevato che l'insorgente presenta una gonalgia cronica ad entrambe le ginocchia, più a sinistra che a destra, su base di un'iniziale gonartrosi bilaterale sinistra di lieve fino a media entità. C'è una lievissima lassità antero-mediale alle ginocchia. La mobilità è abbastanza buona e ci sono segni di risparmi alla gamba sinistra. Il paziente ha fatto valere una progressione dei disturbi ad entrambe le ginocchia, ma il perito ritiene che ciò non è compatibile con il quadro clinico e radiologico attuale. In altri termini, malgrado una sintomatologia soggettiva progressiva negli ultimi anni – aumento dei dolori ad entrambe le ginocchia e problemi a fare le scale o quando sta in piedi per più di mezz'ora – ciò che comporterà una necessità di fisioterapia e, ogni tanto, d'assunzione di analgesici ed antiinfiammatori, il dott. C. non considera potersi oggettivare, segnatamente dal punto di vista radiologico, un peggioramento oggettivo rispetto alla situazione esistente al momento della visita peritale del 10 dicembre 2003. Il perito ha quindi concluso che l'insorgente non è più in grado di svolgere la precedente attività di gessatore (o stuccatore). Può tuttavia effettuare un'attività sostitutiva leggera confacente al suo stato di salute nella misura dell'80% in attività svolte prevalentemente (4/5) da seduto – quale sorvegliante di computer, nastro di catena, cassiere, aiuto-magazziniere con mezzi ausiliari – e nella misura del 60% in mestieri più impegnativi come Securitas, atelier piccola meccanica o altro dove l'interessato dovrebbe restare di più in piedi che seduto. 9.3Questo Tribunale osserva che il rapporto peritale dell'agosto 2007 si fonda su informazioni fornite dalla persona esaminata, sull'esame del quadro clinico, sulle risultanze della visita dell'insorgente nonché sulla documentazione medica agli atti e comporta segnatamente l'anamnesi, informazioni tratte dall'incarto, indicazioni del paziente, risultati d'esame, la diagnosi, la discussione nonché la risposta alle domande poste. Tale rapporto peritale può pertanto essere considerato, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, un mezzo probatorio idoneo per la valutazione dello stato di salute del ricorrente e dell'esigibilità dell'esercizio di un'attività sostitutiva adeguata. Peraltro, le ivi ritenute diagnosi e incapacità lavorativa sono state Pag ina 15
C-43 0 8 /20 0 8 sottoposte al dott. G.________, medico del SMR, il quale nel suo rapporto del 29 ottobre 2007 le ha confermate. 10. Dalla documentazione medica risulta quindi la diagnosi di gonalgia alle ginocchia più a sinistra che a destra su base di una lieve gonartrosi bilaterale a sinistra di lieve fino a media entità, con stato dopo distorsione del ginocchio sinistro nel 1991, con meniscectomia parziale mediale sinistra il 12 marzo 1998, stato dopo contusione del ginocchio destro il 19 maggio 1999 con rottura del corno posteriore del menisco mediale destro, stato dopo artroscopia diagnostica ad entrambe le ginocchia il 29 luglio 1999, con meniscectomia parziale mediale al ginocchio destro, nonché disturbi funzionali alle ginocchia (doc. A 93-1). 10.1Certo, il ricorrente ha sottolineato in sede ricorsuale che i dolori alle ginocchia, sia diurni sia notturni, sono in aumento. Tuttavia, tale circostanza era già nota ed è stata presa in considerazione dal perito al momento della stesura della perizia del 30 agosto 2007. Non soccorre il ricorrente neppure la menzionata rottura della caviglia per cedimento del ginocchio sinistro. In effetti, e come già evidenziato dall'Ufficio AI del Cantone E._______ nella presa di posizione del 21 luglio 2008 (doc. TAF 3), l'insorgente non ha prodotto nuova documentazione medica suscettibile di giustificare una diversa valutazione del suo stato di salute e della sua capacità lavorativa residua in un'attività sostitutiva adeguata rispetto a quella ritenuta dall'autorità inferiore sulla base di sufficienti ed idonei accertamenti fattuali. Da questo profilo, non giovano al ricorrente neppure le generiche considerazioni del suo medico di famiglia, dott. F., formulate nella relazione medica del 26 febbraio 2007, secondo le quali una capacità lavorativa in mansioni più leggere – di quelle di gessatore o stuccatore – non trovano un'indicazione plausibile. Trattasi, in effetti, di mera opinione non supportata da alcun riscontro scientifico oggettivo. 10.2In conclusione, questo Tribunale non ritiene esservi motivo di scostarsi, nella sostanza, dalla valutazione medica di cui alla decisione impugnata, secondo cui la capacità lavorativa del ricorrente in determinate attività sostitutive adeguate al suo stato di salute è dell'80%. Certo, bisogna convenire con il ricorrente che per ammissione stessa del perito, dott. C., il suo stato di salute ha Pag ina 16
C-43 0 8 /20 0 8 subito un peggioramento complessivo nel periodo determinate, se è vero, come è vero, che da una residua capacità lavorativa del 100% in alcune attività sostitutive leggere ritenuta nel 2004 (cfr. rapporto peritale dott. C./D. del 5 gennaio 2004; doc. A 70-1 pag. 8) si è passati ad una residua capacità lavorativa dell'80% sempre esclusivamente in alcune attività sostitutive leggere (cfr. rapporto peritale dott. C._______ del 30 agosto 2007; doc. A 93-1 pag. 8). In considerazione di tale peggioramento, l'autorità inferiore ha anche giustamente effettuato un nuovo confronto dei redditi (v. al proposito il considerando 11 del presente giudizio) che, in assenza di qualsivoglia peggioramento, non avrebbe altresì di principio trovato alcuna giustificazione. 10.3Basti ancora rilevare che, per costante giurisprudenza, ogni assicurato può essere costretto ad intraprendere unicamente quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa se necessario in una nuova professione (sentenza del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 130 V 97 consid. 3.2 e DTF 113 V 22 consid. 4a). 11. Ciò premesso, occorre esaminare la conformità del confronto dei redditi effettuato dall'UAIE e del tasso d'invalidità che ne è derivato. 11.1Questo Tribunale osserva – con riferimento al calcolo effettuato dall'autorità inferiore secondo il salario con e senza invalidità come fissati dalla consulente in integrazione professionale nel rapporto finale del 30 gennaio 2008 – che occorre fare riferimento ai dati del 2007, anno a partire dal quale il ricorrente presenta una capacità lavorativa ridotta dell'80% in un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute, e non del 2006. 11.2Quale reddito annuale da valido l'autorità inferiore ha considerato quello conseguibile dal ricorrente come gessatore nel momento determinante (il 2007 e non il 2006; cfr. consid. 11.1 del presente giudizio). Non vi è motivo di scostarsi da tale accertamento dei fatti, nel senso che, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, può senz'altro ritenersi che il ricorrente, che lavorava presso il suo ultimo datore di lavoro dal 18 gennaio 1993 in un rapporto stabile, avrebbe svolto l'attività di gessatore per tale datore di lavoro, che secondo l'estratto del registro di commercio si occupa pure di lavori Pag ina 17
C-43 0 8 /20 0 8 d'esecuzione di gessatura, anche nel 2007 in caso di capacità lavorativa intatta. Tuttavia, l'ammontare del salario da valido come calcolato nel rapporto finale del 30 gennaio 2008 dal consulente in integrazione non può essere condiviso. Dalle indicazioni del suo ultimo datore di lavoro, presso il quale avrebbe continuato a lavorare, risulta che l'insorgente avrebbe ricevuto per l'anno 2000 un salario base di fr. 26.-- all'ora (doc. A 13-1). Occorre aggiornare al 2007 tale salario sulla base degli aumenti salariali previsti dal contratto collettivo dei gessatori valido nel 2007 e dalla Commissione Paritetica Cantonale per i lavori in gesso e l'intonacatura (ossia fr. 1.-- all'ora per il 2001, fr. 0.50 all'ora per il 2002, fr. 0.40 all'ora per il 2003, fr. 0.20 all'ora per il 2004, fr. 0.40 all'ora per il 2005, fr. 0.40 all'ora per il 2006 e fr. 0.45 all'ora per il 2007), ossia fr. 29.35 all'ora per l'anno 2007. A questo salario base vanno inoltre aggiunti – secondo le indicazioni fornite dal datore di lavoro medesimo (cfr. doc. B 1-5 e B 2-19, documenti che concernono due annunci d'infortunio alla SUVA) e le disposizioni del contratto collettivo dei gessatori valido nel 2007 (il datore di lavoro appare altresì essere membro dell'associazione di categoria che ha partecipato all'elaborazione di tale contratto collettivo di lavoro) – l'indennità festività infrasettimanali (3,5%), l'indennità di vacanza (10,63% per i lavoratori con più di 20 e meno di 50 anni d'età, ma 13,3% per lavoratori, come il ricorrente nel momento determinante, con più di 50 anni) e la tredicesima mensilità (8,3% del salario lordo totale), ossia fr. 37.27 all'ora. Ritenuto infine che, secondo le indicazioni del datore di lavoro medesimo (cfr. doc. A 13-1, doc. B 1-5 e doc. B 2-19), l'insorgente avrebbe effettuato un orario normale di lavoro di 8 ore al giorno per 5 giorni la settimana, dunque di 40 ore settimanali, ne deriva un orario annuale massimo possibile di 1920 ore (40x52[= 2080] – 160 [dedotte dunque almeno quattro settimane di vacanza; art. 329a del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 {CO, RS 220}]; fermo restando che secondo il contratto collettivo dei gessatori valido nel 2007 le settimane di vacanza sarebbero state sei [art. 21 cpv. 1 CCL]; cfr., sulla questione, sentenza del Tribunale federale I 361/02 del 9 gennaio 2003 consid. 2.2.1) e un salario massimo conseguibile – come gessatore nel 2007 – di fr. 71'558.40. 11.3 11.3.1Per quel che concerne la determinazione del salario da invalido, l'autorità inferiore ha fatto riferimento al valore mediano o centrale afferente ai salari lordi standardizzati in attività semplici e Pag ina 18
C-43 0 8 /20 0 8 ripetitive nel 2006 secondo la pertinente tabella TA1 dell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari. Ora, nel caso concreto va ribadito che l'anno determinante per il confronto dei redditi è il 2007 (v. consid. 11.1 del presente giudizio), con la conseguenza che il salario da invalido va fissato in fr. 60'144.50 (tenuto conto di un salario mensile medio nel 2006 di fr. 4'933.-- in virtù di un orario usuale di 41.7 ore settimanali nonché di un'indicizzazione del salario dell'1,6% rispetto al 2006 [cfr. statistiche pubblicate dall'Ufficio federale di statistica]). Ci si può chiedere se l'autorità inferiore abbia a giusta ragione fatto riferimento al valore mediano della TA1 concernente l'insieme delle attività e dei settori o avrebbe invece dovuto, eccezionalmente, ricorrere ai valori inferiori dei settori economici che offrono le specifiche attività di sostituzione, esigibili all'80%, indicate nel rapporto peritale del 30 agosto 2007 (cfr., sulla questione, sentenza del Tribunale federale U 111/05 del 20 giugno 2006 consid. 3.2.3). Questo Tribunale osserva, tuttavia, che tali attività sostitutive appaiono enumerate in modo non esaustivo ed inoltre all'insorgente si presenta un ventaglio relativamente ampio di professioni esigibili all'80% nei settori dell'industria e dei servizi, con mansioni semplici e ripetitive compatibili con il suo stato di salute e le limitazioni funzionali ritenute. Pertanto, il riferimento al valore mediano della TA1 da parte dell'UAIE è conforme alla giurisprudenza (cfr., sulla questione, sentenza del Tribunale federale I 392/2006 del 13 marzo 2007 consid. 6.2). 11.3.2Il salario con invalidità può altresì essere ridotto, al massimo del 25%, per tenere conto dei fattori professionali e personali del caso (DTF 126 V 75). L'UAIE ha operato una riduzione del 20%, la quale appare ammissibile, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, segnatamente delle limitazioni funzionali dell'assicurato e del fatto che il medesimo può esercitare all'80% solo determinate attività sostitutive. Ne risulta un reddito dopo l'insorgenza dell'invalidità di fr. 48'115.60 (60'144.50 – 12'028.90). 11.3.3Infine, occorre effettuare una riduzione del 20% poiché l'insorgente può svolgere un'attività sostitutiva solo nella misura dell'80%. Ne risulta un reddito da invalido di fr. 38'492.50 (48'115.60 – 9'623.10). 11.4Dal confronto fra il reddito da valido di fr. 71'558.40 e quello da invalido di fr. 38'492.50 consegue la determinazione di un grado d'invalidità del 46%, che determina il diritto ad un quarto di rendita Pag ina 19
C-43 0 8 /20 0 8 dell'assicurazione svizzera per l'invalidità ({[71'558.40 – 38'492.50] x 100} : 71'558.40 = 46,21%). 11.5Giova altresì osservare, a titolo abbondanziale, che quand'anche si volesse per denegata ipotesi effettuare un calcolo simile a quello operato dell'autorità inferiore, peraltro mai contestato dal ricorrente, quest'ultimo avrebbe comunque sempre diritto, al massimo, ad un quarto di rendita. In effetti, pure aggiornando il salario base da valido di fr. 26.-- all'ora nel 2000 al 2007 in virtù degli aumenti salariali (più favorevoli al ricorrente) previsti dal contratto collettivo dei gessatori valido nel 2007 e dalla Commissione Paritetica Cantonale per i lavori in gesso e l'intonacatura, si ottiene fr. 29.35 all'ora. A tale montante possono essere aggiunti l'indennità festività infrasettimanali (3,5%) e la tredicesima mensilità (8,3%) per un totale di fr. 32.90 all'ora. Moltiplicando il salario orario da valido così ottenuto per 2088 ore annuali (totale annuale delle ore di lavoro possibili – secondo il contratto collettivo di lavoro per gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori in vigore nel 2007 – ma comprensivo, però e fra l'altro, delle vacanze), il confronto dei redditi comporterebbe un tasso d'invalidità del 44% ({[68'695.20 – 38'492.50] x 100} : 68'695.20 = 43,97 arrotondato a 44%; cfr. DTF 130 V 121). 12. Da quanto esposto, consegue che il ricorso, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 13. 13.1Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di identico ammontare, versato dal ricorrente stesso il 10 settembre 2008. 13.2Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205). Pag ina 20
C-43 0 8 /20 0 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo spese di fr. 300.--, versato il 10 settembre 2008, è computato con le spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Comunicazione a: -ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) -autorità inferiore (n. di rif. ) -Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il presidente del collegio:La cancelliera: Vito ValentiMarcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pag ina 21