Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-3947/2008
Entscheidungsdatum
18.06.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Co r t e II I C-39 4 7 /20 0 8 {T 0 /2 } S e n t e n z a d e l 1 8 g i u g n o 2 0 1 0 Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Alberto Meuli e Madeleine Hirsig, cancelliera Marcella Lurà. A._______, rappresentato dal Patronato ACLI, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione per l'invalidità (decisione del 9 maggio 2008). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o

C-39 4 7 /20 0 8 Fatti: A. Il 29 novembre 2006, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di A._______ – cittadino italiano, nato il (...), coniugato con un figlio (doc. A 7-1) – tre quarti di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° ottobre 2004 al 31 marzo 2005 ed una mezza rendita d'invalidità a decorrere dal 1° aprile 2005, unitamente alla rendita completiva in favore del figlio (doc. A 40-1 e 40-3). È stato stabilito, in virtù della documentazione medica agli atti, che l'interessato era affetto da sindrome (lombo-) spondilogena cronica a destra con possibile irritazione radicolare intermittente S1 con/da turbe statiche modiche del rachide (tendenzialemente piatto), alterazioni degenerative (modica osteocondrosi L5-S1), stato dopo intervento di emilaminectomia L5-S1 destra e microdiscectomia per ernia discale paramediana destra comprimente la radice S1 a destra e recidiva erniaria nel recesso laterale destro in contatto con la radice di S1, stato dopo sutura del tendine distale del muscolo bicipite brachiale a destra dopo rottura traumatica con ricupero funzionale normale ed esiti da due artroscopie al ginocchio destro per problematiche meniscali senza impedimenti funzionali residuali (v. doc. A 28-1). È stato considerato che l'assicurato presentava un'incapacità lavorativa del 100% a decorrere dal 27 ottobre 2003 nel suo precedente lavoro di muratore, ma una capacità al lavoro del 45% dal 1° ottobre 2004 e del 60% dal 1° gennaio 2005 in un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute, quale ad esempio addetto al controllo, stampa, confezione, assemblaggio, produzione, lucidatura (v. doc. A 28-1). È stato altresì precisato che, nonostante l'interessato abbia iniziato una nuova attività lavorativa (dal 1° ottobre 2004 nella misura del 45% come magazziniere presso l'B._______ di C._______ e dal 1° luglio 2006 nella misura del 60%; doc. A 14-1 e 31-3), il diritto alla mezza rendita (con un grado d'invalidità del 53%) rimaneva confermato (doc. A 35-1 a 35-3; v. pure doc. A 40-9 e 40- 10). B. B.aIl 30 gennaio 2007, l'interessato ha prodotto copia del conteggio del salario per il mese di gennaio 2007 (doc. A 41-1 e 41-2). Pagi na 2

C-39 4 7 /20 0 8 B.bIl 13 febbraio 2007, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone D.________ (Ufficio AI) ha comunicato all'interessato che, sulla base del raffronto dei redditi, il grado d'invalidità non è modificato. Pertanto, ha confermato il diritto alla mezza rendita d'invalidità (doc. A 42-1). C. C.aIl 27 dicembre 2007, l'interessato ha segnalato che a partire dal 1° gennaio 2008 avrebbe svolto alle dipendenze dell'B._______ la nuova mansione di venditore con aumento dell'attività lavorativa dal 60% all'80% e conseguente aumento di stipendio (doc. A 43-1). Ha esibito copia del nuovo contratto di lavoro (doc. A 43-3). C.bNel rapporto del 20 febbraio 2008, la consulente E., del Servizio integrazione professionale dell'AI, ha effettuato una valutazione del grado d'invalidità dell'interessato sulla base di un salario annuale da valido di fr. 63'947.--, conseguibile come muratore nel 2008 (secondo le indicazioni del datore di lavoro [doc. A 13-2] e della Commissione paritetica cantonale dell'edilizia e del genio civile [doc. A 46-1 a 46-6]), e l'ha contrapposto al salario annuale da invalido di fr. 39'416.-- percepito dal medesimo come venditore nel 2008 (secondo il contatto di lavoro sottoscritto il 14 dicembre 2007 [doc. A 43-3]). Il calcolo della perdita di guadagno è stato indicato nel 38% ([63'947 – 39'416] x 100 : 63'947 = 38,36%; [doc. A 45-1]). D. Con progetto di decisione del 5 marzo 2008, l'Ufficio AI del Cantone D.________ ha comunicato all'interessato che, conto tenuto dell'esercizio di una nuova attività lucrativa, dal confronto fra il reddito da valido di fr. 63'947.-- e quello da invalido di fr. 39'416.-- risulta un grado d'invalidità del 38%. Pertanto, la mezza rendita d'invalidità andava soppressa. L'Ufficio AI del Cantone D.________ ha altresì concesso all'interessato la facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione del progetto di decisione, delle osservazioni per iscritto (doc. A 47-1). E. Il 1° aprile 2008, la responsabile del Servizio risorse umane dell'B. ha segnalato che la soppressione della mezza rendita d'invalidità all'interessato (loro dipendente), matematicamente giusta e compatibile con la legge, crea disappunto e dà l'impressione che le Pagi na 3

C-39 4 7 /20 0 8 persone che si impegnano al lavoro aumentando (spontaneamente) il grado d'occupazione siano svantaggiate. È quindi stato chiesto all'amministrazione di rivalutare la propria posizione e di tenere conto del fatto che l'interessato non può lavorare a tempo pieno (doc. A 48- 1). F. Il 9 maggio 2008, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ha deciso di sopprimere, con effetto al 1° luglio 2008, la mezza rendita versata fino ad allora all'interessato. Ha constatato che dopo diversi anni di attività svolta nel settore logista l'assicurato è riuscito a passare alla vendita (presso il medesimo datore di lavoro) con un grado d'occupazione dell'80%. È pertanto stata effettuata una nuova valutazione economica per definire il nuovo grado d'invalidità, sceso al 38%, che esclude l'erogazione di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. L'autorità inferiore ha peraltro segnalato che le osservazioni di disappunto presentate dal datore non contengono elementi suscettibili di giustificare una valutazione diversa del caso in esame (doc. A 51-2). G. L'11 giugno 2008, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 9 maggio 2008 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, la conferma del suo diritto ad una mezza rendita d'invalidità anche successivamente al 1° luglio 2008. Ha segnalato, in particolare, che attualmente consegue un salario medio annuale notevolmente al di sotto del 60% di quello che avrebbe conseguito nel suo settore professionale (edilizia) se avesse continuato a lavorarvi. Inoltre, non sarebbe in grado d'aumentare ulteriormente il suo grado d'occupazione presso l'attuale datore di lavoro. Ha esibito un certificato del dott. F._______ del 10 giugno 2008 in cui è postulata una capacità lavorativa del 60-70% nell'attuale attività (doc. TAF 1). H. H.aNella risposta al ricorso dell'11 luglio 2008, l'UAIE ha proposto la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata nonché rinviato, per il resto, alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone D.________ del 7 luglio 2008 (doc. TAF 3). Pagi na 4

C-39 4 7 /20 0 8 H.bNella presa di posizione del 7 luglio 2008, l'Ufficio AI del Cantone D.________ ha rilevato che dal confronto fra il reddito da valido (secondo le indicazioni del datore di lavoro e i relativi aggiornamenti fino al 2008) ed il salario da invalido percepito dall'interessato nella nuova attività lavorativa risulta un grado d'invalidità del 38%, che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. L'Ufficio AI del Cantone D.________ ha altresì osservato che il certificato medico del 10 giugno 2008 nulla aggiunge dal profilo medico a quanto finora conosciuto. Il salario da valido calcolato sulla base delle indicazioni del precedente datore di lavoro non sarebbe peraltro mai stato contestato e l'ammontare è semplicemente stato aggiornato all'anno 2008. Le censure sollevate a tal proposito non sarebbero assolutamente sostanziate nel gravame, motivo per cui non potrebbe che essere confermato il calcolo effettuato dal Servizio integrazione professionale. Pertanto, è stata proposta la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata (doc. TAF 3). I. Nella replica del 4 agosto 2008, l'interessato si è riconfermato nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso dell'11 giugno 2008. Ha esibito copia della procura già agli atti (doc. TAF 6). J. Con decisione incidentale del 20 agosto 2008 (notificata il 22 agosto 2008 [cfr. avviso di ricevimento agli atti; doc. TAF 8]), questo Tribunale ha invitato il ricorrente a versare, nel termine di 40 giorni dalla notificazione della decisione incidentale medesima, un anticipo di fr. 300.-- a copertura delle presumibili spese processuali. L'anticipo è stato versato il 12 settembre 2008 (doc. TAF 7 a 10). Diritto: 1. 1.1Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). Pagi na 5

C-39 4 7 /20 0 8 1.2Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero. 1.3In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 2. 2.1Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri. Pagi na 6

C-39 4 7 /20 0 8 2.2Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero. 2.3L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 2.4Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. 3.1Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. 3.2Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid. 1.2). Ne discende che si applicano, da un lato, le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo successivo, le nuove norme della 5a revisione della LAI (cf. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore). Pertanto, di Pagi na 7

C-39 4 7 /20 0 8 seguito, considerato che lo stato di fatto essenziale si è realizzato nel 2008, è fatto riferimento – salvo indicazione contraria – alle norme della LAI in vigore dal 1° gennaio 2008 (disposizioni della 5a revisione della LAI). 4. 4.1L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). 4.2Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1 e relativi riferimenti). 4.3La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF 110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non Pagi na 8

C-39 4 7 /20 0 8 fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi). 4.4L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa. 4.5Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c). 5. 5.1Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione. 5.2Giusta l'art. 87 cpv. 2 OAI, la revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità o di grande invalidità o dell'assistenza dovuta all'invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o dell'assegno per grandi invalidi, o allorchè si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità, della grande invalidità o dell'assistenza dovuta all'invalidità. 5.3L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o l'assistenza dovuta all'invalidità si riduce, v'è motivo d'ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni, dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente Pagi na 9

C-39 4 7 /20 0 8 continuerà a durare. La riduzione o la soppressione della rendita o dell'assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI). 5.4Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, costituisce motivo di revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante delle circostanze di fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita. Per conseguenza, la rendita può essere soggetta a revisione non soltanto in caso di modifica significativa dello stato di salute, ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento significativo (sentenza del Tribunale federale I 870/05 del 2 maggio 2007; DTF 130 V 343 consid. 3.5). Peraltro, per procedere alla revisione di una rendita d'invalidità occorre che il grado d'invalidità abbia subito una notevole modifica (art. 17 cpv. 1 LPGA). A differenza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in relazione alla revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità. Questa modifica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia in una modifica della componente lucrativa (DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3). Anche una modifica di poco conto nello stato di fatto determinante può così dare luogo a una revisione di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità se tale modifica determina un superamento (per eccesso o per difetto) di un valore limite (DTF 133 V 545 consid. 6.3). In tale evenienza i parametri di calcolo dell'invalidità, compresi gli aspetti parziali del diritto alla rendita (quali sono segnatamente la determinazione del reddito con e senza invalidità), possono essere ridefiniti facendo capo alle regole applicabili al momento del nuovo esame (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_696/2007 consid. 5.1 e relativi riferimenti). Irrilevante è invece, una diversa valutazione di una fattispecie restata sostanzialmente immutata (DTF 112 V 371 consid. 2b). 5.5Al fine di accertare se il grado di invalidità si è modificato in maniera tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare, da un lato, la situazione di fatto dell'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi, e, dall'altro lato, la Pag ina 10

C-39 4 7 /20 0 8 situazione di fatto vigente all'epoca del provvedimento litigioso (sentenza del Tribunale federale I 759/06 del 5 settembre 2007; DTF 133 V 108). Pertanto, il periodo di riferimento nell'ambito della presente vertenza è quello intercorrente tra il 29 novembre 2006 (data della decisione mediante la quale è stata accordata la mezza rendita) ed il 9 maggio 2008 (data della decisione impugnata). Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1). 6. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a). 7. 7.1Giova rilevare che è incontestato in questa sede sia da parte del ricorrente sia da parte dell'UAIE che lo stato di salute del ricorrente non ha subito modifiche significative nel periodo determinante (v. su questo punto il consid. 5.5 del presente giudizio). 7.2Occorre pertanto esaminare se tra il 29 novembre 2006 ed il 9 maggio 2008 vi sia stata una modifica delle componente lucrativa giustificante la soppressione della mezza rendita d'invalidità decisa dall'autorità inferiore. In effetti, dal 1° gennaio 2008 l'insorgente ha iniziato a svolgere, sempre presso la ditta B._______, la nuova mansione di venditore con un grado d'occupazione dell'80%. Ciò ha determinato un aumento del suo guadagno da fr. 28'602.60 a fr. 39'416.-- (doc. A 42-1 nonché doc. A 43-1 a 43-5). Tale modifica della componente lucrativa è rimasta incontestata e giustifica Pag ina 11

C-39 4 7 /20 0 8 manifestamente una procedura di revisione della rendita e la ridefinizione dei parametri di calcolo (del reddito con e senza invalidità; cfr. la giurisprudenza del Tribunale federale citata al considerando 5.4 del presente giudizio; v. pure art. 31 cpv. 1 LAI). 7.3Prima di procedere alla verifica del nuovo calcolo del grado d'invalidità effettuato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, questo Tribunale ritiene di dovere osservare, quanto alla questione dell'esigibilità dell'attività di venditore svolta nella misura dell'80% dal 1° gennaio 2008, che il ricorrente non ha preteso che l'esercizio della stessa fosse incompatibile con il suo stato di salute, lo stesso essendosi limitato ad affermare di non riuscire a lavorare con un grado d'occupazione superiore. L'insorgente ha persino indicato che tale attività è “molto più leggera” rispetto alla precedente attività di magazziniere, ciò che gli "permette di passare" dal 60% all'80% lavorativo (v. in particolare il suo scritto del 27 dicembre 2007; doc. A 43-1). Peraltro, il ricorrente non ha segnalato in corso di procedura ricorsuale di avere cambiato attività rispettivamente grado d'occupa- zione. Manifestamente l'attività di venditore svolta all'80% è risentita soggettivamente siccome ragionevolmente esigibile (dagli atti di causa non emerge altresì che vi siano state significative assenze dal lavoro per motivi di salute). Anche dal profilo medico-oggettivo, nella perizia reumatologica del febbraio 2006 (doc. A 26-1) il dott. G._______ ha ritenuto possibile l'esercizio di un'attività per 6 ore al giorno, pur se con una certa limitazione del rendimento (da cui risulterebbe una capacità lavorativa del 60%). Ha altresì precisato che “estendere ulteriormente l'orario di lavoro ad una presenza normale sul posto appare difficilmente realizzabile e solo a scapito del rendimento che sembra ridursi progressivamente sull'arco della giornata” a causa della sintomatologia dolorosa (v. in particolare doc. A 26-11). Secondo il perito, il ricorrente non è pertanto in grado di lavorare a tempo pieno. Lo stesso non appare comunque ritenere ragionevolmente inesigibile da parte dell'insorgente l'esercizio di un'attività confacente allo stato di salute in una misura superiore al 60%. Nel certificato medico del 10 giugno 2008 del dott. F._______ (doc. TAF 1) è stata postulata genericamente una capacità lavorativa del 60-70% nell'attuale attività. In entrambi i documenti medici citati non è però stato effettuato un esame dettagliato ed approfondito in merito alla compatibilità della nuova attività di venditore del ricorrente svolta all'80% in relazione al suo stato di salute (con indicazione delle relative specifiche limitazioni). Conseguentemente, non vi è Pag ina 12

C-39 4 7 /20 0 8 ragione di ritenere, contrariamente a quanto risulta dalla realtà dei fatti, che detta nuova attività non sia ragionevolmente esigibile poiché esercitata a detrimento della salute dell'insorgente. 8. Occorre pertanto esaminare la conformità del confronto dei redditi effettuato dall'autorità inferiore al fine di verificare se i nuovi parametri di calcolo (reddito con e senza invalidità aggiornati al 2008) siano corretti e in che misura influiscano sul suo grado d'invalidità. 8.1L'insorgente ha manifestato disappunto per il fatto che lavorando quale venditore nella misura dell'80% percepisce un reddito annuale complessivo inferiore rispetto a quello che avrebbe conseguito continuando a lavorare come magazziniere al 60% e integrando l'ottenuto salario con una mezza rendita AI. Benché non abbia richiamato l'art. 31 LAI, l'insorgente ha chiesto implicitamente l'applicazione del principio sancito da tale disposizione. 8.2Secondo quanto indicato nel Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (5a revisione dell'AI; FF 2005 3989), il nuovo art. 31 LAI (in vigore dal 1° gennaio 2008) ha per scopo che i beneficiari di rendite che sfruttano nel miglior modo possibile la rimanente capacità al guadagno non siano più penalizzati da perdite sproporzionate di prestazioni (FF 2005 4098). 8.3Ai sensi dell'art. 31, se un assicurato che ha diritto a una rendita consegue un nuovo reddito lavorativo o se il suo reddito lavorativo attuale aumenta, la sua rendita è riveduta conformemente all'art. 17 cpv. 1 LPGA soltanto se il miglioramento del reddito supera 1'500 franchi all'anno (cpv. 1). Solo i due terzi dell'importo che supera questo limite di 1'500 franchi sono presi in considerazione per la revisione della rendita (cpv. 2). 8.4Questo Tribunale considera che nel caso concreto trova senz'altro applicazione il nuovo art. 31 LAI, l'assicurato esercitando un'attività lucrativa in Svizzera e l'aumento del nuovo reddito, superiore a fr. 1'500.-- annui, essendo intervenuto a partire dal 1° gennaio 2008 (cfr., su questa problematica, la sentenza del Tribunale federale 9C_833/2009 del 4 febbraio 2010). Pag ina 13

C-39 4 7 /20 0 8 8.5L'autorità inferiore ha considerato quale reddito da valido quello conseguibile dal ricorrente come muratore nel 2008 (secondo le indicazioni del datore di lavoro [doc. A 13-2] e della Commissione paritetica cantonale dell'edilizia e del genio civile [doc. A 46-1 a 46- 6]), ossia fr. 63'947.--. Questo Tribunale non ha motivo d'intervenire d'ufficio su tale calcolo. In effetti, l'insorgente non ha fornito alcun elemento concreto e concludente suscettibile di dimostrare che il salario da valido sarebbe stato superiore a quello ritenuto dall'UAIE qualora avesse continuato a lavorare nel settore dell'edilizia. 8.6 8.6.1Per quel che concerne la determinazione del salario da invalido, occorre rilevare che dal 1° gennaio 2008, svolgendo la nuova mansione di venditore con un grado d'occupazione dell'80%, l'insorgente percepisce un salario annuale di fr. 39'416.-- (doc. A 43- 2). La presa in considerazione di tale nuovo reddito lavorativo come una componente alla base del calcolo ai sensi dell'art. 31 LAI risulta, per quanto emerge dalle carte processuali, conforme alla giurisprudenza (cfr., su questo problematica, DTF 129 V 472 consid. 4.2.1). 8.6.2Tuttavia, l'autorità inferiore ha poi omesso di effettuare i correttivi previsti dall'art. 31 cpv. 2 LAI alfine della determinazione del salario da invalido da prendere in considerazione per il raffronto dei redditi. A tale riguardo, giova rilevare che rispetto al salario che percepiva quale magazziniere, con grado d'occupazione del 60% (ossia fr. 28'602.60; doc. A 41-2 e 42-1), il suo nuovo reddito annuale è aumentato di fr. 10'813.40 (39'416 – 28'602.60). Ai fini della revisione della rendita, si deve prendere in considerazione l'importo di fr. 6'208.95 ([fr. 10'813.40 – fr. 1'500 = fr. 9'313.40 {cfr. art. 31 cpv. 1 LAI}] – fr. 3'104.45 [ossia un terzo di 9'313.40; cfr. art. 31 cpv. 2 LAI]). Prendere in considerazione ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 LAI significa altresì aggiungere tale importo – nel caso di specie appunto di fr. 6'208.95 – al precedente salario da invalido (cfr., in merito, MIRIAM LENDFERS, Die IVV-Revisionsnormen und die anderen Sozialversicherungen, in: RENÉ SCHAFFHAUSER/FRANZ SCHLAURI, Sozialversicherungstagung 2009, San Gallo 2009, pag. 47 e seg. nonché DIETER WIDMER, Die Sozialversicherung in der Schweiz, 6 a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, n. 5.6.12.11 pag. 100). Ne deriva un reddito con invalidità di fr. 34'811.55 (28'602.60 + 6'208.95). Pag ina 14

C-39 4 7 /20 0 8 8.7Dal confronto fra il reddito da valido di fr. 63'947.-- e quello da invalido di fr. 34'811.55 consegue la determinazione di un grado d'invalidità del 46% che determina il diritto del ricorrente ad un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità ([{63'947 – 34'811.55} x 100] : 63'947 = 45,56%). 9. Per conseguenza, il ricorso va parzialmente accolto e l'impugnata decisione del 9 maggio 2008 riformata nel senso che al ricorrente è riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° luglio del 2008. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda al calcolo delle prestazioni ai sensi di legge. 10. 10.1Visto l'esito della procedura e le circostanze particolari del caso di specie, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). L'anticipo spese di fr. 300.--, versato il 12 settembre 2008, è restituito all'insorgente. 10.2Al ricorrente, solo parzialmente vincente in causa, spetta altresì un'indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS- TAF) in fr. 500.--, tenuto conto del lavoro effettivo, relativamente contenuto, svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente) Pag ina 15

C-39 4 7 /20 0 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e l'impugnata decisione del 9 maggio 2008 è riformata nel senso che al ricorrente è riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita d'invalidità a partire dal 1° luglio 2008. 2. Gli atti di causa sono ritornati all'UAIE affinché proceda al calcolo delle prestazioni da versare. 3. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese di fr. 300.--, versato il 12 settembre 2008, è restituito all'insorgente. 4. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 500.-- a titolo di spese ripetibili. 5. Comunicazione a: -rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) -autorità inferiore (n. di rif. ) -Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il presidente del collegio:La cancelliera: Vito ValentiMarcella Lurà I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Pag ina 16

C-39 4 7 /20 0 8 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pag ina 17

Zitate

Gesetze

31

ALC

  • art. 8 ALC
  • art. 20 ALC

CEE

  • art. 3 CEE

LAI

  • art. 1 LAI
  • art. 4 LAI
  • art. 28 LAI
  • art. 28a LAI
  • art. 29 LAI
  • art. 31 LAI
  • art. 80a LAI

LPGA

  • art. 2 LPGA
  • art. 6 LPGA
  • art. 7 LPGA
  • art. 8 LPGA
  • art. 13 LPGA
  • art. 16 LPGA
  • art. 17 LPGA
  • art. 59 LPGA
  • art. 60 LPGA

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF

OAI

  • art. 87 OAI
  • art. 88a OAI
  • art. 88bis OAI

PA

  • art. 52 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

TS

  • art. 14 TS

TS-TAF

  • art. 7 TS-TAF

Gerichtsentscheide

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