Co r t e II I C-38 5 7 /20 0 7 {T 0 /2} S e n t e n z a d e l 1 9 m a r z o 2 0 0 9 Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Elena Avenati-Carpani, Michael Peterli, cancelliera Marcella Lurà. A._______, rappresentata dal Patronato INCA, Ufficio legale, casella postale 287, 4005 Basilea, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione per l'invalidità (decisione su opposizione del 9 maggio 2007). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o
C-38 5 7 /20 0 7 Fatti: A. A._______, cittadina italiana, nata il (...), coniugata con figli, ha lavorato in Svizzera dal 1970 al 1976 (doc. 3), solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante tale periodo (doc. 7). Rientrata in Italia, ha svolto attività lucrativa come operaia nel settore agricolo almeno fino al 2001. Secondo il documento (v. doc. 1 [formulario E 204], doc. 2 [formulario E 205] e doc. 12), il 31 dicembre 2001 o 2002, ha interrotto il lavoro per ragioni di salute. A far tempo dal 1° febbraio 2003 percepisce una pensione d'invalidità italiana di complessivi Euro 412 mensili (doc. 4). Il 24 febbraio 2004, ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1). B. Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli atti la seguente documentazione: •il questionario per il datore di lavoro dell'8 maggio 2005, giusta il quale l'interessata è stata assunta dall'ottobre del 2000 (in ragione di 52 giornate all'anno) in qualità di raccoglitrice di olive ed ogni tanto ha dovuto assumere lavori più leggeri (scopatura olive), attività esercitata fino al 31.12.2001 (doc. 12); •il questionario per assicurati occupati nell'economia domestica del 14 luglio 2005, nel quale l'assicurata ha affermato di non essere più in grado di svolgere le mansioni consuete che competono ad una casalinga e di necessitare dell'aiuto di terzi (segnatamente dei famigliari) (doc. 15); •un certificato medico (non datato), da cui emerge che la paziente è affetta segnatamente da cervico-artrosi nuco- vertebrale con sindrome tipo Menière, discopatie multiple cervicali con cervicobrachialgie, sindrome del tunnel carpale a sinistra, artrosi lombare e sindrome di Lobstein con lombosciatalgia bilaterale ed insufficienza rachide lombare (doc. 27); Pagi na 2
C-38 5 7 /20 0 7 •una relazione concernente il ricovero dal 9 al 12 maggio 2000 per lichen sclero-atrofico in chiazze del tronco e cervicoartrosi con discopatia (doc. 28); •un referto di esame RM (cervicale) del 6 giugno 2000 (doc. 29); •un referto di esame RM (lombare) del 13 ottobre 2000 (doc. 30); •un referto di esame EMG (arti superiori) del 14 novembre 2000 (doc. 31); •una relazione concernente il ricovero dal 10 al 12 gennaio 2001, da cui appare la diagnosi di sindrome del tunnel carpale a destra e lombosciatalgia bilaterale (doc. 32); •un certificato medico del 1° marzo 2001, attestante che la paziente ha riferito episodi di violenta vertigine oggettiva con nausea e vomito e che è portatrice di ernie cervicali (doc. 33); •un certificato medico del 15 marzo 2001, giusta il quale l'interessata è stata operata nel gennaio 2001 per tunnel carpale destro e lamenta segnatamente dolori poliarticolari, prevalenti all'arto superiore destro e impotenza funzionale mano destra, dove si nota limitazione della flessione delle dita (doc. 34); •un referto di visita dermatologica del 1° giugno 2001, in cui è evidenziata la diagnosi segnatamente di lichen sclero-atrofico e flogosi (doc. 35); •un certificato medico (del marzo 2003), da cui emerge che la paziente è affetta da sindrome depressiva con disturbi somatoformi ed è in terapia con antidepressivi (doc. 36); •un referto di visita ortopedica del 21 maggio 2003, secondo cui l'assicurata è interessata segnatamente da algie cervicali con brachialgia destra da artrosi con irritazione radicolare da discopatie multiple, ipoparestesia con deficit prensile di entrambe le mani per sindrome del tunnel carpale e esiti di tunnel a destra operato, lombosciatalgia bilaterale da discopatie multiple in soggetto obeso (doc. 37); Pagi na 3
C-38 5 7 /20 0 7 •un referto di esame RX (rachide in toto) e RX (ginocchio destro e sinistro) del 5 giugno 2003 (doc. 38); •un certificato medico della previdenza sociale italiana del 13 febbraio 2004, da cui appare la diagnosi segnatamente di spondiloartrosi diffusa del rachide soprattutto cervicale e lombosacrale, esiti di intervento chirurgico per frattura scomposta clavicola sinistra, gastroduodenite, sindrome depressiva con disturbi somatoformi, esiti di intervento al tunnel carpale a destra, aritmia sopraventricolare, lichen sclero- atrofico con chiazze del tronco, lieve ipoacusia di tipo neurosensoriale accentuata a destra (doc. 39); •un referto di ecografia epatica del 2 marzo 2004 (doc. 40); •i referti di esame RX (ginocchio destro e sinistro) e di esame MOC (colonna lombare e femore prossimale destro) del 2 settembre 2004 (doc. 41); •un referto di esame RM (cervicale e lombare) del 10 settembre 2004 (doc. 42); •un certificato medico del 10 settembre 2004, attestante che la paziente è affetta segnatamente da cervicobrachialgia destra per discopatia C5-C6 con deficit della capacità prensile e lombosciatalgia bilaterale persistente per discopatia L4-L5 ed L5-S1 (doc. 43); •una ricetta medica del 9 ottobre 2004 (doc. 44); •un referto di visita psichiatrica del 9 ottobre 2004, in cui è evidenziata la diagnosi di depressione medio-grave con stato ansioso ed irritabilità; secondo lo stesso l'interessata assume una terapia farmacologica (antidepressivi ed ansiolitici) (doc. 45); •il rapporto del 18 ottobre 2004 sulla perizia medica dettagliata E 213 della previdenza sociale italiana effettuata il 14 ottobre 2004, da cui emerge a carico dell'assicurata segnatamente depressione medio-grave con stato ansioso ed irritabilità in trattamento con antidepressivi ed ansiolitici, discoartrosi C2- C3, C3-C4, C4-C5, da D11 a S1, protrusione discale da L2 a Pagi na 4
C-38 5 7 /20 0 7 S1, osteopenia, note gonartrosiche bilaterali e femoro-rotulee, sindrome del tunnel carpale a sinistra e nodulo epatico; nella perizia stessa l'assicurata è considerata invalida nella misura del 70% sia nella precedente attività che in attività adeguate alle sue condizioni (doc. 46). C. Nel suo rapporto del 26 settembre 2005 (doc. 50), il dott. B., del Servizio regionale “Rhône” (SMR), ha esposto la diagnosi principale di disturbo depressivo ansioso ricorrente con somatizzazione, cervico-lombalgie con disturbi degenerativi e gonartrosi bilaterale. Ha pure evidenziato la diagnosi correlata di stato dopo frattura della clavicola e stato dopo intervento al tunnel carpale destro (senza ripercussioni sulla capacità lavorativa). Il medico ha constatato che l'assicurata soffre da molto tempo (1978) di lombalgie, che si sono aggravate e dal 2003 è apparso un disturbo depressivo ansioso con somatizzazione. Ha osservato che nei referti di esami RX del giugno 2000 e del settembre 2004 sono evidenziati dei disturbi degenerativi a livello cervicale e lombare correlati a discopatie sovrapposte nonché una gonatrosi bilaterale. Ha rilevato un'ospedalizzazione nel 1998 per gastroduodenite e dei consulti dermatologici per lichen toracico (senza ripercussioni sulla capacità lavorativa). Il dott. B. ha quindi proposto un'incapacità lavorativa dell'assicurata del 50% nella precedente attività (operaia agricola ed addetta alle pulizie in lavori leggeri) dal 3 marzo 2003. Dopo avere precisato che non è necessario aggiornare la documentazione medica, ha altresì valutato l'assicurata abile al 50% in un'attività adeguata alle sue condizioni (attività seduta o semi- sedentaria, senza equilibrio instabile né rotazione del tronco, con sollevamento di pesi non superiore a 5 kg e ridotta resistenza allo stress, ad esclusione dei lavori pesanti e dei lavori con responsabilità), quali sorvegliante di posteggio/museo, venditrice in generale, cassiera, venditrice di biglietti, registrazione di dati/classificazione/archiviazione e distribuzione della posta interna/commissioni, a far tempo dal 3 marzo 2003 (doc. 50.1). Infine, ha concluso che l'interessata presenta un'invalidità del 16,5% come casalinga (doc. 50.2). D. Il 5 dicembre 2005, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Ha osservato che l'assicurata non ha subito né un'incapacità permanente di guadagno Pagi na 5
C-38 5 7 /20 0 7 né un'incapacità al lavoro media sufficiente per un anno, ai sensi delle disposizioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. In particolare, ha precisato che il compimento delle mansioni consuete di casalinga è da considerare esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto ad una rendita (doc. 52). E. Il 18 gennaio 2006, l'interessata ha formulato opposizione alla decisione del 5 dicembre 2005 dell'UAIE. Ha postulato il riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera a far tempo dal febbraio del 2003, dal momento che il suo stato di salute non le consente di svolgere alcuna attività lucrativa. Ha esibito dei documenti medici, segnatamente una relazione medica del 22 dicembre 2005 del dott. C._______ (doc. 53 a 56). F. L'UAIE ha nuovamente sottoposto l'incarto al dott. B., il quale, nel suo rapporto dell'11 gennaio 2007 (doc. 59), ha considerato che il certificato medico del dicembre del 2005 evidenzia una diagnosi a livello psichiatrico tale da modificare il precedente apprezzamento. Ha perciò proposto di assumere agli atti il rapporto del ricovero del mese di ottobre-novembre 2005 (per sindrome ansioso-depressiva con anoressia) come pure il rapporto della valutazione neuropsicologica del mese di novembre 2005. G. In virtù della documentazione ricevuta (doc. 61), il dott. B., nel suo rapporto del 14 marzo 2007 (doc. 64), ha esposto la diagnosi di disturbo affettivo bipolare, episodio attuale di depressione grave senza sintomi psicotici (per quanto riguarda le ulteriori diagnosi somatiche, ha fatto riferimento al suo precedente apprezzamento). Ha osservato che il rapporto dell'ospedalizzazione dell'ottobre del 2005 evidenzia la diagnosi di psicosi maniaco depressiva e che tale patologia è da considerare più invalidante rispetto alla depressione di media gravità, accertata nell'ottobre del 2004 e nell'aprile del 2005. Ha altresì rilevato che il rapporto d'esame neuropsicologico del novembre del 2005 menziona disturbi di memoria a corto e lungo termine, deterioramento cognitivo di grado moderato ed intelligenza al limite. Secondo detto medico, vi è stata un'evoluzione dell'affezione psichica dal 2003; in particolare, lo stato depressivo da medio è divenuto grave fra l'ottobre del 2004 e l'aprile del 2005 e dal mese di ottobre del 2005 sono Pagi na 6
C-38 5 7 /20 0 7 apparsi dei disturbi neuropsicologici. Il dott. B._______ ha rammentato che nella precedente valutazione della capacità lavorativa dell'interessata nell'attività di casalinga del 26 settembre 2005 ha preso in considerazione unicamente i disturbi somatici. Ha quindi concluso che conto tenuto di tali disturbi unitamente all'affezione psichiatrica, come evidenziata nei nuovi documenti medici, nonché del contenuto del formulario per gli assicurati occupati nell'economica domestica del 14 luglio 2005 compilato dall'interessata (doc. 15), l'assicurata presenta una capacità al lavoro del 50% come casalinga dall'aprile del 2005. H. L'8 ed il 9 maggio 2007, l'autorità inferiore ha parzialmente accolto l'opposizione interposta dall'assicurata, annullato la propria decisione del 5 dicembre 2005 e deciso di erogare in favore dell'interessata una mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° aprile 2006. Ha ritenuto in particolare che, in virtù della documentazione medica esibita, l'assicurata presenta un'incapacità del 50% nello svolgimento delle proprie mansioni consuete, come casalinga, a far tempo dal mese di aprile del 2005 (doc. 66 e 68). I. Il 5 giugno 2007, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione su opposizione dell'UAIE dell'8 e 9 maggio 2007 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera d'invalidità a far tempo dal mese di febbraio del 2003 sulla base della documentazione esibita. Fa valere che nei rapporti medici dell'ottobre e novembre del 2005 è ritenuta una completa incapacità (nell'attività di casalinga) (doc. TAF 1). J. Nella risposta al ricorso del 22 ottobre 2007, l'autorità inferiore ha osservato che l'erogazione di una mezza rendita a partire dal 1° aprile 2006 merita conferma. In virtù dei rapporti medici dell'ottobre e novembre del 2005, il servizio medico dell'UAIE ha constatato un peggioramento dello stato depressivo dell'assicurata a far tempo dal mese di aprile del 2005 ed ha considerato quest'ultima parzialmente limitata (nella misura del 50%) nello svolgimento degli usuali lavori domestici a far tempo da tale data. Infine, l'autorità inferiore ha rilevato che la ricorrente non ha allegato alcun fatto nuovo e neppure ha Pagi na 7
C-38 5 7 /20 0 7 esibito nuova documentazione suscettibile di giustificare un diverso apprezzamento (doc. TAF 6). K. Nella replica del 20 novembre 2007, la ricorrente si è riconfermata nelle proprie argomentazioni di fatto e di diritto di cui al ricorso del 5 giugno 2007, in virtù della documentazione agli atti (doc. TAF 8). L. Il 22 novembre 2007, questo Tribunale ha chiesto alla ricorrente il versamento, entro il 3 gennaio 2008, di un anticipo di fr. 300.-- a copertura delle presumibili spese processuali. Il 10 dicembre 2007, l'interessata ha versato l'importo di fr. 269 .-- (doc. TAF 9-11). M. Il 17 dicembre 2007, questo Tribunale ha richiesto alla ricorrente il versamento, entro il 14 gennaio 2008, del saldo del richiesto anticipo sulle presunte spese processuali. Il 3 gennaio 2008, l'interessata ha versato il saldo di fr. 31.-- (doc. TAF 12-14). Diritto: 1. 1.1Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi di persone residenti all'estero contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'UAIE. 1.3In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 Pagi na 8
C-38 5 7 /20 0 7 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4Il ricorso – presentato tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 2. 2.1Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri. 2.2Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero. 2.3L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio Pagi na 9
C-38 5 7 /20 0 7 del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 2.4Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. 3.1Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. 3.2L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le disposizioni della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di seguito è fatto riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2007. 3.3La ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 24 febbraio 2004. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, questo Tribunale può limitarsi ad esaminare se la ricorrente avesse diritto ad una rendita il 24 febbraio 2003 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data e il 9 maggio 2007, data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b). Pag ina 10
C-38 5 7 /20 0 7 4. Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni: •essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI); •aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1 LAI). La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge. 5. 5.1L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). 5.2Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e Pag ina 11
C-38 5 7 /20 0 7 sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1 e relativi riferimenti). 5.3Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente al guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un anno senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La lettera a della citata norma si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo permanente, in una misura giustificante il riconoscimento di una rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02 del 5 agosto 2002). La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 111 V 21 consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può essere reputato relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è modificata a tal punto che si possa ammettere non essere verosimilmente suscettibile di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza del Tribunale federale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 98 consid. 4a). 5.4Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nel suo tenore applicabile fino al 31 dicembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c). 6. 6.1La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF 110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del Pag ina 12
C-38 5 7 /20 0 7 raffronto dei redditi). Se non è possibile determinare o stimare in maniera attendibile i due redditi di cui si tratta, si deve procedere, ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti un'attività lucrativa (art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità [OAI; RS 831.201]), al confronto delle attività e valutare il grado d'invalidità ritenendo l'incidenza della diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta (metodo straordinario di graduazione; v. sentenza del Tribunale federale I 782/03 del 24 maggio 2006 consid. 2.3, DTF 128 V 29 e DTF 104 V 135). Peraltro, l'invalidità degli assicurati che esercitano solo parzialmente un'attività lucrativa e per il resto sono dediti allo svolgimento delle proprie mansioni va computata secondo il metodo ordinario del raffronto dei redditi (art. 16 LPGA) per la parte di attività lucrativa, mentre in merito all'impedimento a svolgere le mansioni consuete l'invalidità deve essere valutata sulla base di un confronto delle attività – da attuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97) – conformemente all'art. 27 OAI. In tal caso occorre determinare la parte rispettiva dell'attività lucrativa e quella del compimento degli altri lavori abituali e calcolare il grado d'invalidità globale in funzione dell'impedimento nei due ambiti in questione (metodo misto; cfr. DTF 125 V 148 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 9C_35/2007 del 4 aprile 2008 consid. 2, I 503/04 del 13 settembre 2006 consid. 2, nonché in particolare I 382/04 del 18 ottobre 2005 consid. 2 e I 540/02 del 12 maggio 2004 consid. 2). 6.2L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa. L'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (art. 28 cpv. 2 bis LAI; metodo specifico). L'art. 27 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. 6.3Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano Pag ina 13
C-38 5 7 /20 0 7 ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c). 7. 7.1Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117 V 282 consid. 4a). Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG- Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid. 4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28). 7.2In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947 (PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, di principio, sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'istruzione che procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (sentenza del Tribunale federale 9C 162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti). Pag ina 14
C-38 5 7 /20 0 7 8. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a). In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio affermazioni contradditorie, il contenuto di una superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata da mettere in discussione le conclusioni peritali (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3). Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti). Pag ina 15
C-38 5 7 /20 0 7 Va ancora rilevato che il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista psichiatrico, poggiata su criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente, il quale deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione (DTF 130 V 396). Tenendo conto di diversi criteri, il perito deve valutare l'esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell'assicurato. Un'eventuale inesigibilità presuppone la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa d'altri criteri qualificati quali l'esistenza di concomitanti affezioni organiche accompagnate da un decorso patologico plurien- nale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, uno stato psichico consolidato, senza possibilità d'evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico oppure l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 5). 9. 9.1Dopo il rimpatrio, la ricorrente ha ancora esercitato un'attività lucrativa. In particolare, dall'ottobre del 2000 ha lavorato come operaia nel settore agricolo. Ha interrotto il lavoro il 31 dicembre 2001, o 2002, per ragioni di salute. In seguito, si è dedicata, nella misura del possibile, ai lavori della propria economia domestica (doc. 1, 2, 12 e 15). 9.2Dalla documentazione medica agli atti emerge che l'assicurata soffre segnatamente di disturbo affettivo bipolare, episodio attuale di depressione grave senza sintomi psicotici, cervico-lombalgie con disturbi degenerativi, gonartrosi bilaterale, stato dopo frattura della clavicola e stato dopo intervento al tunnel carpale destro. 9.3Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine di attesa di un anno. Pertanto, la ricorrente potrebbe pretendere una Pag ina 16
C-38 5 7 /20 0 7 rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media di almeno il 40% durante un anno. 10. Questo Tribunale osserva che la ricorrente fa valere nel ricorso un diritto all'assegnazione di una rendita a partire da febbraio 2003, e non solo da aprile 2006, ed un'invalidità superiore al 50%. 10.1 10.1.1I referti medici fanno stato, segnatamente, di disturbi psichiatrici e di affezioni ortopedico-reumatologiche. Nella sua valutazione del 26 settembre 2005, il medico dell'UAIE, dott. B._______, ha ritenuto per la ricorrente un'incapacità ad esercitare un'attività lucrativa del 50% a partire dal 3 marzo 2003 ed un'incapacità a svolgere le mansioni consuete del 16,5% (doc. 50). Il 14 marzo 2007 ha poi riconsiderato detta valutazione e ritenuto per l'insorgente pure un'incapacità ad effettuare le mansioni abituali del 50%, in considerazione di problemi psichici di cui non era stato tenuto conto nel precedente apprezzamento del 26 settembre 2005, in particolare di una depressione grave a partire da aprile 2005. 10.1.2Questo Tribunale constata, da un lato, che già nella perizia medica dettagliata E 213 del 18 ottobre 2004 (doc. 46) è stata diagnosticata, in virtù della documentazione raccolta, una depressione medio-grave (v. doc. 45) con stato ansioso ed irritabilità in trattamento con antidepressivi ed ansiolitici. Il medico dell'UAIE ha ammesso di non avere incluso l'aspetto psichiatrico nella sua valutazione del 26 settembre 2005 riguardante la capacità della ricorrente a svolgere le sue consuete mansioni; a partire da aprile 2005 egli ha altresì considerato esistere una depressione grave e giustifica un'incapacità a svolgere le consuete mansioni del 50%. Tale valutazione medica è imprecisa ed incompleta. Imprecisa sull'evoluzione nel tempo della malattia psichica, nel senso che dal documento medico del marzo 2003 (doc. 36) non è possibile desumere, senza precisi riferimenti nel documento medesimo, che la depressione, per la quale era già allora prevista una cura con antidepressivi, fosse allora solo di media gravità. Incompleta perché non spiega il motivo per cui l'affezione psichica non è stata semplicemente ritenuta nella determinazione del grado d'invalidità per lo svolgimento delle mansioni consuete, ma lo è stata nell'apprezzamento dell'incapacità lavorativa. In siffatte circostanze, i Pag ina 17
C-38 5 7 /20 0 7 rapporti del dott. B._______ non adempiono i requisiti posti a tali analisi dalla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 125 V 351). Già per questo motivo, la decisione impugnata, che si fonda nella sostanza su detti rapporti e si basa dunque su un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti, va annullata. 10.1.3Questo Tribunale osserva inoltre che dalla relazione medica del dicembre del 2005 del dott. C._______ (doc. 56, di data anteriore alla decisione su opposizione impugnata) emerge che la ricorrente soffre di cardiopatia ischemica ed ipertensiva, con frequenti poussée ipertensive in fase di labile compenso emodinamico (classe II-III di NYHA), caratterizzata da dispnea anche a riposo ed edemi declivi. La problematica cardiaca – la cui insorgenza non può farsi risalire ad una data posteriore alla pronuncia della decisione impugnata – non è però stata neppure menzionata da parte del dott. B._______ nel suo ultimo rapporto del 14 marzo 2007, senza che vi siano indicazioni sul motivo per cui un complemento d'istruttoria al riguardo sarebbe stato inutile. Inoltre, dalla succitata relazione medica del dott. C._______ appare peraltro che l'insorgente è affetta da spondilo-artrosi deformante cervico-dorso-lombare (protrusioni discali tra C3-C4 e C4-C5, protrusioni discali multiple tra L3-L4 e L4-L5, artralgie diffuse e polidistrettuali, grave incidenza funzionale e disturbi della deambulazione, facile faticabilità ed accentuazione della sintomatologia durante la prolungata stazione eretta) nonché da gonartrosi da sovraccarico funzionale (limitazione dei movimenti delle ginocchia). Certo, il dott. B._______ nel suo rapporto del 26 settembre 2005 ha ritenuto di includere nella diagnosi cervico-lombalgie con disturbi degenerativi e gonartrosi bilaterale. Ha asserito che l'assicurata soffre da molto tempo di lombalgie, che si sono aggravate (disturbi degenerativi a livello cervicale e lombare correlati a discopatie sovrapposte nonché gonatrosi bilaterale). Il medico dell'UAIE, nel suo ultimo rapporto del 14 marzo 2007, non si è però pronunciato sull'esistenza di un'eventuale aggravamento e sul motivo per cui un complemento d'istruttoria riguardo alla problematica ortopedico/reumatologica sarebbe stato inutile, nonostante che dal suo precedente apprezzamento sono trascorsi oltre 16 mesi. Ne discende che questo Tribunale ritiene un insufficiente accertamento dei fatti anche dal profilo cardiaco ed ortopedico/reumatologico. 10.2Peraltro, l'autorità inferiore ha applicato nel caso di specie, per accertare l'invalidità della ricorrente, il metodo specifico, di principio Pag ina 18
C-38 5 7 /20 0 7 usato nel caso di persone non attive. Sennonché, dalle carte processuali emerge in particolare che dal 1976 al 31 dicembre 2001, o 2002 (doc. 1, 2 e 12), la ricorrente ha esercitato un'attività lucrativa come bracciante agricola. A prescindere dal fatto che emergono dagli atti di causa indizi concreti per ritenere che – senza il danno alla salute che ha condotto al riconoscimento di una pensione d'invalidità italiana – l'insorgente avrebbe continuato ad esercitare un'attività professionale, in assenza di sufficienti ragguagli sulla situazione sociale e finanziaria della ricorrente stessa non è possibile, sulla base dell'incarto al suo stato attuale, stabilire con il necessario grado di certezza in che misura, da sana, la ricorrente, al momento decisivo del provvedimento su opposizione (DTF 121 V 366 consid. 1b), sarebbe stata attiva, fuori casa, a tempo pieno oppure solo a tempo parziale. Anche per questa ragione, la decisione impugnata, che viola il diritto federale, incorre nell'annullamento, l'autorità inferiore dovendo determinare il tasso d'invalidità applicando nel caso concreto, di principio e per quanto emerge dalle carte processuali al loro stato attuale, il metodo ordinario del raffronto dei redditi (art. 16 LPGA) oppure il metodo misto che concerne le persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale e che accudiscono pure ai lavori domestici (DTF 125 V 148 consid. 2). 11. Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5 a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, n. 1977 pag. 418). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del Tribunale federale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e DTF 125 II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in tempi ragionevoli, a completare l'accertamento dei fatti determinanti relativamente, da un lato, allo stato di salute – con perizia neuropsichiatrica, cardiaca, ortopedico/reumatologica ed ogni altra che dovesse rendersi necessaria ritenuto il tempo ormai trascorso dalla stesura dei rapporti medici oggettivi presenti agli atti di causa – e, dall'altro lato, previa la necessaria indagine, alla determinazione del metodo applicabile per Pag ina 19
C-38 5 7 /20 0 7 accertare l'invalidità della ricorrente nonché a pronunciare una nuova decisione. 12. 12.1Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 300.--, corrisposto con versamenti del 10 dicembre 2007 e del 3 gennaio 2008, è restituito alla ricorrente. 12.2Si giustifica altresì l'attribuzione all'insorgente di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS- TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in complessivi fr. 800.--, in funzione del tempo, relativamente ridotto, dedicato alla rappresen- tanza della ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente) Pag ina 20
C-38 5 7 /20 0 7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del 9 maggio 2007 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 300.--, corrisposto con versamenti del 10 dicembre 2007 e del 3 gennaio 2008, è restituito alla ricorrente. 3. L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 800.-- a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: -rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario) -autorità inferiore (n. di rif. ) -Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il presidente del collegio:La cancelliera: Vito ValentiMarcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pag ina 21