Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_94/2026

Sentenza del 9 febbraio 2026

II Corte di diritto penale

Composizione Giudice federale Abrecht, Presidente, Cancelliere Caprara.

Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, opponente.

Oggetto Decreto di non luogo a procedere,

ricorso contro la decisione emanata il 12 dicembre 2025 dal Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2025.386).

Fatti:

A.

Con decisione del 12 dicembre 2025, il Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto da A.________ contro il decreto di non luogo a procedere dell'8 ottobre 2025.

B.

A.________ impugna questa decisione con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo in via principale che la stessa venga annullata e che l'incarto sia ritornato all'autorità inferiore per un esame nel merito. In via subordinata, postula che venga accertata la nullità del decreto di non luogo a procedere. Il ricorrente chiede che gli venga riconosciuta un'adeguata indennità per la procedura cantonale e per la procedura ricorsuale dinanzi al Tribunale federale. Postula inoltre di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Chiede infine che la documentazione da lui prodotta per comprovare la sua situazione finanziaria venga utilizzata esclusivamente dal Tribunale per valutare il suo stato di necessità e che tale documentazione non venga messa a disposizione degli opponenti privati. Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.

Diritto:

Giusta l'art. 54 cpv. 1 prima frase LTF, il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto del ricorrente (art. 42 cpv. 1 LTF; sentenza 7B_885/2025 del 2 ottobre 2025 consid. 1).

Il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione atta a comprovare la sua situazione finanziaria. La domanda relativa a tale documentazione risulta pertanto priva d'oggetto.

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 IV 98 consid. 1; 150 IV 103 consid. 1).

3.1. Quando, come in concreto, l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito ma lo dichiara irricevibile, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale le rinvierebbe la causa per l'esame di merito (DTF 150 I 183 consid. 3.3; 149 IV 205 consid. 1.4; 144 II 184 consid. 1.1).

3.2. Il ricorso al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso è necessario spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della decisione impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). Tali esigenze di motivazione valgono anche per il profano che ricorre al Tribunale federale senza il patrocinio di un avvocato (sentenze 7B_885/2025 del 2 ottobre 2025 consid. 2.2; 7B_510/2025 del 14 luglio 2025 consid. 1.1; 7B_243/2025 del 19 maggio 2025 consid. 1.1). Le esigenze di motivazione sono accresciute laddove il ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 149 I 105 consid. 2.1). In quest'ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie non sono ammissibili (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1, 205 consid. 2.6).

3.3. In concreto, le esigenze di motivazione poste dalla LTF sono completamente disattese. Il ricorrente adduce i motivi per i quali, a suo dire, il decreto di non luogo a procedere dovrebbe essere ritenuto nullo. Tali aspetti, tuttavia, esulano dall'oggetto della procedura, circoscritto alla pronuncia di irricevibilità dell'impugnativa dinanzi alla Corte cantonale per tardività del reclamo. Su questo punto, il ricorrente non sostanzia alcuna violazione del diritto. Sarebbe spettato al ricorrente confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata e spiegare perché il Presidente della Corte cantonale, accertando la tardività del reclamo inoltrato e rifiutandosi di entrare nel merito dello stesso, avrebbe violato il diritto.

Laddove il ricorrente adduce che il termine ricorsuale ex art. 396 CPP non inizia a decorrere in caso di comunicazione viziata ("mangelhafte Eröffnung"), egli non dimostra perché, nel caso di specie, una tale comunicazione andrebbe ammessa. Nella misura in cui egli critica che nel decreto di non luogo a procedere in questione non sono state indicate le persone prosciolte ("Wer ist freigesprochen?") né il procedimento penale abbandonato ("Welches Verfahren ist eingestellt?"), si rileva quanto segue: nel caso in cui, come in concreto, venga decretato un non luogo a procedere (v. art. 310 CPP), non vi è né un proscioglimento e nemmeno un abbandono (v. art. 319 seg. CPP). Per abbondanza si rileva che una notifica viziata di per sé non comporta la nullità di una decisione (v. DTF 150 II 244 consid. 4.2.1; 148 IV 445 consid. 1.4.2; 129 I 361 consid. 2.1). Nemmeno si è in presenza di una decisione non notificata e quindi non esistente, la cui inefficacia andrebbe rilevata d'ufficio (v. DTF 142 II 411 consid. 4.2; 141 I 97 consid. 7.1; 122 I 97; sentenza 2C_332/2024 del 21 luglio 2025 consid. 4.3.1, destinato a pubblicazione).

Manifestamente non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. La domanda di assistenza giudiziaria va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 LTF), indipendentemente da un'eventuale indigenza del ricorrente, peraltro non comprovata. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

Il ricorso è inammissibile.

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

Comunicazione alle parti e al Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 9 febbraio 2026

In nome della II Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Abrecht

Il Cancelliere: Caprara

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