[AZA 0]

1A.6/2000

I C O R T E D I D I R I T T O P U B B L I C O


5 maggio 2000

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre- sidente della Corte, Catenazzi e Favre. Cancelliere: Gadoni.


Visto il ricorso di diritto amministrativo del 12 gennaio 2000 presentato da A.________, Balerna, patrocinato dall'

avv. dott. Carlo Solcà, Mendrisio, contro la decisione emessa il 23 novembre 1999 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nella causa che oppone il ricorrente a B.________, Chiasso, patrocinata dall'avv. Fiorenza Bergo- mi, Mendrisio, e al Comune di Besazio, rappresentato dal

Municipio, in merito all'edificazione di una cantina viti- vinicola in zona agricola;

R i t e n u t o i n f a t t o :

A.-

A.________ è comproprietario in ragione di 1/2

  • con la moglie C.________ cui appartiene l'altro 1/2 - della particella n. xxx di Besazio. Secondo il registro fondiario essa è costituita di un prato di 10'085 mq, di un bosco di 1'463 mq, di un fabbricato di 24 mq e di un vigne- to di 29'415 mq. Il piano regolatore di Besazio, approvato dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 2 maggio 1984, inserisce questo fondo in zona agricola, rispettivamente forestale e improduttiva; esso è inoltre interessato dalle zone di protezione 1 e 2 della palude di Pre Murin, iscrit- ta nell'inventario federale delle paludi d'importanza na- zionale come oggetto n. 2499. Infine, il fondo è incluso nel comprensorio del Monte San Giorgio, iscritto nell'in- ventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale quale oggetto n. 1804.

Nell'aprile 1998 A.________ ha presentato al Muni- cipio di Besazio una domanda di costruzione avente per og- getto l'edificazione sul citato fondo di una nuova cantina vitivinicola. Egli intendeva costruire un edificio di 11.10 per 18.00 metri composto, al piano interrato, di un locale per la vinificazione e di uno per l'invecchiamento e, al piano terreno, di un laboratorio-esposizione, di uno spo- gliatoio con servizi igienici e di un portico per il cari- camento delle botti. Le murature esterne sarebbero state realizzate in beton a vista e il tetto, a due falde, in te- gole di colore rosso.

B.________, proprietaria della confinante particel- la n. yyy costituita di bosco e prato, si è opposta al ri- lascio della licenza edilizia che il Municipio di Besazio, acquisito il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, ha tuttavia rilasciato. L'opponente si è allora rivolta al Consiglio di Stato del Cantone Ticino che ne ha respinto il ricorso con decisione del 13 ottobre 1998. Il Governo, pur rilevando come la controversa cantina non fosse conforme alla destinazione della zona agricola, ha ritenuto che essa poteva beneficiare di un'autorizzazione eccezionale secondo l'art. 24 cpv. 1 LPT.

B.-

Il Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 23 novembre 1999, ha accolto un ricorso di B.________ e annullato sia la licenza edilizia sia la deci- sione governativa che la confermava. Esso ha rilevato che la lavorazione, lo stoccaggio e la commercializzazione di uva e frutta, così come dei loro succhi, costituiscono at- tività indipendenti dal suolo, ne ha pertanto dedotto che i relativi impianti, non conformi alla funzione prevista per la zona agricola, dovrebbero trovare posto nella zona edi- ficabile; ha infine ritenuto che l'edificio litigioso non poteva beneficiare di un'autorizzazione eccezionale.

C.-

A.________ impugna questo giudizio, in quanto concerne il gravame interposto da B.________, con un ricor- so di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede di annullare il corrispondente dispositivo della sentenza cantonale e di riformarlo nel senso di confermare la licen- za edilizia rilasciata dal Comune.

Il ricorrente contesta innanzitutto la legittima- zione di B.________ nella procedura cantonale. Nel merito sostiene che la cantina sarebbe conforme alla destinazione della zona agricola e che essa andrebbe comunque eccezio- nalmente autorizzata secondo l'art. 24 LPT. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.

D.-

L'Ufficio federale della pianificazione del territorio non ha formulato osservazioni. Il Tribunale can- tonale amministrativo, il Consiglio di Stato e il Municipio di Besazio hanno dichiarato di rimettersi al giudizio del Tribunale federale. B.________ chiede invece di respingere il ricorso.

C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o :

1.-

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengo- no sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 125 II 293 consid. 1a, 125 I 14 consid. 2a, 253 consid. 1a).

a) L'art. 34 cpv. 1 LPT dispone che il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale è ammesso con- tro le decisioni cantonali di ultima istanza concernenti indennità per restrizioni della proprietà (art. 5 LPT) e autorizzazioni giusta l'art. 24 LPT. A questo riguardo è irrilevante che con l'impugnata decisione si sia rilasciata oppure negata l'autorizzazione stessa (DTF 118 Ib 335 con- sid. 1a). Ritenuto che il campo d'applicazione dell'art. 24 LPT dipende dalla valutazione della conformità di un pro- getto alla destinazione della zona secondo l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, anche la censura secondo cui un edificio o im- pianto non sarebbe stato considerato a torto conforme alla zona ai sensi della citata norma può essere sollevata nell' ambito di un ricorso di diritto amministrativo (DTF 118 Ib 335 consid. 1a; cfr. anche DTF 121 II 67 consid. 1a non pubblicato).

Il ricorrente rimprovera al Tribunale cantonale am- ministrativo di aver negato la conformità della cantina vi- tivinicola alla destinazione della zona agricola e inoltre di aver negato il rilascio di un'autorizzazione eccezionale sulla base dell'art. 24 LPT. Entrambe le censure sono pro- ponibili mediante ricorso di diritto amministrativo.

b) L'art. 103 lett. a OG conferisce il diritto di ricorrere a chiunque sia toccato dalla decisione impugnata e abbia un interesse degno di protezione al suo annullamen- to o alla sua modificazione (DTF 122 II 130 consid. 2a). La legittimazione del ricorrente, proprietario del fondo n. xxx sul quale intende eseguire il contestato intervento edilizio, è sicuramente data (DTF 121 II 39 consid. 2c/aa, 359 consid. 1a).

c) Con il ricorso di diritto amministrativo si può far valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 104 lett. a OG). L'accertamento dei fatti vincola il Tribunale federale se l'istanza inferiore, come in concreto, è un'au- torità giudiziaria e i fatti non risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure siano stati accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG; DTF 125 II 369 consid. 2d).

d) Un sopralluogo non appare necessario ai fini del giudizio, dato che gli atti di causa sono sufficienti a chiarire la situazione; non si giustifica quindi di dare seguito alla relativa richiesta delle parti (art. 113 OG in relazione con l'art. 95 OG; DTF 123 II 248 consid. 2a; 122 II 274 consid. 1 d pag. 279; 120 Ib 224 consid. 2b).

2.-

Il ricorrente rimprovera in primo luogo alla Corte cantonale di avere ammesso a torto la legittimazione a ricorrere della vicina, proprietaria di un terreno bo- schivo e prativo e nemmeno domiciliata a Besazio.

L'art. 33 cpv. 3 lett. a LPT dispone che il diritto cantonale garantisce la legittimazione a ricorrere, per lo meno nella stessa misura di quella prevista per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Tale di- sposizione rinvia quindi segnatamente all'art. 103 lett. a OG (DTF 121 II 171 consid. 2a). Laddove, contro una deci- sione cantonale di ultima istanza, è ammesso il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, una garanzia analoga è prevista esplicitamente anche dall'art. 98a cpv. 3 OG (DTF 125 II 10 consid. 2b; Heinz Aemisegger/Stephan

Haag in: Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch, editori, Kommentar

zum Bundesgesetz über die Raumplanung, Zurigo 1999, n. 34 all'art. 33). Il diritto federale non esclude tuttavia che quello cantonale possa prevedere un diritto di ricorrere più ampio ( Aemisegger/Haag, op. cit., n. 38 all'art. 33).

Secondo l'art. 43 della legge cantonale di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 hanno qualità per interporre ricorso persone o enti pubblici lesi direttamen- te nei loro legittimi interessi dalla decisione impugnata. Tale disposizione corrisponde all'art. 103 lett. a OG (de- cisione inedita del 17 dicembre 1992 in re C., consid. 3b, apparsa in RDAT II-1993, n. 55, pag. 140; Marco Borghi/Gui -

do Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, pag. 215). Il Tribunale federale riconosce al vicino, in qualità di proprietario della particella confi- nante o sita nelle immediate vicinanze di quella oggetto dell'edificazione, indipendentemente dal suo domicilio, il diritto di ricorrere (DTF 124 II 293 consid. 3a, 121 II 171 consid. 2a, 112 Ib 170 consid. 5d, 270 consid. 1c). A ra- gione la Corte cantonale ha pertanto riconosciuto alla con- troparte, proprietaria di un mappale confinante con quello litigioso, la legittimazione ricorsuale.

3.-

Secondo il ricorrente il Tribunale cantonale amministrativo avrebbe a torto ritenuto la progettata can- tina non conforme alla destinazione della zona agricola secondo gli art. 16 e 22 LPT; si tratterebbe infatti di un fabbricato senza funzione residenziale, destinato solo alla vinificazione dell'uva prodotta sul fondo n. xxx, di dimen- sioni proporzionate ai bisogni del vigneto e quindi dipen- dente essenzialmente da esso.

a) Le zone agricole ai sensi dell'art. 16 LPT com- prendono i terreni idonei all'utilizzazione agricola o all' orticoltura (lett. a) o quelli che, nell'interesse genera- le, devono essere utilizzati dall'agricoltura (lett. b). Secondo l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT l'autorizzazione a co- struire edifici o impianti è rilasciata solo se essi sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazio- ne e, secondo l'art. 22 cpv. 2 lett. b LPT, solo se il fon- do è urbanizzato. Un'azienda la cui attività sia in stretta relazione con la coltivazione del suolo può disporre di lo- cali accessori aventi un rapporto funzionale diretto con la produzione agricola; la conformità alla zona agricola di un edificio o di un impianto può essere ammessa qualora esso sia in concreto obiettivamente necessario, segnatamente quanto a ubicazione e dimensioni, a uno sfruttamento razio- nale del suolo; all'edificazione non devono comunque oppor- si interessi pubblici preponderanti (DTF 125 II 278 consid. 3a, 122 II 160 consid. 3a, 121 II 307 consid. 3b).

Nel caso di aziende agricole il concetto di confor- mità alla zona secondo l'art. 16 cpv. 1 LPT corrisponde quindi essenzialmente con quello dell'ubicazione vincolata ai sensi dell'art. 24 LPT; perché la conformità sia data e riconosciuta il suolo deve perciò costituire il fattore produttivo indispensabile (DTF 125 II 278 consid. 3a e rinvii). Secondo la giurisprudenza sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti necessari alla produ- zione agricola, compresi i procedimenti lavorativi che non possono esserne disgiunti, come la raccolta, la mungitura, il riempimento di contenitori, il loro carico e il loro trasporto fino al luogo della lavorazione (DTF 125 II 278 consid. 7a).

Per quanto concerne più precisamente la viticoltu- ra, il Tribunale federale ha ammesso la conformità alla zo- na agricola di una baracca-tettoia, di dimensioni propor- zionate ai bisogni del vigneto, per il deposito di macchi- nari e attrezzi che servivano alla sua coltivazione (sen- tenza del 6 maggio 1993 in re L., consid. 2b, pubblicata in RDAT I-1994, n. 25, pag. 53 segg.), mentre l'ha negata a un impianto per la produzione e la conservazione del vino, in mancanza di un legame diretto con la coltivazione del suolo (sentenza inedita del 16 dicembre 1991 in re UFPT c. Comune di Féchy; cfr. anche DTF 125 II 278 consid. 7b, con riferi- menti alla dottrina).

b) Il manufatto litigioso è costituito essenzial- mente di locali e attrezzature destinate alla vinificazio- ne, al deposito e all'invecchiamento del vino. Questi pro- cedimenti, pur avendo una certa relazione con l'uso agrico- lo del suolo e permettendo, in ultima analisi, di commer- cializzarne i frutti, non comportano tuttavia un rapporto diretto con la produzione agricola, dalla quale si allonta- no troppo, cosicché il legame diretto con l'agricoltura non può essere stabilito (sentenza inedita del 16 dicembre 1991, già citata). Nessuno dei menzionati procedimenti com- porta attività che utilizzino il suolo come fattore di pro- duzione immediato, ciò che pone in evidenza il carattere artigianale o industriale dell'attività medesima e rende conseguentemente gli edifici necessari al suo esercizio non costruibili in zona agricola. Ne segue che, in considera- zione della giurisprudenza esposta, la contestata cantina vitivinicola, anche se limitata alla lavorazione dell'uva prodotta dal vigneto del ricorrente, non serve direttamente alla coltivazione del suolo quale fattore produttivo. La Corte cantonale ha pertanto applicato correttamente il di- ritto federale, negando all'opera la conformità alla desti- nazione della zona agricola secondo gli art. 16 e 22 LPT.

4.-

a) Il ricorrente sostiene che la licenza edi- lizia andrebbe comunque rilasciata sulla base dell'art. 24 LPT. Poiché quella litigiosa è una nuova costruzione che non presenta alcun legame con la baracca per il deposito di attrezzi e di macchinari sita attualmente sul fondo, un'au- torizzazione ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 LPT non entrava in linea di conto.

b) Secondo l'art. 24 cpv. 1 LPT possono essere ri- lasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti in deroga all'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, se la loro destinazione esige un'ubica- zione fuori della zona edificabile (lett. a) e non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b). La nozione di ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e alla realiz- zazione di tale presupposto la giurisprudenza pone severe esigenze. Occorre infatti che sia necessario costruire l'edificio o l'impianto fuori della zona a cui normalmente apparterrebbe, per motivi tecnici o inerenti al suo eserci- zio, o per natura del terreno (DTF 124 II 252 consid. 4a); il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall' esclusione di ogni altra ubicazione (DTF 115 Ib 295 consid. 3a e c); motivi puramente finanziari, personali o di como- dità non sono sufficienti (DTF 124 II 252 consid. 4a).

Tenuto conto di quanto esposto nel considerando precedente e dell'interpretazione giurisprudenziale re- strittiva del concetto di ubicazione vincolata, non si può ritenere che la cantina vitivinicola litigiosa adempia que- sto requisito. Essa può essere costruita altrove, in zona adatta all'edificazione, mentre non vi sono necessità og- gettive per cui l'opera debba sorgere proprio lì, sulla particella n. xxx, al di fuori della zona edificabile. Il ricorrente adduce poi, genericamente, che il luogo prescel- to per la cantina sarebbe preferibile rispetto a una sua ubicazione in zona edificata, segnatamente per il prezzo del terreno: ragioni di natura finanziaria e di opportunità sono tuttavia irrilevanti (DTF 124 II 252 consid. 4a).

Invano il ricorrente si richiama alla giurispruden- za del Tribunale federale pubblicata in DTF 117 Ib 270 segg., alla quale si era riferito il Consiglio di Stato nella sua decisione e che riguarda una fattispecie diversa da quella che ci occupa. In concreto non risulta, e del re- sto il ricorrente non lo sostiene, che senza l'edificazione dell'opera litigiosa l'esistenza del vigneto non sarebbe più garantita. Nemmeno risulta che la cantina progettata permetterebbe, come era il caso nella decisione invocata, un aumento della produzione, necessario ad assicurare la sopravvivenza del vigneto; del resto, il ricorrente da al- cuni anni già vende a terzi l'intero raccolto.

c) Ci si potrebbe chiedere se all'edificazione della contestata cantina non si oppongano anche interessi pubblici preponderanti, ritenuto come il vigneto faccia parte della palude di Pre Murin e del comprensorio del Mon- te San Giorgio, iscritti nell'inventario federale delle pa- ludi, rispettivamente in quello dei paesaggi, siti e monu- menti naturali d'importanza nazionali. Il quesito può tut- tavia rimanere indeciso, visto l'esito del ricorso.

5.-

Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Il ricorrente rifonderà a B.________ un'indennità a titolo di ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1 OG). Non si assegnano invece ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).

Per questi motivi

i l T r i b u n a l e f e d e r a l e

p r o n u n c i a :

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 4000.-- è posta a carico del ricorrente, il quale rifonderà a B.________ un'indennità di fr. 2000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.

  3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Besazio, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della pianificazione del territorio.

Losanna, 5 maggio 2000 VIZ

In nome della I Corte di diritto pubblico

del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: Il Presidente, Il Cancelliere

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