Incarto n. 52.2007.197
Lugano 28 novembre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 giugno 2007 di
RI 1
contro
la decisione 29 maggio 2007 (n. 2669) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 27 marzo 2007 con la quale il CO 1 gli ha negato la licenza edilizia per la posa di una baracca in legno sul mapp. __________, ubicato in zona agricola;
viste le risposte:
26 giugno 2007 del Consiglio di Stato;
28 giugno 2007 del CO 1;
esperito il sopralluogo;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è proprietario dei mapp. __________ di __________ tre fondi contermini di complessivi mq 10'927 posti in declivio a monte della strada comunale che porta al nucleo di __________.
Il possedimento è inserito in zona agricola ed è coltivato a vigna a cura di , titolare di un'azienda viticola () con sede a __________ che lavora complessivamente 15 ha di vigneti distribuiti sul territorio ticinese.
B. Il 18 gennaio 2007 RI 1 ha chiesto al CO 1CO 2 permesso di posare nella parte inferiore del mapp. __________ una minuscola baracca in legno di 6 mq (ml 3 x 2; h. ml 2) per il riparo degli attrezzi agricoli.
Alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio (DT), annotando che la costruzione non era conforme alla destinazione agricola del fondo e si poneva in contrasto con l'art. 24 LPT.
Preso atto del preavviso negativo emanato con forza vincolante dal cantone, il 27 marzo 2007 il CO 1 ha negato la licenza richiesta.CO 2
F. Il 6 novembre 2007 è stato esperito un sopralluogo in contraddittorio.
Delle risultanze istruttorie si dirà - ove occorresse - nei considerandi che seguono.
Considerato, in diritto
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti nel corso dell'istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.2. L'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto se gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione (principio della conformità funzionale, art. 22 cpv. 2 lett. a LPT e 67 cpv. 2 LALPT).
Nella zona agricola sono ammessi solo gli edifici ed impianti che sono necessari alla coltivazione agricola o all'orticoltura o che servono all'ampliamento interno di un'azienda agricola (art. 16a LPT). La conformità alla zona agricola presuppone che gli edifici e gli impianti siano in concreto obiettivamente necessari, segnatamente quanto a ubicazione e dimensioni, a uno sfruttamento razionale del suolo, ritenuto che all'edificazione non devono comunque opporsi interessi pubblici preponderanti (STF 1A.6/2000 del 5 maggio 2000; DTF 125 II 278, consid. 3a e rinvii).
Riguardo a questi principi, in una sentenza concernente un caso ticinese pubblicata nel 1994 (cfr. RDAT I-1994 n. 25) il Tribunale federale ha avuto modo di ritenere conforme alla zona agricola un manufatto di 74 mq destinato al ricovero di attrezzi e macchinari necessari per la coltivazione di un vigneto di circa 14'000 mq e 6000 ceppi di vite.
Conforme alla zona agricola, il manufatto dedotto in licenza può essere dunque autorizzato in via ordinaria sulla scorta dell'art. 22 LPT.
Date le circostanze, non si preleva tassa di giudizio (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 16a, 22 LPT; 67 LALPT; 21 LE; 18, 28, 43 e 46 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. le decisioni 29 maggio 2007 (n. 2669) del Consiglio di Stato e 27 marzo 2007 del CO 1 sono annullate;
1.2. gli atti sono rinviati al CO 1 affinché rilasci a RI 1 il permesso richiesto.
Non si prelevano spese, né tassa di giudizio.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
Intimazione a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario