Incarto n. 52.2003.260
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Sonia Giamboni, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 20 agosto 2003 di
contro
la decisione 1 luglio 2003 del Consiglio di Stato (n. 2968) che respinge l’impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 15 luglio 2002 rilasciata dal municipio di __________ __________ __________ a __________ __________, __________, per la realizzazione di una sosta per cavalli e un letamaio sulle part. n. __________ e __________ RF, fuori dalla zona edificabile;
viste le risposte:
2 settembre 2003 del Consiglio di Stato;
3 settembre 2003 del municipio di __________ __________ __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ __________, qui resistente, è proprietario delle part. n. __________ e __________ RF di __________ __________ __________, situate in zona agricola e inserite nella zona di protezione S delle sorgenti del __________. Il mappale n. __________ RF confina a sud con la strada comunale che lo separa dalla part. n. __________ RF, appartenente alla zona R2, e dalla part. n. __________ RF, adibita a zona delle attrezzature pubbliche (AP).
Con domanda di costruzione 8 aprile 2002, egli ha chiesto al municipio il permesso per la costruzione di un nuovo edificio per la sosta dei cavalli e una fossa per il letame. Al rilascio della licenza edilizia si sono tempestivamente opposti __________ , proprietario dei mappali n. __________ e __________ RF, __________ __________ -, proprietaria della part. __________ RF, __________ __________, inquilino dell’abitazione situata sul fondo n. __________ RF, la __________, __________ e __________ e la __________ e __________, proprietari rispettivamente delle part. n. __________ e __________ RF.
Il 14 giugno 2002 il Dipartimento del territorio ha preavvisato favorevolmente la concessione della licenza edilizia, subordinandola al rispetto di alcune condizioni formulate dalle diverse sezioni chiamate a esprimersi sulla domanda.
Con risoluzione 15 luglio 2002 il municipio ha quindi concesso la licenza edilizia, respingendo le opposizioni pervenutegli.
B. Con decisione 1. luglio 2003 il Consiglio di Stato ha confermato il rilascio della licenza edilizia, respingendo il ricorso inoltrato dagli opponenti. Dopo aver ammesso la legittimazione attiva di tutti gli insorgenti, ad esclusione di __________ __________, che in quanto semplice conduttore non sarebbe pregiudicato nel suo diritto di utilizzare il bene locato, il Governo ha in sostanza ritenuto che il progetto fosse conforme alla destinazione agricola della zona in questione. In mancanza di esplicite censure o contestazioni concrete da parte dei ricorrenti, l’Esecutivo cantonale non si è inoltre distanziato dall’esame dipartimentale reputando che la nuova costruzione non avesse ripercussioni importanti sulla zona circostante. Le misure indicate dall’Ufficio protezione e depurazione acque sarebbero altresì sufficienti al fine di evitare effetti pregiudizievoli alla sorgente del __________.
C. Avverso la predetta pronuncia governativa sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo __________, __________, la __________, __________ e la __________ e __________, chiedendone l’annullamento.
I ricorrenti ribadiscono in questa sede le tesi sollevate senza successo con le opposizioni e con il ricorso al Consiglio di Stato. In particolare, sostengono che il progetto non è conforme alla destinazione agricola della zona, dato che il resistente alleva cavalli per hobby e nell’azienda la tenuta di animali destinati alla macellazione riveste comunque carattere accessorio e occasionale. L'intervento dedotto in licenza non potrebbe nemmeno beneficiare di un’autorizzazione giusta l’art. 24 LPT, in quanto non sarebbero soddisfatti i requisiti dell’ubicazione vincolata – esclusa per l’allevamento di animali a titolo amatoriale – e dell’assen-za di opposti interessi preponderanti. Alla realizzazione della stalla e del letamaio osterebbero in effetti gli interessi privati dei ricorrenti, abitanti della vicina zona residenziale, che verrebbero toccati da immissioni estremamente moleste, atte a provocare una diminuzione del valore delle loro proprietà e rappresentanti un pericolo per la salute e l’igiene pubblica. A questo proposito le misure necessarie per evitare immissioni moleste al vicinato non sarebbero state sufficientemente specificate, né dal municipio, né dal Consiglio di Stato. La licenza edilizia sarebbe dunque incompleta su un punto essenziale generatore di una situazione di insicurezza giuridica e andrebbe pertanto annullata. Vi sarebbe inoltre un interesse pubblico preponderante alla protezione delle sorgenti del __________, nella cui zona di protezione sono situati i fondi dedotti in edificazione. Anche in questo caso il Consiglio di Stato non avrebbe sufficientemente approfondito la problematica; la presenza di una ventina di cavalli renderebbe illusoria la raccolta degli escrementi in un solo luogo (letamaio). Pascolando liberi i cavalli provocherebbero degli effetti pregiudizievoli per le acque, indipendentemente dalla presenza di un letamaio che semmai servirebbe quando i cavalli si trovano nella stalla.
D. All’accoglimento del ricorso si sono opposti il municipio di __________ __________ __________ e il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. Ad identica conclusione è pervenuto
E. __________, che ha contestato partitamente le tesi avversarie con argomenti di cui si dirà, se necessario, nei considerandi che seguono.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. Certa è la legittimazione attiva dei ricorrenti, già opponenti e destinatari del giudizio con cui il Consiglio di Stato ha respinto il loro ricorso (art. 43 PAmm). Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.2.1. Il Consiglio di Stato è entrato nel merito del ricorso dopo aver accertato la legittimazione attiva dei qui ricorrenti. A __________ __________, in quanto semplice conduttore, non è invece stata riconosciuta la potestà ricorsuale.
2.2. Secondo i combinati disposti dell’art. 8 e 21 LE, hanno la facoltà di ricorrere l’istante, ogni persona che dimostri un interesse legittimo, le organizzazioni costituite da almeno dieci anni cui compete, in base agli statuti, la salvaguardia dei beni tutelati dalla legge, il Dipartimento del territorio e il Comune.
Il riconoscimento della legittimazione attiva presuppone che l’insorgente appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone collegate all’oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto ed intenso, atto a distinguere la sua situazione da quella della collettività. L’insorgente deve essere altresì portatore di un interesse personale, diretto e concreto a dolersi del provvedimento impugnato per il pregiudizio effettivo che questi gli arreca (DTF 121 II 39, consid. 2 c/aa; Scolari, Commentario, ad art. 21 LE, n. 935). Il ricorso per la tutela di interessi di altre persone o di meri interessi pubblici non rientra nella nozione di interesse legittimo (Scolari, op. cit., ad art. 21 LE, n. 940).
Per sapere se il ricorrente è legittimato a ricorrere è in particolare necessario prendere in considerazione la natura e l’intensità della lesione provocata dalla decisione (Scolari, op. cit., ad art. 21 LE, n. 938).
2.3. Nell’evenienza concreta, i ricorrenti, impugnando la licenza edilizia davanti al Consiglio di Stato, hanno censurato il progetto in quanto provocherebbe delle immissioni inammissibili verso le loro proprietà e sarebbe dannoso per le sorgenti del __________. Come si vedrà, le immissioni di cui si dolgono non pregiudicano in realtà i loro interessi più degli altri membri della comunità di __________. Ne segue che unicamente __________ e __________, in qualità di proprietari della part. 815 RF, direttamente confinante con uno dei sedimi dedotti in edificazione, disponevano della necessaria legittimazione attiva per contestare il progetto edilizio in esame. __________, __________ e alla __________, __________ ne erano invece privi, per cui il loro ricorso va respinto già solo per questo motivo.
3.3.1. I ricorrenti contestano anzitutto la conformità di zona ammessa dal Consiglio di Stato. Secondo loro il progetto di edificazione di una sosta per cavalli e di un letamaio non è compatibile con la destinazione agricola del fondo interessato in considerazione del fatto che l’attività agricola del resistente viene esercitata solamente a titolo di hobby.
3.2. Ai sensi dell’art. 22 cpv. 2 lett. a LPT un permesso di costruzione può essere rilasciato solo se l’edificio oggetto della relativa domanda è conforme alla funzione prevista per la zona di utilizzazione.
Le zone agricole ai sensi dell’art. 16 LPT comprendono i terreni idonei alla coltivazione agricola o all’orticoltura produttiva necessari all’adempimento dei vari compiti dell’agricoltura (lett. a) o quelli che, nell’interesse generale, devono essere coltivati dall’agricoltura (let. b).
Giusta gli art. 16a cpv. 1 LPT, in vigore dal 1. settembre 2000, sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti che sono necessari alla coltivazione agricola o all’orticoltura.
La conformità alla zona agricola presuppone che gli edifici e gli impianti siano in concreto obiettivamente necessari, segnatamente quanto a ubicazione e dimensioni, a uno sfruttamento razionale del suolo, ritenuto che all’edificazione non devono comunque opporsi interessi pubblici preponderanti (DTF del 5 maggio 2000, inc. n. 1A.6/2000; DTF 125 II 278, consid. 3a).
4.1. La problematica dell’allevamento di cavalli merita, a questo punto, un approfondimento. Determinante, ai fini della valutazione della conformità del progetto in questione con la zona agricola, è innanzitutto la distinzione doverosa tra la tenuta di cavalli nell’ambito dell’attività di un’azienda agricola e quella al di fuori dell’agricoltura (cfr. UFST, Direttive “Cavallo e pianificazione del territorio, pag. 9, n. B/1)..
4.2. Un’azienda agricola, per essere considerata tale, dev’essere attiva nella produzione vegetale o nella tenuta di animali da reddito, comprendere un insieme di terre, edifici e installazioni, essere autonoma dal profilo giuridico, essere la fonte di un proprio risultato d’esercizio e gestita tutto l’anno (art. 6 Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di aziende, OTerm).
Dal punto di vista pianificatorio, un'azienda agricola è inoltre caratterizzata dalla produzione di derrate alimentari che si prestano alla consumazione o alla trasformazione derivanti dalla coltivazione vegetale e dalla tenuta di animali da reddito (cfr. art. 34 cpv. 1 lett. a OPT), e la sua esistenza dev’essere garantita a lungo termine (art. 34 cpv. 4 lett. c OPT).
I cavalli, in quanto animali che consumano foraggio grezzo, sono considerati dalla legislazione sull’agricoltura animali da reddito (cfr. art. 27 cpv. 2 OTerm). Tuttavia, nell’ottica del diritto pianificatorio, non tutti i cavalli sono considerati tali, in quanto la valutazione si fonda essenzialmente sull’uso che viene fatto di tali animali.
4.3. Nell’ambito dell’attività di un’azienda agricola, sono immaginabili diverse forme di tenuta di cavalli. L’allevamento agricolo di cavalli, che comprende la riproduzione e l’allevamento, la tenuta di cavalli quali animali da lavoro agricoli o per la produzione di carne o di latte e la pensione per cavalli dietro compenso – che si limita alla custodia, al foraggiamento e alla conduzione all’aperto di cavalli ospiti di un’azienda agricola – risultano essenzialmente conformi alla zona agricola se l’azienda produce in modo dipendente dal suolo, vale a dire se dispone di una sufficiente base foraggiera propria e gli animali da reddito non vengono prevalentemente nutriti con foraggio acquistato da terzi (DTF 117 Ib 270, consid. 3c; STA del 19 dicembre 1995 pubblicata in RDAT II-1996, n. 32, consid. 3.2.). Le ulteriori attività legate al cavallo, quali gite in carrozza, gite a sella, noleggio di cavalli propri per l’equitazione, sono delle attività prettamente commerciali che non sono conformi alla destinazione della zona agricola. L’edificazione in vista dello svolgimento di queste attività può essere concessa solo eccezionalmente, nei casi di aziende accessorie non agricole, in virtù degli art. 24 b LPT e 40 OPT.
4.4. La tenuta di cavalli in zona agricola ma al di fuori di un'attività agricola vera e propria, segnatamente a scopo commerciale (aziende ippiche quali centri equestri, maneggi, scuole di equitazione) non è conforme alla destinazione della zona, così come la tenuta di cavalli per svago all’interno della zona agricola. In quest’ultimo caso l’art. 34 cpv. 5 OPT prevede espressamente che gli edifici e gli impianti per l’agricoltura esercitata a titolo ricreativo non sono considerati conformi alla zona agricola.
4.5. Nella fattispecie in esame, la Sezione dell’agricoltura, in data 4 maggio 2001, valutando tutte le circostanze concrete – segnatamente l’attività professionale del resistente, i prati adibiti a coltivazione e a pascoli, i cavalli e i macchinari di cui è composta l’azienda, la collaborazione all’attività da parte di una terza persona – ha riconosciuto l’unità di produzione di __________ alla stregua di un'azienda ai sensi dell’art. 6 OTerm. Dal 2001, ovvero da quando l’attività agricola è stata separata da quella dei fratelli, il titolare dell’azienda ha percepito pagamenti diretti, nella misura di fr. 19'626 per il 2001 e di fr. 20'968 nel 2002, anno in cui ha pure venduto tre puledri, per un ricavo complessivo di fr. 2'700.--. In relazione a quest’ultimo dato, poco importa che i puledri fossero destinati alla macellazione o meno. Determinante ai fini della valutazione complessiva della situazione concreta è il fatto che l’azienda percepisca un reddito che può essere collegato alla coltivazione del suolo, in quanto gli animali fonte di tale reddito vengono nutriti con foraggio proprio. È dunque significativa, a tal proposito, la superficie utile agricola (SAU) a cui fa capo l’azienda, di 764,3 are nel 2001, aumentata a 804 are nel 2002, ciò che oltretutto dimostra la chiara volontà del resistente di estendere la sua attività, inglobando nell'azienda ulteriori superfici. All’età di 30 anni __________ ha verosimilmente scelto di svolgere la sua attività lavorativa principale (lattoniere montatore di installazioni sanitarie e riscaldamenti) nella misura dell’80% per potersi dedicare, per il tempo restante, all’attività agricola. Quest’ultima non può dunque essere considerata svolta a titolo di hobby, ma rappresenta un vero e proprio lavoro accessorio, con un reddito accessorio non trascurabile. Non può far giungere ad altra conclusione il fatto che il resistente, assieme alla sua collaboratrice, abbia organizzato un concorso nazionale di cavalli e carrozze a __________.
Di conseguenza la costruzione della sosta per i cavalli e il letamaio sono conformi alla destinazione della zona agricola. Sotto questo aspetto, la decisione dell’Esecutivo cantonale regge alle critiche dei ricorrenti.
5.5.1. Il Consiglio di Stato, esaminando le censure dei ricorrenti in relazione alle ripercussioni importanti che il progetto in esame causerebbe alle zone circostanti, in particolare dal punto di vista dell’inquinamento atmosferico, sostiene che il Dipartimento del territorio ha calcolato nei minimi dettagli l’incidenza dell’insedia-mento sul vicinato in applicazione della legislazione ambientale. Di conseguenza, in mancanza di esplicite censure o contestazioni con produzione di calcoli concreti da parte dei ricorrenti, non si è distanziato dall’esame dipartimentale.
5.2. La sosta per cavalli e il letamaio in esame costituiscono degli impianti ai sensi degli art. 7 cpv. 7 LPAmb e 2 cpv. 1 lett. a OIAt, più precisamente impianti stazionari nuovi e dunque interamente assoggettati all'ossequio della limitazione delle emissioni fissate da tale legislazione (art. 11-14 LPAmb; art. 3-6 OIAt). Come rettamente accennato dal Consiglio di Stato, che cita una decisione dell’Alta corte federale in un caso relativo alla problematica delle emissioni di odori di una stalla con annesso un letamaio (cfr. DTF del 3 ottobre 2001 in re A. e llcc/H., consid. 4/a), l’esame della compatibilità ambientale di un impianto per l’allevamento tradizionale dev’essere fatto sulla scorta delle raccomandazioni della Stazione federale di ricerca d’economia aziendale e di genio rurale, con sede a __________, cui rinvia la cifra 512 dell’allegato 2 all’OIAt, in particolare, nel caso concreto, sulla base del rapporto FAT n. 476 relativo alle distanze minime che gli impianti destinati all’allevamento animale devono rispettare dalle zone abitate. A questo proposito, la Sezione protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAA), in sede di rilascio della licenza edilizia (art. 3 cpv. 1 LE, 2 cpv. 1 RLE ed allegato 1 al RLE), ha osservato che la distanza minima dalle costruzioni esistenti è rispettata. L’autorità competente ha pertanto provveduto alla necessarie verifiche. La decisione impugnata, anche sotto questo aspetto, non presta dunque il fianco a critiche.
5.3. A titolo di completezza – e con lo scopo di appurare l’effettiva sussistenza della potestà ricorsuale dei ricorrenti – questo Tribunale, fondandosi sul citato rapporto FAT n. 476, ha calcolato che nel caso di specie la distanza di rispetto dalla zona residenziale è di 20 m. Innanzitutto è da osservare che l’emissione di odori (GB) per una stalla prevista per 9 UBG, anche senza riduzione alcuna prevista dalla tabella 1 del rapporto, è di 1,35 GB (9 x 0,15). Con questo risultato, il metodo di calcolo indicato dal rapporto non trova ulteriore applicazione e la distanza minima valida per 4 GB è generalmente da rispettare anche nei casi di emissioni di odori più deboli, per il quali l’autorità è tuttavia libera di accordare una riduzione. La distanza minima normalizzata (N) ottenuta applicando la formula 43 x ln(GB) – 40, è di 20 m, ritenuto che i fattori di correzione (fk) previsti dalla tabella 3 del rapporto non hanno alcuna influenza nel caso di specie. Per la ragioni appena esposte questa distanza di 20 m è dunque valida anche nell'evenienza concreta, dato che l'allevamento in discussione presenta un'emissione di odori inferiore al minimo preso in considerazione dalle norme FAT 476. Da ultimo va rilevato che un’azienda che dispone di 26 UBG provoca un’emissione di odori di 4 GB, per cui le conclusioni presentate quo alla distanza da osservare non muterebbero nemmeno se i cavalli diventassero 20 come paventato dai ricorrenti.
Così stando le cose, i fondi n. 817, 1318, 1718, 1490 RF, appartenenti alla maggior parte dei ricorrenti, non sono toccati dagli odori, essendo situati in ogni caso a più di 20 metri dal punto di misurazione della distanza minima (ovvero dal centro della stalla). Ne consegue che __________, __________ e la CE __________, __________ e __________, non erano nemmeno legittimati a ricorrere contro la licenza edilizia in esame, non essendo toccati più di altri dall'inquinamento atmosferico provocato dall'impianto. Unicamente un angolo della part. n. __________ RF si trova ad una distanza inferiore ai 20 m stabiliti. In questo frangente l’autorità competente ha verosimilmente fatto uso della possibilità di accordare una riduzione sul distacco minimo in considerazione del fatto che lo stesso è stato calcolato per una emissione di odori nettamente superiore a quella effettivamente presente.
6.6.1. I ricorrenti invocano da ultimo l’interesse generale alla protezione delle sorgenti del comprensorio del __________, che verrebbe compromesso dalla realizzazione dell’opera in questione, siccome i fondi dedotti in edificazione sono inseriti nella zona di protezione S. In particolare, adducendo la necessità di tener conto delle prevedibili situazioni derivanti dal normale esercizio della costruzione, sostengono che il pascolo libero di una ventina di cavalli in tale zona sarebbe dannoso per le acque sottostanti.
6.2. Va anzitutto detto che l’utilizzo di terreni siti in zona agricola come pascoli esula dalla procedura di concessione della licenza edilizia. Pertanto, nella fattispecie in esame, va valutato esclusivamente se le costruzioni dedotte in edificazione (sosta e letamaio) sono ammissibili nella zona di protezione in cui si trovano i fondi.
6.3. Il compito di delimitare le zone e le aree di protezione delle acque sotterranee è affidato ai Cantoni dagli art. 20 e 21 della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), entrata in vigore il 1. novembre 1992. La relativa ordinanza (OPAc), in vigore dal 1. gennaio 1999, illustra le diverse zone di protezione che i Cantoni sono chiamati a designare. In particolare, dopo aver descritto i settori di protezione delle acque particolarmente minacciati (settori di protezione Au, Ao, Zu, Zo), all’allegato 4 cifra 12 sono regolate nel dettaglio le zone di protezione delle acque sotterranee, che si suddividono in zona di captazione (S1), zona di protezione adiacente (S2) e zona di protezione distante (S3). Le stesse sostituiscono le zone di protezione attorno alle prese d’acqua sotterranee e sorgive previste dall’art. 14 vOliq (art. 25 Oliq).
Proprio sulla base, tra l’altro, della vecchia Ordinanza contro l’inquinamento delle acque con liquidi nocivi (vOliq) e della previgente legge contro l’inquinamento delle acque (LIA), il legislativo cantonale ha adottato la legge di applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque (LALIA), in vigore dal 1. ottobre 1975, che non è ancora stata aggiornata alle vigenti normative federali. Secondo tale legge cantonale, il piano dei settori allestito dal Dipartimento indica, a titolo provvisorio, il settore S, comprendente le zone e le aree di protezione delle acque sotterranee (art. 29 LALIA), nel quale può essere negato ogni permesso di costruzione (art. 33 cpv. 2 LALIA).
6.3. I sedimi dedotti in edificazione si trovano al momento all’estremità della zona S. Secondo la nuova carta di protezione delle acque di __________ __________ __________, elaborata dall’Istituto Scienze della Terra (IST) in funzione dei criteri sanciti dalla LPAc e dall’OPAc, il fondo viene a trovarsi in zona S2 speciale (carsismo). Questa zona non è tuttavia contemplata né dalla legislazione federale, né dalle nuove direttive federali (provvisorie) per la protezione delle acque, tant’è che il Consiglio di Stato, nella decisione di approvazione della nuova carta di protezione delle acque ha disposto la modifica di quest’ultima zona, in quanto non conforme alle attuali disposizioni legali. Di conseguenza, i nuovi piani non appaiono applicabili laddove prevedono la zona S2 speciale (carsismo) e lo statuto loro applicabile è, a mente di questo Tribunale, ancora quello vecchio, segnatamente il regolamento delle zone di protezione del __________ del giugno 1992, che si rifà alle previgenti LIA e Oliq. Questo regolamento – che suddivide la zona di protezione S in due distinte zone, quella ravvicinata e quella lontana – autorizza la costruzione di fosse per colaticcio, canalizzazioni interrate per il colaticcio, prese per il colaticcio e depositi di letame presso la stalla (a fondo stagno) nella zona di protezione lontana (n. 2, lett. E), di cui fanno parte i sedimi del resistente. Le costruzioni, con o senza acque di rifiuto, nelle quali non vengono prodotte, utilizzate, travasate, trasportate o depositate sostanze nocive alle acque sotterranee – come è il caso della sosta per cavalli in esame – non sono invece, di principio, ammesse. Il regolamento prevede tuttavia la possibilità per il servizio cantonale di protezione delle acque di rilasciare, in via eccezionale, il permesso di costruzione per un edificio (n. 4, nota 1 e b)
Ora, dagli atti non risulta la presenza di un’autorizzazione eccezionale ai sensi del citato regolamento per la costruzione della sosta litigiosa. Nel preavviso dipartimentale, la SPAA e l’Ufficio protezione e depurazione acque non fanno alcun riferimento alla problematica dell’ammissibilità della sosta. Il loro esame si limita alla legittimità del deposito su terreno naturale di letame o sostanze fertilizzanti simili, della costruzione del letamaio nonchè dell’attività agricola nelle zone di protezione S.. Non avendo esperito alcuna verifica della compatibilità della sosta con il regolamento delle zone di protezione delle sorgenti del __________, dalla quale si sarebbe potuta intravedere un’autorizzazione eccezionale, l’intervento progettato non può dunque essere ammesso. La risoluzione governativa impugnata deve pertanto essere annullata, insieme alla licenza edilizia, e gli atti ritornati al Dipartimento del territorio affichè, dopo aver eseguito i necessari accertamenti, emetta un nuovo avviso e conceda, se del caso, l’autorizzazione eccezionale per la costruzione della sosta in questione.
7.Sulla scorta di quanto precede, i ricorsi di __________ , __________ __________ - e della __________, __________ e __________ vanno respinti per carenza di legittimazione attiva. Il ricorso di __________ e __________, quali membri della __________ proprietaria della part. n. __________, va invece accolto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Il resistente dovrà inoltre versare alla __________ e __________ un congruo importo a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 16, 16a, 22 LPT; 34 cpv. 4 lett. c, cpv. 5 OPT; 6, 27 cpv. 2 Oterm; 7 cpv. 7, 11-14 LPAmb; 2 cpv. 1 lett. a, 3-6 OIAt; allegato 2 all’OIAt, cifra 512; 20, 21 LPAc; allegato 4 all’OPAc, cifra 12; 14 vOliq; 25 Oliq; 8, 21 LE; 29, 33 cpv. 2 LALCIA; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm; il Regolamento delle zone di protezione delle sorgenti del Monte Generoso;
dichiara e pronuncia:
1.Il ricorso di __________ , __________ __________ - e della __________, __________ e __________ __________ è respinto.
2.Il ricorso della CE __________ e __________ __________ è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
a)la risoluzione 1. luglio 2003 (no. 2968) del Consiglio di Stato;
b)la licenza edilizia 15 luglio 2002 rilasciata a __________ __________ per l’edificazione di una sosta per cavalli e di un letamaio;
§§. Gli atti sono retrocessi al Dipartimento del territorio affinchè proceda ai sensi dei considerandi.
3.La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.—sono poste, in solido, a carico di __________ , __________ __________ - e della __________, __________ e __________ __________ nella misura di ¾ e a carico di __________ per il resto. Quest’ultimo rifonderà alla __________ e ______________________________ fr. 300.—a titolo di ripetibili.
4.Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, __________, nel termine di 30 giorni dall’intimazione.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria