Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_1200/2025
Sentenza del 6 febbraio 2026
II Corte di diritto penale
Composizione Giudici federali Abrecht, Presidente, van de Graaf, Koch, Cancelliere Caprara.
Partecipanti al procedimento A.________, patrocinato dall'avv. Paolo Tamagni, ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, opponente.
Oggetto Decreto di abbandono; tassa di giustizia e spese; indennità per ingiusto procedimento,
ricorso contro la sentenza emanata l'8 settembre 2025 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2024.97).
Fatti:
A.
A.a. La B.________ Sagl (dichiarata fallita nel mese di agosto 2013) era una società avente per scopo principale la progettazione e l'esecuzione di lavori edili. C.________ era l'unico socio della società. A.________ era il gerente di fatto dal 23 luglio 2009 fino al 1° giugno 2010, data in cui è stato iscritto quale gerente della società nel registro di commercio; il 18 settembre 2012, egli è stato estromesso dalla società. Il 3 settembre 2014, l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno ha sporto denuncia penale nei confronti di C.________ e A.________. Ha ipotizzato nei loro confronti i reati di cattiva gestione, omissione della contabilità, favori concessi ad un creditore, amministrazione infedele e diminuzione degli attivi a danno dei creditori.
A.b. Con decreto del 9 febbraio 2024, il magistrato inquirente ha comunicato alle parti l'imminente chiusura dell'istruzione, ha prospettato l'abbandono del procedimento e ha fissato loro un termine per eventualmente presentare istanze probatorie e di indennità per ingiusto procedimento.
Con istanza dell'11 marzo 2024, A.________ ha postulato la rifusione ex art. 429 segg. CPP dei seguenti importi: fr. 120'135.06 per spese legali, fr. 322'520.-- per danno economico e fr. 10'000.-- per torto morale. In data 20 marzo 2024, il pubblico ministero ha decretato l'abbandono del procedimento penale a carico di A.________ (dispositivo n. 2), ha posto la tassa di giustizia e le spese a suo carico (dispositivo n. 8) e gli ha negato il riconoscimento di un indennizzo per ingiusto procedimento (dispositivo n. 9).
B.
A.________ ha impugnato il decreto di abbandono, postulando l'annullamento dei dispositivi n. 8 e 9 e il riconoscimento degli indennizzi ex art. 429 segg. CPP già richiesti con istanza dell'11 marzo 2024. Con sentenza dell'8 settembre 2025, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo e ha posto la tassa di giustizia e le spese a carico del reclamante.
C.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Protestate tasse, spese e ripetibili, egli chiede in via principale l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte dei reclami penali per nuova decisione. In via subordinata, postula il riconoscimento di un'indennità per ingiusto procedimento ex art. 429 CPP di fr. 452'655.06 oltre a interessi del 5 % dal 20 marzo 2024. Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto:
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 IV 98 consid. 1; 150 IV 103 consid. 1).
1.1. L'accollamento delle spese procedurali (art. 426 cpv. 2 CPP) e le pretese d'indennità previste dagli art. 429 segg. CPP fanno parte del giudizio penale e rientrano quindi nelle decisioni pronunciate in materia penale giusta l'art. 78 cpv. 1 LTF (cfr. DTF 139 IV 206 consid. 1; sentenza 7B_594/2023 del 13 ottobre 2023 consid. 1.2). Il ricorso è presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF) ed è rivolto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF). Il ricorrente, che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore e postula il versamento di un'indennità prevista dal CPP, è legittimato a ricorrere giusta l'art. 81 cpv. 1 LTF (DTF 135 IV 43 consid. 1.1.1).
1.2.
1.2.1. Giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della stessa. Il termine ricorsuale, non prorogabile (art. 47 cpv. 1 LTF), decorre a partire dal giorno successivo alla notificazione (art. 44 cpv. 1 LTF).
1.2.2. L'onere della prova della notifica di una decisione spetta di regola all'autorità (DTF 142 IV 125 consid. 4.3; 136 V 295 consid. 5.9 e rinvii). Essa deve portare una prova atta a dimostrare che la notifica è avvenuta e a quando la stessa risale. Se la notifica avviene tramite invio raccomandato, occorre tuttavia partire dal principio che l'impiegato della posta ha effettivamente inserito l'avviso di ritiro nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario e che la data di consegna è stata registrata in modo corretto. In tale contesto, il destinatario dell'invio non può pertanto limitarsi a sollevare la possibilità teorica di un errore da parte della posta, ma deve indicare indizi concreti, ossia con un grado di verosimiglianza preponderante, che l'errore da lui sostenuto sia davvero avvenuto (DTF 142 IV 201 consid. 2.3; sentenze 7B_1199/2025 del 9 gennaio 2026 consid. 2.2.2; 7B_831/2024 del 5 gennaio 2026 consid. 2.2.3). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la presunzione del regolare deposito dell'avviso di ritiro è da considerarsi confutata nel caso in cui la dicitura "avvisato per il ritiro" non figura nel risultato delle ricerche effettuate dalla posta mediante il sistema di tracciamento delle spedizioni "Track & Trace" (sentenze 7B_831/2024 del 5 gennaio 2026 consid. 2.2.3; 6B_428/2022 del 14 dicembre 2022 consid. 1.2 con rinvii).
1.2.3. In concreto, la sentenza impugnata è stata inviata mediante invio raccomandato al ricorrente. Dall'estratto del sistema di tracciamento delle spedizioni "Track & Trace" risulta il 15 settembre 2025 quale data d'impostazione dell'invio e il 16 settembre 2025 quale data di arrivo al punto di ritiro / all'ufficio di recapito. Nel citato estratto non risulta tuttavia la dicitura "avvisato per il ritiro", ma bensì viene indicato un "termine di recapito sconosciuto". In siffatte circostanze e in virtù dell'esposta giurisprudenza, la presunzione del regolare deposito dell'avviso di ritiro è da considerarsi confutata.
1.2.4. Ritenuto che sussistono effettivamente dei dubbi riguardo la data di notifica della sentenza impugnata, per determinarla ci si può basare sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 136 V 295 consid. 5.9 con rinvii), ossia del ricorrente. Egli adduce che, una volta riscontrato il "problema", in data 9 ottobre 2025 la segretaria dello studio legale del suo patrocinatore si sarebbe recata presso la posta per chiedere spiegazioni. In tale occasione, il dipendente della posta avrebbe spiegato che l'errore era verosimilmente dovuto a un errore del postino, il quale si sospetta abbia imbucato la lettera come se fosse una lettera semplice. Il ricorrente adduce a sostegno della sua tesi una sua e-mail del 6 ottobre 2025 al suo patrocinatore e una dichiarazione datata 5 novembre 2025 firmata dalla segretaria del suo patrocinatore. Così facendo, egli rende verosimile di aver preso conoscenza della sentenza impugnata solo il 6 ottobre 2025. Il ricorso, inoltrato in data 5 novembre 2025, risulta pertanto tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF).
1.2.5. Il ricorso in materia penale ha carattere riformatorio, potendo questo Tribunale di massima giudicare una causa nel merito (art. 107 cpv. 2 LTF). In linea di principio, la parte ricorrente non può pertanto limitarsi a chiedere l'annullamento della decisione impugnata o il rinvio della causa all'istanza cantonale per nuovo giudizio, ma deve formulare una conclusione sul merito della vertenza (DTF 137 II 313 consid. 1.3). La mancata ottemperanza di tali esigenze comporta l'inammissibilità del ricorso, a meno che dalla motivazione dello stesso, eventualmente letta in combinazione con la decisione impugnata, permetta senz'altro di comprendere ciò che la parte ricorrente intenda ottenere nel merito (DTF 133 II 409 consid. 1.4.2).
Una conclusione cassatoria (semplice domanda di annullamento della decisione impugnata o richiesta di rinvio della causa all'autorità inferiore per nuova decisione) è eccezionalmente ammissibile quando il Tribunale federale, pur ammettendo il ricorso, non potrebbe statuire esso stesso nel merito. Incombe alla parte ricorrente dimostrare questo presupposto, a meno che esso non risulti senz'altro dalla decisione impugnata (DTF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1 e 3.2; sentenza 6B_387/2024 del 19 gennaio 2026 consid. 1). In concreto, il ricorrente formula in via principale delle conclusioni meramente cassatorie. L'impugnativa risulta nondimeno di massima ammissibile, nella misura in cui dalla sua motivazione emerge chiaramente che il ricorrente postula il riconoscimento di un'indennità per ingiusto procedimento ex art. 429 CPP, che egli quantifica nella conclusione presentata in via subordinata.
2.1. Il ricorrente censura una violazione degli art. 429 e 430 CPP nonché della presunzione d'innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP, art. 6 n. 2 CEDU).
2.2.
2.2.1. L'art. 423 cpv. 1 CPP prevede che, fatte salve le disposizioni derogatorie del CPP, le spese procedurali sono sostenute dalla Confederazione o dal Cantone che ha condotto il procedimento.
2.2.2. Giusta l'art. 426 cpv. 2 CPP, in caso di abbandono del procedimento, le spese procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all'imputato se, in modo illecito e colpevole, ha provocato l'apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento.
Tale norma, di natura potestativa, lascia all'autorità cantonale un margine di apprezzamento riguardo alla decisione di sapere se e in che misura le spese procedurali causate in modo illecito debbano essere addossate all'imputato. Il Tribunale federale esamina con riserbo la decisione della Corte cantonale sotto questo aspetto, intervenendo solo in caso di abuso del potere di apprezzamento (sentenze 6B_638/2023 del 20 novembre 2025 consid. 6.1; 6B_950/2024 del 10 luglio 2025 consid. 6.1.2; 7B_88/2023 del 6 novembre 2023 consid. 3.2.1 e rinvii).
2.2.3. Giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024; RU 2023 468), se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a un'indennità, stabilita secondo la tariffa d'avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. Questa norma fonda una responsabilità causale dello Stato, il quale è tenuto a risarcire l'integralità del danno che è in un rapporto causale ai sensi della responsabilità civile con il procedimento penale (DTF 150 IV 196 consid. 2.1; 142 IV 237 consid. 1.3.1 con rinvii).
L'art. 430 cpv. 1 lett. a CPP prevede che l'autorità penale può ridurre o non accordare l'indennizzo o la riparazione del torto morale se l'imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l'apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento.
2.2.4. L'art. 426 cpv. 2 CPP è la disposizione corrispondente, in materia di spese procedurali, all'art. 430 cpv. 1 lett. a CPP, che consente alle stesse condizioni di rifiutare o di ridurre l'indennità dell'imputato. Tra la regolamentazione degli oneri processuali e quella dell'indennizzo esiste quindi una certa corrispondenza. La decisione sulle spese procedurali pregiudica la questione dell'indennizzo giusta gli art. 429 segg. CPP. Se l'imputato sostiene le spese procedurali in applicazione dell'art. 426 cpv. 1 o 2 CPP, un indennizzo è di regola escluso. Se invece gli oneri del procedimento sono posti a carico dello Stato, l'imputato ha in linea di principio diritto a un indennizzo giusta l'art. 429 CPP (DTF 147 IV 47 consid. 4.1; 145 IV 268 consid. 1.2; 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2; sentenze 6B_450/2025, 6B_466/2025 del 15 luglio 2025 consid. 2.1.1; 7B_88/2023 del 6 novembre 2023 consid. 3.2.4 e rinvii).
2.2.5. Secondo la giurisprudenza relativa agli art. 32 cpv. 1 Cost. e 6 n. 2 CEDU in materia di accollamento delle spese procedurali a carico dell'imputato prosciolto, il principio della presunzione d'innocenza, sancito anche dall'art. 10 cpv. 1 CPP, è considerato violato quando, nell'ambito del giudizio sulle spese procedurali e sull'indennità, gli venga direttamente o indirettamente rimproverato di essere colpevole di un'infrazione penale (DTF 144 IV 202 consid. 2.2; 120 Ia 147 consid. 3b; 116 Ia 162 consid. 2e; sentenze 6B_450/2025, 6B_466/2025 del 15 luglio 2025 consid. 2.1.1; 7B_219/2022 del 22 luglio 2024 consid. 2.2.2).
L'accollamento delle spese procedurali a carico dell'imputato nonché il rifiuto o la riduzione dell'indennità sono per contro compatibili con la Costituzione e la Convenzione quando l'interessato dal punto di vista giuridico ha provocato l'apertura del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un comportamento riprovevole e colpevole sotto il profilo del diritto civile, chiaramente lesivo di una regola giuridica. Tale comportamento deve inoltre essere in relazione di causalità con le spese procedurali provocate (DTF 147 IV 47 consid. 4.1; 144 IV 202 consid. 2.2; 119 Ia 332 consid. 1b). Per determinare se il comportamento in questione giustifichi l'accollamento delle spese procedurali a carico dell'imputato nonché il rifiuto o la riduzione dell'indennità, il giudice deve prendere in considerazione ogni norma giuridica appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto (DTF 144 IV 202 consid. 2.2; 116 Ia 162 consid. 2c; sentenze 6B_233/2025 del 1° dicembre 2025 consid. 2.1.2; 7B_88/2023 del 6 novembre 2023 consid. 3.2.3). Il giudice deve fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti (DTF 112 Ia 371 consid. 2a in fine; sentenze 6B_450/2025, 6B_466/2025 del 15 luglio 2025 consid. 2.1.1; 7B_270/2023 del 27 giugno 2025 consid. 7.1). Il Tribunale federale esamina liberamente se la decisione sulle spese procedurali e sull'indennità contiene un rimprovero diretto o indiretto di una colpevolezza penale nei confronti dell'imputato, rispettivamente se questi, violando una norma di comportamento, ha provocato in modo illecito e colpevole l'apertura del procedimento penale. I relativi accertamenti di fatto sono invece vagliati dal Tribunale federale sotto il profilo ristretto dell'arbitrio (sentenze 6B_450/2025, 6B_466/2025 del 15 luglio 2025 consid. 2.1.2; 6B_43/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 10.3). La nozione di arbitrio e le relative accresciute esigenze di motivazione (art. 106 cpv. 2 LTF) sono oggetto di abbondante giurisprudenza, alla quale per brevità si rinvia (DTF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1, 39 consid. 2.3.5).
2.3. La Corte cantonale ha ritenuto che al ricorrente incombevano, in veste di gerente di fatto (dal 23 luglio 2009) e poi (dal 1° giugno 2010 fino al 18 settembre 2012) gerente iscritto a registro di commercio della società B.________ Sagl, obblighi di sorveglianza circa il rispetto delle regole legali sulla contabilità della società. Ha rilevato che il ricorrente era tenuto, nell'occuparsi della gestione societaria, a esercitare le sue attribuzioni con ogni diligenza e a salvaguardare gli interessi della società (art. 812 cpv. 1 CO). Ha inoltre ricordato che fra i compiti del gestore rientra l'organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l'elaborazione del piano finanziario per quanto necessario alla gestione della società (art. 810 cpv. 2 n. 3 CO). Ha infine evidenziato come la contabilità deve rispettare i principi della tenuta regolare dei conti, precisati nell'art. 957a cpv. 2 CO.
Secondo la Corte cantonale, la tenuta della contabilità della B.________ Sagl in modo erroneo, lacunoso, improprio e non trasparente da parte del ricorrente ha inciso inevitabilmente sull'affidabilità delle ricostruzioni della situazione patrimoniale societaria durante la sua gerenza. Tali inadempienze sono state rilevate in cinque rapporti di ricostruzione finanziaria allestiti dalla Sezione Reati Economico Finanziari (SREF) della polizia giudiziaria cantonale, dalle ricostruzioni allestite da D.________ SA e E.________ SA nonché in parte ammesse dallo stesso ricorrente. La Corte cantonale ha ritenuto che le inadempienze gestionali e contabili del ricorrente sono state lesive degli art. 810 cpv. 2 n. 3, 812 cpv. 1 e 957 segg. CO. La Corte cantonale ha inoltre evidenziato che il ricorrente, in considerazione della sua formazione (master in economia aziendale nel 2012) e della sua funzione quale gerente della società, non poteva ignorare che, disattendendo i suoi obblighi legali previsti dal CO di tenere una corretta contabilità, avrebbe potuto travisare la fotografia dello stato patrimoniale della B.________ Sagl. Né poteva non sapere che, con quel suo agire inadempiente nell'allestire il bilancio, egli avrebbe potuto esporsi all'apertura di un procedimento penale, segnatamente per reati contro il patrimonio. Il ricorrente, del resto, secondo la Corte cantonale era a conoscenza dei problemi di liquidità della società B.________ Sagl durante la sua gerenza. Malgrado fosse a conoscenza che le criticità economiche della società richiedessero una sorveglianza gestionale, segnatamente una precisione contabile, ancor più accresciuta, il ricorrente secondo la Corte cantonale ha agito in modo illecito e colpevole dal profilo civile, tenendo una contabilità erronea e inaffidabile nel 2011 e, laddove fosse possibile, ancora più lacunosa nei nove mesi antecedenti alla sua estromissione, per poi tentare, invano, di ricostruirla a posteriori. Secondo la Corte cantonale, la violazione delle regole contabili da parte del ricorrente ha creato il sospetto di un comportamento punibile tale da giustificare l'apertura di un procedimento penale nei suoi confronti. Il suo comportamento, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, è stato idoneo a causare l'apertura di un tale procedimento. A mente della Corte cantonale il ricorrente, con la sua condotta inadempiente, ha illecitamente e colpevolmente cagionato l'apertura del procedimento penale a suo carico, motivo per cui doveva essere confermata la decisione del magistrato inquirente di addossargli le spese procedurali in virtù dell'art. 426 cpv. 2 CPP. Di conseguenza, la Corte cantonale ha ritenuto che non si giustificava riconoscere al ricorrente un'indennità per ingiusto procedimento ex art. 430 cpv. 1 lett. a CPP, confermando il decreto di abbandono anche in questo punto.
2.4.
2.4.1. Nella misura in cui il ricorrente adduce che la riduzione dell'indennizzo non segue automaticamente l'accollamento delle spese giudiziarie, la censura non ha pregio. Come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale la decisione sulle spese procedurali pregiudica la questione dell'indennizzo giusta gli art. 429 segg. CPP (cfr. consid. 2.2.4 supra). Il ricorrente, patrocinato da un avvocato, non si confronta con tale giurisprudenza, rettamente applicata dalla Corte cantonale nel caso di specie. Con un unico riferimento dottrinale, egli non dimostra perché sarebbero adempiute le condizioni per un cambiamento di giurisprudenza (DTF 150 IV 277 consid. 2.3.1; 149 II 381 consid. 7.3.1, 354 consid. 2.3), ciò che in ogni caso non risulta.
2.4.2. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, in concreto non è riscontrabile una violazione del principio della presunzione d'innocenza nella motivazione del decreto di abbandono e della sentenza impugnata. Ciò vale segnatamente laddove la Corte cantonale ha sottolineato "la tenuta in modo erroneo, lacunoso, improprio e non trasparente della contabilità di B.________ Sagl" da parte del ricorrente oppure ha accertato che egli fosse a conoscenza dei problemi di liquidità della società durante la sua gerenza. Con tali considerandi, la Corte cantonale non ha direttamente o indirettamente rimproverato al ricorrente di essere colpevole di un'infrazione penale (cfr. consid. 2.2.5 supra), ma bensì evidenziato la violazione da parte sua delle regole del CO concernenti la contabilità.
2.4.3. Per quanto concerne l'accollamento delle spese procedurali al ricorrente in virtù dell'art. 426 cpv. 2 CPP, egli omette completamente di confrontarsi con la relativa motivazione della sentenza impugnata (cfr. consid. 2.3 supra). In particolare, egli non dimostra perché la Corte cantonale, prendendo una tale decisione, avrebbe abusato del suo potere di apprezzamento (cfr. consid. 2.2.2 supra). Il ricorrente nemmeno si confronta con gli accertamenti di fatto svolti dalla Corte cantonale al proposito (art. 105 cpv. 1 LTF), sulla scorta dei quali ella ha ritenuto, motivandolo in maniera esaustiva e convincente, che egli con il suo comportamento ha provocato in modo illecito e colpevole l'apertura del procedimento penale nei suoi confronti (cfr. consid. 2.2.5 supra).
Limitandosi a richiamare l'art. 309 cpv. 1 lett. a CPP, il ricorrente non dimostra perché la Corte cantonale avrebbe violato il diritto applicando l'art. 426 cpv. 2 CPP nel caso di specie. Il fatto che l'istruzione venga aperta dal pubblico ministero in caso di sufficienti indizi di reato (art. 309 cpv. 1 lett. a CPP), infatti, non esclude l'applicazione dell'art. 426 cpv. 2 CPP, ritenuto che quest'ultima norma, per definizione, presuppone che un'istruzione sia stata aperta.
2.4.4. In definitiva, il ricorrente non dimostra perché la Corte cantonale avrebbe violato il diritto, e meglio l'art. 426 cpv. 2 CPP, confermando la decisione di addossargli le spese giudiziarie. Ritenuto che la decisione sulle spese procedurali pregiudica la questione dell'indennizzo giusta gli art. 429 segg. CPP (cfr. consid. 2.2.4 supra), è a giusta ragione che la Corte cantonale ha confermato il decreto di abbandono anche in questo punto. Pertanto, le relative censure del ricorrente concernenti le sue pretese di indennizzo ex art. 429 segg. CPP non vanno esaminate oltre.
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 6 febbraio 2026
In nome della II Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Caprara