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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
7B_831/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_831/2024, CH_BGer_007
Entscheidungsdatum
05.01.2026
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_831/2024

Sentenza del 5 gennaio 2026

II Corte di diritto penale

Composizione Giudici federali Abrecht, Presidente, van de Graaf, Kölz, Cancelliere Valentino.

Partecipanti al procedimento A.________, patrocinato dall'avv. Ezio Tranini, ricorrente,

contro

  1. Procura pubblica dei Grigioni, Rohanstrasse 5, 7000 Coira,
  2. B.________,
  3. C.________, opponenti.

Oggetto Decreto di abbandono,

ricorso contro il decreto emanato il 16 luglio 2024 dal Presidente della Seconda Camera penale del Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni (SK2 24 40).

Fatti:

A.

Con decreto del 31 maggio 2024, comunicato il medesimo giorno, la Procura pubblica dei Grigioni ha abbandonato il procedimento penale contro B.________ e C.________ per, tra l'altro, falsità in documenti giusta l'art. 251 cifra 1 CP. In data 13 giugno 2024 (data del timbro postale), A.________ (in seguito: il reclamante), patrocinato dall'avv. Ezio Tranini, ha presentato reclamo ai sensi dell'art. 393 cpv. 1 lett. a CPP contro il decreto di abbandono dinanzi al Tribunale cantonale dei Grigioni (dal 1° gennaio 2025: Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni) in qualità di accusatore privato. Con decreto del 17 giugno 2024, comunicato il medesimo giorno, il reclamante è stato invitato a versare una cauzione di fr. 2'000.-- entro il 1° luglio 2024 in applicazione dell'art. 383 cpv. 1 CPP, con l'indicazione che in caso di mancato pagamento entro il termine, il tribunale non sarebbe entrato nel merito del reclamo (art. 383 cpv. 2 CPP). Non è stato possibile consegnare il suddetto decreto - trasmesso mediante invio postale raccomandato - direttamente al patrocinatore legale del reclamante, il quale non lo ha ritirato all'ufficio postale entro il termine di sette giorni scadente il 25 giugno 2024.

B.

Con decreto del 16 luglio 2024, la Seconda Camera penale del Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni, composta dal suo Presidente quale giudice unico, ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato da A.________ contro il succitato decreto di abbandono a motivo che la cauzione richiesta non era stata versata entro il termine impartito.

C.

A.________ (in seguito: il ricorrente) impugna il decreto del 16 luglio 2024 con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarlo, di restituirgli il termine per pagare la cauzione di fr. 2'000.-- e di dichiarare ammissibile il suo reclamo. Non sono state chieste osservazioni sul gravame, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.

Diritto:

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 150 IV 103 consid. 1; 149 IV 97 consid. 1, 9 consid. 2).

1.1. Secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili.

1.2. Indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali di cui gode quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale. Questa facoltà di invocare i diritti di parte non gli consente tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1). Il ricorrente è quindi legittimato a fare valere che il Presidente della Seconda Camera penale avrebbe accertato erroneamente la notificazione del decreto che lo invitava a versare la cauzione entro il termine impartito e che si sarebbe perciò rifiutato a torto di esaminare il suo reclamo nel merito (sentenza 7B_357/2023 del 25 aprile 2024 consid. 1 e rinvio).

2.1. Il ricorrente sostiene che il suo patrocinatore legale non avrebbe mai ricevuto l'avviso di ritiro della lettera raccomandata contenente il decreto che lo invitava al versamento della cauzione relativa al suo reclamo. Egli chiede che i fatti siano completati in tal senso e lamenta una errata applicazione degli art. 85 e 383 CPP.

2.2.

2.2.1. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 148 IV 409 consid. 2.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.

2.2.2. Il ricorso al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso è necessario spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2).

Le esigenze di motivazione sono accresciute laddove il ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1). In quest'ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie non sono ammissibili (DTF 148 IV 356 consid. 2.1, 205 consid. 2.6, 39 consid. 2.3.5 e 2.6). Per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria. Occorre invece dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove svolte dall'istanza precedente sia manifestamente insostenibile, si trovi in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondi su una svista manifesta o contraddica in modo urtante il sentimento della giustizia o dell'equità (DTF 148 IV 356 consid. 2.1, 39 consid. 2.3.5; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).

2.2.3. La notificazione è considerata avvenuta, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 85 cpv. 4 lett. a CPP).

L'onere della prova della notifica di decisioni spetta di regola all'autorità. Essa deve portare una prova atta a dimostrare che la notifica è avvenuta e a quando la stessa risale. Se la notifica avviene tramite invio raccomandato, occorre tuttavia partire dal principio che l'impiegato della posta ha effettivamente inserito l'avviso di ritiro nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario e che la data di consegna è stata registrata in modo corretto. In tale contesto, il destinatario dell'invio non può pertanto limitarsi a sollevare la possibilità teorica di un errore da parte della posta, ma deve indicare indizi concreti, ossia con un grado di verosimiglianza preponderante, che l'errore da lui sostenuto sia davvero avvenuto (DTF 142 IV 201 consid. 2.3; sentenze 6B_840/2024 del 2 dicembre 2024 consid. 7.1; 2C_1037/2021 del 27 gennaio 2022 consid. 2.2). La conclusione - tratta dalla presunzione (refragabile) di una consegna regolare dell'invio postale - secondo cui non è stata fornita la prova del contrario rientra nella valutazione delle prove, che il Tribunale federale può riesaminare solo sotto il profilo dell'arbitrio (DTF 142 IV 201 consid. 2.3; sentenze 6B_840/2024 citata consid. 7.1; 6B_940/2013 del 31 marzo 2014 consid. 2.1.4). Il Tribunale federale ha ritenuto che la presunzione di regolare deposito dell'avviso di ritiro era confutata in un caso in cui si erano verificati ripetuti errori di distribuzione degli avvisi di ritiro nelle caselle postali dell'ufficio postale in questione, quando la dicitura "avvisato per il ritiro" non figurava nel risultato delle ricerche effettuate dalla posta mediante il sistema di tracciamento delle spedizioni "Track & Trace", o ancora quando la data di deposito dell'avviso di ritiro registrata nel sistema "Track & Trace" non corrispondeva alla data di deposito effettivo dello stesso avviso nella casella postale del legale del ricorrente (sentenza 6B_428/2022 del 14 dicembre 2022 consid. 1.2 e rinvii).

2.3.

2.3.1. Nel decreto impugnato, l'autorità precedente ha ritenuto che non era stato possibile consegnare il decreto del 17 giugno 2024 - trasmesso il medesimo giorno mediante invio postale raccomandato - direttamente al patrocinatore legale del ricorrente, il quale non lo aveva ritirato all'ufficio postale entro il termine di sette giorni scadente il 25 giugno 2024. La notificazione del suddetto decreto (del 17 giugno 2024) era pertanto da considerarsi avvenuta il 25 giugno 2024, tenuto conto che il ricorrente doveva aspettarsi un invio postale da parte del tribunale in quel momento, ovvero solo dodici giorni dopo l'inoltro del reclamo.

Queste considerazioni sono corrette. Dagli atti cantonali risulta in effetti che il decreto del 17 giugno 2024, con il quale il Presidente della Seconda Camera penale ha invitato il ricorrente a versare la cauzione relativa al suo reclamo entro il 1° luglio 2024, è stato inviato per raccomandata e, secondo il servizio "Track & Trace" della posta, è stato notificato per il ritiro il 18 giugno 2024 con avviso emesso lo stesso giorno ("zur Abholung gemeldet [Abholungseinladung]").

2.3.2. Il ricorrente sostiene tuttavia che l'avviso di ritiro non sarebbe stato depositato nella cassetta delle lettere dello studio legale del suo patrocinatore. Egli produce "come prova di un avviso problematico quel giorno" la deposizione scritta di una terza persona che "in quel giorno o successivamente" (ossia la settimana del 17 giugno 2024 secondo quanto risulta dalla stessa) avrebbe trovato totalmente bagnata, nel cortile della sua abitazione (la quale si troverebbe vicino allo studio legale), una lettera spedita per posta A il 14 o 15 giugno 2024 dalla Prima Camera penale della Corte d'appello del Cantone dei Grigioni indirizzata al medesimo patrocinatore (in relazione ad un'altra procedura parallela che riguarderebbe casualmente il ricorrente), lettera per altro allegata al ricorso.

Essendosi trattato di un - singolo - caso di eventuale errore in una procedura postale riguardante una lettera spedita per posta A, una tale circostanza, anche se verificatasi, non permette tuttavia di ritenere con un grado di verosimiglianza preponderante che la presunzione di regolare deposito dell'avviso di ritiro della lettera raccomandata contenente il decreto del 17 giugno 2024 sia stata confutata in concreto; non si è infatti in presenza di ripetuti errori di distribuzione degli avvisi di ritiro presso l'ufficio postale incaricato dell'invio della busta contestata (cfr. supra consid. 2.2.3 in fine; cfr. anche sentenza 2C_38/2009 del 5 giugno 2009 consid. 5.3). La tesi contraria del ricorrente secondo cui, in casu, non avrebbe ricevuto nessun avviso di ritiro, basata sulla deposizione summenzionata nonché sulle dichiarazioni scritte della collaboratrice dello studio legale del suo patrocinatore - la quale afferma che "in data 18 giugno 2024 non vi era nessuna lettera nella cassetta della posta" -, va quindi respinta.

2.3.3. Il ricorrente, invocando una violazione del diritto di essere sentito, rimprovera all'autorità precedente, sapendo quest'ultima che il decreto del 17 giugno 2024 non fosse stato ritirato, di non avergli fissato un altro termine per il versamento della cauzione né di averlo interpellato. Egli non indica tuttavia in base a quale disposizione legale tale autorità avrebbe dovuto procedere in questo modo. La giurisprudenza non riconosce alcun obbligo in tal senso (cfr. sentenza 6B_1125/2019 del 6 novembre 2019 consid. 6.3 e rinvii; cfr. anche RICHARD CALAME, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2a ed. 2019, n. 7 ad art. 383 CPP; JÜRG BÄHLER, in : Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3a ed. 2023, n. 2 ad art. 383 CPP).

2.4. L'autorità cantonale poteva quindi, senza violare l'art. 85 cpv. 4 lett. a CPP, considerare che il decreto del 17 giugno 2024 era stato notificato alla scadenza del termine di sette giorni dal tentativo infruttuoso di consegna della busta e che, pertanto, il reclamo presentato dal ricorrente contro il decreto di abbandono era inammissibile a motivo che la cauzione richiesta non era stata versata entro il termine impartito (cfr. art. 383 cpv. 2 CPP).

Il ricorso deve essere quindi respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e vanno pertanto poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

Il ricorso è respinto.

Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

Comunicazione alle parti e al Presidente della Seconda Camera penale del Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni.

Losanna, 5 gennaio 2026

In nome della II Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Abrecht

Il Cancelliere: Valentino

Zitate

Gesetze

10

Cost

  • art. 9 Cost

CPP

  • art. 85 CPP
  • art. 383 CPP
  • art. 393 CPP

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 66 LTF
  • art. 95 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 105 LTF
  • art. 106 LTF

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Zitiert in

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