Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_12/2025
Sentenza del 1° dicembre 2025
I Corte di diritto penale
Composizione Giudici federali Muschietti, Giudice presidente, Wohlhauser, Guidon, Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento A.________, patrocinato dall'avv. Costantino Castelli, ricorrente,
contro
Oggetto Appropriazione indebita; diritto di essere sentito; presunzione di innocenza, arbitrio,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 20 novembre 2024 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2022.20+44).
Fatti:
A.
Il 4 maggio 2020 B., C. e D.________ nonché E., F. e G.________ hanno presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale nei confronti di A.________ per i reati di appropriazione indebita e di truffa. Lo hanno sospettato di essersi appropriato di valori patrimoniali appartenenti alla loro zia H.________ (1928-2017), da lei detenuti su un conto presso la banca I.________ di X.________. I denuncianti si sono costituiti accusatori privati nel procedimento penale.
B.
Con sentenza del 29 settembre 2021, la Corte delle assise criminali ha riconosciuto A.________ autore colpevole di appropriazione indebita, per avere, nel periodo dal 13 marzo 2015 al 24 febbraio 2017, a Y., X. e in altre località, previo prelevamenti a contanti, bonifici e trasferimenti di liquidità, indebitamente impiegato a profitto proprio o di terzi Euro 1'309'462.25 a lui affidati da H.________. L'imputato è stato condannato alla pena detentiva di due anni e nove mesi, da dedursi la carcerazione preventiva sofferta, il periodo di esecuzione anticipata della pena e i giorni in cui è stato sottoposto a misure sostitutive alla carcerazione. L'esecuzione della pena detentiva è stata sospesa condizionalmente nella misura di 23 mesi per un periodo di prova di due anni. Egli è inoltre stato condannato al versamento agli accusatori privati di Euro 450'385.--, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno e al risarcimento equivalente in favore dello Stato di fr. 380'000.--, che sono stati assegnati agli accusatori privati, relativamente al credito loro riconosciuto. Per ogni altra pretesa di risarcimento nei confronti dell'imputato gli accusatori privati sono stati rinviati al foro civile.
C.
Adita dall'imputato, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha respinto l'appello con sentenza del 20 novembre 2024. La Corte cantonale ha sostanzialmente confermato il giudizio di primo grado.
D.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di riformarla nel senso di essere prosciolto dall'imputazione di appropriazione indebita. Chiede inoltre il dissequestro della relazione bancaria a lui intestata presso J.________ SA. Il ricorrente chiede altresì di respingere in quanto ammissibile l'azione civile degli accusatori privati e di porre le spese procedurali di entrambe le istanze cantonali a carico dello Stato del Cantone Ticino. Postula altresì il riconoscimento di un indennizzo ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. a e c CPP. Fa valere la violazione degli art. 6 CEDU, 9, 29 e 32 Cost., 138 CP, 3 cpv. 2, 6 cpv. 2, 10, 107 cpv. 1 lett. e, 139 cpv. 1, 360 cpv. 5 e 362 cpv. 4 CPP.
E.
La Corte cantonale si conferma nella sua sentenza. Il Procuratore pubblico (PP) si rimette al giudizio del Tribunale federale. Gli opponenti chiedono di respingere il ricorso. Con decreto del 5 febbraio 2025 del Giudice dell'istruzione, al ricorso è stato conferito l'effetto sospensivo in relazione ai dispositivi della sentenza impugnata concernenti i risarcimenti a carico del ricorrente.
Diritto:
Presentato dall'imputato, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF) e sotto i citati aspetti ammissibile.
2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre illustrare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.1). Il Tribunale federale fonda inoltre il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2; 143 I 310 consid. 2.2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Il ricorrente può quindi censurare l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, ma deve motivare la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 148 II 392 consid. 1.4.1; 147 I 73 consid. 2.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Nella misura in cui si limita ad esporre in modo appellatorio la sua versione dei fatti, senza confrontarsi puntualmente con i considerandi della sentenza impugnata, spiegando specificatamente per quali ragioni violerebbero il diritto, il gravame non adempie le citate esigenze di motivazione ed è quindi inammissibile. Il ricorso è segnatamente inammissibile laddove il ricorrente presenta un suo esposto dello svolgimento dei fatti e dell'iter procedurale (da pag. 4 a pag. 25 del ricorso), che non è per sua natura idoneo a correggere o a precisare gli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata, dei quali non è sostanziata l'arbitrarietà (cfr. sentenza 1C_520/2024 del 30 aprile 2025 consid. 2.2 e rinvio). Con riferimento alla valutazione delle prove, il principio "in dubio pro reo" richiamato dal ricorrente non assume nella procedura dinanzi al Tribunale federale una portata travalicante quella del divieto dell'arbitrio (DTF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 e rinvii).
3.1. Il ricorrente fa valere la violazione degli art. 360 cpv. 5 e 362 cpv. 4 CPP adducendo che i suoi verbali d'interrogatorio del 30 gennaio 2021 e del 16 marzo 2021 non avrebbero potuto essere utilizzati dai giudici cantonali, siccome sono stati redatti in considerazione della sua richiesta di attuare la procedura abbreviata (art. 358 segg. CPP), che alfine non è stata eseguita, avendo egli ritirato la richiesta.
3.2. Nella risposta al ricorso, gli opponenti ritengono che i suddetti verbali sarebbero utilizzabili senza riserve, siccome precedenti l'apertura della procedura abbreviata.
3.3. In concreto, i verbali del 30 gennaio 2021 e del 16 marzo 2021 erano già stati presi in considerazione dalla Corte delle assise criminali e posti a fondamento del giudizio di primo grado. Il ricorrente non sostiene di avere sollevato la questione della loro inutilizzabilità (art. 141 cpv. 5 CPP) dinanzi alla CARP, che si sarebbe rifiutata a torto di dichiararli inutilizzabili. Né tale circostanza risulta dagli atti, segnatamente dal verbale del dibattimento di appello. Il principio della buona fede e del divieto dell'abuso di diritto (art. 3 cpv. 2 lett. a e b CPP; art. 5 cpv. 3 Cost.) imponeva al ricorrente di fare valere appena possibile, ossia alla prima occasione utile, delle pretese manchevolezze di natura formale. Egli non può riservarsi di presentarle successivamente, nell'ambito della procedura di ricorso, per il caso in cui l'esito del procedimento dovesse rivelarsi per lui negativo (DTF 143 IV 397 consid. 3.4.2 pag. 406; sentenza 6B_711/2023 del 1° luglio 2024 consid. 3.2). La censura relativa alla pretesa inutilizzabilità dei suddetti verbali avrebbe potuto essere presentata dal ricorrente perlomeno in sede di appello dinanzi alla CARP. Sollevata per la prima volta dinanzi al Tribunale federale, essa viola il principio della buona fede e quello dell'esaurimento materiale delle istanze cantonali (art. 80 cpv. 1 LTF; sentenza 6B_711/2023, citata, consid. 3.3 e rinvio). La censura è pertanto inammissibile.
4.1. Il ricorrente ritiene inutilizzabili, siccome eseguiti senza la sua partecipazione, anche i verbali d'interrogatorio nella procedura preliminare del gestore patrimoniale K.________ in qualità di persona informata sui fatti. Rileva in particolare di avere chiesto con un'istanza probatoria, ribadita nel procedimento di appello, che fosse eseguito un interrogatorio a confronto con K.. Il ricorrente sostiene che, in considerazione della reiezione di tale istanza probatoria da parte della Corte cantonale e quindi dell'assenza di interrogatori in contraddittorio con K., le dichiarazioni di quest'ultimo sarebbero inutilizzabili.
4.2. Anche riguardo a tali verbali d'interrogatorio, il ricorrente non sostiene, né tantomeno dimostra, di avere chiesto alla CARP di sancirne l'inutilizzabilità. Risulta anzi dal verbale del dibattimento di appello che il difensore del ricorrente, informato in quell'evenienza del decesso di K.________ avvenuto nel 2022, ha addotto che la circostanza non gli era nota ed ha dichiarato che la richiesta di interrogare nuovamente K.________ in contraddittorio, formulata con l'istanza probatoria, era quindi priva di oggetto. Non ha tuttavia addotto la pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni di K.________. Censurando ora, nell'ambito del ricorso al Tribunale federale, l'inutilizzabilità della prova, il ricorrente disattende nuovamente il principio della buona fede e quello dell'esaurimento materiale delle istanze cantonali. Analogamente a quanto suesposto, la censura deve quindi essere dichiarata inammissibile.
5.1. Il ricorrente contesta il rifiuto di assumere le prove richieste, ritenendolo lesivo del diritto di essere sentito, della presunzione di innocenza e del principio dell'equo processo. Ribadisce di avere chiesto l'assunzione di diverse prove, quali l'acquisizione di documentazione bancaria della banca I., di documentazione della L. SA e di atti relativi alla successione di H., nonché le audizioni testimoniali di M. (consulente presso la banca I.), dell'avv. N. (avvocato civilista del ricorrente), di K., di O. (dipendente della L.________ SA) e dell'accusatore privato B.________. Critica il fatto che le istanze probatorie siano state respinte dalle istanze cantonali, segnatamente dalla CARP dinanzi alla quale erano state riproposte.
5.2. Secondo il principio della verità materiale (art. 6 CPP), le autorità penali accertano d'ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, sia riguardo al reato sia riguardo all'imputato (cpv. 1). Esse esaminano con la medesima cura le circostanze a carico e a discarico (cpv. 2). I fatti irrilevanti, manifesti, noti all'autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova (art. 139 cpv. 2 CPP).
Il diritto di essere sentito (art. 107 CPP, art. 29 cpv. 2 Cost.) comprende il diritto per gli interessati di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 142 I 86 consid. 2.2). La garanzia del diritto di essere sentito non impedisce all'autorità di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste e di rinunciare ad assumerle, se è convinta che non potrebbero condurla a modificare il suo giudizio. Nell'ambito di questa valutazione, le spetta un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene solo in caso di arbitrio (DTF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3). Il principio dell'equo processo (art. 29 cpv. 1 Cost.; art. 6 CEDU), invocato dal ricorrente, non esclude un apprezzamento anticipato delle prove (DTF 124 I 274 consid. 5d pag. 288).
5.3. Il ricorrente ribadisce le citate prove, di cui ha chiesto l'assunzione dinanzi alla Corte cantonale, esponendo le ragioni per cui sarebbero singolarmente rilevanti. Non si confronta tuttavia con la valutazione complessiva eseguita dalla Corte cantonale sulla base dell'insieme degli elementi disponibili, spiegando i motivi per cui il rifiuto di assumere quelle proposte, siccome irrilevanti, sarebbe manifestamente insostenibile. Il ricorrente omette in particolare di considerare le dichiarazioni e le ammissioni da lui rilasciate nei suoi verbali di interrogatorio, compresi quelli del 30 gennaio 2021 e del 16 marzo 2021 che, come si è detto, sono utilizzabili (cfr. consid. 3). Insistendo sulla rilevanza delle singole prove addotte, ma facendo astrazione da quanto accertato dalla CARP fondandosi sugli atti dell'incarto, il ricorrente non rende seriamente ravvisabile che il contestato diniego realizza gli estremi di una violazione del divieto dell'arbitrio e del diritto di essere sentito. Le censure sono essenzialmente di carattere appellatorio e pertanto inammissibili.
6.1. Il ricorrente lamenta un'ulteriore violazione del diritto di essere sentito, rimproverando alla Corte cantonale di non essersi confrontata con tutti gli argomenti difensivi da lui sollevati e di non avere quindi sufficientemente motivato il giudizio. Adduce in particolare che la Corte cantonale non si sarebbe pronunciata sull'argomento secondo cui, ammessa l'eventuale esistenza di un rapporto di mandato tra lui e H.________, occorreva innanzitutto stabilire quali fossero le istruzioni da quest'ultima impartite. Egli ritiene infatti di essere stato autorizzato, nell'ambito di questo rapporto di mandato, ad utilizzare per sé i beni patrimoniali dell'interessata: ciò almeno provvisoriamente, fino alla ricezione di nuove istruzioni.
6.2. Il diritto di essere sentito comprende l'obbligo per il giudice di motivare le sue decisioni (DTF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 139 IV 179 consid. 2.2). Questa garanzia esige che l'autorità si confronti con le censure sollevate e le esamini seriamente, dando atto di questo esame nella motivazione della sua decisione (DTF 144 IV 386 consid. 2.2.3; 142 IV 245 consid. 4.3). La motivazione è sufficiente quando gli interessati possono cogliere la portata della decisione e, se del caso, impugnarla con cognizione di causa, permettendo altresì all'istanza di ricorso di esaminarne la fondatezza. L'autorità deve quindi almeno succintamente esporre le argomentazioni su cui si è fondata; non occorre che esamini espressamente ogni allegazione in fatto e in diritto sollevata, potendosi limitare ai punti rilevanti per il giudizio (DTF 147 IV 249 consid. 2.4, 409 consid. 5.3.4; 146 IV 297 consid. 2.2.7; 144 IV 386 consid. 2.2.3).
6.3. Il ricorrente critica preliminarmente, ritenendolo foriero di dubbi sull'approccio della CARP, il fatto che l'arringa del difensore non sia stata verbalizzata. L'obbligo di verbalizzazione, cui sembra fare riferimento l'accennata censura, è disciplinato dagli art. 76 segg. CPP e discende dal diritto di essere sentito (DTF 143 IV 408 consid. 8.2; sentenza 6B_122/2021 del 5 dicembre 2022 consid. 2.1). Il ricorrente non contesta che, dopo la chiusura dell'istruttoria dibattimentale, ha potuto svolgere l'arringa, esponendo e motivando le sue richieste (art. 346 CPP). Critica per contro la mancata verbalizzazione della stessa. Dal verbale del dibattimento di appello risulta tuttavia che una copia del suo intervento è stata da lui prodotta ed acquisita agli atti del procedimento: le esigenze della verbalizzazione dell'arringa potevano quindi tenere conto di questa circostanza (sentenze 6B_422/2017 del 12 dicembre 2017 consid. 3.3.1; 6B_536/2014 del 5 gennaio 2016 consid. 2.3; DANIEL JOSITSCH/NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4aed. 2023, n. 1 all'art. 346 CPP). Egli adduce genericamente che il memoriale scritto non riporterebbe l'integralità delle argomentazioni esposte nell'arringa. Non precisa tuttavia su quali specifici punti e per quali ragioni, rilevanti per l'esito del giudizio, esso avrebbe dovuto essere completato. Non rende pertanto seriamente ravvisabile di avere subito un pregiudizio a seguito di un'eventuale insufficiente verbalizzazione dell'arringa, suscettibile di comportare una violazione del suo diritto di essere sentito.
6.4. Per il resto, la Corte cantonale ha esaminato e valutato in modo approfondito le prove agli atti ed ha spiegato le ragioni per cui le tesi difensive erano inattendibili. Si è espressa sui punti rilevanti per il giudizio, permettendo al ricorrente di impugnarlo in questa sede con cognizione di causa. La Corte cantonale ha segnatamente accertato che, pur consentendo al trasferimento dei propri averi a favore di un conto intestato al ricorrente, H.________ non ha mai avuto l'intenzione di donarglieli. Ha altresì accertato ch'ella voleva lasciare gli averi ai suoi parenti, e non eseguire un atto di liberalità nei confronti del ricorrente. La Corte cantonale ha perciò, almeno implicitamente, respinto la tesi del ricorrente secondo cui egli avrebbe potuto disporre liberamente dei beni di H.________ con il consenso della stessa. Il fatto che i giudici cantonali non abbiano esplicitamente respinto ogni singola allegazione difensiva da lui sollevata non comporta una violazione del suo diritto di essere sentito. Come si è detto, è infatti determinante che si siano espressi sui punti rilevanti per il giudizio, ciò che è avvenuto in concreto.
7.1. Appellandosi nuovamente ad una violazione del diritto di essere sentito e del principio dell'equo processo, nonché a un diniego di giustizia materiale, il ricorrente lamenta la mancata presa in considerazione di documenti agli atti, concernenti la relazione bancaria presso la banca I.. Ritiene che dalla documentazione bancaria risulterebbe che i valori patrimoniali accreditati sul suo conto gli sarebbero stati donati da H..
7.2. Contrariamente all'opinione del ricorrente, la Corte cantonale non ha di per sé ignorato la documentazione della banca I.________ agli atti, giacché nel suo giudizio l'ha ritenuta "precisa"e "idonea alla comprensione degli accadimenti" (cfr. sentenza impugnata, pag. 31). La censura ricorsuale verte in realtà sull'accertamento dei fatti e sulla valutazione delle prove, che il ricorrente non sostanzia d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. La Corte cantonale ha infatti accertato, fondandosi sulle dichiarazioni del ricorrente stesso, che l'interpretazione del funzionario della banca I.________ M.________, secondo cui il ricorrente aveva beneficiato di una donazione, era sbagliata e non era stata corretta dal ricorrente medesimo. Questo accertamento non è censurato d'arbitrio ed è pertanto vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Inammissibile, la censura non deve essere vagliata oltre.
8.1. Il ricorrente sostiene che la CARP avrebbe accertato in maniera arbitraria ch'egli ha impiegato indebitamente gli averi patrimoniali di H.________.
8.2. Premesso che la questione dell'impiego indebito dei valori patrimoniali affidati al ricorrente concerne l'adempimento del reato di appropriazione indebita e quindi l'applicazione dell'art. 138 n. 1 cpv. 2 CP, il ricorrente espone le sue censure scostandosi dai fatti accertati senza tuttavia sostanziarli d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. La Corte cantonale ha infatti esaminato in modo approfondito le dichiarazioni agli atti ed ha esposto in modo articolato i motivi per cui la tesi del ricorrente, che aveva peraltro fornito diverse versioni, relativa ad un'asserita donazione dei valori patrimoniali da parte di H., non reggeva. Sarebbe spettato al ricorrente confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato, spiegando con una motivazione puntuale, conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, perché la conclusione della Corte cantonale, secondo cui H. non ha voluto regalargli i propri averi, sarebbe manifestamente insostenibile. In concreto, il ricorrente si limita ad esporre in modo appellatorio una sua interpretazione dei fatti, senza tenere conto dell'insieme degli elementi considerati e valutati dalla CARP, e senza quindi sostanziare l'arbitrarietà di tale valutazione complessiva. Egli adduce in particolare che le sue dichiarazioni nei verbali d'interrogatorio del 5 gennaio 2021, del 30 gennaio 2021 e del 16 marzo 2021 dovrebbero essere considerate con riserbo, siccome in quel periodo si trovava "in condizioni psicologiche drammatiche" a seguito della carcerazione preventiva. Si limita tuttavia a sminuire genericamente la rilevanza delle sue dichiarazioni, ma non si confronta specificatamente con il contenuto dei verbali e non rende seriamente ravvisabile l'inattendibilità di determinate dichiarazioni. Ciò, ove si consideri altresì che, come accertato dalla Corte cantonale in modo conforme agli atti, durante i suddetti interrogatori il ricorrente era assistito dai suoi precedenti difensori e che i verbali sono stati da lui riletti prima di essere sottoscritti. Quanto al principio "in dubio pro reo", richiamato dal ricorrente con riferimento alla valutazione delle prove, già si è detto ch'esso non assume nell'ambito della procedura dinanzi al Tribunale federale una portata travalicante quella del divieto dell'arbitrio (DTF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 e rinvii). Fondata su una critica appellatoria dei fatti accertati dalla Corte cantonale, anche la censura di violazione del principio della presunzione di innocenza è pertanto inammissibile.
9.1. Il ricorrente ritiene arbitrario l'accertamento secondo cui egli non ha mai avuto l'intenzione di restituire gli averi patrimoniali di H.. Rimprovera alla Corte cantonale di essere giunta a questa conclusione soltanto sulla base di un'interpretazione insostenibile di alcuni messaggi di posta elettronica da lui inviati a O., il cui interrogatorio richiesto dalla difesa è stato rifiutato. Il ricorrente sostiene che, in concreto, la sua volontà di restituzione dei valori patrimoniali ("Ersatzbereitschaft") sarebbe data. Sostiene altresì che la CARP avrebbe violato il suo diritto di essere sentito, siccome non si sarebbe espressa su tutte le circostanze da lui invocate a sostegno dell'esistenza di detta volontà.
9.2. Secondo l'art. 138 n. 1 cpv. 2 CP, chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Sotto il profilo soggettivo, l'autore deve avere agito intenzionalmente e allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ciò che può essere realizzato con dolo eventuale (DTF 118 IV 32 consid. 2a; sentenza 6B_240/2024 del 9 gennaio 2025 consid. 2.1 e rinvio). Chi dispone a proprio profitto o a profitto di un terzo di un bene che gli è stato affidato e che si è impegnato a mantenere in ogni momento a disposizione dell'avente diritto, consegue un indebito profitto se non ha la volontà e la capacità di restituirlo immediatamente in qualsiasi momento. Chi si è impegnato a tenere il bene affidatogli a disposizione dell'avente diritto solo a un determinato momento oppure alla scadenza di un termine fissato, consegue un indebito profitto unicamente se non ha la volontà e la capacità di restituirlo in quel preciso momento (DTF 133 IV 21 consid. 6.1.2; sentenza 6B_240/2024, citata, consid. 2.1). L'intenzione di procacciare un indebito profitto viene meno se, al momento dell'impiego illecito dei valori patrimoniali, l'autore ne paga il controvalore, se aveva in qualsiasi momento o, dandosene il caso, alla data concordata a tal fine, la volontà e la possibilità di farlo ("Ersatzbereitschaft"; DTF 118 IV 32 consid. 2a), oppure se aveva il diritto di effettuare una compensazione (sentenza 6B_240/2024, citata, consid. 2.1 e rinvio).
Ciò che l'autore sapeva, voleva o ha preso in considerazione sono questioni di fatto, che vincolano di principio il Tribunale federale (art. 105 LTF), tranne quando i fatti sono stati accertati in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (DTF 150 IV 433 consid. 6.10.1 e rinvii). È per contro una questione di diritto, quella di sapere se, sulla base dei fatti accertati, la conclusione circa l'esistenza dell'intenzione sia giustificata e correttamente applicata (DTF 150 IV 433 consid. 6.10.1; 149 IV 57 consid. 2.2; 147 IV 439 consid. 7.3.1).
9.3. Contestando l'intenzione di procacciarsi un indebito profitto e richiamando al riguardo il concetto di "Ersatzbereitschaft", il ricorrente si scosta dai fatti accertati dalla Corte cantonale senza tuttavia sostanziarli d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Contrariamente alla sua opinione, i giudici cantonali non hanno accertato la sua mancanza di volontà di restituire i valori patrimoniali soltanto sulla base di alcuni messaggi di posta elettronica scambiati con O., ma su una valutazione complessiva di una serie di elementi con cui egli non si confronta puntualmente. In particolare, la Corte cantonale ha valutato i trasferimenti dei fondi eseguiti sulle diverse relazioni bancarie e la consegna a mano in contanti al ricorrente del saldo finale di un conto ad Hong Kong. La CARP si è al riguardo fondata sul rapporto dell'equipe finanziaria, del 13 aprile 2021 (AI 135), riguardo al quale il ricorrente non solleva specifiche e motivate censure d'arbitrio. Inoltre, diversi messaggi di posta elettronica, riportati testualmente nella sentenza impugnata, sono stati redatti dal ricorrente personalmente e il loro contenuto non presta il fianco a fraintendimenti riguardo al fatto ch'egli non manifestava una volontà di restituire i fondi agli eredi di H.. Quanto al versamento di fr. 500'000.-- e di USD 500'000.-- agli accusatori privati, a cui il ricorrente ha acconsentito nell'ambito dell'interrogatorio del 30 gennaio 2021, esso non dimostra una sua volontà di restituzione dei valori patrimoniali affidatigli, trattandosi di un risarcimento parziale a favore dei danneggiati intervenuto dopo che il procedimento penale era già stato avviato. Inammissibile, la censura non deve essere vagliata oltre. Per il resto, la Corte cantonale ha sufficientemente motivato il suo giudizio, esponendo le ragioni per cui ha ritenuto infondata la tesi difensiva della "Ersatzbereitschaft". Come già si è detto, il fatto che la CARP non abbia respinto espressamente ogni singola argomentazione sollevata dal difensore non costituisce una violazione della garanzia del diritto di essere sentito. Sotto questo profilo, è infatti determinante ch'essa si sia pronunciata sui punti rilevanti per il giudizio (cfr. consid. 6.2 e 6.4).
9.4. Il ricorrente accenna inoltre a una violazione dell'art. 138 n. 1 cpv. 2 CP (cfr. ricorso, pag. 68). Non spiega tuttavia per quali ragioni, sulla base dei fatti accertati nella sentenza impugnata, che come visto non sono sostanziati d'arbitrio e sono pertanto vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), la Corte cantonale avrebbe ritenuto a torto adempiuti i presupposti del reato di appropriazione indebita. Non rispettosa delle esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF, la censura è inammissibile.
10.1. Il ricorrente contesta la legittimazione degli accusatori privati ad agire in sede cantonale, adducendo che la documentazione agli atti non sarebbe sufficiente per riconoscere loro la qualità di eredi di H.________. Rimprovera alla Corte cantonale di avere violato il suo diritto di essere sentito, siccome non si sarebbe confrontata con le argomentazioni da lui sollevate su tale questione. Sostiene che l'azione civile avrebbe perciò dovuto essere rinviata al foro civile. Fa inoltre valere una violazione dell'art. 121 cpv. 1 CPP rilevando che gli accusatori privati non rientrerebbero in concreto nella categoria dei congiunti ai sensi dell'art. 110 cpv. 1 CP. Ritiene che, in ogni caso, l'azione civile avrebbe dovuto essere respinta, siccome, con il versamento a favore degli accusatori privati degli importi di fr. 500'000.-- e di USD 500'000.-- in pendenza del procedimento penale, egli avrebbe già pagato più del dovuto.
10.2. Contrariamente all'opinione del ricorrente, la Corte cantonale si è espressa sulla legittimazione degli accusatori privati, rilevando ch'essa risultava in modo sufficiente dalla documentazione agli atti, segnatamente da quella prodotta con la denuncia penale. La CARP ha ritenuto che le prospettate incertezze in merito all'atto di notorietà del 14 dicembre 2017, legate alla persona del notaio attestante, non erano né concretizzate né tali da fare sorgere dubbi sulla loro posizione di eredi. Ciò considerato, la CARP si è pronunciata sull'aspetto della legittimazione degli opponenti in qualità di eredi di H.________ e non ha disatteso il diritto di essere sentito del ricorrente. In questa sede, egli si limita a sollevare generici dubbi sulla loro qualità di eredi, lamentando in modo generale la mancanza di documentazione completa e autenticata. Non si confronta specificatamente con il contenuto della documentazione considerata dalla CARP e non rende seriamente ravvisabili elementi concreti, tali da fare ritenere inattendibile l'atto notarile in questione o da fare sorgere fondati dubbi al riguardo. Di natura appellatoria, la censura non deve essere vagliata oltre.
10.3. Laddove lamenta una violazione dell'art. 121 cpv. 1 CPP, il ricorrente disattende che, in concreto, la Corte cantonale non ha fondato la legittimazione ad agire degli accusatori privati su questa disposizione, bensì sull'art. 121 cpv. 2 CPP. Il Tribunale federale ha invero lasciato indecisa la questione di sapere se la successione per causa di morte possa essere considerata come un caso di surrogazione legale ai sensi dell'art. 121 cpv. 2 CPP (DTF 148 IV 256 consid. 3.8; sentenza 7B_115/2022 del 23 ottobre 2023 consid. 4.2.1). La questione non deve tuttavia essere vagliata in questa sede, giacché nel ricorso il ricorrente non fa valere la violazione dell'art. 121 cpv. 2 CPP. Non rispettosa delle esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF, la censura è inammissibile e non deve perciò essere esaminata oltre.
10.4.
10.4.1. Il ricorrente sostiene che l'azione adesiva avrebbe in ogni caso dovuto essere respinta, siccome egli avrebbe già pagato agli accusatori privati un importo superiore a quello eventualmente da lui dovuto. Prospetta al riguardo un suo calcolo da cui risulterebbe ch'egli ha finora rimborsato una somma maggiore rispetto a quella di cui si sarebbe appropriato. Ribadisce in particolare la tesi secondo cui dall'importo trasferito a suo favore (accertato dalla CARP in EUR 1'309'462.74) occorrerebbe dedurre la somma utilizzata per acquistare i titoli azionari P.________ Ltd ed i titoli obbligazionari Q.________ (accertata in complessivi EUR 331'053.--).
10.4.2. Se l'imputato è dichiarato colpevole (art. 126 cpv. 1 lett. a CPP), il tribunale deve obbligatoriamente statuire sulle conclusioni civili formulate, a condizione ch'esse siano sufficientemente motivate e quantificate (DTF 146 IV 211 consid. 3.1). Giusta l'art. 122 cpv. 1 CPP, in veste di accusatore privato, il danneggiato può fare valere in via adesiva nel procedimento penale le pretese di diritto civile desunte dal reato. Benché non sia esplicitamente indicato dall'art. 138 n. 1 cpv. 2 CP, il reato di appropriazione indebita presuppone la realizzazione di un danno patrimoniale (DTF 111 IV 19 consid. 5; sentenze 7B_617/2024 del 17 luglio 2025 consid. 2.5.4; 6B_1183/2020 del 16 agosto 2022 consid. 1.3.1 e rinvii). Esso consiste nel valore del bene oggetto dell'appropriazione (DTF 111 IV 19 consid. 5). L'esistenza e l'ammontare del danno riguardano l'accertamento dei fatti, che sono di principio vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF) e sono esaminati sotto il profilo ristretto dell'arbitrio. È per contro una questione di diritto quella relativa alla nozione di danno e ai principi applicabili alla sua determinazione (DTF 139 V 176 consid. 8.1.3; 132 III 564 consid. 6.2; sentenza 6B_177/2024 del 26 novembre 2024 consid. 4.7).
10.4.3. La Corte cantonale ha accertato che, nella fattispecie, il danno corrisponde agli importi usciti dal conto di H.________ e trasferiti a favore del conto personale del ricorrente ed ammonta complessivamente ad EUR 1'309'462.74. Da questo importo la CARP ha dedotto i risarcimenti parziali effettuati dal ricorrente durante il procedimento penale ed ha aggiunto le spese legali sostenute dagli opponenti prima dell'avvio dello stesso, stabilendo per finire in EUR 450'385.-- l'importo che il ricorrente era ancora tenuto a risarcire loro. La Corte cantonale si è pronunciata sulla tesi difensiva, secondo cui sarebbe occorso dedurre anche l'importo utilizzato per acquistare i succitati titoli azionari ed obbligazionari, ed ha esposto i motivi per cui non ha riconosciuto la deduzione. Ha al riguardo accertato che detti titoli sono stati acquistati mediante la liquidità trasferita sul conto del ricorrente, senza l'intervento di H., che non poteva disporre di tale conto. La CARP ha accertato che soltanto il ricorrente poteva disporre l'acquisto dei titoli, da sé o mediante la società R. SA, la quale fungeva da gestore patrimoniale del suo conto. Ha altresì rilevato ch'egli ha in seguito deciso autonomamente il trasferimento dei titoli in Svizzera, togliendo così alla R.________ SA la possibilità di gestirli e quindi di ovviare ad eventuali perdite di valore.
10.4.4. Il ricorrente non fa valere che la Corte cantonale avrebbe misconosciuto la nozione di danno, ma contesta essenzialmente l'ammontare stabilito dalla CARP, negando in particolare l'esistenza di un danno risarcibile con riferimento alla perdita di valore dei citati titoli azionari ed obbligazionari. Si tratta di aspetti che concernono l'accertamento dei fatti e che sono pertanto esaminati dal Tribunale federale sotto il profilo ristretto dell'arbitrio. Al riguardo, il ricorrente non si confronta tuttavia con gli accertamenti e le valutazioni esposte dalla Corte cantonale nel giudizio impugnato e non li sostanzia d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Egli prospetta sostanzialmente un suo diverso calcolo del risarcimento, ribadendo in particolare la sua richiesta di dedurre dall'ammontare del danno l'importo di EUR 331'053.-- utilizzato per l'acquisto dei suddetti titoli. Si limita tuttavia a criticare genericamente il rifiuto della CARP di riconoscere la deduzione, senza dimostrare l'arbitrarietà degli accertamenti e dei motivi che l'hanno condotta a negarla. In particolare non dimostra la manifesta insostenibilità dell'accertamento secondo cui i titoli sono stati acquistati mediante valori patrimoniali a lui trasferiti, sui quali H.________ non aveva facoltà di disporre. Rimproverando alla Corte cantonale di avere omesso di considerare uno scritto del 24 agosto 2016 redatto da H.________ relativo alla conferma di una " operazione di compensazione titoli più relativo trapasso" dalla sua relazione a favore di un conto del ricorrente, quest'ultimo non sostanzia puntuali censure d'arbitrio. Laddove accenna ad una violazione del diritto di essere sentito, il ricorrente disattende altresì che lo scritto è stato preso in considerazione dalla CARP, la quale ha rilevato come esso fosse stato redatto dall'interessata sotto dettatura del ricorrente stesso e non contemplava una donazione dei valori patrimoniali.
11.1. Il ricorrente lamenta la violazione del diritto di essere sentito e dell'art. 71 CP, adducendo che la Corte cantonale non avrebbe sufficientemente spiegato le ragioni per cui si giustificava di ordinare un risarcimento equivalente in favore dello Stato. Rimprovera inoltre alla Corte cantonale di non avere accertato l'importo di cui egli si sarebbe appropriato.
11.2. A torto. In concreto, la Corte cantonale ha puntualmente esposto ai considerandi n. 16, 16.1, 16.2 e 17 del suo giudizio sia i requisiti della confisca di valori patrimoniali (art. 70 CP), del risarcimento equivalente (art. 71 CP) e dell'assegnamento al danneggiato (art. 73 CP) sia la sussunzione giuridica eseguita. Come già si è detto, i giudici cantonali hanno accertato in EUR 1'309'462.74 l'importo di cui il ricorrente si è appropriato ai danni di H.________ e che costituiva il danno patito dagli accusatori privati. Tenuto conto dei risarcimenti parziali già effettuati dal ricorrente, i giudici cantonali hanno altresì accertato in EUR 450'385.-- la somma complessiva ch'egli era ancora tenuto a risarcire agli accusatori privati. Hanno poi accertato che gli averi patrimoniali depositati su una relazione intestata al ricorrente presso J.________ SA ammontano a fr. 381'051.-- ed hanno spiegato perché si giustificava di pronunciare un risarcimento equivalente per l'importo di fr. 380'000.--, da assegnare agli accusatori privati, disponendo contestualmente il sequestro della suddetta relazione bancaria. La censura ricorsuale fa astrazione dai suddetti considerandi della sentenza impugnata e deve pertanto essere respinta nella misura della sua ammissibilità.
12.1. Il ricorrente sostiene che l'assegnamento agli accusatori privati del risarcimento equivalente violerebbe l'art. 73 cpv. 1 CP. Adduce che i valori patrimoniali sequestrati potrebbero essere assegnati ai danneggiati soltanto in maniera indiretta, previa procedura esecutiva, la sentenza penale dovendosi limitare a pronunciare il mantenimento del sequestro a garanzia del risarcimento equivalente.
12.2. Secondo l'art. 71 cpv. 1 CP, se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'art. 70 cpv. 2 CP.
L'art. 73 cpv. 1 lett. c CP prevede che, se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un'assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall'autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all'importo del risarcimento o dell'indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione, le pretese di risarcimento. Giusta l'art. 263 cpv. 1 lett. e CPP, in vigore dal 1° gennaio 2024, all'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l'art. 71 CP. Questa disposizione trasferisce in sostanza nel CPP il contenuto del previgente art. 71 cpv. 3 CP (Messaggio del Consiglio federale del 28 agosto 2019 concernente la modifica del CPP, in: FF 2019 5523, pag. 5579). Il previgente art. 71 cpv. 3 CP, abrogato con effetto dal 1° gennaio 2024, prevedeva che, in vista dell'esecuzione del risarcimento equivalente, l'autorità inquirente può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell'interessato. Il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell'ambito dell'esecuzione forzata. Secondo la giurisprudenza, il sequestro conservativo in vista di garantire l'esecuzione del risarcimento è possibile anche in presenza di un accusatore privato, a tutela delle sue aspettative alla possibile assegnazione in suo favore del risarcimento equivalente (DTF 140 IV 57 consid. 4.2). L'esecuzione del credito risarcitorio, segnatamente la realizzazione dei valori patrimoniali sequestrati e la distribuzione del relativo ricavo, avviene secondo la procedura e le prescrizioni della LEF (DTF 142 III 174 consid. 3.1.2; sentenza 6B_112/2022 del 10 novembre 2022 consid. 2.2.2). Ciò era dedotto dal previgente art. 71 cpv. 3 seconda frase CP, secondo cui il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell'ambito dell'esecuzione forzata, escludendo quindi la riserva prevista dall'art. 44 LEF in favore delle normative penali e fiscali relative alla realizzazione dei valori patrimoniali confiscati (sentenza 6B_112/2022, citata, consid. 2.2.2). L'attuale art. 263 cpv. 1 lett. e CPP non riprende invero espressamente il tenore letterale del previgente art. 71 cpv. 3 CP, che escludeva esplicitamente una pretesa privilegiata in favore dello Stato nell'ambito dell'esecuzione forzata. Alla luce del fatto che la modifica mirava essenzialmente a trasferire nel CPP quanto precedentemente disciplinato dal CP (FF 2019 5523 pag. 5579) e considerato l'art. 442 cpv. 1 CPP, secondo cui le prestazioni finanziarie da fornire nell'ambito del procedimento penale sono di principio riscosse conformemente alle disposizioni della LEF, anche in virtù dell'art. 263 cpv. 1 lett. e CPP il sequestro in vista del risarcimento equivalente non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell'ambito dell'esecuzione forzata (FELIX BOMMER/PETER GOLDSCHMID, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3aed. 2023, n. 47d e 47e all'art. 263 CPP).
12.3. Nel dispositivo della sentenza impugnata, la Corte cantonale ha condannato l'imputato ad un risarcimento equivalente in favore dello Stato di fr. 380'000.-- (dispositivo n. 4). Ha ordinato il sequestro, sino a concorrenza del predetto risarcimento equivalente, della relazione bancaria intestata al ricorrente presso J.________ SA (dispositivo n. 7). Ha inoltre disposto che il risarcimento equivalente è assegnato agli accusatori privati, relativamente al credito riconosciuto loro a titolo di risarcimento del danno in parziale accoglimento dell'azione adesiva (dispositivo n. 8). La CARP non ha statuito sulle modalità di riscossione del risarcimento equivalente assegnato agli accusatori privati. In particolare, non ha stabilito che l'esecuzione della decisione dovesse avvenire al di fuori della procedura della LEF e che lo Stato, rispettivamente gli assegnatari della pretesa risarcitoria, dovessero beneficiare di un diritto preferenziale. Non ha perciò violato le citate disposizioni del diritto federale. La sentenza 6B_694/2009 del 22 aprile 2010, richiamata dal ricorrente nel suo ricorso, concerne una causa in cui l'istanza inferiore aveva eluso la procedura esecutiva secondo la LEF, ordinando l'esecuzione del risarcimento equivalente già nel procedimento penale e fondando in sostanza una pretesa privilegiata dello Stato (cfr. consid. 1.5.1 di tale sentenza). Si tratta quindi di una fattispecie diversa da quella in esame e non pertinente per il presente giudizio. Infondata, la censura deve quindi essere respinta.
Laddove accenna infine alla ripartizione delle spese procedurali della sede cantonale e alla sua richiesta di un indennizzo giusta l'art. 429 CPP, avanzata dinanzi alla Corte cantonale, il ricorrente non presenta censure motivate su questi temi. Li richiama unicamente quale corollario alla sua richiesta di proscioglimento. Visto l'esito della causa, non occorre esaminarli in questa sede.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente, che rifonderà agli opponenti un'indennità di fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 1° dicembre 2025
In nome della I Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Muschietti
Il Cancelliere: Gadoni