Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_711/2023
Sentenza del 1° luglio 2024
I Corte di diritto penale
Composizione Giudici federali Jacquemoud-Rossari, Presidente, Denys, Muschietti, Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, opponente.
Oggetto Truffa aggravata, ripetuta truffa; commisurazione della pena,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 10 marzo 2023 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2022.177+204+205+259, 17.2023.66).
Fatti:
A.
A.a. Con sentenza del 22 aprile 2022, la Corte delle assise criminali ha dichiarato A.________ autore colpevole di ripetuta appropriazione indebita, per essersi, nel periodo da maggio 2019 a ottobre 2019, agendo in correità con terzi, allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto (per un ammontare complessivo di fr. 183'360.65), appropriato dei veicoli, di proprietà delle rispettive società di leasing, Fiat 500C e Mercedes-Benz C250, concessi in leasing a C.________ SA, nonché del veicolo Land Rover RR Velar D240 concesso in leasing ad L.________ AG.
L'imputato è inoltre stato riconosciuto autore colpevole di truffa aggravata, siccome commessa per mestiere, per avere, nel periodo da giugno 2019 a febbraio 2020, agendo in correità con M., concluso sette contratti di leasing in nome e per conto di C. SA, ingannando con astuzia i dipendenti delle società di leasing sulla volontà di C.________ SA di adempiere i contratti, causando loro un danno di complessivi fr. 253'615.20. Sempre nell'ambito del giudizio di colpevolezza per truffa aggravata, gli è inoltre stato addebitato di avere, tra il mese di marzo e quello di luglio del 2020, in sei distinte occasioni, in correità con terzi, chiesto a diverse banche dei prestiti Covid-19 per conto delle società C.________ SA, D.________ SA, E.________ SA, F.________ SA e G.________ GmbH, indicando nei rispettivi formulari di richiesta dei crediti delle cifre d'affari fittizie, inducendole o tentando di indurle ad atti pregiudizievoli del patrimonio della B., per complessivi fr. 465'000.--. A. è inoltre stato dichiarato autore colpevole di ripetuta truffa, in parte tentata, per avere, nel febbraio del 2020, in correità con terzi, chiesto a N.________ AG, fornendo informazioni false, il finanziamento di una cucina industriale fornita fittiziamente da C.________ SA ad O.________ SA. All'imputato è inoltre stato rimproverato di avere, nell'aprile del 2019 e nel settembre del 2020, in correità con P., rispettivamente con Q., ingannato con astuzia i dipendenti di R.________ AG inducendoli a concedere due mutui ipotecari, di fr. 1'384'000.-- rispettivamente di fr. 950'000.--. Gli è altresì stato addebitato di avere, nel marzo 2021, in correità con terzi, tentato di ingannare i dipendenti della banca S.________ SA, per ottenere la concessione di un credito in qualità di organo di fatto della società T.________ SA. Egli è parimenti stato condannato per avere, il 12 luglio 2015 e il 9 maggio 2018, annunciato alle compagnie assicurative U.________ SA e V.________ SA due furti con scasso, dichiarando contrariamente al vero di avere subito la sottrazione di tre orologi di lusso, ottenendo dei rimborsi indebiti per complessivi fr. 69'800.--. La Corte delle assise criminali ha altresì dichiarato A.________ autore colpevole di ripetuto conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, per avere, tra il settembre 2018 e il settembre 2020, in correità con terze persone, ingannato due notai, inducendoli a rogare degli atti di compravendita di un fondo, rispettivamente di costituzione di un diritto di compera su un secondo fondo, in realtà simulati. All'imputato è pure stato addebitato di avere, nel periodo tra il gennaio e il marzo 2021, in correità con terzi, usando l'inganno, indotto l'Ufficiale del registro di commercio di Biasca a iscrivere una modifica dello scopo sociale di W.________ Sagl sulla scorta di documentazione contabile falsa. Egli è poi stato riconosciuto autore colpevole di ripetuta falsità in documenti, per avere, nel periodo dal 2018 al marzo del 2021, allestito determinati documenti falsi allo scopo di commettere parte delle truffe e un conseguimento fraudolento di una falsa attestazione citati. A.________ è anche stato dichiarato autore colpevole di ripetuto inganno nei confronti delle autorità, per avere, nel periodo dal 2019 al 2021, fornito a Q., a X. e ad Y.________ documentazione falsa, segnatamente contratti di lavoro, conteggi dello stipendio e contratti di locazione fittizi, inoltrati ai competenti Uffici cantonali della migrazione per ottenere il rilascio, rispettivamente il rinnovo, di permessi di dimora. L'imputato è infine stato riconosciuto autore colpevole di guida senza autorizzazione, per avere, il 30 giugno 2020, a Novazzano, condotto un veicolo nonostante la licenza di condurre gli fosse stata revocata dall'autorità amministrativa.
A.b. La Corte delle assise criminali ha per contro prosciolto A.________ dalle imputazioni di truffa, falsità in documenti, inosservanza delle norme legali sulla contabilità, guida senza licenza di condurre con riferimento ad altri, determinati, capi d'accusa e lo ha condannato alla pena detentiva di quattro anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto. Ha inoltre ordinato nei suoi confronti l'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di sette anni.
B.
B.a. Contro il giudizio di primo grado, A.________ ha adito la Corte di appello e di revisione penale (CARP) con un appello. Il PP ha dal canto suo presentato un appello incidentale. Pure la B.________ ha presentato un appello incidentale. Z., moglie dell'imputato e proprietaria di averi sequestrati, ha presentato un appello. Con sentenza del 10 marzo 2023, la Corte cantonale ha parzialmente accolto sia l'appello dell'imputato sia l'appello incidentale del magistrato inquirente. Ha per contro respinto l'appello incidentale di B. e l'appello di Z.________.
La CARP ha rilevato che la condanna per ripetuta falsità in documenti riguardo alla documentazione prodotta nell'ambito delle compravendite simulate dei fondi, quella per ripetuto conseguimento fraudolento di una falsa attestazione riferita alle suddette compravendite di fondi, quella per inganno nei confronti delle autorità in relazione con il permesso richiesto da Y.________ e quella per guida senza autorizzazione erano passate in giudicato incontestate. Ha in seguito riconosciuto l'imputato autore colpevole di truffa aggravata, siccome commessa per mestiere, relativamente agli atti perpetrati nei confronti delle società di leasing per un danno complessivo fr. 253'615.20, nonché riguardo a quattro richieste di crediti Covid-19. La CARP lo ha parimenti ritenuto autore colpevole di ripetuta truffa riguardo al finanziamento (di fr. 209'206.28), ottenuto da N.________ AG per la pretesa fornitura di una cucina industriale, riguardo ai mutui ipotecari (di fr. 1'384'000.-- e di fr. 950'000.--) concessi da R.________ AG, nonché per il furto con scasso annunciato il 9 maggio 2018 ad V.________ SA, nell'ambito del quale ha dichiarato la sottrazione di un orologio ottenendo un indennizzo di fr. 4'800.--. L'imputato è inoltre stato riconosciuto autore colpevole di ripetuta appropriazione indebita riguardo alle tre citate vetture concesse in leasing, per un indebito profitto conseguito di complessivi fr. 183'360.65. Egli è altresì stato condannato per il reato di ripetuta falsità in documenti sia riguardo ai formulari di richiesta dei crediti Covid-19, contenenti cifre d'affari fittizie, sia per quanto concerne l'allestimento dei relativi bilanci e conti economici per il 2019 delle società richiedenti. La CARP lo ha riconosciuto autore colpevole di falsità in documenti anche in relazione con il bilancio allestito e presentato alla N.________ AG per ottenere il credito in nome e per conto della C.________ SA, nonché per quanto concerne i bilanci e i conti economici allestiti e presentati a S.________ SA al fine di ottenere un credito per la società T.________ SA. È parimenti stato riconosciuto colpevole di tale reato con riferimento al bilancio e al conto economico per l'anno 2020, fatto allestire e presentato all'Ufficio del registro di commercio nel gennaio/marzo 2021 per ottenere l'iscrizione della modifica dello scopo sociale della W.________ Sagl. La CARP ha contestualmente riconosciuto A.________ autore colpevole di ripetuto inganno nei confronti delle autorità per avere, nel 2019 e nel 2020, in correità con Q., rispettivamente con X., fornito loro contratti di lavoro e conteggi falsi, ingannando le autorità competenti per il rilascio e il rinnovo dei permessi di dimora. L'imputato è infine stato dichiarato autore colpevole di ripetuta inosservanza delle norme legali sulla contabilità per avere omesso di allestire la contabilità della società C.________ SA per il periodo contabile 2019 e 2020 e della società T.________ SA per il periodo contabile 2020.
B.b. La CARP ha prosciolto l'imputato dai capi d'imputazione che non sono stati oggetto di condanna. Lo ha condannato alla pena detentiva di cinque anni e quattro mesi, da dedursi il carcere preventivo e di sicurezza sofferti, e alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 30.-- ciascuna, nonché alla multa di fr. 500.--. La Corte cantonale ha disposto la sospensione della pena pecuniaria per un periodo di prova di due anni ed ha ordinato nei confronti dell'imputato l'espulsione dal territorio svizzero per una durata di sette anni. Ha altresì ordinato la confisca dei preziosi sotto sequestro, acquistati con il prestito Covid-19 erogato a favore di D.________ SA.
C.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 24 maggio 2023 al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarla e di proscioglierlo dai capi d'imputazione n. 1.1.1, n. 1.1.2, n. 1.2, n. 2.1, n. 2.2.1, n. 2.2.3, n. 2.2.4, n. 2.2.5, n. 2.3, n. 2.5, n. 2.6, n. 3.1.1, n. 3.1.3, n. 3.1.4, n. 3.1.5, n. 3.2.1, n. 3.2.2, n. 3.2.4, n. 3.2.6, n. 3.5, n. 5, n. 6.3, n. 7.1 e n. 7.2 dell'atto di accusa. Chiede altresì che sia accertato ch'egli è stato sottoposto ad una carcerazione lesiva dell'art. 3 CEDU. In via subordinata, il ricorrente postula una ricommisurazione della pena, rispettivamente il rinvio della causa alla Corte cantonale per un nuovo giudizio sulla sanzione penale. Chiede inoltre di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il ricorrente fa valere l'accertamento inesatto dei fatti, l'abuso del potere di apprezzamento riguardo alla commisurazione della pena, la violazione dell'art. 146 CP con riferimento all'esistenza dell'inganno astuto, il diniego di giustizia e il divieto di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti. Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto:
La decisione impugnata, di carattere finale (art. 90 LTF), è stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è sotto i citati aspetti ammissibile. Il ricorrente è legittimato in veste di imputato ad impugnare il giudizio di condanna (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF). La legittimazione ad aggravarsi contro la confisca dei beni sequestrati spetta per contro al proprietario degli stessi (DTF 133 IV 278 consid. 1.3; sentenza 6B_924/2020 del 1° ottobre 2020 consid. 1.3.2, in: RtiD I-2021, pag. 135 segg.). Come riconosciuto dal ricorrente, la proprietaria di una parte dei preziosi confiscati, di cui è chiesto il dissequestro, è in concreto sua moglie, Z.________, la quale si è peraltro aggravata con un ricorso in questa sede contro il provvedimento adottato (causa n. 6B_728/2023). Nella misura in cui il ricorrente contesta, nell'esclusivo interesse della moglie, la decisione di confisca di oggetti di proprietà di quest'ultima, egli difetta di un interesse giuridicamente protetto. In quanto diretto contro il dispositivo relativo alla confisca dei preziosi, il gravame è quindi in tal senso inammissibile.
2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre illustrare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove il ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). In quest'ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali non sono ammissibili (DTF 143 IV 122 consid. 3.3; 142 III 364 consid. 2.4). Per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 148 IV 356 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1).
2.2. Nella misura in cui il ricorrente si limita ad esporre una sua versione dei fatti, senza sostanziare l'arbitrarietà degli accertamenti e della valutazione delle prove eseguiti dalla Corte cantonale, il gravame denota carattere appellatorio e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Spettava infatti al ricorrente confrontarsi puntualmente con gli specifici accertamenti contenuti nella sentenza della CARP, spiegando, con una motivazione conforme alle esposte esigenze, perché essi sarebbero manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con determinati atti. Il ricorso è parimenti inammissibile laddove il ricorrente contesta la realizzazione del reato di truffa, segnatamente con riferimento all'asserito mancato adempimento del requisito dell'inganno astuto, senza tuttavia confrontarsi con la sussunzione concretamente eseguita dalla Corte cantonale, spiegando le ragioni per cui violerebbe l'art. 146 CP. Quanto al principio della presunzione di innocenza, nella misura in cui è richiamato dal ricorrente con riferimento alla valutazione delle prove, esso non assume nell'ambito della procedura dinanzi al Tribunale federale una portata travalicante quella del divieto dell'arbitrio (DTF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 e rinvii).
3.1. Richiamando l'art. 3 cpv. 2 lett. c CPP, gli art. 29, 30 e 32 Cost., l'art. 6 CEDU e l'art. 14 Patto ONU II, il ricorrente sostiene di non avere avuto diritto ad un processo equo. Adduce genericamente che i giudici cantonali non sarebbero stati imparziali, siccome avrebbero formato il loro giudizio di colpevolezza già prima dei dibattimenti. Rimprovera sia al tribunale di primo grado sia alla CARP di avere ignorato le prove addotte dalla difesa e di non avere preso in considerazione la sua versione dei fatti. Il ricorrente sostiene che la Corte cantonale lo avrebbe ritenuto colpevole del reato di inganno nei confronti delle autorità, per un capo d'imputazione commesso in correità con Q.________, fondandosi su un messaggio di posta elettronica del correo, senza tuttavia eseguire un interrogatorio in contraddittorio del correo stesso. Lamenta altresì la mancata partecipazione della difesa agli interrogatori di altri imputati.
3.2. Secondo il principio della buona fede e del divieto dell'abuso di diritto (art. 5 cpv. 3 Cost.) non è ammissibile che delle censure formali, che avrebbero potuto essere fatte valere ad uno stadio precedente del procedimento, siano presentate più tardi a seguito dell'esito sfavorevole della causa (DTF 143 IV 397 consid. 3.4.2 pag. 406; 143 V 66 consid. 4.3; sentenza 6B_23/2021 del 20 luglio 2021 consid. 2.3 e rinvii). Le parti devono fare valere appena possibile, ossia alla prima occasione utile, delle manchevolezze di natura formale (vere o presunte) e non possono riservarsi di presentarle nell'ambito della procedura di ricorso, nel caso in cui l'esito del procedimento dovesse rivelarsi per loro negativo. La giurisprudenza del Tribunale federale e della Corte europea dei diritti dell'uomo esige di principio che l'imputato o il suo avvocato si attivino tempestivamente e nel modo adeguato per tutelare i diritti della difesa. Se un intervento ragionevole in tal senso è stato omesso dalle parti, esse non possono in buona fede fare affidamento su un'azione da parte delle autorità penali (sentenza 6B_23/2021, citata, consid. 2.3 e rinvii). Il principio della buona fede comprende anche il comportamento contraddittorio ("venire contra factum proprium"). È ravvisabile una violazione del principio della buona fede quando l'agire dell'interessato si pone in contraddizione con il suo precedente comportamento suscettibile di fondare un affidamento degno di protezione (sentenza 6B_23/2021, citata, consid. 2.3).
3.3. Il ricorrente, patrocinato da un avvocato dinanzi alle istanze cantonali, lamenta genericamente in questa sede una violazione dei suoi diritti di difesa, una mancata presa in considerazione di imprecisate prove e una prevenzione della Corte cantonale. Non si confronta tuttavia specificatamente con determinati atti del procedimento penale e non spiega con una motivazione conforme alle esposte esigenze in che consiste la violazione. Non sostanzia le specifiche prove di cui avrebbe chiesto l'assunzione e che sarebbero state respinte dai giudici cantonali. Risulta anzi che le sue istanze probatorie sono state evase dalla Corte cantonale e che nella procedura dibattimentale il ricorrente non ha sollevato contestazioni di natura formale. Laddove lamenta genericamente "una mancata ostensione delle prove alla difesa" segnatamente "un mancato deposito delle intercettazioni telefoniche", che gli avrebbe impedito di "valutare se fosse stata intercettata qualche prova a discarico" (ricorso pag. 12), egli non considera di avere avuto accesso agli atti del procedimento penale. Nella misura in cui contesta il modo di procedere delle autorità, contro cui non ha però sollevato contestazioni né nella procedura preliminare, né in quelle dinanzi al tribunale di primo grado e dinanzi alla Corte cantonale, le censure ora sollevate dal ricorrente contraddicono il suo precedente comportamento e violano quindi il principio della buona fede. Al riguardo, gli atti eseguiti dal difensore nel procedimento penale devono essere ascritti al ricorrente (DTF 143 IV 397 consid. 3.4.2 pag. 406). Quanto all'asserito mancato interrogatorio di Q., il ricorrente si è espresso sul messaggio di posta elettronica in questione nell'ambito dell'interrogatorio del 22 giugno 2021 (AI 223), al quale era pure presente il suo difensore. In quella circostanza, egli ha preso atto che, alla luce del contenuto di tale messaggio, l'interrogatorio di Q., previsto il giorno successivo, sarebbe stato annullato. Non risulta, né il ricorrente lo sostiene, ch'egli si sia opposto alla rinuncia ad eseguire l'interrogatorio. La censura relativa al mancato interrogatorio in contraddittorio di Q.________, sollevata per la prima volta dinanzi al Tribunale federale, viola il principio della buona fede e quello dell'esaurimento delle istanze cantonali (art. 80 cpv. 1 LTF; sentenza 6B_1087/2023 del 22 maggio 2024 consid. 2). Essa è pertanto inammissibile.
Addebitando poi in modo generale ai giudici cantonali una mancanza di imparzialità, il ricorrente non fa poi valere, né tantomeno sostanzia, l'esistenza di determinati motivi di ricusazione ai sensi dell'art. 56 CPP.
3.4. Il ricorrente adduce di presumere che un suo scritto, pervenuto alla CARP il 13 marzo 2023, non sarebbe stato da lei preso in considerazione. Premesso ch'egli non fa esplicitamente valere una violazione del suo diritto di essere sentito, la critica è infondata ove si consideri che tale scritto è stato considerato e vagliato dalla Corte cantonale nella sentenza impugnata (cfr. consid. 1, pag. 43 seg.).
Laddove si esprime "sulle singole imputazioni" (cfr. ricorso, pag. 15 segg.), il ricorrente non si confronta puntualmente con i considerandi della sentenza della CARP, unico oggetto della presente impugnativa (art. 80 cpv. 1 LTF), e non motiva le ragioni per cui determinati accertamenti e valutazioni della CARP sarebbero manifestamente insostenibili o violerebbero specifiche disposizioni legali. Egli si limita sostanzialmente a ribadire la sua versione dei fatti, presentando critiche di natura appellatoria e pertanto inammissibili. Anche in questa sede il ricorrente sostiene che il personaggio di A.A., a prescindere dalla falsità del suo documento di identità, sarebbe una persona realmente esistente, distinta da lui medesimo. Non si confronta però con i considerandi n. 6.1 segg. (sentenza impugnata, pag. 60-71) in cui la Corte cantonale, sulla base di una valutazione complessiva, spiegata e motivata degli elementi disponibili, ha esposto le ragioni per cui la figura di A.A. era un'invenzione del ricorrente creata per attribuire ad un immaginario azionista della società C.________ SA ogni responsabilità. Opponendo semplicemente all'accertamento della Corte cantonale una sua versione dei fatti, il ricorrente non lo sostanzia d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Laddove accenna all'attività della società C.________ SA, il ricorrente non si confronta con gli accertamenti esposti ai considerandi n. 5 segg. della sentenza impugnata (pag. 52 segg.), censurandoli d'arbitrio con una motivazione conforme alle esposte esigenze. Né egli si confronta con il considerando n. 6 del giudizio della CARP, in cui i giudici cantonali hanno esposto il ruolo rilevante del ricorrente in tale società e la sua responsabilità nelle malversazioni nel contesto dei contratti di leasing.
Alle pagine da 33 a 67 del ricorso, il ricorrente fa riferimento ai singoli dispositivi di colpevolezza della sentenza impugnata (oppure alle imputazioni contenute nell'atto di accusa), opponendovi la sua versione dei fatti. Questo modo di procedere è inammissibile, giacché il ricorrente non si confronta con la motivazione esposta nei considerandi del giudizio della CARP e non sostanzia quindi né un accertamento dei fatti e un apprezzamento delle prove arbitrari, né una violazione del diritto conformemente alle esigenze degli art. 106 cpv. 2 e 42 cpv. 2 LTF. Contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, l'oggetto dell'impugnativa in questa sede non è l'atto di accusa, bensì la sentenza dell'ultima istanza cantonale (art. 80 LTF). La tesi difensiva del ricorrente presuppone peraltro l'effettiva esistenza di A.A.________, circostanza che, come visto, contrasta con l'accertamento della CARP, non sostanziato d'arbitrio e pertanto vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), secondo cui si tratta di una figura d'invenzione.
Il ricorrente sostiene che il proscioglimento dal capo d'imputazione n. 2.4 dell'atto di accusa sarebbe stato dimenticato nel dispositivo finale (cfr. ricorso, pag. 22). Non rende tuttavia seriamente ravvisabile di avere subito un pregiudizio al riguardo. In particolare, non pretende che il giudizio di colpevolezza comprenderebbe anche capi d'imputazione dai quali egli sarebbe stato prosciolto. La questione accennata dal ricorrente non ha portata pratica e non deve quindi essere vagliata oltre. Né egli ha subito un pregiudizio per il fatto che, nei considerandi concernenti la colpevolezza per inosservanza delle norme legali sulla contabilità (in relazione alle società C.________ SA e T.________ SA), la CARP ha erroneamente indicato che, su tali punti, l'appello del ricorrente era respinto, trattandosi invece dell'accoglimento dell'appello incidentale del PP (cfr. sentenza impugnata, consid. n. 52 b-c, pag. 169 seg.). Si tratta infatti di una semplice svista redazionale, che non ha comportato conseguenze pratiche per il ricorrente.
7.1. Il ricorrente contesta la commisurazione della pena, criticando essenzialmente il fatto ch'essa sia stata aumentata dalla Corte cantonale nonostante il parziale accoglimento del suo appello. Sostiene inoltre che la pena inflittagli sarebbe più severa rispetto a quelle concernenti altri casi in materia di reati patrimoniali giudicati dalle autorità penali ticinesi. Critica inoltre il fatto che la CARP abbia richiamato una sentenza di condanna emanata nei suoi confronti dalla Corte di appello di Napoli, per dei reati commessi oltre 15 anni fa, e non ancora cresciuta in giudicato. Contesta altresì il fatto che gli siano stati addebitati reati successivi al suo interrogatorio del 15 giugno 2020, che non avrebbe potuto commettere siccome si sarebbe già trovato in carcerazione preventiva.
7.2. Giusta l'art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1); la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).
Questa norma conferisce al giudice un ampio potere di apprezzamento. Il Tribunale federale interviene solo quando il giudice cantonale cade nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento, ossia laddove la pena esca dal quadro legale, sia valutata in base a criteri estranei all'art. 47 CP, oppure appaia eccessivamente severa o clemente (DTF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).
7.3. In concreto, il ricorrente non rende seriamente ravvisabili simili estremi, spiegando in particolare, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, per quali ragioni la pena inflittagli si fonderebbe su criteri privi di pertinenza, estranei all'art. 47 CP. Lamenta essenzialmente il fatto che la CARP si sia scostata dalla pena inflittagli dal tribunale di primo grado nonostante l'ulteriore proscioglimento da alcuni capi d'imputazione a seguito del parziale accoglimento del suo appello. Omette tuttavia di considerare che la sentenza di primo grado è stata impugnata anche dal PP con un appello incidentale, che è stato parimenti parzialmente accolto dalla CARP. In tale contesto, il PP aveva chiesto la condanna del ricorrente ad una pena detentiva di cinque anni e sei mesi, di modo che la CARP non ha violato il "divieto della reformatio in peius" condannandolo per finire ad una pena detentiva di cinque anni e quattro mesi (cfr. art. 391 cpv. 2 CPP). D'altra parte, il rimedio giuridico dell'appello aveva carattere riformatorio e la Corte cantonale era tenuta a pronunciare una nuova sentenza che si sostituiva a quella di primo grado (art. 408 CPP; DTF 143 IV 408 consid. 6.1), stabilendo quindi una pena propria e motivandola in modo comprensibile. Non poteva limitarsi a verificare i considerandi relativi alla commisurazione della pena nella sentenza della prima istanza sulla base delle censure sollevate dal ricorrente (DTF 141 IV 244 consid. 1.3.3; sentenza 6B_829/2020 dell'11 agosto 2021 consid. 8.2).
Quanto alle pene inflitte dalle autorità penali ticinesi in altri casi in materia di reati patrimoniali, il ricorrente si limita a richiamare la cronaca giudiziaria apparsa sui quotidiani, relativa ad alcuni procedimenti penali, nonché a fare riferimento ad una sentenza della CARP del 21 dicembre 2021 riguardante delle truffe ai "crediti Covid-19". Premesso che si tratta di richiami generici che non permettono un pertinente confronto con il giudizio emanato nei suoi confronti, un paragone con altri casi è di principio problematico nell'ambito della commisurazione della pena, visti i numerosi parametri che entrano in considerazione. Una certa disparità di trattamento in questa materia è normalmente riconducibile al principio dell'individualizzazione delle pene, voluto dal legislatore, e non sarebbe di per sé sufficiente per riconoscere un abuso del potere di apprezzamento dell'autorità giudicante (DTF 141 IV 61 consid. 6.3.2 e rinvii). Tutt'al più, potrebbe entrare in considerazione un qualche confronto con le pene inflitte ai coimputati, tenuto conto dei loro diversi contributi alla commissione del reato (DTF 135 IV 191 consid. 3.2). In concreto, il ricorrente non prospetta però un simile confronto, essendo peraltro stato giudicato separatamente dagli altri coimputati. La citata sentenza del 21 dicembre 2021 della CARP concerne delle fattispecie in gran parte diverse da quelle addebitate al ricorrente. Essa è comunque stata annullata dal Tribunale federale, adito su ricorso del Ministero pubblico (sentenza 6B_271/2022 dell'11 marzo 2024, destinata a pubblicazione). La Corte cantonale ha ritenuto grave la colpa del ricorrente riguardo al reato di ripetuta falsità in documenti, considerato altresì che alcuni episodi erano avvenuti dopo il 15 giugno 2020, ossia dopo ch'egli era già stato interrogato in qualità di imputato riguardo ai fatti concernenti i contratti di leasing delle automobili. Il ricorrente contesta questa valutazione adducendo che nel 2021 egli era già sottoposto alla carcerazione preventiva. Tuttavia, secondo gli accertamenti della Corte cantonale, egli è stato arrestato il 27 aprile 2021, mentre i fatti concernenti la condanna per due capi d'imputazione di falsità in documenti (relativa ai bilanci e ai conti economici falsi fatti allestire e presentati ad S.________ SA per conto di T.________ SA, rispettivamente relativa ai bilanci e ai conti economici falsi fatti allestire e presentati al registro di commercio per ottenere l'iscrizione della modifica dello scopo sociale di W.________ Sagl) sono stati commessi dal gennaio al marzo 2021. Questi accertamenti non sono censurati d'arbitrio e sono quindi vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). La tesi ricorsuale secondo cui egli si trovava in carcerazione preventiva quando è stato commesso il reato è pertanto infondata. Quanto alla citata sentenza della Corte di appello di Napoli, il ricorrente non si confronta con il considerando n. 2.2 della sentenza impugnata (pag. 50 seg.), in cui la CARP ha esposto le ragioni per cui le spiegazioni da lui fornite al proposito non erano credibili, ed ha accertato che egli aveva per finire ammesso di conoscere tale giudizio italiano di condanna in secondo grado, contro cui non era stato presentato un ricorso in cassazione. Alla luce di quanto esposto, non essendo ravvisabile un eccesso del potere di apprezzamento dei giudici cantonali, non vi sono ragioni per rivenire sulla pena inflitta al ricorrente. Va nondimeno rilevato che, in accoglimento del ricorso del PP nella causa connessa 6B_691/2023, la Corte cantonale dovrà nuovamente statuire sulla commisurazione della pena.
8.1. Il ricorrente sostiene inoltre di essere stato sottoposto a una carcerazione inumana, lesiva dell'art. 3 CEDU, a causa della vetustà del penitenziario cantonale de La Stampa. Ritiene che questa circostanza avrebbe potuto essere accertata d'ufficio dai giudici cantonali e comportare il riconoscimento di un indennizzo o di una riduzione della pena.
8.2. Nell'ambito di un procedimento penale pendente, il giudizio su un eventuale risarcimento per delle asserite condizioni di carcerazione illecite si fonda sull'art. 431 cpv. 1 CPP e rientra nelle competenze dell'autorità di merito (DTF 149 IV 266 consid. 6.2; 142 IV 245 consid. 4.1 e rispettivi rinvii). Non spetta tuttavia in modo generale alle autorità penali, allo stadio del giudizio, ricercare d'ufficio, in assenza di una qualsiasi allegazione, l'eventuale esistenza di provvedimenti coercitivi illeciti durante l'intero procedimento penale e statuire sulla riparazione delle loro conseguenze. Ciò in particolare quando, come in concreto, una pretesa d'indennità dell'imputato per la carcerazione processuale subita non è la diretta conseguenza di un abbandono del procedimento nei suoi confronti (sentenza 6B_1071/2015 del 18 luglio 2016 consid. 4.1).
8.3. Nella fattispecie, il ricorrente è stato condannato per la maggior parte dei capi d'imputazione. Patrocinato da un difensore nella procedura cantonale, non risulta ch'egli abbia fatto valere dinanzi alle autorità penali cantonali l'esistenza di condizioni di carcerazioni illecite, lesive dell'art. 3 CEDU. Né egli adduce di avere formulato un'istanza di indennizzo in tal senso, circostanza che nemmeno emerge dagli atti. In mancanza di ogni allegazione al riguardo, la Corte cantonale non era quindi tenuta a esaminare d'ufficio le condizioni di carcerazione del ricorrente nel corso del procedimento penale.
9.1. La Corte cantonale ha posto a carico del ricorrente il pagamento delle spese procedurali di primo grado in ragione di 3/4, il restante 1/4 rimanendo a carico dello Stato del Cantone Ticino.
Il ricorrente sostiene che tali spese comprenderebbero le spese d'istruzione indicate nell'atto di accusa, di complessivi fr. 48'765.--, la cui distinta non gli sarebbe tuttavia stata trasmessa, affinché potesse verificare la congruità degli oneri esposti. Adduce che le spese sostenute per la sorveglianza telefonica non potrebbero comunque essere poste a suo carico, siccome la misura si sarebbe rivelata inutile giusta l'art. 426 cpv. 3 lett. a CPP.
9.2. In concreto, l'ammontare delle spese d'istruzione sostenute risulta dall'atto di accusa, che fa riferimento, per i dettagli, ad una distinta allegata allo stesso. Il ricorrente, che come già si è detto era patrocinato da un avvocato in sede cantonale, non sostiene di avere richiesto di potere visionare la distinta e non fa al riguardo valere una violazione del suo diritto di essere sentito (art. 107 CPP, art. 29 cpv. 2 Cost.). Non adduce, in particolare, che le autorità gli avrebbero negato l'accesso a tale atto.
Egli accenna ad una violazione dell'art. 426 cpv. 3 lett. a CPP, secondo cui l'imputato non sostiene le spese procedurali causate dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati. Questa norma si riferisce tuttavia ad atti che risultavano oggettivamente tali già in anticipo. Si tratta di atti i cui costi non sarebbero più in un rapporto di causalità adeguata con il reato. È per esempio il caso di errori materiali o procedurali dell'autorità corretti nella procedura di ricorso o della ripetizione di atti procedurali inficiati da violazioni formali (cfr. sentenze 6B_1500/2021 del 13 gennaio 2023 consid. 10.2; 6B_1255/2016 del 24 maggio 2017 consid. 1.3 e riferimenti). Il generico accenno del ricorrente ad atti di sorveglianza telefonica non sostanzia in concreto la realizzazione di simili estremi. Risulta peraltro che nella sentenza impugnata (pag. 86 segg.) sono riportati stralci di conversazioni telefoniche, sicché la tesi ricorsuale, secondo cui si tratterebbe di atti procedurali inutili, appare d'acchito infondata. In quanto ammissibile, la censura deve perciò essere respinta.
10.1. La Corte cantonale ha posto gli oneri processuali relativi alla procedura di appello incidentale di B.________, di complessivi fr. 2'200.--, per 1/3 a carico del ricorrente, i restanti 2/3 rimanendo a carico dell'accusatrice privata.
In questa sede, il ricorrente adduce che non si comprenderebbero le ragioni di tale ripartizione, ritenuto che l'appello incidentale di B.________ è stato respinto, analogamente all'appello presentato da Z.________, quale terza aggravata, che tuttavia si è vista addossare l'intero importo (fr. 1'200.--) degli oneri processuali relativi alla procedura di appello da lei avviata.
10.2. Con questa argomentazione generica, il ricorrente non si confronta con i considerandi del giudizio impugnato, in particolare con il considerando n. 84.1.2.b (sentenza impugnata, pag. 200), e non fa valere una violazione del diritto con una motivazione conforme alle esposte esigenze. Egli omette di considerare che, diversamente da quanto stabilito per l'appello della terza aggravata, all'accusatrice privata B.________ la Corte cantonale ha riconosciuto un risarcimento delle spese legali sostenute per la procedura di appello di complessivi fr. 8'311.--, ponendoli nella misura di 1/3 (fr. 2'770.30) a carico del ricorrente. Ciò, in particolare, tenuto conto della parziale conferma dell'atto di accusa. Il ricorrente non spiega per quali ragioni, alla luce di queste differenze tra la situazione dell'accusatrice privata e quella della terza aggravata, la suddetta ripartizione delle spese procedurali d'appello violerebbe il diritto.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente in questa sede deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). In considerazione della sua situazione finanziaria, si giustifica tuttavia di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 1° luglio 2024
In nome della I Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Jacquemoud-Rossari
Il Cancelliere: Gadoni