Raccomandata
Incarto n. 43.2024.3
cs
Lugano 14 ottobre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 luglio 2024 di
RI 1
contro
la decisione del 26 giugno 2024 emanata dal
Dipartimento della sanità e della socialità, 6501 Bellinzona
in materia di aiuto alle vittime di reati
ritenuto in fatto
1.1. Il __________ 2018 RI 1, nata nel 1956, ha subìto un’aggressione, da parte di una persona rimasta ignota, nell’ufficio cambio/negozio di __________ a __________ dove stava lavorando. Ella ha riferito che quel giorno una persona si è presentata più volte per discutere della possibilità di cambiare la cifra di fr. 25'000 in euro. Ripresentatasi verso le 18:17 e notando che nel negozio era presente unicamente RI 1, la persona ignota le chiedeva di chiudere la porta d’entrata a chiave per fare le cose con calma. Una volta chiusi all’interno, l’ignoto si è scagliato contro di lei, afferrandola di spalle con entrambe le braccia e trascinandola nel retrobottega, impedendole di urlare, chiudendole la bocca con la propria mano destra ed affermando: “non gridare che non ti faccio niente, mi devi dire dove sono i soldi e la cassaforte”, lasciando poi la presa. RI 1 ha acconsentito alla richiesta, spostandosi dove si trovava la cassaforte e consegnandogli una busta contenente denaro contante. In seguito l’ignoto ha legato assieme le mani della vittima con del nastro adesivo per pacchi rinvenuto in loco, compiendo alcuni giri di nastro attorno alle stesse, provvedendo in seguito a fissarle sempre utilizzando il medesimo nastro per pacchi ad un montante di uno scaffale ivi presente, impedendo di fatto alla vittima di muoversi, fuggire o di chiamare i soccorsi. Impossibilitata a fuggire e a chiamare i soccorsi, RI 1 è stata in seguito liberata da un negoziante giunto all’interno del commercio solo a rapina avvenuta.
Il totale della refurtiva ammonta a fr. 10'000 ed euro 21'475 (cfr. doc. A33).
1.2. In seguito a quanto accaduto RI 1 ha effettuato 20 sedute di psicoterapia presso la psicologa e psicoterapeuta FSP __________, delle quali 14 pagate quale aiuto immediato ai sensi della LAV, dal mese di novembre 2018 al mese di novembre 2021 ed una seduta il 20 novembre 2023 in seguito alla richiesta dell’autorità LAV di poter disporre di un rendiconto delle consultazioni effettuate. Ella è inoltre stata inabile al lavoro dall’8 agosto 2018 al 28 settembre 2018.
1.3. Il __________ novembre 2018 il Procuratore Pubblico __________ ha sospeso il procedimento penale per titolo di rapina (art. 140 cifra 1 cpv. 1 CP), ritenuto che l’inchiesta non ha permesso di identificare l’autore del reato (doc. A31).
1.4. Il 29 marzo 2023 RI 1 ha inoltrato al Dipartimento della Sanità e della Socialità (in seguito: DSS) un’istanza tendente alla richiesta di una riparazione morale dell’importo “massimo secondo la legge”.
1.5. Con decisione del 26 giugno 2024 il DSS ha parzialmente accolto l’istanza, accordandole una riparazione morale di fr. 2'000.
1.6. Con ricorso del 25 luglio 2024 (doc. I), completato, in seguito al decreto del Giudice delegato del TCA (doc. II), con scritto pervenuto il 14 agosto 2024 (doc. III), RI 1 è insorta contro la predetta decisione, chiedendo un importo maggiore a titolo di riparazione morale. L’interessata sostiene che la rapina le ha cambiato il suo stile di vita e che per circa 5 anni ha vissuto con ansia e insonnia, con ripercussioni sull’attività lavorativa. La ricorrente afferma che il suo datore di lavoro non ha considerato tutti i certificati medici di incapacità lavorativa da lei prodotti, di essere in seguito stata licenziata e di aver dovuto difendersi da sola davanti ad un giudice per far valere di essere stata sottopagata per anni e di aver vinto la causa. L’insorgente rammenta di essere stata seguita da una psicologa le cui cure sono state inizialmente prese a carico della LAV. Solo dopo molti anni è riuscita a ridiventare sé stessa, grazie all’aiuto dei figli, la cui vita è stata sconvolta. Al figlio __________ sarebbe stata riscontrata una malattia all’occhio dovuta allo stress. RI 1 sostiene che il DSS non avrebbe esaminato accuratamente l’intera fattispecie, poiché ha subito una rapina (art. 183 CP) e non una tentata rapina, nonché un sequestro di persona (art. 184 CP), rispettivamente una presa in ostaggio (art. 185 CP) ed avrebbe diritto a fr. 15'000, poiché, secondo la classificazione contenuta nella decisione impugnata, si troverebbe nella forchetta che dà diritto ad un’indennità minima di fr. 5'000 e massima di fr. 15'000. L’ufficio cambio nel quale lavorava non era adeguatamente securizzato, aveva solo le telecamere e la sua vita è stata messa in pericolo. A questo proposito sostiene che il precedente proprietario non aveva potuto sottoscrivere un’assicurazione contro i furti, mentre il nuovo titolare era riuscito a concluderne una ed aveva fretta di incassare i soldi rubati. La rapina è stata brutale e violenta. Rammenta di essere stata aggredita alle spalle mentre stava chiudendo il negozio, afferma che l’autore del reato l’ha obbligata a chiudere la porta a chiave, l’ha sequestrata e l’ha ricattata dicendole che se non faceva quello che diceva, l’avrebbe lasciata lì tutta la notte e sarebbe andata a trovarla presso la sua abitazione. L’insorgente afferma di aver subito violenza piscologica, che la perseguita ancora oggi. La lesione va considerata grave, sia per lei stessa che per i figli. La ricorrente afferma di essere a disposizione anche per presentarsi personalmente per esporre la sua situazione.
1.7. Il 26 agosto 2024 la ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione (doc. IV).
1.8. Con risposta del 16 settembre 2024 il DSS ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).
1.9. Con scritto pervenuto al TCA il 2 ottobre 2024 RI 1 si è ulteriormente espressa in merito, affermando che vorrebbe “cortesemente essere sentita” ed “esporre direttamente il mio stato d’animo e il vissuto di questi anni successivi alla rapina del __________.2018” (doc. VIII). Ella ritorna sulla sofferenza che l’ha afflitta in tutti questi anni, sostenendo di aver subito i seguenti danni: disturbo posttraumatico, furto-coazione, aggressione, presa di ostaggio in luogo lavorativo e sicuro, senza sicurezze all’interno del negozio, minacciata, imbavagliata e legata, lesione personale grave che ha leso la sua persona. L’insorgente afferma di essere sempre stata in contatto con il DSS e ha sempre chiesto se doveva inviare documenti e ha inviato quello che le chiedevano e non le è stato detto che poteva essere seguita gratuitamente da un legale. Il fatto di aver ripreso a lavorare l’ha aiutata a recuperare e guarire e a non essere di peso per il datore di lavoro. Essere aggredita e spintonata è uno shock anche alla sua età.
La ricorrente conclude affermando che andrà avanti perché non capisce come il suo datore di lavoro abbia ricevuto il rimborso di tutto quanto aveva perso, mentre lei che ha subito l’aggressione deve elemosinare fr. 2'000 che non rimborsano le sue terapie private e le spese che ha avuto.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
Nella presente fattispecie, con la decisione impugnata, il DSS ha attribuito alla ricorrente un risarcimento per torto morale di fr. 2'000 in seguito alla rapina subìta il __________ 2018.
Oggetto del contendere è di conseguenza unicamente l’ammontare della riparazione morale in suo favore.
Nella misura in cui l’insorgente si lamenta per non essere stata informata immediatamente dal DSS circa la possibilità di essere seguita da un “avvocato gratuito” e contesta di conseguenza la consulenza in merito all’aiuto immediato, rispettivamente all’aiuto a più lungo termine fornito dai consultori e il contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi (art. 2 lett. da a a c LAV), il suo ricorso è irricevibile poiché non parte della presente procedura.
Il ricorso di rivela irricevibile anche laddove l’insorgente fa valere che pure i figli avrebbero subito dei danni in seguito a quanto accaduto. La loro posizione sarà esaminata nell’ambito degli eventuali ricorsi da loro presentati contro le decisioni emesse nei loro confronti.
nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2009 è entrata in vigore la nuova Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati del 23 marzo 2007, che ha abrogato la legge del 4 ottobre 1991 (art. 46 nuova LAV).
L’art. 48 lett. a prima frase (disposizioni transitorie) della nuova LAV prevede che sono retti dal diritto previgente il diritto all’indennizzo o alla riparazione morale per reati commessi prima dell’entrata in vigore della nuova legge.
Nel caso di specie il Procuratore Pubblico ha aperto un procedimento, poi sospeso, per fatti avvenuti il __________ 2018. Al caso di specie trovano pertanto applicazione le norme della nuova legge in vigore dal 1° gennaio 2009.
2.3. Per l’art. 1 cpv. 1 LAV ogni persona la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato (vittima) ha diritto all’aiuto conformemente alla presente legge (aiuto alle vittime).
L’art. 1 cpv. 3 LAV prevede che il diritto sussiste indipendentemente dal fatto che l’autore sia stato rintracciato (lett. a), si sia comportato in modo colpevole (lett. b), abbia agito intenzionalmente o per negligenza (lett. c).
Secondo l’art. 2 LAV l’aiuto comprende:
a. la consulenza e l’aiuto immediato;
b. l’aiuto a più lungo termine fornito dai consultori;
c. il contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi;
d. l’indennizzo;
e. la riparazione morale;
f. l’esenzione dalle spese processuali.
Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAV l’aiuto alle vittime è concesso se il reato è stato commesso in Svizzera. Per l’art. 3 cpv. 2 LAV se il reato è stato commesso all’estero, le prestazioni dei consultori sono accordate alle condizioni di cui all’articolo 17; non vengono concessi indennizzi né riparazioni morali.
Ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LAV le prestazioni dell’aiuto alle vittime sono accordate definitivamente solo se l’autore del reato o un’altra persona o istituzione debitrice non versa prestazioni o versa prestazioni insufficienti.
Per l’art. 4 cpv. 2 LAV chi chiede un contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi, un indennizzo o una riparazione morale deve rendere attendibile che sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 1, eccetto che, in considerazione di circostanze particolari, non si possa pretendere che egli si adoperi per ottenere prestazioni da terzi.
2.4. Per quanto concerne la riparazione per torto morale, l’art. 22 cpv. 1 LAV prevede che la vittima e i suoi congiunti hanno diritto a una somma a titolo di riparazione morale se la gravità della lesione lo giustifica; gli articoli 47 e 49 del Codice delle obbligazioni si applicano per analogia.
Secondo l’art. 22 cpv. 2 LAV il diritto alla riparazione morale non è trasmissibile per successione.
Per l’art. 23 cpv. 1 LAV la riparazione morale è calcolata in base alla gravità della lesione. Secondo l’art. 23 cpv. 2 LAV la riparazione morale ammonta al massimo a 70'000 franchi per la vittima (lett. a), 35'000 franchi per i congiunti (lett. b). Ai sensi dell’art. 23 cpv. 3 LAV le prestazioni ricevute da terzi a titolo di riparazione morale sono dedotte.
Per l’art. 27 LAV l’indennizzo e la riparazione morale destinati alla vittima possono essere ridotti o esclusi se la vittima ha contribuito a causare o ad aggravare la lesione (cpv. 1). L’indennizzo e la riparazione morale destinati ai congiunti possono essere ridotti o esclusi se i congiunti o la vittima hanno contribuito a causare o ad aggravare la lesione (cpv. 2). La riparazione morale può essere ridotta se l’avente diritto è domiciliato all’estero e, in base al costo della vita nel luogo di domicilio, risultasse sproporzionata (cpv. 3).
L’art. 28 LAV prevede che non sono dovuti interessi per l’indennizzo e la riparazione morale.
2.5. Per quanto attiene alla riparazione del torto morale in un caso ticinese il Tribunale Federale, con sentenza del 4 luglio 2002 1A.20/2002, così si è espresso:
" L'art. 12 cpv. 2 LAV sancisce il principio di una riparazione morale, in denaro, a favore della vittima che ha subito un'offesa grave in circostanze particolari; la norma non fissa però criteri per stabilire quest'indennità. Secondo la giurisprudenza occorre quindi applicare per analogia i principi previsti dagli art. 47 e 49 CO, tenendo tuttavia conto del fatto che il sistema d'indennizzo del danno e del torto morale secondo la LAV corrisponde a una prestazione di assistenza e non a un obbligo di risarcimento derivante dalla responsabilità dello Stato (DTF 128 II 49 consid. 4.1, 125 II 554 consid. 2a, 123 II 425 consid. 4c). L'ampio potere d'apprezzamento riconosciuto in quest'ambito all'autorità competente a stabilire l'indennità ha come limiti essenzialmente il rispetto della parità di trattamento e il divieto dell'arbitrio (DTF 125 II 169 consid. 2b/bb pag. 274; cfr. anche DTF 128 II 49 consid. 4.3)."
Il TF si è poi così ulteriormente espresso:
" Una riparazione morale non è data in ogni caso di lesioni fisiche o psichiche: essa presuppone una lesione grave e circostanze particolari (DTF 125 III 70 consid. 3c, 110 II 163 consid. 2c; Brehm, op. cit., n. 28 e 161 all'art. 47). Occorre quindi che il danno sia di una certa entità, come è il caso dell'invalidità o del pregiudizio permanente di un organo importante (DTF 121 II 369 consid. 3c/bb; Brehm, op. cit., n. 162 e 165 all'art. 47). Qualora il pregiudizio non sia durevole, una riparazione morale è riconosciuta se siano realizzate circostanze particolari quali una degenza in ospedale per più mesi con numerose operazioni, un lungo periodo di sofferenza e di incapacità lavorativa (cfr. Brehm, op. cit., n. 163 e 166 seg. all'art. 47; Gomm/Stein/Zehnter, op. cit., n. 20 all'art. 12). Occorre inoltre considerare pregiudizi psichici importanti quali stati di stress posttraumatici che conducono a cambiamenti durevoli della personalità (cfr. Brehm, op. cit., n. 171 segg. all'art. 47). Se la lesione può invece essere guarita senza complicazioni importanti e senza pregiudizi durevoli non è di massima dovuta una riparazione morale (cfr. Alfred Keller, Haftpflicht im Privatrecht, vol. 2, 2a ed., Berna 1998, pag. 132 seg.; Brehm, op. cit., n. 163 segg. all'art. 47). In linea di principio, sono quindi determinanti per stabilire l'ammontare della riparazione morale soprattutto il tipo e la gravità della lesione, l'intensità e la durata degli effetti sulla personalità dell'interessato e il grado di colpa dell'autore (DTF 125 III 269 consid. 2a, 412 consid. 2a pag. 417)."
In una sentenza del 20 dicembre 1995 pubblicata in DTF 121 II 369 il Tribunale federale ha avuto occasione di ricordare che la definizione dell'art. 12 cpv. 2 vLAV corrisponde in larga misura ai criteri previsti agli articoli 47 e 49 CO, i quali precisano a quali condizioni l'autore di un atto illecito è tenuto a versare alla vittima una somma a titolo di riparazione morale. Questo corrisponde anche a uno degli scopi della legge che è quello di accordare un aiuto efficace quando l'autore dell'infrazione non vi provvede.
Per determinare le condizioni alle quali attribuire una riparazione morale, occorre dunque ispirarsi, per analogia, alla giurisprudenza civile relativa agli art. 47 e 49 CO (cfr. DTF 121 II 373; vedi pure DTF 123 II 214).
Nel giudizio pubblicato in DTF 121 II 369, la nostra Massima istanza ha pure avuto occasione di ricordare che l'attribuzione di una riparazione morale a seguito di lesioni corporali esige che esse abbiano una certa importanza. Ciò è il caso dei danni che provocano la perdita definitiva della funzione di un organo, come ad esempio un occhio (cfr. DTF 121 II 374 con riferimento a DTF 110 II 163 consid. 2c).
Il Tribunale federale ha aggiunto che, vista la sua natura, la riparazione morale non può essere fissata secondo criteri matematici, ma soltanto stimata tenendo conto della natura e della gravità della lesione, della sua durata e della sua incidenza sulla personalità della vittima (cfr. DTF 121 II 377 con riferimenti a DTF 117 II 50 consid. 4a, DTF 112 II 133 consid. 3).
Il Tribunale federale nella medesima sentenza ha riassunto alcuni casi giudicati in passato. Nel 1978 è stata accordata una riparazione morale di fr. 8’000.-- ad una vittima che aveva perso un occhio, tenuto conto delle colpe rispettive (attenuato a causa della giovane età) dell'autore del danno e della vittima (cfr. DTF 104 II 184 consid. 5). La stessa somma ridotta della metà a seguito di una colpa concomitante era stata accordata nel 1967 (cfr. DTF 102 II 18 consid. 2). Nel 1984 l'indennità di torto morale consecutivo alla perdita dell'udito da una parte è stata stimata in fr. 5’000.-- (cfr. DTF 110 II 163 consid. 2c). Nel 1986 una cecità dell'80 % di lunga durata con un'invalidità fisica del 90 % e economica del 100 % ha condotto all'assegnazione di una indennità di fr. 50'000.-- (cfr. DTF 112 II 138 consid. 5b).
Il TF ha poi aggiunto che l'importo deve tenere conto della speranza di vita ridotta del ricorrente, consecutiva al danno alla salute dal quale è colpito (cfr. DTF 121 V 377; DTF 110 II 163 consid. 2c, DTF 104 II 184 consid. 5).
Nel caso che era chiamato a giudicare, trattandosi di una vittima (nata nel 1966) che aveva perso un occhio ed aveva una colpa concorrente per il danno alla salute (ciò che giustificava soltanto una riduzione e non il rifiuto della riparazione morale, cfr. DTF 121 II 373-375; vedi pure, a proposito della riduzione, la precisazione della giurisprudenza in DTF 123 II 213-217), il Tribunale federale ha ritenuto equo accordare al ricorrente un'indennità di fr. 8’000.-- (cfr. DTF 121 II 377).
In una sentenza del 22 febbraio 1997 pubblicata in DTF 123 II 210 il Tribunale federale ha confermato la somma di fr. 2000.-- a titolo di riparazione morale attribuita ad una persona che aveva partecipato ad una manifestazione non autorizzata di 300 curdi davanti all'ambasciata turca di Berna e che era stato colpito da alcuni colpi sparati da membri dell'ambasciata turca. La vittima si era procurata una frattura aperta del femore inferiore che ha dovuto essere curata in ospedale dal 24 giugno al 14 luglio 1993 e che ha provocato un'inabilità lavorativa fino al 31 gennaio 1994. La frattura è nel frattempo guarita; sono tuttavia rimasti dei dolori in caso di caricamento.
Il TFA ha quindi concluso che "angesichts der Art der Verletzung (Unterschenkelfraktur), des relativ kurzen Spitalaufenthalts (von weniger als einem Monat) und der komplikationslosen Verheilung von Fraktur und Hautabdeckung, auch unter Berücksichtigung der verbleibenden Belastungsschmerzen und der sichtbaren (jedoch nicht entstellenden) Narben am Bein, bewegt sich die zugesprochene Genugtuungssumme von fr. 2000.-- innerhalb des Ermessensspielraumes, in welcher das Bundesgericht nicht eingreifen kann" (STFA del 22 febbraio 1997 nella causa D., consid. 4a, non pubblicato della sentenza DTF 123 II 210).
In occasione di quella manifestazione, vi furono in particolare altri due feriti: C. al quale è stata versata una riparazione morale di fr. 2’000.-- e un funzionario di polizia al quale è stata attribuita una riparazione morale di fr. 5’000.--.
2.6. Come visto, il 1° gennaio 2009 è entrata in vigore la nuova LAV del 23 marzo 2007 che restringe, anziché estendere, l’ammontare della riparazione morale, prevedendo dei limiti di indennizzo che prima non esistevano. Lo stesso Consiglio federale nel Messaggio sulla revisione totale della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati del 9 novembre 2005 (FF 2005 pag. 6351 e seguenti), ha affermato, a pag. 6368, che “anche la riparazione morale in quanto forma speciale di indennizzo per il danno subito deve essere mantenuta. Deve però essere limitata” e a pag. 6373 che “Proponiamo un valore massimo di 70 000 franchi per la vittima e di 35 000 franchi per i congiunti. In questo modo la riparazione morale secondo il diritto sull’aiuto alle vittime risulta inferiore rispetto a quella secondo il diritto civile, come richiesto dal postulato Leuthard”.
Il Consiglio federale ha inoltre affermato, a pag. 6408, che “dal momento che la LAV non deve allontanarsi troppo dal diritto civile (il sistema attuale ha in effetti dato buoni risultati) e considerato che la riparazione morale accordata dallo Stato non deve essere identica, nel suo importo, a quella che verserebbe l’autore del reato, la soluzione scelta è quella di una riparazione morale secondo gli articoli 47 e 49 CO, ma limitata a un importo massimo. Considerate le particolarità della riparazione morale secondo la LAV, diverse disposizioni della sezione 2 (riparazione morale) e della sezione 3 (disposizioni comuni) contengono soluzioni che si discostano per certi aspetti da quelle del diritto civile.”
Circa gli art. 22 e 23 LAV, l’Esecutivo federale ha affermato (pag. 6408 e seguenti):
" L’articolo 22 capoverso 1 disciplina le condizioni per la concessione della riparazione morale alla vittima e ai suoi congiunti con un rinvio agli articoli 47 e 49 CO; ricorda inoltre l’importante limitazione secondo la quale solo le lesioni gravi danno diritto a una riparazione morale. Il diritto della vittima alla riparazione morale è quindi enunciato in modo chiaro. I congiunti della vittima hanno diritto a una riparazione morale nella misura in (ndr: cui) adempiono le condizioni fissate negli articoli 47 e 49 CO. L’articolo 1 capoverso 2 designa quali persone devono essere considerate come congiunti.
(…).
Affinché venga versata una riparazione morale deve esserci una lesione all’integrità fisica, psichica o sessuale della vittima (art. 1 cpv. 1). Successivamente intervengono condizioni inerenti al diritto della responsabilità civile. A titolo di esempio ne menzioniamo alcune. La riparazione morale versata alla vittima di una lesione corporale
dipende dalla gravità della sofferenza risultante dalla lesione e dalla possibilità di lenire in modo sensibile, mediante versamento di una somma in denaro, il dolore fisico o morale; sono per esempio considerate l’invalidità, la durata dell’ospedalizzazione, la gravità delle operazioni, lo sconvolgimento della vita professionale o della vita privata. Se la vittima non è deceduta, i congiunti possono aver diritto a una riparazione morale nella misura in cui siano colpiti allo stesso modo o più fortemente che in caso di decesso; la loro sofferenza deve quindi avere un carattere eccezionale.
Attualmente si pensa ai casi di invalidità permanente che necessitano di cure e di un’attenzione costante.
In occasione della procedura di consultazione, la nozione di conseguenze di lunga durata, tratta dalla nozione di invalidità che figura nell’articolo 8 LPGA (in passato negli art. 18 LAINF e 4 LAI), è stata criticata da diversi partecipanti, in particolare per quanto concerne le lesioni all’integrità sessuale. Questa nozione non è quindi
stata conservata. Ciò nonostante, la nozione di durata rimane presente. Se una ferita non lascia conseguenze e può essere curata senza grandi complicazioni non sarà in generale versata alcuna riparazione morale; lo stesso vale per un’incapacità lavorativa
di qualche settimana. È peraltro possibile chiedere una riparazione morale anche se il trauma non si manifesta immediatamente; questo è particolarmente importante per le lesioni all’integrità sessuale. Il termine è inoltre stato esteso a cinque anni.
Per il rimanente non svolgono alcun ruolo né la natura del reato né la colpevolezza dell’autore.
(…)
Art. 23 Calcolo della riparazione morale
(…)
Come nel diritto di responsabilità civile, l’importo della riparazione morale è stabilito in base alla gravità della lesione (art. 22 cpv. 1). Bisognerà tuttavia tener conto dei limiti stabiliti nel capoverso
I redditi non sono presi in considerazione (cfr. art. 6 cpv. 4). La riparazione morale compensa un danno immateriale e non ha di conseguenza alcun rapporto con i redditi.
(…).
Determinazione dell’importo: gli importi versati sono calcolati secondo una scala decrescente indipendentemente dagli importi accordati abitualmente nel diritto civile, anche se gli importi attribuiti generalmente da quest’ultimo potranno servire per determinare quali tipi di lesione possono comportare la concessione degli importi più elevati. Bisogna inoltre tener conto del fatto che il margine degli importi a disposizione è più limitato. Per questo motivo, le autorità cantonali dovranno riservare gli importi vicini al limite ai casi più gravi. Altrimenti non sarà più possibile trattare in modo differenziato situazioni diverse, ciò che sarebbe contrario al principio della parità di trattamento. Intendiamo lasciare alla prassi e il compito di allestire una tariffazione. Se i risultati non dovessero essere soddisfacenti o comportassero differenze troppo grandi tra i Cantoni, potremmo istituire forfait o tariffe (art. 45 cpv. 3). Potremmo per esempio fissare importi sotto forma di margini che lascino sufficiente spazio di manovra per considerare le particolarità di ogni singolo caso.
Occorre partire dall’idea che l’importo delle riparazioni morali versate sarà nettamente più basso degli importi versati nel diritto civile. Le autorità potranno ispirarsi alle tariffe esistenti, per esempio a quelle stabilite per le lesioni all’integrità.
Occorre inoltre indicare che nel 2004 il valore medio della riparazione secondo la LAV era di 9700 franchi, mentre il valore mediano era di 5000 franchi. Nel 2001, i contributi variavano da 200 a quasi 120 000 franchi. Proporzionalmente ai nuovi valori massimi, il valore mediano dovrebbe ammontare a circa 3000 franchi.
Per quanto concerne la vittima:
Gli importi vicini al limite sono riservati ai casi più gravi che coincidono in generale con un’invalidità al 100 per cento. Partendo da questa constatazione, gli importi attribuiti per lesioni all’integrità fisica potrebbero situarsi negli ordini di grandezza seguenti:
da 55 000 a 70 000 franchi: mobilità e/o funzioni intellettuali e sociali molto fortemente ridotti (p. es. tetraplegia);
da 40 000 a 55 000 franchi: mobilità e/o funzioni intellettuali e sociali fortemente ridotti (p. es. paraplegia, cecità o sordità totale ecc.);
da 20 000 a 40 000 franchi: mobilità ridotta, perdita di una funzione o di un organo importante (p. es. emiplegia, perdita di un braccio o di una gamba, lesione molto grave e dolorosa alla colonna vertebrale, perdita degli organi genitali o della capacità riproduttiva, grave sfigurazione ecc.);
meno di 20 000: lesioni di minore gravità (p. es. perdita del naso, di un dito, dell’odorato o del gusto ecc.).
Per le lesioni all’integrità psichica o sessuale sono possibili indicazioni analoghe. (…)”
2.7. Con sentenza 1C_509/2014 del 1° maggio 2015 il TF ha dovuto giudicare il caso di un gendarme ginevrino. Il 31 agosto 2011 un corteo composto di numerose automobili di nomadi ha occupato il parcheggio di un centro sportivo, creando un’importante perturbazione alla circolazione stradale. Nell’ambito dell’operazione di polizia volta a deviare il corteo verso la Francia il gendarme ed un suo collega si sono fermati nei pressi di una rotonda, dove un’automobile ha forzato il blocco ed ha mancato di poco i due agenti, i quali hanno cercato di inseguire il veicolo. Il conducente del veicolo si è fermato all’altezza del parcheggio del centro sportivo ed è scappato a piedi. Poco dopo è stato fermato ed ammanettato. Dopo aver assistito alla scena una quarantina di uomini facenti parte della comunità dei nomadi si è avvicinata ai 2 agenti. Ne è seguita una bagarre in seguito alla quale il gendarme è stato colpito al viso da un aggressore non identificato. Gli aggressori sono stati dispersi dall’intervento di altri agenti con l’utilizzo di spray al pepe. In seguito a quanto accaduto il gendarme è stato portato presso gli ospedali universitari di Ginevra. Dai referti medici risultava che l’interessato presentava una piaga della columella (parte interna dell’orecchio) e del labbro superiore. Un intervento chirurgico immediato, sotto anestesia locale, è stato necessario. Dal punto di vista psichiatrico, è stata diagnosticata una sindrome da stress posttraumatico. Il gendarme è stato completamente incapace al lavoro per due settimane. L’Istanza LAVI del Canton Ginevra ha rifiutato qualsiasi indennizzo per torto morale, mentre la Camera amministrativa della Corte di Giustizia del Canton Ginevra ha riconosciuto un importo di fr. 1'500.--.
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha inoltrato ricorso al Tribunale federale, che lo ha accolto, con le seguenti motivazioni:
" 2.1. Toute lésion corporelle n'ouvre pas le droit à la réparation morale, encore faut-il qu'elle revête une certaine gravité (cf. ATF 125 III 70 consid. 3a p. 74 s.; 110 II 163 consid. 2c; arrêt 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa; cf. également GOMM/ZEHNTNER, Opferhilfegesetz, Berne 2009, n. 9 art. 22 LAVI; A. GUYAZ, Le Tort moral en cas d'accident: une mise à jour, in SJ 2013 II p. 215, p. 230; F. Werro, Commentaire romand, Code des obligations I [art. 1-529], 2012, n. 2 ad art. 47 CO). Cette exigence est notamment réalisée en cas d'invalidité ou de perte définitive de la fonction d'un organe. En cas d'atteinte passagère, d'autres circonstances peuvent ouvrir le droit à une réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 LAVI, parmi lesquelles figurent par exemple une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, une période d'hospitalisation de plusieurs mois, de même qu'un préjudice psychique important tel qu'un état de stress post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (cf. arrêts 1A.235/2000 précité consid. 5b/aa; 1C_296/2012 précité consid. 3.2.2; voir également GOMM/ZEHNTNER, op. cit., n. 9 art. 22 LAVI; A. GUYAZ, op. cit., p. 230).
2.2. En l'espèce, la Cour de justice a retenu que, suite au coup reçu, l'intimé a présenté deux plaies ouvertes au niveau du visage, lesquelles ont nécessité une intervention chirurgicale sous anesthésie locale. L'intimé s'est rendu une deuxième fois aux HUG pour l'ablation des fils de suture. Par la suite, il a été incapable de travailler durant deux semaines. Lors de son audition du 23 mai 2013 par l'Instance LAVI, il a déclaré que son visage était resté marqué d'une cicatrice permanente sur la lèvre et qu'il voyait toujours un dermatologue. L'arrêt attaqué indique que cette cicatrice lui fait ressentir de la honte et se sentir jugé par ses collègues, ce qu'il vit très mal. Au regard de ces éléments et aux circonstances particulières de l'agression, la cour cantonale a jugé que l'atteinte physique subie par l'intimé présentait un caractère particulier et une gravité suffisante pour justifier une réparation morale au sens de l'art. 22 al. 1 LAVI.
(…).
2.4. Si le visage de l'intimé restera certes marqué de manière permanente par une cicatrice au dessus de la lèvre supérieure, on ne peut déduire de ce seul caractère que le seuil de gravité relativement élevé exigé par l'art. 22 al. 1 LAVI et la jurisprudence soit atteint. En effet, il ne ressort pas du dossier, en particulier des rapports médicaux établis par les HUG, que cette lésion aurait nécessité un traitement particulier au-delà de l'intervention chirurgicale et l'ablation des sutures. L'intimé n'a en particulier produit aucun document médical attestant de l'existence d'un tel traitement ou de la nécessité d'une opération de chirurgie réparatrice. Lors de son audition, l'intimé a déclaré qu'il n'avait pas été facile de retourner au travail avec ses "cicatrices visibles" et qu'il avait alors ressenti de la honte et le sentiment d'être jugé par ses collègues. Cependant, interrogé sur les conséquences actuelles de l'agression, l'intimé n'a évoqué la présence que d'une "petite cicatrice sur la lèvre". Avec le recourant, on doit également retenir que l'intimé n'a pas prétendu que cette cicatrice le faisait toujours souffrir ou encore qu'elle le gênait au quotidien. Par ailleurs, sous l'angle psychologique, l'intimé a certes présenté un syndrome de stress post-traumatique ayant engendré des mécanismes d'évitement, des comportements d'hypervigilance, des difficultés de concentration et des troubles du sommeil. Toutefois, après deux séances de deux heures, l'intimé a été en mesure de faire face à ses obligations professionnelles et familiales. Bien que le thérapeute consulté ait indiqué que certains éléments du traumatisme pourraient devoir être traités ultérieurement, on ne décèle pas que l'état de stress vécu par l'intimé ait durablement et significativement modifié sa personnalité; le fait que celui-ci fasse depuis les événements preuve d'une plus grande prudence lors de ses interventions ne témoigne pas à lui seul d'un tel changement. Il ne ressort en outre pas du dossier que l'état de stress post-traumatique diagnostiqué ait nécessité, ou nécessite encore des traitements médicaux particuliers.
Sur le vu de ce qui précède, et sans nier le caractère déplorable des événements vécus par l'intimé, les éléments retenus par l'instance précédente apparaissent insuffisants à fonder le droit à une réparation morale. C'est ainsi à tort que la cour cantonale a considéré que la lésion subie répondait aux critères de gravité de l'art. 22 al. 1 LAVI, violant en cela le droit fédéral.”
In una sentenza 43.2019.1 del 28 maggio 2019 il TCA ha respinto la richiesta di risarcimento per torto morale ad una persona che durante una colluttazione per futili motivi era stata intenzionalmente ferita dall’autore del reato il quale aveva tentato di cagionargli un grave danno al corpo o alla salute fisica, e meglio per averlo ferito con la lama di un coltello multi tools, tagliandolo alla schiena in regione lombare provocandogli una ferita da taglio trasversa con interessamento della muscolatura autoctona e lombare bilaterale, di larghezza di circa 32 cm e con una cospicua emorragia e profondità massima di 5 cm; lesione che per la sua localizzazione poteva potenzialmente provocare lesioni più gravi (al sistema motorio o nervoso), che solo per puro caso non sono intervenute.
In quel caso la vittima era stata portata al pronto soccorso a causa di una ferita da taglio a livello lombare all’altezza L2/L3, era molto agitato, in stato di shock post traumatico e presentava un tasso alcolico attorno al 2 per mille. Egli aveva inoltre una tumefazione ed ecchimosi al labbro superiore ed inferiore con frattura del 21esimo dente dell’arcata superiore. Il medico aveva certificato la presenza di una grossa ferita da taglio trasversa in regione lombare con interessamento della muscolatura autoctona e lombare bilaterale, di larghezza di circa 30 cm con una cospicua emorragia ed aveva segnalato che la vittima aveva necessitato un intervento chirurgico per revisione della ferita, emostasi, lavaggio e sutura. Egli “non è mai stato in immediato pericolo di vita ma è chiaro che una tale ferita non tempestivamente trattata come sopra descritto avrebbe potuto arrecare gravi conseguenze al paziente”.
Il Tribunale cantonale ha confermato la decisione del DSS ed ha concluso che la lesione subita dall’interessato non ha raggiunto quella soglia di gravità richiesta dall’art. 22 cpv. 1 LAV per poter ottenere una riparazione per torto morale (cfr. sentenza 1C_509/2014 del 1° maggio 2015). In effetti dagli atti medici non emergeva che la lesione da lui subita (segnatamente la grossa ferita da taglio trasversa di circa 30 cm in regione lombare all’altezza L2-L3 con interessamento della muscolatura autoctona e lombare bilaterale e profondità massima di 5 cm) avesse necessitato un trattamento particolare oltre all’operazione di revisione della ferita, emostasi, lavaggio e sutura ed alla rimozione del materiale di sutura presso la consultazione di chirurgia circa 14 giorni dopo l’intervento. Dal rapporto operatorio emergeva inoltre che l’interessato avrebbe potuto muoversi ed alimentarsi liberamente appena sveglio e che avrebbe dovuto tenere una fascia addominale per 2-3 giorni. Non vi è stata alcuna complicazione. La degenza è durata relativamente poco. La lesione subita non ha causato un danno di una certa gravità, nessuna invalidità, né un pregiudizio permanente di un organo importante. Non risultavano ulteriori ricoveri, né l’insorgente aveva comprovato tramite atti medici di aver avuto conseguenze a livello psichico in seguito all’aggressione o di essere stato in cura presso uno specialista in psichiatria a causa di quanto accaduto.
Dagli atti non emergeva neppure uno sconvolgimento della vita professionale o della vita privata.
In una sentenza 43.2023.3 del 15 novembre 2023 il TCA ha rifiutato un risarcimento per torto morale ad una persona che era stata vittima di un’aggressione da persone rimaste ignote nell’appartamento nel quale stava soggiornando. Egli aveva riferito di essere stato colpito con una mazza da baseball da due individui a lui sconosciuti, mentre si trovava nell’appartamento di un suo conoscente. In seguito alle ferite riportate, l’interessato era stato trasportato all’Ospedale, dove i medici avevano accertato che i colpi erano stati inferti a livello dell’emivolto a destra, del ginocchio, della gamba sinistra ed al V dito della mano sinistra ed avevano riscontrato una frattura del piatto tibiale sinistro, una frattura della V falange della mano sinistra scomposta, un blow out del pavimento della parete mediale dell’orbita destra con ematoma congiuntivale e una ferita lacero contusa allo zigomo destro.
Il ricorrente, che non è mai stato in pericolo di morte, non ha necessitato di un trattamento particolare oltre agli interventi chirurgici di osteosintesi in seguito alla frattura del piatto tibiale sinistro e della V falange della mano sinistra, che si sono svolti senza complicazioni. Per le altre diagnosi sono state impostate delle cure conservative, incentrate sulla gestione dei dolori e la sorveglianza clinica.
La degenza è durata solo dieci giorni.
In seguito l’insorgente si era ancora rivolto all’ospedale a causa di un colpo subito sul fissatore esterno a livello del V raggio della mano sinistra e allo sfilamento accidentale di una parte del sistema di fissazione, episodi che si sono risolti in breve tempo grazie al tempestivo intervento dei medici.
Quanto alla problematica agli occhi causata dalla frattura di tipo Blow-out del pavimento e della parete mediale dell’orbita destra, essa era stata tratta conservativamente.
Il Tribunale ha confermato che le lesioni subite non hanno causato un danno di una certa gravità, nessuna invalidità, né un pregiudizio permanente di un organo importante. Le cicatrici, in caso di guarigione, di principio, non sono sufficienti per accordare una riparazione morale (cfr. STF 1C_509/2014 del 1° maggio 2015).
Non risultavano ulteriori ricoveri, né l’insorgente aveva comprovato tramite atti medici di aver avuto conseguenze a livello psichico in seguito all’aggressione o di essere stato in cura presso uno specialista in psichiatria a causa di quanto accaduto.
Dagli atti non emergeva neppure uno sconvolgimento della vita professionale o della vita privata.
Il fatto di essere stato aggredito mentre si trovava nell’appartamento di un suo conoscente, ossia un luogo ritenuto sicuro, andava relativizzato, poiché nel locale erano presenti ingenti quantitativi di stupefacente e alcuni giorni prima una persona si era recata al domicilio del suo amico per acquistare marijuana
Il solo fatto che l’insorgente abbia subito un reato commesso con un oggetto pericoloso, ossia una mazza da baseball, ad opera di due persone, non è sufficiente per riconoscere una riparazione morale.
Va infine segnalata la sentenza 1C_195/2023 del 27 settembre 2023 concernente una vittima di coazione sessuale e di lesioni corporali semplici. L’autore del reato, nel mese di febbraio 2020, ha aggredito la vittima facendola cadere e mantenendola a terra, impedendole di muoversi e di respirare, accarezzandole gli organi genitali. Il Tribunale cantonale del Canton Ginevra ha parzialmente accolto il ricorso della vittima, riconoscendole una riparazione morale di fr. 3'000, invece di fr. 2'000 attribuiti dall’istanza precedente, in ragione del fatto che la vittima ha creduto che sarebbe deceduta ed a causa delle conseguenze psichiche durevoli e dell’impatto avuto sulla sua attività professionale. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso della vittima.
Cfr. anche Gomm/Zehntner in: Opferhilfegesetz, Bundesgesetz vom 23. März 2007 über die Hilfe an Opfer von Straftaten, 4a edizione, 2020, n. 8 se seguenti ad art. 22 LAV (cfr. STF 1C_443/2023 del 7 maggio 2024, consid. 2.1).
Per la dottrina, le lesioni psichiche consecutive ad un’aggressione sono più difficili da valutare che le lesioni fisiche poiché occorre fondarsi soprattutto sulle indicazioni della vittima stessa o di medici specialisti. Sovente è difficile sapere se le lesioni sono durevoli.
Se il pregiudizio non è durevole, la riparazione morale è riconosciuta se sono realizzate circostanze particolari quali un lungo periodo di sofferenza e di incapacità lavorativa o un lungo soggiorno in ospedale. Se una lesione guarisce senza grandi complicazioni e senza pregiudizi durevoli, di principio la riparazione morale non è riconosciuta. Pregiudizi psichici importanti devono essere presi in considerazione se provocano stress posttraumatici che conducono a cambiamenti durevoli della personalità.
2.8. La “Guida per stabilire l’importo della riparazione morale secondo la legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati” emanata dall’Ufficio federale di giustizia (UFG) del 3 ottobre 2019, descrive, a pag. 15-16, i margini applicabili se si tratta, come in concreto, esclusivamente di una lesione grave all’integrità psichica – con eventuali lesioni fisiche o sessuali di minore importanza. Se invece la grave lesione all’integrità psichica è connessa a una lesione all’integrità fisica o sessuale e costituisce quindi una ripercussione oppure una circostanza aggravante di una lesione o di un reato sessuale, il diritto e la determinazione dell’importo della riparazione morale si basano sul margine applicato alla lesione principale. In analogia al diritto penale occorre procedere secondo il principio di inasprimento. Il diritto alla riparazione morale in caso di lesione esclusivamente psichica può essere preso in considerazione in particolare per i seguenti reati: minaccia, coazione, tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento del loro lavoro, sequestro di persona e rapimento, presa d’ostaggio, rapina, estorsione. (…) Più grave è il reato, più probabile è la concessione della riparazione morale. Di regola, la minaccia o la coazione e la conseguente lesione all’integrità psichica che raggiunge una certa intensità e porta a una situazione di stress notevole per la vittima, va considerata grave e dà quindi il diritto alla riparazione morale nonostante l’assenza di conseguenze gravi. Questo può essere ad esempio il caso dello stalking, quando la vittima viene molestata da messaggi del marito da cui si è separata, insultata e minacciata di morte, causandole ansia e insonnia.
Alla stregua della lesione all’integrità sessuale, anche nel caso di esclusiva lesione all’integrità psichica, il dolore psichico non è oggettivamente quantificabile. Per tale motivo la prassi basa la determinazione della gravità della lesione dell'integrità sessuale, e quindi anche l’ammontare della riparazione morale, sulla gravità e sulle circostanze concrete del reato e ne deduce eventuali ripercussioni notoriamente presenti.
Margini
Esempi
3
15 000 – 40 000
Lesione molto grave all’integrità psichica in seguito a eventi violenti molto impressionanti e con conseguenze psicologiche permanenti. Conseguenze: la capacità di affrontare la vita quotidiana è fortemente limitata e la capacità lavorativa è durevolmente limitata o impossibile
Maltrattamenti molto gravi perpetrati sull’arco di molti anni durante l’infanzia, causando una grave lesione psichica (p. es. limitando in modo permanente la capacità lavorativa)
2
5000 – 15 000
Lesione grave all’integrità psichica in seguito a circostanze particolarmente drammatiche con gravi conseguenze come ad esempio una lunga ed attestata psicoterapia o incapacità lavorativa.
Rapina particolarmente brutale e molto violenta senza conseguenze fisiche oppure detenzione ecc. e lesione all’integrità psichica di lunga durata.
1
Fino a 5000
Lesione all’integrità fisica (recte: psichica [cfr. versione in francese e tedesco]) non trascurabile, anche se temporanea, purché sussistano circostanze aggravanti connesse al reato, come ad esempio uso di armi o di altri oggetti pericolosi, commissione congiunta del reato da parte di più autori, reato commesso in un luogo sicuro, lunga durata e frequenza della commissione del reato.
Rapina, ripetute e gravi minacce di morte.
A pagina 17 della guida sono descritti i criteri di determinazione del risarcimento:
Ripercussioni dirette del reato
· Intensità, portata e durata delle ripercussioni psichiche
· Durata della psicoterapia
· Durata dell’incapacità lavorativa
· Pericolo di morte, durata di tale pericolo
· Cambiamento significativo dello stile di vita
· Ripercussioni sulla vita professionale o privata
Commissione del reato e circostanze
· Commissione qualificata del reato (crudeltà, uso di armi o altri
oggetti pericolosi)
· Intensità e portata della violenza
· Periodo, durata e frequenza della commissione del reato
· Commissione congiunta del reato da parte di più autori
· Commissione del reato in un luogo protetto (appartamento, luogo di lavoro, istituto, ecc.)
· Pressione sulla vittima affinché mantenga segreto il reato
Situazione della vittima
· Età della vittima, in particolare se minorenne
· Particolare vulnerabilità della vittima (per esempio deficit
cognitivo o psichico)
· Rapporto di dipendenza o di fiducia tra vittima e autore del
reato
Con sentenza 1C_184/2021, 1C_185/2021, 1C_189/2021 del 23 settembre 2021, al consid. 5.2 il Tribunale federale ha rammentato che le autorità LAVI dispongono di un grande potere d’apprezzamento al momento di fissare l’ammontare della riparazione morale e non sono vincolate dalle direttive dell’UFG. Tuttavia, anche per non compromettere l’applicazione uniforme del diritto federale, l’autorità non può scostarsi in maniera smisurata dalla guida dell’UFG che deve mantenere un valore di riferimento alfine di garantire l’uguaglianza di trattamento tra i beneficiari delle indennità LAVI. Occorre in particolare ritenere che gli importi massimi fissati nella guida corrispondono a quelli che, secondo il legislatore, devono essere riconosciuti per le infrazioni più gravi.
La dottrina (Gomm/Zehntner, op. cit., n. 38 ad art. 23 LAV, pag. 214), cita alcuni casi relativi al riconoscimento di una riparazione morale in caso di lesione dell’integrità psichica dopo l’emissione della Guida dell’UFG del 3 ottobre 2019:
fr. 3'500 ad una commessa di una stazione di servizio in seguito ad una rapina in banda con minaccia con una pistola apparentemente vera puntata sul petto, psicoterapia, insonnia e paura. L’importo è stato aumentato in sede di ricorso in seguito ad un’adesione innanzi al Tribunale (“Adhäsionsentscheid Fr. 4500.– (Kant. Opferhilfestelle ZH 47/2020 vom 21.2.2020”);
fr. 1'500 dopo un tentativo di rapimento di minori e minacce di morte con conseguente psicoterapia (GSI BE 2013-11865 del 20.11.2019).
2.9. Nel caso di specie, il __________ 2018 la ricorrente ha subìto un’aggressione da parte di una persona rimasta ignota mentre stava lavorando nell’Ufficio cambio/negozio di __________ a __________.
A questo proposito dal rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del __________ 2018, emerge:
" (…)
Sulla scorta delle dichiarazioni rese, così come sulla scorta dei filmati delle diverse videosorveglianze, la dinamica della rapina può essere così riassunta:
dopo aver raggiunto il nostro territorio a piedi passando dal valico di __________ strada, l’autore materiale, sempre da solo, ha girovagato per le vie di __________ alla presunta ricerca di un obiettivo, identificandolo poi nel negozio oggetto della rapina e motivo del presente rapporto.
Dopo essersi presentato a più riprese all’interno dello stesso e meglio, in 8 occasioni compresa la rapina (NDR 07.58.08; 09.25.14; 11.27.04; 12.06.00; 13.19.27; 16.37:09; 17.04:48; 18:17:04) asserendo di chiamarsi “” e alludendo alla sua intenzione di cambiare 25'000.- CHF in [euro], ha infine atteso le ultime ore del pomeriggio, sempre passeggiando per le vie cittadine e rimanendo sempre nei dintorni del negozio “” di __________.
Alle ore 18.17.04, approfittando dell’assenza di clienti, l’autore ha raggiunto nuovamente l’interno del negozio affermando di voler portare a termine l’operazione di cambio già citata. Dopo aver preteso che la commessa RI 1 chiudesse la porta per motivi di discrezione, questi l’ha afferrata dapprima da tergo con le braccia, chiudendole in seguito la bocca con la mano destra al fine di impedirle di urlare. Trascinandola nel retrobottega l’ha poi obbligata a farsi consegnare denaro contante.
Fatto ciò, ha provveduto ad impedire la fuga alla donna legandole assieme le mani con del nastro adesivo per pacchi rinvenuto in loco, fissandoli successivamente sempre col medesimo nastro al montante di uno scaffale ivi presente. Fatto ciò dopo essersi impossessato di un’ulteriore busta contenente contante, rinvenuta sul bancone ha definitivamente lasciato il posto. Impossibilitata a fuggire e a chiamare i soccorsi, la donna è stata in seguito liberata da un negoziante (…) giunto all’interno del commercio rapinato, solo a rapina avvenuta.
L’autore per contro, s’è allontanato a piedi (…)” (doc. A32)
Nel verbale di interrogatorio del __________ 2018 l’insorgente ha affermato:
" (…) Alle ore 1810 circa, __________ si è presentato presso il negozio. All’interno ero sola e non c’erano clienti. Lui mi ha detto che voleva chiudere la porta, al fine di fare i conti con calma. Io l’ho accontentato e ho chiuso la porta e mi sono girata nuovamente per recarmi dietro al bancone. In quel momento __________ mi ha presa con le braccia mentre ero girata di schiena. In pratica ha avvolto le sue braccia attorno alle mie e subito dopo con la sua mano destra mi ha chiuso la bocca per non far udire le mie urla.
Io ho di fatto iniziato ad urlare, e lui mi ha detto, “non gridare che non ti faccio niente, mi devi dire solo dove sono i soldi e la cassaforte”. In seguito ho smesso di urlare quindi __________, mi ha tolto la mano dalla bocca.
Gli ho consegnato la busta contenente 21'475.- [… euro … ] già preparati per la sua operazione di cambio e che avevo appoggiato appena fuori dal retrobottega. In seguito __________ mi ha chiesto anche dei Franchi. Ho raggiunto nuovamente il retrobottega seguita sempre da __________ e siamo arrivati dove si trova la cassaforte che preciso essere già aperta in quel momento. Ho preso un’ulteriore busta contenente CHF 10'000.- già preparati per pagare il fornitore del denaro che non era ancora giunto.
Ho consegnato anche questa busta a __________ (…)
Dopo aver preso il denaro __________ mi ha detto che mi doveva legare e che mi avrebbe messo anche dello scotch sulla bocca se avessi gridato. Io gli ho detto che non lo avrei fatto.
__________ ha trovato un rotolo di nastro adesivo vicino al tavolo presente nel retrobottega, ma non è riuscito ad utilizzarlo nel senso che non ha trovato l’inizio del nastro. Essendo spaventata, gli ho quindi dato un altro rotolo di nastro così che __________ mi legasse per poi andarsene. Volevo che questa storia finisse in fretta.
I miei polsi sono stati legati assieme con del nastro adesivo per pacchi ed in seguito sempre mediante il nastro sono stata legata ad uno scaffale. In pratica i miei polsi dopo essere stati fissati sono stati legati allo scaffale. In seguito __________ ha lasciato il posto ed io sono riuscita a sedermi. Non sono riuscita a liberarmi e da quella posizione non potevo chiamare i soccorsi.
Preciso pure che nel momento di legarmi l’autore mi ha detto che non si chiamava __________ e che non era mai stato nel negozio per fare delle operazioni di cambio e che non conosceva neppure __________.
Solo dopo circa 15 minuti è entrato nel negozio un conoscente, ovvero il fratello del sig. […] che ha un’attività a fianco della nostra. Avendo un deficit mentale, gli ho detto di chiamare suo fratello […] che poco dopo è giunto in negozio per liberarmi e chiamare la Polizia.
Mi viene chiesto se sono stata ferita dall’autore.
Rispondo che non sono stata ferita.
Mi viene chiesto se sono stata minacciata dall’autore.
Non sono stata minacciata. L’autore mi ha solo detto che non dovevo gridare.
Mi viene chiesto se l’autore aveva con se armi o se ne ha utilizzate per minacciarmi.
Rispondo che non ho visto armi.
Mi viene chiesto se ho temuto per la mia vita.
Rispondo che quando l’autore mi ha chiuso la bocca ho temuto seriamente per la mia vita. Anche per questo l’ho assecondato nelle richieste.
(…).
ADR che la rapina dal momento dell’arrivo dell’autore sino al momento di andarsene è durata all’incirca 10 minuti. Preciso che si tratta di una stima.” (doc. A33)
2.10. In concreto, il DSS ha già accertato che l’insorgente va considerata una vittima di reato ai sensi della LAV (art. 1 LAV) e che l’autore del reato è ignoto e la ricorrente non può ottenere da lui un risarcimento (art. 4 cpv. 1 LAV e art. 7 LAV).
Oggetto del contendere rimane la questione dell’ammontare del risarcimento per torto morale, che l’autorità di prime cure ha fissato in fr. 2’000.
Come emerso dall’interrogatorio della ricorrente del __________ 2018, nel corso della rapina, durata circa 10 minuti, ella non è stata ferita, non è stata minacciata e non ha notato la presenza di armi.
L’insorgente ha temuto per la sua vita quando l’autore del reato le ha chiuso la bocca.
Dalla documentazione agli atti emerge ancora che l’interessata è rimasta totalmente incapace al lavoro dall’8 agosto 2018 al 28 settembre 2018, ossia per poco meno di due mesi ed ha seguito una psicoterapia presso una psicologa per tre anni (novembre 2018 - novembre 2021), per un totale di una ventina di sedute. Il reato ha avuto ripercussioni sulla sua vita professionale poiché il disturbo post traumatico ha reso difficile il lavoro quale commessa dell’ufficio cambi.
2.11. Alla luce della documentazione agli atti, questo Tribunale, per i motivi che seguono, deve confermare la decisione del DSS.
2.11.1. La lesione all’integrità psichica subita dalla ricorrente, sia prendendo in considerazione le riparazioni riconosciute dai Tribunali in casi analoghi, sia tenendo conto della “Guida per stabilire l’importo della riparazione morale secondo la legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati” emanata dall’Ufficio federale di giustizia (UFG) il 3 ottobre 2019, rientra nel margine 1 della classificazione figurante a pag. 16 della citata guida, che contempla i casi di rapina, ripetute e gravi minacce di morte ed è applicabile segnatamente in caso di lesione all’integrità psichica non trascurabile, anche se temporanea, purché sussistano circostanze aggravanti connesse al reato, come ad esempio uso di armi o altri oggetti pericolosi, commissione congiunta del reato da parte di più autori, reato commesso in un luogo sicuro, lunga durata e frequenza della commissione del reato (cfr. anche STF 1C_443/2023 del 7 maggio 2024, consid. 2.1 e STF 1C_195/2023 del 27 settembre 2023, consid. 4).
La ricorrente è stata vittima di una rapina, durata circa 10 minuti, da parte di una sola persona che non ha utilizzato armi o altri oggetti pericolosi, non le ha inferto alcuna ferita, non ha proferito minacce se non in relazione alla richiesta di non gridare e che si è dileguata velocemente dopo aver ottenuto quanto richiesto (doc. A33, verbale di interrogatorio della vittima del __________ 2018).
La rapina non è stata particolarmente brutale o molto violenta, non ha avuto alcuna conseguenza fisica e non vi sono state circostanze drammatiche, anche se l’interessata ha sostenuto di aver temuto per la sua vita quando l’autore le ha chiuso la bocca.
Il margine 2 della classificazione figurante a pag. 16 della guida emanata dall’UFG, invocato dall’insorgente, alla luce della descrizione dei fatti, in assenza di circostanze particolarmente drammatiche non può trovare applicazione.
Ella ha infatti affermato che quando l’autore del reato è entrato nell’ufficio cambi, si trovava sola: “Lui mi ha detto che voleva chiudere la porta, al fine di fare i conti con calma. Io l’ho accontentato e ho chiuso la porta e mi sono girata nuovamente per recarmi dietro al bancone. In quel momento __________ mi ha presa con le braccia mentre ero girata di schiena. In pratica ha avvolto le sue braccia attorno alle mie e subito dopo con la sua mano destra mi ha chiuso la bocca per non far udire le mie urla. Io ho di fatto iniziato ad urlare, e lui mi ha detto, “non gridare che non ti faccio niente, mi devi dire solo dove sono i soldi e la cassaforte”. In seguito ho smesso di urlare quindi __________, mi ha tolto la mano dalla bocca (…) Dopo aver preso il denaro __________ mi ha detto che mi doveva legare e che mi avrebbe messo anche dello scotch sulla bocca se avessi gridato. Io gli ho detto che non lo avrei fatto. __________ ha trovato un rotolo di nastro adesivo vicino al tavolo presente nel retrobottega, ma non è riuscito ad utilizzarlo nel senso che non ha trovato l’inizio del nastro. Essendo spaventata, gli ho quindi dato un altro rotolo di nastro così che __________ mi legasse per poi andarsene. Volevo che questa storia finisse in fretta. I miei polsi sono stati legati assieme con del nastro adesivo per pacchi ed in seguito sempre mediante il nastro sono stata legata ad uno scaffale. In pratica i miei polsi dopo essere stati fissati sono stati legati allo scaffale. In seguito __________ ha lasciato il posto ed io sono riuscita a sedermi. Non sono riuscita a liberarmi e da quella posizione non potevo chiamare i soccorsi.” Circa 15 minuti dopo è stata liberata.
Posto che l’accaduto rientra nel margine 1 di pag. 16 della “Guida per stabilire l’importo della riparazione morale secondo la legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati” emanata dall’Ufficio federale di giustizia (UFG) il 3 ottobre 2019, va ora fissato l’ammontare del risarcimento.
2.11.2. Per quanto concerne l’importo della riparazione morale (tra fr. 0 e fr. 5'000), che il DSS ha fissato in fr. 2'000, occorre tenere in considerazione che la ricorrente, in seguito alla rapina, è stata vittima di ansia e stress che hanno necessitato l’assunzione di medicamenti ed hanno causato un disturbo posttraumatico (PSTD; cfr. doc. A13), che però non risulta aver comportato un cambiamento durevole della sua personalità.
L’interessata non contesta di avere seguito un percorso di psicoterapia di una ventina di sedute che tuttavia si sono tenute nell’arco di 3 anni, dal mese di novembre 2018 al mese di novembre 2021, oltre ad una seduta il 20 novembre 2023 (cfr. decisione impugnata, doc. 7), senza peraltro essere seguita da un medico FMH specialista in psichiatria e psicoterapia, ma da una psicologa specialista in psicoterapia FSP (__________, __________, di __________).
Anche se la durata della presa a carico si è dilungata nel tempo (tre anni), la frequenza delle visite si è rilevata molto bassa, con una media inferiore ad una visita al mese.
La ricorrente, in seguito alla rapina ed al disturbo postraumatico, è stata inabile al lavoro per 50 giorni dall’8 agosto 2018 al 28 settembre 2018 (cfr. certificati dell’8 agosto 2018 [doc. A30] e del 28 agosto 2018 [doc. A28]), periodo durante il quale l’assicuratore contro gli infortuni ha versato le indennità giornaliere per perdita di guadagno (doc. A18 e A25).
L’insorgente fa valere un’ulteriore inabilità lavorativa di 15 giorni e produce un certificato del 4 marzo 2020 di un medico chirurgo di __________ (Italia; doc. A27).
Esso è stato preso in considerazione dal DSS, ma non è stato ritenuto rilevante poiché relativo ad un periodo ben successivo ai fatti del __________ 2018.
Anche se tale incapacità lavorativa fosse da mettere in relazione con la rapina, non modificherebbe la valutazione complessiva della riparazione morale da riconoscere all’insorgente, ritenuta l’esiguità del periodo aggiuntivo dell’eventuale inabilità.
Anche perché l’8 aprile 2020 il datore di lavoro aveva segnalato all’assicuratore contro gli infortuni che la presentazione, da parte dell’interessata, del citato certificato medico era frutto di un malinteso, poiché la “signora attualmente si trova a casa visto la situazione attuale a lavoro ridotto e non vi è nessun infortunio, pertanto non aprirò nessun nuovo caso” (plico doc. A16).
Alla luce di quanto sopra descritto, rilevato inoltre che non vi sono stati ricoveri ospedalieri, occorre concludere che le lesioni psichiche subìte non hanno causato danni di una certa gravità, non hanno determinato alcuna invalidità e non hanno generato un pregiudizio permanente.
Dagli atti non emerge neppure uno sconvolgimento della vita professionale o della vita privata.
La ricorrente, nata il __________ 1956, seppure afferma di essere stata licenziata, risulta comunque aver continuato per diverso tempo a lavorare presso il medesimo datore di lavoro anche dopo la rapina, verosimilmente perlomeno fino al pensionamento ordinario (__________ 2020: art. 21 cpv. 1 lett. b e 2 LAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023: cfr. plico doc. A16 scritto dell’8 aprile 2020 di __________, datore di lavoro dell’insorgente, all’assicuratore contro gli infortuni: “[…] La signora attualmente si trova a casa visto la situazione attuale a lavoro ridotto e non vi è nessun infortunio, pertanto non aprirò nessun nuovo caso […]” e plico doc. A13, scritto del 26 luglio 2019 della psicologa __________: “è molto ansiosa e costantemente in allerta, situazione che rende difficile il lavoro quale commessa nell’ufficio cambi proprio alla frontiera. Non aiuta il decreto di sospensione dell’incarto da parte della Magistratura, non essendoci nuovi elementi per poter arrestare il rapinatore, cosa che rende difficile il quotidiano lavorativo della paz.. Nella primavera 2020 la Signora RI 1 andrà verosimilmente in pensione, cadrà quindi l’aspetto lavorativo […]”). Del resto, nello scritto pervenuto al TCA il 2 ottobre 2024 la medesima ricorrente afferma che il lavoro l’ha aiutata a riprendersi piano piano, a recuperare e a guarire per “non essere di costo al datore” (doc. VIII).
La circostanza secondo cui l’insorgente avrebbe dovuto inoltrare una causa contro il proprio datore di lavoro in quanto sarebbe stata sottopagata, esula dai fatti del __________ 2018 e non deve essere presa in considerazione.
In queste condizioni, trattandosi di una lesione della sfera psichica che rientra nel margine 1 della “Guida per stabilire l’importo della riparazione morale secondo la legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati” emanata dall’Ufficio federale di giustizia (UFG) il 3 ottobre 2019, tenuto conto delle riparazioni riconosciute dai Tribunali in casi analoghi al presente (Gomm/Zehntner, op. cit., n. 38 ad art. 23 LAV, pag. 214; cfr. anche STF 1C_195/2023 del 27 settembre 2023, consid. 4), la riparazione morale, fissata complessivamente in fr. 2'000.--, va confermata. Si tratta di un indennizzo che si trova nel limite riconosciuto in casi simili e non è lesivo del principio della parità di trattamento, della proporzionalità e del divieto dell’arbitrio.
2.12. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va respinto.
2.13. Nel ricorso l’insorgente afferma di essere a disposizione anche per presentarsi personalmente per esporre la sua situazione. Nelle osservazioni pervenute il 2 ottobre 2024 ha affermato che vorrebbe “cortesemente essere sentita” ed “esporre direttamente il mio stato d’animo e il vissuto di questi anni successivi alla rapina del __________.2018” (doc. VIII).
Alla luce della documentazione agli atti questo Tribunale rinuncia all’assunzione di ulteriori prove ed all’audizione dell’interessata.
Va qui rilevato che per l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In proposito cfr. pure STCA 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.
Nella presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, la ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma ha indicato di essere “disponibile per qualsiasi domanda e venire anche di persona per esporre meglio la mia situazione, anche perché non sono un avvocato, ma avendo lavorato in Tribunale a __________ in gioventù sono un pochino esperta” (doc. III) e che vorrebbe “cortesemente essere sentita” ed “esporre direttamente il mio stato d’animo e il vissuto di questi anni successivi alla rapina del __________.2018” (doc. VIII)..
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF 8C_117/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STF U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Ora, come visto nei considerandi precedenti, la documentazione prodotta in sede processuale è esaustiva e non necessita di alcun complemento. Del resto, la ricorrente ha potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto (STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) e la documentazione già presente agli atti consente al TCA di emanare il proprio giudizio, senza la necessità di ricorrere ad altre prove come l’audizione personale dell’interessata.
Per i suddetti motivi, l’audizione dell’insorgente si rivela superflua.
2.14. La procedura è gratuita (art. 30 cpv. 1 LAV) e pertanto non si riscuotono spese giudiziarie.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti