Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 43.2019.1
Entscheidungsdatum
28.05.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 43.2019.1

cs

Lugano 28 maggio 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 marzo 2019 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 21 marzo 2019 emanata dal

Dipartimento della sanità e della socialità, 6501 Bellinzona

in materia di aiuto alle vittime di reati

ritenuto, in fatto

1.1. Il __________ la Corte __________ ha riconosciuto __________ autore colpevole di tentate lesioni gravi per avere, a __________, il __________, durante una colluttazione per futili motivi, intenzionalmente ferito RI 1, tentando di cagionargli un grave danno al corpo o alla salute fisica, e meglio per averlo ferito con la lama di un coltello multi tools, tagliandolo alla schiena in regione lombare provocandogli una ferita da taglio trasversa con interessamento della muscolatura autoctona e lombare bilaterale, di larghezza di circa 32 cm e con una cospicua emorragia e profondità massima di 5 cm; lesione che per la sua localizzazione poteva potenzialmente provocare lesioni più gravi (al sistema motorio o nervoso), che solo per puro caso non sono intervenute. Nelle stesse circostanze __________ è stato riconosciuto autore colpevole di omissione di soccorso, per avere, dopo averlo ferito, omesso di prestare soccorso a RI 1, ancorché nelle indicate circostanze lo si potesse da lui ragionevolmente esigere. __________ è stato inoltre condannato per incendio intenzionale e per infrazione alla legge federale sulle armi e sulle munizioni. Complessivamente è stato condannato alla pena detentiva di 4 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, ed a versare all’accusatore privato, RI 1, fr. 6'773.-- per il risarcimento delle spese legali, quest’ultimi da devolvere allo Stato del Canton Ticino in quanto beneficiario del gratuito patrocinio e fr. 1000.-- a titolo di indennità per torto morale (doc. A1).

1.2. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, il 31 agosto 2018 ha inoltrato alla Delegata per l’aiuto alle vittime di reato un’istanza tendente alla richiesta di versamento di fr. 1'000.-- a titolo di riparazione morale (doc. 1). L’atto è stato trasmesso per competenza al Dipartimento della Sanità e della Socialità (di seguito: DSS) il 26 settembre 2018 (doc. 2).

1.3. Con decisione del 21 marzo 2019 il DSS ha respinto l’istanza, sostenendo che gli elementi che di principio portano ad una riparazione morale, quali ad esempio l’invalidità, la durata dell’ospedalizzazione, la gravità dell’operazione o lo sconvolgimento della vita professionale o della vita privata non sono dati nel presente caso. L’amministrazione ha aggiunto che se una ferita non lascia conseguenze e può essere curata senza grandi complicazioni non è in generale versata alcuna riparazione morale. Inoltre nel caso di specie occorrerebbe tener conto anche della colpa concorrente dell’istante: da una parte quest’ultimo presentava un tasso alcolemico di oltre il 2 per mille e dall’altra l’autore del reato ha sostenuto che la colluttazione è iniziata con pugni e calci reciproci.

1.4. RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo il riconoscimento di fr. 1'000 a titolo di riparazione morale (doc. I). Il ricorrente, che critica il DSS perché non avrebbe speso una parola per motivare le ragioni per le quali si è scostato dal giudizio penale, sottolinea la gravità dell’aggressione subita e delle conseguenze che avrebbe potuto avere se non fosse stato immediatamente assistito.

1.5. Con risposta del 30 aprile 2019 il DSS propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

in diritto

in ordine

2.1. Il ricorrente sostiene che il DSS non avrebbe indicato le ragioni per le quali si è scostato dalla decisione della Corte __________ che ha condannato l’aggressore a versare al ricorrente fr. 1'000 a titolo di torto morale. Egli fa implicitamente valere una violazione del diritto di essere sentito.

Per quanto concerne la motivazione della decisione impugnata, va rammentato che ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (sentenza 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013; sentenza del 29 giugno 2006 nella causa H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (cfr. DTF 141 IV 249; sentenza 6B_966/2014 del 6 marzo 2017, consid. 2; STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

Nel caso di specie l’amministrazione ha sufficientemente indicato le ragioni per le quali ha respinto la richiesta dell’insorgente. Dopo aver riassunto dottrina e giurisprudenza, ha evidenziato che la riparazione morale dipende dalla gravità della sofferenza e dalle possibilità di lenire in modo sensibile il dolore fisico o morale. Secondo il DSS in concreto non vi sono elementi, quali l’invalidità, la durata dell’ospedalizzazione, lo sconvolgimento della vita professionale o della vita privata, che permettono il riconoscimento di una riparazione morale. Inoltre, essa andrebbe rifiutata anche a causa della colpa concorrente dell’interessato.

La motivazione appare sufficiente. Il ricorrente ha potuto contestarla, citando i passaggi degli atti medici che a suo parere porterebbero invece a dover accogliere la sua istanza.

Ne segue che non vi è alcuna violazione del diritto di essere sentito.

nel merito

2.2. Il 1° gennaio 2009 è entrata in vigore la nuova Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati del 23 marzo 2007, che ha abrogato la legge del 4 ottobre 1991 (art. 46 nuova LAV).

L’art. 48 lett. a prima frase (disposizioni transitorie) della nuova LAV prevede che sono retti dal diritto previgente il diritto all’indennizzo o alla riparazione morale per reati commessi prima dell’entrata in vigore della nuova legge.

Nel caso di specie il reato di tentate lesioni gravi è stato commesso il __________. Al caso di specie trovano pertanto applicazione le norme della nuova legge in vigore dal 1° gennaio 2009.

2.3. A norma dell’art. 1 cpv. 1 LAV ogni persona la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato (vittima) ha diritto all’aiuto conformemente alla presente legge (aiuto alle vittime).

L’art. 1 cpv. 3 LAV prevede che il diritto sussiste indipendentemente dal fatto che l’autore sia stato rintracciato (lett. a), si sia comportato in modo colpevole (lett. b), abbia agito intenzionalmente o per negligenza (lett. c).

Secondo l’art. 2 LAV l’aiuto comprende:

a. la consulenza e l’aiuto immediato;

b. l’aiuto a più lungo termine fornito dai consultori;

c. il contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi;

d. l’indennizzo;

e. la riparazione morale;

f. l’esenzione dalle spese processuali.

L’art. 3 cpv. 1 LAV prevede che l’aiuto alle vittime è concesso se il reato è stato commesso in Svizzera. Per l’art. 3 cpv. 2 LAV se il reato è stato commesso all’estero, le prestazioni dei consultori sono accordate alle condizioni di cui all’articolo 17; non vengono concessi indennizzi né riparazioni morali.

Ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LAV le prestazioni dell’aiuto alle vittime sono accordate definitivamente solo se l’autore del reato o un’altra persona o istituzione debitrice non versa prestazioni o versa prestazioni insufficienti.

Per l’art. 4 cpv. 2 LAV chi chiede un contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi, un indennizzo o una riparazione morale deve rendere attendibile che sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 1, eccetto che, in considerazione di circostanze particolari, non si possa pretendere che egli si adoperi per ottenere prestazioni da terzi.

2.4. Per quanto concerne la riparazione per torto morale, l’art. 22 cpv. 1 LAV prevede che la vittima e i suoi congiunti hanno diritto a una somma a titolo di riparazione morale se la gravità della lesione lo giustifica; gli articoli 47 e 49 del Codice delle obbligazioni si applicano per analogia.

Secondo l’art. 22 cpv. 2 LAV il diritto alla riparazione morale non è trasmissibile per successione.

Per l’art. 23 cpv. 1 LAV la riparazione morale è calcolata in base alla gravità della lesione. Secondo l’art. 23 cpv. 2 LAV la riparazione morale ammonta al massimo a 70'000 franchi per la vittima (lett. a), 35'000 franchi per i congiunti (lett. b). Ai sensi dell’art. 23 cpv. 3 LAV le prestazioni ricevute da terzi a titolo di riparazione morale sono dedotte.

Per l’art. 27 LAV l'indennizzo e la riparazione morale destinati alla vittima possono essere ridotti o esclusi se la vittima ha contribuito a causare o ad aggravare la lesione (cpv. 1). L'indennizzo e la riparazione morale destinati ai congiunti possono essere ridotti o esclusi se i congiunti o la vittima hanno contribuito a causare o ad aggravare la lesione (cpv. 2). La riparazione morale può essere ridotta se l'avente diritto è domiciliato all'estero e, in base al costo della vita nel luogo di domicilio, risultasse sproporzionata (cpv. 3).

L’art. 28 LAV prevede che non sono dovuti interessi per l'indennizzo e la riparazione morale.

2.5. In concreto, con sentenza del __________, la Corte __________ ha condannato __________ a versare al ricorrente a titolo di indennità per torto morale un importo di fr. 1'000.--.

Nell’ambito del diritto previgente con sentenza pubblicata in DTF 129 II 312 consid. 2.3 e seguenti il TF ha precisato che l’autorità LAV non è vincolata ai considerandi di diritto del Giudice penale in merito alle pretese civili.

Il legislatore, come figura anche nella sentenza 1C_296/2012 del 6 novembre 2012 emessa in applicazione del nuovo diritto (fatti avvenuti il 29 ottobre 2009), non ha voluto garantire alla vittima una riparazione piena, intera ed incondizionata del danno subito (cfr. consid. 3.1; cfr. anche sentenza 1C_542/2015 del 28 gennaio 2016, consid. 3.1). In particolare nell’ambito del riconoscimento del torto morale, la prestazione si avvicina piuttosto ad un indennizzo ex aequo et bono ove l’ampio potere di apprezzamento dell’autorità ha come limiti il rispetto della parità di trattamento ed il divieto dell’arbitrio (cfr. sentenza 1C_296/2012 del novembre 2012, consid. 3.1).

La natura sussidiaria del risarcimento dovuto ad un dovere di assistenza e non ad una responsabilità propria da parte dello Stato, può quindi condurre l’amministrazione a fissare una riparazione morale meno ampia di quella attribuita in ambito penale (cfr. DTF 132 II 117, consid. 2.2.4; DTF 129 II 321 consid. 2.5; sentenza 1C_583/2016 dell’11 aprile 2017, sentenza 1C_542/2015 del 28 gennaio 2016 e sentenza 1A.208/2002 del 12 giugno 2003).

Ne segue che spetta ora al Tribunale stabilire se l’interessato ha diritto e, in caso di risposta affermativa, in che entità, ad una riparazione morale.

2.6. Per quanto attiene alla riparazione del torto morale in un caso ticinese il Tribunale Federale, con sentenza del 4 luglio 2002 1A.20/2002, così si è espresso:

" L'art. 12 cpv. 2 LAV sancisce il principio di una riparazione morale, in

denaro, a favore della vittima che ha subito un'offesa grave in circostanze particolari; la norma non fissa però criteri per stabilire quest'indennità. Secondo la giurisprudenza occorre quindi applicare per analogia i principi previsti dagli art. 47 e 49 CO, tenendo tuttavia conto del fatto che il sistema d'indennizzo del danno e del torto morale secondo la LAV corrisponde a una prestazione di assistenza e non a un obbligo di risarcimento derivante dalla responsabilità dello Stato (DTF 128 II 49 consid. 4.1, 125 II 554 consid. 2a, 123 II 425 consid. 4c). L'ampio potere d'apprezzamento riconosciuto in quest'ambito all'autorità competente a stabilire l'indennità ha come limiti essenzialmente il rispetto della parità di trattamento e il divieto dell'arbitrio (DTF 125 II 169 consid. 2b/bb pag. 274; cfr. anche DTF 128 II 49 consid. 4.3)."

Il TF si è poi così ulteriormente espresso:

" Una riparazione morale non è data in ogni caso di lesioni fisiche o

psichiche: essa presuppone una lesione grave e circostanze particolari (DTF 125 III 70 consid. 3c, 110 II 163 consid. 2c; Brehm, op. cit., n. 28 e 161 all'art. 47). Occorre quindi che il danno sia di una certa entità, come è il caso dell'invalidità o del pregiudizio permanente di un organo importante (DTF 121 II 369 consid. 3c/bb; Brehm, op. cit., n. 162 e 165 all'art. 47). Qualora il pregiudizio non sia durevole, una riparazione morale è riconosciuta se siano realizzate circostanze particolari quali una degenza in ospedale per più mesi con numerose operazioni, un lungo periodo di sofferenza e di incapacità lavorativa (cfr. Brehm, op. cit., n. 163 e 166 seg. all'art. 47; Gomm/Stein/Zehnter, op. cit., n. 20 all'art. 12). Occorre inoltre considerare pregiudizi psichici importanti quali stati di stress posttraumatici che conducono a cambiamenti durevoli della personalità (cfr. Brehm, op. cit., n. 171 segg. all'art. 47). Se la lesione può invece essere guarita senza complicazioni importanti e senza pregiudizi durevoli non è di massima dovuta una riparazione morale (cfr. Alfred Keller, Haftpflicht im Privatrecht, vol. 2, 2a ed., Berna 1998, pag. 132 seg.; Brehm, op. cit., n. 163 segg. all'art. 47). In linea di principio, sono quindi determinanti per stabilire l'ammontare della riparazione morale soprattutto il tipo e la gravità della lesione, l'intensità e la durata degli effetti sulla personalità dell'interessato e il grado di colpa dell'autore (DTF 125 III 269 consid. 2a, 412 consid. 2a pag. 417)."

In una sentenza del 20 dicembre 1995 pubblicata in DTF 121 II 369 il Tribunale federale ha avuto occasione di ricordare che la definizione dell'art. 12 cpv. 2 vLAV corrisponde in larga misura ai criteri previsti agli articoli 47 e 49 CO, i quali precisano a quali condizioni l'autore di un atto illecito è tenuto a versare alla vittima una somma a titolo di riparazione morale. Questo corrisponde anche a uno degli scopi della legge che è quello di accordare un aiuto efficace quando l'autore dell'infrazione non vi provvede.

Per determinare le condizioni alle quali attribuire una riparazione morale, occorre dunque ispirarsi, per analogia, alla giurisprudenza civile relativa agli art. 47 e 49 CO (cfr. DTF 121 II 373; vedi pure DTF 123 II 214).

Nel giudizio pubblicato in DTF 121 II 369, la nostra Massima istanza ha pure avuto occasione di ricordare che l'attribuzione di una riparazione morale a seguito di lesioni corporali esige che esse abbiano una certa importanza. Ciò è il caso dei danni che provocano la perdita definitiva della funzione di un organo, come ad esempio un occhio (cfr. DTF 121 II 374 con riferimento a DTF 110 II 163 consid. 2c).

Il Tribunale federale ha aggiunto che, vista la sua natura, la riparazione morale non può essere fissata secondo criteri matematici, ma soltanto stimata tenendo conto della natura e della gravità della lesione, della sua durata e della sua incidenza sulla personalità della vittima (cfr. DTF 121 II 377 con riferimenti a DTF 117 II 50 consid. 4a, DTF 112 II 133 consid. 3).

Il Tribunale federale nella medesima sentenza ha riassunto alcuni casi giudicati in passato. Nel 1978 è stata accordata una riparazione morale di fr. 8000.-- ad una vittima che aveva perso un occhio, tenuto conto delle colpe rispettive (attenuato a causa della giovane età) dell'autore del danno e della vittima (cfr. DTF 104 II 184 consid. 5). La stessa somma ridotta della metà a seguito di una colpa concomitante era stata accordata nel 1967 (cfr. DTF 102 II 18 consid. 2). Nel 1984 l'indennità di torto morale consecutivo alla perdita dell'udito da una parte è stata stimata in fr. 5000.-- (cfr. DTF 110 II 163 consid. 2c). Nel 1986 una cecità dell'80 % di lunga durata con un'invalidità fisica del 90 % e economica del 100 % ha condotto all'assegnazione di una indennità di fr. 50'000.-- (cfr. DTF 112 II 138 consid. 5b).

Il TF ha poi aggiunto che l'importo deve tenere conto della speranza di vita ridotta del ricorrente, consecutiva al danno alla salute dal quale è colpito (cfr. DTF 121 V 377; DTF 110 II 163 consid. 2c, DTF 104 II 184 consid. 5).

Nel caso che era chiamato a giudicare, trattandosi di una vittima (nata nel 1966) che aveva perso un occhio ed aveva una colpa concorrente per il danno alla salute (ciò che giustificava soltanto una riduzione e non il rifiuto della riparazione morale, cfr. DTF 121 II 373-375; vedi pure, a proposito della riduzione, la precisazione della giurisprudenza in DTF 123 II 213-217), il Tribunale federale ha ritenuto equo accordare al ricorrente un'indennità di fr. 8000.-- (cfr. DTF 121 II 377).

In una sentenza del 22 febbraio 1997 pubblicata in DTF 123 II 210 il Tribunale federale ha confermato la somma di fr. 2000.-- a titolo di riparazione morale attribuita ad una persona che aveva partecipato ad una manifestazione non autorizzata di 300 curdi davanti all'ambasciata turca di Berna e che era stato colpito da alcuni colpi sparati da membri dell'ambasciata turca. La vittima si era procurata una frattura aperta del femore inferiore che ha dovuto essere curata in ospedale dal 24 giugno al 14 luglio 1993 e che ha provocato un'inabilità lavorativa fino al 31 gennaio 1994. La frattura è nel frattempo guarita; sono tuttavia rimasti dei dolori in caso di caricamento.

Il TFA ha quindi concluso che "angesichts der Art der Verletzung (Unterschenkelfraktur), des relativ kurzen Spitalaufenthalts (von weniger als einem Monat) und der komplikationslosen Verheilung von Fraktur und Hautabdeckung, auch unter Berücksichtigung der verbleibenden Belastungsschmerzen und der sichtbaren (jedoch nicht entstellenden) Narben am Bein, bewegt sich die zugesprochene Genugtuungssumme von fr. 2000.-- innerhalb des Ermessensspielraumes, in welcher das Bundesgericht nicht eingreifen kann" (STFA del 22 febbraio 1997 nella causa D., consid. 4a, non pubblicato della sentenza DTF 123 II 210).

In occasione di quella manifestazione, vi furono in particolare altri due feriti: C. al quale è stata versata una riparazione morale di fr. 2000.-- e un funzionario di polizia al quale è stata attribuita una riparazione morale di fr. 5000.--.

Come visto, il 1° gennaio 2009 è entrata in vigore la nuova LAV del 23 marzo 2007 che restringe, anziché estendere, l’ammontare della riparazione morale, prevedendo dei limiti di indennizzo che prima non esistevano. Lo stesso Consiglio federale nel Messaggio sulla revisione totale della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati del 9 novembre 2005 (FF 2005 pag. 6351 e seguenti), ha affermato, a pag. 6368, che “anche la riparazione morale in quanto forma speciale di indennizzo per il danno subito deve essere mantenuta. Deve però essere limitata” e a pag. 6373 che “Proponiamo un valore massimo di 70 000 franchi per la vittima e di 35 000 franchi per i congiunti. In questo modo la riparazione morale secondo il diritto sull’aiuto alle vittime risulta inferiore rispetto a quella secondo il diritto civile, come richiesto dal postulato Leuthard”.

Il Consiglio federale ha inoltre affermato, a pag. 6408, che “dal momento che la LAV non deve allontanarsi troppo dal diritto civile (il sistema attuale ha in effetti dato buoni risultati) e considerato che la riparazione morale accordata dallo Stato non deve essere identica, nel suo importo, a quella che verserebbe l’autore del reato, la soluzione scelta è quella di una riparazione morale secondo gli articoli 47 e 49 CO, ma limitata a un importo massimo. Considerate le particolarità della riparazione morale secondo la LAV, diverse disposizioni della sezione 2 (riparazione morale) e della sezione 3 (disposizioni comuni) contengono soluzioni che si discostano per certi aspetti da quelle del diritto civile.”

Circa gli art. 22 e 23 LAV, l’Esecutivo federale ha affermato (pag. 6408 e seguenti):

“L’articolo 22 capoverso 1 disciplina le condizioni per la concessione della riparazione morale alla vittima e ai suoi congiunti con un rinvio agli articoli 47 e 49 CO; ricorda inoltre l’importante limitazione secondo la quale solo le lesioni gravi danno diritto a una riparazione morale. Il diritto della vittima alla riparazione morale è quindi enunciato in modo chiaro. I congiunti della vittima hanno diritto a una riparazione morale nella misura in (ndr: cui) adempiono le condizioni fissate negli articoli 47 e 49 CO. L’articolo 1 capoverso 2 designa quali persone devono essere considerate come congiunti.

(…).

Affinché venga versata una riparazione morale deve esserci una lesione all’integrità fisica, psichica o sessuale della vittima (art. 1 cpv. 1). Successivamente intervengono condizioni inerenti al diritto della responsabilità civile. A titolo di esempio ne menzioniamo alcune. La riparazione morale versata alla vittima di una lesione corporale

dipende dalla gravità della sofferenza risultante dalla lesione e dalla possibilità di lenire in modo sensibile, mediante versamento di una somma in denaro, il dolore fisico o morale177; sono per esempio considerate l’invalidità, la durata dell’ospedalizzazione, la gravità delle operazioni, lo sconvolgimento della vita professionale o della vita privata. Se la vittima non è deceduta, i congiunti possono aver diritto a una riparazione morale nella misura in cui siano colpiti allo stesso modo o più fortemente che in caso di decesso178; la loro sofferenza deve quindi avere un carattere eccezionale179.

Attualmente si pensa ai casi di invalidità permanente che necessitano di cure e di un’attenzione costante.

In occasione della procedura di consultazione, la nozione di conseguenze di lunga durata, tratta dalla nozione di invalidità che figura nell’articolo 8 LPGA180 (in passato negli art. 18 LAINF e 4 LAI), è stata criticata da diversi partecipanti, in particolare per quanto concerne le lesioni all’integrità sessuale. Questa nozione non è quindi

stata conservata. Ciò nonostante, la nozione di durata rimane presente. Se una ferita non lascia conseguenze e può essere curata senza grandi complicazioni non sarà in generale versata alcuna riparazione morale; lo stesso vale per un’incapacità lavorativa

di qualche settimana181. È peraltro possibile chiedere una riparazione morale anche se il trauma non si manifesta immediatamente; questo è particolarmente importante per le lesioni all’integrità sessuale. Il termine è inoltre stato esteso a cinque anni182.

Per il rimanente non svolgono alcun ruolo né la natura del reato né la colpevolezza dell’autore.”

Con sentenza 1C_509/2014 del 1° maggio 2015 il TF ha dovuto giudicare il caso di un gendarme ginevrino. Il 31 agosto 2011 un corteo composto di numerose automobili di nomadi ha occupato il parcheggio di un centro sportivo, creando un’importante perturbazione alla circolazione stradale. Nell’ambito dell’operazione di polizia volta a deviare il corteo verso la Francia il gendarme ed un suo collega si sono fermati nei pressi di una rotonda, dove un’automobile ha forzato il blocco ed ha mancato di poco i due agenti, i quali hanno cercato di inseguire il veicolo. Il conducente del veicolo si è fermato all’altezza del parcheggio del centro sportivo ed è scappato a piedi. Poco dopo è stato fermato ed ammanettato. Dopo aver assistito alla scena una quarantina di uomini facenti parte della comunità dei nomadi si è avvicinata ai 2 agenti. Ne è seguita una bagarre in seguito alla quale il gendarme è stato colpito al viso da un aggressore non identificato. Gli aggressori sono stati dispersi dall’intervento di altri agenti con l’utilizzo di spray al pepe. In seguito a quanto accaduto il gendarme è stato portato presso gli ospedali universitari di Ginevra. Dai referti medici risultava che l’interessato presentava una piaga della columella (parte interna dell’orecchio) e del labbro superiore. Un intervento chirurgico immediato, sotto anestesia locale, è stato necessario. Dal punto di vista psichiatrico, è stata diagnosticata una sindrome da stress posttraumatico. Il gendarme è stato completamente incapace al lavoro per due settimane. L’Istanza LAVI del Canton Ginevra ha rifiutato qualsiasi indennizzo per torto morale, mentre la Camera amministrativa della Corte di Giustizia del Canton Ginevra ha riconosciuto un importo di fr. 1'500.

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha inoltrato ricorso al Tribunale federale, che lo ha accolto, con le seguenti motivazioni:

" 2.1. Toute lésion corporelle n'ouvre pas le droit à la réparation morale, encore faut-il qu'elle revête une certaine gravité (cf. ATF 125 III 70 consid. 3a p. 74 s.; 110 II 163 consid. 2c; arrêt 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa; cf. également GOMM/ZEHNTNER, Opferhilfegesetz, Berne 2009, n. 9 art. 22 LAVI; A. GUYAZ, Le Tort moral en cas d'accident: une mise à jour, in SJ 2013 II p. 215, p. 230; F. Werro, Commentaire romand, Code des obligations I [art. 1-529], 2012, n. 2 ad art. 47 CO). Cette exigence est notamment réalisée en cas d'invalidité ou de perte définitive de la fonction d'un organe. En cas d'atteinte passagère, d'autres circonstances peuvent ouvrir le droit à une réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 LAVI, parmi lesquelles figurent par exemple une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, une période d'hospitalisation de plusieurs mois, de même qu'un préjudice psychique important tel qu'un état de stress post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (cf. arrêts 1A.235/2000 précité consid. 5b/aa; 1C_296/2012 précité consid. 3.2.2; voir également GOMM/ZEHNTNER, op. cit., n. 9 art. 22 LAVI; A. GUYAZ, op. cit., p. 230).

2.2. En l'espèce, la Cour de justice a retenu que, suite au coup reçu, l'intimé a présenté deux plaies ouvertes au niveau du visage, lesquelles ont nécessité une intervention chirurgicale sous anesthésie locale. L'intimé s'est rendu une deuxième fois aux HUG pour l'ablation des fils de suture. Par la suite, il a été incapable de travailler durant deux semaines. Lors de son audition du 23 mai 2013 par l'Instance LAVI, il a déclaré que son visage était resté marqué d'une cicatrice permanente sur la lèvre et qu'il voyait toujours un dermatologue. L'arrêt attaqué indique que cette cicatrice lui fait ressentir de la honte et se sentir jugé par ses collègues, ce qu'il vit très mal. Au regard de ces éléments et aux circonstances particulières de l'agression, la cour cantonale a jugé que l'atteinte physique subie par l'intimé présentait un caractère particulier et une gravité suffisante pour justifier une réparation morale au sens de l'art. 22 al. 1 LAVI.

(…).

2.4. Si le visage de l'intimé restera certes marqué de manière permanente par une cicatrice au dessus de la lèvre supérieure, on ne peut déduire de ce seul caractère que le seuil de gravité relativement élevé exigé par l'art. 22 al. 1 LAVI et la jurisprudence soit atteint. En effet, il ne ressort pas du dossier, en particulier des rapports médicaux établis par les HUG, que cette lésion aurait nécessité un traitement particulier au-delà de l'intervention chirurgicale et l'ablation des sutures. L'intimé n'a en particulier produit aucun document médical attestant de l'existence d'un tel traitement ou de la nécessité d'une opération de chirurgie réparatrice. Lors de son audition, l'intimé a déclaré qu'il n'avait pas été facile de retourner au travail avec ses "cicatrices visibles" et qu'il avait alors ressenti de la honte et le sentiment d'être jugé par ses collègues. Cependant, interrogé sur les conséquences actuelles de l'agression, l'intimé n'a évoqué la présence que d'une "petite cicatrice sur la lèvre". Avec le recourant, on doit également retenir que l'intimé n'a pas prétendu que cette cicatrice le faisait toujours souffrir ou encore qu'elle le gênait au quotidien. Par ailleurs, sous l'angle psychologique, l'intimé a certes présenté un syndrome de stress post-traumatique ayant engendré des mécanismes d'évitement, des comportements d'hypervigilance, des difficultés de concentration et des troubles du sommeil. Toutefois, après deux séances de deux heures, l'intimé a été en mesure de faire face à ses obligations professionnelles et familiales. Bien que le thérapeute consulté ait indiqué que certains éléments du traumatisme pourraient devoir être traités ultérieurement, on ne décèle pas que l'état de stress vécu par l'intimé ait durablement et significativement modifié sa personnalité; le fait que celui-ci fasse depuis les événements preuve d'une plus grande prudence lors de ses interventions ne témoigne pas à lui seul d'un tel changement. Il ne ressort en outre pas du dossier que l'état de stress post-traumatique diagnostiqué ait nécessité, ou nécessite encore des traitements médicaux particuliers.

Sur le vu de ce qui précède, et sans nier le caractère déplorable des événements vécus par l'intimé, les éléments retenus par l'instance précédente apparaissent insuffisants à fonder le droit à une réparation morale. C'est ainsi à tort que la cour cantonale a considéré que la lésion subie répondait aux critères de gravité de l'art. 22 al. 1 LAVI, violant en cela le droit fédéral.”

Cfr. anche Gomm in: Opferhilfegesetz, Bundesgesetz vom 23. März 2007 über die Hilfe an Opfer von Straftaten, 3a edizione, 2009, n. 9 ad art. 22 LAV, citato nella precedente sentenza dal Tribunale federale. Questo autore rammenta che non ogni lesione fisica o psichica porta ad una riparazione morale. Essa presuppone una lesione grave e circostanze particolari. Occorre quindi che il danno sia di una certa entità, come per esempio in caso d’invalidità o di lesione durevole di un organo importante. Se il pregiudizio non è durevole, la riparazione morale è riconosciuta se sono realizzate circostanze particolari quali un lungo periodo di sofferenza e di incapacità lavorativa o un lungo soggiorno in ospedale. Se una lesione guarisce senza grandi complicazioni e senza pregiudizi durevoli, di principio la riparazione morale non è riconosciuta. Pregiudizi psichici importanti devono essere presi in considerazione se provocano stress posttraumatici che conducono a cambiamenti durevoli della personalità.

2.7. Nel caso di specie dai fatti contenuti nella sentenza del __________ della Corte __________ (consid. ), non contestati dalle parti e da cui questo Tribunale, in assenza di qualsiasi elemento atto a metterli in dubbio, non ha alcun motivo per scostarsi (DTF 129 II 312 consid. 2.4), emerge che i giudici hanno accertato che il __________ __________ si è recato presso l’ di __________ dove, in “compagnia” del qui ricorrente, ha assunto un elevato quantitativo di alcol. “Durante questo lasso temporale i due interloquivano a proposito di __________, una loro ex in comune”. L’insorgente “dichiarava di provare ancora dei sentimenti nei suoi confronti” e __________ “lo rincuorava”. Quest’ultimo “riceveva poi una telefonata dall’allora sua compagna” e, “fingendo che fosse __________, passava alla vittima l’apparecchio telefonico”. Il qui ricorrente “non si rese neppure conto che non si trattava di __________. In seguito RI 1 si fece ridare il numero corretto di __________ e la chiamò. Circa verso le __________ i due si diressero presso l’alloggio di __________ e, una volta arrivati, questi si accorse di aver dimenticato le sue chiavi di casa. Decisero dunque di avviarsi verso la casa __________ di” , “luogo di dimora dello stesso RI 1. In seguito ad una frase del __________ in merito al fatto che __________ “andasse in po' con tutti” iniziò una colluttazione con pugni e calci reciproci. Dopo aver ricevuto un pugno” RI 1 “immobilizzò l’aggressore tenendogli la testa tra il ginocchio e la mano. __________ estrasse quindi il coltello dal suo zaino dove custodiva pure una pistola giocattolo” e “sferrò un colpo alla zona lombare dell’antagonista RI 1, che cadde a terra”, causandogli delle ferite. “ continuò a percuoterlo prendendolo a calci e tirandogli colpi con lo zaino. Nonostante lo stesso si fosse accorto della ferita inferta all’RI 1, decise di recarsi presso l’abitazione __________, noncurante minimamente di allertare i soccorsi”. Al momento della colluttazione __________ presentava un tasso alcolico tra il 2.27 e il 3.13 per mille, mentre il ricorrente attorno al 2 per mille (pag. __________).

Dalla sentenza emerge poi che la Corte ha valutato “gli elementi oggettivi incontestabili” agli atti (consid. __________), e meglio che l’imputato e la vittima, entrambi in stato di forte ebbrezza, a causa di futili motivi in merito ad una discussione su una loro comune ex ragazza, senza poter comprendere chi per primo ha cominciato una colluttazione si sono colpiti con dei pugni reciproci, che durante la colluttazione __________, trattenuto dalla vittima, sfilava il coltello dalla “clip” dello zaino e accoltellava il rivale lungo la zona lombare provocandogli una ferita lunga 30 cm circa e profonda 5 cm alle estremità della stessa, che è stato accertato che una coltellata sferrata alla parte inferiore lombare, avrebbe potuto comportare la lesione della colonna vertebrale, potendo provocare una paralisi locomotoria oppure la lesione dei reni, quindi lesioni gravi ad organi importanti ai sensi dell’art. 122 CP. Da cui la conferma che le condizioni oggettive del reato sono state adempiute. La Corte ha poi esaminato anche i presupposti soggettivi, concludendo che agendo come ha fatto __________, viste le probabilità di provocare lesioni serie alla vittima, “ha coscientemente assunto ed accettato il rischio di provocare gravi danni alla salute di quest’ultima, danni che, solo grazie al caso, non si sono verificati”. Da cui il dolo eventuale e il reato di tentate lesioni gravi. La Corte lo ha condannato anche a versare fr. 1'000 a titolo di riparazione morale al qui ricorrente.

Dalla sentenza emerge che al momento dell’arrivo all’Ospedale __________ di __________, nella segnalazione di aggressione redatta il __________ dal medico assistente dr. med. __________, la ferita subita dal ricorrente è stata così descritta:

" (…) Paziente di 30 anni arriva al pronto soccorso scortato dalla polizia (…) con accoltellamento che ha provocato una ferita da taglio a livello lombare all’altezza di L2/L3 (…). Bordi netti di lunghezza di 32 cm sul piano orizzontale, profondità massima nei lati di 5 cm. Lembi vascolarizzati, non margini necrotici e fondo deterso.”

Il caposervizio di cure intense del medesimo nosocomio, dr. __________, ha affermato:

" (…) Il paziente non è mai stato in immediato pericolo di vita ma è chiaro che una tale ferita non tempestivamente trattata come sopra descritto avrebbe potuto arrecare gravi conseguenze al paziente.”

Secondo la relazione medico legale riguardante le lesioni subite dal ricorrente, redatta dalla Dr.ssa med. __________ in data __________, la Corte __________ ha rilevato che il ricorrente ha riportato una ferita nella zona lombare in una regione anatomica priva di strutture vitali, “con il che l’interessato non sarebbe mai stato in pericolo di vita”:

" (…) Dunque la lesione sembra avere una direzione dalla destra verso la sinistra della vittima, (...). la lesione ha interessato una regione anatomica priva di strutture vitali (organi o vasi) per cui non avrebbe potuto cagionare lesioni potenzialmente mortali. La lesione in assenza di complicanze (eventuali possibili complicanze infettive o emorragiche), andrà incontro a guarigione senza reliquati funzionali, potrebbe permanere unicamente una cicatrice cutanea. (…) La vittima non si è mai trovata in pericolo di vita diretto (parametri vitali sempre stabili e non necessitanti di supporto farmacologico) né si sarebbe trovata in tale situazione in assenza di assistenza medica, in quanto non sono stati lesionati vasi arteriosi rilevanti; dunque appare verosimile che si sarebbe verificata una progressiva autolimitazione del sanguinamento.”

Dalla sentenza __________ risulta che il Presidente della Corte ha rilevato “una contraddizione nel rapporto rilasciato dall’ospedale circa il pericolo di vita o meno incorso dalla vittima. Comunque, per RI 1 si conclude per una ferita importante alla schiena e diverse escoriazioni cutanee ed ecchimosi (…)”. Per la Corte l’annotazione del medico assistente non è sufficiente per sostanziare una situazione di effettivo pericolo di morte stanti le convincenti spiegazioni della dr.ssa med. __________.

2.8. Questo TCA evidenzia che dagli atti medici prodotti dal ricorrente si evince che l’insorgente è stato portato al pronto soccorso dell’Ospedale __________ di __________ in data __________ a causa di una ferita da taglio a livello lombare all’altezza L2/L3. Il ricorrente era molto agitato, in stato di shock post traumatico (cfr. segnalazione di aggressione/violenza del __________ del medico assistente dr. med. __________) e, come visto, presentava un tasso alcolico attorno al 2 per mille (pag. __________). Egli aveva inoltre una tumefazione ed ecchimosi al labbro superiore ed inferiore con frattura del 21esimo dente dell’arcata superiore (cfr. segnalazione di aggressione/violenza del __________ del medico assistente dr. med. __________).

Il __________ il __________ dell’Ospedale __________ di __________, dr. med. __________, certificata la presenza di una grossa ferita da taglio trasversa in regione lombare con interessamento della muscolatura autoctona e lombare bilaterale, di larghezza di circa 30 cm con una cospicua emorragia, ha rilevato che l’insorgente ha necessitato un intervento chirurgico per revisione della ferita, emostasi, lavaggio e sutura. Egli “non è mai stato in immediato pericolo di vita ma è chiaro che una tale ferita non tempestivamente trattata come sopra descritto avrebbe potuto arrecare gravi conseguenze al paziente”. Agli atti è prodotto il rapporto operatorio del __________ relativo all’intervento di revisione della ferita, emostasi, lavaggio e sutura, in seguito al quale è stato portato nel reparto di cure intensive.

L’interessato è rimasto degente presso l’Ospedale __________ di __________ dal 23 __________ al 25 __________.

Agli atti sono state prodotte numerose fotografie del ricorrente al momento del ricovero presso il nosocomio __________.

2.9. Alla luce di quanto sopra, questo Tribunale deve concludere che la lesione subita dall’interessato non ha raggiunto quella soglia di gravità richiesta dall’art. 22 cpv. 1 LAV per poter ottenere una riparazione per torto morale (cfr. sentenza 1C_509/2014 del 1° maggio 2015). In effetti dagli atti medici non emerge che la lesione da lui subita (segnatamente la grossa ferita da taglio trasversa di circa 30 cm in regione lombare all’altezza L2-L3 con interessamento della muscolatura autoctona e lombare bilaterale e profondità massima di 5 cm) abbia necessitato un trattamento particolare oltre all’operazione del __________ di revisione della ferita, emostasi, lavaggio e sutura ed alla rimozione del materiale di sutura presso la consultazione di chirurgia circa 14 giorni dopo l’intervento. Dal rapporto operatorio emerge del resto che l’interessato avrebbe potuto muoversi ed alimentarsi liberamente appena sveglio (“mobilizzazione e alimentazione libera appena sveglio”) e che avrebbe dovuto tenere una fascia addominale per 2-3 giorni. Non vi è stata alcuna complicazione (cfr. referto del __________). La degenza è durata relativamente poco, dalle 23 circa del 23 __________ al 25 __________. La lesione subita non ha causato un danno di una certa gravità, nessuna invalidità, né un pregiudizio permanente di un organo importante. Non risultano ulteriori ricoveri, né l’insorgente comprova tramite atti medici di aver avuto conseguenze a livello psichico in seguito all’aggressione o di essere stato in cura presso uno specialista in psichiatria a causa di quanto accaduto.

Dagli atti non emerge neppure uno sconvolgimento della vita professionale o della vita privata.

È vero che nella sentenza penale figura, relativamente al __________, che il ricorrente ha affermato che “io quel giorno ho lavorato come sempre presso il __________ di __________, questo dalle ore 8.00 alle ore 17.30” e che il 22 febbraio 2018 in uno scritto alla delegata per l’aiuto alle vittime di reato la legale dell’insorgente ha rilevato che quest’ultimo non necessitava di un aiuto immediato poiché “lavora al 50%, e l’ulteriore 50% è coperto interamente dall’assicuratore del datore di lavoro”, da cui, verosimilmente, un periodo di incapacità lavorativa parziale. Tuttavia, malgrado nella decisione formale il DSS abbia espressamente rilevato come l’istante, nel corso della procedura amministrativa, non ha fatto valere un’incapacità lavorativa (pag. 6 della citata decisione), in sede di ricorso il ricorrente non ha accennato a questa circostanza e nel termine di 10 giorni per presentare eventuali ulteriori mezzi di prova lo stesso assicurato ha comunicato al Tribunale “che non ho ulteriori mezzi di prova da produrre” (doc. V).

Pur essendo la procedura retta dal principio inquisitorio, va comunque rammentato che questo principio non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare. Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove.

L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

In concreto nella decisione impugnata figura espressamente che l’interessato non ha fatto valere un’incapacità lavorativa (pag. 6). Nel ricorso l’assicurato non ha sostenuto di essere stato incapace al lavoro a causa di quanto accaduto il __________ e nel termine per presentare ulteriori prove ha affermato di non averne.

In queste condizioni non vi sono elementi nelle tavole processuali per ritenere fondato il diritto alla riparazione morale.

2.10. Abbondanzialmente, va ancora evidenziato quanto segue.

Per l’art. 27 cpv. 1 LAV l’indennizzo e la riparazione morale destinati alla vittima possono essere ridotti o esclusi se la vittima ha contribuito a causare o ad aggravare la lesione.

Il DSS sostiene che in questo caso a causa della colpa concomitante del ricorrente ogni risarcimento anderebbe comunque escluso.

Nel caso di specie il tasso alcolico dell’insorgente era attorno al 2 per mille. Inoltre, la Corte ha accertato che “In seguito ad una frase del __________ in merito al fatto che __________ “andasse in po' con tutti” iniziò una colluttazione con pugni e calci reciproci” (pag. __________).

La dottrina (Gomm, op. cit., n. 8 ad art. 27), rammenta che il Tribunale federale ha confermato una riduzione del 50% della riparazione morale per una persona entrata illegalmente in Svizzera, trovatasi in un luogo dove veniva spacciata droga e coinvolta in una rissa (sentenza 1A.251/1999) e rileva che il Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo ha ridotto la pretesa del 50% ad una persona che in stato di ebrietà si è recata in una strada dove stava svolgendosi una rissa tra tifosi di calcio inglesi e collaboratori di un negozio turco (sentenza OH.2006.00002 del 29 giugno 2007). Lo stesso autore sottolinea come invece l’esclusione da ogni risarcimento è una possibilità che viene applicata raramente ed a condizioni restrittive (Gomm, op. cit., n. 15 ad art. 27).

Ne segue che se vi fossero stati gli elementi per riconoscere una riparazione morale, essa poteva essere ridotta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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