Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2025.43
Entscheidungsdatum
30.10.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2025.43

rs

Lugano 30 ottobre 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 agosto 2025 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 14 agosto 2025 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. A RI 1, annunciatosi per il collocamento il 31 marzo 2023 con una disponibilità lavorativa al 100% quale conducente di taxi, corriere e fattorino postale a tempo pieno, la Cassa disoccupazione __________ (in seguito Cassa) ha aperto un termine quadro per la riscossione di prestazioni dal 31 marzo 2023 al 30 marzo 2025, fissando il guadagno assicurato a fr. 2'756.-- (cfr. doc. 3; 9; A).

All’assicurato sono state corrisposte le indennità di disoccupazione da aprile a luglio 2023 (cfr. doc. 1; 3; 9; A).

Il 31 agosto 2023 egli ha annullato l’iscrizione all’URC quale persona in cerca di impiego (cfr. doc. 1; 9; A).

1.2. L’assicurato si è riannunciato alla disoccupazione nel mese di novembre 2024, sempre ricercando un’occupazione a tempo pieno (cfr. doc. 3; 9; A).

Dal modulo “Domanda di indennità di disoccupazione” del novembre 2024 la Cassa ha appreso dello svolgimento dell’attività lavorativa per __________ quale postino durante i mesi da aprile a luglio 2023, in precedenza non dichiarato (cfr. doc. 1; 3; 9; A).

1.3. Con decisione del 21 gennaio 2025, la Cassa, dopo aver ricalcolato il guadagno assicurato e il diritto alle indennità di RI 1, tenendo conto dei redditi ottenuti lavorando per __________, gli ha chiesto di restituire la somma di fr. 5'385.--, corrispondenti a parte delle prestazioni LADI versate indebitamente da aprile a luglio 2023 (cfr. doc. 1).

Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 21 febbraio 2025 cresciuta in giudicato incontestata (cfr. doc. 3).

1.4. Con decisione su opposizione del 14 agosto 2025 l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 23 aprile 2025 (cfr. doc. 9), con la quale era stata respinta la domanda di condono della somma di fr. 5'385.-- interposta dall’assicurato il 22 gennaio 2025 (cfr. doc. 2), non essendo realizzato il presupposto della buona fede.

L’amministrazione ha, segnatamente, rilevato che la mancata dichiarazione nei moduli “Indicazioni della persona assicurata” (IPA) dell’attività per __________ non può essere attribuita a dimenticanza o disattenzione "in buona fede", considerato già solo il fatto che ripetutamente e sull'arco di ben quattro mesi consecutivi l’interessato ha risposto negativamente alla domanda volta a sapere se avesse lavorato (cfr. doc. A).

1.5. Contro la decisione su opposizione del 14 agosto 2025 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha addotto:

" (…)

  1. La URC sono sempre stati al corrente che svolgevo 2 lavori.

  2. Nel calcolo da loro fatto, si può notare la (PAGA) come è stata calcolata e da questo si capisce che vi erano altre entrate e poi io per telefono l’ho detto e ridetto non so quante volte.

  3. La possibilità di pagare per me è impossibile in quanto le mie entrate, non superano i FR 2'600.00 mensili anche qui la URC sono al corrente.

  4. A oggi la mia situazione finanziaria non è migliorata, anzi è peggiorata. (…)” (Doc. I)

1.6. Nella sua risposta del 28 agosto 2025 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.7. Il 29 agosto 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le medesime sono rimaste silenti.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Sezione del lavoro abbia a ragione o meno negato al ricorrente il diritto al condono della restituzione della somma di fr. 5'385.--, corrispondente a parte delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione percepite a torto da aprile a luglio 2023 a causa dell’omessa dichiarazione dell’attività lavorativa svolta per __________.

2.2. L’art. 95 cpv. 1 LADI che regola la restituzione di prestazioni rinvia all'art. 25 LPGA, ad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e 59cbis cpv. 4 LADI.

L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione è, quindi, necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

  • l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

Qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere accordato

In proposito cfr. STF 8C_441/2023 del 21 dicembre 2023 consid. 3.2.1.; STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4.; STF 8C_510/2018 del 12 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_129/2015 del 13 luglio 2015 consid. 4.

La giurisprudenza federale sviluppata in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI ha conservato in ogni caso tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, dell’art. 25 LPGA (cfr. STF C 21/07 dell’11 febbraio 2008 consid. 1.3.; STF C 174/04 del 27 aprile 2005 consid. 1.2.).

2.3. La buona fede presuppone che l'assicurato ignori, al momento in cui riceve una prestazione, che la stessa gli è versata indebitamente (cfr. STF 8C_341/2024 del 14 gennaio 2025 consid. 3). Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.

La giurisprudenza ha precisato che la buona fede, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (come ad esempio violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave.

Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_507/2024 del 29 aprile 2025 consid. 4.1.; STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024 consid. 4.2.; STF 8C_107/2023 del 5 luglio 2023 consid. 3.1.; 3.2.; STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4; STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid., 2.1.; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017 consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF 8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid. 4.1.; DTF 138 V 218 consid. 4; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).

Il grado di diligenza richiesto viene valutato in base a un parametro oggettivo, anche se non si può ignorare ciò che è soggettivamente possibile e ragionevole per la persona interessata, ovvero la capacità di giudizio, lo stato di salute, il livello di istruzione, ecc. (cfr. STF 8C_57/2025 dell’8 ottobre 2025 consid. 3.2.; STF 8C_507/2024 del 29 aprile 2025 consid. 4.1.; STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024 consid. 4.2.; DTF 138 V 218 consid. 4).

Si è in presenza di una negligenza grave allorquando un avente diritto non si attiene a ciò che può essere ragionevolmente preteso da una persona capace di discernimento in una situazione identica e nelle medesime circostanze (cfr. STF 8C_107/2023 del 5 luglio 2023 consid. 3.1.; STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4; STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; DTF 110 V 176 consid. 3d).

Inoltre la buona fede deve essere negata se colui che si è arricchito, al momento del versamento, poteva attendersi di dover restituire, in quanto sapeva o doveva sapere, facendo prova dell’attenzione richiesta, che la prestazione era indebita (art. 3 cpv. 2 CC; STF 8C_163/2024 dell’11 ottobre 2024 consid. 5.2.1.; STF 8C_399/2021 del 5 ottobre 2021 consid. 4.; STF 9C_795/2020 del 10 marzo 2021 consid. 4.2.; DTF 130 V 414 consid. 4.3 e i riferimenti ivi menzionati).

2.4. Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà, pertanto, essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

Ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 OPGA determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato.

L'art. 5 OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

" 1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.

2 Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

a. per le persone che vivono a casa: quale pigione di un appartamento, l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettera b LPC;

b. per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale: quale importo per le spese personali, 4800 franchi l’anno;

c. per tutti: quale importo forfettario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la versione vigente dell’ordinanza del Dipartimento federale dell’interno (DFI) sui premi medi cantonali e regionali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari.

3 Per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale il computo della sostanza ammonta ad un quindicesimo della sostanza netta, ad un decimo se si tratta di beneficiari di rendite di vecchiaia. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

4 Sono computati come spese supplementari:

a. per le persone sole, 8000 franchi;

b. per i coniugi, 12 000 franchi;

c. per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio.

2.5. L'art. 28 LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

Gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).

Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti, stabilire le prestazioni assicurative e far valere il diritto di regresso (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

Chi rivendica prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi interessati, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali, a fornire nel singolo caso tutte le informazioni necessarie per accertare il diritto alle prestazioni e far valere il diritto di regresso. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni. (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

L'art. 31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".

L’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).

Il dovere di informare deve, dunque, essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.

Devono essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA C 273/05 del 7 aprile 2006 consid. 2.3.2.2.; STFA C 104/01 del 25 luglio 2001, consid. 2 in fine).

Secondo la giurisprudenza federale è, peraltro, irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete siano causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo calcolo (cfr. STF 8C_253/2015 del 14 settembre 2015 consid. 3.1.; STF C 288/06 del 27 marzo 2007 consid. 2; DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).

Il dovere di informazione costituisce una concretizzazione del principio della buona fede (cfr. STF 8C_253/2018 del 19 febbraio 2019 consid. 7.3.4., pubblicata in DTF 145 V 141).

2.6. In una sentenza 8C_807/2007 del 18 agosto 2008 l’Alta Corte ha respinto il ricorso di un assicurato al quale era stato rifiutato il condono della restituzione della somma di fr. 5'776.30, chiesta in quanto era emerso che egli aveva lavorato senza annunciare tale attività.

All’assicurato è stata negata la buona fede, poiché, anche nel caso in cui, come da lui sostenuto, avesse effettivamente avvertito il suo consulente in merito a tale occupazione, aveva comunque risposto sempre negativamente alla domanda di sapere se esercitasse un’attività lucrativa dipendente o indipendente, ossia una questione determinante per il calcolo dell’indennità da parte della cassa di disoccupazione.

Nulla, poi, consentiva di concludere che il suo consulente gli avesse suggerito di rispondere negativamente alla domanda relativa all’esercizio di un’attività lavorativa.

L’assicurato, del resto, non poteva ragionevolmente credere che la Cassa fosse al corrente della sua attività. In assenza di attestati di guadagno intermedio o certificati di salario forniti dall’assicurato, la Cassa non poteva conoscere l’importo effettivamente conseguito, di modo che l’assicurato non aveva validi motivi per pensare che le indennità di disoccupazione versategli erano state calcolate tenendo conto del reddito in questione.

In un’altra sentenza 8C_218/2015 del 7 settembre 2015 il TF ha ricordato che la LADI non prevede lo scambio generale di informazioni tra l’URC e le varie Casse di disoccupazione. Benché sia gli URC che le Casse siano degli organi esecutivi dell’assicurazione contro la disoccupazione, si tratta di due autorità distinte con compiti e competenze differenti. Inoltre in quel caso di specie non si poteva dedurre dal verbale del 17 maggio 2010 che il consulente dell’URC avesse indicato all’assicurato che non occorreva segnalare i guadagni intermedi. Il consulente sapeva che l’assicurato svolgeva dei “piccoli mandati”, ma poteva partire dal presupposto che l’assicurato compilasse il formulario nel modo corretto. In assenza di un sospetto di frode, non si può esigere dagli URC che trasmettano sistematicamente alle Casse di disoccupazione tutti gli elementi di cui vengono a conoscenza durante l’esercizio delle loro funzioni, anche se gli stessi possono far pensare che l’assicurato consegue un guadagno intermedio.

Inoltre, con giudizio 8C_373/2016 del 29 marzo 2017, pubblicato in DLA 2017 N. 5 pag. 144, il Tribunale federale ha deciso che un’assicurata che ricopre la carica di consigliera comunale deve informare la Cassa della sua funzione e dell’indennità percepita. Se omette di farlo agisce con negligenza grave e non è quindi ammissibile la buona fede.

Il TF ha specificato che in quel caso di specie l’assicurata non poteva dedurre dalla formulazione delle domande nei formulari IPA (Ha lavorato per uno o più datori di lavoro? Ha esercitato un’attività indipendente?) che il suo reddito quale consigliera comunale non fosse da annunciare. Dalla lettura di tali quesiti si comprende piuttosto che è richiesto agli assicurati di segnalare lo svolgimento di un’attività lucrativa, indipendentemente dalla sua natura.

Con sentenza 8C_669/2024 del 21 novembre 2024 l’Alta Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso di un assicurato contro la sentenza cantonale che aveva confermato il rifiuto del condono, in quanto non gli poteva essere riconosciuta la buona fede, non avendo annunciato l’attività effettuata a favore della parrocchia nel formulario mensile. Il Tribunale cantonale aveva precisato che tale comportamento costituiva una negligenza grave, indipendentemente dalla qualifica del reddito da parte di chi l’aveva percepito.

Al riguardo cfr. pure STF 8C_57/2025 dell’8 ottobre 2025; STF 8C_341/2024 del 14 gennaio 2025; STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020.

2.7. Chiamata a dirimere la concreta evenienza, questa Corte rileva che l’assicurato, nei formulari “Indicazioni della persona assicurata” per i mesi da aprile a luglio 2023, non ha segnalato di avere svolto l’attività di postino per __________ (cfr. doc. 13).

Tale omissione non trova giustificazione alcuna, visto che, da un lato, nei moduli mensili menzionati figura la chiara domanda “Ha lavorato per uno o più datori di lavoro?”, alla quale, però, il ricorrente ha risposto negativamente per ciascuno dei mesi da aprile a luglio 2023.

Dall’altro, gli stessi, come indicato dall’amministrazione (cfr. doc. A), riportano nella prima pagina l’avvertimento secondo cui “La persona assicurata è assolutamente tenuta ad annunciare alla cassa qualsiasi lavoro svolto durante il versamento delle indennità di disoccupazione. Mentire non conviene: l’Ufficio centrale di compensazione (AVS) comunica all’Assicurazione contro la disoccupazione i rapporti di lavoro svolti durante la disoccupazione. Dichiarazioni mendaci o incomplete possono comportare la revoca della prestazione e una denuncia penale. Eventuali prestazioni illegittime devono essere rimborsate (…).”

L’insorgente ha così disatteso i propri obblighi previsti agli art. 28 e 31 LPGA (cfr. consid. 2.5.).

La mancata comunicazione di cui sopra, allorquando egli era iscritto in disoccupazione, ha impedito alla Cassa di verificare in modo corretto in che misura potevano essergli assegnate le indennità di disoccupazione per l’arco di tempo da aprile a luglio 2023 (cfr. art. 28 cpv. 2 LADI).

L’Alta Corte ha, peraltro, avuto modo di stabilire, ad esempio, che costituisce una grave negligenza - escludente di conseguenza il riconoscimento della buona fede - anche il fatto di non informare la Cassa di lavorare a titolo gratuito (cfr. STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 4.2.).

Con giudizio 8C_346/2025 del 9 luglio 2025 il Tribunale federale ha ritenuto inammissibile il ricorso di un’assicurata inoltrato contro la sentenza cantonale con la quale era stato confermato il diniego del condono, non essendo adempiuta la condizione della buona fede. La medesima, infatti, non aveva indicato l’attività lavorativa effettuata nel mese di ottobre 2021 nel formulario IPA di ottobre 2021 e in quello di novembre 2021.

Al riguardo la nostra Massima Istanza ha puntualizzato che il fatto di avere ricevuto il salario corrispondente soltanto più tardi non dispensava la ricorrente dall’annunciare comunque l’attività.

Il TCA, dal canto suo, in una sentenza 38.2014.16 del 23 marzo 2015, pubblicata in RtiD II-2015 N. 67 pag. 259 segg., ha avallato il modo di operare della Sezione del lavoro, la quale aveva negato il condono della restituzione delle indennità di disoccupazione percepite nei mesi di gennaio e febbraio 2010 da un assicurato che, mentre era al beneficio dell’assicurazione contro la disoccupazione, aveva svolto in quei mesi, quale insegnante supplente, un numero di ore maggiore di quello indicato alla sua Cassa, come pure ulteriori due attività lavorative non annunciate.

Questa Corte, con giudizio 38.2019.34 del 27 gennaio 2020, ha poi stabilito che a ragione era stato rifiutato il condono, non essendo ossequiato il presupposto della buona fede, a un assicurato che, oltre a beneficiare delle indennità di disoccupazione, aveva conseguito un reddito come pompiere volontario senza informare di tale attività lavorativa la Cassa competente.

2.8. Per quanto attiene all’asserzione del ricorrente secondo cui avrebbe avvisato l’URC in merito all’attività in questione (cfr. doc. 10; I), è utile osservare, che il Tribunale federale, nel giudizio 8C_218/2015 del 7 settembre 2015, citato sopra (cfr. consid. 2.6.), ha ricordato che la LADI non prevede lo scambio generale di informazioni tra l’URC e le varie Casse di disoccupazione.

Inoltre, in ogni caso, la comunicazione all’URC non esimeva l’insorgente dal compilare rettamente i formulari “Indicazioni della persona assicurata” (IPA).

Il consulente URC, trattandosi di un’indicazione in relazione alla quale nei moduli IPA mensili, destinati alla Cassa, figura una domanda esplicita (“Ha lavorato per uno o più datori di lavoro?”; cfr. doc. 13), poteva, d’altronde, legittimamente credere, qualora fosse stato effettivamente informato circa l’attività presso __________, che l’assicurato avrebbe compilato i formulari nel modo corretto (cfr. STF 8C_218/2015 del 7 settembre 2015; STF 8C_807/2007 del 18 agosto 2008, citate al consid. 2.6., nonché STF 8C_448/2007 del 2 aprile 2008 menzionata anche dalla parte resistente nella decisione su opposizione).

2.9. Stante quanto precede, questo Tribunale deve concludere che a ragione la Sezione del lavoro ha negato l’esistenza del presupposto della buona fede, in quanto l’assicurato ha commesso una grave negligenza non indicando sui formulari mensili della Cassa lo svolgimento dell’attività alle dipendenze di __________ nei mesi da aprile a luglio 2023.

Per inciso giova evidenziare che la nostra Massima Istanza, in una sentenza C 103/06 del 2 ottobre 2006, ha ribadito che per negare la buona fede nel contesto del condono non è necessario un comportamento doloso, né fraudolento (cfr. pure STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009 consid. 6.1.).

In un giudizio 8C_408/2017 del 2 agosto 2017 il TF ha, altresì, precisato che nell’ambito del condono la condizione della buona fede è un concetto puramente giuridico, senza nessuna implicazione di natura etica o sul valore delle persone.

Non potendo riconoscere la buona fede del ricorrente, prima condizione per ottenere un eventuale condono, la decisione su opposizione del 14 agosto 2025 deve essere confermata.

2.10. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Con effetto dalla medesima è stato introdotto l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

L’oggetto della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne il diniego del condono della somma di fr. 5'385.-- da restituire.

Nella presente fattispecie può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA.

Nel caso in cui la lite vertesse su prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede l’applicazione.

Anche qualora la causa non riguardasse delle prestazioni (in proposito cfr. STF 9C_639/2011 del 30 agosto 2012 consid. 3.2., in cui l’Alta Corte ha stabilito che non si è in presenza di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI in caso di vertenze concernenti il condono della restituzione di prestazioni; DTF 122 V 221 consid. 2; Jean Métral, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2a edizione, 2025, n. 19f ad art. 61 LPGA; Robert Hurst, Brigitte Pfiffner, Christian Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 3a edizione, 2024, pag. 429, punto 3; Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a edizione, 2024, n. 197 ad art. 61, pag. 1192 e i riferimenti ivi menzionati) non verrebbero comunque imposte spese.

In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

A quest’ultimo riguardo cfr. pure Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers, op. cit., n. 192 ad art. 61, pag. 1191; Jean Métral, op. cit, n. 19a segg. ad art. 61 LPGA.

Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.10 del 19 maggio 2025 consid. 2.15.; STCA 38.2024.27 del 17 giugno 2024 consid. 2.7.; STCA 38.2023.53 del 16 ottobre 2023 consid. 2.8.; STCA 38.2023.36 del 17 luglio 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2022.89 del 24 gennaio 2023 consid. 2.8., STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2021.60 del 20 settembre 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021 consid. 2.8.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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