Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2025.24
Entscheidungsdatum
26.09.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2025.24

CL/DC/gm

Lugano 26 settembre 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 aprile 2025 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 18 marzo 2025 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 18 marzo 2025 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato il proprio precedente provvedimento del 10 luglio 2024 (cfr. doc. 15) con il quale aveva negato a RI 1 il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione a decorrere da aprile 2024.

L’amministrazione ha ritenuto che, per l’ultima attività lavorativa svolta, l’assicurato non ha comprovato la “percezione effettiva del salario”, elemento, questo, “determinante per stabilire l’esistenza di un periodo di contribuzione e per determinare il guadagno assicurato”.

La Cassa ha, inoltre, precisato di non potere, “senza la documentazione richiesta” all’interessato, “stabilire il salario effettivamente percepito e di conseguenza il calcolo del guadagno assicurato risulta zero” (cfr. doc. 2 all. a doc. I).

1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento del provvedimento emesso nei suoi confronti, il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione dal 1° aprile 2024, protestando spese, tasse e ripetibili (cfr. doc. I).

A sostegno delle proprie pretese, RI 1 ha fatto valere quanto segue:

" (…)

2.2. Il ricorrente ha regolarmente versato i contributi sociali e percepito il proprio stipendio.

2.3. Il ricorrente si è trovato in una situazione drammatica a partire dal 01.04.2024 (data dell’inoltro della domanda di disoccupazione) avendo perso il posto di lavoro quale dipendente. Le sue difficoltà economiche sono state aggravate dallo stato di salute della moglie, signora __________, che è ricoverata dal mese di dicembre 2023 per una grave depressione.

2.4. Come si evince dall’accluso Curriculum Vitae, il ricorrente è una persona responsabile e coscienziosa; dopo aver servito dal 1989 al 2018 il __________ (quale __________), per non cadere nelle dipendenze delle assicurazioni sociali, ha iniziato un’attività imprenditoriale dipendente con altri due soci/collaboratori, investendo tutte le sue risorse personali ed economiche nella nuova ditta, che si è scontrata con la crisi congiunturale generata dal COVID-19 e dalla guerra in Ucraina.

2.5. Dal 1° settembre 2018 il ricorrente ha quindi iniziato l’attività dipendente quale responsabile amministrativo della __________, costituita il 27.06.2018 e attiva nella rivendita di prodotti per __________. Nella ditta erano pure impiegati il signor __________ (consulente tecnico e commerciale) e il signor __________ (consegne).

Nell’intento di garantire la continuità gestionale, in data 31.12.2019 il ricorrente ha dovuto assumere la funzione di amministratore unico (con diritto di firma individuale).

Dal 31.03.2024 il ricorrente ha cessato il suo rapporto di lavoro e si è annunciato il giorno successivo presso l’Ufficio regionale di collocamento di __________.

Il 29.05.2024 la __________ è stata posta in liquidazione per problemi di solvibilità.

2.6. Durante gli esercizi 2023 e 2024 gli stipendi risultano regolarmente versati e registrati nei conti societari.

Nel periodo di malattia (ottobre 2023 – marzo 2024) la __________ ha versato al ricorrente le indennità di perdita di guadagno.

2.7. Le schede contabili 2022 e 2023 attestano come tutti gli stipendi e i relativi oneri sociali siano stati corrisposti. Le schede cassa 2022-2023 registrano le relative uscite. Dette schede (contabili e di cassa) sono state predisposte da __________, fiduciaria autorizzata.

2.8. Per far fronte al pagamento degli stipendi, gli azionisti e persone vicine alla __________ (datrice di lavoro) hanno apportato la liquidità necessaria al pagamento dei salari e degli oneri sociali.

Le dichiarazioni fiscali del ricorrente espongono, gli stipendi percepiti dall’insorgente.

Il ricorrente, con il presente gravame, conferma formalmente di aver percepito gli stipendi a lui dovuti.

2.9. Dal 13.01.2025 il ricorrente – pur essendo svantaggiato dall’età di 55 anni – ha trovato un nuovo posto di lavoro (…) presso la ditta __________.

  1. Conclusioni: (…)

3.2. L’incarto è stato trattato dalla Cassa sotto un profilo meramente amministrativo (vuoi burocratico) con ripetute richieste di documentazioni suppletive ai confini della realtà che costituiscono un eccesso di formalismo (tanto zelo non si riscontra neppure presso le Autorità fiscali).

3.3. Si contesta l’approccio negativo della Cassa che non considera pertinente e esaustiva la documentazione fornita dal ricorrente e si limita a motivazioni generiche anche basate su circostante non attinenti alla fattispecie. In ciò viola il diritto di essere sentito (mancanza di motivazioni concrete e oggettive).

3.4. Secondo l’art. 31 LADI l’onere della prova spetta all’assicurato e infatti il ricorrente ha fornito tutta la documentazione relativa agli stipendi e agli oneri sociali. In caso di dubbio, la Cassa sarebbe stata tenuta a segnalare la presunta irregolarità / truffa al Ministero Pubblico.

Detta eventualità non si verifica però nel caso in esame.

3.5. Pure il principio della proporzionalità è stato leso con richieste fuori luogo, essendo ampiamente comprovati sia il pagamento dei salari, sia il versamento dei relativi oneri sociali.

3.6. Si rileva pure la violazione del principio fondamentale dell’ordinamento giuridico svizzero: l’Amministrazione (o chi ne fa le veci: la Cassa di disoccupazione) è al servizio dei cittadini e non deve degenerare in uno strumento burocratico fine a sé stesso.

3.7. Le direttive in materia vanno certamente applicate, ma con criterio e oggettività: non devono quindi essere imposte in maniera vessatoria quando non sussistono le premesse per una loro messa in atto.

3.8. L’equità di trattamento è altresì revocata in dubbio per il danno diretto e indiretto arrecato all’insorgente che si trova nell’impossibilità di accedere alle indennità di disoccupazione a cui avrebbe pieno diritto (come sopra dimostrato).” (cfr. doc. I).

1.3. Nella sua risposta del 21 maggio 2025, la Cassa ha proposto di respingere l’impugnativa e, in particolare, ha osservato che:

" (…)

  1. La società __________ è stata fondata il 27.06.2018 e fino al 24.12.2019 l’amministratore unico è stata la moglie del ricorrente (__________).

  2. Nello scritto del 31.10.2024 dell’allora rappresentante del ricorrente viene indicato: “…per far fronte al pagamento degli stipendi, gli azionisti e persona vicine alla __________ (datrice di lavoro) hanno apportato la liquidità necessaria al pagamento dei salari…” (doc. 24) conseguentemente la Cassa ha richiesto (con e-mail del 25.11.2024) (doc. 26) informazioni in merito ai prestiti degli azionisti (azionista 1 e azionista 2) alla richiesta il ricorrente non ha dato seguito.

  3. Tali richieste avevano lo scopo di verificare se fosse il ricorrente ad apportare liquidità alla società tenuto conto di diverse affermazioni, ad esempio: “…ha iniziato un’attività imprenditoriale dipendente con altri due soci/collaboratori, investendo tutte le sue risorse personali ed economiche nella nuova ditta…” lettera del 3.12.2024 (doc. 27).

La Cassa non ha ignorato che vi sono stati dei pagamenti parziali (a ridosso della fine del rapporto di lavoro) effettuati tramite banca (doc. 14), ma, come già menzionato nella decisione del 10.07.2024 (doc. 15), questi salari, a mente della Cassa, devono andare a coprire i salari non percepiti precedenti gli ultimi 12 mesi.” (cfr. doc. III).

1.4. Con replica del 5 giugno 2025, il ricorrente ha osservato quanto segue:

" (…)

2.4. La Cassa non entra nel merito delle censure sviluppate nel ricorso, segnatamente nei punti dal 2.3. a 2.9. del gravame.

2.5. Erra la Cassa nel voler genericamente richiamare la giurisprudenza in materia, a sostegno del proprio operato.

2.6. Tutta la documentazione – certificata da una Fiduciaria autorizzata – è stata messa a disposizione della Cassa. Dalla stessa si evince come l’insorgente abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi derivanti dalla normativa sulla disoccupazione. (…)

3.3. La violazione del diritto di essere sentito è data dalla pedissequa applicazione della giurisprudenza in materia a fattispecie simili ma non uguali (non tenendo segnatamente conto della peculiarità della situazione del ricorrente, che giustificano un trattamento differenziato).

3.4. Persistendo dei dubbi la Cassa avrebbe (potuto) dovuto, interpellare la Fiduciaria autorizzata (che ha allestito i bilanci e rendiconti) o, in caso di grave sospetto, segnalare direttamente l’irregolarità al Ministero pubblico.

3.5. Le conseguenze della diversità di trattamento trovano altresì riscontro nella decisione di tassazione 2024 (dove il contribuente risulta esentato dal pagamento delle imposte).” (cfr. doc. V).

1.5. Con duplica dell’11 giugno 2025 – trasmessa per conoscenza al ricorrente il giorno seguente (cfr. doc. VIII) -, la Cassa osserva quanto segue:

" (…) Viene contestato di aver violato il diritto di essere sentito, a tal proposito dopo aver visionato il bilancio della società __________ (doc. 9), la Cassa, con lettera di posta elettronica del 25 novembre 2024 (doc. 26) ha richiesto ulteriore documentazione alfine di evadere l’opposizione.

Anziché rispondere direttamente alla richiesta, il rappresentante del ricorrente, con lettera del 3 dicembre 2024, scrive al Responsabile della sede CO 1 di __________ (__________) (doc. 27) dove chiede di occuparsi della pratica e convocare il ricorrente per un colloquio con lo scopo di trovare una soluzione.

Non essendo di sua competenza, il collega __________, ha trasmesso lo scritto al __________ che, con lettera del 5 dicembre 2024 (doc. 29), ha spiegato i motivi per cui la documentazione richiesta è rilevante per l’esame della pratica, ha inoltre dato la disponibilità ad un eventuale colloquio sottolineando che, senza la documentazione richiesta, sarebbe stato probabilmente inutile. Mal si comprende per quale motivo la Cassa avrebbe dovuto contattare la fiduciaria quando vi era già un contatto con la società __________, la quale aveva una procura (…)” (cfr. doc. VII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. In sede ricorsuale, l’insorgente pretende che la Cassa abbia violato il dovere di motivazione (cfr. supra consid. 1.3. e doc. I).

A tale proposito, il TCA rileva che il diritto di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 2.2.; STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.4.; STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 5.2.2.; STF 9C_660/2020 del 20 luglio 2021 consid. 4.2.; STF 8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016 consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.).

Nella presente fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione della decisione su opposizione resa dalla Cassa, atteso che da quest’ultima emerge chiaramente il motivo per cui è stata negata l’erogazione delle prestazioni LADI (cfr. supra consid. 1.2.).

Del resto dal tenore dell’impugnativa (cfr. supra consid. 1.3. e doc. I) risulta che RI 1 ha potuto rendersi conto della portata della decisione su opposizione emessa nei suoi confronti e ha potuto contestarla dinanzi a questo Tribunale con cognizione di causa.

La censura sollevata dal ricorrente riguardo alla carente motivazione della decisione su opposizione non risulta, dunque, fondata.

nel merito

2.2. Oggetto della lite è la questione di sapere se la Cassa correttamente ha negato RI 1 il diritto alle indennità di disoccupazione da aprile 2024, oppure no.

Un assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).

Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.

L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

Ai fini dell’applicazione di tale articolo, non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato, non essendo un presupposto per il riconoscimento di un periodo contributivo ai sensi dell'art. 13 LADI (cfr. STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 7.1.; STF C 34/04 del 20 settembre 2004 consid. 1.3.; DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89).

In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte ha stabilito, precisando la propria giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.

Al riguardo cfr. anche STF 8C_297/2019 del 29 agosto 2019 consid. 5; STF 8C_749/2018 del 28 febbraio 2019 consid. 3.2.; DTF 133 V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo, “Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed. Stämpfli SA, Berna 2009 pag. 76-79.

Ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 LADI:

" Sono parimente computati:

a. i periodi in cui l’assicurato esercita un’attività dipendente prima di aver raggiunto l’età dalla quale deve pagare contributi AVS;

b. i servizi militari, civili e di protezione civile svizzeri e i corsi obbligatori di economia domestica di almeno due settimane consecutive a giornata intera;

c. i periodi in cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi contributi;

d. le interruzioni di lavoro dovute a maternità (art. 5 LPGA), purché prescritte nelle norme sulla protezione del lavoratore o convenute nei contratti collettivi di lavoro.”

In una sentenza 8C_666/2024 dell’11 agosto 2025, trattandosi di un assicurato che aveva beneficiato di indennità per perdita di guadagno per malattia e per il quale era in discussione l’adempimento del periodo di contribuzione, il Tribunale federale ha, innanzitutto, rammentato che le indennità giornaliere dell'assicurazione malattia e infortuni non sono soggette ai contributi AVS e, a differenza delle prestazioni giornaliere dell'assicurazione invalidità, non fanno parte del reddito da lavoro (art. 5 cpv. 4 LAVS in combinato disposto con l'art. 6 cpv. 2 lett. b OAVS; sentenza 8C_408/2011 dell'11 ottobre 2011 E. 2 segg.; cfr. anche ARV 2023 pag. 386, E. 4.3.2, 8C_143/2023).

L’Alta Corte ha, poi, stabilito che nell’ambito del calcolo del periodo contributivo, devono essere sommati i periodi equiparati ai periodi contributivi (art. 13 cpv. 2 LADI) ed i periodi durante i quali è stata esercitata un'attività soggetta a contribuzione (art. 11 cpv. 2 e 3 OADI).

2.3. Secondo l’art. 23 cpv. 1 LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

In virtù e nell’ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).

Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).

Il periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).

Se il salario varia in seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno assicurato è calcolato conformemente ai capoversi 1-3, al massimo tuttavia in base all'orario annuo medio convenuto contrattualmente (cfr. art. 37 cpv. 3bis OADI).

Il Consiglio federale ha pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13 cpv. 2 lett. b-d LADI (cfr. supra consid. 2.2.), sono computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr. art. 39 OADI).

2.4. Per costante giurisprudenza, determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo (cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995 Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).

Il Tribunale federale, in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in DTF 128 V 189, ha confermato il principio secondo il quale il guadagno assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in casi eccezionali e giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più precisamente è possibile derogare al reddito effettivamente percepito unicamente qualora possa essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito a salari fittizi.

Al riguardo cfr. pure STF 8C_486/2023 del 29 novembre 2023 consid. 2.3.; STF 8C_150/2020 dell’8 aprile 2020 consid. 2.; STFA C 9/02 del 19 novembre 2002; STCA 38.2011.3 del 5 settembre 2011, massimata in RtiD I-2012 N. 83 pag. 460-461.

Con sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, pubblicata in DLA 2012 N. 11 pag. 288, il Tribunale federale, chinandosi su una fattispecie in cui litigiosa era soltanto la questione concernente la determinazione del guadagno assicurato, mentre non era più contestato l’adempimento del periodo di contribuzione riconosciuto tramite l’esercizio da parte dell’assicurato di un’attività lavorativa, ha stabilito che in quel caso, siccome non era definibile l’entità del salario (difettavano libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure testimonianze che permettessero di stabilire il reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI non era determinabile in modo sufficientemente attendibile.

Ciò ha comportato il diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In proposito cfr. STF 8C_387/2015 dell’11 agosto 2015 consid. 3 in fine; STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.5.

La nostra Massima Istanza, con giudizio 8C_921/2013 del 15 aprile 2014, massimato in RtiD II-2014 N. 90 pag. 396 segg, ha poi confermato una sentenza emessa il 18 novembre 2013 da questo Tribunale relativa a un assicurato socio e gerente con diritto di firma individuale e una quota di fr. 1'000.-- di una Sagl sin dalla sua fondazione fino al luglio 2012, quando è rimasto solo socio senza diritto di firma, che fino al 1° giugno 2012 è stato pure alle dipendenze della società (il 31 maggio 2012 ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto immediato a causa del mancato pagamento degli stipendi dal mese di febbraio 2012) e al quale è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione, non essendo stato in grado di comprovare il versamento effettivo di un salario superiore a fr. 500.-- durante il periodo di calcolo (1° dicembre 2011 – 31 maggio 2012 oppure 1° giugno 2011 – 31 maggio 2012).

Con sentenza 8C_627/2017 del 26 gennaio 2018, pubblicata in DLA 2018 N. 1 pag. 93, l’Alta Corte si è pronunciata in relazione all’entità del guadagno assicurato di un ricorrente che è stato l’unico socio e gerente della Sagl presso la quale aveva lavorato che si è poi fusa con una SA della quale, prima della fusione, era l’unico membro del consiglio di amministrazione e azionista.

Il Tribunale federale ha evidenziato, da un lato, che soprattutto in tali situazioni il pagamento dei salari dalla società al socio deve essere chiaramente documentato e contabilizzato.

Dall’altro, che nel calcolo del guadagno assicurato le incertezze in relazione all’importo esatto del salario vanno a svantaggio del ricorrente. Il fatto di non poter determinare l’importo del salario e pertanto del guadagno assicurato può comportare la negazione del diritto all’indennità di disoccupazione.

In una sentenza 8C_318/2022 del 14 settembre 2022, pubblicata in SVR 2023 ALV Nr. 5 pag. 13, il Tribunale federale, respingendo il ricorso di un assicurato, gerente di una Sagl la cui procedura di fallimento era stata sospesa per mancanza di attivi il 29 aprile 2020, al quale era stato negato il diritto all’indennità di disoccupazione dal marzo 2020, ha indicato che la conclusione a cui era giunto il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone Zurigo, ossia che non era stato stabilito che i versamenti da parte della Sagl sul conto privato del ricorrente corrispondessero ai pagamenti dello stipendio, non era arbitraria. A ragione la Corte cantonale aveva deciso che gli acconti salario registrati nei libri contabili, come pure lo stipendio convenuto contrattualmente di fr. 98'000.-- non risultavano effettivamente pagati. Un salario allibrato solo contabilmente non determina alcun guadagno assicurato di almeno fr. 500.-- mensili.

Cfr. pure STF 8C_264/2023 del 2 giugno 2023 consid. 3; STF 8C_166/2021 del 6 maggio 2021; STF 8C_505/2018 del 2 aprile 2019.

Dal canto suo il TCA, con giudizio 38.2016.60 dell’8 giugno 2017, ha confermato la decisione della Cassa secondo cui, per determinare il guadagno assicurato del ricorrente, doveva essere fatto riferimento al salario effettivamente ottenuto nel periodo di calcolo e non a quello concordato, poiché essendo stato socio e gerente della Sagl, egli rivestiva una posizione analoga ad un datore di lavoro e perciò poteva influenzare in modo rilevante le decisioni del datore di lavoro.

In una sentenza 38.2021.17 del 16 giugno 2021, il cui ricorso al TF è stato considerato inammissibile con sentenza 8C_508/2021 del 25 agosto 2021, il TCA ha confermato il diniego del diritto alle indennità di disoccupazione, osservando che in quel caso di specie non era determinante la questione di sapere se l’assicurata avesse adempiuto, o meno, i presupposti per avere diritto alle indennità di disoccupazione di cui all’art. 8 cpv. 1 LADI, in quanto decisivo era il fatto che non fosse possibile determinare il guadagno assicurato.

È stato specificato che il guadagno assicurato della ricorrente doveva essere stabilito in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salari. Era, invece, esclusa l’applicazione dell’eccezione contemplata dalla giurisprudenza, ossia la presa, come riferimento, del salario concordato tra dipendente e datore di lavoro, ritenuto, in particolare, che nel caso specifico socia e gerente della società era proprio l’insorgente e quindi non era escluso un abuso nel senso di accordi in merito a salari fittizi.

Cfr. anche STCA 38.2023.64 del 30 gennaio 2024; STCA 38.2020.41 del 15 marzo 2021.

2.5. Per quanto concerne la rilevanza della prova della riscossione degli stipendi sia per dimostrare l’ossequio del periodo di contribuzione che per stabilire il guadagno assicurato, è inoltre utile menzionare la sentenza 8C_820/2017 del 29 dicembre 2017, con la quale il Tribunale federale ha respinto il ricorso di un’assicurata contro il giudizio 38.2017.47 del 19 ottobre 2017, con il quale il TCA aveva approvato l’operato di una Cassa disoccupazione che aveva ritenuto non comprovato l’esercizio di un’attività lucrativa (“siccome l’assicurata non ha prodotto nessun documento comprovante il reale versamento dei salari”).

Secondo questo Tribunale la ricorrente non aveva, quindi, compiuto il periodo minimo di contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI, né poteva essere esonerata dallo stesso ex art. 14 LADI.

Il TCA ha pure rilevato che in quel caso di specie il guadagno assicurato avrebbe dovuto, ad ogni modo, essere stabilito in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo, ricordando che allorché il guadagno assicurato non è determinabile in modo sufficientemente attendibile, la pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione deve essere negata.

Con giudizio 8C_452/2019 del 12 novembre 2019 l’Alta Corte ha, poi, confermato la decisione di questo Tribunale 38.2019.7 del 22 maggio 2019.

Il TCA, contestualmente a un ordine di restituzione di indennità di disoccupazione, aveva ritenuto, d’un lato, che in assenza di estratti bancari e/o postali non vi era la prova che l’assicurata avesse effettivamente percepito il salario e, d’altro lato, che la mancata produzione, da ultimo in sede ricorsuale, di documentazione atta a provarne la corresponsione costituiva una violazione del dovere delle parti di collaborare. In simili condizioni, l’assicurata doveva farsi carico di tale carenza probatoria.

In applicazione del principio della verosimiglianza preponderante è, pertanto, stato concluso che non era comprovato lo svolgimento da parte dell’insorgente di un’attività lavorativa e, di conseguenza, andava escluso l’adempimento di un periodo minimo di contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI.

Questo Tribunale ha altresì ricordato che la riscossione dei salari è in ogni caso determinante per calcolare, nel caso in cui sia comprovato l’esercizio di un’attività soggetta a contribuzione per almeno dodici mesi nel termine quadro per il periodo di contribuzione, il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI.

Qualora il guadagno assicurato non sia determinabile in modo sufficientemente attendibile, la pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione va comunque negata.

Si vedano anche le STCA 38.2024.35 del 4 novembre 2024; STCA 38.2024.4 del 18 marzo 2024; STCA 38.2023.64 del 30 gennaio 2024.

2.6. La Prassi LADI sull’indennità di disoccupazione (Prassi LADI ID) edita dalla direzione del lavoro della SECO, nella versione in vigore da ottobre 2012, prevede in relazione al periodo minimo di contribuzione ed alla percezione effettiva di un salario quanto segue:

" (…)

Riscossione effettiva di un salario

B32 Un assicurato adempie il periodo di contribuzione necessario se ha esercitato un’attività salariata soggetta a contribuzione. La prova del versamento effettivo del salario è un indizio importante per dimostrare che l’assicurato ha effettivamente esercitato un‘attività dipendente (B144 segg.). Per le persone che, prima di annunciarsi alla disoccupazione, occupavano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, nonché per i loro coniugi o partner registrati che sono stati occupati nell’azienda, la cassa deve procedere a verifiche più approfondite per quanto concerne il versamento degli stipendi (B146 segg.).

(…)

Periodo minimo di contribuzione di 12 mesi

art. 2 cpv. 1 lett. a e art. 13 cpv. 1 LADI

Percezione effettiva di un salario

B144 Oltre ad aver esercitato un’attività soggetta a contribuzione, l’assicurato deve aver effettivamente percepito il salario convenuto. Anche se la riscossione effettiva di un salario non è di per sé un presupposto del diritto all’indennità, si tratta pur sempre di un criterio determinante per riconoscere l’esistenza di un’attività soggetta a contribuzione. Se l’assicurato non ha percepito il salario in seguito a insolvenza del datore di lavoro secondo l’art. 51 cpv. 1 LADI, il periodo corrispondente ai crediti salariali è considerato periodo di contribuzione.

Persone che non occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro

B145 Per le persone che, prima della disoccupazione, non occupavano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, l’attestato del datore di lavoro e i conteggi mensili dello stipendio sono in genere sufficienti per dimostrare la riscossione effettiva del salario e, di conseguenza, l’esistenza di un’attività soggetta a contribuzione. È irrilevante invece il fatto che il datore di lavoro abbia o meno versato i contributi sociali alla cassa di compensazione. Se ha dubbi giustificati riguardo all’esattezza dell’attestato allestito dal datore di lavoro o riguardo all’esistenza stessa di un rapporto di lavoro, la cassa deve effettuare le opportune verifiche. Simili dubbi sussistono, ad esempio, in presenza di un rapporto di lavoro tra parenti.

ð Giurisprudenza DTF 128 V 189 (Soltanto in casi eccezionali e motivati ci si può basare sul salario convenuto mediante accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore. Costituisce un caso particolare l’ipotesi in cui il coniuge che collabora nella professione o nell’impresa dell’altro acquista, per tale attività, il diritto a una equa indennità ai sensi dell’art. 165 cpv. 1 CC)

Persone che occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro

B146 Per le persone che, prima della disoccupazione, occupavano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e per i loro coniugi o partner registrati la cassa deve in ogni caso verificare il versamento effettivo del salario.

B147 Le ricevute di versamento sul conto postale o bancario sono in genere sufficienti, nell’ambito di tali verifiche da parte della cassa, a dimostrare il versamento del salario e l’esistenza di un’attività soggetta a contribuzione.

B148 Se il salario è stato versato in contanti, una dichiarazione fiscale corredata dei certificati di salario ottenuti presso l’amministrazione fiscale, le ricevute di salario o gli estratti di libri forniti da una fiduciaria, unitamente a un estratto del conto individuale AVS, possono essere accettati a prova del versamento del salario. Se gli importi indicati sui documenti non corrispondono a quanto figura nell’estratto del conto individuale AVS, per il calcolo del guadagno assicurato viene preso in considerazione l’importo meno elevato.

L’assicurato il cui salario è versato in contanti può anche dimostrare con altri mezzi la riscossione effettiva del salario.

La riscossione del salario non può essere dimostrata soltanto con il conteggio mensile dello stipendio, la ricevuta di salario, il contratto di lavoro, la conferma della disdetta o l’inoltro del credito nell’ambito della procedura fallimentare. Questi documenti sono semplici allegazioni di parte, la cui veridicità può essere garantita unicamente dall’assicurato.

Se i giustificativi presentati non permettono di stabilire chiaramente i salari effettivamente versati nel periodo in questione, l’assicurato deve subire le conseguenze dell’assenza di prove e il diritto all’ID deve essergli negato per mancato adempimento del periodo di contribuzione. La prova della percezione effettiva del salario è determinante per stabilire l’esistenza di un periodo di contribuzione e per determinare il guadagno assicurato. In assenza di una simile prova, il calcolo del guadagno assicurato non sarebbe possibile (C2). (…)

Giurisprudenza

DTFA C 316/99 del 5.6.2001 (Se sia la persona assicurata che il suo coniuge sono soci e dirigenti nella Sagl in cui sono occupati, le indicazioni dell’assicurato riguardo al versamento e all’importo del salario vanno considerate con particolare prudenza)

DTFA C 127/02 del 28.2.2003 (La dichiarazione fiscale e i conteggi salariali firmati dall’assicurato e destinati all’AVS non sono prove adeguate del versamento del salario. In mancanza di documenti che giustificano il versamento del salario [estratti conto bancari o postali oppure ricevute di salario] non è possibile dimostrare l’effettivo versamento del salario con la necessaria plausibilità)

DTF 131 V 444 (La prova del versamento effettivo del salario è un indizio importante per dimostrare che l’assicurato ha effettivamente esercitato un’attività dipendente [precisazione della giurisprudenza]).

DTFA C 55/05 del 23.6.2005 (Gli atti che documentano i versamenti del salario sono in linea di principio una prova adeguata del versamento del salario. Anche le testimonianze di ex collaboratori possono permettere di stabilire la modalità e l’importo usuali di versamento dei salari nell’azienda)

DTFA C 273/03 del 7.3.2005 (Il versamento del salario non può essere dimostrato unicamente sulla base di giustificativi firmati di proprio pugno dall’assicurato)

DTFA C 258 /04 del 29.12.2005 (In linea di massima la forma del versamento del salario e il suo impiego possono essere stabiliti liberamente. Il fatto che il salario sia stato trasferito su un conto finanziamento soci non significa che il salario non sia stato effettivamente versato)

DTFA C 83/06 del 18.8.2006 (La prova del pagamento effettivo del salario non assume il carattere di un presupposto vero e proprio del diritto all’indennità, ma costituisce semplicemente un indizio importante dell’esercizio di un’occupazione soggetta a contribuzione. Se è stato dimostrato che l’assicurato ha esercitato un’occupazione soggetta a contribuzione ma l’importo esatto del salario versato non è chiaro, il guadagno assicurato deve essere corretto)

DTF 8C_ 913/2011 del 10.4.2012 (In mancanza sia di libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, sia di giustificativi di pagamento bancari, postali o in contanti oppure di testimonianze che permettono di stabilire il reddito come richiesto dalla legge, il versamento del salario non può essere formalmente dimostrato)”.

Ai p.ti C1-C2 della Prassi LADI ID relativi al guadagno assicurato è inoltre previsto:

" (…)

Salario determinante

art. 23 cpv. 1 LADI

C1 È considerato guadagno assicurato il salario determinante, ai sensi della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro.

C2 Determinante, in genere, è il salario convenuto contrattualmente nella misura in cui l’assicurato l’abbia effettivamente riscosso. La prova dell’effettiva percezione del salario è importante sia per stabilire l’esistenza di un periodo di contribuzione che per determinare il guadagno assicurato. In mancanza di una simile prova non è infatti possibile calcolare il guadagno assicurato. La riscossione del salario deve essere dimostrata alla B144 segg. (…)”

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.

2.7. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1 (cittadino svizzero nato nel 1969; cfr. doc. 1) è da ultimo stato attivo presso __________, __________, della quale era amministratore unico con diritto di firma individuale dal dicembre 2019 (allorquando è subentrato in tale funzione alla moglie, cfr. estratto del Registro di commercio di cui al doc. 4, reperibile al sito internet www.zefix.ch consultato online in data 28 agosto 2025; sull’utilizzo di internet e sui suoi limiti cfr. STF 9C_245/2024 del 5 maggio 2025 consid. 3.2; 8C_724/2021 dell’8 giugno 2022 consid. 4.1.2; I 425/06 del 6 giugno 2007 consid. 4.3).

RI 1 - registratosi nel sistema COLSTA dal 1° aprile 2024 (cfr. doc. 1) - ha rivendicato il diritto a percepire le prestazioni LADI, indicando che il rapporto di lavoro che lo legava a __________ è stato disdetto dalla datrice di lavoro, per “cessazione dell’attività dell’azienda”, precisando di aver effettuato l’ultimo giorno di lavoro il 31 marzo precedente, giorno in cui finiva il suo periodo di malattia.

Dalla documentazione __________ in atti si evince che il ricorrente era inabile per malattia dal 30 ottobre (cfr. doc. 5).

Dall’attestato del datore di lavoro, sottoscritto da __________ (fiduciaria) e, per la __________, dal ricorrente, risulta che dal 1° settembre 2018 al 31 marzo 2024 RI 1 è stato attivo presso la SA in qualità di impiegato, che la disdetta è stata dettata dalla cessazione dell’attività, che il salario corrisposto ammontava a fr. 5'000.- al mese per dodici mesi e che il dipendente è stato inabile per malattia dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024 (cfr. doc. 3).

Uno scritto di __________ in atti, datato 9 febbraio 2024, indica che il caso del ricorrente, in incapacità lavorativa “dal 30 ottobre 2023”, è stato esaminato del medico fiduciario, che ha disposto una perizia. Nel suo rapporto, “lo specialista” ha concluso che RI 1 poteva e doveva “riprendere al più presto un ruolo lavorativo con un impiego commerciale in un ufficio con compiti semplici, ripetitivi, chiari e con ridotte responsabilità. Più precisamente, ritiene che nelle mansioni suddette lei sarà da considerarsi abile al 100% a partire dal 01.04.2024.”.

__________ ha così informato RI 1 del fatto che le indennità giornaliere gli sarebbero state corrisposte fino al 31 marzo 2024 (cfr. doc. 5).

Al fine di vedersi riconosciuto il diritto alle prestazioni LADI, RI 1 ha, innanzitutto, prodotto i conteggi stipendi mensili per il periodo maggio 2022 - marzo 2024, non datati quanto alla rispettiva data di emissione.

Dai conteggi risulta che il pagamento del salario avrebbe dovuto avvenire su un conto __________, avente IBAN __________ (cfr. doc. 6 ed all.).

La Cassa ha consegnato al ricorrente il documento “persona con posizione analoga a quella di un datore di lavoro”, chiedendo di produrre l’ “estratto conto postale o bancario attestante il versamento del salario negli ultimi 24 mesi del rapporto di lavoro”, nonché “l’estratto dei libri contabili forniti da una fiduciaria (conto economico, conto cassa e conto stipendi)” (cfr. doc. 7).

Con scritto del 2 maggio 2024, __________, ha indicato “che il signor RI 1, __________ ha percepito tutti gli stipendi dovuto per l’anno 2023 e 2024 da parte della ditta __________. Allo stesso non è più dovuto nessun importo alla voce stipendi” (cfr. doc. 8).

Dalla “scheda del conto 2303” della __________ per l’anno 2024 versata in atti, risulta che a RI 1 sarebbero stati versati stipendi pari a:

fr. 4'417.50 come “RI 1 /acc. Stip.” in data 25 gennaio 2024;

fr. 4'000.- come “RI 1 / acc.stip.” il 1° marzo 2024;

fr. 4'417.50 come “RI 1/Stip. 03-24”, per totali fr. 12'835.-.

Agli atti vi è comprova nei “dettagli della registrazione” del conto __________ intestato al ricorrente unicamente per questi tre versamenti, per un totale di fr. 12'835.- (cfr. all. a doc. I, doc. 14 ed all.).

Dalla “scheda del conto 2303” per il 2023, risultano i seguenti versamenti a favore del ricorrente:

“02.05.2023 RI 1/acc. stip.” Fr. 2'500.-;

“30.06.2023 Prelevamento stipendio RI 1” Fr. 5'000.-;

“31.07.2023 RI 1/acc.stip (__________)” fr. 1'497.70;

“04.09.2023 RI 1 (__________) acc.stip.” fr. 365.75;

“30.09.2023 Prelevamento stipendio RI 1” Fr. 3'000.-;

“21.11.2023 RI 1/acc.stip.” fr. 100.-;

“27.12.2023 Stipendi RI 1/__________” fr. 75.70;

“27.12.2023 RI 1/acc.stip.” fr. 1'500.-;

“28.12.2023 RI 1/acc.stip.” fr. 4'700.- (per totali fr. 18'739.15; cfr. all. a doc. 10).

Il ricorrente, rispetto a tali esborsi, indicati nella “scheda del conto 2303”, ha prodotto gli accrediti sul proprio conto bancario __________ unicamente per i versamenti di fr. 4'700.- del 28 dicembre 2023, di fr.1'500.- del giorno prima e di fr. 2'500.- del 2 maggio 2023, per totali fr. 8'700.- (cfr. all. a doc. I).

Stando a quanto risulta dalla “scheda del conto 2303” per il 2022, a fronte di voci generiche con causale “versamento stipendi” per importi mensili di fr. 20'000.- e 15'000.-, in concreto riconducibili al ricorrente per causale sono unicamente le seguenti voci:

“18.07.2022 RI 1/acc.stip” di fr. 1'500.-;

“04.08.2022 RI 1/acc.stip.” di fr. 5'000.- (per totali fr. 6'500.-; cfr. all. a doc. 10),

e meglio le uniche transazioni per le quale il ricorrente ha, del resto, prodotto la comprova dell’accredito sul proprio conto bancario (cfr. all. a doc. I).

Dalla “Dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l’anno 2024”, risulta che, tra gennaio e marzo 2024, il ricorrente avrebbe percepito salari per totali fr. 15'000.- (cfr. doc. 16).

Dall’ “avviso di salario per l’anno 2023” della Cassa __________ del 20 febbraio 2024, emerge che RI 1 avrebbe percepito un salario annuo pari a fr 60'000.- (cfr. doc. 12).

Dall’ “avviso di salario per l’anno 2022” emerge che RI 1 avrebbe percepito un salario annuo pari a fr. 60'000.- ed assegni familiari per fr. 3’250.- (cfr. all. a doc. 11).

Con riferimento al bilancio dal quale emergono le cifre per il 2023 e quelle al 24 aprile 2024, questa Corte rileva che già a fine 2023 la perdita d’esercizio era di ben oltre fr. 200'000.- e che vi erano prestiti da parte di due azionisti (rimasti ignoti nonostante le richieste della Cassa) per, rispettivamente, al 31 dicembre 2023, fr. 161'326.20 e fr. 54'035.50 (cfr. doc. 9).

Con decisione del 10 luglio 2024, la Cassa ha negato al ricorrente il diritto alle prestazioni LADI sulla base delle seguenti argomentazioni:

" (…)

  1. Ritenuto che, prima di annunciarsi alla disoccupazione, lei occupava una posizione analoga a quella di un datore di lavoro nella società __________, la Cassa ha dovuto verificare in maniera più accurata il versamento del salario.

  2. Nel suo caso, (…) purtroppo è dimostrato che lei, negli ultimi 12 mesi, non ha percepito salari. Facciamo presente che gli importi ricevuti sul conto come versamento salari negli ultimi 12 mesi, coprono i salari arretrati (relativi al 2022).

  3. Sulla base della documentazione in atti, non si può che constatare che la riscossione del salario non può essere dimostrata (negli ultimi 12 mesi), motivo per cui la sua domanda d’indennità di disoccupazione deve purtroppo essere respinta.” (cfr. doc. 15).

Il 9 settembre 2024, RI 1, rappresentato a quel momento da __________, si è opposto alla decisione resa nei suoi confronti.

L’avv. __________ ha, in particolare, fatto valere che:

“nell’intento di salvare l’impresa, in data 31.12.2019, il signor RI 1 ne ha assunto [ndr: della __________] la funzione di amministrare unico (con firma individuale)”;

“dal 01.04.2024 il mio assistito ha cessato il suo rapporto di lavoro con la __________ e si è annunciato il giorno successivo presso la vostra Cassa”;

“Il 29.05.2024 la __________ è stata posta in liquidazione per problemi di liquidità”;

“Durante gli esercizi 2023 e 2024 gli stipendi risultano regolarmente versati e registrati nei conti societari. Nel periodo di malattia del mio assistito (ottobre 2023 – marzo 2024) la __________ ha versato a mio cliente le indennità di perdita di guadagno” (cfr. doc. 17).

In data 2 ottobre 2024, la Cassa ha comunicato a RI 1 quanto segue:

" (…) Abbiamo esaminato l’intera fattispecie e in base ai documenti in nostro possesso l’assicurato da luglio 2022 a marzo 2024 ha percepito un importo pari a CHF 38'038.- (vedi tabella 1 allegata).

Sulla base degli importi ricevuti il calcolo del guadagno assicurato ammonta a CHF 0.- (vedi tabella 2 allegata).

Questo perché i salari percepiti nel 2023 e nel 2024 devono andare a coprire i salari precedenti non percepiti.

Nell’ambito dell’esame dei fatti determinanti, la invitiamo a volerci trasmettere (…) tutti i giustificativi di pagamento del salario da aprile 2022 a marzo 2024” (cfr. doc. 22).

La “tabella 2” citata elenca dapprima i seguenti importi ricevuti come stipendio:

Data

Importo

Come

Dicitura

18.07.2022

CHF 1'500.00

Versam. su CCB

04.08.2022

CHF 5'000.00

Versam. su CCB

Stipendio

02.05.2023

CHF 2'500.00

Versam. su CCB

30.06.2023

CHF 5'000.00

Prelevamento stipendio

30.09.2023

CHF 5'000.00

Prelevamento stipendio

27.12.2023

CHF 1'500.00

Versam. su CCB

28.12.2023

CHF 4'700.00

Versam. su CCB

26.01.2024

CHF 4’417.50

Versam. su CCB

01.03.2024

CHF 4'000.00

Versam. su CCB

Acconto stipendio

27.03.2024

CHF 4'417.50

Versam. su CCB

Stipendio marzo 2024

Totale

CHF 38'035.00

La tabella elenca, poi, i salari che avrebbero dovuto essere versati (secondo quanto emerge dai conteggi di salario versati agli atti):

Mese

Salario netto

05.2022

CHF 4’430.00

06.2022

CHF 4’430.00

07.2022

CHF 4’430.00

08.2022

CHF 4’430.00

09.2022

CHF 4’430.00

10.2022

CHF 4’430.00

11.2022

CHF 4’430.00

12.2022

CHF 4’430.00

01.2023

CHF 4'432.85

CHF 39'872.85

02.2023

CHF 4'432.85

03.2023

CHF 4'432.85

04.2023

CHF 4'432.85

05.2023

CHF 4'432.85

06.2023

CHF 4'432.85

07.2023

CHF 4'432.85

08.2023

CHF 4'432.85

09.2023

CHF 4'182.85

10.2023

CHF 4'182.85

11.2023

CHF 4'182.85

12.2023

CHF 4'182.85

01.2024

CHF 4'182.85

02.2024

CHF 4'182.85

03.2024

CHF 4'182.85

La Cassa, sul medesimo documento, ha, dunque, precisato che “con l’importo relativo ai salari effettivamente percepiti di CHF 38'035.00, l’assicurato copre i salari fino al mese di gennaio 2023” (cfr. all. a doc. 22).

L’avv. __________ ha fornito il seguente riscontro:

" (…) vi accludo:

· Schede contabili 2022 e 2023

che attestando come tutti gli stipendi siano stati corrisposti all’interessato

· Schede cassa 2022 e 2023

Dove figurano le uscite dei citati stipendi

· Osservazioni

a) Nel periodo di malattia (ottobre 2023 – marzo 2024) la Vodese compagnia di assicurazioni ha versato al mio assistito l’indennità per perdita di guadagno;

b) Per far fronte al pagamento degli stipendi, gli azionisti e persone vicine alla __________ (datrice di lavoro) hanno apportato la liquidità necessaria al pagamento dei salari;

c) Le dichiarazioni fiscali del signor RI 1 espongono gli stipendi percepiti dallo stesso;

d) Non vi sono ricevute di pagamenti dei salari poiché il signor RI 1 avrebbe dovuto rilasciarle a sé stesso;

e) Il signor RI 1 conferma in tutti i casi che gli stipendi a lui dovuti gli sono stati corrisposti” (cfr. doc. 24).

Il 25 novembre 2024, la Cassa ha chiesto alla Cassa __________ di “trasmettere l’estratto conto generale dell’assicurato con il reddito dichiarato presso l’AVS degli ultimi cinque anni” (cfr. doc. 25).

Dal documento in questione risulta che per il 2020 RI 1 ha dichiarato redditi per fr. 58'046.-, per il 2021 di fr. 61'466.- e di fr. 60'000.- sia per il 2022, che per il 2023 (cfr. all. a doc. 25).

Con mail del 25 novembre 2025, la Cassa ha comunicato all’avv. __________ quanto segue:

" (…) le osservazioni e i giustificativi trasmessi (…) non sono sufficienti per poter decidere in merito all’opposizione (…). La invitiamo pertanto ad inviarci copia della seguente documentazione aggiuntiva (…):

· Schede contabili di __________ per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024

· Bilancio, conto economico ed allegato della __________ per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024

· Contratti di prestito relativi ai conti passivi di bilancio di __________ “prestito passivo”, “prestito Azionista 1”, “prestito Azionista 2”

· Dettaglio e giustificativi relativi a tutti gli apporti di liquidità necessari al pagamento dei salai (vedi p.to b della vostra lettera del 31.10.2024)

· Libro degli azionisti” (cfr. doc. 26).

Con scritto del 3 dicembre 2024, l’avv. __________ si è rivolto ad __________, collaboratore di CO 1, spendendosi circa il CV del ricorrente, le problematiche di salute che ne colpiscono la moglie, la graziosità dell’assistenza che forniva a RI 1 e, oltre a ribadire che “il signor RI 1 ha sempre e regolarmente versato i contributi sociali”, ha osservato quanto segue:

" (…) L’incarto viene trattato dalla Cassa disoccupazione da un profilo meramente amministrativo (vuoi burocratico), che si trascina da diversi mesi, con richieste di documentazione ai confini della realtà sociale (nei miei 40 anni di attività professionale non mi è mai capitato di incontrare tanto “zelo”, neppure presso le Autorità fiscali). Le chiedo quindi cortesemente di volersi occupare della pratica e voler convocare l’interessato, con il sottoscritto, a un colloquio a breve (possibilmente prima delle ferie natalizie”, volto a trovare una soluzione a tale calvario esistenziale”,

senza dare alcun seguito alla richiesta di documentazione della Cassa del 25 novembre 2024(cfr. doc. 27).

Il 5 dicembre 2024, la Cassa ha comunicato al rappresentante del ricorrente, in particolare, quanto segue:

" (…) Pur comprendendo il disappunto per le richieste di documentazione della Cassa, nel presente caso, deve poter disporre di tutti gli elementi per poter prendere una decisione. Rammentiamo che le disposizioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione per quello che riguarda la percezione effettiva del salario indicano:

oltre ad aver esercitato un’attività soggetta a contribuzione, l’assicurato deve avere effettivamente percepito il salario convenuto. Anche se la riscossione di un salario no è di per sé un presupposto del diritto all’indennità, si tratta pur sempre di un criterio determinante per riconoscere l’esistenza di un’attività soggetta a contribuzione.

Se l’assicurato non ha percepito il salario in seguito a insolvenza del datore di lavoro secondo l’art. 51 cpv. 1 LADI, il periodo corrispondente ai crediti salariali è considerato periodo di contribuzione.

Persone che non occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro:

Per le persone che, prima della disoccupazione, non occupavano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, l'attestato del datore di lavoro e i conteggi mensili dello stipendio sono in genere sufficienti per dimostrare la riscossione effettiva del salario e, di conseguenza, l'esistenza di un'attività soggetta a contribuzione.

È irrilevante invece il fatto che il datore di lavoro abbia o meno versato i contributi sociali alla cassa di compensazione.

Se ha dubbi giustificati riguardo all'esattezza dell'attestato allestito dal datore di lavoro o riguardo all'esistenza stessa di un rapporto di lavoro, la cassa deve effettuare le opportune verifiche. Simili dubbi sussistono, ad esempio, in presenza di un rapporto di lavoro tra parenti.

Persone che occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro:

Per le persone che, prima di annunciarsi alla disoccupazione occupavano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, nonché per i loro coniugi o partner registrati, la cassa deve procedere a verifiche più approfondite per quanto concerne il versamento degli stipendi.

Le ricevute di versamento sul conto postale o bancario sono in genere sufficienti, nell'ambito di tali verifiche da parte della cassa, a dimostrare il versamento del salario e l'esistenza di un'attività soggetta a contribuzione.

Se il salario è stato versato in contanti, una dichiarazione fiscale corredata dei certificati di salario ottenuti presso l'amministrazione fiscale, le ricevute di salario o gli estratti di libri contabili forniti da una fiduciaria, unitamente a un estratto del conto individuale AVS, possono essere accettati a prova del versamento del salario. Se gli importi indicati sui documenti non corrispondono a quanto figura nell'estratto del conto individuale AVS, per il calcolo del guadagno assicurato viene preso in considerazione l'importo meno elevato.

L'assicurato il cui salario è versato in contanti può anche dimostrare con altri mezzi la riscossione effettiva del salario.

La riscossione del salario non può essere dimostrata soltanto con il conteggio mensile dello stipendio, la ricevuta di salario, il contratto di lavoro, la conferma della disdetta o l'inoltro del credito nell'ambito della procedura fallimentare. Questi documenti sono semplici allegazioni di parte, la cui veridicità può essere garantita unicamente dall'assicurato.

Se i giustificativi presentati non permettono di stabilire chiaramente i salari effettivamente versati nel periodo in questione, l'assicurato deve subire le conseguenze dell'assenza di prove e il diritto all'lD deve essergli negato per mancato adempimento del periodo di contribuzione. La prova della percezione effettiva del salario è determinante per stabilire l'esistenza di un periodo di contribuzione e per determinare il guadagno assicurato. In assenza di una simile prova, il calcolo del guadagno assicurato non sarebbe possibile.

Esempi

Un assicurato occupato nella propria SA non ha diritto all'lD se non può dimostrare di aver effettivamente esercitato un'attività soggetta a contribuzione e di aver definitivamente cessato di occupare una posizione analoga a quella di un datore di lavoro. Indizi quali la riscossione di anticipi invece di un salario, la mancanza di prove del versamento di un salario regolare sul suo conto bancario o postale, il fatto che la società non abbia organi sociali, ecc. dimostrano che l'assicurato non era vincolato alla SA da un contratto di lavoro, ma utilizzava la relativa infrastruttura per condurre determinate attività per conto proprio.

L'esistenza di un'occupazione soggetta a contribuzione effettivamente esercitata non è né dimostrata né resa verosimile in misura preponderante, come richiesto dalla giurisprudenza, se l'unico proprietario e azionista unico di una fiduciaria presenta esclusivamente documenti firmati personalmente o da altre persone non identificate (certificati di salario, contratto di lavoro, verbali dell'assemblea generale, lettera di conferma della disdetta, ecc.). Questi documenti, presentati dall'assicurato, sono semplici allegazioni di parte, la cui veridicità può essere garantita unicamente dall'assicurato.

Giurisprudenza

DTFA C 127/02 del 28.2.2003 (La dichiarazione fiscale e i conteggi salariali firmati dall'assicurato e destinati all'AVS non sono prove adeguate del versamento del salario. In mancanza di documenti che giustificano il versamento del salario [estratti conto bancari o postali oppure ricevute di salario non è possibile dimostrare l'effettivo versamento del salario con la necessaria plausibilità)

DTFA C 258/04 del 29.12.2005 (In linea di massima la forma del versamento del salario e il suo impiego possono essere stabiliti liberamente. II fatto che il salario sia stato trasferito su un conto finanziamento soci non significa che il salario non sia stato effettivamente versato)

DTFA C 83/06 del 18.8.2006 (La prova del pagamento effettivo del salario non assume il carattere di un presupposto vero e proprio del diritto all'indennità, ma costituisce semplicemente un indizio importante dell'esercizio di un'occupazione soggetta a contribuzione. Se è stato dimostrato che

L’assicurato ha esercitato un'occupazione soggetta a contribuzione ma l'importo esatto del salario versato non è chiaro, il guadagno assicurato deve essere corretto)

Ne consegue che la nostra richiesta del 25 novembre 2024 è atta a fugare ogni dubbio sulla riscossione del salario, per questo motivo ricoprono un aspetto importante. In merito alla richiesta di colloquio restiamo a disposizione informando però che senza quanto richiesto sarebbe poco utile ai fini dell'evasione dell'opposizione. Umanamente siamo dispiaciuti della situazione famigliare del Signor RI 1 e comprendiamo il disappunto. (…)” (cfr. doc. 29).

Con decisione su opposizione del 18 marzo 2025, la Cassa (cui nell’altro era stato nel frattempo trasmesso) ha confermato il proprio precedente provvedimento (cfr. supra consid. 1.1.).

In allegato alla propria replica (cfr. supra consid. 1.3.), il ricorrente ha prodotto la decisione di tassazione che riguarda lui e la moglie per il 2024. Ne risultano “redditi da attività dipendente principale del contribuente” per fr 12'782.- (cfr. all. a doc. V).

2.8. Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ricorda innanzitutto che fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a e art. 10 LADI).

L’art. 31 cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:

a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;

c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda.

I disposti relativi all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma corrispondente.

Ciò non comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico del diritto alle relative indennità alle persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi.

Con decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale (TF) ha infatti esteso l’applicabilità dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all’assegnazione dell’indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta (cfr. STF 8C_811/2019 del 12 novembre 2020 consid. 3.1.1.).

Il TCA precisa che nelle sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, l’Alta Corte ha deciso che un dipendente membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

Dagli atti risulta che il ricorrente era amministratore unico della __________.

Di conseguenza, a ragione l’amministrazione ha considerato RI 1 alla stregua di un dipendente in posizione analoga a quella di un datore di lavoro in seno alla __________ e correttamente gli abbia chiesto, quindi, di produrre tutta una serie di documenti atti a confermare la percezione di un salario e l’adempimento del periodo di contribuzione (cfr. al riguardo consid. 2.2.).

Questa Corte ricorda che, secondo la giurisprudenza, la riscossione effettiva del salario non costituisce una conditio sine qua non per riconoscere adempiuto il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi ai sensi degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 cpv. 1 LADI.

In effetti la sola condizione risulta essere l’esercizio di un’attività soggetta all’obbligo contributivo, ciò anche per gli assicurati che hanno rivestito una posizione analoga in seno alla società che è stata loro datrice di lavoro (cfr. supra consid. 2.2; 2.3.; DTF 131 V 444; STF C 233/06 del 2 luglio 2007; STF 8C_913/2011 del 10 aprile 2012).

In ogni caso, però, la prova che un salario è stato realmente pagato costituisce un indizio importante e significativo per dimostrare l’esercizio effettivo di un’attività dipendente, soprattutto nei casi critici, ad esempio nel caso di assicurati che avevano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro nella società in cui lavoravano e che di conseguenza erano, ad esempio, nella situazione di poter firmare il proprio contratto d’impiego sia nella veste di lavoratore che in quella di datore di lavoro, rispettivamente di stabilire le proprie pretese salariali (cfr. STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.3.; 3.5.; STCA 38.2017.41 del 14 settembre 2017).

In proposito è utile rilevare che con sentenza C 92/06 dell’11 aprile 2007, in cui gli atti sono stati rinviati al Tribunale cantonale per determinare l’esistenza di un’attività sottoposta a contribuzione, l’Alta Corte ha stabilito che in quel caso di specie gli estratti bancari nei quali erano indicati dei versamenti di diversi importi in contanti, gli estratti del RC, l’estratto del conto individuale AVS, l’attestazione del datore di lavoro firmata dall’assicurato stesso che era stato socio e gerente della Sagl, sua ex datrice di lavoro, come pure le testimonianze scritte di ex dipendenti confermanti che gli stipendi erano versati in contanti a mano non risultavano sufficienti per comprovare la riscossione effettiva di un salario, né per dimostrare che l’assicurato aveva realmente lavorato.

Inoltre, come visto sopra (cfr. supra consid. 2.4.-2.5.), la prova della riscossione dei salari è decisiva per la determinazione del guadagno assicurato. In effetti qualora non sia definibile l’entità del salario (ad esempio difettando libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure testimonianze che permettano di stabilire il reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI non è determinabile in modo sufficientemente attendibile.

Ciò comporta il diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_194/2021 del 15 giugno 2021 consid. 4.4.; STF 8C_472/2019 del 20 novembre 2019 consid. 4.1.; STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.5. in fine; STF 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, in particolare consid. 3.3. in fine, pubblicata in DLA 2012 N. 11 pag. 288; STCA 38.2012.5 del 10 dicembre 2012 consid. 2.7.).

2.9. Nel caso di specie, tutto ben ponderato, questa Corte ritiene che a ragione la Cassa ha negato a RI 1 il diritto a percepire le prestazioni LADI.

Al riguardo, va innanzitutto evidenziato che è vero che dall’estratto conto dell’assicurato per il reddito dichiarato presso l’AVS risultano redditi di fr. 60'000.- circa sia per il 2022, che per il 2023. E’ anche corretto sostenere, da una parte, che agli atti figurano i conteggi stipendio dei singoli mesi, e, d’altra parte, che a bilancio non figuravano né il 31 dicembre 2023, né sostanzialmente il 24 aprile 2024, voci per “sospese stipendi”.

In concreto è, tuttavia, determinante il fatto che l’effettivo versamento e quindi la percezione da parte del ricorrente di salari che nel termine quadro il ricorrente pretende gli siano stati “regolarmente versati” (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I), non è comprovata da alcun estratto conto (bancario o postale) suo o della società (cfr. supra consid. 2.7.).

Al riguardo, il TCA segnala che in una recente STF 8C_683/2024 dell’11 agosto 2025, il Tribunale federale, trattandosi della comprova dell’effettiva percezione del salario, ha ricordato che sono a tal fine sufficienti le ricevute dei relativi pagamenti su un conto postale o bancario intestato al dipendente e che le certificazioni del datore di lavoro, le buste paga e le dichiarazioni dei redditi firmate dal lavoratore, nonché le registrazioni nel conto individuale costituiscono tutt’al più indizi dell'effettivo pagamento del salario (consid. 2.3.; DTF 131 V 444 E. 1.2; ARV 2007 pag. 115, C 267/04 consid.. 1.2; sentenze 8C_486/2023 del 29 novembre 2023 E. 2.4; 8C_633/2022 del 20 settembre 2023 consid. 2.2.2; 8C_472/2019 del 20 novembre 2019 consid. 4.2).

Nel caso concreto, agli atti - rammentato che mai RI 1 ha, peraltro, preteso di avere ricevuto gli stipendi a contanti -, figurano unicamente i dettagli bancari di (pochi) singoli accrediti sulla relazione bancaria dell’assicurato, per i quali si è detto al consid. 2.8. (pari a totali fr. 12'835 per l’anno 2024, fr. 8'700.- per il 2023 e fr. 6'500.- per il 2022, per totali fr. 28'035.-).

Tali accrediti, da una parte, non collimano con il preteso regolare versamento dello stipendio. D’altra parte, trovano riscontro anche nelle schede dei conti societari in atti, sottoscritte dalla fiduciaria, che indicano di altri esborsi a favore del ricorrente che il medesimo non ha, però, comprovato di avere percepito (cfr. supra consid. 2.7.).

Gli esigui (se rapportati a quello che avrebbe dovuto essere lo stipendio conseguito dal ricorrente) versamenti a favore di RI 1 riportati al consid. 2.7. e risultanti dalla “scheda del conto 2303” - tenendo quindi conto di una cifra complessiva maggiore rispetto a quella comprovata dal ricorrente mediante la propria documentazione bancaria - permettono di giungere, come sostanzialmente indicato dalla Cassa nella propria tabella del 2 ottobre 2024 (cfr. supra consid. 2.7.), a salari corrisposti tra il gennaio 2022 ed il marzo 2024 per un totale di poco più di fr.38'000.-, e meglio come segue:

Data

Importo

Causale

Totale annuo

18.07.2022

Fr. 1'500.-

“RI 1/ acc.stip”

04.08.2022

Fr. 5'000.-

“RI 1/ acc.stip”

2022: Fr. 6'500.-

02.05.2023

Fr. 2'500.-

“RI 1/ acc.stip”

30.06.2023

Fr. 5'000.-

“prelevamento stipendio RI 1”

31.07.2023

Fr. 1'497.70

“RI 1/acc.stip (__________)”

04.09.2023

Fr. 365.75

“RI 1 (__________)acc.stip”

30.09.2023

Fr. 3'000.-

“prelevamento stipendio RI 1”

21.11.2023

Fr. 100.-

“RI 1/ acc.stip”

27.12.2023

Fr. 75.70

“Stipendi RI 1/__________”

27.12.2023

Fr. 1'500.-

“RI 1/ acc.stip”

28.12.2023

Fr. 4'700.-

“RI 1/ acc.stip”

2023: Fr. 18'739.15

25.01.2024

Fr. 4'417.50

“RI 1 /acc.stip”

01.03.2024

Fr. 4'000.-

“RI 1 /acc.stip”

27.03.2024

Fr. 4'417.50

“RI 1/stip. 03-24”

2024: Fr. 12'835.-

Totale

Fr. 38'074.15

Già sollecitato a provvedervi dalla Cassa, nemmeno in sede ricorsuale, l’insorgente ha prodotto degli elementi oggettivi idonei a dimostrare la corresponsione integrale degli stipendi per il periodo precedente alla sua iscrizione in disoccupazione.

Tale omissione da parte di RI 1 configura una violazione del dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali e che comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. 61 lett. c LPGA; art. 16 cpv. 1 Lptca; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid., 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.; STFA C 271/02 del 9 maggio 2003; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DLA 2001 N. 12 pag. 145; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 125 V 195 consid. 2).

L’insorgente deve, perciò, sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo al fatto di avere ricevuto il preteso regolare versamento degli stipendi da parte della __________ durante il termine quadro (cfr. STF 8C_59/2017 del 28 settembre 2017 consid. 5.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; DTF 125 V 195 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.).

Gli unici versamenti, infatti, che sulla base delle schede contabili presentate dal ricorrente (sulla cui presa in considerazione da parte di questa Corte si confronti la STF 9C_40/2025 del 22 agosto 2025, consid. 5.1.2.) si possono tutt’al più ritenere comprovati dal gennaio 2022 al marzo 2024 a favore del ricorrente (la cui documentazione bancaria dà atto della corresponsione di soli fr. 28'000.- circa), per i suindicati fr. 38'074.15, inoltre ed in realtà, devono andare innanzitutto a coprire gli arretrati del 2022 (nel corso del quale al ricorrente spettavano almeno fr. 60'000.- a fronte dei soli 6'500.- che risultano essergli stati versati).

Ai sensi dell’art. 86 CO, infatti, “chi ha più debiti verso la stessa persona ha diritto di dichiarare, all’atto di pagamento, quale sia il debito che intende soddisfare” (cpv. 1). “Ove tale dichiarazione non venga fatta, il pagamento si imputerà al debito indicato dal creditore nella sua quietanza, a meno che il debitore non faccia immediatamente opposizione” (cpv. 2).

L’art. 87 cpv. 1 CO dispone, poi, che “ove non esiste una valida dichiarazione circa il debito estinto né una designazione risulti dalla quietanza, il pagamento sarà imputato al debito scaduto, fra i più scaduti, a quello per cui prima si procedette contro il debitore, e se non si procedette, al debito scaduto prima”.

Ora, il TCA rileva che, in concreto, il termine quadro va dal 1° aprile 2022 al 31 marzo 2024.

Dalla cifra di fr 38'074.15 deve essere dedotta la parte dei salari da computare per i primi tre mesi del 2022 (esulanti dal termine quadro).

Secondo questo Tribunale, dunque, l’importo che sarebbe stato corrisposto al ricorrente nel periodo aprile 2022-marzo 2024, tenendo conto in suo favore di quanto risulta a lui riconducibile stando alla “scheda del conto 2303” e quindi di più di quanto risulta dalla sua documentazione bancaria, non è sufficiente per comprovare ch’egli ha adempiuto un periodo di contribuzione minimo di 12 mesi (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).

A titolo abbondanziale e per quanto attiene alle pretese ricorsuali circa l’avere “regolarmente versato i contributi sociali”, il fatto che “tutti gli stipendi ed i relativi oneri sociali siano stati corrisposti” e la circostanza che “le dichiarazioni fiscali del ricorrente espongono, d’altronde, gli stipendi percepiti dall’insorgente” (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I), il TCA rileva che con giudizio C 127/02 del 28 febbraio 2003, menzionato negli esempi del p.to B148, l’Alta Corte ha evidenziato che la dichiarazione fiscale e i conteggi salariali firmati dall’assicurato e destinati all’AVS non sono prove adeguate del versamento del salario. In mancanza di documenti che giustificano il versamento del salario, come estratti conto bancari o postali oppure ricevute di salario, non è possibile dimostrare l’effettivo versamento del salario con la necessaria plausibilità.

Per quanto attiene al versamento dei contributi paritetici, giova rilevare che secondo l’Alta Corte le registrazioni nel conto individuale costituiscono al massimo degli indizi di un effettivo pagamento del salario (cfr. DTF 131 V 444 consid. 1.2.; STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.4.).

Nella STF 8C_820/2017 del 29 dicembre 2017 consid. 3.2., citata sopra al consid. 2.3., il Tribunale federale ha espressamente avallato quanto indicato dal TCA, ossia che l’avvenuto pagamento degli oneri sociali non prova il versamento del salario.

Stante quanto precede, questa Corte, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. la STF 9C_107/2024 del 24 giugno 2025, consid. 2.3; la STF 9C_583/2024 del 26 maggio 2025 - consid. 3.3.1 - di cui è prevista la pubblicazione; la STF 9C_378/2024 del 10 dicembre 2024 consid. 4.4 con riferimenti; la STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 3.2; DTF 150 II 321, consid. 3.6.3, DTF 144 V 427, consid. 3.2; DTF 139 V 176, consid. 5.3; DTF 138 V 218, consid. 6 con riferimenti e DTF 126 V 353 consid. 5b), ritiene che il ricorrente, nel termine quadro dal 1° aprile 2022 al 31 marzo 2024, non ha compiuto il periodo minimo di contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI, secondo cui lo ha adempiuto colui che, entro il termine quadro, ha svolto durante almeno dodici mesi un’occupazione soggetta a contribuzione (cfr. supra consid. 2.2.).

2.10. Nel caso di specie, peraltro, non sarebbe nemmeno possibile determinare il guadagno assicurato del ricorrente.

In effetti nella presente fattispecie quest’ultimo va stabilito in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salari.

La pretesa effettiva riscossione degli stipendi (cfr. doc. I), al di là di quei versamenti per un totale di circa fr. 38'000.- per i quali si è detto, è, rimasta una pura allegazione di parte, non essendo stata comprovata da alcun elemento oggettivo determinante.

L’insorgente ha fatto valere di aver dimostrato di aver percepito le remunerazioni dovutegli dalla SA tramite la consegna alla Cassa delle schede conto e delle schede cassa sottoscritte dalla fiduciaria, le dichiarazioni fiscali e la documentazione “relativa agli stipendi e agli oneri sociali” (cfr. doc. I; supra consid. 1.2.).

Tuttavia tale documentazione non è sufficiente nel caso del ricorrente che, in qualità di amministratore unico con firma individuale della società datrice di lavoro, ivi attivo come “responsabile amministrativo” (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I), redigeva i documenti che lo concernevano, le dichiarazioni dei salari e degli assegni familiari ed i bilanci.

Al riguardo giova rilevare che in una sentenza 8C_472/2019 del 20 novembre 2019 consid. 4.2., citata al consid. 2.9., il Tribunale federale ha osservato che nel caso di Sagl costituite da un unico socio e gerente vanno poste esigenze di prova particolarmente elevate.

Il TCA rileva, poi, che in particolare con sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, pubblicata in DLA 2012 N. 11 pag. 288 e citata ai consid. 2.4., 2.9. e negli esempi del p.to B148 della Prassi LADI ID, il TF ha stabilito che in mancanza sia di libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, sia di giustificativi di pagamento bancari, postali o in contanti oppure di testimonianze che permettono di stabilire il reddito come richiesto dalla legge, il versamento del salario non può essere formalmente dimostrato.

Inoltre con giudizio C 127/02 del 28 febbraio 2003, anch’esso menzionato negli esempi del p.to B148, l’Alta Corte ha evidenziato che la dichiarazione fiscale e i conteggi salariali firmati dall’assicurato e destinati all’AVS non sono prove adeguate del versamento del salario. In mancanza di documenti che giustificano il versamento del salario, come estratti conto bancari o postali oppure ricevute di salario, non è possibile dimostrare l’effettivo versamento del salario con la necessaria plausibilità.

La nostra Massima Istanza, nella sentenza 8C_505/2018 del 2 aprile 2019 consid. 4.2. (relativa alla STCA 38.2018.17 dell’11 giugno 2018), citata al consid. 2.4., pronunciandosi in merito al caso di un ricorrente che era stato gerente con diritto di firma individuale della società presso la quale aveva lavorato, ha d’altronde indicato:

" 4.2. Contrariamente a quanto sembra concludere il ricorrente, il guadagno assicurato, pur facendo riferimento alla definizione di cui all'AVS, non può essere desunto innanzitutto dal conto individuale AVS o dalle decisioni di tassazione. Decisivo rimane, proprio per non dare spazio a possibili abusi convenuti bilateralmente tra il dipendente e il datore di lavoro, il pagamento effettivo del salario. Il ricorrente non dimostra la manifesta erroneità (consid.1.1) dell'accertamento del Tribunale delle assicurazioni, il quale si è fondato innanzitutto, come previsto dalla giurisprudenza (consid. 4.1), sui prelevamenti dai conti bancari del datore di lavoro. Alla luce di ciò, correttamente l'autorità giudiziaria ticinese ha relegato in secondo piano le altre prove presentate dall'assicurato, le quali non mettono seriamente in dubbio quanto risulta dalle chiare movimentazioni bancarie. (…)”.

Ne discende che non risulta dimostrata, perlomeno secondo l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. supra), la riscossione di un guadagno assicurato di almeno fr. 500.-- mensili (cfr. art. 23 LADI; 40 OADI; cfr. STF 8C_472/2019 del 20 novembre 2019 consid. 5.5.3., già citata), non essendo lo stesso determinabile.

La pretesa dell’insorgente alle indennità di disoccupazione deve, pertanto, essere negata (cfr. STF 8C_197/2020 dell’11 maggio 2020 consid. 4.1.; STF 8C_921/2013 del 15 aprile 2014 consid. 3.3. e 3.4.; STCA 38.2021.17 del 16 giugno 2021, menzionata al consid. 2.5., il cui ricorso al TF è stato considerato inammissibile con giudizio 8C_508/2021 del 25 agosto 2021; STCA 38.2011.3 del 5 settembre 2011, pubblicata in RtiD I-2012 N. 83 pag. 460, citata al consid. 2.4.).

A ragione, quindi, la Cassa non ha riconosciuto al ricorrente il versamento di indennità di disoccupazione.

2.11. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

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95