Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2024.5
Entscheidungsdatum
29.04.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 38.2024.5

CL/gm

Lugano 29 aprile 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2024 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 27 dicembre 2023 emanata da

Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 7 febbraio 2023 l'Ufficio delle misure attive (in seguito: UMA) aveva negato a RI 1 - nata nel 1988, che ha ottenuto il Diploma di studi secondari superiori dopo aver frequentato il __________, che il __________ 2012 è divenuta madre di un figlio e che sino al 31 maggio 2021 ha esercitato, tra , __________ e Svizzera () per quindici anni la professione di barista/cameriera di caffetteria (cfr. doc. 5-6) -, il diritto ad assegni di formazione per il periodo 1.8.2022 – 31.7.2025 per ottenere l’AFC quale assistente dentale.

In particolare, l’amministrazione, oltre a rilevare che “La disponibilità offerta dall'opponente dal 01.08.2022 per lo svolgimento della formazione di assistente dentale corrisponde a un grado d'occupazione al 100% (…) che è più importante rispetto a quella offerta durante il periodo di iscrizione all'URC” (pari, come si vedrà, al 70-60%), ha, infatti, ritenuto che l'esperienza professionale acquisita dall'assicurata risultava spendibile sul mercato del lavoro e di conseguenza non si giustificava il finanziamento di una riqualifica (cfr. consid. 1.1. STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023).

1.2. Con la STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023, questa Corte ha accolto il gravame presentato da RI 1 contro la decisione su opposizione indicata al considerando precedente e rinviato gli atti all’UMA affinché, sulla questione a sapere se nel caso concreto fossero dati o meno i presupposti per concederle gli assegni di formazione, la parte resistente si pronunciasse,- previa verifica delle altre condizioni imposte dalla LADI - con una nuova decisione dopo avere ulteriormente accertato ed indagato la fattispecie. In particolare, questo Tribunale ha ritenuto necessario l’esperimento da parte dell’UMA, dei seguenti accertamenti:

" 2.8. (…) In concreto, nel proprio preavviso, il consulente del personale __________ ha risposto “no” alla domanda a sapere se le difficoltà di collocamento della richiedente fossero dovute a motivi relativi al mercato del lavoro, sottolineando di ritenere che l’esperienza professionale acquisita da RI 1 sarebbe spendibile sul mercato del lavoro (cfr. supra consid. 2.6. e doc. 18).

Ora, circa l’effettiva spendibilità sul mercato del lavoro dell’esperienza professionale acquisita dalla ricorrente – cui, peraltro, dopo che sin dal 2 agosto 2021 era noto le sarebbe stato assegnato un programma occupazione della durata tre mesi con inizio previsto il 10 agosto 2021 e fine per il 9 novembre 2021, sono stati assegnati dei posti di lavoro tanto il 5, che il 6 agosto quanto il 2 novembre successivo (cfr. supra consid. 2.6.) – l’URC non ha fornito alcuna precisazione.

Neppure lo ha fatto l’UMA, che si è limitato a far proprie le scarne motivazioni dell’URC, senza richiedere o esperire degli accertamenti, in particolare in termini di effettivi posti disponibili sul mercato del lavoro nei settori della ristorazione/albergheria, conformi alla situazione personale dell’assicurata e, quindi, adeguati.

In merito cfr. la STF 8C_487/2022 del 17 aprile 2023 e la STF 8C_57/2023 del 17 aprile 2023, in particolare consid. 6.2..

Nemmeno risulta chiarito per quali motivi, se ritenuta spendibile sul mercato del lavoro l’esperienza professionale acquisita da RI 1, la stessa, dopo aver seguito il POT __________ – volto a “facilitare un’integrazione, rispettivamente una reintegrazione degli assicurati rapida e duratura nel mercato del lavoro” (cfr. doc. 13) -, portato a termine con buoni risultati tanto in termini di idoneità alla professione, quanto di competenze personali, sociali e metodologiche e che faceva “presupporre un reinserimento a breve nel settore della ristorazione/albergheria”, non sia stata collocata in breve tempo, né le siano stati più assegnati dei posti di lavoro.

Questo Tribunale rileva, peraltro, che nel settore alloggio e ristorazione, cioè quelli in cui la ricorrente ha imparato una professione e seguito un POT, nel marzo 2023 risultavano disoccupati, a livello nazionale, 7'371 lavoratori (…).

Disoccupati che, nel medesimo settore, erano 8'337 nel mese di novembre 2022, e meglio allorquando l’URC ha allestito il proprio preavviso (…).

Chiamato a pronunciarsi, il TCA rileva che l’amministrazione ha ritenuto, innanzitutto, che il collocamento della ricorrente non sarebbe intralciato da motivi inerenti al mercato del lavoro, ritenuto come l’esperienza maturata da RI 1 nella professione appresa sarebbe spendibile (cfr. supra consid. 2.6. e doc. 22).

Ora, se da una parte, è vero che la ricorrente vanta quindici anni di esperienza nel settore della ristorazione, che ha frequentato (con buoni risultati) un programma occupazionale che ne ha ulteriormente ampliato le competenze, segnatamente nel settore alberghiero, e che sin dall’iscrizione in disoccupazione ella aveva manifestato la volontà di dedicarsi prioritariamente ad una riqualifica (cfr. supra consid. 2.6.), d’altra parte non può essere dimenticato che nel periodo in cui ha percepito le indennità di disoccupazione RI 1 non ha trovato, nel settore della ristorazione/alberghiero, un’occupazione adeguata alle sue esigenze, che per la mancata attribuzione dei posti assegnatile (peraltro solo prima che portasse a termine il POT) non le sono state inflitte sanzioni (in termini, per esempio, di sospensioni dalle indennità LADI conseguenti al rifiuto di un’occupazione adeguata), che nel settore in questione risultano esservi numerosi disoccupati e che il preavviso dell’URC ha ignorato le motivazioni di carattere familiare avanzate dalla ricorrente nella ricerca di un’occupazione (tanto quanto alla sua disponibilità oraria, prettamente diurna, quanto a quella giornaliera, dal lunedì al venerdì).

In simili condizioni e per maggiore tranquillità, il TCA ritiene conseguentemente che la fattispecie debba essere ulteriormente accertata ed indagata dalla resistente, la quale dovrà interpellare nuovamente l’URC, e segnatamente il consulente del personale __________, affinché precisi le proprie conclusioni quanto alla collocabilità della ricorrente nel settore della ristorazione/alberghiero, tenendo conto del profilo e delle esigenze della medesima, esprimendosi sui punti appena indicati, anche con riferimento all’occupazione “ad ore o su chiamata” di cui al “Rapporto finale d’attività” (cfr. supra consid. 2.6. e doc. 14).

2.9.

Nel proprio “Preavviso per Assegni di formazione” dell’8 novembre 2022, l’Ufficio competente ha, inoltre, risposto “no” alla domanda a sapere se la formazione intrapresa dalla ricorrente, e meglio l’apprendistato quale assistente dentale, “migliora notevolmente e concretamente le possibilità di collocamento del richiedente sul mercato del lavoro”.

L’UMA ha fatto proprio tale riscontro.

Al riguardo il TCA rileva che dagli atti dell’incarto non risulta che siano stati esperiti accertamenti nemmeno da parte della resistente volti a stabilire se l’AFC quale assistente dentale sarebbe spendibile sul mercato del lavoro, che dagli atti non risulterebbe essere saturo per questo profilo (e per il quale, come visto al consid. 2.6. ad oggi sono anzi disponibili otto posti di tirocinio), e permetterebbe quindi un miglioramento delle possibilità di collocamento di RI 1, il cui datore di lavoro, peraltro, ha precisato che, “a dipendenza della congiuntura del momento” ed a tirocinio ultimato, “io stesso potrei prendere in considerazione la possibilità della continuazione del rapporto lavorativo” (cfr. supra consid. 2.6.).

Anche su questo aspetto, il TCA ritiene che la fattispecie debba essere ulteriormente indagata ed approfondita, tenendo adeguatamente conto del profilo della ricorrente.

2.10.

Alla luce di quanto esposto, l’UMA, che in sede di opposizione non ha esperito alcuna specifica istruttoria, dovrà interpellare i consulenti dell’URC.

(…)

Nel caso concreto si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su opposizione e il rinvio degli atti all’UMA ai sensi dei considerandi precedenti (cfr. supra consid. 2.8.-2.9.), affinché si pronunci con una nuova decisione pronunciandosi, previa verifica delle altre condizioni imposte dalla LADI, sulla questione a sapere se nel caso concreto siano dati o meno, i presupposti per concedere a RI 1 gli assegni di formazione postulati.” (cfr. STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023, consid. 2.8. – 2.10.).

1.3. Con decisione su opposizione del 27 dicembre 2023, l'UMA, oltre a respingere la richiesta di gratuito patrocinio formulata dall’interessata, ha confermato la propria decisione del 12 ottobre 2023 (cfr. doc. 23) ed ha nuovamente negato a RI 1 il diritto agli assegni di formazione per ottenere l’AFC quale assistente dentale, argomentando, questa volta, come segue il proprio provvedimento:

" (…)

  1. Disponibilità al collocamento nel settore della ristorazione

Durante il periodo di disoccupazione, la signora RI 1 è stata disponibile al collocamento come cameriera come segue:

Dal 01.06.2021 al 30.09.2021 al 70% (lunedì – venerdì dalle ore 8.00 alle 15.30)

Dal 01.10.2021 fino al 29.07.2022 (data annullamento dell’iscrizione) al 60% (lunedì – venerdì dalle 9.00 alle 14.00).

L’opponente afferma che ha ridotto la propria disponibilità al collocamento con l’intenzione di impegnarsi maggiormente nella ricerca di un posto di lavoro confacente ai suoi obblighi familiari al di fuori del distretto di __________ e così aumentare le sue possibilità di impiego.

Dai formulari “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro (vedi allegato 1) risulta che fino a settembre 2021 tutte le ricerche di lavoro sono state svolte nel distretto di __________ e che da ottobre 2021 a luglio 2022 solo 13 ricerche su 118 sono state svolte al di fuori di questo distretto. La mobilità geografica è rimasta pressoché la stessa.

L’affermazione dell’opponente è quindi contraddetta dalle ricerche di lavoro svolte e pertanto riteniamo che l’aggiornamento della disponibilità oraria è stata una scelta personale che esula dall’intenzione di cercare al di fuori del distretto per aumentare le proprie possibilità di impiego.

Ci sono inoltre ulteriori aspetti che hanno condizionato la disponibilità al collocamento nel settore della ristorazione durante il periodo di disoccupazione:

a) Nel formulario “Modulo informazioni integrative” (vedi allegato 2) compilato al momento dell’iscrizione in disoccupazione, l’opponente afferma:

  • punto 7.1. Formazione e riqualifica: alla domanda se svolge o ha in previsione di svolgere una formazione, un perfezionamento o una riqualifica professionale (…) risponde “Sono alla ricerca di una riqualifica che esuli dal settore alberghiero con particolare interesse all’ambito sociale e sportivo. Per questo sono convocata presso l’Ufficio dell’orientamento professionale”.

  • punto 8.1. alla domanda circa quali attività professionali cerca risponde “L’impegno maggiore è rivolto a una riqualifica professionale ma rimango disponibile per attività inerenti la mia professione di barista/cameriera di caffetteria”.

b) Con mail del 26 agosto 2021 comunica alla propria consulente URC l’intenzione di prendere le vacanze invernali dal 25 dicembre al 9 gennaio segnalando che “(…) per quel tempo dovrò già aver maturato tutti i giorni necessari”. Successivamente, con mail dell’8 settembre 2021 chiede alla propria consulente “se in questo tempo dovessi trovare lavoro, sarei obbligata a disdire le vacanze o potrei comunicare le date al nuovo datore di lavoro che dovrebbe accettarle? Ovviamente sto parlando di una sola delle due settimane scritte in precedenza in quanto già prenotata” (vedi allegato 3).

Viste le affermazioni dei punti precedenti a) e b) riteniamo che l’interesse e l’impegno verso una riqualifica, come pure le richieste che riguardano le vacanze invernali formulate con largo anticipo e addirittura prima di aver maturato il diritto (4 mesi prima) “(…) per quel tempo dovrei già aver maturato tutti i giorni necessari”, siano conferma che la disponibilità è stata stabilita per esigenze familiari che vanno oltre ai propri obblighi familiari e che hanno fortemente condizionato la possibilità di trovare un impiego.

  1. Disponibilità durante lo svolgimento dell’apprendistato

Il rappresentante legale ha confermato che l’impegno richiesto durante la formazione è stato accettato dall’opponente perché conciliabile con i propri obblighi familiari. Nell’opposizione indica che gli orari svolti sono dalle 8.30 alle 16.30 dal lunedì al venerdì. Tale impegno corrisponde a 8 ore giornaliere pausa pranzo inclusa.

Ritenuto che il contratto di apprendistato sottoscritto il 21.06.2022 conferma un’occupazione al 100% con 42 ore settimanali, lo scrivente Ufficio ha chiesto al Centro __________ di __________ e alla Divisione della formazione professionale (che approva i contratti e vigila sulla formazione aziendale) qual è l’effettivo impego richiesto per lo svolgimento della formazione di assistente dentale.

Il Centro __________ ha risposto che l’impegno a scuola comprende un giorno alla settimana dalle 8.15 – 12.15 e dalle 13.15 – 16.15. Al primo anno la formazione a scuola è di giovedì, al secondo è di mercoledì e al terzo anno di venerdì. Inoltre ogni anno sono previsti almeno 3 giorni interaziendali con i seguenti orari 8:15 – 12:15 – 13:15-17:15 (vedi allegato 4).

La Divisione della formazione professionale ha indicato che, in base a quanto sancito dal contratto di apprendistato, le ore di lavoro da svolgere (con un impegno giornaliero regolare) sono 8 ore e 24 minuti (vedi allegato 5). Limitatamente alla settimana di scuola da agosto/settembre a giugno, il giorno a scuola è considerato come giorno di lavoro a tempo pieno.

Dai dati raccolti risulta che l’impegno giornaliero segnalato dal rappresentante legale, ovvero dalle 8.30 alle 16.30 dal lunedì al venerdì non corrisponde al minimo previsto e necessario per la formazione. L’impegno accettato dall’opponente deve essere di fatto più ampio di quanto è stato confermato nell’opposizione.

Considerando le osservazioni ai punti 3 e 4, confermiamo che la disponibilità accettato durante l’apprendistato è sensibilmente più ampia di quella data durante la disoccupazione e che la signora RI 1 avrebbe dovuto rendersi più disponibile anche durante il periodo di disoccupazione e così facendo le sue possibilità di collocamento sarebbero state sensibilmente migliori.

Per questo motivo riteniamo che la condizione posta all’art. 59 cpv. 2 LADI non sia rispettata.” (cfr. all. A1 a doc. I).

1.4. Contro la decisione su opposizione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo il riconoscimento del diritto alle prestazioni LADI postulate oltre che di essere posta a beneficio del gratuito patrocinio in favore del proprio legale, tanto per la procedura amministrativa, quanto per quella ricorsuale.

In particolare, RI 1 fa valere quanto segue:

" (…) Contrariamente a quanto ritenuto dall’UMA, la riduzione della disponibilità di collocamento della ricorrente è da ricondurre esclusivamente all’intenzione di ampliare la ricerca di un’occupazione anche fuori dalla regione luganese. Un’occupazione all’infuori di quest’ultima regione geografica avrebbe infatti inevitabilmente comportato un tragitto casa-lavoro più lungo e conseguentemente una minor disponibilità all’impiego tenuto anche conto dei propri obblighi di madre di un bambino che all’epoca aveva solo 9 anni (cfr. decisione su opposizione 13 novembre 2023).

Inoltre, le considerazioni riportate dall’UMA in questa sede sono prive di pertinenza. In particolare, va ricordato che il mancato rispetto da parte della ricorrente dei propri obblighi in qualità di disoccupata ex art. 17 LADI non è mai stato oggetto di censura alcuna da parte dell’UMA. Tant’è che alla ricorrente non è mai stata inflitta alcuna penalità per le ricerche svolte o per altre mancanze. Appare quindi fuori discussione rimproverare ora il fatto che la ricorrente non abbia ampliato il raggio di ricerca anche ad altri distretti.

Per di più, occorre rilevare che nel calcolo delle ricerche svolte e riportate nella decisione su opposizione dell’UMA si omettono alcuni aspetti importanti: innanzitutto, che le ricerche per i mesi di ottobre 2021 e metà novembre 2021 corrispondono ai periodi di corsi POT che hanno occupato la ricorrente l’intera giornata. Inoltre, nel mese di giugno 2022 la ricorrente si è sottoposta ad un’operazione la quale l’ha invalidata per l’intero mese (doc. G).

Il secondo e terzo aspetto preso in considerazione nelle argomentazioni dell’UMA si riferiscono invece al desiderio di riqualifica descritto dalla ricorrente nel formulario “Modulo informazioni integrative” (…) e alle email del 26 agosto e dell’8 settembre 2021 (…), con cui la ricorrente richiedeva la possibilità di svolgere le vacanze dal 25 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022, ancor prima di averle maturate. L’UMA viste queste affermazioni ha ritenuto che la carenza di disponibilità per il collocamento sia stata stabilita da esigenza personali che vanno oltre agli obblighi familiari.

Anche queste tesi sono contestate, già solo perché irrilevanti. Ad ogni modo, sulla questione delle vacanze è importante evidenziare che quest’ultime sono state largamente anticipate per obblighi familiari, in quanto la ricorrente, madre di un bambino di allora 9 anni, necessita, oggi come allora, di organizzazione, soprattutto durante le vacanze scolastiche, in cui non si può pretendere che un bambino di 9 anni stia solo a casa, ma anche nei confronti dell’ex partner e dei diritti di visita padre-figlio allora vigenti. Nonostante ciò, la legge non impone l’obbligo di annunciare le vacanze solo dopo che quest’ultime siano maturate. Dunque, pretendere che la ricorrente abbia con queste richieste dimostrato una mancanza di disponibilità al collocamento è inaccettabile.

La tesi secondo cui la ricorrente si è messa maggiormente a disposizione durante lo svolgimento dell’apprendistato, (…) rispetto alla disponibilità concessa durante il collocamento nel periodo di disoccupazione è strumentale e non tiene debitamente in considerazione il fatto che la ricorrente ha potuto accettare lo svolgimento della formazione di assistente dentale al 100% poiché gli orari svolti presso lo studio dentistico del dr. med. Dent. __________, e meglio dalle 8:30 alle 16:30 dal lunedì al venerdì, sono conciliabili con i propri obblighi familiari. Infatti, la mattina ella ha il tempo di accompagnare il figlio al pulmino scolastico prima di recarsi al lavoro.

Per sommi capi, mentre l’attuale datore di lavoro prende in considerazione le esigenze strettamente personali della ricorrente, in particolari i suoi doveri di accudimento di madre, accordandole più flessibilità negli orari lavorativa (doc. D), lo stesso scenario si sarebbe difficilmente presentato nell’ambito della ristorazione/alberghiero, in cui i lavoratori sono notoriamente chiamati a eseguire turni serali, nonché durante i fine settimana e i festivi.

La censura sollevata dall’UMA secondo cui l’impiego lavorativo giornaliero della ricorrente presso lo Studio dentistico non corrisponde al minimo previsto per la formazione esula dalla presente procedura. (…) L’argomento sembra volto unicamente a criticare ad ogni costo e senza fondamento la nuova occupazione della ricorrente.

(…) non è pertanto riconducibile l’impossibilità di collocamento nel settore alberghiero/ristorazione ad esigenze personali della ricorrente, il vero problema è la penuria del mercato dal lavoro. Ne è la dimostrazione il fatto che la ricorrente si sia trovata per oltre un anno in disoccupazione senza trovare un impiego adeguato alle sue esigenze, per cui nemmeno l’URC (…) ha potuto trovare soluzione. (…)

Nel caso concreto la riqualifica in qualità di assistente dentale con AFC presa in considerazione e attuata dalla ricorrente migliora l’idoneità al collocamento e conseguentemente diminuisce la possibilità di una disoccupazione di lunga durata, per i motivi di seguito esposti.

Per costante giurisprudenza è il numero di persone iscritte in disoccupazione in un settore specifico che determina la situazione del mercato del lavoro in quella professione (cfr. STCA 38.2017.93 del 5 marzo 2018 consid. 2,6; STCA 38.2011, 61 del 16 novembre 2011 consid. 2.9). Per questo motivo è opportuno citare i dati delle statistiche condotte dalla SECO e dall'URC, da cui si evince la situazione del mercato del lavoro sul fronte della disoccupazione.

Infatti, le statistiche prodotte dalla SECO per il Ticino la dicono lunga sui disoccupati iscritti presso gli Uffici regionali di collocamento per l'anno 2022. Più precisamente la tabella 5 (Doc. H) mostra i disoccupati iscritti in Ticino secondo il ramo economico per il mese di maggio e la compara alla media annuale per gli anni 2020 e 2021. Per il settore dell'alloggio e della ristorazione risulta quindi che la media annua di disoccupati nel 2020 corrisponde al 13,1%, nel 2021 del 10,5% e a maggio 2022 del 5,2%. A dicembre 2022 la percentuale di disoccupati nel settore della ristorazione e alloggio ammontava, invece, al 21,5% (Doc. l). Altresì, dalla tabella "Generi di professioni soggetti all'obbligo di annuncio 2022" (Doc. J), si evince che i disoccupati per il periodo 2020-2021 per il personale non qualificato addetto alla ristorazione è pari al 14,9%, mentre nel periodo 2021-2022 8.5%.

Queste sono pertanto semplici ma fondamentali dimostrazioni che il mercato della ristorazione/alberghiero risulta saturo. Addirittura confrontato con altri settori è quello con percentuale più elevata di disoccupati (cfr. tabella Doc. H). Oltre ciò, non va neppure dimenticato che nel settore della ristorazione/alberghiero quasi sempre il personale assunto è personale non qualificato, il che aggrava la situazione e dimostra ulteriormente l'instabilità costante del settore. La riqualifica come assistente dentale con AFC porta a migliorare le capacità di collocamento della ricorrente in quanto, contrariamente al settore della ristorazione/alberghiero, questo impiego non risulta saturo sul mercato del lavoro. A dimostrazione di ciò sono i posti di tirocinio vacanti per l'impiego di assistente dentale con AFC. Di fatto, il TCA nella sentenza 19 giugno 2023 nel consid. 2,6 dimostrava, già allora, che i posti vacanti per il tirocinio di assistente dentale con AFC a giugno erano 8. Oggi tali posti sono aumentati fino a raggiungere quota 12 (Doc. K), dimostrando che in questo settore vi sia mancanza di manodopera. Nonostante ciò, è importante rilevare nuovamente, che l'attuale datore di lavoro della ricorrente, aveva già espresso di prendere in considerazione il mantenimento della relazione lavorativa, anche dopo il conseguimento del diploma AFC. Di fatto, con uno scritto del 4 gennaio 2023 (cfr. all, a doc. 20 inc, n, 38,2023.18 TCA), il datore di lavoro esprime quanto segue: "a dipendenza della congiuntura del momento, io stesso potrei prendere in considerazione la possibilità della continuazione del rapporto lavorativo". Simile dichiarazione è stata ulteriormente confermata dal datore di lavoro con scritto del 16 gennaio 2024 da cui si evince: "Implicitamente alla mia decisione di assumere la signora RI 1 (…)" (Doc. D). Ad ogni modo anche gli ineccepibili voti ottenuti dalla ricorrente durante il percorso scolastico, comprovano l'interesse di quest'ultima a voler migliore la sua possibilità di collocamento (Doc. C) (…). Nel caso concreto, il TCA con il rinvio degli atti all'UMA rispettivamente all'URC richiedeva un complemento d'istruzione, segnatamente accertamenti e indagini, tenendo conto del profilo e delle esigenze della ricorrente, pronunciandosi conseguentemente con una nuova decisione, previa verifica delle altre condizioni imposte dalla LADI, sulla questione a sapere se nel caso concreto siano dati o meno i presupposti per concedere alla ricorrente gli assegni di formazione domandati. In realtà gli unici accertamenti, peraltro contestati per i motivi sopra esposti, effettuati dall'UMA rispettivamente dall'URC sono state le domande poste dal consulente personale __________ con scritto del 25 agosto 2023.” (cfr. doc. I).

Quanto alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, il legale della ricorrente ha precisato che l’impugnativa non risulta sprovvista di possibilità di esito favorevole, che il salario (esiguo) percepito come apprendista dalla ricorrente la impedisce “a sostenere spese di patrocinio nonché far fronte a eventuali spese di giustizia” e, infine, che è “evidente che la presente fattispecie presenta delle difficoltà giuridiche e fattuali tali da non permettere alla ricorrente di tutelare convenientemente i propri diritti senza l’intervento” del rappresentante stesso (cfr. doc. I).

1.5. Nella sua risposta del 26 febbraio 2024, l’UMA, riconfermandosi nella propria decisione su opposizione, propone di respingere il ricorso rilevando che di avere, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, “proceduto ad una nuova verifica dell’adempimento dei presupposti necessari all’ottenimento degli AFO” nel senso di quanto indicato da questa Corte nella STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023 ed argomentando come segue le proprie conclusioni:

" (…)

a) Difficoltà di collocamento della signora RI 1 per motivi inerenti al mercato del lavoro

Il 25 agosto 2023, l'Ufficio regionale di collocamento di __________ ha sottoposto al patrocinatore, dell'assicurata, alcune domande tendenti a dare seguito agli accertamenti disposti dal TCA ai consid. 2.8, 2.9 e 2.10 della citata sentenza (Doc. 4). Il patrocinatore ha risposto in data 4 settembre 2023 fornendo risposte parziali (Doc. 2).

Gli accertamenti miravano a raccogliere informazioni qualitative che avrebbero permesso di meglio definire la difficoltà di collocamento della ricorrente per motivi inerenti al mercato del lavoro. Sono state poste domande intese a conoscere le modalità di ricerca di lavoro intraprese dalla ricorrente secondo la disponibilità confermata durante la disoccupazione e i relativi esiti come pure per ricevere informazioni sulla disponibilità offerta con la nuova situazione occupazionale.

Questo accertamento è stato ritenuto indispensabile perché la disponibilità temporale e geografica offerta da una persona in cerca di impiego influisce sulle sue possibilità di trovare un posto di lavoro. Più la disponibilità è ampia e più le possibilità di reinserimento migliorano. La disponibilità temporale è descritta con il "grado d'occupazione" che viene confermato concretamente indicando i giorni della settimana e gli orari in cui si è disponibili.

Nella risposta del 4 settembre 2023, la ricorrente ha confermato che l'attività con percentuale al 100% presso lo studio dentistico è compatibile con i propri obblighi di madre, poiché non comporta eventuali turni serali e nel week-end e che durante la disoccupazione la riduzione della disponibilità al collocamento dal 70º/o al 60% era dovuta al fatto di "Cercare un'occupazione anche fuori dal __________, ciò che avrebbe comportato un tempo di trasferta più lungo." (Doc. 2)

La ricorrente ha fornito informazioni molto generali e parziali, affermando che, considerato il tempo intercorso "non si può pretendere che la ricorrente ricordi". In base ai documenti a nostra disposizione si rileva che:

Ia ricorrente ha offerto dal 01.06.2021 al 30.09.2021 una disponibilità al collocamento parziale dal lunedì al venerdì al 70% (dalle 8.00 alle 15.30) (Doc. 5) e ha motivato la limitazione con i suoi obblighi di madre;

Ia riduzione al 60% dal lunedì al venerdì (dalle 09.00 alle 14.00) (Doc 6) a partire dal 01.10.2021 fino al termine della disoccupazione è stata richiesta dalla ricorrente (Doc. 11) per estendere le ricerche di lavoro anche fuori dal __________ (Doc. 2);

da ottobre 2021 solo un numero insignificante di ricerche di lavoro sono state svolte al di fuori dal __________ (13 su 118 ossia poco più di una ricerca ogni 10) (Doc. 7);

per lo svolgimento dell'apprendistato la ricorrente ha confermato una disponibilità al 100% con 42 ore settimanali dal lunedì al venerdì (Doc. 8 contratto di tirocinio).

È quindi evidente che da un giorno all'altro, pur tenendo conto degli obblighi familiari della signora RI 1, la sua disponibilità temporale per l'apprendistato è divenuta sensibilmente più ampia rispetto a quella concessa per cercare un posto di lavoro nel suo settore professionale di provenienza, non solo in termini di grado d'occupazione complessivo, ma anche per la fascia oraria di disponibilità dal lunedì al venerdì.

La totale mancanza di elementi qualitativi che la ricorrente avrebbe potuto aggiungere per arricchire la sua argomentazione riguardo agli sforzi profusi per trovare un nuovo lavoro, abbinata alla riduzione della disponibilità, non permettono di avvalorare la tesi della "considerevole" difficoltà di collocamento per motivi inerenti al mercato del lavoro. (…)

b) Disponibilità di collocamento nel settore della ristorazione

(…) Nel presente gravame la ricorrente in contraddizione con quanto affermato nell'opposizione del 1 3 novembre 2023 (Doc. 10) asserisce che la riduzione della disponibilità di collocamento non è più per aumentare le possibilità d'impiego ma solo per un tempo di viaggio casa-lavoro maggiore.

Il nostro ufficio ribadisce quindi che la ricorrente ha richiesto l'aggiornamento della disponibilità oraria e la riduzione della percentuale lavorativa (Doc. 11) e che questa sua scelta è personale ed esula dall'intenzione di migliorare le sue possibilità di collocamento cercando anche al di fuori del distretto di __________. Questa situazione è ora confermata sia dalla ricorrente stessa sia dalle esigue ricerche di lavoro effettuate al di fuori del distretto di __________. (…)

Per quanto riguarda il mese di giugno 2022, durante il quale la ricorrente si è sottoposta ad un'operazione, va sottolineato che nel caso di inabilità lavorativa la persona in cerca di impiego non è tenuta a svolgere ricerche di lavoro. Tuttavia ci preme rilevare che in data 21 giugno 2022 la ricorrente ha firmato il contratto di tirocinio per cui aveva già scelto di svolgere l'apprendistato dal mese di agosto 2022 (Doc. 8).

c) Disponibilità di collocamento durante l'apprendistato

(…) Evidenziamo che il datore di lavoro conferma l'impegno di lavoro di 42 ore settimanali e l'obbligo di presenza sul posto di lavoro tra le 08:30 e le 16:30. Quindi questa fascia oraria è riferita unicamente all'obbligo di presenza sul lavoro e l'impegno giornaliero di lavoro della ricorrente nello studio dentistico andare oltre questi orari perché deve essere maggiore al fine di raggiungere le 42 ore settimanali.

Riteniamo che la situazione descritta dal datore di lavoro (Doc 14) rispetta le disposizioni comunicate il 20 dicembre dal signor __________, Ispettore principale __________ (Doc 13).

Ribadiamo quindi che la disponibilità offerta dalla ricorrente durante l'apprendistato è sensibilmente maggiore di quella offerta durante la disoccupazione sia in termini di grado d'occupazione sia in termini di orari di lavoro.

d) Situazione del mercato del lavoro nella professione Assistente di studio dentale

Considerando che la condizione relativa alla difficoltà di collocamento non è rispettata, nella decisione del 12 ottobre 2023 il nostro Ufficio non è entrato nel merito della condizione relativa al miglioramento delle possibilità di collocamento.

In primo luogo si tratta infatti di verificare la difficoltà di collocamento imputabile a motivi inerenti al mercato del lavoro. Soltanto dopo che questa difficoltà è stata confermata, possono essere considerati gli sbocchi esistenti al termine dell'apprendistato sul mercato del lavoro.

Si rileva inoltre che diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la dichiarazione del 16 gennaio 2024 (Doc. 12) riguarda solo l'impegno dello studio Dr. med. dent. __________ ad assumere la signora RI 1 in veste di apprendista, non risultano invece dichiarazioni che attestino la volontà del datore di lavoro di assumere la Signora al termine dell'apprendistato. In una sentenza il TCA aveva pure confermato che "è il numero di persone iscritte in disoccupazione in un settore specifico che determina la situazione nel mercato del lavoro e non la constatazione che in quel settore vi sono dei singoli datori di lavoro che ricercano del personale mediante annunci su giornali o riviste." (cfr. STCA 38.2017.80 dell'8 gennaio 2018 consid. 2.6).

Nel presente caso, il nostro Ufficio ribadisce di non ritenere la ricorrente difficilmente collocabile per motivi inerenti al mercato del lavoro, come confermato nella decisione su opposizione.

  1. Gratuito patrocinio

L'art. 37 cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda.

Il cpv. 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito.

Nella sentenza l 928/05 del 4 dicembre 2006 in una vertenza relativa all'assicurazione invalidità, il Tribunale federale ha osservato che la necessità dell'assistenza di un avvocato durante la procedura amministrativa va riconosciuta solo in casi eccezionali e dipende dal tipo di problematiche che vengono trattate nella decisione impugnata.

Confermiamo che la questione giuridica da valutare non risulta complessa al punto da richiedere la presenza di un legale e che la condizione "Necessità del patrocinio" non è rispettata. L'intervento di un avvocato non era necessario, potendosi l'assicurata gestire da sola davanti all'autorità amministrativa o, semmai, con l'aiuto di rappresentanti di istituzioni sociali” (cfr. doc. VI).

1.6. Con replica del 7 marzo 2024, il rappresentante della ricorrente osserva quanto segue:

" Ad 1. a-b

(…) la richiesta d'informazioni del 25 agosto 2023 è da considerarsi defatigatoria, nonché irrilevante al fine di determinare l'adempimento dei presupposti che fondano l'ottenimento degli assegni di formazione (di seguito: AFO). Si ribadisce che gli accertamenti disposti con sentenza del 19 giugno 2023 (inc. n. 38.2023.18) tendevano esclusivamente all'accertamento della spendibilità, da parte della qui ricorrente, delle proprie competenze sul mercato del lavoro; ciò che doveva essere analizzato in considerazione del profilo e delle esigenze di quest'ultima (cfr. consid. 2.8 pag. 39). Purtroppo, nessun accertamento è stato fatto in questo senso.

Incomprensibilmente l'autorità inferiore continua invece a sostenere che le difficoltà di collocamento riscontrate dalla ricorrente siano da ascrivere alle ridotte disponibilità di orario. Essa dimentica tuttavia che, come indicato a più riprese, la difficoltà di collocamento è esclusivamente dovuta alla difficile situazione del mercato del lavoro della ristorazione. Tant'è che le ben 118 ricerche di lavoro non hanno permesso di trovare nessuna occupazione adatta alla situazione concreta della ricorrente. (…) risulta evidente che la difficoltà di collocamento è da ricondurre alla situazione inerente al mercato del lavoro e non semplicemente ad una mera aspirazione personale della ricorrente.

L'UMA asserisce a torto che la ricorrente avrebbe dovuto rendersi più disponibile al collocamento. Invero, come ribadito in sede di ricorso, si ricorda che la disponibilità al collocamento è stata ridotta dal 70% al 60% su consiglio dell'URC, e meglio della consulente __________, con lo scopo di allargare l'area geografica di ricerca di un'occupazione. Circostanza comunque non contestata in questa sede dall'UMA. Si precisa che non vi è alcuna contraddizione tra le argomentazioni sollevate in sede di opposizione, rispettivamente con l'allegato ricorsale del 31 gennaio 2024; difatti, è lapalissiano che la necessità di prevedere un tragitto casa-lavoro più lungo è in diretta correlazione con la volontà (necessità) di ricercare un'occupazione al di fuori del distretto di __________.

È evidente che aumentando la disponibilità al collocamento la ricorrente avrebbe avuto più possibilità di trovare un'occupazione; tuttavia, nell'analisi del caso concreto non si può di certo fare astrazione degli obblighi di madre ai quali la ricorrente è astretta. Una disponibilità al collocamento del 100% nell'ambito della ristorazione, che ricordiamo per l'ennesima volta trattasi di un settore che prevede turni spezzati, serali e nei week-end, non avrebbe permesso alla ricorrente di conciliare il lavoro con la famiglia. Ricordo che l'art. 59a lett. a LADI impone di tenere in considerazione tutte le particolarità del caso concreto con riguardo anche alle specificità di ciascun sesso ("la necessità di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sia analizzata sistematicamente in particolare riguardo alle loro ripercussioni per ciascun sesso e per l'integrazione degli stranieri").

Al contrario di quanto sostiene I'UMA, il fatto che la ricorrente abbia stipulato un contratto di apprendistato con il Dr. med. dent. __________ al 100% con 42 ore lavorative settimanali è da ricondurre alla compatibilità dell'orario lavorativo con i propri obblighi di madre. Basti considerare che è lo stesso datore di lavoro a dichiarare che l'orario di lavoro è flessibile al fine di permettere alla ricorrente di occuparsi del figlio durante gli orari scolastici (cfr, Doc. D). L'orario di lavoro flessibile di cui beneficia presso il citato studio dentistico le permette dunque di svolgere la formazione di assistente dentale al 100% esclusivamente in orari prettamente scolastici permettendole di prendersi cura del figlio minorenne. Non si può di certo imporre alla ricorrente di lasciare il figlio a casa da solo posto che all'epoca aveva solamente 9 anni.

Ne consegue che l'aumento della disponibilità al collocamento deve essere apprezzato alla luce delle circostanze del caso concreto e non in astratto come tenta di fare arbitrariamente l'UMA. (…)

Ad 1. c

Come indicato a più riprese, la ricorrente ha potuto accettare lo svolgimento della formazione di assistente dentale al 100% poiché gli orari svolti presso lo studio dentistico del Dr. med. dent. __________, e meglio dalle 8:30 alle 16:30 dal lunedì al venerdì, sono conciliabili con i propri obblighi familiari. Il fatto che vi sia una discrepanza tra gli orari di lavoro (8 ore giornaliere) e l'ammontare totale delle ore settimanali (42 ore) non è di alcuna pertinenza per determinare se l'assicurato possa beneficiare o meno dell'assegno di formazione. (…)

Non corrisponde al vero che vi sia un impegno giornaliero della ricorrente ad andare oltre l'orario stabilito dal contratto di lavoro (8:30-16:30), posto che non vi è alcun elemento a sostegno di tale tesi. (…)

Ad ogni modo, anche dando seguito alla tesi dell'UMA, ancora una volta si ribadisce che la ricorrente ha potuto accettare l'apprendistato in qualità di assistente dentale al 100% grazie alle particolari condizioni di lavoro che le sono state concesse dal datore di lavoro compatibilmente ai propri obblighi familiari.

Ne consegue ancora una volta che, in applicazione dell'art. 59a lett. a LADI, la situazione concreta impone la concessione degli AFO. Per scrupolo di patrocinio si precisa che il contratto di tirocinio è retto dagli artt. 344-346a CO, artt. 1 e segg. LFPr e dalla Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua 4 febbraio 1998. L'unico obbligo a livello prettamente formale del contratto di tirocinio è che lo stesso venga conchiuso nella forma scritta (cfr. art. 344a CO). Non vi è dunque alcun obbligo di utilizzare il formulario presente sul portale della formazione professionale (www.formazioneprof.ch).

Ad 1. d

Presupposto fondamentale per il riconoscimento degli AFO è che la formazione intrapresa dall'assicurato migliori la sua idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett, a LADI).

"Comme l'indique l'art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons

inhérentes au marché de l'eploi. Ces mesures ont notamment pour but: (a) d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable; et (b) de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail.

Il ressort de l'art. 59 al. 2 LACI que les mesures de marché du travail doivent améliorer l'aptitude au placement des assurés.

Plus précisément, elles doivent augmenter leurs chances de retrouver un emploi, c'est-à-dire améliorer leur employabilité. Mais seuls les besoins du marché du travail doivent dicter le choix d'une mesure de marché du travail. L'octroi d'une mesure doit donc répondre à une indication du marché du travail. Les critères d'attribution d'une mesure de marché du travail dépendent à la fois de circonstances objectives, telles que l’état du marché du travaii et de circonstances subjectives, telles que les difficultés de placement de l'assuré, liées par exemple à sa formation, à son expérience, à son àge, à son état civil ou à sa situation familiale. Ces critères s'examinent de façon prospective (ATF 728 V 792 consid. 7b/bb p. 798; arrét du 28 mai 2073 [8C 202/2013] consid. 5.2) et sans égard à d'éventuels autres cas où l'autorité compétente aurait attribué à tort une mesure semblable à celle sollicitée. Il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité (arrèt du 4 août 2008 [8C 338/2007])." B. RUBIN, in "Assurance-chômage"; Éditions Romandes, Ginevra-Zurigo- Basilea 2014, pag. 470-471 Nº 8-9).

In tal senso si preme anche la prassi LADI relativa agli assegni di formazione (Direttiva LADI PML, Fl e segg.)

Questo lodevole Tribunale ha già avuto modo di indicare che degli accertamenti in tal senso erano necessari da parte dell'autorità inferiore (cfr. consid. 2.9 della sentenza del 19 giugno 2023), ciò che, ahimè, non è stato fatto (…)” (cfr. doc. VIII).

1.7. Con duplica del 20 marzo 2024, l’UMA, contestando la tesi ricorsuale, si riconferma nella propria risposta di causa osservando quanto segue:

" Ad. 1 a-b.

In duplica lo scrivente Ufficio ribadisce di aver svolto gli accertamenti richiesti dal Tribunale. In particolare, l'accertamento del 25 agosto 2023 - cui la ricorrente ha dato solo risposte parziali - è stato indispensabile per chiarire la difficoltà di collocamento della ricorrente per motivi inerenti al mercato del lavoro (art. 59 cpv. 2 LADI). La verifica di questa condizione è necessaria per stabilire il diritto a un qualsiasi provvedimento individuale inerente al mercato del lavoro. Solo se la difficoltà di collocamento è data per motivi inerenti al mercato del lavoro, è possibile accordare un sostegno al reinserimento e si può entrare nel merito del rispetto delle condizioni specifiche al provvedimento richiesto. Come indicato negli scritti precedenti, riteniamo che la condizione all'art. 59 cpv. 2 non sia rispettata. (…)

Si contesta che la consulente URC abbia suggerito alla ricorrente di ridurre il grado d'occupazione e si ribadisce che la richiesta di riduzione è stata formulata dalla ricorrente (Doc. 11) e che lo ha fatto per motivi personali e non per ricercare un posto di lavoro al di fuori del distretto di __________.

Dal 01.06.2021 al 30.09.2021 la disponibilità offerta era dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 15.30. Dal 01.10.2021 fino al termine della disoccupazione, la ricorrente era disponibile dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 14.00. (Doc. 9) La volontà dichiarata dalla ricorrente di cercare lavoro al di fuori del distretto di __________ non è comprovata dai fatti. La riduzione della disponibilità oraria - a detta della ricorrente per "prevedere un tragitto casa-lavoro più lungo" - è stata di 60 minuti al mattino e di 90 minuti al pomeriggio. Domiciliata a __________, con patente di circolazione B e automunita, avrebbe quindi potuto raggiungere posti di lavoro in numerose località al di fuori del distretto di __________, tra cui anche il distretto di Locarno e quello di Leventina, a vocazione turistica. Nella lettera del 4 settembre 2023, la ricorrente aveva dichiarato per le ricerche di lavoro effettuate"(...) a quanto ricorda si tratta essenzialmente di candidature effettuate in risposta ai vari annunci di posti vacanti." (Doc. 2). Orbene durante il periodo di disoccupazione dal 01.10.2021 al 31.07.2022 nel settore della ristorazione ci sono stati annunci di lavoro in vari distretti, in particolare quelli a vocazione turistica, ma dalle ricerche di lavoro svolte risultano essenzialmente candidature nel distretto di __________ (13 su 118) (Doc. 7). Contestiamo che la segnalazione "non vi sono posizioni vacanti adeguate al suo profilo personale da segnalare" fatta dai consulenti URC in occasione di alcuni colloqui di consulenza sia da considerare come prova. L'analisi del consulente URC dei posti vacanti è puntuale in occasione dei colloqui di consulenza svolti ogni 1 .5 - 2 mesi.

(…) riteniamo che l'analisi delle ricerche svolte conferma concretamente che la ricorrente ha ridotto la sua disponibilità oraria al collocamento per motivi personali che esulano dalla volontà di ricercare lavoro al di fuori del distretto di __________ e pertanto non può essere ritenuta difficilmente collocabile per motivi inerenti al mercato del lavoro.

Considerando la disponibilità accettata per l'apprendistato, ribadiamo che ella avrebbe dovuto rendersi più disponibile anche durante il periodo di disoccupazione e così facendo le sue possibilità di colloca merito sarebbero state sensibilmente migliori. Lo ha confermato lei stessa “É evidente che aumentando la disponibilità al collocamento la ricorrente avrebbe avuto più possibilità di trovare un'occupazione;" (vedi pag. 2 della replica del 7 marzo 2024).

Ad. 1 c.

Contrariamente a quanto indica la ricorrente, il contratto di tirocinio regolamenta lo svolgimento di una formazione professionale e pertanto deve contenere e rispettare specifiche disposizioni in materia, tra cui figurano l'impegno formativo espresso con il grado d'occupazione e l'impegno orario settimanale. Il datore di lavoro e l'apprendista devono attenersi al contratto che hanno stipulato.

Pertanto ribadiamo che la disponibilità accettata dalla ricorrente durante l'apprendistato è pari al 100% per 42 ore settimanali dal lunedì al venerdì è confermata dal contratto di tirocinio firmato dalle parti e approvato dalla Divisione della formazione professionale (DFP), l'autorità cantonale di vigilanza sui contratti di tirocinio e sul regolare svolgimento della formazione professionale. (…)

In ogni caso la disponibilità accettata durante l'apprendistato è sensibilmente maggiore a quella offerta dal lunedì al venerdì durante la disoccupazione sia in termini di grado d'occupazione sia in termini di orari di lavoro (…).” (cfr. doc. X).

1.8. Infine, con osservazioni del 4 aprile 2024 - trasmesse, per conoscenza, alla parte resistente il giorno seguente (cfr. doc. XIII) - la ricorrente fa valere quanto segue:

" Ad 1. a-b

L'autorità inferiore continua a ribadire sostanzialmente quanto già invocato in precedenza, allegazioni più volte ampiamente contestate nel corso della procedura ricorsuale che qui ci occupa. Pertanto, al fine di evitare inutili ripetizioni, si rinvia a quanto già evocato in precedenza.

Ad ogni modo, occorre puntualizzare ancora una volta, checché ne dica l'UMA, che la scelta di rivedere il grado di disponibilità all'impiego dal 70% al 60% è stata concordata con la consulente URC __________ alfine di ampliare il raggio di ricerca al di fuori del distretto di __________ come indicato a più riprese.

Circostanza che - va evidenziato - l'UMA contesta in modo infondato per la prima volta in sede di duplica del 20 marzo 2024. Argomento che non merita tutela alcuna.

In aggiunta, l'UMA riferisce che la riduzione della disponibilità oraria è stata di 60 minuti al mattino e di 90 minuti al pomeriggio e che "Domiciliata a __________, con patente di circolazione B e automunita, avrebbe quindi potuto raggiungere posti di lavoro in numerose località al di fuori del distretto di __________, tra cui anche il distretto di __________ e quello di __________, a vocazione turistica". Tale affermazione dimostra però semmai che la ricerca di un'occupazione al di fuori del __________ necessita per forza di cose una riduzione della disponibilità al collocamento.

Infatti, per potersi recare a __________ a partire dal suo domicilio di Certara ella impiegherebbe oltre 1 ora di macchina (…), senza tenere in considerazione il traffico caratteristico della regione del __________.

Come ampiamente dimostrato, che la difficoltà di collocamento a cui ha fatto fronte la ricorrente è esclusivamente da ascrivere alla situazione inerente al mercato del lavoro. (…) L'UMA tenta inoltre invano, rasentando la malafede, di sminuire le indicazioni dei consulenti URC in merito all'assenza di posti vacanti adeguati in occasione dei colloqui di consulenza tacciandole di puntuali. Tale elemento è invero sintomatico di una scarsa possibilità per la ricorrente di essere occupata in virtù della situazione inerente il mercato del lavoro e in relazione alla sua situazione personale di madre, considerato inoltre che è proprio compito degli Uffici regionali di collocamento di aiutare il disoccupato a trovare un'occupazione adeguata.

In definitiva, che la difficoltà di collocamento della ricorrente sia da ascriversi alla situazione del mercato del lavoro nell'ambito della ristorazione è pacifico. Ne sono la dimostrazione le numerose ricerche effettuate da quest'ultima e rimaste senza esito.

Infine, l'UMA travisa le considerazioni della ricorrente in merito alle possibilità di collocamento qualora la disponibilità fosse maggiore. Viene infatti convenientemente omesso che tale considerazione va letta alla luce della situazione di madre della ricorrente, ciò che non le permette, de facto, di rendersi disponibile in misura maggiore a quella indicata all'URC. Tant'è che, come già sottolineato a più riprese, la disponibilità al collocamento da pare della ricorrente è correlata ai propri obblighi di madre posto che deve accudire il figlio, il quale all'epoca aveva solamente 9 anni.

Ad 1.c

Si contestano le argomentazioni dell'autorità inferiore e si rinvia a quanto indicato in sede di replica del 7 marzo 2024.” Giova comunque ricordare che l'accettazione del contratto di apprendistato da parte della ricorrente è stato dettato (i) dall'orario di lavoro compatibile ai propri impegni di madre e (ii) dalla flessibilità concessa dal datore di lavoro (Doc. D) qualora ella avesse necessità di accudire il figlio.

Ad 1. d

Contestata la duplica, si riconferma quanto indicato nell'allegati di ricorso e di replica.” (cfr. doc. XII).

considerato in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se l'assicurata ha diritto, oppure no, agli assegni per la formazione quale “assistente dentale” postulati per il periodo dal 1° agosto 2022 al 31 luglio 2025, negatile (anche) con la decisione su opposizione resa dall’UMA il 27 dicembre 2023.

Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Questa revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.

Questi provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972):

" (…) In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995.

Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (…)"

Anche la quarta revisione della LADI del 19 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011 non ha apportato sostanziali modifiche ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

Pertanto, la giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata in vigore della terza revisione della LADI (cfr. STFA 209/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004; STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005).

2.2. Fra gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).

Per realizzare questo obiettivo, il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Si tratta di provvedimenti di formazione (art. 60: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente).

L’art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e prevede che:

" 1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.

1bis I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i provvedimenti speciali (Sezione 4).

1ter Le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere unicamente le prestazioni di cui all’articolo 60.3.

1quater Su richiesta del Cantone, l’ufficio di compensazione può autorizzare la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per persone minacciate dalla disoccupazione nell’ambito di licenziamenti collettivi.

2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

a. migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;

b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o

d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.

3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:

a. i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e

b. le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.

3bis Gli assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della prestazione, indipendentemente dal loro diritto all’indennità di disoccupazione.

4 I servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi.

5 I servizi competenti collaborano con gli organi pubblici e privati preposti all’esecuzione della legislazione sull’asilo, sugli stranieri e sull’integrazione nel reintegrare gli assicurati provenienti da un contesto migratorio."

All'art. 59 cpv. 2 LADI viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STF 8C_478/2013 dell’11 aprile 2014 consid. 4; STF 8C_594/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3; STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005 consid. 2; STFA C 209/04 consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02 consid. 1 del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).

In una sentenza 8C_48/2008 del 16 maggio 2008 al riguardo il Tribunale federale si è così espresso:

" 3.2 Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail: des mesures relatives au marché du travail ne doivent être mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi, qui consacrait ce principe à l'art. 59 al. 1 et 3 aLACI, l'exprime désormais à l'art. 59 al. 2 LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003. Toutefois, les principes jurisprudentiels (ATF 112 V 397 consid. 1a p. 398, 111 V 271 consid. 2b p. 274 et 398 consid. 2b p. 400; DTA 2005 p. 280 consid. 1.2, C 48/05, et les arrêts cités) développés sous l'empire des dispositions régissant les mesures relatives au marché du travail

  • dans leur version en vigueur jusqu'au 30 juin 2003 - restent applicables (DTA 2005 p. 280 consid. 1.1, précité).

En revanche, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. La limite entre la formation de base ainsi que le perfectionnement professionnel en général, d'une part, le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage, d'autre part, n'est souvent pas nette (ATF 108 V 163 consid. 2c p. 165 s.). Il doit s'agir dans ce dernier cas de mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes. Etant donné qu'une seule et même mesure peut présenter des traits caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle générale favorise d'habitude également l'aptitude au placement de l'assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances du cas particulier (ATF 111 V 271 consid. 2c p. 274 s. et 398 consid. 2b p. 400, 108 V 163 consid. 2c p. 165 s. et les références). Par ailleurs, un cours n'est pris en charge par l'assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré pour remédier à son chômage (ATF 111 V 398 consid. 2c p. 401 s.)."

Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione è dunque escluso se la formazione viene intrapresa per soddisfare un'aspirazione personale indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro (cfr. DLA 1998 N° 28 pag. 53; STF C 176/03 del 2 settembre 2004 – "Les circonstances démontrent ainsi que le recourant n'a pas entendu suivre le cours litigieux parce qu'il se trouvait dans une situation de chômage provoquée par une situation économique défavorable mais par convenance personnelle. La mesure requise n'est donc pas directement commandée par la situation du marché du travail et l'on ne saurait admettre que le placement de l'assuré était impossible ou très difficile pour ce motif." – STFA C 201/02 del 5 agosto 2003).

Ai sensi dell’art. 59 cpv. 3 LADI, inoltre, possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti e le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.

Riguardo ai criteri a cui devono rispondere i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro cfr. pure STF 8C_392/2016 del 28 novembre 2016 consid. 3.1.

2.3. Quale provvedimento speciale, agli art. 66a e 66c LADI sono regolamentati gli assegni di formazione, l’ammontare e la durata degli stessi.

Questa misura, che tende a favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati che hanno almeno 30 anni e che non dispongono di una formazione professionale completa o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione, consiste nel concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni.

L’art. 66a LADI ha il seguente tenore:

" 1L’assicurazione può concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni ai disoccupati che:

a. …

b. hanno almeno 30 anni e

c. non dispongono di una formazione professionale completa o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione.

2L’ufficio di compensazione può, in casi giustificati, autorizzare una deroga alla durata della formazione e al limite di età di cui al capoverso 1.

3Gli assicurati che hanno conseguito un diploma universitario o di una scuola professionale superiore o che, pur senza ottenere un diploma hanno seguito una formazione di almeno tre anni in uno di questi centri di formazione non ricevono assegni di formazione.

4Gli assegni di formazione sono accordati unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato al termine della formazione."

Nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003 l’art. 66a lett. a LADI prevedeva, quale ulteriore presupposto, che: "adempiono una delle condizioni di cui all’articolo 60 capoverso 1 lettera b;".

L’art. 66b LADI, abrogato con effetto dal 1° luglio 2003, poneva invece quali condizioni materiali che: "Gli assegni sono concessi unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato al termine della formazione. (cpv. 1)" e che: "La formazione deve corrispondere alle capacità dell’assicurato e migliorarne l’idoneità al collocamento. (cpv. 2)".

A proposito di queste modifiche, nel Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale ha precisato che:

" Art. 66a Assegni di formazione

La lettera a è contemplata nella clausola generale prevista dall’articolo 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere menzionata nel capoverso 1.

Al fine di garantire una prassi uniforme a livello svizzero, il capoverso 2 statuisce che le domande concernenti gli assicurati di età inferiore a 30 anni e le domande per una durata di formazione più lunga in casi fondati possono essere autorizzate dall’ufficio di compensazione e non più dai Cantoni.

Il capoverso 4 è stato ripreso dall’articolo 66b al fine di riunire in un unico articolo tutti i presupposti del diritto.

Art. 66b Condizioni materiali (abrogato)

Il capoverso 1 diventa l’articolo 66a capoverso 4. Il capoverso 2 è già contemplato negli obiettivi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro dell’articolo 59 capoverso 2 e può quindi essere stralciato."

(cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013, pto 2.1)

In dottrina, B. Rubin in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage". Ed. Schulthess 2014, a proposito delle condizioni generali affinché gli assicurati possano beneficiare degli assegni di formazione, si esprime così:

" (…) II Conditions générales

  1. Pour pouvoir bénéficier des AFO, l'assuré doit remplir les conditions du droit à l'indemnité de chômage (art. 8 al. 1 LACI). Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont aussi droit aux AFO.

D'une manière générale, les mesures de marché du travail doivent améliorer l'employabilité et correspondre à une indication du marché du travail. Ceci est aussi valable pour les AFO, qui ne sauraient donc être accordées dans des domaines saturés ou en passe de devenir obsolète. Elles ne sauraient non plus être attribuées à des chômeurs qui n'en auraient pas besoin, c'est-à-dire à ceux qui pourraient facilement être engagés compte tenu du marché du travail local et des compétences professionnelles dans le cas concret.

A notre sens, le droit aux AFO doit être nié lorsque, en présence d'une possibilité d'embauche (que celle-ci soit consécutive à une recherche personnelle de l'assuré ou à une assignation de la part de l'ORP), l'assuré n'a, fautivement, pas offert ses services. Ce droit doit également être nié lorsqu'il est établi que l'assuré a violé son obligation de rechercher un emploi. Il faut toutefois que le ou les manquements aient fait l'objet d'une sanction. Il faut aussi que l'on puisse établir que l'octroi des AFO aurait pu être évité si l'assuré avait rempli correctement ses obligations (causalité). L'exclusion du droit aux AFO en raison de manquements de l'assuré ne saurait toutefois perdurer au-delà de quelques semaines après lesdits manquements.” (pag. 492)

2.4. Presupposto fondamentale per poter beneficiare degli assegni è, come visto, che la formazione intrapresa dall'assicurato migliori la sua idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a LADI).

Nella Prassi LADI PML in vigore dal 1° luglio 2022, ai punti A23 e 24, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire l’applicazione uniforme del diritto ed impartire istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STF 8C_756/2020 del 3 agosto 2021 consid. 3.2.3.; STFA C 195/03 del 19 agosto 2004; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57 consid. 3a pag. 61), ha sottolineato:

" Miglioramento dell’idoneità al collocamento

A23 I PML si prefiggono di migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati sul mercato del lavoro. Ciò implica, da un lato, che i provvedimenti siano adeguati alla situazione e all’evoluzione del mercato del lavoro e, dall’altro, che prendano in considerazione la situazione personale, le capacità e le attitudini dell’assicurato.

A24 Come precisato a più riprese dall’ex TFA, la partecipazione a un PML deve migliorare notevolmente l'idoneità al collocamento dell'assicurato. Un possibile miglioramento dell’idoneità al collocamento sul piano teorico, improbabile però nella pratica, non è sufficiente a soddisfare i presupposti di cui all'art. 59 LADI (Bollettino d’informazione dell’UFIAML «Diritto del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione» (DLA) 1985, n. 23). La partecipazione a un provvedimento va rifiutata se sussistono seri dubbi riguardo all’effettivo miglioramento dell'idoneità al collocamento dell'assicurato”.

Per poter essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è dunque sufficiente che un corso o una formazione, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage". Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).

In diverse sentenze l’Alta Corte ha stabilito che non è importante stabilire se, grazie al corso l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA del 22 marzo 2004 nella causa T., C 11/02, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).

Nella sentenza C 29/03 del 25 marzo 2003, la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, ribadito che:

" (…) Ein bloss theoretisch möglicher, aber im konkreten Fall unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht. Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c, je mit Hinweisen). (…)." (cfr. STFA K., C 29/03 del 25 marzo 2003, consid. 4.1)

B. Rubin (in "Assurance-chômage"; Éditions Romandes, Ginevra-Zurigo-Basilea 2014, pag. 470-471 N° 8-9) ricorda che:

" 8 Comme l'indique l'art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but:

a. d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable; et

b. de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail.

9 Il ressort de l'art. 59 al. 2 LACI que les mesures de marché du travail doivent améliorer l'aptitude au placement des assurés. Plus précisément, elles doivent augmenter leurs chances de retrouver un emploi, c'est-à-dire améliorer leur employabilité. Mais seuls les besoins du marché du travail doivent dicter le choix d'une mesure de marché du travail. L'octroi d'une mesure doit donc répondre à une indication du marché du travail. Les critères d'attribution d'une mesure de marché du travail dépendent à la fois de circonstances objectives, telles que l'état du marché du travail, et de circonstances subjectives, telles que les difficultés de placement de l'assuré, liées par exemple à sa formation, à son expérience, à son âge, à son état civil ou à sa situation familiale. Ces critères s'examinent de façon prospective (ATF 128 V 192 consid. 7b/bb p. 198; arrêt du 28 mai 2013 [8C_202/2013] consid. 5.2) et sans égard à d'éventuels autres cas où l'autorité compétente aurait attribué à tort une mesure semblable à celle sollicitée. Il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité (arrêt du 4 août 2008 [8C_338/2007])."

Si veda, in merito, anche la STCA 38.2017.80 dell’8 gennaio 2018 pubblicata in RtiD II-2018 Nr. 62 pag. 283-286.

Ai punti F1-6 in relazione agli assegni di formazione (AFO), la SECO ha, poi, precisato:

" ASSEGNI DI FORMAZIONE (AFO)

art. 66a e 66c LADI; art. 90a OADI

SCOPO E CAMPO D’APPLICAZIONE

F1 Gli AFO intendono permettere agli assicurati che hanno almeno 30 anni di acquisire una formazione di base o di adattare la loro formazione alle esigenze del mercato del lavoro. Non possono tuttavia essere concessi in correlazione con un altro PML, tranne se si tratta del coaching e/o del sostegno scolastico (F18a e F45 lett. c). Inoltre, per il periodo durante il quale sono versati gli AFO, l’assicurato non può conseguire alcun guadagno intermedio (GI).

F2 Il criterio determinante per la concessione degli AFO è l’interesse dell’assicurato ad acquisire una formazione professionale al termine della quale viene rilasciato un attestato federale di capacità (AFC) o un certificato cantonale equivalente.

DESTINATARI

F3 Gli AFO possono essere concessi agli assicurati che adempiono le seguenti condizioni cumulative:

• Sono disoccupati e hanno svolto, entro il termine quadro per il periodo di contribuzione, un’occupazione soggetta a contribuzione per almeno 12 mesi o sono esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione (art. 59 cpv. 3 LADI).

• Hanno almeno 30 anni al momento in cui viene versato il primo AFO. È fatta salva la regolamentazione derogatoria prevista alla F9 e segg;

• Non dispongono di una formazione professionale completa o riconosciuta in Svizzera o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione (art. 66a cpv. 1 lett. c LADI). F4 L’assicurato non dispone di una formazione professionale se non è in grado di esibire un documento ufficiale che certifichi la sua formazione o le sue conoscenze professionali (AFC, CFP, diploma, ecc.). Secondo l’art. 66a LADI possono avere accesso agli assegni di formazione anche le persone che non dispongono di una formazione professionale riconosciuta in Svizzera.

F5 L’assicurato ha notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della sua professione se, a causa della situazione sul mercato del lavoro, non può essergli assegnata alcuna occupazione nel campo della sua formazione e se ha cercato invano un’occupazione nell’ambito della sua professione originaria.

F6 Gli AFO possono essere accordati agli assicurati nell’ambito di un impiego fisso che sia però a tempo parziale. Questa possibilità è riservata agli assicurati iscritti a tempo parziale alla disoccupazione e il cui tasso di occupazione per la formazione professionale corrisponde a tale tempo parziale. (…)”.

Le direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo, tuttavia, deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.5. In relazione alla giurisprudenza di questa Corte in materia di assegni di formazione, si vedano le STCA richiamate al consid. 2.5. della STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023, cui si rinvia anche per gli elementi di fatto antecedenti alla decisione in questione, che si ritengono, pertanto, noti alle parti ed in relazione ai quali ci si limita a richiamare tale giudizio, in particolare con riferimento ai consid. 1.1.-1.6. e 2.6.

Nel caso di specie, in data 25 agosto 2023, dopo il rinvio degli atti all’UMA da parte del TCA (cfr. supra consid. 1.1. e STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023), l’URC di __________ ha sottoposto al patrocinatore della ricorrente i seguenti quesiti:

" (…) Dalle ricerche di lavoro consegnate mensilmente all’URC di __________ nel periodo da maggio 2021 a luglio 2022, di cui all’allegato “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro”, le chiedo di:

Distinguere ed evidenziare le eventuali auto-candidature dalle ricerche su posizioni vacanti;

Per le ricerche su posizioni vacanti di specificare/allegare le caratteristiche del posto ricercato (es. percentuale di lavoro, orari, funzione, ecc);

Indicare quali sono le eventuali offerte di lavoro che ha dovuto rifiutare a seguito della sua limitata disponibilità al collocamento.

A conclusione della partecipazione al programma occupazionale __________, è stato sottoscritto il “rapporto finale di attività” in cui è precisato che a partire dal 16 settembre 2021 sarebbe stata assunta a ore in qualità di addetta alla ristorazione presso il __________. Ritenuto che nel periodo a seguire non ha dichiarato un guadagno intermedio, le chiedo di specificare se e in che misura ha lavorato presso l’esercizio pubblico citato, oppure di specificare i motivi nel caso in cui non avesse lavorato presso il suddetto esercizio pubblico.

La sua disponibilità al collocamento nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 29 luglio 2022 (data di annullamento dell’iscrizione in disoccupazione) risultava del 60% con la seguente limitazione (giorni di lavoro e orari): da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 14:00. Il 21 giugno 2022 lei ha sottoscritto un contratto di tirocinio quale “apprendista assistente dentale con AFC” per il periodo della formazione dal 1° agosto 2022 al 31 luglio 2025.

È corretto affermare che la sua disponibilità al collocamento dal 1° agosto 2022 è ritornata al 100%? Se sì, le chiedo di indicarne quando è avvenuto questo cambiamento e i motivi.

Le chiedo di confermare se sta ancora seguendo l’apprendistato di assistente dentale con AFC sulla base del contratto di tirocinio che ha stipulato il 21 giugno 2022.” (cfr. doc. 21).

In data 4 settembre 2023, il legale di RI 1, facendo riferimento alla sentenza resa da questa Corte il 19 giugno 2023, ha fornito il seguente riscontro alle domande dell’URC:

" (…) Innanzitutto, rilevo che, come emerge chiaramente dai considerandi della decisione succitata, non è in alcun modo in discussione il rispetto da parte della mia assistita dei propri obblighi in qualità di disoccupata ex art. 17 LADI (tant’è che da parte vostra non vi è mai stata alcuna rimostranza), bensì l’esperimento da parte dell’UMA e dell’URC degli adeguati e necessari accertamenti quanto alla spendibilità, da parte della signora RI 1, delle proprie competente sul mercato del lavoro, ciò che deve essere analizzato in considerazione del profilo e delle esigenze di quest’ultima (cfr. consid. 2.8. pag. 39). Al proposito, si sottolinea che durante tutto il periodo in cui è stata iscritta presso l’URC non ha mai trovato un’occupazione adeguata al suo profilo. Tant’è che nemmeno l’URC è riuscito nell’intento di trovare una nuova occupazione che tenga conto della sua situazione di madre.

Ne consegue che la richiesta di precisazioni in merito alle ricerche di lavoro effettuate tra maggio 2021 e luglio 2022 appare del tutto abusiva e priva di qualsivoglia pertinenza nel caso di specie.

Inoltre, considerato il lungo tempo trascorso, pacifico affermare che per la mia mandante risulta praticamente impossibile indicare con precisione se trattasi di auto-candidature o meno, a quanto si ricorda si tratta essenzialmente di candidature effettuate in risposta a vari annunci di posti vacanti. Per quanto attiene invece ai motivi per cui alle candidature non è stato dato alcun seguito positivo, gli stessi sono stati debitamente inserito nel formulario, eccezion fatta per i casi in cui non è stata data alcuna risposta (ciò che è risultato essere quasi sempre il caso).

A conclusione del programma occupazione __________ la ricorrente ha effettivamente lavorato presso il __________; tuttavia, tale “assunzione” è stata fatta a tempo determinato tramite un’agenzia di prestito del personale, e meglio la __________ (cfr. contratto di lavoro allegato). Per essere più precisi il contratto prevedeva una sola giornata di lavoro il 16 settembre 2021. Rilevo altresì che l’attestato di guadagno intermedio relativo a tale esperienza lavorativa è stato debitamente inoltrato alla Cassa di compensazione di competenza (cfr. allegato conteggio di settembre 2021).

Relativamente alla variazione della percentuale d’impiego dichiarata all’URC e quella del contratto di tirocinio rilevo, come già esposto con scritto del 24 aprile 2023 indirizzato al TCA, che ciò è dovuto al fatto che una percentuale al 100% presso lo studio dentistico Dr. Med. Dent. __________ è compatibile con i propri obblighi di madre, poiché non comporta eventuali turni serali e nel weekend. Inoltre, preciso che prima del 1° ottobre 2021 la disponibilità al collocamento era del 70% ed è stata ridotto su suo consiglio ritenuto che doveva cercare un’occupazione anche fuori dal luganese, ciò che avrebbe comportato un tempo di trasferta più lungo.

Le confermo inoltre che la mia assistita sta continuando a svolgere il proprio apprendistato di assistente dentale con piena soddisfazione del suo datore di lavoro.

Infine, in considerazione dell’esiguo salario percepito dalla mia patrocinata in qualità di apprendista, risulta evidente che la stessa non è in grado di assumersi i costi di un’adeguata assistenza legale, la quale risulta necessaria in relazione alla complessità della fattispecie. Postulo pertanto che la mia cliente venga posta a beneficio del gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 37 LPGA” (cfr. doc. 22).

Con decisione del 12 ottobre 2023, l’UMA ha respinto sia la domanda di RI 1 tendente al riconoscimento degli assegni di formazione, sia la richiesta di gratuito patrocinio sulla base di argomentazioni sostanzialmente analoghe (al netto degli accertamenti esperiti successivamente per i quali si dirà a breve) a quelle poi riproposte in sede di decisione su opposizione (cfr.doc. 23).

Con opposizione del 13 novembre 2023, RI 1 si è opposta, per il tramite del proprio legale, al provvedimento dell’UMA, facendo valere, in particolare, che:

la riduzione della disponibilità al collocamento è da ricondurre all’intenzione di cercare un’occupazione anche al di fuori del Distretto di __________ (ciò che avrebbe comportato un tragitto casa-lavoro-casa più lungo con una conseguente minor disponibilità all’impiego per esigenze familiari) ed è da ricondurre alla “penuria di posti di lavoro all’interno del distretto di __________ confacenti” agli “obblighi familiari” della ricorrente;

gli orari in cui svolge la formazione (08:30-16:30) sono “conciliabili con i propri obblighi familiari. Infatti, la mattina ella ha il tempo di accompagnare il figlio al pulmino scolastico prima di recarsi al lavoro”;

il settore ristorazione/alberghiero non spicca “tra i più stabili nel panorama del mercato del lavoro svizzero e non permettono di trovare facilmente un’occupazione, specie [ndr: per] una donna e madre”;

l’attuale datore di lavoro, con scritto del 4 gennaio 2023, avrebbe “affermato che è sua intenzione assumere l’opponente una volta conclusa la formazione”;

“è pacifico che le difficoltà di collocamento dell’opponente sono da ascriversi a ragioni inerenti il mercato del lavoro e non ad una qualsivoglia mancanza di volontà da parte di quest’ultima”;

in concreto sono ossequiati tutti i presupposti affinché venga concessa l’ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. 24).

In data 4 dicembre 2023, l’UMA ha chiesto alla responsabile formazione AD del Centro __________, “informazioni sulla formazione a scuola e nei corsi interaziendali previsti per l’apprendistato di assistente dentale AFC”, e segnatamente:

" (…) Per i corsi presso il Centro di __________ (…) di segnalarmi gli orari di inizio e fine delle lezioni del mattino e del pomeriggio.

Per i corsi interaziendali (…) di segnalarmi dove si svolgono e quali sono gli orari di inizio e di fine delle lezioni del mattino e del pomeriggio” (cfr. doc. 25).

La responsabile formazione AD ha fornito il seguente riscontro:

" (…)

I° anno

Il giorno di frequenza scolastica è il giovedì, gli orari dalle 8:15-12:15 – 13:15-16:30

I corsi interaziendali sono 4 giornate, gli orari 8:15-12:15 – 13:15-17:15

II° anno

Il giorno di frequenza scolastica è il mercoledì, gli orari dalle 8:15-12:15 – 13:15-16:30

I corsi interaziendali sono 3 giornate, gli orari 8:15-12:15 – 13:15-17:15

In aggiunta ci sono 2 mezze giornate di visita allo studio di ortodonzia e allo studio dell’odontotecnico in questa caso gli orari sono o dalle 08:00-12:00 o dalle 14:30-18:00

III° anno

Il giorno di frequenza scolastica è il venerdì, gli orari dalle 8:15-12:15 – 13:15-16:30

I corsi interaziendali sono 3 giornate, gli orari 8:15-12:15 – 13:15-17:15” (cfr. doc. 25).

In data 4 dicembre 2023, l’UMA ha inoltre chiesto all’Ispettore principale __________, __________, se “nel caso in cui un contratto di apprendistato prevede un grado d’occupazione del 100% con tempo di lavoro settimanale di 42 ore e gli orari di lavoro sono dalle 08:30 alle 16:30 dal lunedì al venerdì, le condizioni del contratto e quelle necessario allo svolgimento della formazione sono rispettate?” (cfr. doc. 26).

Questa la risposta:

" (…) posso dirle che non vi è una regola fissa sull’orario giornaliero di lavoro, per un contratto di lavoro al 100%. Può essere strutturato dal datore di lavoro secondo le sue esigenze, ma rispettando la legge del lavoro. Ad esempio può essere 4 giorni 8 ore e mezza e un giorno 8 ore. L’importante è che non si superino le 10 ore lavorative giornaliere e che i minorenni non finiscano dopo le 20.00 di sera.” (cfr. doc. 26).

Al successivo quesito dell’UMA, a sapere se “se l’impegno concordato fosse però lo stesso per ogni giorni, per raggiungere 42 ore settimanali l’impiego giornaliero di lavoro dovrebbe essere di 8 ore e 24 minuti”, l’Ispettore ha risposto affermativamente (cfr. doc. 26).

Con la decisione su opposizione del 27 dicembre 2023, la parte resistente ha, come visto (cfr. supra consid. 1.3.), confermato il proprio precedente provvedimento negando a RI 1 le prestazioni da questa postulate (cfr. doc. 27).

Dagli allegati ricorsuali risulta quanto segue:

nell’anno scolastico 2023-2024, RI 1 frequenta il secondo anno della formazione quale assistente dentale AFC: la media delle note per il primo semestre è del 6 (cfr. all. C a doc. I);

con scritto del 16 gennaio 2024, il dr. med. Dent. __________, presso il cui studio RI 1 si sta formando, si è così espresso:

“(…) confermo che il contratto di tirocinio stipulato con la signora RI 1 in veste di Apprendista Assistente Dentale AFC è un modello standard imposto dalla Divisione della Formazione Professionale che lo deve approvare e prevede un impiego al 100% per 42 ore settimanali, al pari del restante personale impiegato nello studio.

Durante il colloquio preliminare all’assunzione tuttavia, chiarita la situazione familiare e dopo attenta valutazione degli interessi preponderanti, ho concordato verbalmente con la signora RI 1 un orario di lavoro quanto più flessibile per permetterle in caso di necessità di potersi occupare del figlio durante gli orari scolastici. L’orario in cui deve essere presente sul posto di lavoro è compreso tra le 08:30 e le 16:30.

Implicitamente alla mia decisione di assumere la signora RI 1 è indiscutibile il mio impegno in veste di datore di lavoro nel sostenerne la riqualifica professionale. Attualmente studentessa del secondo anno scolastico con media ineccepibile ed un rendimento sul posto di lavoro che supera abbondantemente le mie aspettative iniziali” (cfr. all. D a doc. I);

dal 31 maggio al 30 giugno 2022 la ricorrente è stata inabile al lavoro per malattia al 100%, come attestato dr. med. __________, specialista FMH in ginecologia e ostetricia (cfr. all. G a doc. I);

dalla “lista dettagliata dei posti di tirocinio” come assistente dentale AFC di data 24 gennaio 2024 emerge che i posti di tirocinio a quel momento disponibili erano 12 (cfr. all. K a doc. I).

2.6. Chiamata a pronunciarsi, questa Corte rileva che nella decisione su opposizione impugnata, l’UMA ha negato il diritto a percepire le prestazioni che RI 1 aveva richiesto ritenendo che in concreto non sarebbe soddisfatto il requisito posto dall’art. 59 cpv. 2 LADI, dal momento in cui il collocamento dell’interessata non sarebbe reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro, ma per scelte personali della ricorrente.

A quest’ultima, la parte resistente imputa, infatti, da una parte, di avere dato una disponibilità al collocamento nel settore della ristorazione/alberghiero prima del 70% poi ulteriormente ridotta al 60% in ragione di “una scelta personale” e di “esigenze familiari che vanno oltre ai propri obblighi familiari”.

D’altra parte, l’UMA conclude che per l’apprendistato quale assistente dentale con AFC, la ricorrente ha, invece, fornito una disponibilità “sensibilmente più ampia di quella data durante la disoccupazione e che la signora RI 1 avrebbe dovuto rendersi più disponibile anche durante il periodo di disoccupazione e così facendo le sue possibilità di collocamento sarebbero state sensibilmente migliori” (cfr. surpa consid. 1.3. ed all. A1 a doc. I).

In concreto, RI 1 si è iscritta in disoccupazione a decorrere dal 1° giugno 2021, alla ricerca di un impiego a tempo parziale e meglio al 70% quale “barista-cameriera”, professione che aveva già esercitato per quindici anni, precisando di avere un figlio, nato il 9 agosto 2012 (cfr. consid. 1.1.) e di essere disponibile a lavorare “dal lunedì al venerdì – dalle 8 fino alle 15:30” (cfr. doc. 4).

Mentre stava frequentando il POT presso l’__________ di __________ (previsto dal 10 agosto al 9 novembre 2021), e meglio in data 14 settembre 2021, la ricorrente avrebbe chiesto di ridurre la percentuale di disponibilità al collocamento al 60%. Modifica, questa, divenuta poi effettiva dal 1° ottobre successivo (cfr. doc. 9).

L’apprendistato che la ricorrente ha iniziato ad agosto 2022 la vede, invece, impegnata al 100%, e meglio dalle ore 08:30 alle ore 16:30 per i giorni in cui ella è operativa presso lo Studio dentistico del dr. med. Dent. __________, rispettivamente dalle 8:15 alle 12:15 e dalle 13:15 alle 16:30 per il giorno settimanale di frequenza scolastica (cfr. doc. 19, 25 ed all. D a doc. I).

In concreto - ricordato che spetta ai consulenti degli Uffici regionali di decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle loro capacità e attitudini (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2017.80 dell’8 gennaio 2018 pubblicata in RtiD II-2018 Nr. 62 pag. 283-286; STCA 38.2008.38 del 6 ottobre 2008; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993) – in conseguenza della STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023 l’UMA era, innanzitutto, chiamato ad interpellare nuovamente l’URC affinché venissero maggiormente precisate le conclusioni da questo espresse circa la collocabilità della ricorrente nel settore della ristorazione/alberghiero e la spendibilità dell’esperienza ch’ella vi aveva maturato sull’arco di quindici anni. Quanto precede, tenendo conto del profilo e delle esigenze della medesima, madre di un bambino di allora nove anni, nonché valutando l’effettiva presenza di posti disponibili nell’ambito della ristorazione/alberghiero ed adeguati alla sua situazione familiare (cfr. STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023, consid. 2.8.).

In tal senso, esperito un ulteriore accertamento, l’UMA - che ritiene di avere, con le domande sottoposte dall’URC a fine agosto 2023 (cfr. supra consid. 2.5.), dato seguito a quanto indicato da questa Corte nella STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023 - ha stabilito che la ricorrente non rispettava, tra le condizioni per poter beneficiare degli AFO, il criterio legato alla difficoltà di collocamento ai sensi dell’art. 59 cpv. 2 LADI, ribadendo, con ciò e di fatto, che la sua pregressa esperienza lavorativa sarebbe spendibile sul mercato del lavoro anche tenendo conto delle sue esigenze familiari.

Il TCA constata che i quesiti posti dall’URC ad agosto 2023, più che a valutare la spendibilità dell’esperienza lavorativa pregressa dell’assicurata sul mercato del lavoro nel rispetto delle sue esigenze familiari ed alla luce dei posti in tal senso effettivamente disponibili, vertono sul tipo di sforzi profusi dalla ricorrente, allorquando beneficiava delle indennità di disoccupazione, per reperire una nuova occupazione lavorativa nel suo ambito originario.

Al riguardo va peraltro sottolineato che la ricorrente non risulta essere mai stata sanzionata in relazione agli sforzi intrapresi in tal senso, né dal profilo della quantità, né della qualità delle ricerche svolte.

A mente di questa Corte e con riferimento a quanto concluso dall’amministrazione laddove pretende “la ricorrente ha fornito informazioni molto generali e parziali, affermando che, considerato il tempo trascorso “non si può pretendere che la ricorrente ricordi”” (cfr. supra consid. 1.5.) è, invece, ben possibile che una persona non abbia precisa memoria circa la questione a sapere quali, tra le oltre cento candidature trasmesse possibili datori di lavoro differenti uno o due anni prima, fossero ricerche su posti vacanti e quali auto-candidature. Tale aspetto, in ogni caso, non risulta determinante ai fini della presente vertenza.

Il TCA rileva, poi, che le domande poste dall’URC alla ricorrente quanto alla percentuale di lavoro per le singole candidature e alla funzione che si sarebbe potuta ricoprire per le singole ricerche di lavoro, trovano (e già trovavano) riscontro negli atti, segnatamente nei moduli “prove degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” che RI 1 puntualmente compilava (cfr. doc. 16).

Anche quale sia stato l’esito delle ricerche di lavoro, nei casi in cui ha ricevuto una risposta dai propri interlocutori, la ricorrente l’ha prontamente segnalato, e meglio come risulta sempre dal documento “prove degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” (cfr. doc. 16).

Da tale formulario emerge, poi, che i motivi per i quali l’assicurata non aveva concluso, con i possibili datori di lavoro presso i quali si era candidata, un nuovo contratto, e quindi le difficoltà di reperire una nuova occupazione, nel settore della ristorazione/alberghiero, erano da ricondurre al fatto che i potenziali datori di lavoro che hanno dato seguito alle sue ricerche richiedevano turni spezzati, comprensivi degli orari serali o dei weekend e per questo incompatibili con le esigenze di madre di un bambino di allora 9 anni (cfr. doc. 16).

Analoghe motivazioni figurano del resto anche riguardo agli esiti delle assegnazioni ad un posto di lavoro in atti, laddove:

per l’esercizio pubblico __________, la ricorrente ha precisato che “il signor __________ mi ha riferito di aver bisogno di una cameriera unicamente nel turno serale e notturno per questo non si è dato seguito ad un colloquio” (cfr. doc. 11);

per il __________, “si richiede lavoro a turni spazzati, inclusa la fascia serale e il week-end” (cfr. doc. 12).

Tant’è che, lo si ribadisce, in relazione alle ricerche di lavoro svolte ed all’esito delle assegnazioni l’assicurata non è incorsa in alcuna sanzione.

Del resto, neppure in seguito alla frequenza del POT, come questa Corte ha peraltro già rilevato nella STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023, l’URC ha individuato, per la ricorrente, delle possibili posizioni lavorative adeguate.

Nella presente fattispece è incontestato d’un lato, che la disponibilità lavorativa annunciata dall’assicurata è passata da un 70% nella fascia oraria tra le ore 08:00 e le 15:30, al 60% a decorrere dal 1° ottobre 2021 negli orari dalle 09:00 alle 14:00, e, d’altro lato, che per l’apprendistato quale assistente dentale AFC ella (che si è sin dal principio detta interessata ad una riqualifica professionale) si è invece resa disponibile al 100%, dalle ore 08:30 alle 16:30. A mente del TCA questa circostanza ancora non dimostra, che se RI 1 avesse, nel suo precedente settore lavorativo (ristorazione/alberghiero) fornito questa stessa ultima disponibilità ella avrebbe reperito una nuova occupazione e che il suo collocamento non fosse, quindi, intralciato da motivi inerenti al mercato del lavoro.

L’UMA non ha, infatti, chiarito su quali basi ha ritenuto che la precedente esperienza della ricorrente fosse spendibile (che fosse al 60, al 70% o al 100% ma comunque nei limiti di quanto gli obblighi familiari impongono alla ricorrente), limitandosi a concludere (laddove, come visto, mentre beneficiava delle indennità di disoccupazione la ricorrente non aveva reperito una nuova occupazione poiché i potenziali datori di lavoro richiedevano turni spezzati, lavoro serale o nei fine settimana) che se ella si fosse già resa disponibile per la sua precedente occupazione come lo ha poi fatto, nel rispetto delle proprie esigenze familiari, per l’apprendistato - e quindi, in sostanza, dalle 08:30 alle 16:30 - sarebbe stata più facilmente collocabile.

La conclusione della parte resistente, laddove pretende che “la disponibilità oraria è stata stabilita per esigenze familiari che vanno oltre ai propri obblighi familiari e che hanno fortemente condizionato la possibilità di trovare un impiego”, che “la signora RI 1 avrebbe dovuto rendersi più disponibile anche durante il periodo di disoccupazione e così facendo le sue possibilità di collocamento sarebbe state sensibilmente migliori” e ritiene che per questi motivi “la condizione posta dall’art. 59 cpv. 2 LADI non sia rispettata” (cfr. supra consid. 1.3.) non può, infatti, essere seguita senza l’esperimento di ulteriori accertamenti.

Da un lato, infatti, legittimamente la ricorrente fa valere che un bambino di 9 anni non poteva essere lasciato (già nota alle parti l’attività lavorativa del marito) a casa da solo, ciò che escludeva, nella sua precedente professione nella ristorazione, una sua disponibilità nelle ore serali o nel fine settimana e che la vincolava, in sostanza, agli orari del figlio.

D’altro lato, sempre nell’ottica dei doveri di madre che incombono a RI 1, ben si spiega che con mesi d’anticipo e ritenuto che il padre di suo figlio non è suo marito, ella abbia chiesto informazioni su come procedere per le ferie scolastiche natalizie ed organizzarsi di conseguenza.

Tali scelte sono, contrariamente a quanto pretende l’UMA, strettamente da ricondurre alle responsabilità genitoriali che incombono alla ricorrente, non a suoi desideri personali.

Di transenna, si rileva, inoltre, che la disponibilità lavorativa della ricorrente era passata dal 70% al 60% allorquando ella frequentava il POT che si svolgeva a __________, ciò che richiedeva effettivamente tempi di trasferta casa-lavoro più lunghi rispetto ad un’occupazione nel __________, rispettivamente, che, sebbene in misura nettamente inferiore rispetto a quelle fatte per il suo Distretto, RI 1 ha poi comunque comprovato di avere svolto delle ricerche di lavoro anche in altri Distretti. Vincolata dagli orari del figlio, è evidente che in caso di tempi di trasferta più lunghi, il tempo disponibile per un’occupazione lavorativa non poteva che essere minore.

Alla luce di tutto quanto precede

  • posto che la ricorrente, rispetto a quella annunciata quando cercava lavoro nella sua precedente occupazione, per dedicarsi all’apprendistato quale assistente dentale AFC ha indubbiamente fornito una disponibilità maggiore – il TCA rileva (ed in parte ribadisce) che circa l’effettiva spendibilità, che fosse al 60%, al 70% o al 100%, ma in ogni caso nei limiti e nel rispetto dei suoi obblighi di madre sul mercato del lavoro dell’esperienza professionale acquisita dalla ricorrente nel settore della ristorazione/alberghiero, l’URC non ha fornito alcuna precisazione.

Neppure lo ha fatto l’UMA, che si è limitato a far proprie le scarne motivazioni dell’URC ed a prendere atto dei limitati quesiti posti, a fine agosto 2023, da tale Ufficio all’interessata, senza richiedere o esperire ulteriori accertamenti, in particolare, lo si ribadisce, in termini di effettivi posti disponibili sul mercato del lavoro nei settori della ristorazione/alberghiero, conformi alla situazione personale dell’assicurata e, quindi, adeguati (cfr. consid. 2.8. della STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023).

Alla luce di tutto quanto precede, il TCA ritiene che la fattispecie debba essere accertata in modo conferme a questo stabilito da questa Corte nella precedente sentenza. L’UMA dovrà interpellare nuovamente l’URC, e segnatamente il consulente del personale __________, affinché precisi le proprie conclusioni quanto alla collocabilità della ricorrente nel settore della ristorazione/alberghiero, tenendo conto del profilo e delle esigenze della medesima, esprimendosi su tutti i punti appena indicati.

Qualora la parte resistente dovesse giungere alla conclusione che l’esperienza pregressa della ricorrente, maturata nel settore alberghiero, non era spendibile sul mercato del lavoro nei limiti delle sue necessità familiari, andranno pure esperiti gli accertamenti già indicati al consid. 2.9. della STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023 (cfr. supra consid. 1.2.), volti a stabilire se l’AFC quale assistente dentale sarebbe, invece, spendibile sul mercato del lavoro.

Con riferimento a quanto rilevato dall’UMA in relazione all’orario di lavoro concordato tra la ricorrente e l’attuale datore di lavoro in rapporto a quanto prevede il contratto di tirocinio in atti, questa Corte rileva che tale elemento non è rilevante ai fini della presente vertenza.

In relazione allo scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA, il TCA rammenta che la nostra Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)

Al riguardo cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.

In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA ed ha rilevato:

" (…)

8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."

Cfr. pure STCA 38.2022.51 del 16 agosto 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2019.46 del 4 dicembre 2019 consid. 2.3.; STCA 38.2017.41 del 14 settembre 2017 consid. 2.9.; STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012 consid. 2.10.

Nel caso concreto si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su opposizione del 27 dicembre 2023 e il rinvio degli atti all’UMA, affinché si pronunci con una nuova decisione esprimendosi, previa verifica delle altre condizioni imposte dalla LADI, sulla questione a sapere se nel caso concreto siano dati o meno, i presupposti per concedere a RI 1 gli assegni di formazione postulati.

2.7. La ricorrente ha contestato la decisione su opposizione resa dall’UMA anche nella misura in cui le è stato negato il gratuito patrocinio per quanto attiene alla procedura di opposizione (cfr. supra consid. 1.3. e 1.4.).

Giusta l’art. 37 LPGA, relativo alla rappresentanza e patrocinio nella procedura davanti all'assicuratore:

" La parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda. (cpv. 1)

L’assicuratore può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. (cpv. 2)

Finché la parte non revochi la procura l’assicuratore comunica con il rappresentante. (cpv. 3)

Se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. (cpv. 4)"

L'art. 37 cpv. 1 LPGA, prevede, quindi, che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica, cfr. STFA del 14 agosto 2006 nella causa D., I 650/05), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda.

Il capoverso 4 recita, inoltre, che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).

Qualora, dunque, un assicurato non disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue conclusioni non siano sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia priva di difficoltà di ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito patrocinio nella procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. SVR 2004 EL Nr. 4).

Al riguardo cfr. anche STFA C 254/04 del 15 marzo 2005; Plädoyer 1/05 pag. 70-71; RtiD I-2005 N. 46 pag. 177.

Del resto già prima dell'entrata in vigore della LPGA, la giurisprudenza (cfr., per l'assicurazione contro gli infortuni, DTF 117 V 408, precisata con la DTF 125 V 32) aveva riconosciuto, senza imporre alcun limite temporale, il diritto al gratuito patrocinio nell'ambito della procedura amministrativa in materia di assicurazioni sociali, a condizione che fossero rispettati gli stessi presupposti applicabili nella procedura giudiziaria, ovvero il richiedente deve trovarsi nel bisogno, il patrocinio deve essere necessario o perlomeno indicato e le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid. 5b, ambedue con riferimenti).

Il TFA aveva peraltro sottolineato che le condizioni per la concessione del gratuito patrocinio dovevano essere valutate con rigore (cfr. SVR 2000 KV 2 consid. 4c in fine).

Secondo la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (U. Kieser, op. cit., n. 20 ad art. 37; cfr., d'altronde, FF 1999 3965).

Per il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole (cfr. FF 1999 3965).

La concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria (cfr. U. Kieser, op. cit., n. 21 ad art. 37).

2.8. L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare i mezzi necessari al sostentamento suo personale e della famiglia (cfr. STF 9C_566/2020 del 16 giugno 2021 consid. 6.2.; STF 8C_925/2014 del 18 dicembre 2015 consid. 6; STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.2; DTF 135 I 221 consid. 5.1).

Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c).

Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.3.; STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (cfr. STF 8C_529/2011 del 4 luglio 2012 consid. 6.1.; SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a).

Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254 pag. 209 consid. 2).

L’attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo.

Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo l’Alta Corte infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia. La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR 2000 UV Nr. 3).

2.9. Nel caso di specie la ricorrente, nata nel 1988, svolge un apprendistato, è coniugata ed ha un figlio nato nel 2012 da una precedente relazione.

Nel certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria l’insorgente ha indicato di svolgere un apprendistato grazie al quale nel 2023 ha conseguito un reddito di fr. 9'425.- ed ha precisato che il marito, nato nel 1983,è fotogiornalista e percepisce uno stipendio di fr. 73'800.- lordi (cfr. all. 11 a doc. VIII) che deve correggersi in fr. 74'200.- stando a quanto emerge dal certificato di salario versati agli atti a valere per il 2023, pari a fr. 66'529.- netti (cfr. all. a doc. 11 all. a doc. VIII).

La ricorrente ha, poi, precisato di non disporre di sostanza, né di proprietà immobiliari, né di dover corrispondere un affitto o sostenere le spese di interessi ipotecari.

Per l’assicurazione malattia del figlio, RI 1 ha indicato un ammontare di fr. 1'427.50 annui. Per la propria, ella deve invece fare fronte ad un esborso di fr. 2'893.70 all’anno.

La ricorrente ha indicato di avere a disposizione un veicolo intestato al marito, di non aver subito dei pignoramenti e di non avere attestati di carenza beni emessi a suo carico (cfr. all. 11 a doc. VIII).

Dalla documentazione __________ versati agli atti emerge, invero, che per l’assicurazione di base (LAMal) del figlio i premi annui ammontavano, per il 2023, a fr. 1'261.20 (cui si vanno poi ad aggiungere fr. 366.- a valere per le assicurazioni complementari LCA), a fronte di una riduzione dei premi di fr. 1'198.80. I costi fatturati, sempre in relazioni al figlio del RI 1, dall’assicuratore LAMal nel 2023 erano poi ammontanti a fr. 1'427.50 (cfr. all. a doc. VIII).

Per l’assicurazione di base (LAMal) della ricorrene, invece, dall’incarto emerge che i premi annui ammontavano, per il 2023, a fr. 4'136.40 (oltre a fr. 738.- LCA), a fronte di una riduzione 3'177.60. I costi fatturati dall’assicuratore LAMal nel erano stati pari a fr. 2'893.70, di cui fr. 1'649.20 di franchigia, fr. 4.50 di aliquota percentuale e fr. 1'240.- quali costi non assicurati (cfr. all. a doc. VIII)

Dall’ultima decisione di tassazione disponibile, relativa all’anno 2022, emerge che i redditi del coniuge erano pari a fr. 65'414, quelli di RI 1 (che ad agosto aveva iniziato l’apprendistato) a fr. 2'979.-, le indennità LADI percepite da quest’ultima a fr. 15'796.-, gli alimenti percepiti per il figlio a fr. 5'124.-, il valore locativo dell’abitazione primaria a fr. 3'536.- (a fronte di spese pari a fr. 707.-).

Al netto di spese e deduzioni (in particolare di interessi passivi privati per fr. 2'948.-), il reddito netto imponibile della famiglia era risultati pari a fr. 38'800.-.

La sostanza imponibile è invece risultata pari a fr. 0.- in ragione, in particolare e computate le deduzioni per coniugati e per il figlio minorenne, dei debiti privati della coppia (cfr. all. a doc. 11 all. a doc. VIII).

Giova rilevare che le imposte non vengono considerate ai fini del computo del minimo d’esistenza (DTF 140 III 337, consid. 4.2-4.4; DTF 126 III 89 e Tabella per il calcolo del minimo di esistenza ai fini esecutivi edita dalla CEF, quale autorità cantonale di vigilanza, stato 1° settembre 2009).

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto in particolare dei certificati di salario 2023, emerge che complessivamente l’insorgente ed il marito conseguono redditi mensili pari a fr. 6'968.75 (ossia; (fr. 9'425.- + fr. 74'200.-) / 12).

Da questo importo va in primo luogo dedotto l’ammontare base per coniugi pari a fr. 1'700.- e quello per il mantenimento della figlio nato nel 2012 di fr. 400.-, secondo la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza ai fini esecutivi (edita dalla CEF, quale autorità cantonale di vigilanza, stato 1° settembre 2009).

In seguito occorre dedurre il supplemento del 20% (media tra il 15% ed il 25%) sul fabbisogno minimo di fr. 2'100.- (ossia fr. 1'700.- + fr. 400.-) secondo la citata giurisprudenza (STFA U 102/04 del 20 settembre 2004, cfr. supra consid. 2.9.), in concreto fr. 420.- (20% di 2'100.-).

In concreto, questa Corte non dispone dei dati completi inerenti, in particolare, le uscite della famiglia della ricorrente in termini di premi LAMal per il coniuge, di debiti ipotecari ed altre spese correnti. Tuttavia, giova rilevare che a minori entrate, rispetto a quelle del 2022 oggetto della decisione di tassazioni in atti, per RI 1 nel 2023, sono corrisposti, per il marito, maggiori redditi, di modo che la situazione finanziaria della famiglia è da considerarsi come sostanzialmente analoga a quella che si presentava nel 2022 ed emerge dalla decisione di tassazione in atti (cfr. in tal senso la STF C_247/06 del 27 dicembre 2007.

Ne segue che l’insorgente ed il coniuge, a fronte di redditi imponibili pari a fr. 38'800.- hanno a disposizione un importo mensile superiore a fr. 700.- ([38'800.00 – (2'520.00 x 12)] / 12 = fr. 713.35).

Con sentenza del 20 settembre 2004 nella causa U 102/04 (cfr. anche STCA 36.2016.35 del 7 dicembre 2016, consid. 2.12) l’allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) non ha considerato indigente una famiglia composta di due genitori e due figli la cui eccedenza mensile, applicando il supplemento del 15-25% all’importo di base della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, oscillava tra fr. 175.50 e fr. 415.50 al mese.

In particolare l’Alta Corte ha rilevato:

" (…)

4.1.3 Sulla base della documentazione prodotta agli atti, i primi giudici hanno fatto stato di un reddito mensile complessivo di fr. 4'618.- (fr. 3'348.- [rendita intera AI oltre alle completive per la moglie e per i figli, nati nel 1988 rispettivamente nel 1993] + fr. 1'270.- [rendita della previdenza professionale]) a fronte di un fabbisogno globale stabilito in fr. 3'842.50 (fr. 2'400.- [importo base così composto: 1'550.- + 500 + 350] + fr. 1'142.- [locazione] + fr. 118.- [premio dell'assicurazione malattia, dedotti i sussidi cantonali] + 32.50 [contributo AVS della moglie] + fr. 150.- [imposte]). In definitiva, essi hanno quindi ritenuto un'eccedenza mensile di circa fr. 750.-, più precisamente di fr. 775.50.

4.1.4 Gli importi esposti, ai quali si è richiamata la Corte cantonale per l'accertamento dello stato d'indigenza, sono stati dedotti dalle indicazioni fornite in quella sede dallo stesso ricorrente. Essi non si rivelano pertanto confutabili, né peraltro l'insorgente contesta l'una o l'altra posizione. Ora, anche volendo aggiungere all'importo di base di fr. 2'400.-, correttamente determinato sulla base della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, un supplemento del 15-25%, risulterebbe comunque un'eccedenza oscillante tra fr. 175.50 e fr. 415.50 al mese. In tali condizioni, considerati anche la gratuità della procedura in materia, l'assenza di ripetibili da dover pagare nonché il (relativamente) basso valore di lite (sostanzialmente fr. 8'775.20, di cui: fr. 4'860.- quale differenza tra l'IMI del 5% ottenuta e quella richiesta del 10% [stante un ammontare massimo del guadagno assicurato all'epoca dell'infortunio di fr. 97'200.-], e fr. 3'915.20 per rimborso spese) che, secondo la tariffa cantonale dell'ordine degli avvocati (cfr. i combinati disposti di cui agli art. 9 e 30 della Tariffa secondo i quali l'onorario normale per una procedura assicurativa con un valore di causa come quello che ci occupa può essere al massimo fissato al 14% [70% di 20%] di quest'ultimo), permette di stimare le spese di patrocinio approssimativamente in fr. 1'230.-, la precedente istanza poteva ammettere la possibilità, per F., di saldare ratealmente e in un termine adeguato le spese di avvocato senza con ciò incorrere in una violazione del concetto di indigenza appartenente al diritto federale (v. DTF 109 Ia 9 consid. 3a; cfr. inoltre pure la sentenza citata del 25 settembre 2000 in re E., nel cui ambito un'eccedenza mensile di fr. 33.40, calcolata per una persona sola ma dopo avere apportato un supplemento sull'importo base LEF "soltanto" del 15%, è per contro stata ritenuta insufficiente).” (STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, consid. 4.1.3., 4.1.4.)

In concreto, rilevato che l’insorgente ha un’eccedenza mensile di oltre fr. 700.-, e che potrà, quindi, saldare la nota professionale ratealmente entro un termine adeguato, l’istanza va respinta.

Nel caso concreto, le condizioni per concedere l’assistenza giudiziaria per la procedura di opposizione non sono pertanto adempiute, mancando il requisito dell’indigenza.

Su tale aspetto, il ricorso è dunque respinto.

2.10. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.73 del 16 febbraio 2023 consid. 2.13., STCA 38.2022.56 del 28 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.17; STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

2.11. La ricorrente, parzialmente vincente in causa e rappresentata dall’avv. RA 1, ha diritto all'importo di fr. 2’000 a titolo di ripetibili parziali (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; 30 Lptca; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STF 8C_517/2012 del 1° novembre 2012; STCA 38.2022.22 del 16 agosto 2022).

Visto il diritto a ripetibili parziali, per la procedura innanzi al TCA, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I) è divenuta priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 8C_756/2017 del 7 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione del 27 dicembre 2023 è annullata.

§ Gli atti sono rinviati alla Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive per nuovi accertamenti ai sensi del consid. 2.6.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive verserà alla ricorrente fr. 2’000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili parziali, per la procedura innanzi al TCA, ciò che rende la domanda di gratuito patrocinio priva d’oggetto.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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