Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2015.45
Entscheidungsdatum
28.09.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2015.45

dc/gm

Lugano 28 settembre 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5 giugno 2015 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 5 maggio 2015 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con la decisione su opposizione del 5 maggio 2015, la CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la propria decisione del 23 marzo 2015 (cfr. doc. 9) con cui ha ritenuto che il diritto alle indennità di insolvenza per i crediti salariali ascrivibili a RI 1 era perento. Al riguardo l’amministrazione ha in particolare evidenziato quanto segue:

" (…)

  1. L'opponente ha prestato la propria attività lavorativa presso la __________ dal 01.11.2012 al 19.06.2013.

  2. Con domanda del 18.03.2015 ha rivendicato alla Cassa il versamento di fr. 17’491.00 concernente gli stipendi dal 10 aprile 2013 al 19 giugno 2013, nonché relativa tredicesima, vacanze e indennità d'inconvenienza.

  3. La Cassa, con decisione del 23.03.2015, ha respinto la domanda poiché tardiva. Il fallimento della ditta, avvenuto in data 11.06.2014, era stato infatti pubblicato sul Foglio ufficiale svizzero in data 04.07.2014 e il termine per la presentazione della richiesta scadeva quindi il 02.09.2014.

  4. Tramite opposizione del 01.05.2015 il signor RI 1 contesta la decisione della Cassa in quanto asserisce che la procedura d'incasso contro il signor __________ è stata portata avanti in maniera puntuale e rispettosa dei vari termini ma che mai l'Ufficio fallimenti ha fatto presente che il titolare della ditta individuale era stato dichiarato fallito già l’11 giugno 2014.

  5. Secondo la giurisprudenza federale (sentenza del 22 ottobre 2007 C 20/07) non si può imporre agli organi d'esecuzione forzata, quali gli uffici di esecuzione e fallimento, nonché ai datori di lavoro di informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi. Tale obbligo si riferisce esclusivamente agli assicuratori e agli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali. (…)” (Doc. A)

1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. Il suo patrocinatore critica innanzitutto l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, rilevando:

" (…)

  1. L'ufficio esecuzione e fallimenti di __________, ha dato seguito a tutti gli atti procedurali consecutivi la domanda di esecuzione inoltrata dal Sindacato RA 1, e meglio ha notificato la domanda di esecuzione al debitore e ha, altresì, accettato la domanda di proseguimento dell'esecuzione quando quest'ultimo era già fallito. A nessun momento l'Ufficio esecuzione e fallimenti ha informato che il debitore in questione era fallito ormai già da tempo. A questo proposito insistiamo sul fatto che il Sindacato RA 1, nella persona del signor __________, è stato a più riprese in contatto con l'Ufficio in questione, il quale non ha mai evocato il fatto che la ditta fosse già fallita allorquando era in corso una procedura esecutiva si, maturata successivamente al fallimento, ma che contemplava comunque crediti salariali precedenti. A nostro modo di vedere, la "nuova" procedura avrebbe dovuto essere assimilata dall'Ufficio esecuzione e fallimenti quale una notifica di credito, atto procedurale che permette al creditore, oltre alle conseguenze prettamente procedurali quali quella di integrare il credito nella massa fallimentare, di essere riconosciuto come creditore e, di conseguenza, di essere informato di tutti gli aspetti della procedura in corso. Nel caso specifico, ritenuto quanto precede, è a nostro parere indubbio che l'Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ avesse l'obbligo d'informare i creditori annunciatisi successivamente al fallimento della pronuncia dello stesso. Nel caso che ci occupa questo avrebbe permesso al Sindacato RA 1 di far valere in tempo debito i diritti del suo patrocinato nei confronti della CO 1;

  2. Sebbene la giurisprudenza federale non imponga gli organi di esecuzione forzata d'informare le persone interessate suoi loro diritti e obblighi, il principio della buona fede andrebbe anch'esso senz'altro invocato nella fattispecie nei riguardi dell'Ufficio esecuzione e fallimenti che avrebbe dovuto far presente al creditore che il titolare della ditta individuale era stato dichiarato fallito già l'11 giugno 2014, solo 9 giorni dopo l'inoltro della domanda di esecuzione sottoscritta dal Sindacato RA 1. (…)” (doc. I)

Il rappresentante dell’assicurato sostiene poi che anche la CO 1 avrebbe dovuto avere un ruolo più attivo, argomentando:

" (…)

  1. Teniamo anche ad aggiungere in merito all'obbligo d'informazione degli assicuratori sociali che anche l'__________ e meglio la CO 1 dovrebbe avere un ruolo decisamente più attivo al riguardo dei potenziali beneficiari delle sue prestazioni, dando un'informazione più mirata e rendendosi parte attiva in ambito esecutivo collaborando con gli organi di esecuzione forzata così da rendere più capillari le informazioni al riguardo dei diritti e dei doveri dei potenziali beneficiari di prestazioni. Le innumerevoli decisioni di rifiuto delle prestazioni d'insolvenza sono indicative di una mancanza d'informazione in merito ai diritti e doveri dei potenziali beneficiari i quali dovrebbero avere accesso a tali informazioni attraverso i diversi canali utilizzati allo scopo di riscuotere i loro crediti salariali, Preture, organi d'esecuzione ecc..; (…)” (doc. I)

Infine il patrocinatore del ricorrente invoca il principio della buona fede, indipendentemente dalla pubblicazione del fallimento ed al riguardo sottolinea che :

" (…)

  1. Il creditore, a mezzo del suo rappresentante legale ha utilizzato senza indugio tutti i mezzi legali a disposizione per incassare il proprio credito e, in tutta buona fede, fidandosi alle circostanze di fatto sulle quali non poteva avere nessun influsso, non ha potuto inoltrare la domanda d'insolvenza entro i termini previsti. In effetti, egli non poteva minimamente immaginare che il debitore fosse già fallito e la procedura esecutiva ancora in corso ha reso ai suoi occhi inutile consultare il Foglio ufficiale svizzero di commercio. D'altro canto, se è vero che l'art. 933 cpv.1 CO stabilisce che nessuno può avvalersi dell'eccezione che ignorasse il contenuto di un'iscrizione diventata efficace per i terzi, è altrettanto vero che la pubblicazione ufficiale della dichiarazione del fallimento non esclude in effetti necessariamente la buona fede dell'assicurato e/o del suo mandatario che, viste le circostanze potevano ignorare in buona fede l'esistenza di una sentenza di fallimento. A nostro parere, non si può dunque rimproverare al ricorrente di non aver inoltrato la domanda d'insolvenza nei termini allorquando era ancora in corso una procedura esecutiva che lo vedevi coinvolto e in assenza di un'informazione in tal senso da parte dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti.

  2. Nel caso di specie vista l'assoluta buona fede del creditore e meglio del suo mandatario, che ha avuto conoscenza del fallimento della ditta unicamente alla ricezione della decisione del 23.03.2015 della CO 1, tenuto conto ch'egli ha altresì adempiuto con rigore a tutti i suoi obblighi in materia d'insolvenza, il termine per l'inoltro della domanda d'insolvenza va restituito essendo stata quest'ultima inoltrata immediatamente dopo la ricezione dell'atto di carenza beni e meglio, come detto, tenuto conto che il rappresentante del creditore ha avuto conoscenza del fallimento solo al momento della decisione della CO 1. (…)” (doc. I )

1.3. Nella risposta di causa del 19 giugno 2015, la Cassa chiede di respingere il ricorso, con le medesime argomentazioni contenute nella decisione su opposizione (cfr. doc. III)

1.4. Il rappresentante dell’assicurato, dopo avere chiesto e ottenuto una proroga (cfr. doc. V e doc. VI) ha comunicato di non avere altri mezzi di prova da produrre e si è rimesso alle motivazioni già espresse (cfr. doc VII).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha ritenuto tardiva la domanda di indennità per insolvenza inoltrata da RI 1 in data 18 marzo 2015.

Secondo l’art. 51 LADI i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che soggiacciono in Svizzera ad una procedura d’esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all’indennità per insolvenza, se:

a. il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure

b. il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o

c. hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali.

Il cpv. 2 di questa disposizione stabilisce poi che non hanno diritto all’indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente dell’azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell’azienda.

2.2. A norma dell’art. 53 cpv. 1 LADI se il datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento, il lavoratore deve far valere il diritto all’indennità entro 60 giorni dopo la pubblicazione del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, alla cassa pubblica competente nel luogo dell’ufficio d’esecuzione e fallimenti.

L'art. 53 cpv. 2 LADI prevede che nel caso di pignoramento del datore di lavoro, il lavoratore deve far valere il diritto all'indennità entro 60 giorni dopo l'esecuzione del pignoramento.

Alla scadenza di questi termini, il diritto all’indennità per insolvenza, che copre unicamente i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto lavorativo (art. 52 cpv. 1 LADI), si estingue ai sensi dell’art. 53 cpv. 3 LADI.

L’assicurato che pretende un’indennità per insolvenza deve presentare alla cassa competente:

a) il modulo di domanda d’indennità debitamente compilato; b) il certificato d’assicurazione AVS/AI;

c) il permesso di domicilio o di dimora oppure un’attestazione di domicilio del Comune

d) tutti gli altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il diritto all’indennità (cfr. art. 77 cpv. 1 OADI; sul tema cfr.: STF 8C_335/2010 del 1° giugno 2010).

2.3. Per costante giurisprudenza federale i termini previsti dalla LADI per il preannuncio, rispettivamente per fare valere il diritto alle prestazioni, non costituiscono semplici prescrizioni d’ordine, ma hanno carattere perentorio.

Concretamente, ciò significa che nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio, la mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto per mancanza di un presupposto formale.

Allorché invece la legge prevede un termine per fare valere il diritto, il mancato rispetto dello stesso provoca la decadenza del diritto alle prestazioni (su queste questioni, cfr. in particolare: STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 no 13 pag. 70 consid. 1a; DLA 1995 no 21 pag. 123 consid. 1a DTF 117 V 244; DTF 110 V 334; DLA 1986 p. 50; DTF del 15 aprile 1987 nella causa B. C. SA, non pubblicata e H. U. Stauffer, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo 1992, p. 56 e 65).

Pertanto se la domanda d’indennizzazione viene presentata dopo il termine di 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio - senza che siano adempiuti i necessari presupposti per la “restituzione di un termine” - il diritto all’indennità per insolvenza si estingue. Al riguardo, occorre rilevare che, per quanto attiene alla domanda di indennità per insolvenza, la perentorietà del termine per far valere il diritto all’indennizzazione viene espressamente sancita dall’art. 53 cpv. 3 LADI.

Nel caso di sospensione del fallimento per mancanza di attivi e in assenza di una pubblicazione anteriore della pronuncia del fallimento, è la pubblicazione della misura di sospensione ad essere determinate ai fini della decorrenza del termine per presentare la domanda di indennità per insolvenza (cfr. STF 8C_541/2009 del 19 novembre 2009, consid. 4 e DTF 114 V 354).

La nostra Massima istanza ha stabilito che la sospensione dei termini di cui all’art. 38 cpv. 4 LPGA (ad esempio in occasione del periodo dal 15 luglio al 15 agosto incluso) non si applica che ai termini di natura procedurale, ad esclusione dei termini relativi all’esercizio di un diritto (cfr. STF C_108/06 del 16 agosto 2006 consid. 4.2., pubblicata in DLA 2007 pag. 303 e SVR 2007 AIV no 1 pag. 1). Il termine di cui all’art. 53 cpv. 1 LADI è un termine per l’esercizio del diritto alle indennità di insolvenza, di natura perentoria (cfr. STF C_108/06, consid. 4.3., DTF 123 V 106 consid. 2a pag. 107). L’art. 38 cpv. 4 LPGA non si applica pertanto all’art. 53 cpv. 1 LADI.

Al riguardo cfr. pure STCA 38.2015.1 del 13 aprile 2015 consid. 2.6.

In una sentenza C 108/86, del 14 agosto 2006, l'Alta Corte ha riconfermato la propria giurisprudenza, sottolineando quanto segue:

" Laut Art. 53 Abs. 3 AVIG erlischt mit dem Ablauf der 60-tägigen Frist der Anspruch auf Insolvenzentschädigung. Entsprechend dem Verwirkungscharakter der Frist (BGE 123 V 107 Erw. 2a; ARV 2002 S. 187 Erw. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Stand Frühjahr 1998, S. 193 Rz 515) geht unter Vorbehalt einer allfälligen Wiederherstellung der Anspruch als solcher unter. Er existiert nicht mehr (Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Band I, Bern 1987, S. 569, Rz 19 zu Art. 53; Beatrice Grob-Andermacher, Die Rechtslage des Arbeitnehmers bei Zahlungsunfähigkeit und Konkurs des Arbeitgebers, Diss. Zürich 1982, S. 117; vgl. auch Hans-Ulrich Stauffer, Die Arbeitslosenversicherung, Zürich 1984, S. 180; Urs Burgherr, Die Insolvenzentschädigung, Diss. Zürich 2004, S. 103; Boris Rubin, Assurance-chômage, Delémont 2005, S. 356)."

2.4. Ai sensi dell’art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento e compia l’atto omesso.

Di analogo tenore è l’art. 13 Lptca relativo alla restituzione per questa inosservanza.

In una sentenza del 21 giugno 1988 nella causa J.K., pubblicata parzialmente in DTF 114 V 123 ed integralmente in DLA 1988 p. 125ss, il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che la restituzione di un termine decorso per far valere un diritto ad indennità di disoccupazione, per lavoro ridotto o per intemperie, può essere concessa in quanto il ritardo sia dovuto a motivo scusabile.

Questo principio giurisprudenziale trova parimenti applicazione a proposito dell’indennità per insolvenza (cfr. 8C_335/2010 del 1° giugno 2010 consid. 3.2.1.; 8C_336/2010 del 1° giugno 2010, consid. 3.2.1.).

Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).

Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, N. 4-6 ad art. 41, pag. 526-527; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

La giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

2.5. In una sentenza 38.2006.35 del 18 dicembre 2006 questo Tribunale ha ritenuto tempestiva la domanda d’indennità per insolvenza inoltrata da un assicurato che sosteneva di non avere ricevuto un’informazione completa da parte dell’Ufficio esecuzione e fallimenti.

In quell’occasione il TCA ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

2.7. Nell'evenienza concreta risulta dagli atti dell'incarto che

l'assicurato il 25 settembre 2006 ha insinuato presso l'UEF di __________ un credito di fr. 4'290.-- per il salario dovutogli dalla __________ nel periodo dal 1.1. al 13.6.2005 (cfr. Doc. A3).

La sospensione della procedura per mancanza di attivo è stata pubblicata sul FUSC il __________ (cfr. Doc. A4).

L'assicurato ha presentato la domanda di indennità per insolvenza alla Cassa di disoccupazione soltanto il 12 febbraio 2006 (cfr. Doc. 11).

Con la decisione su opposizione qui impugnata la Cassa di disoccupazione ha respinto la domanda, ritenendola tardiva, visto che il termine di 60 giorni per fare valere il diritto scadeva il 6 dicembre 2005 (cfr. art. 53 cpv. 1 LADI e consid. 1.3).

L'assicurato giustifica il ritardo sostenendo di non essere stato a conoscenza del termine dell'art. 53 cpv. 1 LADI, in particolare di non essere stato informato al proposito dall'UEF quando ha insinuato il suo credito durante il mese di settembre 2005 (cfr. consid. 1.1 e 1.2).

Le argomentazioni dell'assicurato, analoghe a quelle sollevate in passato da altri ricorrenti, sono state già respinte dal TFA (cfr. consid. 2.5).

Tale giurisprudenza è tuttavia stata sviluppata dall'Alta Corte anteriormente all'entrata in vigore della LPGA.

Nella sentenza del 13 luglio 2005 nella causa D. (C 273/04) l'Alta Corte ha invece lasciato indecisa la questione di sapere se questa giurisprudenza, che sostanzialmente applica il principio secondo cui nessuno può prevalersi dall'ignoranza della legge e che non riconosce un obbligo di informazione da parte dell'amministrazione in questo contesto, può essere mantenuta dopo l'entrata in vigore dell'art. 27 LPGA.

La questione deve pertanto essere esaminata in questa occasione, visto che quella disposizione della LPGA è da tempo in vigore (cfr. consid. 2.6).

Invitata ad illustrare a questo Tribunale in che modo rispetta il suo obbligo di informazione ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 LPGA in materia di indennità per insolvenza, la Cassa di disoccupazione ha fatto riferimento alle informazioni relative a tutte le prestazioni assicurative pubblicate regolarmente all'inizio di ogni anno sul Foglio Ufficiale.

Il TCA nota che, effettivamente, sul Foglio Ufficiale __________ di __________ alla pag. __________ seg. sono state pubblicate le "Informazioni periodiche sull'AVS, sull'AI, sulle PC, sugli AF, sull'AM, sull'AD e sulla LAPS".

In particolare alla pag. 283 seg. vengono fornite le indicazioni che concernono l'indennità per insolvenza e segnatamente quelle relative al "Termine per l'esercizio del diritto all'indennità", precisando quanto segue:

" Questo termine varia n base alle diverse situazioni:

  • In caso di fallimento dichiarato, il diritto deve essere esercitato entro 60 giorni dopo la pubblicazione del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

  • In caso di indebitamento notorio del datore di lavoro, l'assicurato deve far vale­re il suo diritto entro 60 giorni dal termine non utilizzato per la presentazione della domanda di fallimento. Questo significa che, visto che l'assicurato dispo­ne di un termine di 1 anno al massimo dall'ordine di pagamento per richiedere il fallimento, il termine totale per la richiesta dell'indennità per insolvenza è di I anno e 60 giorni, se nessun creditore è disposto ad anticipare i costi.

  • In caso di pignoramento del datore di lavoro, il lavoratore deve far valere il di­ritto entro 60 giorni dopo l'esecuzione del pignoramento (art. 53 cpv. 2 LAD).

  • In caso di moratoria concordata, il lavoratore deve far valere il suo diritto entro 60 giorni dalla pubblicazione della concessione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.

  • In caso di aggiornamento della dichiarazione di fallimento da parte del giudice, il lavoratore deve far valere il diritto all'indennità per insolvenza entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'aggiornamento nel Foglio ufficiale svizzero di com­mercio.

Il termine per il diritto all'indennità non può, in nessun caso, essere prorogato. Alla scadenza del termine, il diritto si estingue (art. 53 cpv. 3 LADI)." (pag. 484)

Il TCA constata che se, da una parte, questa informazione è indubbiamente completa e precisa, d'altra parte, essa è fornita una volta sola, all'inizio di ogni anno sul Foglio Ufficiale insieme a quelle degli altri organi delle diverse assicurazioni sociali.

Secondo questo Tribunale, viste le particolari caratteristiche dell'indennità per insolvenza, che viene richiesta per dei crediti salariali scoperti che vengono pure fatti valere in via esecutiva e dunque nel contesto di procedure che vedono coinvolti diversi organi delle assicurazioni sociali, ma non solo (ad esempio: cassa pubblica cantonale di disoccupazione, art. 77 LADI, datore di lavoro, art. 88 LADI, e Ufficio delle esecuzioni e dei fallimenti) tale informazione è tuttavia insufficiente.

Affinché gli assicurati possano essere adeguatamente informati ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 LPGA è necessario che i datori di lavoro e gli UEF, attraverso una esplicita comunicazione dalla Cassa, vengano invitati a fornire agli assicurati delle indicazioni relative al diritto all'indennità per insolvenza, ivi comprese quelle che concernono i termini per fare valere il diritto. Ciò può avvenire ad esempio, attraverso la consegna di un opuscolo informativo (fornito dalla Cassa Cantonale) a tutti gli assicurati delle ditte in fallimento o in moratoria concordataria (art. 58 LADI) tramite i propri datori di lavoro o gli uffici di esecuzione e fallimenti.

L'importanza di questo tipo di comunicazione è peraltro dimostrato anche dalla seguente informazione generale, figurante su sito internet del SECO e destinata ai datori di lavoro.

" L'indennità per insolvenza (II)

Obiettivo

L'indennità per insolvenza copre i crediti salariali per un massimo di quattro mesi, nel caso di insolvenza del datore di lavoro. L'indennità per insolvenza viene versata soltanto per lavori effettivamente prestati. L'indennità per insolvenza viene pagata direttamente alle persone interessate.

Chi è assicurato ossia chi ha diritto all'indennità?

I lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione che in Svizzera sottostanno ad una procedura d'esecuzione forzata o che occupano lavoratori in Svizzera, hanno diritto all'indennità per insolvenza se

■ il loro datore di lavoro ha dichiarato fallimento e se vantano crediti salariali

■ il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese

■ hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali

Prestazioni

L'indennità per insolvenza copre le richieste salariali effettive al cento per cento per quattro mesi al massimo. Sono considerate richieste anche un'eventuale tredicesima mensilità o una gratifica, se se ne ha diritto. Tuttavia, il guadagno indennizzabile è limitato a CHF 8'900.-- franchi al massimo.

Domanda di indennità

Il lavoratore che chiede l'indennità per insolvenza deve presentare la corrispondente domanda alla cassa pubblica competente nella sede dell'azienda.

Le casse pubbliche Le forniranno volentieri ulteriori dettagli sull'indennità per insolvenza.

Avete domande?

Le casse pubbliche di disoccupazione vi risponderanno volentieri. Non esitate a contattarle." (cfr. www.area-lavoro. ch /arbeitgeber/massentlassung/insolvenz).

Da notare peraltro, anche sul sito del SECO, che non figura alcun indicazione relativa al termine per far valere il diritto all'indennità per insolvenza.

2.8. Nell'evenienza concreta il TCA ha appurato che il datore di

lavoro del ricorrente, organo di esecuzione della LADI (cfr. art. 76 cpv. 1 lett. gi LADI), non ha fornito all'assicurato nessuna informazione riguardo al suo diritto a percepire l'indennità per insolvenza, sebbene sul sito internet del SECO figuri un opuscolo proprio su questo tema proprio destinato ai datori di lavoro (consid. 1.7).

Ora, secondo l'art. 88 cpv. 2 lett. d LADI, "i datori di lavoro soddisfano gli obblighi loro imposti in materia di informazione e annuncio".

Inoltre l'UEF di __________, malgrado l'insinuazione del credito sia avvenuta il 25 settembre 2005 (cfr. Doc. A3), soltanto l'8 febbraio 2006, rispondendo ad uno scritto dell'assicurato del 31 gennaio 2006 (cfr. Doc. A4) l'ha informato della possibilità di inoltrare alla Cassa pubblica una richiesta di indennità per insolvenza.

Subito dopo avere ricevuto questa informazione il ricorrente ha poi immediatamente richiesto le indennità per insolvenza il 12 febbraio 2006 (cfr. Doc. A6). Egli ha compilato l'apposito formulario su cui figura esplicitamente l'indicazione relativa al termine di 60 giorni soltanto il 24 marzo 2006 (cfr. Doc. 8).

Questo Tribunale, constata dunque innanzitutto che la Cassa di disoccupazione ha violato il suo obbligo di informazione generale derivante dall'art. 27 LPGA cpv. 1, non trasmettendo ai datori di lavoro e agli stessi UEF un opuscolo informativo destinato agli assicurati che illustri le condizioni per poter beneficiare del diritto all'indennità per insolvenza. Il TCA rileva inoltre che nel caso concreto, anche l'ex datore di lavoro non ha informato l'assicurato e che quest'ultimo ha presentato la sua domanda subito dopo essere stato informato spontaneamente dall'UEF della possibilità di chiedere le indennità per insolvenza.

In simili condizioni il TCA ritiene che vi siano valide ragioni atte a giustificare il ritardo ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.3).

Di conseguenza, siccome la domanda è tempestiva, gli atti sono rinviati alla Cassa per esaminare le altre condizioni da cui dipendente il riconoscimento dal diritto alle indennità per insolvenza.”

Il giudizio cantonale è stato annullato dal Tribunale federale il quale nella sentenza C 20/07 del 22 ottobre 2007, si è così espresso:

" 3.

Secondo l'art. 53 cpv. 1 LADI se il datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento, il lavoratore deve far valere il diritto all'indennità, entro 60 giorni dopo la pubblicazione del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, alla cassa pubblica competente nel luogo dell'ufficio d'esecuzione e fallimenti.

Per il cpv. 3 della norma, alla scadenza di questi termini, il diritto all'indennità per insolvenza si estingue. Si tratta di un termine di perenzione (DTF 123 V 106 consid. 2a pag. 107).

Dalla documentazione agli atti si evince che l'assicurato ha insinuato all'UEF di M._____, nell'ambito della procedura connessa alla decozione della N.____ Sagl, un credito di fr. 4'290.- per stipendi non percepiti dal 1° gennaio al 13 giugno 2005. Emerge inoltre che il xxx è stato pubblicato sul FUC e sul FUSC il fallimento della ditta e che il 12 febbraio 2006 l'assicurato - dopo lo scritto 8 febbraio 2006 dell'UEF - si è annunciato alla Cassa cantonale di disoccupazione per poter beneficiare delle indennità in caso d'insolvenza, richiesta che la Cassa ha respinto il 4 aprile 2006.

Da quanto precede appare in tutta evidenza dal profilo temporale che - quando l'assicurato ha inoltrato alla Cassa la richiesta di contributi assicurativi a seguito del fallimento della datrice di lavoro - il termine perentorio di 60 giorni previsto dall'art. 53 cpv. 1 LADI era scaduto da oltre due mesi.

Per il chiaro tenore letterale della disciplina citata, l'interessato avrebbe infatti dovuto presentare la richiesta alle assicurazioni sociali entro 60 giorni dalla pubblicazione del fallimento della N.________ Sagl sul FUC e FUSC, ossia entro il 6 dicembre 2005, a prescindere dalla necessità di far valere il credito in sede fallimentare previa insinuazione all'UEF di M._________.

Trattandosi di procedure parallele e del tutto autonome, per l'ossequio del termine perentorio ex art. 53 cpv. 3 LADI a nulla sussidia il fatto che l'assicurato abbia tempestivamente insinuato all'organo d'esecuzione e fallimento la sua pretesa creditoria. Infatti, il presupposto per far valere il suo diritto all'indennità per insolvenza nei confronti dell'assicurazione contro la disoccupazione in conformità dell'art. 53 cpv. 1 LADI era la notifica alla "cassa pubblica competente" (cfr. in senso convergente la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 152/00 del 18 dicembre 2000, consid. 2).

Ne consegue che la richiesta 12 febbraio 2006 è formalmente perenta.”

In una sentenza 8C_335/2010 del 1° giugno 2010, l’Alta Corte ha poi ribadito che:

" 2.1 Anspruch auf Insolvenzentschädigung haben Arbeitnehmer von Arbeitgebern, die in der Schweiz der Zwangsvollstreckung unterliegen oder in der Schweiz Arbeitnehmer beschäftigen, unter anderem wenn gegen ihren Arbeitgeber der Konkurs eröffnet wird und ihnen in diesem Zeitpunkt Lohnforderungen zustehen (Art. 51 Abs. 1 lit. a AVIG). Nach Art. 53 Abs. 1 AVIG muss der Arbeitnehmer den Entschädigungsanspruch spätestens 60 Tage nach der Veröffentlichung des Konkurses im SHAB bei der öffentlichen Kasse stellen, die am Ort des Betreibungs- und Konkursamtes zuständig ist. Mit dem Ablauf dieser Frist erlischt der Anspruch auf Insolvenzentschädigung (Art. 53 Abs. 3 AVIG). Bei der erwähnten Frist handelt es sich um eine solche mit Verwirkungsfolge (vgl. u.a. Urteil [des Eidg. Versicherungsgerichts] C 226/94 vom 6. März 1995 E. 1a mit Hinweisen, in: ARV 1995 S. 122).“

2.6. Nella presente fattispecie dagli atti dell’incarto emerge che il 18 marzo 2015 RI 1 ha chiesto l’indennità per insolvenza per i crediti salariali relativi al periodo dal 1° aprile al 19 maggio 2013 (cfr. doc.11 e 11a).

Il fallimento della __________ è stato pronunciato l’11 giugno 2014 ed è stato pubblicato sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) il 4 luglio 2014 (cfr. doc. 1).

Come rettamente considerato dalla Cassa (cfr. doc. III), il termine di 60 giorni per presentare la domanda di insolvenza è dunque scaduto, giusta l’art. 53 cpv. 1 LADI il 2 settembre 2014.

Di conseguenza, la domanda del 18 marzo 2015 è tardiva e il diritto di RI 1 di ottenere le indennità per insolvenza è perento.

Il ricorrente ha fatto valere che l’Ufficio esecuzione e fallimenti e la Cassa di disoccupazione avrebbero dovuto fargli presente che al momento in cui ha inoltrato la domanda di esecuzione la ditta era già fallita (cfr. consid.1.2).

Analoghe considerazioni erano state sviluppate nella causa 38.2006.35 del 18 dicembre 2006 ed erano state fatte proprie dal TCA (cfr. consid 2.5).

Il Tribunale federale non è stato del medesimo avviso e ha annullato il giudizio cantonale, evidenziando che il presupposto per far valere il diritto all’indennità per insolvenza nei confronti dell’assicurazione contro la disoccupazione, in conformità all’art. 53 cpv. 1 LADI, era esclusivamente la notifica alla cassa competente (cfr. STF C 20/07 del 22 ottobre 2007).

La medesima soluzione si impone nel caso concreto.

In simili condizioni la domanda di indennità per insolvenza deve così essere respinta in quanto tardiva e di conseguenza la decisione su opposizione assunta dalla CO 1 in data 5 maggio 2015 va confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

14

AVIG

  • Art. 51 AVIG
  • Art. 53 AVIG

LAD

  • art. 53 LAD

LADI

  • art. 51 LADI
  • art. 52 LADI
  • art. 53 LADI
  • art. 58 LADI
  • art. 76 LADI
  • art. 77 LADI
  • art. 88 LADI

LPGA

  • art. 27 LPGA
  • art. 38 LPGA
  • art. 41 LPGA

OADI

  • art. 77 OADI

Gerichtsentscheide

22