Raccomandata
Incarto n. 38.2015.41
CL/RS
Lugano 6 agosto 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, giurista
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell'11 maggio 2015 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 aprile 2015 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con la decisione su opposizione del 20 aprile 2015, la CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la propria decisione del 17 marzo 2015 (cfr. doc. 3) con cui ha ritenuto che il diritto alle indennità di insolvenza per i crediti salariali ascrivibili a RI 1 era perento. Contestualmente l’amministrazione ha in particolare evidenziato quanto segue:
" (…)
L’opponente ha prestato la propria attività lavorativa presso la __________ dal 29.10.10 al 04.08.2013 in qualità di gerente.
Con domanda del 06.03.2015 ha rivendicato alla Cassa il versamento di fr. 13'318.00 per salari arretrati, spese e ripetibili, come da notifica di credito dell’8 luglio 2014.
La Cassa, con decisione del 17.03.2015, ha respinto la domanda poiché tardiva. Il fallimento della ditta era stato infatti pubblicato sul Foglio ufficiale svizzero in data 08.08.2014 e il termine per la prestazione della richiesta scadeva quindi il 07.10.2014.
Con opposizione del 9 aprile 2014 l’assicurata, per il tramite del suo patrocinatore, contesta la decisione della Cassa in quanto asserisce che unicamente in data 12.02.2015 ha ricevuto la sentenza a suo favore riguardante il riconoscimento integrale delle sue spettanze salariali e pertanto è da tale data che deve decorrere il termine dei 60 giorni per l’inoltro della richiesta d’insolvenza.
La Cassa prende atto delle osservazioni presentate in sede di opposizione ma non può che riconfermarsi nella sua decisione di rifiuto. L’assicurata avrebbe dovuto infatti inoltrare alla Cassa, nei termini previsti dalla LADI, la sua domanda d’insolvenza così come ha fatto la notifica per il credito insinuata all’Ufficio dei fallimenti nei termini previsti dalla LEF, nonostante tale credito fosse sub judice. La Cassa avrebbe poi, se del caso, provveduto a tenere in sospeso la pratica fino alla sentenza giudiziale. (…)” (cfr cfr. doc. 1: A)
1.2. In data 11 maggio 2015 RI 1, per il tramite del proprio patrocinatore, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA avverso la decisione su opposizione del 20 aprile 2015 (cfr. doc. 1; A). A sostegno delle proprie motivazioni ella ha asserito quanto segue:
" (…)
A seguito del fallimento della datrice di lavoro, __________, la qui ricorrente ha insinuato il suo credito per pretese salariali all’Ufficio Fallimenti e, per scelta, non ha richiesto alla Cassa le sue pretese in quanto sub judice (Pretura di __________).
(…)
La scelta di non insinuare il credito alla Cassa si è basata sul fatto che tutti gli stipendi non pagati sono stati contestati nell’Azione di disconoscimento del debito promossa dal datore di lavoro (…)
Unicamente dopo l’emanazione della sentenza 12.02.15, si è provveduto alla richiesta delle indennità per insolvenza alla Cassa CO 1 (questo il 04.03.2015) rispettando almeno il termine di due mesi della LADI. (…)
A mente della ricorrente, il termine delle LADI non è da intendersi limitativamente nel senso temporale, ma dal momento in cui il salario, non percepito, sia inequivocabilmente dovuto (Diritto).
Ora, la causa di compensazione impediva, de facto, la notifica, mancandone le premesse di merito e pertanto il termine deve considerarsi sospeso.
Una corretta interpretazione infatti non può essere che quella della qui ricorrente, in perfetta buona fede.
La causa di disconoscimento poteva concludersi diversamente o addirittura il credito vantato dalla datrice di lavoro essere messo all’asta.
In particolare Art. 51 cpv. 1 a.
Al momento dell’apertura del fallimento, formalmente fino alla decisione finale del 12 febbraio 2015, non vi erano crediti salariali non contestati, quindi non vi era diritto a richiedere indennità.
Sia il diritto all’indennità sia il credito salariale si sono concretizzati definitivamente con la citata Decisione finale del 12 febbraio 2015.
Non toccava alla Cassa tenere in sospeso la procedura ma alla Signora RI 1 richiedere un’indennità realmente riconosciuta.” (cfr. doc. I)
1.3. Nella risposta di causa del 29 maggio 2015, la Cassa si è riconfermata nella propria decisione su opposizione emessa in data 20 aprile 2015 (cfr. doc. 1; A). L’amministrazione ha in particolare evidenziato quanto segue:
" (…)
La tesi presentata dalla ricorrente di considerare, quale inizio del termine di 60 giorni per l’inoltro della richiesta di insolvenza, la data del 12 febbraio 2015 non può trovare accoglimento. Infatti, il diritto deve essere fatto valere entro 60 giorni dalla pubblicazione del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, che nella fattispecie è il giorno 08 agosto 2014 con scadenza il giorno 07 ottobre 2014.” (cfr. doc. III)
1.4. Il documento III è stato trasmesso in data 1° giugno 2015 alla ricorrente, che non ha presentato alcun ulteriore mezzo di prova entro il termine di 10 giorni concessole da questo Tribunale (cfr. doc. IV).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha ritenuto tardiva la domanda di indennità per insolvenza inoltrata da RI 1 in data 4 marzo 2015.
Secondo l’art. 51 LADI i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che soggiacciono in Svizzera ad una procedura d’esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all’indennità per insolvenza, se:
a. il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure
b. il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o
c. hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali.
Il cpv. 2 di questa disposizione stabilisce poi che non hanno diritto all’indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente dell’azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell’azienda.
2.2. A norma dell’art. 53 cpv. 1 LADI se il datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento, il lavoratore deve far valere il diritto all’indennità entro 60 giorni dopo la pubblicazione del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, alla cassa pubblica competente nel luogo dell’ufficio d’esecuzione e fallimenti.
L'art. 53 cpv. 2 LADI prevede che nel caso di pignoramento del datore di lavoro, il lavoratore deve far valere il diritto all'indennità entro 60 giorni dopo l'esecuzione del pignoramento.
Alla scadenza di questi termini, il diritto all’indennità per insolvenza, che copre unicamente i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto lavorativo (art. 52 cpv. 1 LADI), si estingue ai sensi dell’art. 53 cpv. 3 LADI.
L’assicurato che pretende un’indennità per insolvenza deve presentare alla cassa competente:
a) il modulo di domanda d’indennità debitamente compilato; b) il certificato d’assicurazione AVS/AI;
c) il permesso di domicilio o di dimora oppure un’attestazione di domicilio del Comune
d) tutti gli altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il diritto all’indennità (cfr. art. 77 cpv. 1 OADI; sul tema cfr.: STF 8C_335/2010 del 1° giugno 2010).
2.3. Per costante giurisprudenza federale i termini previsti dalla LADI per il preannuncio, rispettivamente per fare valere il diritto alle prestazioni, non costituiscono semplici prescrizioni d’ordine, ma hanno carattere perentorio.
Concretamente, ciò significa che nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio, la mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto per mancanza di un presupposto formale.
Allorché invece la legge prevede un termine per fare valere il diritto, il mancato rispetto dello stesso provoca la decadenza del diritto alle prestazioni (su queste questioni, cfr. in particolare: STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 no 13 pag. 70 consid. 1a; DLA 1995 no 21 pag. 123 consid. 1a DTF 117 V 244; DTF 110 V 334; DLA 1986 p. 50; DTF del 15 aprile 1987 nella causa B. C. SA, non pubblicata e H. U. Stauffer, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo 1992, p. 56 e 65).
Pertanto se la domanda d’indennizzazione viene presentata dopo il termine di 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio - senza che siano adempiuti i necessari presupposti per la “restituzione di un termine” - il diritto all’indennità per insolvenza si estingue. Al riguardo, occorre rilevare che, per quanto attiene alla domanda di indennità per insolvenza, la perentorietà del termine per far valere il diritto all’indennizzazione viene espressamente sancita dall’art. 53 cpv. 3 LADI.
Nel caso di sospensione del fallimento per mancanza di attivi e in assenza di una pubblicazione anteriore della pronuncia del fallimento, è la pubblicazione della misura di sospensione ad essere determinate ai fini della decorrenza del termine per presentare la domanda di indennità per insolvenza (cfr. STF 8C_541/2009 del 19 novembre 2009, consid. 4 e DTF 114 V 354).
La nostra Massima istanza ha stabilito che la sospensione dei termini di cui all’art. 38 cpv. 4 LPGA (ad esempio in occasione del periodo dal 15 luglio al 15 agosto incluso) non si applica che ai termini di natura procedurale, ad esclusione dei termini relativi all’esercizio di un diritto (cfr. STF C_108/06 del 16 agosto 2006 consid. 4.2., pubblicata in DLA 2007 pag. 303 e SVR 2007 AIV no 1 pag. 1). Il termine di cui all’art. 53 cpv. 1 LADI è un termine per l’esercizio del diritto alle indennità di insolvenza, di natura perentoria (cfr. STF C_108/06, consid. 4.3., DTF 123 V 106 consid. 2a pag. 107). L’art. 38 cpv. 4 LPGA non si applica pertanto all’art. 53 cpv. 1 LADI.
Al riguardo cfr. pure STCA 38.2015.1 del 13 aprile 2015 consid. 2.6.
In una sentenza C 108/86, del 14 agosto 2006, l'Alta Corte ha riconfermato la propria giurisprudenza, sottolineando quanto segue:
" Laut Art. 53 Abs. 3 AVIG erlischt mit dem Ablauf der 60-tägigen Frist der Anspruch auf Insolvenzentschädigung. Entsprechend dem Verwirkungscharakter der Frist (BGE 123 V 107 Erw. 2a; ARV 2002 S. 187 Erw. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Stand Frühjahr 1998, S. 193 Rz 515) geht unter Vorbehalt einer allfälligen Wiederherstellung der Anspruch als solcher unter. Er existiert nicht mehr (Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Band I, Bern 1987, S. 569, Rz 19 zu Art. 53; Beatrice Grob-Andermacher, Die Rechtslage des Arbeitnehmers bei Zahlungsunfähigkeit und Konkurs des Arbeitgebers, Diss. Zürich 1982, S. 117; vgl. auch Hans-Ulrich Stauffer, Die Arbeitslosenversicherung, Zürich 1984, S. 180; Urs Burgherr, Die Insolvenzentschädigung, Diss. Zürich 2004, S. 103; Boris Rubin, Assurance-chômage, Delémont 2005, S. 356)."
In una sentenza C 20/07 del 22 ottobre 2007, la nostra Massima Istanza, circa l’applicazione dell’art. 53 cpv. 1 e 3 LADI, nel caso di un assicurato che si era annunciato alla Cassa cantonale di disoccupazione oltre il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale del fallimento della ditta presso cui era attivo, ha posto in particolare evidenza che:
" 3.
Secondo l'art. 53 cpv. 1 LADI se il datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento, il lavoratore deve far valere il diritto all'indennità, entro 60 giorni dopo la pubblicazione del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, alla cassa pubblica competente nel luogo dell'ufficio d'esecuzione e fallimenti.
Per il cpv. 3 della norma, alla scadenza di questi termini, il diritto all'indennità per insolvenza si estingue. Si tratta di un termine di perenzione (DTF 123 V 106 consid. 2a pag. 107).
Dalla documentazione agli atti si evince che l'assicurato ha insinuato all'UEF di M._____, nell'ambito della procedura connessa alla decozione della N.____ Sagl, un credito di fr. 4'290.- per stipendi non percepiti dal 1° gennaio al 13 giugno 2005. Emerge inoltre che il xxx è stato pubblicato sul FUC e sul FUSC il fallimento della ditta e che il 12 febbraio 2006 l'assicurato - dopo lo scritto 8 febbraio 2006 dell'UEF - si è annunciato alla Cassa cantonale di disoccupazione per poter beneficiare delle indennità in caso d'insolvenza, richiesta che la Cassa ha respinto il 4 aprile 2006.
Da quanto precede appare in tutta evidenza dal profilo temporale che - quando l'assicurato ha inoltrato alla Cassa la richiesta di contributi assicurativi a seguito del fallimento della datrice di lavoro - il termine perentorio di 60 giorni previsto dall'art. 53 cpv. 1 LADI era scaduto da oltre due mesi.
Per il chiaro tenore letterale della disciplina citata, l'interessato avrebbe infatti dovuto presentare la richiesta alle assicurazioni sociali entro 60 giorni dalla pubblicazione del fallimento della N.________ Sagl sul FUC e FUSC, ossia entro il 6 dicembre 2005, a prescindere dalla necessità di far valere il credito in sede fallimentare previa insinuazione all'UEF di M._________.
Trattandosi di procedure parallele e del tutto autonome, per l'ossequio del termine perentorio ex art. 53 cpv. 3 LADI a nulla sussidia il fatto che l'assicurato abbia tempestivamente insinuato all'organo d'esecuzione e fallimento la sua pretesa creditoria. Infatti, il presupposto per far valere il suo diritto all'indennità per insolvenza nei confronti dell'assicurazione contro la disoccupazione in conformità dell'art. 53 cpv. 1 LADI era la notifica alla "cassa pubblica competente" (cfr. in senso convergente la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 152/00 del 18 dicembre 2000, consid. 2).
Ne consegue che la richiesta 12 febbraio 2006 è formalmente perenta.”
Infine, in una sentenza 8C_335/2010 del 1° giugno 2010, l’Alta Corte ha ribadito che:
" 2.1 Anspruch auf Insolvenzentschädigung haben Arbeitnehmer von Arbeitgebern, die in der Schweiz der Zwangsvollstreckung unterliegen oder in der Schweiz Arbeitnehmer beschäftigen, unter anderem wenn gegen ihren Arbeitgeber der Konkurs eröffnet wird und ihnen in diesem Zeitpunkt Lohnforderungen zustehen (Art. 51 Abs. 1 lit. a AVIG). Nach Art. 53 Abs. 1 AVIG muss der Arbeitnehmer den Entschädigungsanspruch spätestens 60 Tage nach der Veröffentlichung des Konkurses im SHAB bei der öffentlichen Kasse stellen, die am Ort des Betreibungs- und Konkursamtes zuständig ist. Mit dem Ablauf dieser Frist erlischt der Anspruch auf Insolvenzentschädigung (Art. 53 Abs. 3 AVIG). Bei der erwähnten Frist handelt es sich um eine solche mit Verwirkungsfolge (vgl. u.a. Urteil [des Eidg. Versicherungsgerichts] C 226/94 vom 6. März 1995 E. 1a mit Hinweisen, in: ARV 1995 S. 122).“
2.4. Ai sensi dell’art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, semper che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento e compia l’atto omesso.
Di analogo tenore è l’art. 13 Lptca relativo alla restituzione per questa inosservanza.
In una sentenza del 21 giugno 1988 nella causa J.K., pubblicata parzialmente in DTF 114 V 123 ed integralmente in DLA 1988 p. 125ss, il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che la restituzione di un termine decorso per far valere un diritto ad indennità di disoccupazione, per lavoro ridotto o per intemperie, può essere concessa in quanto il ritardo sia dovuto a motivo scusabile.
Questo asserto giurisprudenziale trova parimenti applicazione nell’indennità per insolvenza (cfr. 8C_335/2010 del 1° giugno 2010 consid. 3.2.1.; 8C_336/2010 del 1° giugno 2010, consid. 3.2.1.).
Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).
Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.
L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, N. 4-6 ad art. 41, pag. 526-527; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
2.5. Nella presente fattispecie dagli atti dell’incarto emerge che il 4 marzo 2015 RI 1 ha chiesto l’indennità per insolvenza per i crediti salariali relativi al periodo dal 1° giugno al 4 agosto 2013 (cfr. doc. 8).
Il fallimento della __________, pronunciato con decisione della Pretura del Distretto di __________ del 26 giugno 2014, è stato pubblicato sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) il 2 luglio 2014 (cfr. estratto del Registro di commercio reperibile al sito internet www.zefix.ch).
In data 7 agosto 2014 l’Ufficio dei fallimenti ha trasmesso per conoscenza al patrocinatore del ricorrente un avviso circa la pubblicazione, che avrebbe dovuto avere luogo il giorno seguente sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, del fallimento della società presso cui RI 1 era attiva (cfr. doc. 13; 14).
Questa Corte rileva che tale pubblicazione non risulta a Registro di commercio.
La data esatta della pubblicazione del fallimento della __________ sul FUSC non modifica l’esito della presente vertenza, dal momento che, come rettamente considerato dalla Cassa (cfr. doc. III), il termine di 60 giorni per presentare la domanda di insolvenza era scaduto, giusta l’art. 53 cpv. 1 LADI, al più tardi, anche tenendo conto dell’asserita pubblicazione del fallimento nell’agosto 2014, in data 7 ottobre 2014 (cfr. doc. 14; estratto del Registro di commercio reperibile al sito www.zefix.ch).
Di conseguenza, la domanda del 4 marzo 2015 è tardiva e il diritto di RI 1 di ottenere le indennità per insolvenza è perento.
La ricorrente ha fatto valere che la tardività del deposito della domanda in esame fosse stata dovuta ad una sua scelta, la quale ha atteso l’esito dei procedimenti che la vedevano opposta all’ex datrice di lavoro, conclusisi con sentenza del 12 febbraio 2015 con cui il Pretore del Distretto di __________, avv. __________, ha respinto la petizione relativa all’azione di disconoscimento del debito promossa dall’ex datrice di lavoro (cfr. doc. E), rispettivamente con sentenza del 4 ottobre 2013 con cui il Pretore del Distretto di __________, avv. __________, ha accolto l’istanza dell’insorgente tendente al rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ (cfr. doc. D; I).
Questa Corte, al riguardo, rileva che tali motivi non prmettono, secondo la giurisprudenza (cfr. consid. 2.4.), la restituzione del termine.
Come rettamente sostenuto dalla Cassa (cfr. doc. A; III), RI 1, come ha proceduto in ambito di insinuazione del credito che è stata presentata all’ufficio dei fallimenti tempestivamente in ossequio dei termini LEF l’8 luglio 2014 (cfr. doc. C; 9), prima quindi dell’emanazione delle sentenze pretorili del 4 ottobre 2014 e del 12 febbraio 2015, così avrebbe dovuto agire per quanto attiene all’inoltro della domanda d’insolvenza rispettando il termine previsto dall’art. 53 cpv. 1 LADI.
Del resto, l’Alta Corte nella sentenza C 20/07 del 22 ottobre 2007 (cfr. consid. 2.3.), ha evidenziato che il presupposto per far valere il suo diritto all’indennità per insolvenza nei confronti dell’assicurazione contro la disoccupazione, in coformità all’art. 53 cpv. 1 LADI, era esclusivamente la notifica alla cassa competente.
I procedimenti pendenti in Pretura costituivano unicamente delle procedure parallele a quella relativa alla domanda di indennità per insolvenza.
In simili condizioni la domanda di indennità per insolvenza deve essere respinta in quanto tardiva e di conseguenza la decisione su opposizione assunta dalla Cassa in data 20 aprile 2015 confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti