Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2010.42
Entscheidungsdatum
14.10.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2010.42

DC/sc

Lugano 14 ottobre 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 24 giugno 2010 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 21 maggio 2010 emanata da

Cassa CO 1,

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 21 maggio 2010 la Cassa CO 1 ha confermato la decisione del 23 marzo 2010 (cfr. doc. 6) con la quale ha respinto la domanda d'indennità per insolvenza inoltrata da RI 1, ritenendola tardiva (cfr. doc. A).

1.2. Contro la decisione su opposizione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo patrocinatore ha rilevato:

" (…)

Nel caso in esame la Cassa ha applicato al ricorrente per analogia le disposizioni concernenti il fallimento ed in particolare la prescrizione di cui all'art. 53 LADI in base alla quale la domanda d'indennità per insolvenza deve essere inoltrata entro 60 giorni dalla pubblicazione del fallimento.

A mente del ricorrente questa decisione non è corretta e come tale viola il disposto di cui all'art. 58 LADI.

Innanzitutto si deve ritenere che l'art. 58 LADI non può riferirsi al termine previsto dall'art. 53 LADI in quanto in caso di moratoria concordataria non vi è la pubblicazione del fallimento. L'art. 58 LADI ha unicamente quale scopo di conferire ai lavoratori che hanno lasciato l'impresa in caso di moratoria concordataria o di dilazione giudiziaria del fallimento gli stessi diritti dei dipendenti di una ditta fallita o il cui fallimento non viene chiesto poiché nessun credito è disposto ad anticipare le spese o che hanno presentato una domanda di pignoramento per crediti salariali. Questi lavoratori hanno dunque diritto all'indennità per insolvenza. Come detto però per i dipendenti di una ditta in moratoria concordataria non può essere applicato il termine di cui all'art. 53 LADI in quanto non vi è pubblicazione dal fallimento.

Anche se si volesse ritenere che il termine di 60 giorni di cui all'art. 53 LADI è applicabile pure ai dipendenti di una ditta in moratoria concordataria, in concreto non sarebbe data la seconda condizione posta dall'art. 58 LADI.

Il ricorrente ha lasciato l'impresa in moratoria concordataria il 28 febbraio 2010.

Il medesimo, dal 1. marzo 2010, è infatti stato assunto alle dipendenze della ditta __________.

Per il ricorrente le condizioni per poter ottenere l'indennità per insolvenza si sono dunque realizzate solo il 1. marzo 2010. In precedenza il medesimo neppure aveva il diritto di formulare una richiesta d'indennità di insolvenza. È pertanto escluso anche per questo motivo che si possa computare il termine di 60 giorni di cui all'art. 53 LADI dal 15 gennaio 2010.

L'autorità resistente ha dunque considerato a torto come tardiva la richiesta d'indennità per insolvenza del ricorrente. II presente ricorso dovrà pertanto essere accolto con conseguente riconoscimento delle postulate indennità per insolvenza a favore del signor RI 1. (…)" (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 30 luglio 2010 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

" (…)

Dalla documentazione agli atti sono rilevabili i seguenti punti:

a) con procura del 16.03.2010 il signor RI 1 dava l'autorizzazione al Sindacato __________ di rappresentarlo nei confronti della Cassa per la richiesta di indennità per insolvenza;

b) alla stessa data risulta compilato il formulario "domanda d'indennità per insolvenza";

c) con lettera accompagnatoria del 17.03.2010, per raccomandata, veniva presentata la domanda d'insolvenza alla nostra Cassa;

d) il timbro postale della raccomandata è dello stesso giorno ed il 18.03.2010 la raccomandata arriva alla Cassa.

In data 15.01.2010 è stata pubblicata sul FUSC la moratoria concordataria della __________. Dal giorno successivo decorre il termine valido di 60 giorni per presentare la domanda alla Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione. Questo termine scadeva il 16.03.2010 (16 giorni di gennaio, 28 giorni di febbraio e 16 giorni di marzo).

Con l'inoltro della domanda il 17.03.2010 il termine previsto dall'art. 53 non è stato rispettato.

Di ciò si sarebbe dovuto rendere conto il collaboratore del Sindacato in quanto tale informazione è pure ripresa sul formulario "domanda di indennità per insolvenza".

Alla Cassa, contrariamene e al parere del ricorrente, i combinati art. 53 e 58 LADI sono applicabili alla fattispecie." (Doc. III)

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Secondo l’art. 51 LADI i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che soggiacciono in Svizzera ad una procedura d’esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all’indennità per insolvenza, se:

a. il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure b. il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o c. hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali.

Il cpv. 2 di questa disposizione stabilisce poi che non hanno diritto all’indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente dell’azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell’azienda.

2.3. A norma dell’art. 53 cpv. 1 LADI se il datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento, il lavoratore deve far valere il diritto all’indennità entro 60 giorni dopo la pubblicazione del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, alla cassa pubblica competente nel luogo dell’ufficio d’esecuzione e fallimenti.

L'art. 53 cpv. 2 LADI prevede che nel caso di pignoramento del datore di lavoro, il lavoratore deve far valere il diritto all'indennità entro 60 giorni dopo l'esecuzione del pignoramento.

Alla scadenza di questi termini, il diritto all’indennità per insolvenza, che copre unicamente i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto lavorativo (art. 52 cpv. 1 LADI), si estingue ai sensi dell’art. 53 cpv. 3 LADI.

L’assicurato che pretende un’indennità per insolvenza deve presentare alla

cassa competente:

  1. il modulo di domanda d’indennità debitamente compilato;
  2. il certificato d’assicurazione AVS/AI;
  3. il permesso di domicilio o di dimora oppure un’attestazione di domicilio

del Comune ovvero, se è straniero, il permesso pertinente;

d) tutti gli altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il diritto all’indennità (cfr. art. 77 cpv. 1 OADI; sul tema cfr.: STF 8C_335/2010 del 1° giugno 2010).

2.4. L'art. 58 LADI stabilisce che in caso di moratoria concordataria o di dilazione giudiziaria del fallimento le disposizioni del presente capitolo sono applicabili per analogia ai lavoratori che hanno lasciato l'impresa.

Secondo la prassi ML/AD 2004/1, adottata dalla Segreteria di Stato per l'economia (SECO), nel caso di moratoria concordataria, gli assicurati devono far valere il loro diritto all'IDI entro 60 giorni dopo la pubblicazione della moratoria concordataria autorizzata dal giudice nel FUSC. Questo termine inizia a decorrere il giorno successivo alla data della pubblicazione della moratoria concordataria nel FUSC. Il diritto all'IDI nasce già dal momento in cui è stata autorizzata la moratoria concordataria. Se il datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento successivamente, il diritto all'IDI generato dalla moratoria concordataria non può essere di nuovo invocato, in quanto esso è decaduto per il fatto di non essere stato esercitato o di non esserlo stato tempestivamente. Se, per esempio, lo stesso datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento successivamente, poiché la moratoria concordataria è stata revocata anticipatamente o il concordato non è stato omologato, la dichiarazione di fallimento rappresenta un nuovo motivo di IDI e quindi un nuovo caso assicurato. In tal caso l'assicurazione copre soltanto i crediti salariali insorti dopo la moratoria concordataria. La Cassa non può entrare in materia di crediti salariali derivanti dal periodo precedente alla moratoria concordataria che non sono stati fatti valere tempestivamente. (cfr. Doc. 2a)

In un decreto del 26 ottobre 2009 nella causa 38.2009.40, conclusasi con una transazione omologata dal giudice, il Presidente del TCA ha sviluppato in particolare le seguenti considerazioni:

" (…)

ricordato che il 17 settembre 2009 il Presidente del TCA ha interpellato l'avv. __________, capo del settore applicazione del diritto presso la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), ponendogli il seguente quesito:

" (...)

Al fine di evadere il presente ricorso mi occorre sapere se ritiene che le indennità per insolvenza possono essere versate soltanto per il periodo dal 1.3.2007 al 7.5.2007 (come sostiene l'amministrazione) oppure durante tutti e quattro i mesi, visto che l'assicurata al momento della concessione della moratoria lavorava ancora nell'azienda e che il rischio di un doppio versamento è escluso (opinione della ricorrente).

La invito a motivare la sua risposta." (Doc. IX)

rilevato che il 25 settembre 2009 l'avv. __________ ha così risposto:

" (...)

L'art. 58 LADI ha per scopo di evitare che un assicurato possa far valere due volte un caso di insolvenza per il medesimo datore di lavoro.

Tuttavia, un lavoratore che continua a prestare la sua attività durante la moratoria concorda­taria non può essere definitivamente privato del diritto alle indennità per insolvenza. Pertan­to, nella misura in cui lo stesso, in ragione della sua permanenza presso la ditta in moratoria concordataria, non adempie le condizioni per giustificare una domanda di indennità per in­solvenza giusta l'art. 58 LADI, egli deve allora poter inoltrare la domanda ai sensi dell'art. 51 LADI al momento della dichiarazione di fallimento (cfr. nostra risposta del 30 gennaio 2007, incarto n° 38.2006.79).

Di conseguenza riteniamo che non vi sia motivo di rifiutare l'erogazione delle indennità per insolvenza ad un assicurato a seguito di fallimento del datore di lavoro, quand'anche gli ulti­mi quattro mesi di lavoro ricoprano pure un periodo anteriore alla concessione della morato­ria concordataria. Sotto quest'aspetto, il testo della Prassi ML/AD 2004/1 F18, punto 2, 3a frase, non deve essere interpretato nel senso che i crediti salariali insorti dopo la concessio­ne della moratoria concordataria non sono definitivamente coperti, ma soltanto che il motivo della moratoria non può più essere invocato se il lavoratore non ha lasciato l'azienda al mo­mento in cui è stata concessa (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pag. 2008).

Per questo motivo, un lavoratore che lascia l'azienda durante la moratoria concordataria, se vuole ottenere le indennità per insolvenza pure per il periodo posteriore alla stessa, deve a­spettare la dichiarazione di fallimento e inoltrare la domanda d'insolvenza a quel momento. Se invece presenta la sua richiesta d'indennità durante la moratoria, l'autorità competente riconosce il diritto alle indennità unicamente per i quattro mesi anteriori alla concessione del­la moratoria, ad esclusione di qualsiasi ulteriore pretesa.

In parole povere e nella fattispecie, se l'assicurata avesse chiesto le indennità per insolvenza in data 9 maggio 2007, se le sarebbe viste rifiutare, in quanto sempre impiegata nell'azienda. Se le avesse chieste al 1 ° luglio 2007, il diritto le sarebbe stato riconosciuto per i quattro me­si precedenti l'8 maggio 2007 soltanto. Tuttavia, poiché ha inoltrato la richiesta solo al mo­mento del fallimento (13 ottobre 2007), l'assicurata può vedersi riconoscere le indennità per gli ultimi quattro mesi del suo rapporto di lavoro (marzo - giugno 2007)." (Doc. Doc. X)

preso atto delle osservazioni delle parti sull'accertamento compiuto del TCA (cfr. Doc. XII e XIII);

richiamata l'udienza del 22 ottobre 2009 davanti al Presidente del TCA nel corso della quale il rappresentante della Cassa ha in particolare ribadito di avere applicato in questo caso le direttive a disposizione dell'amministrazione e il rappresentante dell'assicurata ha sottolineato di avere sin dall'inizio contestato il calcolo complessivo operato dalla Cassa e chiesto il versamento di ulteriori prestazioni, e rilevato che l'udienza citata si è così conclusa:

" (...)

Dopo discussione le parti concordano che l'importo lordo spettante all'assicurata è di complessivi fr. 2'964.20 e il netto fr. 2'722.--. Da questo importo occorre dedurre l'importo lordo di fr. 1'920.-- già versati (cfr. doc. 62). All'assicurata spettano dunque ancora fr. 802.-- netti.

Preso atto dell'istruttoria compiuta in particolare dell'accertamento del TCA presso la SECO e delle risultanze dell'odierna udienza il Presidente del TCA propone la seguente soluzione transattiva:

" La decisione su opposizione dell'8 maggio 2009 è modificata nel senso che l'assicurata ha diritto a ricevere dalla Cassa fr. 802.-- netti a titolo di indennità per insolvenza residua. La parte ricorrente rinuncia alle ripetibili."

Le parti accettano seduta stante la proposta transattiva per cui la causa verrà stralciata dai ruoli." (Doc. XVII)

ricordato che le controversie nell’ambito delle prestazioni delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione (cfr. art. 50 cpv. 1 e cpv. 3 LPGA);

precisato che, nel caso concreto, la transazione può essere omologata in quanto conforme alla situazione di fatto e di diritto e di conseguenza può essere emessa una decisione di stralcio della causa (cfr. DTF 133 V 593; STFA U 378/05 del 10 maggio 2006; DTF 131 V 417; STFA U 50/03 del 15 giugno 2005; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003; STFA C 278/01 del 17 marzo 2003; RAMI 2004 pag. 286-287; STFA B 55/02 del 9 aprile 2003; SVR 2000 AHV Nr. 23; SVR 2000 AHV Nr. 15; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AHV Nr. 74);

sottolineato che il TCA esprime l'auspicio che la risposta fornita dalla SECO nella presente vertenza, che ha permesso di risolvere una questione di principio in maniera diversa da come viene affrontata dalla Cassa cantonale di disoccupazione sulla base delle indicazioni a sua disposizione, precisi al più presto questo punto delle direttive al fine di garantire un'applicazione uniforme del diritto in tutta la Svizzera (cfr. art. 83 cpv. 1 LADI; art. 83 cpv. 3 LADI; art. 110 LADI - "Le autorità di vigilanza (art. 76 LPGA) provvedono segnatamente all'applicazione uniforme del diritto. Possono dare istruzione agli organi di esecuzione" - B. Rubin, "Assurance-chômage". Ed. Schultess, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006 p. 969-972; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage. Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Memo 1992 p. 435-436 n. 710-712 e p. 556 n. 983);

ricordato infine che il Consiglio federale, nel Messaggio concernente la modifica della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 23 settembre 2008 pubblicato nel FF 2008 p. 6761, prevede di modificare in questo senso gli articoli 52 e 58 LADI:

" Art. 52 cpv. 1, primo periodo e 1bis (nuovo)

1 L’indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro prima della dichiarazione di fallimento e gli eventuali crediti salariali per le prestazioni lavorative dopo la dichiarazione di fallimento, tuttavia, per ogni mese, fino a concorrenza dell’importo massimo di cui all’articolo 3 capoverso 2. ...

1bis L'indennità per insolvenza copre eccezionalmente i crediti salariali sorti dopo la dichiarazione di fallimento fintantoché l'assicurato non poteva ragionevolmente sapere che il fallimento era stato dichiarato e purché non siano debiti della massa fallimentare. L'indennità non può coprire un periodo superiore a quello fissato nel capoverso 1.

Art. 58

In caso di moratoria concordataria o di dilazione giudiziaria del fallimento le disposizioni del presente capitolo sono applicabili per analogia."

Nel relativo commento l'esecutivo sottolinea quanto segue:

" Art. 52 Estensione dell'indennità

Secondo il capoverso 1 l'indennità per insolvenza (II) non deve coprire, per lo stesso rapporto di lavoro, un periodo superiore a quattro mesi.

Nell'articolo si precisa ora espressamente che l'indennità copre i crediti salariali concernenti al massimo quattro mesi dello stesso rapporto di lavoro. In altri termini, per uno stesso rapporto di lavoro vengono coperti quattro mesi di salario al massi­mo, indipendentemente dal susseguirsi di varie fattispecie che danno diritto all'indennità per insolvenza (ad es. moratoria concordataria seguita da una dichiara­zione di fallimento). In tal modo si evita, ad esempio, che un datore di lavoro non sottoposto alla procedura di fallimento possa, con ripetute domande di pignoramen­to, generare di volta in volta un diritto all'indennità per insolvenza di quattro mesi. Questa situazione non offrirebbe alcuna protezione ai lavoratori ma andrebbe a beneficio del datore di lavoro. In caso di insolvenza del datore di lavoro, lo scopo dell'assicurazione contro la disoccupazione non è di coprire interamente la perdita di guadagno ma di garantirne una compensazione adeguata (art. 1a cpv. 1 lett. d LADI).

Introducendo il capoverso Ibis si traspone nella legge l'attuale articolo 75a dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI) e si precisa che l'II versata per i crediti salariali sorti dopo la dichiarazione di fallimento non può copri­re, assieme ai crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento, più di quattro mesi.

I crediti salariali sorti dopo la dichiarazione di fallimento sono coperti ìn via ecce­zionale dall'II fintantoché l'assicurato lavorava in buona fede, in quanto non poteva ragionevolmente sapere che era stato dichiarato il fallimento. L'II non copre invece mai i crediti salariali sorti dopo la dichiarazione di fallimento se si tratta di debiti della massa fallimentare (art. 211 cpv. 2 LEF).

Art. 58 Moratoria concordataria

L'indennità per insolvenza è versata anche agli assicurati che, in caso di moratoria concordataria, non lasciano l'impresa.

Secondo la disposizione attuale, in caso di moratoria concordataria o di dilazione giudiziaria del fallimento il diritto all'II sussiste unicamente per gli assicurati che hanno lasciato (definitivamente) l'impresa. Con questa disposizione il legislatore intendeva evitare che un assicurato percepisse più volte l'Il nell'ambito di uno stesso rapporto di lavoro. In caso di moratoria concordataria volta a risanare l'impresa, gli assicurati si trovano di fronte a un vero e proprio dilemma: lasciare l'impresa, ossia dare la propria disdetta per percepire l'Il, oppure restare al servizio dell'impresa con il rischio di perdere il proprio salario. Questa regolamentazione penalizza pertanto coloro che continuano a lavorare per tentare di conservare il posto di lavoro, che è appunto lo scopo della moratoria concordataria o della dilazione giudiziaria.

Dato che l'articolo 52 capoverso 1 LADI fissa ora espressamente la copertura dei crediti salariali ad al massimo quattro mesi per lo stesso rapporto di lavoro, indipen­dentemente dal susseguirsi di varie fattispecie che danno diritto all'indennità per insolvenza, la disposizione dell'attuale articolo 58 non è più necessaria. La modifica dell'articolo 52 capoverso 1 LADI risolve in maniera più pertinente il problema della ripetuta riscossione dell'II."

(FF 2008, p. 67284-67285; questi temi vedi pure STCA 38.2009.42-61 del 27 luglio 2009) (…)"

La quarta revisione della LADI del 19 marzo 2010 è stata accettata in votazione popolare il 28 settembre 2010 e entrerà in vigore il 1° aprile 2011.

2.5. Il Tribunale federale ha stabilito che i termini previsti dalla LADI per il preannuncio, rispettivamente per fare valere il diritto alle prestazioni, non costituiscono semplici prescrizioni d’ordine, ma hanno carattere perentorio (cfr. sentenza 8C_335/2010 del 1° giugno 2010; sentenza C 20/07 del 22 ottobre 2007; DTF 123 V 106 consid. 2a pag. 107; sentenza del TFA C 273/04 del 13 luglio 2005).

Concretamente ciò significa che, nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio, la mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto per mancanza di un presupposto formale.

Allorché invece la legge prevede un termine per fare valere il diritto, il mancato rispetto dello stesso provoca la decadenza del diritto alle prestazioni.

Pertanto se la domanda d’indennizzazione viene presentata dopo il termine di 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio - senza che siano adempiuti i necessari presupposti per la “restituzione di un termine” - il diritto all’indennità per insolvenza si estingue. La perentorietà del termine per far valere il diritto all’indennità per insolvenza è peraltro espressamente sancita dall’art. 53 cpv. 3 LADI.

2.6. In una sentenza C 366/99 del 18 gennaio 2000, concernente l'applicazione dell'art. 53 cpv. 1 LADI, l'Alta Corte, confermando il giudizio cantonale, ha precisato che:

" (…)

2.- Nella fattispecie, il fallimento della X, presso la quale aveva lavorato la richiedente, è stato pronunciato il 2 novembre 1998 e la relativa pubblicazione sul FUSC é avvenuta il 4 dicembre seguente. Il termine di 60 giorni prescritto dalla legge per far valere il diritto all'indennità per insolvenza era quindi già ampiamente scaduto quando, il 18 febbraio 1999, l'assicurata ha sottoscritto la domanda di prestazioni. Essendo la stessa tardiva, ne consegue la decadenza del diritto alla chieda indennità.

L. non ha fatto valere, né innanzi alle precedenti istanze né in sede di procedura federale, validi motivi idonei a giustificare la restituzione del termine inosservato. Per le ragioni già esaurientemente esposte nella pronunzia contestata - cui questa Corte deve integralmente aderire e rimandare - l'asserto della ricorrente di non essere stata a conoscenza del termine di 60 giorni, segnatamente per non esserne stata informata dalla Cassa e dai servizi sociali, non è ritenibile quando innanzitutto si consideri che, per una regola generale, nessuno può prevalersi dell'ignoranza della legge (cfr. DTF 124 V 220 consid. 2b/aa, 113 V 88 consid. 4c). Né d'altra parte è pertinente il richiamo ad un presunto obbligo di informazione dell'amministrazione ritenuto come la stessa si attui in generale solo dopo domanda da parte dell'assicurato e in tal caso può, qualora sia errata, trovare tutela nel rispetto del principio della buona fede (cfr. DTF 124 V 220 consid. 2b/aa, 109 V 55 consid. 3a, 107 V 160 consid. 2). (…)"

In un'altra sentenza C 273/04 del 13 luglio 2005 il TFA ha negato ad un assicurato il diritto alle indennità per insolvenza , argomentando:

" (…)

  1. (...)

Lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le délai dont dispose le travailleur pour présenter sa demande d'indemnisation est de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce (art. 53 al. 1 LACI). En cas de saisie de l'employeur, ce délai court à compter de la date de l'exécution de la saisie (al. 2). Le délai de 60 jours a un caractère péremptoire, mais est accessible à la restitution (al. 3; ATF 123 V 107 consid. 2a).

3.2 Une prétention périmée à une indemnité en cas d'insolvabilité ne renaît pas lors d'un nouveau cas d'insolvabilité de l'employeur. Les créances de salaires antérieures au dépòt d'une réquisition de saisie ne peuvent ainsi plus faire l'objet de la prétention éventuelle née ensuite de l'ouverture de la faillite (ATF 126 V 139 consid. 3d, 123 V 108 consid. 2b; Urs Burgherr, Die Insolvenzentschàdigung, Zahlungsunfàhigkeit des Arbeitgebers als versicherte Risiko, Zurich 2004, p. 82; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, p. 198, n. 525; Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Tome III, n. 11 ad art. 52 LACI).

En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a engagé en 2001 une

poursuite à l'encontre de son ancienne employeuse auprès de l'Office des poursuites de Sion pour recouvrer le montant de sa créance de salaire. Le 12 avril 2002, l'office a procédé à une saisie de biens au domicile de la débitrice, qui s'est avérée infructueuse. Le recourant s'est vu remettre en conséquence un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens au sens des art. 115 al. 1 et 149 LP.

Conformément à l'art. 53 al. 2 LACI, il incombait au recourant, pour

préserver son droit à une indemnité en cas d'insolvabilité, de présenter sa demande d'indemnisation dans les 60 jours à compter de la date de l'exécution de la saisie. En l'absence d'une telle demande dans le délai requis, le droit à l'indemnité s'est périmé le 11 juin 2002. Aussi, la demande déposée le 13 mai 2003 était-elle manifestement tardive. La faillite M. ne représentait pas un nouveau cas d'insolvabilité, dont pouvait se prévaloir le recourant pour exercer son droit à une indemnité en cas d'insolvabilité. Il importe par conséquent peu de savoir si les renseignements fournis par une employée de l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne au mois de novembre 2002 avaient induit le recourant en erreur, puisque le droit à l'indemnité était déjà périmé à ce moment-là.

L'ignorance, par le recourant, des obligations qui lui incombaient pour faire valoir ses droits en matière d'indemnité en cas d'insolvabilité, est sans importance. En effet, en vertu d'un principe général valable également dans le droit des assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 313 consid. 2b et les références). Par ailleurs, les autorités administratives, auprès desquelles le recourant s'est adressé (Office régional de placement de Renens, Office des poursuites de Sion), n'étaient pas tenues de le renseigner sur ses droits et obligations en la matière. En effet, les organes de I'assurance-chómage, et à plus forte raison les autorités compétentes en matière de poursuite pour dettes et de faillite, ne sont pas tenus de renseigner spontanément un assuré - sans avoir été questionnés par celui-ci - ou d'attirer son attention sur le risque d'un préjudice. Il en va de méme en ce qui concerne le risque de perdre des prestations d'assurances sociales (DTA 2002 n° 15 p. 115 consid. 2c et les références).

A cet égard, on peut laisser indécis le point de savoir si cette

jurisprudence reste applicable à la suite de l'entrée en vigueur le ler janvier 2003, soit postérieurement aux faits litigieux, de l'art. 27 al. 1

LPGA, aux termes duquel les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. (…)"

In una sentenza C 20/07 del 22 ottobre 2007 il Tribunale federale ha stabilito che la domanda d'indennizzazione era tardiva ed al riguardo ha rilevato:

" 4.

Dalla documentazione agli atti si evince che l'assicurato ha insinuato all'UEF di M._____, nell'ambito della procedura connessa alla decozione della N.____ Sagl, un credito di fr. 4'290.- per stipendi non percepiti dal 1° gennaio al 13 giugno 2005. Emerge inoltre che il xxx è stato pubblicato sul FUC e sul FUSC il fallimento della ditta e che il 12 febbraio 2006 l'assicurato - dopo lo scritto 8 febbraio 2006 dell'UEF - si è annunciato alla Cassa cantonale di disoccupazione per poter beneficiare delle indennità in caso d'insolvenza, richiesta che la Cassa ha respinto il 4 aprile 2006.

Da quanto precede appare in tutta evidenza dal profilo temporale che - quando l'assicurato ha inoltrato alla Cassa la richiesta di contributi assicurativi a seguito del fallimento della datrice di lavoro - il termine perentorio di 60 giorni previsto dall'art. 53 cpv. 1 LADI era scaduto da oltre due mesi.

Per il chiaro tenore letterale della disciplina citata, l'interessato avrebbe infatti dovuto presentare la richiesta alle assicurazioni sociali entro 60 giorni dalla pubblicazione del fallimento della N.________ Sagl sul FUC e FUSC, ossia entro il 6 dicembre 2005, a prescindere dalla necessità di far valere il credito in sede fallimentare previa insinuazione all'UEF di M._________.

Trattandosi di procedure parallele e del tutto autonome, per l'ossequio del termine perentorio ex art. 53 cpv. 3 LADI a nulla sussidia il fatto che l'assicurato abbia tempestivamente insinuato all'organo d'esecuzione e fallimento la sua pretesa creditoria. Infatti, il presupposto per far valere il suo diritto all'indennità per insolvenza nei confronti dell'assicurazione contro la disoccupazione in conformità dell'art. 53 cpv. 1 LADI era la notifica alla "cassa pubblica competente" (cfr. in senso convergente la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 152/00 del 18 dicembre 2000, consid. 2).

Ne consegue che la richiesta 12 febbraio 2006 è formalmente perenta."

L'Alta Corte ha poi stabilito, contrariamente a quanto deciso dal TCA che si era riferito in particolare alla già citata sentenza C 273/04 del 13 luglio 2005 consid. 5, che il termine non poteva essere restituito sulla base dell'art. 27 LPGA e si è così espressa:

" (…)

Per analogia con gli art. 35 OG e 24 PA la restituzione per l'inosservanza di un termine può essere accordata se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, d'agire entro il termine stabilito (cfr. DTF 123 V 106 consid. 2a pag. 107). La restituzione è da consentire quando oggettivamente sia stato impossibile il rispetto del termine. Ciò può verificarsi in caso di forza maggiore. In sostanza occorre che l'impedimento sia di tale gravità da costringere una persona, pur diligente e determinata a validamente difendere i propri interessi, a prescindere dal compiere un atto. In quest'ambito si ammette che motivo di restituzione sia l'improvvisa e grave malattia della parte o del suo rappresentante.

5.1 I primi giudici hanno ritenuto che vi fossero valide ragioni atte a giustificare il ritardo ai sensi della giurisprudenza federale, in quanto sia l'ex datrice di lavoro che l'UEF avevano omesso di informare tempestivamente l'assicurato sui suoi diritti in applicazione dell'art. 27 LPGA, atteso che l'interessato non appena ha saputo che doveva rivolgersi alla Cassa disoccupazione per poter beneficiare delle indennità d'insolvenza si era attivato annunciandosi a quest'ultima.

5.2 Contrariamente a quanto ritiene l'istanza giudiziaria cantonale, questa Corte è però dell'avviso che non sia possibile accordare all'assicurato la restituzione dei termini.

Infatti l'assicurato - che stava seguendo dal 15 dicembre 2004 l'apprendistato quale venditore presso la N.________ Sagl di M._________ e frequentava la scuola a C.__________ - il 25 settembre 2005 aveva correttamente insinuato il suo credito all'UEF di M._________, ma aveva omesso di notificarlo alla Cassa, disinteressandosene fino al 31 gennaio 2006.

Ora, in considerazione della precaria situazione finanziaria in cui viveva - aveva infatti dovuto per sua stessa ammissione fare richiesta di prestiti "a destra e a manca" - e malgrado il fatto che fosse ancora un apprendista - tuttavia di non più giovane età (nato nel 1976) -, l'opponente si sarebbe dovuto informare sui suoi diritti e attivarsi ben prima della fine di gennaio 2006 (quattro mesi dopo l'insinuazione all'UEF) al fine di poter recuperare sollecitamente il suo credito salariale, invece di censurare ora la circostanza che nessuno gli aveva fornito le informazioni necessarie per far valere i propri diritti nei confronti delle assicurazioni sociali.

Emblematico del modus operandi dell'opponente è che egli tende a biasimare il comportamento di terzi nei suoi confronti, invece di attivarsi personalmente: ritiene infatti, ad esempio, che la proprietaria del suo appartamento al momento della sottoscrizione del contratto di locazione abbia omesso di comunicargli un "importante particolare", ossia che A./JJ non sia servito da mezzi pubblici di trasporto, motivo per cui ha dovuto acquistare un'auto per andare a scuola a C.__________ e a lavorare a M._________. L'assicurato dimentica che era ed è suo preciso dovere informarsi per sapere quali potrebbero essere le conseguenze di sue decisioni e non attendere che siano altri a farlo per lui.

Detto altrimenti, per ottenere l'indennità d'insolvenza egli doveva personalmente sincerarsi, senza attendere suggerimenti esterni, semplicemente chiedendo le informazioni necessarie alle casse disoccupazione e agli uffici regionali di collocamento (considerato che era pure rimasto senza lavoro).

Non si può infatti ragionevolmente pretendere, come vorrebbe il Tribunale cantonale, di affidare alle autorità amministrative competenti ulteriori incombenze informative, oltre a quanto già viene fatto ora, atteso che la persona interessata ad usufruire di un suo diritto deve attivarsi personalmente per ottenerlo.

Né i primi giudici possono essere seguiti quando si richiamano all'art. 27 cpv. 1 LPGA per imporre agli organi d'esecuzione forzata, quali gli uffici di esecuzione e fallimento, nonché ai datori di lavoro di informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi, atteso come tale norma si riferisca esclusivamente agli assicuratori e agli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali."

In una sentenza 8C_541/2009 dal 19 novembre 2009 l'Alta Corte ha ritenuto la domanda d'indenntià per insolvenza non era stata inoltrata tempestivamente dopo una dilazione giudiziaria del fallimento ed ha ritenuto:

" Ainsi que le fait valoir la caisse recourante, la suspension des délais selon l'art. 38 al. 4 LPGA ne s'applique qu'aux délais de nature procédurale, à l'exclusion des délais de fond (cf. arrêt C 108/06 du 14 août 2006 consid. 4.2 in DTA 2007 p. 303 ou SVR 2007 AlV no 1 p. 1). Le délai de l'art. 53 al. 1 LACI est un délai de fond, de nature péremptoire (consid. 4.3 de l'arrêt C 108/06 précité, voir aussi ATF 123 V 106 consid. 2a p. 107). Il s'ensuit que l'art. 38 al. 4 LPGA ne s'applique pas à l'art. 53 al. 1 LACI.

Conformément à l'art. 53 al. 1 LACI et à l'arrêt ATF 114 V 354, il incombait donc à l'intimé, pour préserver son droit à une indemnité en cas d'insolvabilité, de présenter sa demande d'indemnisation dans les soixante jours à compter de la publication de la suspension de la faillite dans la FOSC (12 novembre 2008). La demande déposée le 14 janvier 2009 était tardive."

2.7. Nella presente fattispecie emerge dagli atti dell'incarto che RI 1 ha chiesto l'indennità per insolvenza per crediti salariali relativi al periodo 24 agosto 2009 – 23 dicembre 2009, in relazione alla moratoria concordataria concessa il 23 settembre 2009 alla __________ (cfr. Doc. 9 e Doc. 10).

La richiesta è pervenuta alla Cassa il 18 marzo 2010 (cfr. Doc. 10).

La moratoria concordataria è stata pubblicata sul FUSC il 15 giugno 2010 (cfr. Doc. 7).

Come giustamente sottolineato dall'amministrazione anche nella risposta di causa (cfr. consid. 1.3), il termine di 60 giorni è scaduto il 16 marzo 2010.

Di conseguenza la domanda del 18 marzo 2010 è tardiva e il diritto di RI 1 di ottenere le indennità per insolvenza è perento.

Non sono stati peraltro fatti valere motivi atti, secondo la giurisprudenza, a restituire il termine.

A proposito delle argomentazioni ricorsuali questo Tribunale si limita a rilevare che l'art. 58 LPGA richiama applicabili per analogia le disposizioni di tutto il capitolo e quindi anche l'art. 53 cpv. 3 LADI (cfr. al riguardo la giurisprudenza esposta al consid. 2.4).

In simili condizioni la domanda d'indennità per insolvenza deve essere respinta in quanto tardiva. Non è così necessario esaminare se tale domanda andava respinta anche perché l'assicurato aveva continuato a lavorare dopo la concessione della moratoria e fino al 28 febbraio 2010 (cfr. consid. 2.4 e consid. 1.2).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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