Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2022.9
Entscheidungsdatum
23.05.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 35.2022.9

cr

Lugano 23 maggio 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 gennaio 2022 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 13 dicembre 2021 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 18 dicembre 1999 RI 1, nata nel 1968, a quel momento aiuto-medico presso la Clinica __________ del dr. __________ – e perciò assicurata contro le conseguenze di infortuni e malattie professionali presso CO 1 (di seguito: CO 1) – è stata “disarcionata dal cavallo, in maneggio”.

L’Istituto assicuratore ha ammesso la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

In data 25 settembre 2000 l’interessata è stata sottoposta ad un intervento di artroscopia alla caviglia sinistra con abrasione di un danno cartilagineo nella zona postero-mediale talare sinistra, ad opera del dr. __________.

A partire dal 1° giugno 2001 l’assicurata è stata assunta quale insegnante specialista della __________ per il __________.

In data 17 ottobre 2003, lamentando problemi alla caviglia, ella si è nuovamente rivolta al dr. __________, il quale ha potuto riscontrare dall’esame di artro-RM della caviglia sinistra lo sviluppo di una necrosi cistica nella sede della lesione osteocartilaginea già interessata dal precedente intervento chirurgico.

Dato per certo da parte del dr. __________ il persistere del nesso causale tra i disturbi accusati alla caviglia sinistra e l’infortunio, l’assicurata è stata operata una seconda volta presso la __________ di __________, senza tuttavia risolvere i propri problemi.

Da qui la necessità di rivolgersi ad altri specialisti e di sottoporsi a nuove operazioni, avvenute tra il 2003 e il 2007, sia in Ticino, che a __________.

Dopo un iniziale miglioramento, a seguito di nuovo importante peggioramento, nel 2013 l’assicurata ha subito un nuovo intervento, nel corso del quale le è stata impiantata una protesi. L’intervento non ha, tuttavia, prodotto gli esiti sperati e nel gennaio 2015 si è dovuto procedere alla sostituzione della protesi presso il __________ di __________.

Successivamente, ella è stata degente presso l’__________ di __________, laddove, tra l’altro, è stato diagnosticato un disturbo da dolore cronico alla caviglia sinistra con possibile CRPS tipo 2 su lesione del nervo peroneo e nervo tibiale a sinistra, un disturbo del dolore secondario con componente somatica e psichica, nonché un disturbo dell’adattamento con reazione depressiva.

1.2. Nell’ambito di una richiesta di prestazioni AI, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia pluridisciplinare affidata al __________.

Dalla stessa è risultata una totale incapacità lavorativa dell’interessata nella precedente attività di insegnante specialista nella sezione sanitaria militare, ma una capacità lavorativa dell’80% (inabilità lavorativa del 20% per motivi psichici) in attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali.

Con decisione del 6 settembre 2017, l’Ufficio AI ha, di conseguenza, assegnato all’assicurata una mezza rendita di invalidità dal 1° maggio 2014, poi aumentata a tre quarti di rendita dal 1° luglio 2015.

Tale decisione è stata annullata con STCA 32.2017.167 del 14 giugno 2018, con la quale questo Tribunale, ritenendo indispensabile disporre di un approfondimento peritale psichiatrico volto a chiarire se fosse subentrato oppure no un peggioramento dello stato di salute, ha rinviato gli atti all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione.

L’Ufficio AI, dopo avere predisposto una perizia psichiatrica di decorso affidata al __________, con decisione del 1° luglio 2019, ha assegnato all’interessata – oltre alla mezza rendita di invalidità dal 1° maggio 2014, poi aumentata a tre quarti di rendita dal 1° luglio 2015 - una rendita intera di invalidità a partire dal 1° aprile 2019. Tale decisione è cresciuta in giudicato.

1.3. In data 13 giugno 2017 l’assicuratore LAINF, fondandosi sulla perizia pluridisciplinare __________ del 2016, ha posto termine alle prestazioni di corta durata a far tempo dal 30 giugno 2017, visto che dalla prosecuzione della cura medica non vi era più da attendersi un sensibile miglioramento.

L’assicuratore infortuni ha, pure, valutato il diritto alle prestazioni di lunga durata, rifiutando l’attribuzione di una rendita di invalidità e assegnando, invece, un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 31%.

Su esplicita richiesta dell’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1 - il quale ha formulato delle osservazioni contro quanto comunicato dall’assicuratore LAINF - in data 8 aprile 2019 CO 1 ha emanato una decisione formale con la quale ha confermato il rifiuto di una rendita di invalidità e la concessione di un’IMI del 31%, negando la propria responsabilità in relazione ai disturbi psichici presentati dall’interessata, ritenuti non costituire una conseguenza, né naturale né adeguata, dell’evento traumatico del dicembre 1999.

A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata, in data 23 settembre 2019, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione.

Con STCA 35.2019.130 del 30 settembre 2020 – cresciuta in giudicato a seguito della STF 8C_683/2020 del 25 novembre 2020 con la quale il TF ha considerato inammissibile il ricorso interposto dall’assicuratore LAINF - questo Tribunale ha rinviato gli atti all’assicuratore infortuni per l’esame (tramite perizia psichiatrica) dell’esistenza o meno del nesso causale naturale tra i disturbi psichici dell’interessata e l’infortunio, nonché per quello dell’adeguatezza, attraverso un approfondito esame dei vari criteri, il cui adempimento non appare del tutto inverosimile, viste le vicissitudini che hanno caratterizzato il caso dell’assicurata.

1.4. Esperiti gli accertamenti del caso, in particolare una perizia psichiatrica a cura del dr. __________ (doc. E), con decisione del 13 agosto 2021 CO 1, dopo avere classificato l’incidente come banale, ha ritenuto che i disturbi psichici presentati dall’assicurata non siano in nesso causale adeguato con l’infortunio. Sulla base di tale premessa, l’assicuratore LAINF ha quindi ribadito che non essendovi da attendere, dalla continuazione della cura medica, un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, va posto termine alle prestazioni di corta durata a far tempo dal 30 giugno 2017.

Quanto alle prestazioni di lunga durata, l’Istituto assicuratore ha respinto la richiesta di attribuzione di una rendita di invalidità assegnando, invece, un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 31% (doc. F).

A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (cfr. doc. G), in data 13 dicembre 2021, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. B).

1.5. Con tempestivo ricorso del 27 gennaio 2022 RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto l’attribuzione di una rendita intera di invalidità e di un’IMI almeno del 51%.

Sostanzialmente il legale ha rilevato che l’assicuratore LAINF non ha, a torto, tenuto conto anche degli aspetti psichici, considerati dal perito psichiatra almeno parzialmente in nesso causale con l’infortunio.

L’insorgente ha quindi contestato il fatto che l’assicuratore infortuni, nell’emanare la propria decisione, si sia discostato da quanto deciso dall’Ufficio AI.

Parimenti censurati i redditi da valido e da invalido calcolati dall’Istituto assicuratore, i quali, definiti in maniera corretta, avrebbero dato luogo, secondo l’insorgente, ad una rendita di invalidità del 77%.

L’insorgente ha pure criticato l’entità dell’IMI del 31% assegnatale dall’amministrazione, la quale - erroneamente a suo modo di vedere - tiene conto unicamente delle affezioni somatiche, ma non di quelle psichiche. Ritenuto che, a suo avviso, vanno invece prese in considerazioni anche le patologie psichiche, in nesso causale naturale e adeguato con l’infortunio – essendo adempiuti ben 5 criteri richiesti dalla giurisprudenza – ella ha chiesto che l’IMI globale sia fissata almeno nella misura del 51%.

Oggetto di contestazione, infine, è stato anche l’importo del guadagno annuo assicurato sul quale è stata calcolata l’IMI spettante all’interessata (doc. I).

1.6. CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).

1.7. In data 15 marzo 2022 l’insorgente ha rinunciato a presentare nuovi mezzi di prova, contestando integralmente la risposta di causa dell’amministrazione e ribadendo le obiezioni già diffusamente esposte in sede ricorsuale (doc. IX).

1.8. Con osservazioni del 22 marzo 2022 l’assicuratore infortuni ha nuovamente chiesto la conferma della decisione su opposizione impugnata e la reiezione del ricorso (doc. XI).

1.9. In data 6 aprile 2022 l’insorgente ha comunicato al TCA di rinunciare a presentare ulteriori osservazioni, ritenendo la causa matura per l’emanazione della sentenza di merito (doc. XIII).

Tali considerazioni sono state trasmesse all’amministrazione (cfr. doc. XIV), per conoscenza.

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione a sapere se l’assicuratore LAINF ha legittimamente, oppure no, rifiutato di assegnare all’assicurata una rendita di invalidità, nonché la correttezza o meno dell’entità dell’IMI attribuitale.

Preliminarmente occorre, tuttavia, verificare se l’assicuratore resistente era legittimato a negare la propria responsabilità a proposito dei disturbi psichici lamentati dall’assicurata, oppure no.

2.2. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.3. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

  • quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

  • quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.4. Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

  • le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

  • la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

  • la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

  • i disturbi somatici persistenti;

  • la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

  • il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

  • il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.5. Nel caso di specie, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’assicurazione CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni per quanto concerne le turbe psichiche di cui soffre l’insorgente, per il motivo che queste ultime non si troverebbero in una relazione di causalità adeguata con l’evento infortunistico del dicembre 1999, definito come un infortunio banale.

Di avviso opposto l’insorgente, la quale rivendica, per contro, l’esistenza sia di un nesso di causalità naturale - così come valutato nel referto peritale dal dr. __________ - sia di un nesso di causalità adeguato, essendo adempiuti ben 5 dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza.

Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale constata che effettivamente, come indicato dall’insorgente, la causalità naturale è data, avendo il dr. __________ espressamente riconosciuto che i disturbi psichici dell’interessata risultano in nesso causale naturale parziale con l’infortunio (cfr. doc. 3.1 pag. 26).

Passando all’esame dell'adeguatezza del legame causale, bisogna avantutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso alla ricorrente.

Ora, al riguardo, nella sentenza di rinvio STCA 35.2019.130 il TCA aveva espressamente indicato che l’assicuratore LAINF avrebbe dovuto appurare in maniera precisa le circostanze nelle quali si era verificato l’infortunio.

Sul punto l’Istituto assicuratore, riprendendo le considerazioni espresse dal dr. __________ – il quale ha valutato che “per quanto riguarda la dinamica dell’incidente, secondo le affermazioni ottenute dall’assicurata, dal profilo psicologico si è trattato, di per sé, dal profilo medico-psichiatrico, di un “infortunio leggero”” (doc. E pag. 24) - ha concluso che l’infortunio occorso all’assicurata sia da classificare come “banale”, escludendo pertanto direttamente, senza ulteriori analisi, l’adeguatezza del nesso causale tra i disturbi psichici e l’evento infortunistico,.

Questo Tribunale, per le motivazioni qui di seguito esposte, non può concordare con il modo di procedere dell’assicuratore infortuni, reputando che nel caso di specie risulti assolto anche il requisito dell’adeguatezza del nesso causale tra i disturbi psichici dell’interessata e l’evento infortunistico del dicembre 1999.

Del resto, ad un’analoga soluzione sono pure giunti i primi giudici nel caso di un’assicurata che aveva subito una frattura multiframmentaria dell’omero destro dopo una caduta da cavallo, i quali, distanziandosi dalla decisione dell’assicuratore infortuni, avevano ritenuto che i disturbi psichici sviluppati dell’interessa fossero in nesso di causalità naturale ed adeguata con l’evento infortunistico, classificato come medio in senso stretto, sentenza poi confermata dall’Alta Corte con STF 8C_521/2016 del 19 maggio 2017.

A proposito della dinamica dell’accaduto, dal referto peritale del dr. __________ risulta che:

" Per quanto riguarda la dinamica dell’incidente premette di essere una cavallerizza abbastanza esperta, ha ottenuto il brevetto 1, andava regolarmente a cavallo da oltre quattro anni, anche più volte alla settimana,

L’incidente è capitato nel maneggio, al coperto, su un fondo morbido coperto da trucioli di legno.

Stava facendo esercizi insieme ad un gruppo. Essendo lei abbastanza esperta era stata messa in coda e le era stato assegnato un cavallo “un po’ nervoso” che peraltro conosceva.

Il gruppo ha iniziato a fare degli esercizi “come di dressage”, per cui ognuno doveva seguire l’altro. Era un giorno piuttosto ventoso e il cavallo che la precedeva aveva già dato segni di nervosismo e aveva già ripetutamente “scalciato”.

Per questo lei ha voluto “tenere a distanza” il suo cavallo, ma lui invece “voleva sorpassare il cavallo che lo precedeva”. Quindi il suo cavallo ha iniziato a “sgroppare, come succede in un rodeo e ad un certo punto l’ha buttata giù”, facendo il giro del maneggio e ritornando poi presso di lei.

Lei è caduta su di un fianco, non ha picchiato la testa, ma i suoi piedi hanno “picchiato lateralmente l’uno contro l’altro” ciò che le ha procurato inizialmente un dolore localizzato all’anca destra e poi al piede sinistro.

Non è svenuta, è rimasta sempre cosciente, si è poi recata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di __________ dove le hanno fatto una radiografia che non ha evidenziato nulla di particolare (“non si vedeva niente”).

In seguito, per circa tre settimane, a causa dei dolori ai piedi ha dovuto utilizzare delle stampelle e ha ripreso la sua abituale attività lavorativa come aiuto-medico presso lo studio dello psichiatra dr. __________

A causa della persistenza dei dolori si è recata dallo specialista dr. __________ dopo circa sei mesi. È stata sottoposta a risonanza magnetica che ha rivelato una lesione della cartilagine al piede sinistro. Il dr. __________ ha poi proceduto ad un raschiamento” (cfr. doc. E pag.13).

Ora, tenuto conto della dinamica oggettiva dell’evento e precisato che, in questo contesto, non devono essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio, né le circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), secondo questa Corte, il sinistro occorso all’assicurata deve essere classificato nella categoria intermedia propriamente detta.

Il TCA ritiene, in particolare, rilevanti il fatto che l’assicurata non sia semplicemente caduta dalla propria altezza, bensì da una certa altezza (ritenuto che, in media, l’altezza al garrese di un cavallo risulta di circa 1.6 metri); che la caduta sia avvenuta non da ferma, ma mentre il cavallo era in movimento e che tale caduta in movimento si sia verificata attraverso una dinamica di sbalzo “come in un rodeo”.

Alla luce di tutti questi elementi, il TCA reputa quindi che, contrariamente al parere dell’amministrazione, la caduta dell’interessata non possa in alcun caso essere qualificata come banale, ma rivesta, al contrario, le caratteristiche di un infortunio di grado medio in senso stretto (per una conclusione analoga concernente una caduta da cavallo, cfr. la già citata sentenza S2 14 105 della Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale del Vallese, confermata con STF 8C_521/2016 del 19 maggio 2017).

A titolo di paragone, questo Tribunale ricorda che la giurisprudenza federale ha già più volte classificato di grado medio dei casi di infortunio successivo a cadute da un’altezza di circa 1.8 metri (cfr. ad es. STF 8C_66/2021 del 6 luglio 2021, concernente un assicurato caduto da un’impalcatura; 8C_925/2014 del 18 dicembre 2015; U 134/04 del 20 dicembre 2004).

Il TCA, proprio in quanto avvenuto con uno sbalzo da una certa altezza e con il cavallo in movimento, reputa l’infortunio qui in discussione medio-medio e non medio-leggero, classificazione quest’ultima attribuita invece nel caso di un assicurato caduto in bici (e quindi con i piedi che potevano toccare terra) a seguito della brusca frenata alla quale è stato costretto dall’improvvisa frenata effettuata dal figlio che lo preceda in bici (STF 8C_105/2012 del 23 luglio 2012) e nel caso di un assicurato vittima di una caduta sul ghiaccio, non da fermo, ma mentre camminava in discesa, dopo essere uscito dal ristorante per andare al parcheggio, su di una stradina ghiacciata a causa della temperatura di gran lunga sotto lo zero (STF 8C_585/2017 del 16 ottobre 2018).

In tale eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.4.. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri.

In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25 p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della categoria di grado medio vera e propria - devono essere adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

A titolo di premessa, occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

Sempre in questo contesto, va precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono essere presi in considerazione (cfr. STF 8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich imponierenden organisch jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E. 4.6).”).

Secondo il TCA, il sinistro qui in discussione non si è svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari.

Al riguardo, è utile precisare che, secondo la giurisprudenza, il criterio in questione è da valutare oggettivamente e non in base alle sensazioni soggettive, rispettivamente ai sentimenti di paura provati dalla persona assicurata. In ogni infortunio di media gravità è insita una certa spettacolarità, la quale non è tuttavia ancora sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non pubblicato della DTF 137 V 199). Occorre considerare la dinamica dell’infortunio in quanto tale e non il danno alla salute che ne è conseguito. Non si tiene conto del successivo processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011 del 3 febbraio 2012 consid. 7.3.1). Nel caso di specie è pacifico che l'infortunio non ha messo in pericolo la vita della paziente e non ha provocato pericoli di emorragia (sentenza 8C_806/2009 del 15 gennaio 2010 consid. 4.1.3 con riferimenti).

Nell’infortunio del dicembre 1999, l’assicurata ha riportato una distorsione della caviglia. In un secondo tempo, le è stata diagnosticata una lesione cartilaginea. L’assicurata ha poi sviluppato anche una problematica psichica.

A proposito di questo criterio, la giurisprudenza ha precisato che il fatto che le conseguenze infortunistiche abbiano costretto l’assicurato a cambiare professione, non basta per ritenerlo soddisfatto. Il criterio in questione implica l’esistenza di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro particolare natura, di lesioni interessanti organi ai quali l’uomo attribuisce una particolare importanza soggettiva come ad esempio la perdita di un occhio oppure la mutilazione della mano dominante (cfr. STF 8C_566/2013 del 18 agosto 2014, consid. 6.2.2).

Alla luce di quanto precede, secondo questa Corte i danni alla salute riportati dall’interessata, sebbene di una certa rilevanza, non costituiscono ancora delle lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme ai sensi della giurisprudenza (in questo senso, si veda la STF 8C_305/2015 dell’8 giugno 2015, concernente un assicurato che dopo una caduta aveva riportato distorsioni a livello della caviglia e del ginocchio destro).

Per quanto riguarda il criterio della durata eccezionalmente lunga della cura medica, secondo la giurisprudenza, per ammetterne l’adempimento non ci si deve basare unicamente sull’aspetto temporale. Occorre parimenti considerare la natura e l’intensità del trattamento e se ci si può attendere un miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurato (cfr. STF 8C_577/2007 del 23 gennaio 2008 consid. 7 e riferimento ivi citato). In questo senso, un trattamento che serve unicamente a conservare le condizioni di salute già esistenti, non ha di principio rilevanza nel quadro dell’esame dell’adeguatezza (STFA U 246/03 dell’11 febbraio 2004 consid. 2.4 s. e U 37/06 del 22 febbraio 2007 consid. 7.3). Provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di farmaci antidolorifici e la prescrizione di manipolazioni, sono stati giudicati insufficienti a fondare questo criterio (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4).

Nel caso di specie, dalla documentazione agli atti emerge che l’insorgente, a seguito della caduta da cavallo, sia stata costretta a subire ben nove interventi chirurgici alla caviglia infortunata tra il 2000 e il 2015 (la lesione cartilaginea è stata oggetto di tre interventi di revisione con anche foraggi da parte del dr. __________, prima (2000 e 2001), e del dr. __________ della __________, poi (2004); vi è poi stata una condroplastica nel 2006/2007; esiti da osteotomia del malleolo interno con plastiche di spongiosa; plastica peri-ostale e reosteosintesi il 7.2.2006; esiti di sinovialectomia parziale, microfratturazione del talo mediale, asportazione di vite dal malleolo sx; release tendinea della zona cicatriziale del malleolo laterale il 21.08.2006; esiti da revisione; artrotomia; asportazione di osteofiti dal talo sx mediale e dorsale; sinovialectomia dorsale parziale il 12.02.2007; esiti da impianto di protesi tibiotarsica sx del tipo Mobility per artrosi tibio-tarsica secondaria sx il 25.5.2013; esiti da cambio di protesi tibiotarsica sx (Hintegra) per scollamento della componente tibiale e impingement sub-malleolare il 9.01.2015; cfr. doc. 2.7 pag. 6). Anche l’ultimo intervento di sostituzione della protesi tibiotarsica non è stato, però, risolutivo, visto che l’assicurata ha sviluppato una sindrome del dolore cronico, generata anche dai ripetuti interventi chirurgici cui è stata sottoposta nel corso degli anni.

Tutto ben considerato, secondo il TCA, la cura medica alla quale è stata sottoposta l’assicurata deve essere giudicata come particolarmente lunga, sia dal profilo temporale che da quello della sua natura e intensità.

Del resto, il TF ha giudicato realizzato il criterio in questione in una sentenza 8C_585/2017 del 16 ottobre 2018, concernente il caso di un assicurato che, dopo la lesione alle due spalle, è stato sottoposto ad un intervento di osteosintesi, seguito cinque mesi dopo l'intervento dall'allontanamento delle viti troppo lunghe. Un anno dopo, a causa di una necrosi ad entrambe le spalle, è stato inserito un impianto di una protesi alla spalla destra, dopo l'asportazione della placca. Si è poi resa necessaria la sostituzione della protesi a causa di un'infezione. Subentrando disturbi anche alla spalla sinistra, è stata impiantata una protesi normale, che però si è dovuta sostituire con una protesi inversa. L'assicurato è stato inoltre degente più volte e per un lungo periodo. Il TF, dopo avere sottolineato come l'aspetto temporale non è in quanto tale decisivo, mentre bisogna considerare la natura e l'intensità della cura medica e se ci si deve attendere un miglioramento dello stato di salute dell'assicurato, ha concluso che, come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, la guarigione è stata particolarmente lunga a fronte del danno alla salute riscontrato. Tale aspetto è dovuto alle complicazioni e al cambiamento di protesi alla spalla sinistra.

Analoga conclusione vi è stata nella STF 8C_766/2017, 8C_773/2017 del 30 luglio 2018 consid. 6.3.2, trattandosi di un assicurato che, a causa del danno alla salute infortunistico, è stato ospedalizzato dal 15 dicembre 2011 al 5 gennaio 2012, periodo durante il quale ha subito tre interventi chirurgici al gomito sinistro e un’ablazione del fissatore esterno. Il trattamento è poi proseguito sotto forma di sedute di fisioterapia e di medicazione antalgica. In ragione di una rigidità post-traumatica e di un fastidio imputabile alla presenza del materiale di osteosintesi, l’assicurato è stato sottoposto a una nuova operazione il 19 novembre 2013 (AMO e artrolisi del gomito), necessitante un’ospedalizzazione sino al 19 dicembre 2013. Infine, egli ha subito un intervento di neurolisi dei nervi ulnare e mediano a livello del gomito e del polso sinistro il 10 febbraio 2015. L’assicurato ha peraltro soggiornato, dal 22 luglio al 28 agosto 2014, presso la Clinica __________ per valutazione pluridisciplinare e professionale.

La Corte federale è giunta alla medesima conclusione anche in una sentenza 8C_818/2015 del 15 novembre 2016 consid. 6.2, riguardante un assicurato rimasto degente in ospedale dal 30 dicembre 2009 al 1° febbraio 2010 e poi ancora dal 27 febbraio al 9 marzo 2010, degenze durante le quali egli ha subito tre interventi chirurgici. Dal 2 febbraio al 21 maggio 2010, l’assicurato ha quindi soggiornato in una clinica di riabilitazione. Nel 2011 (l’8 febbraio e il 24 maggio) sono stati praticati due ulteriori interventi volti alla rimozione del materiale di osteosintesi. Dello stesso tenore anche la sentenza U 509/06 del 31 ottobre 2007 consid. 4.2, concernente un assicurato che, a causa del danno infortunistico, ha subito una prima operazione chirurgica immediatamente dopo l’infortunio nel contesto di una degenza di 17 giorni e, in seguito, due ulteriori interventi per la rimozione del materiale di osteosintesi e per la neurolisi del nervo radiale del braccio sinistro.

Stante quanto sopra esposto, il criterio in questione risulta adempiuto. Ci si potrebbe, anzi, chiedere se l’adempimento di questo criterio non sia sufficiente, da solo, per considerare data l’adeguatezza, essendo realizzato in maniera particolarmente intensa. La questione può tuttavia restare aperta, visto che in ogni caso, come vedremo, almeno altri due criteri risultano soddisfatti.

Il TCA giudica pure soddisfatto il criterio dei disturbi somatici persistenti. Va infatti riconosciuto che l'assicurata continua ad avere dolori a causa dei disturbi a livello dell’arto inferiore e che sono la conseguenza naturale dell'infortunio del dicembre 1999. Questo criterio è perciò pacificamente adempiuto.

Parimenti adempiuto è, secondo questo Tribunale, il criterio del decorso sfavorevole della cura e delle complicazioni rilevanti. È pur vero che dalla sola durata della terapia medica e dai disturbi lamentati non è possibile concludere immediatamente per un decorso sfavorevole della cura e per complicazioni rilevanti, ma sono piuttosto necessari motivi particolari, che hanno intralciato la guarigione o l'hanno prolungata. La circostanza che malgrado le terapie siano persistiti i dolori non è sufficiente per l'adempimento di questo criterio (sentenza 8C_803/2017 consid. 3.6 con riferimenti).

Nel caso di specie il TCA ritiene che ricorrano i motivi particolari per riconoscere l'adempimento di questo criterio. A fronte di una lesione relativamente chiara, si sono infatti dovuti eseguire più interventi, correggendo peraltro quanto era stato compiuto precedentemente. In tale evenienza, appare evidente che non si è presentata soltanto una cura lunga o che siano persistiti semplicemente i dolori (nello stesso senso, cfr. STF 8C_585/2017 del 16 ottobre 2018).

In casu, essendo ossequiati almeno tre dei criteri di rilievo, si deve concludere che le turbe psichiche di cui soffre l’assicurata si trovano in una relazione di causalità adeguata (oltre che naturale) con l’evento infortunistico occorsole nel mese di dicembre 1999. Di conseguenza, l’assicuratore LAINF resistente non era legittimato a negare la propria responsabilità in proposito.

Stante ciò, l’amministrazione non poteva valutare l’esigibilità lavorativa e, quindi, neppure l’entità del grado d’invalidità (per la menomazione dell’integrità la situazione si presenta in termini diversi, così come verrà meglio dimostrato in seguito), prendendo in considerazione il solo danno alla salute organico. Di conseguenza, gli atti devono essere retrocessi alla CO 1 affinché definisca nuovamente il grado d’invalidità complessivo della ricorrente, tenuto conto dell’integralità del danno alla salute comprendente sia i disturbi somatici, che quelli psichici. Sulla base delle relative risultanze, spetterà poi all’amministrazione esprimersi nuovamente in merito al diritto ad una rendita di invalidità.

A tale riguardo, il TCA attira nuovamente l’attenzione dell’Istituto assicuratore – così come del resto già avvenuto nella precedente sentenza di rinvio STCA 35.2019.130 del 30 settembre 2020 - sulla necessità di stabilire in maniera corretta il reddito da valida dell’assicurata, verificando l’applicabilità o meno al caso di specie della giurisprudenza relativa all’avanzamento professionale.

Al momento dell’infortunio, infatti, l’assicurata svolgeva l’attività di aiuto medico, mentre dopo l’infortunio ella è divenuta insegnante specialista della sezione sanitaria per il dipartimento militare. Dagli atti, e in particolare dal referto peritale del 16 giugno 2016 del dr. __________, emerge come la stessa “dopo le scuole dell’obbligo ha svolto un anno di propedeutica e ha poi ottenuto il diploma di assistente di studio medico e ha lavorato per alcuni anni presso lo studio del collega dr. __________ di __________. Ha poi ultimato il percorso di studi per diventare insegnante per adulti e a partire dal 2001 ha iniziato l’attività nel settore sanitario presso l’esercito” (corsivo della redattrice).

Ora, non è chiaro se il percorso di studi per diventare insegnante per adulti fosse già in corso nel momento in cui si è verificato l’infortunio, oppure no, né le circostanze che hanno portato l’interessata al cambiamento di occupazione.

Trattandosi di aspetti fondamentali al fine di poter correttamente calcolare il reddito da valida e, di conseguenza, valutare il diritto alla rendita di invalidità, spetterà quindi all’amministrazione, nell’ambito del presente rinvio, verificare se al momento in cui si è verificato l’infortunio esistevano già, oppure no, indizi concreti che rendessero molto verosimile un ipotetico cambiamento professionale. L’intenzione di progredire sul piano professionale deve in particolare essersi manifestata mediante dei passi concreti, quali la frequentazione di un corso, l’inizio di studi oppure lo svolgimento di esami (cfr. STF 9C_221/2014 del 28 agosto 2014 consid. 3.2, 8C_290/2013 dell’11 marzo 2014 consid. 6.1, 8C_145/2012 del 9 novembre 2012 consid. 3.1 e 3.2, 8C_839/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 2.2.2.2, 8C_938/2009 del 23 settembre 2010 consid. 6.2, 8C_530+533/2009 del 1° dicembre 2009 consid. 7.2).

Delle semplici dichiarazioni d’intento della persona assicurata non bastano (STF 9C_486/2011 del 12 ottobre 2011 consid. 4.1 e 9C_523/2008 del 25 maggio 2009 consid. 2.2). Nel caso in cui l’invalidità è la conseguenza di un infortunio, tali indizi devono già esistere al momento in cui quest’ultimo si è prodotto (STF U 222/97 del 23 giugno 1999 consid. 5c).

2.6. Entità dell’indennità per menomazione all’integrità

2.6.1. Giusta l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, precisando per il resto che l'IMI, oltre ad essere assegnata in forma di prestazione in capitale e a non dovere superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio, è scalata secondo la gravità della menomazione (art. 25 cpv. 2 LAINF). Giova inoltre ribadire che, secondo l'art. 36 OAINF, emanato in conformità alla delega di competenza di cui all'art. 25 cpv. 2 LAINF (DTF 124 V 29), una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà per tutta la vita almeno con identica gravità ed è importante se l'integrità fisica o mentale, indipendentemente dalla capacità di guadagno, è alterata in modo evidente o grave (cpv. 1). Infine, l'IMI è calcolata secondo le direttive figuranti nell'allegato 3 e se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni, sono concomitanti, l'indennità è calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 2 e cpv. 3 prima frase OAINF; STCA 32.2012.4 del 3 aprile 2013, consid. 2.5).

2.6.2. Un danno all'integrità conferisce il diritto a un'indennità soltanto se è durevole. Tenuto conto del fatto che, secondo la dottrina psichiatrica maggioritaria, soltanto degli eventi infortunistici di una gravità eccezionale determinano dei pregiudizi durevoli all'integrità psichica, l'esame di questo aspetto deve prendere in considerazione l'evento infortunistico in quanto tale. In quest'ambito, la giurisprudenza si rifà alla classificazione stabilita per statuire sul rapporto di causalità adeguata tra evento infortunistico e disturbi di natura psichica (DTF 115 V 140 consid. 6c, 409 consid. 5c). Per prassi, il diritto a un'IMI dev'essere di principio negato - senza necessità di procedere a misure istruttorie ulteriori in merito alla natura e al carattere durevole della menomazione psichica - in caso di infortunio insignificante o leggero, come pure di un infortunio di grado medio. Una deroga a questo principio è eccezionalmente ammissibile in presenza di un evento classificabile al limite degli infortuni gravi se gli atti all'inserto mettono in evidenza degli elementi che permettono di concludere per l'esistenza di una menomazione dell'integrità psichica particolarmente grave che non sembra doversi più esaurire. Simili elementi sono ravvisabili nelle circostanze strettamente connesse all'infortunio che servono da criterio per l'esame della causalità adeguata, se rivestono un'importanza e un'intensità particolari e se, in quanto fattori che causano stress, hanno favorito in maniera evidente l'instaurarsi di disturbi durevoli per tutta la vita. Infine, (anche) in caso di infortuni gravi, il carattere durevole della menomazione psichica deve sempre e comunque essere oggetto di verifica - se del caso previo allestimento di una perizia psichiatrica - se non risulta già in maniera evidente sulla base degli atti all'inserto (DTF 124 V 44 consid. 5c; DTF 124 V 214 consid. 4; STCA 32.2012.4 del 3 aprile 2013, consid. 2.6). Questa giurisprudenza è stata confermata pure nella STF 8C_518/2019 del 19 febbraio 2020, consid. 6.4 e nella STF 8C_68/2021 del 6 maggio 2021, consid. 4.2).

2.6.3. Nella concreta evenienza, nella decisione avversata la CO 1 ha assegnato un’IMI del 31% - non contestata dal patrocinatore dell’assicurata - per la lesione all’arto inferiore. Non ha, per contro, assegnato alcuna IMI per il danno infortunistico psichico, considerato non in nesso causale adeguato con l’infortunio.

Il patrocinatore dell’insorgente postula il riconoscimento di un’IMI aggiuntiva del 20% per i disturbi psichici (cfr. doc. I).

A questo proposito il TCA osserva che, come visto (cfr. consid. 2.5.), l’infortunio occorso all’assicurata, tenuto conto della sua dinamica oggettiva sopra esposta, va classificato tra gli eventi di media gravità all'interno della categoria intermedia, conformemente alla giurisprudenza cantonale e federale.

In siffatte circostanze, tenuto conto della giurisprudenza federale riassunta al consid. 2.6.2, il diritto a un'IMI per la menomazione psichica dev'essere negato, senza necessità di procedere a misure istruttorie ulteriori in merito alla natura e al carattere durevole della stessa.

In conclusione, la decisione su opposizione mediante la quale l’Istituto assicuratore convenuto ha negato all’assicurata il diritto ad un’indennità aggiuntiva (rispetto a quella del 31% già riconosciuta per la menomazione derivante dalla patologia somatica) per la menomazione all’integrità psichica, merita conferma in questa sede. Il ricorso, su questo punto, è quindi respinto.

2.7. Entità del guadagno assicurato su cui calcolare l’indennità per menomazione dell’integrità

Nel caso di specie, con la propria impugnativa la ricorrente ha contestato l’importo del guadagno annuo assicurato massimo di fr. 97'200.-- utilizzato dalla CO 1 per calcolare l’indennità alla quale ella ha diritto, rilevando come lo stesso avrebbe dovuto essere fissato, in applicazione dell’art. 22 cpv. 1 OAINF, in fr. 148'200 annui (cfr. doc. I pag. 18).

L’insorgente ha comunque rilevato che, nella denegata ipotesi in cui l’argomentazione esposta non dovesse venire accolta, l’importo del guadagno annuo assicurato massimo dovrebbe in ogni caso essere modificato, e calcolato in fr. 106'800.—corrispondente all’importo in vigore al momento dell’infortunio (1999), secondo il tenore dell’art. 22 cpv. 1 vOAINF (nella versione in vigore dal 30 novembre 1999) (cfr. doc. I, pag. 19).

Questa tesi non può essere condivisa.

A norma dell'art. 25 cpv. 1 LAINF, l'indennità per menomazione dell'integrità è assegnata in forma di prestazione in capitale. Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità della menomazione.

Così come risulta dal chiaro tenore della succitata disposizione legale, l'IMI viene calcolata sull'importo massimo del guadagno assicurato (cfr. art. 22 cpv. 1 OAINF), in vigore al momento dell'infortunio (cfr. Th. Frei, op. cit., p. 198).

Va pure detto che, nella DTF 127 V 456ss. (= RAMI 2002 U 451, p. 61ss.), la nostra Corte federale ha stabilito che il guadagno annuo assicurato vigente il giorno dell'infortunio è determinante anche nel caso in cui fra l'evento assicurato e l'assegnazione dell'IMI sia trascorso un lungo periodo, ad esempio qualora la menomazione all'integrità sia subentrata soltanto a seguito di una ricaduta oppure di postumi tardivi.

In concreto, l'infortunio occorso a RI 1 è avvenuto nel dicembre del 1999. All'epoca, in base all'art. 22 cpv. 1 OAINF, il guadagno massimo assicurato era di fr. 97'200.-- (la modifica dell'ordinanza, mediante la quale il guadagno massimo assicurato è stato aumentato a fr. 106'800.--, è infatti entrata in vigore il 1° gennaio 2000).

Se ne deduce che è a giusta ragione che la CO 1 ha calcolato l'IMI riconosciuta alla ricorrente su un guadagno annuo assicurato di fr. 97'200.--. Anche su questo punto il ricorso è, quindi, respinto.

2.8. Visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 p. 271 e riferimento), l’Istituto assicuratore verserà all’insorgente, rappresentata da un avvocato, l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

2.9. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 27 gennaio 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021, consid. 2.12 e STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021, consid. 2.12).

Sul tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione impugnata del 13 dicembre 2021 è annullata nella misura in cui l’assicuratore LAINF ha negato la propria responsabilità in relazione ai disturbi psichici dell’interessata e ha, conseguentemente, rifiutato il diritto ad una rendita di invalidità. Per il resto, essa è confermata.

§§ È accertato che i disturbi psichici dell’assicurata costituiscano una conseguenza naturale e adeguata dell’infortunio del dicembre 1999.

§§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione per una nuova valutazione del diritto alla rendita di invalidità, tenendo conto dell’integralità del danno alla salute dell’assicurata (somatico e psichico), così come indicato al considerando 2.5..

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO 1 verserà all’assicurata, patrocinata da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA compresa) a titolo di ripetibili.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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