Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2022.50
Entscheidungsdatum
19.09.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 35.2022.50

mm

Lugano 19 settembre 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 giugno 2022 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 25 maggio 2022 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. Il 15 agosto 2019, RI 1, nata nel 1989, a quel momento dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di addetta alle pulizie e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, si è gettata dal balcone del suo appartamento, precipitando da un’altezza di circa 10 metri e atterrando di schiena su una ringhiera in acciaio.

A causa di questo evento, ella ha riportato, secondo il rapporto di uscita 2 settembre 2019 dell’Ospedale __________ di __________, un politrauma da precipitazione con frattura L1 con paraplegia conseguente, una frattura diafisaria trasversa scomposta del femore sinistro, una frattura pluriframmentaria della colonna anteriore e posteriore dell’acetabolo destro, una frattura longitudinale composta del sacro a destra, una lacerazione del VIII segmento epatico e una contusione renale a sinistra (doc. 44).

Dal referto 8 settembre 2021 dell’Ambulatorio __________ del Centro __________ si evince che RI 1 ha residuato una paraplegia senso-motoria incompleta sub D12 (doc. 352).

L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. L’11 marzo 2020, l’amministrazione ha emanato una decisione formale mediante la quale ha decurtato del 50% le prestazioni in contenti in quanto l’assicurata avrebbe commesso un atto temerario (doc. 87).

L’CO 1 ha in seguito revocato il provvedimento, ritenuto che al momento dell’atto RI 1 era completamente priva della capacità di agire ragionevolmente (doc. 169).

1.3. Alla chiusura del caso, con decisione formale del 28 dicembre 2021, negata la propria responsabilità per quanto riguarda l’aspetto psichico ed i disturbi neuropsicologici, l’assicuratore ha posto l’assicurata al beneficio di una rendita d’invalidità del 30% a contare dal 1° giugno 2021 e di un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) dell’80% (doc. 345).

A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 353 e doc. 372), in data 25 maggio 2022, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 387).

1.4. Con tempestivo ricorso del 24 giugno 2022, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto in via principale che l’CO 1 venga condannato a riconoscerle una rendita d’invalidità del 100% e un’IMI del 90% almeno, in subordine l’assegnazione di una rendita del 66% almeno con riserva di un’eventuale grado più elevato definito nell’ambito di un accertamento peritale psichiatrico e di un’IMI che tenga conto del prevedibile peggioramento del danno al midollo spinale e del danno psichico, in via ancor più subordinata il rinvio degli atti all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione riguardante l’entità dell’invalidità e della menomazione dell’integrità.

A sostegno delle proprie pretese, il patrocinatore dell’insorgente contesta i seguenti aspetti:

" (…).

  • l’incapacità lavorativa stabilita da CO 1 per la sola paraplegia unicamente nella misura del 30%, rispettivamente una capacità lavorativa residua del 70%;

  • l’esclusione del nesso causale tra l’infortunio e le problematiche psichiatriche, almeno quale concausa;

  • la mancata valutazione medica della PTSD (sindrome da stress post-traumatico);

  • l’esclusione del nesso causale tra l’infortunio e i deficit cognitivi;

  • il grado di IMI che non tiene conto dei prevedibili, invero certi, peggioramenti futuri inerenti la paraplegia e del danno psichiatrico;

  • la mancata valutazione medica della spasticità del dolore neuropatico;

  • il reddito da invalida;

  • la riduzione sociale dal reddito da invalida unicamente nella misura del 10%;

  • che la decisione su opposizione in parola non abbia formalizzato

la presa a carico di ulteriori cure necessarie al mantenimento dello stato di salute attuale (fisioterapia, ecc.) e dei controlli specialistici così come preconizzato dal medico fiduciario CO 1.” (doc. I, p. 3)

1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.6. Il 15 luglio 2022, l’avv. RA 1 ha chiesto che gli venisse assegnato un congruo termine per presentare l’allegato di replica (doc. V), richiesta che è stata accolta da questo Tribunale (doc. VI).

1.7. In data 1° settembre 2022, il rappresentante ha presentato l’allegato di replica, mediante il quale si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni, e ha prodotto un’ulteriore certificazione dello psichiatra curante (cfr. doc. IX + allegato).

L’Istituto assicuratore si è pronunciato in proposito l’8 settembre 2022 (doc. XI).

in diritto

2.1. In concreto, litigiosa è l’entità della rendita d’invalidità e dell’IMI spettanti al ricorrente.

Preliminarmente, questa Corte è però tenuta a esaminare se l’istituto assicuratore era legittimato a negare la propria responsabilità a proposito della problematica psichica e dei disturbi cognitivi che presenta la ricorrente, oppure no.

2.2. Disturbi psichici e cognitivi: conseguenze dell’infortunio dell’agosto 2019?

2.2.1. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

2.2.2. Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).

Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

2.2.3. Il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l'evento dannoso e il danno alla salute.

Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate).

Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre stabilito che in caso di danno alla salute fisica, dal momento in cui è accertata la causalità naturale il nesso di causalità è generalmente ammesso (DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts, in SZS 2/1994, p. 104s; M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], n. 39).

Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l'adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi.

Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l'infortunio è stato vissuto dall'interessato, ma piuttosto l'evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

  • le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

  • la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

  • la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

  • i disturbi somatici persistenti;

  • la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

  • il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

  • il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140, consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.2.4. Nella concreta evenienza, con la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore resistente ha sostenuto che la problematica psichica preesisterebbe all’evento traumatico in discussione e non ne costituirebbe pertanto una conseguenza naturale, e ciò facendo essenzialmente capo al parere della propria psichiatra di fiducia (cfr. doc. 387, p. 4 s.).

Dalle carte processuali emerge che in effetti la dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, si è pronunciata più volte in merito alle turbe psichiche presentate dalla ricorrente, in funzione della documentazione man mano acquisita dall’amministrazione.

Queste le considerazioni contenute nel suo apprezzamento del 30 gennaio 2020:

" (…) In generale godeva di buona salute. Era in cura da anni presso il dr. med. __________, il quale la vedeva 3-4 volte all’anno a causa di dolori articolari dovuti al lavoro fisicamente pesante. In quelle occasioni le prescriveva del Dafalgan e le ha attestato diversi brevi periodi di inabilità lavorativa. Dal lato psichico ella non ha mai lamentato disturbi, ma era evidente una preoccupazione dovuta alla “tiratissima” situazione finanziaria. Egli l’aveva aiutata a ricevere aiuti sociali e l’ultima volta che l’ha vista – 3 settimane prima dell’evento – era più serena.

Non è mai stata in cura specialistica per una patologia psichiatrica.

Il fratello dell’assicurata all’occasione di un colloquio con il consulente psichiatrico dell’Ospedale __________ avvenuto il giorno dopo l’evento ha riferito che la sorella già da tempo aveva la tendenza anche tramite social network a rimandare ad una dimensione mistica percepita anche da lui come eccessiva che già in passato vi erano state chiamate alla Polizia in circostanze simili. Non ha potuto essere più preciso, perché non aveva molti contatti con lei.

Due-tre mesi prima dell’evento in questione per la durata di 1 giorno l’assicurata aveva sentito voci e rumori ed aveva avuto sensazione di aver una missione e il compito di trasferire numeri e lettere. Il 15.08.2019 l’assicurata ha chiamato la Polizia poiché, sentendo delle voci e dei rumori strani nel palazzo, aveva paura che qualcuno si introducesse nel suo appartamento. Quando è arrivata la Polizia, che le chiedeva di poter entrare, lei ha pensato che fossero dei malintenzionati e che volessero ucciderla ed è saltata dalla finestra/balcone precipitando da un’altezza di 10 metri.

All’occasione del colloquio psichiatrico effettuato il giorno dopo l’assicurata non presentava sintomi psicotici, ma non si distanziava neanche da quanto vissuto il giorno prima.

Attualmente ella è ancora ricoverata al Centro __________ di __________.

Viene seguita da una psicologa e da uno psichiatra ed assume dal 16.08.2019 una terapia farmacologica a base di Olanzapina.

(…).

Esiste una malattia mentale?

A questa domanda si può rispondere affermativamente. Da qualche tempo l’assicurata a detta del fratello ha presentato una tendenza che rimandava ad una dimensione mistica percepita come eccessiva. Siamo inoltre in presenza di 2 episodi psicotici a distanza di 2-3 mesi l’uno dall’altro. Il primo, riscioltosi spontaneamente, in meno di 36 ore, il secondo terminato con l’evento del 15.08.2019 e la conseguente terapia farmacologica neurolettica.

Considerando la sintomatologia descritta nei vari rapporti medici contenuti negli atti a disposizione si può confermare la diagnosi posta dal dr. med. __________ di disturbo psicotico acuto polimorfo senza sintomi schizofrenici (ICD 10 F23.0).” (doc. 80)

Con nota del 10 marzo 2020, la dott.ssa __________ ha precisato che “l’evento del 15.08.2019 (defenestrazione) è avvenuto a causa di uno stato psicotico ed è stato quindi valutato come infortunio. Perciò il disturbo psichiatrico è antecedente l’evento in questione e ne è la causa, non una sua conseguenza.” (doc. 91 – il corsivo è del redattore).

La psichiatra fiduciaria si è nuovamente pronunciata in merito alla fattispecie con apprezzamento del 17 giugno 2020, con il quale si è chinata sulla questione di sapere se la ricorrente fosse, o meno, totalmente incapace di agire ragionevolmente al momento dell’atto, circostanza che è stata finalmente ammessa:

" (…) In quel momento l’assicurata presentava quindi un conclamato disturbo psichico caratterizzato da una visione della realtà completamente distorta tipica dei disturbi psicotici acuti.

Con verosimiglianza preponderante si può anche escludere la presenza di uno stato mentale profondamente alterato da una incongrua assunzione di sostanze psicotrope, ossia capaci di modificare lo stato psichico di una persona come alcool, droghe o alcuni medicamenti. Le analisi del sangue effettuate lo stesso giorno hanno evidenziato la presenza di caffeina e nicotina e l’assenza di alcool e cannabis (agli atti non sono presenti esami di altre sostanze). Considerando la situazione nel suo insieme con un episodio di malattia psichica circa un mese e mezzo prima e la descrizione dello stato dell’assicurata nei rapporti medico successivi l’infortunio, l’assunzione di stupefacenti (anche di quelli non determinati dalle analisi) è poco probabile. Il medico curante infine non riferisce di averle prescritto dei medicamenti in grado di alterare profondamente lo stato mentale.

Concludendo, si può affermare che con verosimiglianza preponderante l’assicurata al momento dell’atto del 15 agosto 2019 non era in grado di rendersi conto delle azioni che stava compiendo, né di agire ragionevolmente e che quindi presentava una totale mancanza di capacità di discernimento.” (doc. 156)

Dal rapporto 22 giugno 2020 del dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, si apprende che l’assicurata è entrata in sua cura nel corso del 2020.

D’altro canto, lo psichiatra curante ha riferito che ella “… nel corso della propria vita ha sviluppato una personalità traumatica che si esprime con stress nelle percezioni, nelle emozioni e nei comportamenti, attraverso intense esperienze personali nel percorso evolutivo, come la guerra balcanica, il divorzio ed un aborto, tutte mai indagate o curate dal profilo psicoterapeutico in termini preventivi. In questo contesto di base, l’interessata già sei mesi prima degli eventi precedenti alla defenestrazione, provava una sorta di ipersensibilità agli stimoli esterni, diffidenza nelle relazioni interpersonali fino a esperire, successivamente, sentimenti di angoscia persecutoria accompagnati da dispercezioni visive e uditive con conseguente e importante quota d’angoscia parallela. Il tutto, poi, corroborato da una situazione economico-sociale precaria e da rapporto familiari e umani in generale poveri e scarsi.”.

Il dott. __________ ha quindi diagnosticato una modificazione duratura della personalità dopo esperienze catastrofiche (ICD-10 F62.0) e un episodio psicotico acuto e transitorio (ICD-10 F29.9) (cfr. doc. 161).

Con apprezzamento del 3 maggio 2021, la dott.ssa __________ ha negato l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra il sinistro dell’agosto 2019 e le patologie diagnosticate dallo psichiatra curante:

" (…) L’assicurata il 15.08.2019 dopo aver sentito dei rumori sul pianerottolo di casa, pensando fossero ladri ha chiamato la Polizia. Al suo arrivo non ha riconosciuto i poliziotti come tali e pensando volessero ucciderla, per scappare si è gettata dalla finestra precipitando da un’altezza di 10 metri. Dagli atti a disposizione è emerso che ella in preda ad uno stato psicotico in qual momento non era in grado di valutare correttamente la situazione in cui si trovava (la polizia che chiedeva di entrare) e l’ha interpretata in modo psicotico (persone che volevano ucciderla), motivo per cui è stata valutata una completa mancanza della capacità di discernimento.

Come conseguenza della caduta l’assicurata ha riportato una paraplegia incompleta degli arti inferiori che la costringe per lo più su una sedia a rotelle.

L’assicurata è in regolare terapia psichiatrica da “quest’anno” (nel rapporto non viene specificato esattamente da quando) presso il dr. med. __________, il quale ha posto le diagnosi di Modificazione duratura della personalità dopo esperienze catastrofiche (F62.0) e di un Episodio psicotico acuto e transitorio (F29.9) e reputato che l’assicurata necessita sicuramente di un percorso psicoterapeutico e psicofarmacologico a lungo periodo, così come un sostegno formativo-professionale, abitativo e sociale duraturi nel tempo “alfine di scongiurare il ripetersi di ulteriori e più gravi problematiche psicosociali future” (rapporto del 22.06.2020).

Nel rapporto non viene menzionato se l’assicurata assuma una terapia farmacologica.

Nonostante l’assenza di un’importante patologia psichiatrica prima dell’infortunio, di cui ne è la causa, la grave disabilità che ne è conseguita giustifica la necessità di un sostegno psicoterapico.

Anche un’eventuale terapia farmacologica può essere presa a carico.

Non sussiste invece alcun nesso causale naturale tra le diagnosi poste dal dr. med. __________ nel suo rapporto del 22.06.2020 e le conseguenze dell’atto del 15.08.2019. (…).” (doc. 276 – il corsivo è del redattore)

In data 13 luglio 2021, la specialista interpellata dall’amministrazione ha ribadito che le diagnosi contenute nella certificazione 22 giugno 2020 dello psichiatra curante, in quanto preesistenti all’infortunio, non ne costituiscono la conseguenza naturale:

" (…) Non avendo ulteriori atti psichiatrici a disposizione, mi baso sul rapporto del Dr. __________ del 22.06.2020, nel quale egli pone le diagnosi di Modificazione duratura della personalità dopo esperienze catastrofiche (F62.0) e di Episodio psicotico acuto e transitorio (F29.9).

Come valutato nel mio apprezzamento del 03.05.2021 non sussiste un nesso causale naturale tra questi due quadri clinici e l’infortunio del 15.08.2019, in quanto essi erano già presenti prima.

L’infortunio ha portato ad importanti e permanenti conseguenze fisiche (paraplegia incompleta) e l’assicurata – come rilevato dal Dr. __________ – necessiterà di un sostegno formativo-professionale, sociale ed abitativo. Inoltre necessiterà di un sostegno per affrontare la quotidianità con l’importante disabilità. Queste problematiche sono da considerarsi in nesso causale con l’infortunio, così come un eventuale Disturbo dell’adattamento reattivo. Alfine di mantenere uno stato psichico stabile e permettere così un re-inserimento professionale, è adeguata una presa a carico psichiatrica con consultazioni 1-2 volte al mese.

Chiaramente lo stato psichico già fragilizzato prima dell’infortunio rende più difficile l’affrontare e l’elaborazione delle conseguenze infortunistiche e non si potrà sempre scindere le due parti.” (doc. 289 – il corsivo è del redattore)

Agli atti figura una seconda certificazione dello psichiatra curante, datata 28 ottobre 2020 (recte: 2021), il quale ha confermato la diagnosi di modificazione duratura della personalità dopo esperienze catastrofiche (ICD-10 F62.0), accanto alla quale si è sviluppata nel corso del tempo una sindrome delirante (ICD-10 F22.0) culminata nella defenestrazione del 15 agosto 2019 (doc. 324).

L’amministrazione ha sottoposto questo referto alla dott.ssa __________, la quale ha formulato al riguardo le considerazioni seguenti:

" (…) Ho preso atto del rapporto del Dr. __________ del 28.10.2021. Ripete le due diagnosi contenute nel rapporto dell’anno scorso, che non presentano un nesso causale naturale con l’evento del 15.08.2019. Non vengono menzionate ulteriori patologie psichiatriche.

Il medicamento prescritto – cariprazina (Reagila) – è un neurolettico atipico per la cura delle schizofrenie e quindi non a carico della CO 1. (…).” (doc. 325)

2.2.5. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.2.6. Con la propria impugnativa, il rappresentante contesta che al parere della psichiatra di fiducia dell’CO 1 possa essere attribuito un sufficiente valore probatorio. Ella non ha visitato personalmente l’assicurata. D’altro canto, la sua valutazione si troverebbe in contrasto con quella espressa dal dott. __________, per il quale la ricorrente lamenterebbe anche un’alterazione della personalità post traumatica. Inoltre, la dott.ssa __________ avrebbe omesso di approfondire la diagnosi di sindrome da stress post-traumatico ritenuta, oltre che dal dott. __________, anche dal dott. __________, psichiatra presso il Centro __________ di __________, diagnosi che sarebbe peraltro compatibile con la sintomatologia denunciata. Infine, sempre secondo l’avv. RA 1, non può neppure essere ignorato che, prima dell’infortunio, l’insorgente non avrebbe mai sofferto di problematiche psichiatriche tali da comprometterne l’abilità lavorativa, così come del resto attestato dal suo medico curante (cfr. doc. I).

Chiamata ora a pronunciarsi nel caso di specie, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, questa Corte ritiene che il parere della dott.ssa __________, specialista proprio nella materia che qui interessa, possa validamente servire da base al giudizio che è ora chiamata a rendere.

In questo senso, deve essere rilevato che la conclusione a cui è pervenuta la dott.ssa __________ – assenza di un nesso di causalità naturale con l’infortunio dell’agosto 2019 -, si fonda sulle indicazioni fornite dal dott. __________ il quale, nella sua qualità di psichiatra curante, si trova in una posizione particolarmente privilegiata per valutare, con cognizione di causa, le condizioni di salute psichica della propria paziente. Orbene, le diagnosi da lui formulate – una modificazione duratura della personalità dopo esperienze catastrofiche e un episodio psicotico acuto e transitorio (rispettivamente una sindrome delirante) – non consentono di giungere a una conclusione diversa da quella ritenuta dalla psichiatra fiduciaria: si tratta infatti di patologie preesistenti all’infortunio e, come tali, non ne costituiscono una conseguenza, neppure parziale.

Da notare che lo psichiatra curante ha confermato la propria valutazione diagnostica ancora con la certificazione del 31 agosto 2022 (cfr. doc. B2: “Con la presente e io malgrado devo ancora una volta certificare per l’assicurata una inabilità lavorativa del 100% sia nel tempo che nel rendimento in tutte le attività per le note diagnosi già elencate nei miei precedenti rapporti che confermo (…).” – il corsivo è del redattore).

È vero che, nel suo rapporto del 13 luglio 2021, il medico fiduciario ha fatto accenno alla diagnosi di disturbo dell’adattamento (cfr. doc. 289), non può tuttavia essere ignorato che ella si è espressa in proposito in termini di eventualità e che, del resto, l’esistenza di tale diagnosi non è stata confermata nemmeno dallo psichiatra curante.

Il fatto che la dott.ssa __________ non abbia personalmente visitato l’assicurata, non appare atto a sminuire il valore probatorio della sua valutazione, proprio per la ragione che quest’ultima si fonda direttamente su quanto è stato refertato dallo psichiatra che conosce da lungo tempo la ricorrente.

D’altra parte, il patrocinatore non può essere seguito neppure laddove pretende che il parere della specialista interpellata dall’assicuratore si troverebbe in contrasto con la restante documentazione medica agli atti. In proposito, il TCA non ritiene che il referto 13 giugno 2022 del dott. __________ sia suscettibile di sminuire il valore probatorio attribuito all’apprezzamento della dott.ssa __________. È vero che egli ha diagnosticato un’alterazione della personalità post-traumatica (doc. A4), tuttavia il codice da lui utilizzato – ICD-10 F62.0 – corrisponde in realtà alla diagnosi di modificazione duratura della personalità dopo esperienze catastrofiche, posta dal dott. __________. Del resto, a prescindere da quanto precede, in quanto specialista in medicina generale e cardiochirurgia, il dott. __________ non può essere considerato come particolarmente qualificato a pronunciarsi in materia psichiatrica.

Inoltre, secondo questa Corte, il fatto che l’istituto resistente (rispettivamente la sua psichiatra di fiducia) non abbia approfondito la diagnosi di sindrome da stress post-traumatico, non presta il fianco a critiche di sorta. In effetti, l’esistenza della patologia in questione era stata soltanto sospettata dallo psichiatra dott. __________ a margine della degenza presso il Centro __________ di __________ (__________ - cfr. doc. 73, p. 3) e, soprattutto, non è stata poi ripresa dallo specialista curante (cfr. doc. 161 e doc. 324).

Anche l’obiezione secondo la quale la ricorrente non avrebbe apparentemente mai sofferto di disturbi psichici prima dell’evento dell’agosto 2019, così come sembrerebbe emergere anche dal referto 20 gennaio 2020 del dott. __________, spec. FMH in medicina interna (doc. 76: “Per quanto lo sappia non è mai stata in cura psichiatrica. Le prescrivevo unicamente di tanto in tanto pastiglie di Dafalgan o di Irfen 400 mg per i suoi dolori. Non le ho mai prescritto tranquillanti, antidepressivi o sonniferi.”), non regge a fronte di quanto ha attestato lo psichiatra curante, il quale ha diagnosticato delle affezioni senza alcun dubbio preesistenti all’infortunio.

In esito a tutto quanto precede, è accertato, perlomeno con il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi psichici non si trovano in una relazione di causalità naturale, neppure parziale, con l’infortunio del 15 agosto 2019 e che, pertanto, essi non riguardano l’assicuratore LAINF convenuto.

2.2.7. In concreto, dalle carte processuali si evince che, secondo il neurologo di fiducia dell’amministrazione, le difficoltà cognitive denunciate dall’assicurata, oggettivate grazie (anche) alla valutazione 20 luglio 2020 della neuropsicologa __________ (cfr. doc. 205: “La valutazione neuropsicologica della paziente evidenzia alterazioni cognitive plurisettoriali che toccano le capacità mnesiche, attentive, esecutive, calculiche e prassico-costruttive.”), non costituirebbero una conseguenza naturale dell’infortunio dell’agosto 2019.

Con apprezzamento del 14 aprile 2021, il PD dott. __________, spec. FMH in neurologia, ha in effetti sottolineato come l’esistenza di un danno cerebrale strutturale sia stata esclusa con verosimiglianza preponderante grazie agli accertamenti neuroradiologici compiuti. D’altro canto, sempre a suo avviso, la capacità lavorativa residua della ricorrente, come pure la capacità di gestire la vita in generale, saranno influenzate dalla patologia psichiatrica e dalle limitazioni cognitive multimodali, entrambi gli aspetti però estranei all’infortunio da lei subito. Dal profilo neurologico, l’ulteriore procedere terapeutico, compreso il controllo neuropsicologico di decorso suggerito dalla neuropsicologa __________, non si trova, con verosimiglianza preponderante, in nesso causale naturale con il sinistro assicurato (cfr. doc. 267).

Con la propria impugnativa, il rappresentante contesta la fondatezza del parere del dott. __________, al quale rimprovera di non aver visitato personalmente la sua patrocinata. Inoltre, a suo avviso, il fiduciario non avrebbe tenuto conto che, in base alla valutazione della neuropsicologa __________, soltanto alcuni dei disturbi cognitivi refertati potrebbero essere imputabili alla problematica psichica o alla terapia psicofarmacologica, lasciando così intendere che i restanti sarebbero invece stati causati dal noto evento traumatico (cfr. doc. I).

Tutto ben considerato, il TCA non vede alcuna valida ragione per scostarsi dal parere espresso dallo specialista interpellato dall’amministrazione, secondo il quale nemmeno i disturbi cognitivi costituiscono una conseguenza naturale del sinistro.

In primo luogo, questa Corte constata che dalla documentazione a sua disposizione non emerge che la testa (e, dunque, nemmeno il cervello) sia rimasta in qualche modo coinvolta nella caduta (in questo senso, si veda ad esempio il rapporto di uscita 2 settembre 2019 dell’Ospedale __________ di __________ – doc. 44).

In secondo luogo, non può essere ignorato che la valutazione enunciata dal dott. __________ trova sostanziale conferma nel rapporto 24 luglio 2020 del dott. __________, spec. FMH in neurologia e Viceprimario della Clinica __________ di __________, secondo il quale “… i disturbi cognitivi plurisettoriali evidenziati, sono verosimilmente da attribuire più al contesto della patologia psichiatrica antecedente all’evento traumatico, piuttosto che a quest’ultimo. Non vi sono infatti reperti neuroradiologici che evidenzino un danno strutturale encefalico (e in particolar modo danno assonale), sono invece altresì descritti nei pazienti con disturbo psicotico/schizofrenico, disturbi della sfera cognitiva quali rigidità processuale e tendenza alla dispersione attentiva.” (doc. 183, p. 2 – il corsivo è del redattore).

Inoltre, il fatto che la neuropsicologa __________ abbia considerato possibile che una parte dei disturbi cognitivi sia imputabile alla problematica psichica e alla relativa terapia farmacologica assunta, non consente certo di concludere che i restanti disturbi sarebbero invece da ricondurre, con verosimiglianza preponderante, alla nota caduta. A prescindere da ciò, è utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, la neuropsicologia non è di per sé in grado di valutare in modo decisivo la questione della causalità. Gli esiti di un'indagine neuropsicologica possono certamente essere significativi nel quadro dell'apprezzamento globale delle prove. Ciò presuppone però che il neuropsicologo abbia espresso delle indicazioni persuasive a proposito della causalità, indicazioni che si devono inoltre inserire in maniera convincente nelle risultanze di altri accertamenti (cfr. DTF 119 V 341 e STFA U 148/00 del 9 gennaio 2001 consid. 2 c/cc).

In conclusione, vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti, questo Tribunale ritiene dunque assodato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che i disturbi cognitivi che presenta RI 1 non si trovano in una relazione causale naturale con l’evento infortunistico dell’agosto 2019 (ricordato che la problematica psichica e, quindi, anche la relativa terapia, non costituiscono una conseguenza naturale della caduta).

Sulla scorta di quanto precede, l’amministrazione era dunque legittimata a valutare il diritto alle prestazioni di lunga durata (rendita e IMI) facendo astrazione dalle turbe psichiche e dalle difficoltà cognitive di cui è portatrice la ricorrente.

2.3. Entità della rendita d’invalidità spettante all’insorgente?

2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

  1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.3.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da invalido

La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

2.3.3. In concreto, va rilevato che alla base della decisione dell’amministrazione di assegnare all’assicurata una rendita d’invalidità del 30%, vi è l’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa enunciata dal proprio medico fiduciario (cfr. doc. 387, p. 5).

Infatti, con apprezzamento del 14 aprile 2021, il neurologo PD dott. __________ ha rilevato che, a seguito delle conseguenze residuali della nota caduta, l’insorgente è sì in grado di camminare per alcuni metri grazie a dei supporti ma è in sostanza dipendente dalla sedia a rotelle. Inoltre, ella lamenta difficoltà di carattere neurogeno a svuotare la vescica con la necessità di eseguire regolari autocateterismi. La presenza di una spasticità e di dolori neuropatici non è documentata. Tutto ciò considerato, fatta astrazione dai disturbi psichici e da quelli neuropsicologici, secondo il neurologo consultato dall’CO 1, l’assicurata sarebbe in grado di svolgere un’attività puramente seduta in una misura tra il 60 e l’80% (doc. 267, p. 4).

Dal doc. 342 (“Calcolo del grado d’invalidità tramite la rilevazione svizzera della struttura dei salari [RSS]”) risulta che l’amministrazione ha finalmente considerato una capacità lavorativa residua del 70% (“media tra il 60 e 80%, indicato da VM”).

La valutazione dell’esigibilità lavorativa viene contestata dal patrocinatore dell’assicurata, per il quale essa sarebbe “… assolutamente sproporzionata sia alla luce delle risultanze mediche agli atti dalle quali appare d’acchito come lo stato di salute dell’assicurata, per le sole conseguenze infortunistiche, incide in misura ben maggiore sulla sua capacità lavorativa residua di quanto stabilito e, questo già solo per le limitazioni fisiche (paraplegia), sia alla luce dell’effettivo rendimento che avrebbe la signora RI 1 nell’ambito di un pensum lavorativo al 70% inteso come presenza.”. Più concretamente, l’avv. RA 1 fa valere che nell’apprezzamento dell’abilità lavorativa residua, il dott. __________ avrebbe dovuto considerare anche la componente psichica e quella neuropsicologica, così come la spasticità e i dolori neuropatici, aspetti questi ultimi che non sarebbero stati affatto approfonditi. Inoltre, il fiduciario non avrebbe tenuto conto del tempo necessario all’insorgente per procedere alle diverse autocateterizzazioni di cui necessita (cfr. doc. I).

Secondo questo Tribunale, non vi è alcun valido motivo per negare un pieno valore probatorio alla valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal PD __________. Del resto, le obiezioni sollevate dal patrocinatore dell’insorgente non appaiono fondate. Da un lato, è già stato accertato che né la problematica psichica (cfr. supra, consid. 2.2.6.) né le difficoltà cognitive (cfr. supra, consid. 2.2.7.) costituiscono delle conseguenze naturali dell’evento traumatico assicurato, ragione per la quale il medico fiduciario ne ha fatto giustamente astrazione.

Dall’altro, dalle tavole processuali non emerge che la ricorrente soffra di spasticità e di dolori neuropatici tali da avere un impatto sulla sua capacità lavorativa residua. Per quanto attiene ai dolori neuropatici, dal rapporto 10 marzo 2021 dell’Ambulatorio __________ del __________ si evince anzi che, in occasione della relativa consultazione, è stata l’assicurata stessa a chiedere una riduzione del dosaggio del farmaco somministratole per i dolori neuropatici - posto quindi in riserva -, vista che la sintomatologia risultava ben tollerata (doc. 291, p. 3).

Trattandosi inoltre dei pretesi dolori a spalle, anche e regione lombare, il TCA constata che dalla documentazione medica a disposizione, in particolare dal rapporto di uscita 9 marzo 2020 del __________, non risulta che la ricorrente lamentasse dolori articolari alle spalle e al rachide lombare, mentre si evince che quelli alle anche, esclusa la presenza di fratture a quel livello, erano stati trattati con successo mediante la somministrazione di analgesici (cfr. doc. 92 e doc. 116, p. 2).

A proposito infine della necessità di sottoporsi a regolari autocateterismi, non vi è motivo di credere che il neurologo interpellato dall’CO 1 non ne abbia tenuto conto nell’apprezzare l’esigibilità lavorativa, considerato come ne abbia fatto esplicita menzione nel suo rapporto del 14 aprile 2021 con riferimento al referto 14 agosto 2020 del dott. __________, Viceprimario dell’Ambulatorio di urologia dell’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. 267, p. 2 e p. 4).

Sulla scorta di quanto appena esposto, richiamato l'obbligo che incombe alla persona assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, p. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 221), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante che l’insorgente in un'attività adeguata, ovvero in un’attività leggera da svolgere in posizione seduta, presenta una capacità lavorativa del 70%

Tale conclusione appare tanto più giustificata se si considera che in una sentenza 8C_618/2018 del 17 maggio 2019, riguardante un’assicurata che era caduta da un’altezza di 6.4 metri riportando una paraplegia senso-motoria completa sub D11, il Tribunale federale, facendo capo alle conclusioni di una perizia pluridisciplinare disposta dall’assicuratore contro gli infortuni, ha finalmente avallato la decisione di quest’ultimo di ritenere l’interessata in grado di svolgere un’attività lavorativa adeguata sull’arco di un’intera giornata con un discapito di rendimento del 30%. Stante ciò, l’avv. RA 1 non può essere seguito laddove sostiene che “… l’abbondante giurisprudenza in materia per le casistiche mediche simili a quella dell’assicurata (paraplegia), stabilisce in maniera pressoché unanime un’incapacità lavorativa del 50% in attività adeguate già solo per gli aspetti legati alla paraplegia.” (doc. I, p. 18).

2.3.4. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2,).

Nel caso di specie sono quindi determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati del 2021, essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato a partire dal 1° giugno 2021.

2.3.5. Per quanto attiene al reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla salute infortunistico, nel 2021, l’assicurata avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 50’020, determinato in applicazione della RSS 2018, tabella TA1_tirage_skill_level, ramo 77, 79-82 (“Att. amm. e di serv. di supporto”), livello di competenze 1, donne, dato poi adeguato all’indice dei salari nominali sino al 2021 (doc. 342, p. 1).

Questo dato, non contestato dalla ricorrente (cfr. doc. I, p. 19: “Altresì contestato il reddito da invalida ritenuto da CO 1.” – il corsivo è del redattore), può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.

2.3.6. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”).

In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

Da notare che, con comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio 2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso degli ultimi anni, il mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più dispendioso in termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti considerevoli negli anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da parte della CO 1 per il mantenimento del sistema è stata percepita dalle imprese come sempre più gravosa. Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi deciso che in futuro utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della fissazione delle rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1° gennaio 2019” (cfr. la STCA 35.2021.88 del 14 marzo 2022, consid. 2.5.5).

L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).

2.3.7. Nella presente fattispecie, l’istituto resistente ha quantificato in fr. 35’142 il reddito da invalido, facendo capo sempre alla RSS 2018, tabella TA1_tirage_skill_level, ramo economico totale, livello di competenze 1, donne, aggiornato al 2021, operando poi una decurtazione del 30% per tenere conto della capacità lavorativa ridotta e del 10% a titolo di deduzione sociale (doc. 342, p. 2).

Il dato considerato dall’amministrazione viene contestato dal rappresentante. Egli ritiene, da una parte, che la ricorrente non sarebbe in grado di svolgere le attività di riferimento considerate dall’CO 1 e, dall’altra, che il reddito statistico avrebbe dovuto essere decurtato del 25% almeno a titolo di deduzione sociale (cfr. doc. I).

Al riguardo, il TCA precisa innanzitutto che per determinare il reddito da invalido l’assicuratore resistente ha considerato la media totale e non, come sembrerebbe credere il patrocinatore (cfr. doc. I, p. 19), il “ramo 77, 79-82”.

D’altra parte, va ricordato che è già stato accertato che, nonostante i postumi infortunistici residuali, l’insorgente sarebbe in grado di svolgere un’attività sostitutiva adeguata nella misura del 70% (cfr. supra, consid. 2.3.3.). Da questo punto di vista, dunque, l’entità del reddito da invalido stabilita dall’CO 1 non presta il fianco a critiche.

Trattandosi dell’entità della riduzione sociale, va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TF ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2, il TF ha inoltre precisato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.

In concreto, l’assicuratore resistente ha decurtato il reddito statistico da invalido del 10% a titolo di riduzione sociale (cfr. doc. 342, p. 2).

Chiamato a pronunciarsi in merito, il TCA ricorda che la decurtazione massima consentita dalla giurisprudenza è del 25%, ragione per la quale appare a priori infondata la pretesa ricorsuale di una riduzione di almeno il 25%.

D’altro canto, in considerazione pure del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una deduzione sociale del 10%, l’istituto assicuratore convenuto non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. Del resto, nella pronunzia 8C_618/2018 consid. 5.3.2, precedentemente citata, il TF ha confermato la sentenza cantonale che aveva decurtato il reddito statistico da invalido proprio del 10% per tenere conto che l’assicurata in questione risultava limitata anche nell’esercizio di un’attività ausiliaria leggera, posto che ella abbisognava di una pausa in posizione eretta di cinque minuti ogni ora di lavoro, come pure della possibilità di rilassare la colonna vertebrale sdraiandosi, ed esistevano inoltre particolari esigenze riguardo alle funzioni vescicale e intestinale.

In conclusione, applicata una deduzione del 30% per la limitata capacità lavorativa residua ed una del 10% a titolo di riduzione sociale, si ottiene un reddito da invalido pari a fr. 35’142, così come stabilito dall’CO 1.

2.3.8. Confrontando i fr. 35’142 al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 50’020 (cfr. supra, consid. 2.3.5.), risulta una perdita di guadagno del 29.74%, arrotondata al 30%.

Visto tutto quanto precede, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata nella misura in cui all’assicurata è stata attribuita una rendita d’invalidità del 30% a contare dal 1° giugno 2021.

2.4. Entità della menomazione dell’integrità?

2.4.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.4.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.4.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308 ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.4.4. L’CO 1 ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

2.4.5. Nel caso di specie, l’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere del proprio medico fiduciario, ha assegnato all’assicurata un’IMI dell’80% (cfr. doc. 345, p. 4).

Questo in effetti il tenore della valutazione espressa dal PD dott. __________ in data 14 aprile 2021:

" (…).

1 Befund

In überwiegend wahrscheinlich unfallkausalem Zusammenhang nach Sturz am 15.08.2019 aus ca. 10 m Höhe liegt ein zuletzt inkompletter unterer Querschnitt sub L1 ASIA C vor. Gemäss letztem Muskelstatus vom __________ vom 27.10.2020 lagen unterhalb des Rückenmarksschädigungniveau L1 motorische Restfunktionen mit Kraftgrad in der Hüftbeugung M2/M3, Kniestrecker bds. M4, Kniebeuger M2 links/M0 rechts, distal Kraftgrad M0 in der Fusshebung und Fussenkung. Die Versicherte ist dabei in der Lage wenige Meter mit Unterstützung zu gehen ist jedoch überwiegend Rollstuhlpflichtig geblieben. Zusätzlich liegt eine neurogene Blasenentleerungsstörung vor mit der Notwendigkeit eines regelmässigen intermittierenden Selbstkatheterismus. Eine Spastik respektive neuropathische Schmerzen sind nicht dokumentiert. Eine strukturelle Hirnverletzung wurde bilddiagnostisch durch eine hochauflösende Kernspintotomografie ausgeschlossen.

2 Schätzung des Integritätsschaden

Auf neurologischem Fachgebiet wird der Integritätsschaden auf 80% eingeschätzt.

3 Begründung

Gemäss UVG wird der Integritätsschaden für Rückenmarksverletzungen nach der Tabelle 21 der CO 1 festgelegt. Bei Querschnittshöhe oberhalb L2 ist bei einer inkompletten Paraplegie ASIA C ein Integritätsschaden von 80% festzustellen.” (doc. 266, p. 1)

L’entità dell’indennità riconosciuta dall’amministrazione viene contestata dal rappresentante della ricorrente, nella misura in cui essa non terrebbe conto né del danno all’integrità psichica né dei prevedibili peggioramenti della situazione medico-valetudinaria. A suo avviso, l’IMI dovrebbe essere aumentata almeno al 90% (cfr. doc. I, p. 19).

Chiamato ora a pronunciarsi, a fronte di una questione di natura squisitamente medica, tenuto inoltre conto che, secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1; 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, la STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002), questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulla valutazione dell’IMI enunciata dal dott. __________.

Le obiezioni sollevate dall’avv. RA 1 non appaiono del resto atte a far dubitare della correttezza del parere del medico di fiducia dell’CO 1. Da un canto, posto che le turbe psichiche non si trovano in una relazione di causalità naturale con l’evento traumatico assicurato, non se ne può tenere conto per determinare l’IMI. Dall’altro, dalla documentazione medica a disposizione non emergono elementi che consentano di concludere già ora che lo stato di salute infortunistico della ricorrente peggiorerà presumibilmente in futuro, elementi che nemmeno il rappresentante è del resto stato in grado di evidenziare.

La decisione su opposizione del 25 maggio 2022 merita pertanto conferma anche nella misura in cui l’IMI spettante all’insorgente è stato quantificato in un 80%.

2.5. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 24 giugno 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

12

Gerichtsentscheide

52