Raccomandata
Incarto n. 35.2022.39
mm
Lugano 22 agosto 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 maggio 2022 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 marzo 2022 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 30 giugno 2016, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso la CO 1 (di seguito: CO 1), è rimasta vittima di un incidente della circolazione stradale in sella alla motocicletta guidata dal marito e ha riportato un politrauma ortopedico (frattura pluriframmentaria scomposta sopracondiloidea con esposizione puntiforme dell’omero distale destro, frattura del polo distale della rotula destra, ferita lacero-contusa nella regione mediale del ginocchio destro con degloving distale della coscia e gamba destra e lesione a tutto spessore del tendine del muscolo sovraspinato della spalla destra).
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, con decisione formale del 26 aprile 2021, la CO 1 ha dichiarato estinto il diritto alla cura medica dal 1° aprile 2021 e quello all’indennità giornaliera dal 1° maggio 2021, ha negato il diritto a una rendita d’invalidità e ha assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 30% (cfr. doc. 117).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata personalmente (cfr. doc. 129) e completata dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 139, 144, 147 e 150), in data 21 marzo 2022, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 156).
1.3. Con tempestivo ricorso del 6 maggio 2022, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto in via principale che le venga riconosciuta una rendita d’invalidità pari a fr. 3'177.80/mese a contare dal 1° maggio 2021, in via subordinata il ripristino delle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliere) sino alla stabilizzazione dello stato di salute infortunistico e in via ancor più subordinata il rinvio degli atti all’assicuratore convenuto per complemento istruttorio e nuova decisione.
A sostegno delle proprie pretese, il patrocinatore contesta che alla valutazione del medico fiduciario dell’amministrazione possa essere attribuito sufficiente valore probatorio, innanzitutto nella misura in cui egli ha dichiarato estinto il nesso di causalità naturale tra l’infortunio del giugno 2016 e i disturbi interessanti il rachide. A suo avviso, in effetti, “… i problemi alla schiena della signora RI 1 non sono dovuti soltanto alla citata spondilartrosi, bensì anche a problemi al rachide cervicale e alla zona lombare (cfr. doc. H), a una ipercifosi dorsale (cfr. doc. I), nonché a una discopatia con sofferenza sciatica (cfr. doc. G) e a diverse altre problematiche della colonna vertebrale (cfr. doc. Q). L’esame effettuato dal Dr. med. __________, così come la decisione qui impugnata, appaiono pertanto già di primo acchito imprecisi e incompleti. La decisione dell’assicuratore appare poi inesatta anche, e soprattutto, in considerazione della negazione di qualsivoglia nesso causale fra i disturbi alla schiena dell’assicurata e l’incidente del 30 giugno 2016. Tali problematiche sono tuttavia in realtà emerse solo e soltanto in seguito dell’incidente, unico evento generatore di tali disturbi, con cui i medesimi sono pertanto in chiaro e incontestabile nesso causale. A ben vedere, infatti, la ricorrente non ha mai lamentato problemi di schiena prima dell’evento infortunistico e non è nemmeno mai stata vittima di altri infortuni significativi nel passato (come peraltro evidenziato dal dr. med. __________, doc. F, pag. 2); di modo che appare semplicemente impossibile affermare che gli attuali dolori alla schiena non siano dovuti, almeno parzialmente, all’infortunio occorso nel 2016. (…). Ulteriori accertamenti da parte dell’assicurazione avrebbero dovuto essere esperiti a maggior ragione se si considera che dai più recenti esami clinici eseguiti da medici qualificati quali il dr. med. __________, dr.ssa med. __________, emerge che i dolori di cui soffre la ricorrente, che non si erano mai manifestati precedentemente all’evento infortunistico, sono riconducibili all’incidente stradale avvenuto il 30 giugno 2016 (doc. G, H, J. K, L e M).” (doc. I, p. 5-11).
D’altro canto, l’avv. RA 1 fa valere che, tenuto conto dell’insieme dei postumi infortunistici, dunque anche della problematica alla schiena, nonché degli effetti provocati dalla relativa terapia medicamentosa (farmaco Palexia), la ricorrente sarebbe impossibilitata a svolgere una qualsiasi attività lavorativa, donde il diritto a una rendita d’invalidità del 100%, pari a fr. 3'177.80/mese a decorrere dal 1° maggio 2021 (cfr. doc. I, p. 11 ss.).
1.4. La CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.5. In data 30 giugno 2022, il patrocinatore dell’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica che dovrebbe confermare “… le condizioni di salute della signora RI 1 descritte nel memoriale di ricorso. In particolare, questi mettono in evidenza le problematiche di retrolistesi, iperreflessia, inversione della lordosi cervicale e osteofitosi (cfr. doc. S e U), disturbi che possono generalmente trovare la propria causa in eventi traumatici come quello subito dalla ricorrente.” (doc. VII + allegati).
L’amministrazione si è pronunciata in proposito il 13 luglio 2022, producendo un ulteriore apprezzamento del proprio consulente medico (doc. IX + allegato).
L’11 agosto 2022 l’avv. RA 1 ha comunicato di non avere osservazioni da formulare al riguardo (doc. XI).
in diritto
2.1. In concreto, l’oggetto litigioso è circoscritto al diritto a una rendita d’invalidità.
Preliminarmente, questa Corte è però tenuta a esaminare se l’assicuratore resistente era legittimato a dichiarare estinta la propria responsabilità a proposito dei disturbi alla schiena, oppure no.
2.2. Disturbi al rachide: causalità con l’infortunio del 30 giugno 2016?
2.2.1. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
2.2.2. Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3).
Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
2.2.3. Il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l'evento dannoso e il danno alla salute.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che in caso di danno alla salute fisica, dal momento in cui è accertata la causalità naturale il nesso di causalità è generalmente ammesso (DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts, in SZS 2/1994, p. 104s; M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], n. 39).
2.2.4. Nella concreta evenienza, con la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore resistente ha sostenuto che a far tempo dal 1° aprile 2021 la problematica lombare non avrebbe più costituito una conseguenza naturale dell’evento traumatico del giugno 2016, avendo l’assicurata nel frattempo raggiunto lo status quo sine, e ciò facendo essenzialmente capo al parere del proprio medico di fiducia (cfr. doc. 156, p. 5).
Dalle carte processuali emerge che in effetti il dott. __________, spec. FMH in medicina interna, a margine della visita di controllo del 30 marzo 2021, ha classificato la spondilartrosi lombare e l’ipercifosi dorsale tra le diagnosi extra-infortunistiche (doc. 111, p. 11).
Invitato dall’amministrazione a prendere posizione sulle obiezioni sollevate e sulla documentazione prodotta nell’ambito della procedura di opposizione, con apprezzamento del 7 giugno 2022, il dott. __________ ha espresso in particolare le considerazioni seguenti:
" (…) Le osservazioni riportate dalla paziente sig.ra RI 1 non apportano nuovi elementi a quanto già considerato.
Viene riportata per esempio una limitazione nella guida dell’auto per solo brevi tratti e quindi limitazione della distanza domicilio – luogo di lavoro per sia per problematica lombare che per assunzione secondaria del Palexia.
Non metto in dubbio questa argomentazione ritenendo però che vi sia stata all’epoca della mia valutazione sia una minore obbiettività di compromissione rispetto a quanto riportato dalla paziente (a tal proposito vedi mio esame funzionale del rachide) che avendo ritenuto allora estinto il nesso causale adeguato con le limitazioni allora presenti.
(…).
Ricordo che dalle indagini eseguite all’__________ a fine 2021 si evince una significativa diffusa problematica artrosica degenerativa che pur essendo stata riferita come asintomatica prima dell’evento de facto essa inizia diversi anni prima per svilupparsi con queste manifestazioni, vuoi decenni e quindi ovviamente esiste anco prima dell’evento in causa. Il riscontro di una sintomatologia algica dopo un evento acuto non vuol a priori significare che la causa di base sia l’evento medesimo ma piuttosto un deterioramento che si sarebbe prima o poi presentato.
Alla luce della diffusa compromissione artrosica a tutto il rachide non solo lombare ma anche cervicale, sono a dicembre 2021 presenti limitazioni funzionali maggiori e come ben riportato dai colleghi italiani con anche necessità di regolare utilizzo di antidolorifici come il Palexia.
Da ultimo ricordo ancora che alla luce di queste approfondite indagini del rachide non vi sono indizi per lesioni di stretta pertinenza locale di tipo infortunistico sia di tipo legamentare che muscolo tendinea o ossea fratturativa.
(…).
Visto quanto sopracitato confermo che lo status quo sine per problematiche del rachide è da considerare raggiuto ragionevolmente a partire dal 30.03.2021.” (doc. 161 – il corsivo è del redattore)
Il medico consulente della CO 1 si è ulteriormente pronunciato a proposito dell’eziologia dei disturbi alla schiena in corso di causa, con rapporto datato 11 luglio 2022:
" (…) come da Lei richiesto ho preso visione delle osservazioni dell’avvocato della sig.ra RI 1 del 30.06.2022 e della documentazione ivi citata di visita fisiatrica riabilitativa del 09.05.2022 della Dr.ssa __________ e della visita neurochirurgica del Dott. __________ del 16.06.2022.
Non posso alla luce di ciò che riconfermare quanto già espresso ovvero che si è in presenza di problematiche degenerative plurisegmentali a più livelli senza una specifica focalità o indizi per lesioni di stretta pertinenza infortunistica ossea, legamentare o tendinea con l’evento in causa.
L’affermazione riportata dall’avvocato nella lettera del 30.06.2022 ovvero che … retrolistesi, iperriflessia, inversione della lordosi cervicale, osteofitosi … disturbi che possono generalmente trovare la propria causa in eventi traumatici come quello subito dalla ricorrente …, non mi trova assolutamente d’accordo in quanto questa patologia sia cervicale che lombare a più livelli permettono proprio di giungere all’opposta valutazione eziologica ovvero di condizione preesistente primaria degenerativa che per diventare sintomatiche necessitano di tempi lunghi vuoi anni.” (doc. 163)
2.2.5. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.2.6. Con la propria impugnativa, il rappresentante contesta che alla valutazione del dott. __________ possa essere attribuito un sufficiente valore probatorio. Il suo parere risulterebbe in effetti sconfessato dalla restante documentazione specialistica agli atti. Inoltre, il fiduciario non avrebbe tenuto conto che i disturbi interessanti il rachide sarebbero insorti soltanto dopo il sinistro del 30 giugno 2016, cosicché non possono che costituirne ancora una conseguenza naturale (cfr. doc. I).
Chiamato ora a pronunciarsi nel caso di specie, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, questo Tribunale ritiene che il parere del dott. __________, specialista proprio nella materia che qui interessa, con alle spalle un’ampia esperienza nella medicina assicurativa e infortunistica, possa validamente servire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.
Del resto, il valore probatorio attribuito al suo apprezzamento dell’eziologia della problematica rachidea non appare sminuito dalla documentazione medica richiamata dal patrocinatore dell’assicurato nel quadro della procedura giudiziaria. In effetti, le certificazioni in questione non contengono alcuna valutazione dell’aspetto eziologico. L’evento del giugno 2016 viene riportato, tutt’al più, quale dato anamnestico (“in esiti di pregresso evento traumatico”, “La signora riferisce incidente stradale (caduta dalla moto) con politrauma avvenuto nel giugno 2016”). D’altro canto, così come ha pertinentemente sottolineato il dott. __________, i referti relativi alle indagini radiologiche compiute a livello della colonna cervicale e lombare, mettono invece in evidenza delle alterazioni degenerative plurisegmentali, le quali mal si conciliano con la presenza di lesioni traumatiche.
Inoltre, laddove l’avv. RA 1 fa valere che i dolori alla schiena sarebbero insorti soltanto dopo l’infortunio e che, già per questa ragione, ne rappresenterebbero una conseguenza naturale, va segnalato che la regola del “post hoc ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017).
In concreto, non può essere ignorato che l’amministrazione non ha negato a priori ogni ruolo causale all’infortunio assicurato ma ha stabilito che, trascorso un determinato periodo di tempo (durante il quale il diritto a prestazioni è stato riconosciuto), questo ruolo si è estinto completamente.
In conclusione, vista l’assenza di pareri specialistici divergenti, il TCA ritiene dunque assodato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che a contare dal 1° aprile 2021 i disturbi alla colonna vertebrale che presenta RI 1 non si trovavano più in una relazione causale naturale con il sinistro assicurato.
Sulla scorta di quanto precede, l’amministrazione era dunque legittimata a valutare il diritto alle prestazioni di lunga durata (rendita e IMI) facendo astrazione dalla problematica rachidea.
2.3. Diritto a una rendita d’invalidità?
2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.3.3. In concreto, va rilevato che alla base della decisione dell’amministrazione di negare all’assicurata il diritto a una rendita d’invalidità, vi è l’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa enunciata dal proprio medico fiduciario (cfr. doc. 156, p. 6).
Infatti, con rapporto del 2 aprile 2021, il dott. __________ ha dichiarato che, a fronte dei postumi infortunistici residuali interessanti la gamba e il braccio destro (“limitazione della mobilizzazione della spalla destra per esclusivamente i movimenti estremi, limitazione del carico prolungato all’arto inferiore destro in esteso difetto cutaneo e delle parti molli”), l’insorgente è definitivamente limitata nell’esercizio della sua precedente professione ma potrebbe però svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, delle attività sostitutive adeguate. A suo avviso, dovrebbe trattarsi di “… attività senza alzare/portare/spostare pesi ˃ 5 kg o con manualità ripetitiva oltre l’orizzontale con la spalla destra e senza manipolazione ripetitiva di oggetti vibranti o da spostare oltre l’orizzontale con tutte e due le mani. Si deve trattare di attività nelle quali si possa cambiare posizione al bisogno.” (doc. 111; in questo senso e dello stesso autore, si veda pure il doc. 161, p. 5: “Confermo anche che per attività ritenute adeguate ergonomicamente si giustifica la massima esigibilità e questo ovviamente considerando solo le limitazioni ancora in nesso causale adeguato con l’evento infortunistico, come da mia valutazione del 02.04.2021.”).
Con la propria impugnativa, il rappresentante dell’assicurata contesta l’apprezzamento della capacità lavorativa residua enunciata dal medico consulente della CO 1, nella misura in cui quest’ultimo non avrebbe considerato né i disturbi alla schiena in quanto tali né gli effetti collaterali della terapia medicamentosa (cfr. doc. I).
Tutto ben considerato, anche su questo aspetto, non è ravvisabile alcuna valida ragione per scostarsi dalla valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico fiduciario.
Al riguardo, occorre sottolineare come il TCA abbia già accertato che i disturbi interessanti la colonna vertebrale non sono imputabili all’infortunio del 30 giugno 2016 (cfr. supra, consid. 2.2.6.), di modo che essi non possono essere presi in considerazione per valutare il diritto a una rendita d’invalidità. Per questo stesso motivo non si può nemmeno tenere conto degli effetti collaterali della cura farmacologica resa necessaria da questi medesimi disturbi. Il fatto che il dott. __________ abbia considerato soltanto lo stato a livello del braccio e della gamba destra, non presta dunque il fianco a critiche di sorta.
Sulla scorta di quanto appena esposto, richiamato l'obbligo che incombe alla persona assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, p. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 221), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante che l’insorgente in un'attività adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati dal medico fiduciario dell’amministrazione) presenta una capacità lavorativa completa (presenza e rendimento del 100%).
Questo Tribunale constata che il patrocinatore della ricorrente non ha sollevato alcuna specifica obiezione a proposito degli aspetti economici legati alla determinazione del grado dell’invalidità (cfr. doc. I e doc. VII). Il TCA può pertanto fare propri i dati – reddito da valido (fr. 47'666.70/anno) e da invalido (fr. 55'713.70/anno) – ritenuti dall’amministrazione (cfr. doc. 156, p. 7).
Ora, confrontando i redditi appena indicati, risulta che l’insorgente non patisce alcuna perdita di guadagno a causa delle conseguenze dell’evento infortunistico assicurato, ragione per la quale non può esserle riconosciuto il diritto a una rendita d’invalidità.
La decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.
2.4. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 6 maggio 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.
Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti