Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2021.25
Entscheidungsdatum
30.08.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 35.2021.25

PC/MM/sc

Lugano 30 agosto 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 febbraio 2021 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 22 gennaio 2021 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 28 luglio 2012, RI 1, nato il __________ 1958, attivo in qualità di operaio tornitore presso la ditta __________ di __________ dal 6 febbraio 1989 (fino al 30 settembre 2015, data a partire dalla quale ha preso effetto il licenziamento intimatogli dal datore di lavoro il 26 novembre 2014: doc. 263, pag. 38 e 39, fascicolo 2), mentre si stava recando con la famiglia in vacanza è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale, avvenuto in territorio del Comune di __________ (doc. 1 fascicolo 1).

A causa di questo sinistro, egli ha riportato, secondo il rapporto del 28 luglio 2012 del Servizio di PS dell’Ospedale __________, un trauma cranico commotivo (doc. 46, pag. 13, fascicolo 1).

Egli è quindi stato ricoverato presso l’Unità operativa di chirurgia, dove è rimasto degente fino al 2 agosto 2012, con la diagnosi di “emorragia subaracnoidea consecutiva a traumatismo senza menzione di ferita intracranica” (doc. 46, pag. 1, fascicolo 1).

L’CO 1 ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Il 3 ottobre 2012, l’assicurato si è rivolto al Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ di __________ lamentando delle cefalee e, in seguito, è stato trasferito al __________, ove si è sottoposto a un intervento neurochirurgico di evacuazione di un ematoma intracranico ed è stato degente fino all’8 ottobre 2012 (doc. 24 fascicolo 1).

Dall’estate del 2013, inoltre, l’interessato è entrato in cura psichiatrica presso la dr.ssa __________, dapprima, e presso il dr. __________, poi, per un episodio depressivo di media gravità.

Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 27 novembre 2014, l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a decorrere dal 1° dicembre 2014, rilevando che “dagli accertamenti risulta che le cause organiche non sono sufficienti a spiegare i disturbi tuttora lamentati. Abbiamo verificato se tra l’evento notificato e il danno insorto esiste una relazione di causalità adeguata. Sulla base della verifica effettuata e della giurisprudenza vigente (tra cui DTF 117 V 359 e 134 V 109) non è stata riscontrata adeguatezza. Pertanto l’erogazione delle prestazioni assicurative sarà interrotta a partire dal 1° dicembre 2014” (doc. 166 fascicolo 1).

A seguito dell’opposizione interposta dal __________ per conto dell’assicurato (doc. 178 fascicolo 1), in data 14 ottobre 2015, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione, ribadendo che “a mente della giurisprudenza in presenza di disturbi la cui esistenza è attestata da uno specialista, ma non ha potuto essere oggettivati mediante gli accertamenti strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti, deve essere esaminata l’adeguatezza in base alla prassi vigente in caso di alterazioni dello sviluppo psichico” (cfr. doc. 195).

Con sentenza STCA 35.2015.122 del 9 agosto 2016, il TCA ha annullato la decisione su opposizione impugnata e rinviato gli atti all’amministrazione affinché - una volta acquisita la valutazione peritale del __________ preannunciata dall’Ufficio AI all’assicurato tramite comunicazione del 4 luglio 2016, sulla quale avrebbe poi dovuto motivatamente prendere posizione il servizio medico dell’CO 1 - si esprimesse nuovamente riguardo all’eziologia delle affezioni di RI 1 interessanti il rachide, come pure dei disturbi neuropsicologici, psichici, oculari, di equilibrio, delle cefalee e del tinnitus, pronunciandosi infine in merito al diritto dell’assicurato a prestazioni a partire dal 1° dicembre 2014 (doc. 218 fascicolo 1).

1.3. Dopo avere acquisito, conformemente a quanto disposto dal TCA, la perizia __________ del 14 dicembre 2016 (doc. 229 fascicolo 1) e tenuto conto della valutazione del proprio Servizio medico (doc. 234 fascicolo 1 e 264, 265 e 269 fascicolo 2), con decisione formale del 1° ottobre 2018, l’CO 1 ha ribadito che, a partire dal 1° dicembre 2014, i disturbi ancora presentati dall’interessato non si sono più trovati in nesso causale naturale con l’infortunio (doc. 274 fascicolo 2).

Tale provvedimento è, poi, stato confermato - una volta eseguiti i nuovi approfondimenti neurologici e neuropsicologici disposti dall’CO 1 (doc. 278, 290 e 292 fascicolo 2) - mediante decisione su opposizione del 27 febbraio 2019 (doc. 293 fascicolo 2).

Con sentenza 35.2019.45 del 27 aprile 2020, il TCA ha annullato la decisione su opposizione impugnata nella misura in cui l’CO 1 ha negato la propria responsabilità in merito ai disturbi neuropsicologici, psichici, oculari, di equilibrio, alle cefalee e al tinnitus, e rinviato gli atti all’amministrazione affinché, una volta acquisite tutte le sequenze radiologiche indicate dal dr. med. __________ e dal dr. med. __________, sulle quali avrebbe poi dovuto motivatamente prendere posizione il Servizio medico fiduciario, si determinasse nuovamente in proposito (doc. 325 fascicolo 2).

1.4. Dopo avere acquisito, conformemente a quanto disposto dal TCA, la RM cerebrale nativa del 7 luglio 2020 (doc. 335 fascicolo 2) e tenuto conto della valutazione del proprio Servizio medico (doc. 339 e 340 fascicolo 2), con decisione formale del 14 ottobre 2020, l’amministrazione ha di nuovo negato la sussistenza, a partire dal 1° dicembre 2014, di un nesso causale naturale tra i disturbi in questione e l’evento assicurato (doc. 341 fascicolo 2).

Tale decisione è, poi, stata confermata con decisione su opposizione del 22 gennaio 2021 (doc. 352 fascicolo 2).

1.5. Con tempestivo ricorso del 22 febbraio 2021 l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e, in via principale, che “§ La relazione di causalità naturale e adeguata fra l'infortunio del 28 luglio 2012 e i disturbi di salute riscontrati dal signor RI 1, come da perizia pluridisciplinare 14 dicembre 2016, è accertato e dichiarato ininterrotto. §§ È fatto ordine all'CO 1 di valutare e esprimersi sul diritto alle prestazioni LAINF del signor RI 1, dalla data dell'infortunio in poi, e in particolare di valutare il diritto ad una rendita invalidità e ad un'indennità per menomazione dell'integrità.” e, in via subordinata, che “viene ordinata una perizia medica pluridisciplinare, da affidare al __________, volta ad appurare il nesso di causalità fra l'infortunio e i danni alla salute riscontrati dal signor RI 1.” (cfr. doc. I, pag. 10).

Il patrocinatore dell’insorgente contesta l’operato dell’CO 1, in particolare, in quanto:

" (…)

  1. A dire il vero, il solo - lo si ripete - succinto rapporto medico complementare (AI 335) non parrebbe essere suscettibile di dirimere definitivamente i dubbi espressi in particolare dal Dott. __________ in data 7 febbraio 2020 (AI 319), il quale - a riguardo delle sequenze SWI - indicava: "non si potesse escludere che questa particolare tec-nica di immagine non mostri almeno qualche discreta alterazione di tipo traumatico".

Il rapporto medico della Dr.ssa __________ si limita a indicare che non risultano evidenti lesioni del parenchima cerebrale. Nulla viene detto a riguardo di eventuali discrete alterazioni di tipo traumatico. Inoltre, vengono evidenziate "due puntiformi focalità gliotiche in sede sotto-corticale frontale destra". Occorrerebbe a tal riguardo maggiore chiarezza, che neppure è pos-sibile trovare nel rapporto del dott. __________ dell'CO 1, il quale, come già detto, si limita a dire che non si possono trarre nuove conclusioni dal rapporto della dott.ssa __________ ("ergeben sich keine neuen medizinische Erkentnisse"; AI 340 pag. 3).

  1. Solo una perizia medica esterna e completa sarebbe in grado di dirimere definitivamente la questione dell'oggettivazione somatica dei chiari e incontestati disturbi lamentati dal ricorrente (riconosciuti an-che dall'CO 1).

  2. Ciò risulta ancor più necessario in quanto i giudizi espressi dai medici fiduciari della CO 1, in particolare il Dott. Med. __________, sono in evidente dissonanza con altri pareri medici, nonché con la perizia pluridisciplinare eseguita in ambito AI.

(…).

La perizia pluridisciplinare 14 dicembre 2016 (AI 263) eseguita in ambito AI - che ha condotto all'attribuzione di una rendita AI intera - concludeva:

"È verosimile che il quadro cognitivo constatato sia determinato in parte anche dalla situazione psichica dell'A., ma sicuramente il trauma cranico da lui subito in luglio 2012 è stato grave con impor-tanti ripercussioni sul parenchima cerebrale. Il nostro consulente ri-tiene che almeno in buona parte i deficit constatati siano da ritenere una conseguenza del trauma cerebrale stesso."

(sottolineatura dello scrivente)

  1. Il rapporto di causalità naturale fra infortunio e i disturbi che hanno fatto seguito appare pertanto evidente, quantomeno secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. (…)” (cfr. doc. I, pag. 4 e 5).

Il rappresentante del ricorrente contesta l’operato dell’assicuratore anche perché:

" Quandanche si ritenesse che non vi sia un danno alla salute fisica oggettivabile - e che pertanto vi sarebbe luogo di applicare la giuri-sprudenza riguardante la valutazione della causalità in caso di di-sturbi organici non oggettivabili e in particolare quella relativa ai traumi cranio-cerebrali - il nesso di causalità naturale e adeguato sa-rebbe comunque dato (…).

Considerata inoltre la gravità dell'infortunio e dei danni alla salute, non appare nella fattispecie giustificato applicare la più ristrettiva prassi dell'evoluzione psichica abnorme ("psico-prassi"). Tale prassi infatti applicabile nei casi di semplice contusione cranica (TCA 35.2019.76 del 27.04.2020; c. 2.10). (…). Il caso del signor RI 1 è ben diverso.

  1. Nella fattispecie, occorre anzitutto ritenere l'infortunio grave oppure quantomeno medio-grave, trattandosi di un violento incidente della circolazione stradale in cui, lo si ripete, il ricorrente è rimasto coinvolto con la sua famiglia (la moglie ha anche riportato ferite gravi), e gli ha causato ad una distanza di alcuni mesi un’emorragia cerebrale, che a sua volta ha reso necessario un intervento di craniotomia evacuativa.

Il Tribunale federale aveva infatti ritenuto il caso summenzionato dell'"alterco con il cognato" (__________) come mediamente grave. Non vi può essere dunque alcun dubbio che nella fattispecie si abbia a che fare con un infortunio grave o quantomeno medio-grave.

Ritenuto l'infortunio del signor RI 1 come grave, l'esistenza del nesso di causalità adeguata dev'essere riconosciuto.

  1. Ma anche se volessimo ritenere l'infortunio medio-grave o persino medio - e dunque si applicherebbe la prassi dei traumatismi cranio

cerebrale senza prova di deficit funzionale - si può comunque con-cludere che la causalità è data, in quanto la maggior parte dei criteri giurisprudenziali pertinenti in caso di infortunio di gravità media è in specie adempiuta.” (cfr. doc. I, pag. 6 e 7)

1.6. L'CO 1, in risposta (cfr. doc. III), ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. In particolare, l’amministrazione ha precisato di aver “ … esaminato la causalità adeguata sulla base dei criteri specifici in materia di infortuni del tipo "colpo di frusta", lesioni equivalenti o trauma cranico e ammesso, in presenza di un infortunio dei grado medio propriamente detto, che è dato, ma non in misura particolarmente incisiva, il criterio dei notevoli disturbi.”.

1.7. Il 22 marzo 2021, l’avv. RA 1 si è in sostanza riconfermato nelle proprie tesi e domande (doc. VI). A suffragio delle proprie argomentazioni, egli ha prodotto il certificato 18 marzo 2021 della dr.ssa. med. __________, specialista FMH in medicina generale (doc. C) e quello datato 15 marzo 2021 del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. D).

1.8. Il 1° aprile 2021 (doc. VIII) l’avv. RA 1 ha versato agli atti il certificato 3 febbraio 2021 del dott. __________, specialista FMH in neurologia (doc. E).

1.9. In data 13 aprile 2021, l'CO 1 si è riconfermato nelle proprie posizioni (doc. X).

1.10. Il doc. X è stato inviato al rappresentante dell’assicurato per conoscenza (doc. XI).

in diritto

in ordine

2.1. Richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.

nel merito

2.2. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a dichiarare estinto il diritto a prestazioni a contare dal 1° dicembre 2014, oppure no.

Preliminarmente, questa Corte è, però, tenuta a stabilire se i disturbi neuropsicologici, quelli psichici, oculari, di equilibrio, le cefalee e il tinnitus correlano con un danno alla salute oggettivabile e, nella negativa, a valutare l’adeguatezza del nesso causale con il sinistro assicurato.

Per quanto concerne invece le cervicalgie, il TCA ricorda di avere già accertato con la pronunzia 35.2019.45 del 27 aprile 2020, cresciuta incontestata in giudicato, che l’CO 1 ha correttamente negato la propria responsabilità in merito, in assenza di un nesso di causalità naturale con l’infortunio del luglio 2012 (cfr. doc. 325 fascicolo 2).

2.3. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti-nuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

  • quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

  • quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.5. Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

  • la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

  • i disturbi somatici persistenti;

la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.6. In presenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2ss.).

2.7. Nella DTF 134 V 109 il Tribunale federale ha precisato, da più punti di vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in caso di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente, quella elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.

In quel giudizio, l’Alta Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).

Per quanto riguarda il nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che, accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una perizia pluri-/interdiscipli-nare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo, principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:

  • le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

  • la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate;

  • la specifica cura medica protratta e gravosa;

  • i notevoli disturbi;

  • la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

  • il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

  • la rilevante incapacità lavorativa malgrado la dimostrazione degli sforzi compiuti.

Nonostante ciò che precede, la giurisprudenza citata al considerando 2.5. (DTF 115 V 133 e 403) si applica anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un danno alla salute distinto e indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione al rachide cervicale, a un trauma equivalente oppure a un trauma cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).

2.8. La più recente giurisprudenza federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).

Ad esempio, questo principio è stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che l’adeguatezza non era data.

In una sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per immagini.

Infine, nella DTF 138 V 248, il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito che in presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione organica oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può essere ammessa senza aver fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto avviene per altri quadri clinici senza prova di deficit organico.

2.9. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.10. In concreto, dalle carte processuali emerge che, in occasione dell’incidente stradale del 28 luglio 2012, l’assicurato ha riportato, come risulta dalla diagnosi posta presso l’Ospedale __________, un “trauma cranico commotivo con emorragia subaracnoidea temporo parietale sinistra” (doc. 46, pag. 3, fascicolo 1).

Nel prosieguo, egli ha lamentato, segnatamente, cefalee, problemi di equilibrio, difficoltà cognitive, disturbi psichici, oculari e un tinnitus.

L’assicuratore convenuto, basandosi sul parere del proprio neurologo di fiducia, dr. med. __________, ha ritenuto oggettivabili (e pure di origine infortunistica) le cefalee e i disturbi dell’equilibrio lamentati dall’insorgente dal mese di settembre 2012, in quanto essi correlavano con l’ematoma subdurale insorto a seguito dell’incidente del 28 luglio 2012 (doc. 157 fascicolo 1 e doc. 293 fascicolo 2).

Per contro, sempre sulla base della valutazione del dr. med. __________, esso ha sostenuto che il peggioramento delle cefalee a partire dal mese di febbraio 2013, i disturbi neuropsicologici, quelli psichici, quelli oculari, di equilibrio e il tinnito non correlano con un danno alla salute oggettivabile (doc. 157 fascicolo 1 e doc. 293 fascicolo 2), e ciò tenuto conto dell’esito dell’intervento di evacuazione dell’emorragia subdurale, perfettamente riuscito, con completo riassorbimento e senza nuove emorragie, come emerge dalla TAC cerebrale del 27 maggio 2013 (doc. 81 fascicolo 1). Pertanto, secondo il dr. __________, trattandosi dell’aggravamento di questi disturbi, occorre prendere in considerazione dei fattori extra-infortunistici, quali la tendenza all’autolimitazione, una sintomatologia depressiva e l’ipertensione arteriosa menzionata dal dr. __________ (cfr. doc. 157, pagg. 6-7).

A seguito di quanto stabilito da questo Tribunale con la sentenza di rinvio 35.2015.122 del 9 agosto 2016, l’assicuratore LAINF ha di nuovo apprezzato la causalità tra i disturbi denunciati dall’interessato a partire dal mese di febbraio 2013 e l’infortunio, alla luce delle risultanze degli accertamenti pluridisciplinari eseguiti presso il __________. Facendo capo alla valutazione otoneurologica e audiologica 2 febbraio 2018 della dr.ssa __________ (doc. 264 fascicolo 2), a quella oftalmologica 26 gennaio 2018 del dr. __________ (oftalmologo) e a quella psichiatrica 14 marzo 2018 della dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. 265 fascicolo 2), con apprezzamento datato 9 maggio 2018, il dr. __________ ha rilevato che “riassumendo tutti i dati è stato escluso un danno oggettivabile riguardante l’infortunio del 28.07.2012. Tutti gli esami effettuati sono esaustivi con dati oggettivabili e hanno escluso un danno di origine ortopedica, cefalee o tinnitus, un danno oculare, un danno all’equilibrio, alla psiche e di tipo neuropsicologico. Gli specialisti hanno notato una tendenza all’aggravamento e mal-cooperazione. Lo stesso vale per i vari tests che non hanno mostrato nessuna patologia oggettivabile, quindi riassumendo tutti i rapporti si può effettuare una estinzione del nesso causale per i problemi soggettivamente lamentati dal signor RI 1 da luglio 2012” (doc. 269 fascicolo 2).

Vista l’opposizione dell’assicurato, l’assicuratore LAINF ha nuovamente interpellato il proprio Servizio medico fiduciario, invitandolo in particolare di valutare se “i disturbi neuropsicologici evocati a pag. 29 della perizia pluridisciplinare __________ sono da considerare in relazione causale almeno probabile con il trauma che ci occupa” (doc. 277 fascicolo 2).

Con apprezzamento del 14 novembre 2018, il dr. __________, spec. FMH in neurologia, ha escluso che i disturbi neuropsicologici denunciati dall’interessato correlino con un danno organico oggettivabile (doc. 278 fascicolo 2).

A fronte delle obiezioni sollevate con il complemento d’opposizione del 13 dicembre 2018, a loro volta fondate sulla valutazione della neuropsicologa lic. phil. __________ privatamente consultata dall’interessato (la quale ha, in particolare, sostenuto che “die Befunde sind als leichte bis mittelschwere neuropsychologische Funktionsstörung und als spezifische Folge der Traumatischen Hirnverletzung vom 28.07.2012 zu beurteilen, gemäss ICD-10: als F07.8, sonstige organische Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns kodierbar” - doc. 285 fascicolo 2), l’assicuratore convenuto ha chiesto una nuova presa di posizione al dr. __________.

In data 8 gennaio 2019, egli ha confermato la sua precedente valutazione del 14 novembre 2018, ritenendo che la diagnosi formulata dalla neuropsicologa __________ non possa essere confermata in assenza di un danno strutturale a livello cerebrale (doc. 290 fascicolo 2).

Anche il dr. __________, con apprezzamento del 26 febbraio 2019, ha confermato quanto già fatto valere dal dr. __________, negando che l’assicurato presenti delle affezioni che possano essere spiegate dal lato organico. Il dr. __________ ha in particolare osservato:

" Beurteilung

Unverändert steht die Kausalität einer kognitiven Gesundheitsbeeinträchtigung und die Kausalität von Kopfschmerzen im vorliegenden Fall zur Diskussion. Anlässlich der durch die Invalidenversicherung-Stelle des Kantons Tessin veranlassten interdisziplinären Begutachtung am __________ (Gutachten vom 14.12.2016) erfolgten eine neurologische, ORL-ärztliche und neuropsychologische Untersuchung.

Zu der neuropsychologischen Untersuchung durch Herrn Dr. __________ am 18.10.2016 nahm bereits Herr Dr. __________ und stellte zutreffend fest, dass Herr __________ eine multifaktorielle Ursache der generalisierten kognitiven Beeinträchtigung beurteilte. Bei auffälligen Symptomvalidierungstests mit widersprüchlichen Ergebnissen lagen ernstzunehmende Hinweise auf eine Aggravation vor.

Der ORL-Arzt Herr Dr. __________ stellte nach Untersuchung am 30.09.2016 lediglich eine bilaterale Perzeptionsschwerhörigkeit und Tinnitus beidseits fest. Eine Hyposmie oder Anosmie wurde weder

vom Versicherten berichtet noch im Untersuchungsbefund dokumentiert.

Der Neurologe Herr Dr. __________ untersuchte den Versicherten am 11.10.2016 und konnte keine objektivierbaren neurologischen Defìzite feststellen. Die allein auf die Angabe des Versicherten die

Geruchsqualität Kaffee nicht wahrgenommen zu haben abgestützte Diagnose einer Hyposmie überzeugt nicht. Es handelt sich um eine subjektive Angabe, die eine abschliessende Beurteilung hinsichtlich einer Hyposmie nicht erlaubt. Darüber hinaus wurden in der neurologischen Untersuchung keine relevanten Defizite festgestellt. Weiterhin ist zu bemängeln, dass Herr Dr. __________ seine

Beurteilung offenbar in Unkenntnis der Befunde der Bildgebung und in Unkenntnis der vorgängigen neurologischen Beurteilungen erstellte. Jedenfalls ist aus seinem Bericht nicht ersichtlich, dass er sich mit den Dokumenten der bildgebenden Diagnostik und der neurologischen Beurteilung vom 26.09.2014 auseinandersetzte, respektive diese Dokumente ihm vorlagen. Die Kausalitätsbeurteilung

erfolgt pauschal und ist nicht begründet. Mit dem Untersuchungsbefund des ORL Arztes Herrn Dr. __________ setzte sich Herr Dr. __________ nicht auseinander.

Schlussfolgerung

Die neurologische Beurteilung im Rahmen eines Auftrages zu einem neurologischen Teilgutachten durch Herrn Dr. __________ vom 03.11.2016 enthält keine neuen medizinischen Erkenntnisse im Hinblick auf die Beurteilung von Unfallfolgen. Das Gutachten weist erhebliche Mängel auf. Auf die Schlussfolgerungen im Hinblick auf die Kausalitätsbeurteilung kann nicht abgestellt werden.” (doc. 292 fascicolo 2)

Con il successivo apprezzamento del 18 ottobre 2019, il dr. __________ ha negato la presenza di una lesione sostanziale del cervello che possa essere posta in nesso causale con l’infortunio, precisando che l’intervento chirurgico non può spiegare i disturbi successivi, avendo interessato una zona superficiale ed essendosi svolto in maniera soddisfacente, senza complicazioni (doc. 307 fascicolo 2).

Con referto del 10 dicembre 2019, il dr. __________, Caposervizio del Servizio di neurologia del __________, rispondendo alle domande del rappresentante dell’assicurato, ha segnatamente dichiarato che “l’infortunio subito dal paziente il 28.07.2012 in occasione di un incidente della circolazione in Italia risulta in effetti scatenante questa sintomatologia con il principio della verosimiglianza preponderante”, che “con riferimento alla perizia __________ (AI), in linea con quanto ritenuto dal collega neurologo dr. __________, neurologia FMH, ritengo a mia volta che molto verosimilmente l’impatto ha indotto delle conseguenze durature e per finire invalidanti”, che “nel caso particolare del signor RI 1, il fatto che effettivamente la craniotomia evacuativa dell’ematoma abbia avuto un effetto anatomicamente corretto (vd. gli esami neuroradiologici di controllo), non esclude che il trauma, il successivo sviluppo dell’ematoma e i suoi effetti compressivi abbiano esercitato un ruolo determinante nella genesi della polisintomatologia (cefalea, disturbi cognitivi, …) del signor RI 1” e, infine, che “a mio modo di vedere risulta speculativo dissociare il trauma iniziale (determinato dall’incidente) e il successivo intervento (di craniotomia evacuativa) poiché i due meccanismi appaiono indissociabili, se si preferisce rappresentano un “continuum post-traumatico” (senza trauma, non si sarebbe sviluppato l’ematoma subdurale cronico scompensatosi acutamente).” (doc. 313 fascicolo 2).

Interpellato al riguardo, con apprezzamento neurologico del 17 gennaio 2020, il dr. __________ ha ritenuto che la presa di posizione del dr. __________ non muta le sue precedenti valutazioni, riconfermando pertanto le considerazioni già espresse circa il buon esito dell’intervento di craniotomia evacuativa e l’assenza di un danno oggettivabile agli esami strumentali (doc. 315 fascicolo 2).

Nella causa sfociata nella già citata STCA 35.2019.45 del 27 aprile 2020, questo Tribunale ha chiesto al dr. __________, il quale ha indagato lo stato neurologico dell’assicurato nel quadro della perizia __________, di precisare se l’espressione “importanti ripercussioni sul parenchima cerebrale” derivanti dal trauma cranico subito da lui utilizzata nel referto peritale, corrisponda ad un eventuale danno alla salute oggettivabile ai sensi della nota giurisprudenza federale (doc. 318 fascicolo 2).

Con risposta del 7 febbraio 2020 (doc. 319 fascicolo 2), il dr. __________ si è così espresso:

" In riferimento alla pratica del Sig. RI 1 ricordo che lo avevo valutato dal punto di vista neurologico per conto del __________ il giorno 11 ottobre 2016.

Dagli atti risultava che il paziente aveva subito un trauma cranico il 28.07.2012 con emorragie intracraniche che avevano necessitato di un intervento neurochirurgico di drenaggio.

Si riscontrava inizialmente anche una lieve emiparesi a sinistra. Risultava che l'evoluzione dell'ematoma intracranico era stata protratta e solo in ottobre 2012 era stato sottoposto ad intervento

neurochirurgico di evacuazione dell'ematoma.

All'esame clinico si riscontravano minimi reperti (iposmia), l'esame neuropsicologico mostrava deficit concernenti la memoria, l'attenzione, le funzioni esecutive, il linguaggio e la comprensione, risultava anche una certa apatia.

Avevo pertanto ritenuto che il trauma fosse comunque di entità importante con ripercussioni sul parenchima cerebrale, questo tenendo conto soprattutto anche della situazione iniziale e protratta.

Per rispondere alla domanda specifica da Lei posta concernente le lesioni traumatiche che, ai sensi della giurisprudenza federale, debbono essere confermate da indagini effettuate per mezzo di

apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica e con utilizzo di metodi conosciuti scientificamente, ho fatto pervenire la documentazione radiologica originale.

Abbiamo dunque a disposizione una TAC cerebrale del 03.10.2012, che mostra un esteso ematoma sottodurale intracranico a destra dello spessore di almeno 2 cm, che comprime il tessuto cerebrale,

determinando anche uno spostamento della linea mediana del cervello verso sinistra, in particolare anche dei ventricoli laterali, non è descritto un edema del tessuto cerebrale anche se da parte mia,

almeno lieve, non sono sicuro di poterlo escludere. Era descritta allora anche una emiparesi a sinistra e dunque un malfunzionamento del tessuto cerebrale anche clinicamente era ben documentato e

congruente con i reperti radiologici.

Abbiamo anche una TAC post-operatoria del 4 ottobre 2012, dove si vede ancora una falda liquida sulla superficie dell'emisfero destro, comunque con un effetto di massa nettamente diminuito, la linea

mediana cerebrale si è quasi normalizzata ed anche i ventricoli laterali sono ora ben visibili, senza edema cerebrale.

A due ulteriori controlli radiologici di decorso del 12 novembre e 17 dicembre 2012 rimane una falda liquida sulla superficie dell'emisfero cerebrale destro di entità moderata e soprattutto con un effetto di

massa meno importante sull'emisfero cerebrale. Inoltre una TAC cerebrale del 27 maggio 2013 mostra praticamente una normalizzazione del reperto anche a livello dell'emisfero cerebrale destro con riassorbimento completo della falda liquida ancora presente ai precedenti esami.

Le indagini successive e cioè le RM cerebrali eseguite il 05.03.2014 e 10.07.2015 hanno mostrato un reperto normale a livello del tessuto cerebrale. Il 05 febbraio 2020 ho discusso i reperti radiologici con

il Dr. Pravatà, Caposervizio di Neurologia del Neurocentro, che gentilmente ha riguardato le immagini, confermando i reperti descritti più sopra. Gli ho chiesto in particolare se le due RM cerebrali del 2014 e 2015 comprendano tutte le sequenze radiologiche che possono mostrare eventuali lesioni traumatiche: mi ha confermato che entrambi gli esami non comprendono le sequenze SWI (susceptibility weighted imaging): queste sarebbero le sequenze più sensibili per eventuali lesioni post-traumatiche del tessuto

cerebrale, in particolare micro-emorragie. Viste le immagini già a disposizione sempre il Dr. __________ non si aspetta che anche alle sequenze SWI vi possano essere lesioni particolarmente estese ma non si può neppure escludere che questa particolare tecnica di immagine non mostri almeno qualche discreta alterazione di tipo traumatico. Concludendo si può dunque affermare che gli esami radiologici iniziali, e cioè le TAC cerebrali citate del 2012, hanno documentato un danno cerebrale iniziale, le successive risonanze magnetiche cerebrali del 2014 e 2015 hanno mostrato invece un reperto normale.”

Dando seguito a quanto disposto dal TCA nella sentenza di rinvio 35.2019.45 del 27 aprile 2020, l’assicuratore LAINF ha nuovamente valutato la causalità tra i disturbi fatti valere dall’interessato a partire dal mese di febbraio 2013 e l’infortunio, alla luce degli esiti della RMN cerebrale nativa del 7 luglio 2020 (doc. 335 fascicolo 2), giusta la quale:

" (…) Referto: esame eseguito con apparecchiatura 3T in condizioni di base come da volontà del paziente. Confronto con il precedente esame RM del 10/07/15.

In esiti di foro di trapano in regione paracoronarica destra per pregressa evacuazione di raccolta subdurale, non attuali raccolte extra-assiali. Non sono comparse alterazioni di significato patologico del parenchima cerebrale, cerebellare e tronco-encefalico, con invariate due puntiformi focalitä gliotiche aspecifiche sottocorticali in sede frontale destra. Non evidenti esiti contusivi parenchimali né depositi emosiderinici nelle immagini SWI. Non processi espansivi encefalici.

In asse le strutture della linea mediana. Non idrocefalo.

Collateralmente, permane piccola cisti da ritenzione mucosa nel seno mascellare sinistro. Normo-areati i restanti seni paranasali e le cavità oto-mastoidee.

Conclusioni: esiti di foro di trapano in sede paracoronarica destra senza attuali raccolte extra-assiali. Non evidenti esiti contusivi parenchimali né depositi emosiderinici nelle immagini SWI. Due puntiformi focalità gliotiche aspecifiche in sede sottocorticale frontale destra.” (doc. 335 fascicolo 2)

Con apprezzamento del 21 luglio 2020 (doc. 339 fascicolo 2), la dr.ssa med. __________, specialista FMH in otorinolaringoiatria, ha concluso quanto segue:

" (…). Ich verweise auf den Bericht vom 13.02.2018 meiner Arbeitskollegin Frau Dr. __________ über die erfolgte otoneurologische und audiologische Untersuchung des Versicherten vom 02.02.2018. In der damalig durchgeführten otoneurologischen Untersuchung konnte in Bezug auf vestibuläre Schwindelbeschwerden ein organstrukturelles Defizit der Gleichgewichtsorgane ausgeschlossen werden. Es zeigten sich weder Zeichen einer peripher vestibulären noch zentral vestibulären Funktionsstörung.

Aus ORL-ärztlicher Sicht ergeben sich durch die von Dr. __________ beschriebenen neuen Erkenntnisse keine weiteren Konsequenzen. Es kann an der Schlussfolgerung der vorgängigen otoneurologischen Beurteilung von Frau Dr. __________ festgehalten werden.” (doc. 339)

Con apprezzamento del 18 settembre 2020 (doc. 340 fascicolo 2), il dr. med. __________, ha osservato quanto segue:

" (…). Zusammenfassend ergeben sich abgestützt auf die zur Verfügung stehende Dokumentation keine zuverlässigen Hinweise auf eine residuelle unfallbedingte substanzielle Hirnverletzung. Der Befund von Frau Dr. __________ ist nachvollziehbar. Die Untersuchung wurde einschliesslich SWI-gewichteter Sequenzen durchgeführt und konnte keine Signalveränderungen im Sinne von Suszeptibilitätsarte-fakten als Hinweise auf eine parenchymale Kontusion oder Hämosiderinablagerungen nachweisen. Es liegen unverändert keine Hinweise für unfallbedingte Mikroblutungen/Schwerverletzungen vor. Die beschriebenen unspezifischen Signalveränderungen rechts frontal subkortikal stehen in keinem überwiegend wahrscheinlich kausalen Zusammenhang zum Unfall.

Beurteilung

Die zwischenzeitlich dem Dossier hinzugefügte medizinische Dokumentation mit Bericht des Neurologen Herrn Dr. __________ zu Händen des kantonalen Versicherungsgerichts Tessin sowie Bericht von Frau Dr. __________, Neuroradiologie, über eine kraniale Magnetresonanztomographie vom 06.07.2020 ergeben keine neuen medizinischen Erkenntnisse im Hinblick auf eine zur Diskussion stehende unfallbedingte organische Ursache der vom Versicherten beklagten Beschwerden. Die kraniale Magnetresonanztomographie vom 06.07.2020 steht zur eigenen Einsichtnahme zur Verfügung und ergibt keine Hinweise auf eine unfallbedingte substanzielle Hirnverletzung.

Schlussfolgerung

Unter Berücksichtigung des Befundes der kranialen Magnetresonanztomographie vom 06.07.2020 ergeben sich keine neuen medizinischen Erkenntnisse. Es kann an der neurologischen und versicherungsmedizinischen Beurteilung vom 17.01.2020 festgehalten werden.

Beantwortung der Fragen

Sulla base della nuova documentazione medica agli atti, si è in presenza di una lesione cerebrale da ricondurre, secondo il criterio della probabilità preponderante, all'infortunio del 28.7.2012? Si chiede di voler motivare la risposta.

Nein. Abgestützt auf die zur Verfügung stehende Dokumentation, insbesondere die zuletzt durchgeführte kraniale Magnetresonanztomographie vom 06.07.2020, ergeben sich unverändert keine Hinweise auf eine unfallbedingte organische Grundlage der Beschwerden des Versicherten.” (doc. 340, pag. 3, fascicolo 2)

In esito a tutto quanto precede, questa Corte constata che la complessa sintomatologia denunciata dall'assicurato (disturbi neuropsicologici, psichici, oculari, di equilibrio, cefalee e tinnitus) non correla con un danno organico oggettivabile a livello cerebrale imputabile all’infortunio in disamina (in questo senso, si vedano in particolare il rapporto 7 febbraio 2020 del dr. med. __________ [doc. 319]: “Concludendo si può dunque affermare che gli esami radiologici iniziali, e cioè le TAC cerebrali citate del 2012, hanno documentato un danno cerebrale iniziale, le successive risonanze magnetiche cerebrali del 2014 e 2015 hanno mostrato invece un reperto normale.” e il referto relativo alla RMN cerebrale del 7 luglio 2020 [doc. 335 fascicolo 2]: “esiti di foro di trapano in sede paracoronarica destra senza attuali raccolte extra-assiali. Non evidenti esiti contusivi parenchimali né depositi emosiderinici nelle immagini SWI. Due puntiformi focalità gliotiche aspecifiche in sede sottocorticale frontale destra”).

A proposito dei disturbi per i quali non è stato trovato un sufficiente correlato organico, va ricordato che sono da considerare come oggettivabili gli esiti d’accertamenti (medici) suscettibili di conferma in caso di ripetizione dell’esame, allorquando sono indipendenti dalla persona dell’esaminatore e dalle indicazioni fornite dal paziente. Per poter parlare di lesioni traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente (DTF 138 V 248 consid. 5.1; STF 8C_591/2018 del 29 gennaio 2020 consid. 2 e riferimenti).

In questo senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.2).

L’Alta Corte ha, altresì, statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II) della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF 8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2; in materia di cefalee, si veda pure la DTF 140 V 290; STCA 35.2020.42 del 30 novembre 2020, consid. 2.8).

Il TCA, applicando il criterio della verosimiglianza preponderante, ritiene dunque che al più tardi al momento in cui l’CO 1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni (1° dicembre 2014), RI 1 non presentava più danni organici oggettivabili in relazione causale naturale con l’infortunio occorso nel mese di luglio 2012.

Conformemente alla giurisprudenza citata in precedenza, occorre quindi procedere a un esame particolare dell’adeguatezza.

Secondo la giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, è tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle prestazioni di corta durata). Tale momento è dato quando dalla continuazione della cura medica non vi è più da attendersi dei sensibili miglioramenti e quando eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono conclusi. L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

Nel caso concreto, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo per cui è determinante il momento in cui si è stabilizzato lo stato di salute dell’insorgente.

Giova qui ricordare che, secondo la giurisprudenza federale, occorre procedere a una valutazione prospettica della questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in cui le prestazioni sono state interrotte (dunque, in casu, il 1° dicembre 2014; cfr. RAMI 2005 U 557 p. 388; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre 2016 consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5 settembre 2017 consid. 6.3.1; STCA 35.2017.68 del 27 novembre 2017 consid. 2.3.3; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018 consid. 2.2.2; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019 consid. 2.2.2).

Dalla documentazione agli atti si evince che, all’epoca in cui l’assicuratore ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata, all’assicurato non erano state prescritte ulteriori cure, suscettibili di migliorare in maniera notevole il suo stato di salute. Del resto, il suo medico curante specialista (il neurologo dr. med. __________) non riteneva indicate ulteriori terapie, suscettibili di migliorare sensibilmente le sue condizioni di salute (cfr., in particolare, la valutazione neurologica ambulatoriale del 19 agosto 2014 - doc. 150, pag. 2 e 3).

Assodato dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente chiuso la pratica, trattandosi della questione di sapere se l’esame dell’adeguatezza debba avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF 117 V 359 ss. relativamente ai traumi cranio-cerebrali e precisata nella DTF 134 V 109, oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133 ss.), il TCA rileva di non avere motivi per discostarsi da quanto stabilito dall’CO 1 (applicazione della prassi in materia di traumi cranio-cerebrali, più favorevole al ricorrente - cfr. doc. 341, pag. 2).

2.11. Nel valutare l'adeguatezza del legame causale, occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso all’assicurato il 28 luglio 2012 e così descritto dal medesimo in occasione della sua audizione del 25 febbraio 2013:

" Mi trovavo a bordo della mia auto e, con mia moglie e mio figlio, stavo recandomi al mio paese per trascorrere le vacanze. Circolavo sulla corsia di sinistra dell’autostrada, all’altezza di __________, quando un’automobilista __________ ci ha superati sulla destra e poi, forse resosi conto del restringimento causa lavori in corso, ha chiuso verso la sua sinistra, inserendosi davanti alla nostra autovettura andando a tamponare la vettura che lo precedeva. In quel momento ho frenato bruscamente e io non ho più potuto fare nulla per evitare di tamponarlo a mia volta. Ho reagito frenando, ma l’auto era talmente vicina alla mia che lo scontro è stato inevitabile. Sono esplosi entrambi gli airbag. La mia auto (…) è andata completamente distrutta. (…). Anche mia moglie, che era seduta davanti, ha riportato ferite (…), mentre il figlio di 16 anni non ha riportato lesioni. (…). Purtroppo a seguito dell’incidente, io ho perso conoscenza, così come è capitato a mia moglie, e siamo stati evacuati con l’ambulanza (…).” (doc. 36, pag. 1 e 2, fascicolo 1)

L’assicuratore LAINF ha ritenuto che il sinistro accaduto all’insorgente costituisce un infortunio di grado medio propriamente detto (doc. 352, pag. 7, fascicolo 2).

Secondo il patrocinatore dell’insorgente, occorre invece qualificare l'infortunio come grave oppure quantomeno come medio-grave, trattandosi di un violento incidente della circolazione stradale in cui l’assicurato è rimasto coinvolto con la sua famiglia (la moglie ha anche riportato ferite gravi), che gli ha causato a distanza di alcuni mesi un’emorragia cerebrale, che, a sua volta, ha reso necessario un intervento di craniotomia evacuativa (cfr. doc. I).

Tenuto conto della dinamica oggettiva dell’evento in discussione e precisato che, in questo contesto, non devono essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio, né le circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), secondo questo Tribunale, il sinistro accaduto all’insorgente costituisce un infortunio di media gravità in senso stretto.

A titolo di confronto, va ad esempio segnalato che, in una sentenza 8C_961/2012 del 18 luglio 2013 consid. 5.1, il TF ha qualificato allo stesso modo un incidente della circolazione in cui un’automobile che circolava su una strada innevata si è scontrata frontalmente con un’altra auto che proveniva dal senso inverso ed è stata proiettata indietro contro un’altra vettura che seguiva. Il TF ha precisato che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, l’incidente occorsogli non poteva essere qualificato un infortunio di media gravità al limite dei casi gravi, in quanto - pur trattandosi di uno scontro frontale - l’impatto ha avuto luogo mentre i veicoli circolavano ad una velocità moderata.

Si vedano pure la STF 8C_374/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4.1 e rinvii giurisprudenziali ivi citati e la STF U 262/2007 del 7 maggio 2007 consid. 6.1, in cui la Corte federale ha qualificato allo stesso modo degli incidenti stradali che hanno comportato degli scontri, parzialmente o totalmente, frontali, come pure la STF 8C_611/2016 del 16 dicembre 2016 consid. 3.3, concernente un incidente stradale in cui un’automobile che circolava in un incrocio è stata tamponata da un’altra auto che, a velocità sostenuta, non si era fermata al semaforo rosso.

Il giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TF. Affinché possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri.

In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25 p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della categoria di grado medio vera e propria - devono essere adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

Sebbene in ogni infortunio di media gravità sia insita una certa spettacolarità, la quale non è tuttavia ancora sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non pubblicato della DTF 137 V 199; STF 8C_96/2017 del 24 gennaio 2018 consid. 5.1; 8C_1007/2012 dell’11 dicembre 2013 consid. 5.4.1), il sinistro qui in discussione, secondo il TCA, non si è svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari. L'infortunio in questione non è comparabile ad altri casi nei quali l’Alta Corte ha ammesso l'esistenza di un simile criterio (cfr., ad esempio, la RAMI 1999 U 335 p. 207 riguardante uno scontro frontale in galleria con il coinvolgimento di tre autoveicoli, il decesso di uno degli interessati e il ferimento di diverse altre persone oppure la STF U 260/01 del 28 marzo 2002 concernente un assicurato eiettato dall'abitacolo della propria automobile a seguito del ripetuto cappottamento della stessa a una velocità di almeno 140 km/h).

Al riguardo, è utile precisare che, secondo la giurisprudenza, il criterio in questione è da valutare oggettivamente e non in base alle sensazioni soggettive, rispettivamente ai sentimenti di paura provati dalla persona assicurata. Occorre considerare la dinamica dell’infortunio in quanto tale e non il danno alla salute che ne è conseguito. Non si tiene conto del successivo processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011 del 3 febbraio 2012 consid. 7.3.1).

Nell’incidente del 28 luglio 2012 l’assicurato ha riportato un trauma cranico commotivo (doc. 46 pag. 13) con “emorragia subaracnoidea consecutiva a traumatismo senza menzione di ferita intracranica” (cfr. doc. 46 pag. 1). Successivamente, egli ha sviluppato una complessa sintomatologia, caratterizzata da disturbi neuropsicologici, psichici, visivi, di equilibrio, cefalee e tinnitus, finalmente risultata non oggettivabile.

A proposito del criterio delle lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme, la giurisprudenza ha precisato che il fatto che le conseguenze infortunistiche abbiano costretto l’assicurato a cambiare professione, non basta per ritenerlo soddisfatto. Il criterio in questione implica l’esistenza di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro particolare natura, delle lesioni interessanti organi ai quali l’uomo attribuisce una particolare importanza soggettiva come ad esempio la perdita di un occhio oppure la mutilazione della mano dominante (cfr. la STF 8C_566/2013 succitata, consid. 6.2.2).

Nel caso concreto, secondo questa Corte, il ricorrente ha riportato dei danni relativamente seri ma questi ultimi non costituiscono ancora delle lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme ai sensi della giurisprudenza. In proposito, occorre considerare che le lesioni infortunistiche hanno necessitato di una prima degenza, durata appena 6 giorni, presso l’Unità operativa di chirurgia Ospedale __________ e di una seconda, dal 3 all’8 ottobre 2012, presso il __________, ove l’assicurato è stato sottoposto ad un intervento di evacuazione di ematoma intracranico. Inoltre, dalla documentazione di causa risulta che, il trauma cranio-cerebrale è guarito senza lasciare sequele. Una TAC cerebrale del 27 maggio 2013 ha mostrato in effetti una normalizzazione del reperto anche a livello dell'emisfero cerebrale destro con riassorbimento completo della falda liquida ancora presente ai precedenti esami (cfr. scritto del 7 febbraio 2020 del dr. med. __________ - doc. 319 fascicolo 2). Per un caso analogo al presente, riguardante un’assicurata vittima di un trauma cranio-cerebrale con emorragia subaracnoidea frontale a sinistra, che aveva reliquato cefalee come pure disturbi dell’olfatto e del gusto, in cui il TF ha negato che il criterio in discussione fosse adempiuto (anche in forma semplice), si veda la STF 8C_795/2012 del 28 novembre 2012 consid. 5.3.2.

Tutto ciò non consente di ritenere che l’insorgente abbia riportato delle lesioni gravi o con caratteristiche particolari (cfr., in questo senso, la SVR 2009 UV 13, p. 52 consid. 7.2.5).

Il TCA ritiene inoltre che non sia soddisfatto neppure il criterio della specifica cura medica protratta e gravosa. Precisato che determinante è il periodo sino alla chiusura del caso (dunque sino al 1° dicembre 2014 - cfr. STF 8C_252/2002 del 16 maggio 2008 consid. 7.3.3 e riferimenti; cfr. STCA 35.2014.79 del 30 novembre 2015 consid. 2.10), dalla documentazione agli atti risulta che le lesioni riportate in occasione dell’incidente stradale hanno necessitato, oltre alle due degenze citate in precedenza, una riabilitazione neuro-ortopedica svoltasi dal 26 marzo al 20 aprile 2013 presso la Clinica __________ di __________ (doc. 53 fascicolo 1). Dalle carte processuali si evince inoltre che, nel corso degli anni, la cura è essenzialmente consistita nell’assunzione di medicamenti (soprattutto antidolorifici, antidepressivi e sonniferi), in regolari sedute ambulatoriali di fisioterapia, psicoterapia, nonché in visite mediche di controllo (specialistiche e non). Conformemente alla giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la fisioterapia, la chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale, l’osteopatia, nonché le sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono essere definiti come particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010 del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4 e riferimenti).

Il TF ha del resto deciso in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre 2009 consid. 3.4.3, riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo cervicale, che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica medicamentosa, di una riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale, nonché, in seguito, anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una sentenza 8C_387/2011 del 20 settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un assicurato, vittima di un incidente stradale con commotio cerebri e contusione del rachide lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli presso il medico curante e in sedute di fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che nemmeno la degenza in clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la seguente ergoterapia ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio al 21 agosto 2008, potevano giustificare la realizzazione di questo criterio, precisato che per la realizzazione del criterio della specifica cura medica protratta e gravosa, la prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.

Nessun elemento all’inserto permette inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti dell’infortunio. Del resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può già essere considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico non si rivela finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).

La medesima conclusione s’impone pure per il criterio del decorso sfavorevole della cura o delle complicazioni rilevanti intervenute. Per ammetterne la realizzazione dovrebbero essere date delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione, le quali, nel caso di specie, non appaiono evidenti.

In questo contesto, va segnalato che, secondo la giurisprudenza, il fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenti ancora disturbi e presenti ancora un’inabilità lavorativa non basta per riconoscere questo criterio (cfr. STF 8C_213/2011 del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5 e 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti). In questo senso, il Tribunale federale ha negato la realizzazione del criterio anche nel caso di un decorso indiscutibilmente protratto (cfr. STF 8C_402/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 5.4).

Per contro, questa Corte ritiene adempiuto, in forma semplice, il criterio dei notevoli disturbi. Ciò che è peraltro incontestato.

Il TCA ritiene parimenti realizzato, sempre in forma semplice, il criterio della rilevante incapacità lavorativa. In particolare, dalla perizia __________ del 14 dicembre 2016 (cfr. doc. 229 fascicolo 1) si evince che l’assicurato (al beneficio di una rendita intera AI con grado di invalidità del 100% dal 1° luglio 2013 - cfr. decisione AI del 21 dicembre 2017 di cui al doc. 263 fascicolo 2) è inabile al lavoro al 100% in qualsiasi attività lavorativa dal 28 luglio 2012 (giorno dell’infortunio) e che il persistere dell’inabilità lavorativa è dovuta in primis ai deficit cognitivi post-traumatici concernenti le capacità esecutive, la memoria, l’attenzione, il linguaggio e la comprensione e, in misura inferiore, alla patologia psichiatrica (doc. 229, pag. 29 e 30 fascicolo 1). In questo contesto, va pure segnalato che l’assicurato, disoccupato dal 1° ottobre 2015, si era iscritto all’assicurazione contro la disoccupazione dal 23 novembre 2015, per la ricerca di un’occupazione adeguata al 50% (doc. 263 fascicolo 2). Va pure segnalato che, secondo la giurisprudenza federale, il criterio in questione è soddisfatto in presenza di una totale incapacità lavorativa di quasi tre anni ("fast drei Jahren"/"rund dreijährige durchgehende Arbeitsunfähigkeit"; cfr. STF 8C_627/2019 del 10 marzo 2020 consid. 5.4.5 e STF 8C_547/2020 del 1° marzo 2021 consid. 5.1 e riferimenti ivi citati; in casu, al momento della decisione su opposizione, quasi 9 anni).

In queste condizioni, ritenuti adempiuti - anche se non con una particolare incisività - due criteri (quello dei notevoli disturbi e quello della rilevante incapacità lavorativa), si deve concludere che, dopo il 1° dicembre 2014, i disturbi psichici e quelli per i quali non è stato oggettivato un sufficiente sostrato organico, non costituiscono più una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico assicurato, di modo che, da quella data, l’amministrazione non ne è più responsabile.

Facendo difetto l’adeguatezza, può essere lasciata aperta la questione relativa all’esistenza del nesso di causalità naturale tra l’infortunio e il danno alla salute infortunistico (cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio 2007, consid. 5.2).

Va infine segnalato che l’Alta Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica a cui imputare i disturbi accusati dall’interessato (cfr. STFA U 152/03 del 21 aprile 2005 e riferimenti ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2017, consid. 2.9).

2.12. Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

A fronte di una situazione ritenuta sufficientemente chiarita, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove, in particolare all’esperimento della perizia medica richiesta dal patrocinatore dell’insorgente.

2.13. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’assicuratore resistente ha dichiarato estinto dal 1° dicembre 2014 il diritto alle prestazioni dipendente dall’infortunio del 28 luglio 2012, confermata.

2.14. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 22 febbraio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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