Incarto n. 35.2020.53
PC/sc
Lugano 1° marzo 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 giugno 2020 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 11 maggio 2020 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 7 giugno 2018, RI 1, nato il __________ 1974, di professione cameriere (non qualificato), disoccupato dal 1° novembre 2017 e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1, verso le 17:00, è rimasto vittima di un incidente stradale alla guida del proprio furgone __________, avvenuto in località di __________, allorquando, per prendere il telefono cellulare, ha invaso alla velocità di ca. 30-40 km/h la corsia di contromano, dove stava sopraggiungendo un __________ della __________ di __________, con il quale si è scontrato frontalmente (doc. 1, 16, 19, 20, 37 e 63 incarto LAINF).
A causa di questo evento, egli si è recato l’8 giugno 2018 dal proprio medico di famiglia (dr.ssa med. __________, specialista FMH in medicina interna), che lo ho dichiarato inabile al lavoro al 100% dall’8 giugno 2018 (cfr. doc. 3 incarto LAINF). Il 9 giugno 2018 è poi andato al Pronto Soccorso di Chirurgia dell’Ospedale __________ di __________ ove, nel rapporto d’uscita, è stata posta la diagnosi di "colpo di frusta" (doc. 12 incarto LAINF).
Successivamente, a causa di cefalee e cervicalgie persistenti, l'assicurato si è sottoposto a svariate indagini, che sono state effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di immagine radiologica come pure diverse visite mediche specialistiche. RI 1 si è sottoposto anche a svariate sedute di fisioterapia ed è stato preso anche a carico del Centro __________ dell’Ospedale __________ di __________.
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. L’assicurato è stato nuovamente dichiarato abile al lavoro al 100% dal 1° settembre 2018 (cfr. certificato del 31 agosto 2018 medico curante: doc. 36 incarto LAINF).
1.3. Con decisione del 12 ottobre 2018, cresciuta incontestata in giudicato, l’CO 1 ha ridotto del 10% l’indennità giornaliera per due anni ex art. 37 cpv.2 LPGA, in quanto l’infortunio era stato provocato da una negligenza grave (doc. 38 incarto LAINF).
1.4. Esperiti gli accertamenti amministrativi e medici del caso, in data 16 gennaio 2019 l’CO 1 ha comunicato all’assicurato quanto segue: “(…) Secondo la documentazione in nostro possesso e dopo aver sentito il parere del nostro servizio medico, non sussiste un nesso causale certo o probabile tra l’evento del 8 giugno 2018 e i disturbi notificati alla colonna cervicale. Le cure successive il 1.09.2018 dovranno essere notificate all’assicuratore malattia competente, a tale scopo, le alleghiamo copia della presente. (…).” (doc. 52 LAINF).
1.5. L’assicurato è stato nuovamente dichiarato inabile al lavoro al 100% dal 23 maggio 2019 (cfr. certificato del 23 maggio 2019 medico curante: doc. 81 incarto LAINF). A partire da detta data è stata annunciata una ricaduta dell’infortunio in questione (doc. 84 LAINF).
1.6. Esperiti gli accertamenti amministrativi e medici del caso, (in particolare, dopo avere raccolto l’apprezzamento medico del 14 agosto 2019 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia: doc. 98 incarto LAINF), con decisione formale del 4 settembre 2019 ha confermato il tenore dello scritto del 16 gennaio 2019 (doc. 201 incarto LAINF).
1.7. Nel frattempo l’assicurato si è sottoposto il 27 agosto 2019 ad un intervento di termocoaugulazione dei rami articolari mediali cervicali C5, C6, C7 sinistra presso il Centro __________ dell’Ospedale __________ di __________ (doc. 108 incarto LAINF).
1.8. A seguito dell’opposizione del 17 settembre 2019, inoltrata personalmente dall’assicurato (doc. 113 incarto LAINF) e dopo avere esperito gli accertamenti amministrativi e medici del caso, (in particolare, dopo avere raccolto l’apprezzamento medico del 2 dicembre 2019 del dr. med. __________: doc. 119 incarto LAINF), in data 24 dicembre 2019 l’CO 1 ha ritirato la propria decisione del 4 settembre 2019 (doc. 125 LAINF).
1.9. Con decisione formale del 27 dicembre 2019 (doc. 120 incarto LAINF), confermata su opposizione l’11 maggio 2020 (doc. 146 incarto LAINF), l’amministrazione ha confermato l’estinzione del proprio obbligo a prestazioni a decorrere dal 1° gennaio 2019, ritenuto che da quella data in poi, i disturbi denunciati dall’assicurato, privi di sostrato organico, non costituivano più una conseguenza adeguata dell’evento traumatico del 7 giugno 2018.
1.10. Con tempestivo ricorso del 10 giugno 2020 (doc. I), RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto al TCA di voler giudicare, quanto segue:
" 1. Il ricorso contro la decisione 11 maggio 2020 della CO 1 è accolto. 2. E' accolta l'opposizione del Sig. RI 1 alla decisione 27 dicembre 2019 della CO 1. 3. E' ordinato un accertamento peritale relativo alla causalità dei disturbi attuali in relazione all'evento dell'8 giugno 2018.” (doc. I, pag. 6)
Il patrocinatore dell’assicurato ha, in particolare, rilevato quanto segue:
" Uno degli oggetti della contesa è la decisione del 12 ottobre 2018, mediante la quale la CO 1 ha dedotto del 10% l'indennità giornaliera per due anni per un massimo di ex art. 37 cpv. 2 LAINF, considerando che l'infortunio è da ricondurre ad una negligenza grave dell'assicurato. (…). Contro questa decisione l'assicurato non interpose opposizione.” (cfr. doc. I, pag. 2)
Il legale dell’insorgente puntualizza quanto segue:
" Il presente ricorso contesta la decisione su opposizione della CO 1 in quanto l'assicurato ritiene che:
Vi è una relazione tra l'evento del 8 giugno 2018 e le attuali patologie;
L'assicurato ha il diritto di far accertare questa relazione;
L'accertamento della CO 1 è stato carente;
La decisione non tiene conto della particolare situazione dell'assicurato. (…).” (cfr. doc. I, pag. 3)
Il rappresentante dell’assicurato sottolinea pure quanto segue:
" Il fatto stesso che l'assicurato prima dell'evento non avesse mai sofferto di tali patologie rende evidente come vi sia senza ombra di dubbio una chiara causalità che la CO 1 vuole negare solo per tattica procedurale ed economica.
Come si vedrà in seguito la Dr.ssa __________ nel suo referto del 29 gennaio 2020 (v. Doc. M) esplicitamente afferma che una tale causalità non può essere esclusa.
E' quindi evidente che l'assicurato abbia il diritto di richiedere questo accertamento da una perizia che CO 1 deve ordinare. (…). Le considerazioni di cui sopra calzano a pennello nel nostro caso; ma senza un referto peritale e un riesame del caso non si potrà determinare con certezza se non sia data questa causalità che comunque sulla base degli attuali atti è comunque altamente presunta non fosse che per l'assenza di sintomi prima dell'evento infortunistico del 8.6.2018. (…)”. (cfr. doc. I, pag. 4)
Il patrocinatore dell’insorgente critica l’operato dell’CO 1, in quanto “Nella decisione non vengono indicati chiaramente i motivi che hanno portato alla decisione ma solo dei generici rinvii a casi simili e sentenze e varie pubblicazioni. Già solo per questo motivo si impone un ulteriore accertamento.” (cfr. doc. I, pag. 4), la specialista in traumatologia e terapia del dolore che ha in cura il suo assistito ha evidenziato “come non sia da escludere la connessione fra l’incidente occorso in data 8 giugno 2018 e i disturbi che attualmente perdurano e che sono di estrema intensità. (…).” (cfr. doc. I, pag. 4).
Il rappresentante del ricorrente ha sottolineato inoltre quanto segue:
" D’altronde un fatto è certo; prima dell’evento il sig. RI 1 non soffriva di questa patologia. (…). Sorprende come l’analisi da parte della CO 1 sia assolutamente di natura generica e senza una vera e propria relazione concreta al caso specifico. (…). In particolare, non si intravvede nella decisione contro la quale si presenta il ricorso un’analisi tecnica e medica veramente approfondita” (…).” (cfr. doc. I, pag. 5)
Il patrocinatore dell’assicurato ha, quindi, rilevando quanto segue:
" In sostanza e semplificando il quesito fondamentale nel caso che ci occupa, questo tribunale deve annullare la decisione su opposizione per questi motivi:
L'evento del 8 giugno 2018 è la causa delle patologie di cui soffre l'assicurato; Prima di allora il signor RI 1 non soffriva di alcun dolore cervicale;
I referti sono contradditori; s'impone un chiarimento peritale;
La decisione della CO 1 oggetto del presente è troppo generica e non riferita al caso
specifico;
La decisione è dettata unicamente da criteri economici e di opportunità”. (cfr. doc. I, pag. 6; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice)
1.11. Nella risposta del 2 luglio 2020, l'CO 1, dopo aver versato agli atti l'incarto LAINF completo, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.12. In data 6 luglio 2020 il TCA ha intimato la risposta di causa al patrocinatore del ricorrente, assegnando alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.
2.2. Il TCA rileva inoltre che la generica censura sollevata dal patrocinatore del ricorrente, volta a contestare la decisione del 12 ottobre 2018, con cui l’CO 1 ha ridotto del 10% l’indennità giornaliera per due anni ex art. 37 cpv.2 LPGA (cfr. doc. 38 incarto LAINF; consid. 1.3), cresciuta incontestata in giudicato, è irricevibile.
2.3. Il patrocinatore dell'assicurato lamenta sostanzialmente una violazione del diritto di essere sentito della sua assistito, in quanto l’CO 1 non avrebbe motivato la decisione impugnata e non avrebbe assunto un accertamento peritale relativo alla causalità tra i disturbi lamentati dal suo cliente, insorti dopo l’incidente del 7 giugno 2018, e quest’ultimo.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387, 127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236; STCA 32.2018.3 del 30 gennaio 2019, consid. 2.1; STCA 35.2019.12 del 5 febbraio 2020, consid. 2.1).
Secondo il TCA, la decisione impugnata non è solo sufficiente-mente motivata ma è pure chiaramente comprensibile. In effetti, nella stessa, l'amministrazione ha chiaramente indicato i motivi per cui ha ritenuto che i disturbi di cui soffre l’assicurato non sono da mettere in relazione causale con l’infortunio del 7 giugno 2018 successivamente al 1° gennaio 2019, la piena valenza probatoria dell’apprezzamento medico agli atti del dr. med. __________, senza che si imponesse una visita, il fatto che il principio “post hoc, ergo propter hoc” non ha valenza scien-tifica, e l’assenza di un nesso di causalità adeguata, a fronte di disturbi che non presentato un sufficiente correlato dal lato organico.
Nella risposta di causa del 2 luglio 2020 (doc. III) l'Istituto resistente ha nuovamente spiegato i motivi per cui i disturbi di cui soffre l’assicurato non sono da mettere in relazione causale con l’infortunio del 7 giugno 2018 successivamente al 1° gennaio 2019 e l’assenza di un nesso di causalità adeguata, a fronte di disturbi che non presentato un sufficiente correlato dal lato organico (cfr., in particolare, pag. 3 doc. III).
Del resto l’assicurato ha dimostrato di aver compreso la portata del provvedimento contestato ed i motivi per cui l'amministrazione ha ritenuto che i disturbi di cui soffre l’assicurato non fossero da mettere in relazione causale con l’infortunio successivamente al 1° gennaio 2019, con il ricorso in disamina. Inoltre, invitato dal TCA a presentare delle osservazioni in merito alla risposta dell’amministrazione (doc. IV), è rimasto silente. Ne consegue che, per questo aspetto, non è ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito di RI 1 e la censura sollevata al riguardo dal suo patrocinatore va pertanto disattesa.
Parimenti dicasi per la censura relativa alla mancata assunzione di una nuova perizia. Va difatti ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata; STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019, consid. 2.12; STCA 35.2019.12 del 5 febbraio 2020, consid. 2.1). La violazione del diritto di essere sentito nel senso invocato dall’assicurato é difatti una questione che non ha una portata propria per rapporto alla censura inerente a un errato apprezzamento delle prove (cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1). Il diritto di essere sentito non impedisce all’autorità di porre fine all’istruttoria se le prove raccolte le consentono di raggiungere un convincimento e se, in virtù di un apprezzamento anticipato delle prove, le é chiaro che gli ulteriori mezzi di prova offerti non potrebbero più modificare la propria opinione (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.3, 134 I 140 consid. 5.3; STCA 35.2014.71 del 15 aprile 2025, consid. 2.1). La censura di violazione del diritto di essere sentito va dunque disattesa, anche per questo aspetto.
Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.
nel merito
2.4. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’CO 1 era o meno legittimato a porre fine al proprio obbligo a prestazioni dal 1° gennaio 2019.
2.5. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).
2.6. Se un infortunio ha
semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza
questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati
dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso
preesistente é ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status
quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi
subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale, senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359 consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122s.).
2.7. Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
i disturbi somatici persistenti;
la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.8. In presenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2ss.).
2.9. Nella DTF 134 V 109, già citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più punti di vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in caso di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente, quella elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.
In quel giudizio, l’Alta Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).
Per quanto riguarda il nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che, accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo, principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:
le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate;
la specifica cura medica protratta e gravosa;
i notevoli disturbi;
la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
la rilevante incapacità lavorativa malgrado la dimostrazione degli sforzi compiuti.
Nonostante ciò che precede, la giurisprudenza citata al considerando 2.5 (DTF 115 V 133 e 403) si applica anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un danno alla salute distinto e indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione al rachide cervicale, a un trauma equivalente oppure a un trauma cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).
2.10. La più recente giurisprudenza federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).
Ad esempio, questo principio è stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata oggettivazione di un danno alla salute organico, il Tribunale federale ha esaminato il caso dal profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che l’adeguatezza non era data.
In una sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per immagini.
In una sentenza 8C_357/2020 dell’8 settembre 2020, la Massima Istanza ha, pure, applicato questo principio a proposito di una fattispecie in cui i disturbi da stress post-traumatico lamentati dall’assicurata, riferibili ad un’aggressione subita da quest’ultima, non avevano potuto essere oggettivati (STF 8C_357/2020 dell’8 settembre 2020, consid. 3).
Nella DTF 138 V 248, il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito che in presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione organica oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può essere ammessa senza aver fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto avviene per altri quadri clinici senza prova di deficit organico.
2.11. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b; STCA 35.2020.38 del 9 novembre 2020, consid. 2.9).
2.12. Nella presente fattispecie, l’istituto assicuratore resistente ha dichiarato estinto il diritto dell’assicurato alle prestazioni assicurative a decorrere del 1° gennaio 2019 ritenuto, in primo luogo, che la sintomatologia (cefalee e cervicalgie) riferita dall’assicurato non è oggettivabile, ragione per la quale, in ossequio alla giurisprudenza federale, ha proceduto alla valutazione dell’adeguatezza del nesso causale, giungendo alla conclusione che essa non è data.
Con la propria impugnativa, il patrocinatore contesta le conclusioni dell’istituto assicuratore. A suo avviso le problematiche invalidanti di cui soffre il suo assistito sono da porre in nesso di causalità con l’evento assicurato. Innanzitutto, perché prima dell’infortunio, il suo cliente godeva di buona salute. Secondariamente, perché la specialista che lo ha in cura non esclude a priori che possa sussistere un nesso di causalità tra i disturbi lamentati dal suo assistito e l’infortunio in questione. In ogni caso, a fronte di certificati medici contraddittori, andrebbe ordinato all’amministrazione di eseguire una perizia volta a determinare la causalità tra i disturbi sorti successivamente all’incidente e quest’ultimo.
A proposito di quest'ultima affermazione giova qui ricordare che la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_355/2018 del 29 giugno 2018; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017; sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41; STCA 35.2017.60 del 25 settembre 2017, consid. 2.5; STCA 35.2018.33 del 18 luglio 2018, consid. 2.6).
Dalle carte processuali emerge che il 7 giugno 2018, RI 1 è rimasto vittima di un incidente stradale (cfr. consid. 1.1.). Il giorno seguente si è recato dal proprio medico di famiglia (dr.ssa med. __________, specialista FMH in medicina generale) che ha attestato una inabilità lavorativa del 100% dall’8 giugno 2018 (doc. 3 incarto LAINF). Il 9 giugno 2018 è andato al Pronto Soccorso di Chirurgia dell’Ospedale __________ di __________, ove, nel rapporto d’uscita, è stata posta la diagnosi di "colpo di frusta" (doc. 12 incarto LAINF). È stato sottoposto ad una RX della colonna cervicale, giusta la quale “Non fratture recenti. Allinemento regolare. Esame visibile fino a C-7.” (doc. 11 LAINF). Il 6 luglio 2018 si è sottoposto ad una RM del ginocchio destro, giusta la quale “RM ginocchio destro nei limiti della norma” (doc. 27 incarto LAINF).
Successivamente, a causa di cefalee e cervicalgie persistenti, l'assicurato si è sottoposto a svariate indagini, che sono state effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di immagine radiologica come pure diverse visite mediche specialistiche. RI 1 si è sottoposto anche a svariate sedute di fisioterapia ed è stato preso anche a carico del Centro __________ dell’Ospedale __________ di __________.
In particolare, a causa del persistere di dolori cervicali irradianti a livello dorsale e talvolta occipitale, il 25 luglio 2018, l’assicurato è stato visitato presso l’Ambulatorio di neurologia e neurofisiologia clinica dell’Ospedale __________ di __________, dal dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, che ha diagnosticato una cervicalgia post-traumatica con riscontro di importante tensione muscolare ed anamnestico beneficio da terapia con impacchi caldi. Lo specialista ha ritenuto che la sintomatologia fosse verosimilmente dovuta a contratture muscolari post-traumatiche con quadro di distorsione cervicale di basso grado senza segni evidenti segni di lesione organiche o deficit neurologici di rilievo allo status (doc. 34 incarto LAINF).
L’assicurato è stato nuovamente dichiarato abile al lavoro al 100% dal 1° settembre 2018 (cfr. certificato del 31 agosto 2018 medico curante: doc. 36 incarto LAINF; cfr. consid. 1.2).
Il 13 ottobre 2018 si è sottoposto ad una RM della colonna cervicale, giusta la quale - a fronte delle indicazioni “dolori cervicali post possibile contusione. Lesioni midollari cervicali? Post-traumatiche?” - “Non crolli vertebrali. Metameri normo-allineati in clinostatismo, non significative protrusioni o ernie discali, con solo lieve appuntinamento osteofitosico a C7-Th1 in sede posteriore mediana. Normale l'ampiezza del canale rachideo centrale. Piccole cisti radicolari bilateralmente in sede cervico-dorsale. Non alterazioni dei tessuti molli paravertebrali. Non evidenti alterazioni di segnale del midollo del tratto esplorato. Conclusioni: non reperti di rilievo in relazione al quesito clinico.” (doc. 49 incarto LAINF; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice).
Il 22 ottobre 2018 è stato visitato presso l’Ambulatorio di neurologia e neurofisiologia clinica dell’Ospedale __________ di __________, dal PD dr. med. __________, FMH neurologia, giusta il quale “Il paziente presenta una persistenza della cervicalgia post-traumatica nonostante la terapia antalgica e dei cicli di fisioterapia. La RM cervicale e l’esame obbiettivo sono negativi per mielopatia. Si evocano dei dolori alla palpazione muscolare del m. trapezio, bicipite e brachioradiale sx. Alla luce dei dati preghiamo i colleghi del centro del dolore di convocare il paziente per una presa a carico specialistica. Dal canto nostro non prevediamo ulteriori controlli e rimaniamo a disposizione al bisogno” (doc. 44 incarto LAINF).
L’assicurato è stato, quindi, preso a carico dalla dr.ssa med. __________ del Centro __________ dell’Ospedale __________ di __________, ove è stato sottoposto il 23 novembre 2018 ad un primo test sui rami articolari mediali C5/C6/C7 sinistra con Bupivacaina ed in data 30 novembre 2018 ad un secondo cross-test sui medesimi rami con il medesimo farmaco. Secondo il medico in questione la sintomatologia rientrava in diagnosi differenziale con una sindrome faccettaria posteriore. Questo poneva l'indicazione ad un test mediante istillazione di anestetico locale sui rami articolari sensitivi mediali e responsabili delle innervazioni delle zigaposifi posteriori. Il risultato del primo test aveva comportato una diminuzione del dolore sulla scala NRS da 9 - 0 a 1-10 ed il risultato del secondo test aveva portato ad una diminuzione del dolore da 7-10 a 1-10 durante l'effetto dell'anestetico locale. Il risultato del secondo test permetteva, quindi, di confermare il risultato del primo test e poneva l'indicazione ad un trattamento di termocoagulazione tramite radiofrequenza dei rami articolari mediali testati. La probabilità di mantenere il risultato ottenuto durante i due test (positivi) si aggirava attorno al 75% (doc. 48 incarto LAINF).
In seguito, l’assicurato ha avvertito pure un “abbassamento della vista (quando abbasso il capo, al momento in cui lo rialzo vedo tutto scuro)” (doc. 63 incarto LAINF). Per questo motivo il 15 gennaio 2019 è stato visitato dal dr. med. __________, il quale ha prescritto la correzione da lontano, puntualizzando quanto segue: “Non trovo alcun motivo per infortunio.” (doc. 67 incarto LAINF).
Il 12 febbraio 2019 il medico di famiglia dell’assicurato ha informato l’amministrazione in merito alle cefalee e cervicalgie persistenti che il suo paziente non aveva in passato (doc. 59 incarto LAINF).
Il 5 aprile 2019 l’assicurato è stato visitato dalla dr.ssa med. __________, la quale - dopo avere spiegato al paziente che l’intervento di termocoaugulazione tramite radiofrequenza dei rami articolari mediali C5-C6C-7 a sinistra era ancora indicato - a fronte di una sintomatologia cambiata, ha chiesto dal Prof. Dr. med. __________, specialista FMH neurologia, di rivalutare il paziente, specialmente per quanto concerneva il dolore caldo-bruciante che riferiva alla faccia (doc. 93 incarto LAINF).
Il 7 maggio 2019 l’assicurato si è sottoposto ad una RM cerebrale, giusta la quale - a fronte delle indicazioni “Dolore rachide su infortunio del 07/06/2018 con sintomi extrapiramidali. Valutare se presenza di lesioni post-traumatiche”
Il 20 maggio 2019, l’assicurato è stato visitato presso l’Ambulatorio di neurologia e neurofisiologia clinica dell’Ospedale __________ di __________, dalla dr.ssa med. __________, la quale ha riferito il 3 giugno 2019 alla dr.ssa med. __________ quanto segue: “Il paziente presenta una sintomatologia dolorosa cronica dell'incidente di giugno 2018 per la quale sta eseguendo cicli di fisioterapia e blanda terapia medicamentosa. È presente una dubbia componente nevralgica. Sarà rivisto presso di voi a breve per una nuova discussione in merito al trattamento termocoagulante tramite radiofrequenza e dei rami articolari mediali C5-C6-C7 a sinistra già proposto. In base allo status attuale non proponiamo ulteriori imaging. Per provare a trattare la componente nevralgica del dolore introduciamo Pregabalin a dosaggio crescente (schema consegnato al paziente). Lasciamo valutare a Lei l’efficacia di tale terapia restando a disposizione al bisogno.” (doc. 94 Incarto LAINF).
L’assicurato è stato nuovamente dichiarato inabile al lavoro al 100% dal 23 maggio 2019 (cfr. certificato del 23 maggio 2019 medico curante: doc. 81 incarto LAINF; cfr. consid. 1.5).
Visto che durante la visita del 5 aprile 2019 presso il Centro __________ dell’Ospedale __________ di __________ (doc. 93 incarto LAINF), l’assicurato aveva lamentato un abbassamento della vista, il 5 giugno 2019 è stato visitato dal dr. med. __________, capoclinica e responsabile dell’Ambulatorio di Audiovestibologia e Otologia dell’Ospedale __________ di __________, il quale - a fronte di un paziente che si presentava libero da franca sintomatologia vertiginosa, neurovegetativa o cocleare - non ha osservato segni di vestibolopatia periferica in atto o in esiti (doc. 88 incarto LAINF).
Il 29 luglio 2019 l’assicurato si è recato al Pronto Soccorso di Medicina dell’Ospedale __________ di __________, a causa della persistenza di dolore, ove è stato dimesso, visto il beneficio dato dalla terapia antidolorifica con Dafalgan (max 4 pastiglie da 1 gr. al giorno), con invito al medico curante di sollecitare la convocazione prevista presso il Centro __________ (doc. 95 incarto LAINF).
Il 2 agosto 2019 l’assicurato è stato informato dal segretariato del Centro __________ che l’intervento di termo-coagulazione dei rami articolari mediali cervicali C5, C6, C7 sinistra avrebbe avuto luogo il 27 agosto 2019 (doc. 97 incarto LAINF).
Interpellato in merito alla precitata documentazione medica dall’CO 1, il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, nell’apprezzamento medico del 14 agosto 2019 (doc. 98 incarto LAINF) ha rilevato quanto segue:
" (…). Concludendo essendo avvenuto il 07.06.2018 un trauma a livello del rachide cervicale di basso grado, senza perdita di coscienza, che non richiese nessuna ospedalizzazione, che non necessitò di un trasporto in ambulanza, senza platealità, che non sollecitò un'immediata presa a carico in pronto soccorso con prima valutazione in ospedale dopo solo 2 giorni la data del trauma senza ricovero ma formulando una prognosi di soli 8 giorni; senza l'esigenza di procedere ad accertamenti radiologici immediati, che richiese una valutazione presso il medico di famiglia, dr.ssa med. __________, il giorno successivo la data del trauma solo per la prescrizione del certificato medico di inabilità lavorativa di soli 8 giorni, avendo le immagini della MRI della colonna cervicale del 13.10.2018, della MRI del ginocchio destro del 06.07.2018 e della MRI cerebrale del 07.05.2019 mostrato l'assenza di chiare lesioni post-infortunistiche, essendo stato l'assicurato valutato dal punto di vista neurologico, otorinolaringoiatrico, oftalmologico senza individuazione di chiare lesioni post traumatiche, essendo stata instaurata un'adeguata terapia farmacologica e fisioterapica con un congruo periodo di riposo, essendo stato l'assicurato dichiarato abile in misura completa a partire dal 01.09.2018, avendo eseguito il signor RI 1 investigazioni al Centro __________ che non mostrarono chiare patologie post-traumatiche ma che accertarono una sindrome faccettaria cervicale di natura non post-traumatica raccomandando un trattamento di termoablazione con radiofrequenze che il signor RI 1 di propria volontà rifiutò, si ritenne a distanza di 6 mesi dalla data del trauma del 07.06.2018 la sintomatologia residuale ancora lamentata non più riportabile agli esiti traumatici dell'evento del 08.06.2018, ma bensì alla problematica faccettaria ben nota e valevole ancora di trattamento di termocoagulazione così come indicato dal rapporto medico del Centro __________ del 05.04.2019 e nel rapporto medico del Servizio di Neurologia __________ del 20.05.2019 e programmata nell'esecuzione in data 27.08.2019. (…).” (doc. 98, pag. 3 incarto LAINF)
Il 27 agosto 2019 l’assicurato si è sottoposto ad un intervento di termocoaugulazione dei rami articolari mediali cervicali C5, C6, C7 sinistra presso il Centro __________, che si è svolto senza complicazioni ed il paziente è stato dimesso in assenza di dolori e con uno stato neurologico inalterato (doc. 108 incarto LAINF).
Il 12 febbraio 2019 il medico di famiglia dell’assicurato ha precisato all’CO 1 che il suo paziente “soffre attualmente di importanti cevicalgie che non erano presenti prima dell’incidente avvenuto il 7.6.2018. In acuto non ho eseguito chiarimenti radiologici della colonna cervicale ma ho comunque compilato il modulo specifico per traumi da accelerazione cranio-cervicale, vista la possibilità che uno scontro frontale a 40 km/h contro un’_____________ potesse provocare un trauma a livello della colonna con manifestazione tardiva, come spesso succede e si è verificato nel caso specifico del mio paziente.” (doc. 112 incarto LAINF).
Il 30 settembre 2019 l’assicurato è stato visitato presso il Servizio di Neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________, dal Prof. Dr. med. __________, specialista FMH neurologia, giusta il quale negli “esami eseguiti dopo l'incidente, a livello cervicale, non si evidenziavano dei diretti segni post-traumatici, tuttavia i dolori cervicali riferiti dal paziente sono conseguenti temporalmente correlati all'evento traumatico. Dal punto di vista chirurgico non vi sono trattamenti da intraprendere. (…).” (doc. 116 incarto AI).
Il 22 ottobre 2019 l’assicurato è stato nuovamente visitato presso il Servizio di Neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________, dal Prof. Dr. med. __________, specialista FMH neurologia, giusta il quale “(…) Alla nuova risonanza magnetica cervicale eseguita in data 07.10.2019 non si evidenziano nuovi reperti a confronto dell’esame dell’anno scorso. Non vi sono quindi né esisti traumatici né ernie discali o compressioni dei nervi come anche del canale cervicale. Il paziente riferisce sempre questi dolori cervicali che non sembrano essere migliorati ed è ancora sotto trattamento con Dafalgan, Brufen e Lyrica. (…). Dal punto di vista neurochirurgico non vediamo indicazione di eseguire interventi. Tuttavia riteniamo indicato continuare la terapia presso il Centro __________ per valutare eventuali altri trattamenti per questo dolori cervicali. Discuteremo anche il caso al nostro Spine Board. (…).” (doc. 118 incarto LAINF).
Il 29 ottobre 2019 l’assicurato è stato visitato dalla dr.ssa med. __________, giusta la quale il paziente “riferisce un beneficio dell’intervento di termocoaugulazione dei rami articolari mediali cervicali C5, C6, C7 sinistra eseguita in data 27.08.2019. L’intensità del dolore è diminuita da 8 a 4 sulla NRS. Il paziente è contento, ma comunque il dolore non è scomparso. Assume Lyrica 50 mg 1/die e Dafalgan al bisogno. Non ha sopportato Zaldiar. (…). Ho proposto per il momento di continuare con la terapia analgesica rivedrò il signor RI 1 a controllo il 21.01.2020.” (doc. 133 LAINF).
Interpellato in merito alla precitata documentazione medica dall’CO 1, il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, nell’apprezzamento medico del 2 dicembre 2019 (doc. 119 incarto LAINF) ha rilevato quanto segue:
" (…). La nuova documentazione medica agli atti non apporta valore aggiunto atto a modificare nel merito quanto espresso all'interno dell'apprezzamento medico del 14.08.2019: il fatto che l'assicurato prima del trauma del 08.06.2018 non lamentasse alcuna problematica a livello cervicale non rappresenta un fattore atto a modificare l'assenza di chiare lesioni post-traumatiche che giustifichino l'attuale sintomatologia ancora lamenta; entrambe i rapporti medici del __________ del 27.08.2019 e del 30.09.2019 riferiscono dell'assenza di chiare lesioni post-traumatiche in connessione con il trauma del 08.06.2018 mentre nel rapporto medico del Servizio di Neurochirurgia del __________ del 22.10.2019 venivano analizzate le immagini della nuova risonanza magnetica cervicale eseguita in data 07.10.2019 in rapporto all'esame precedente e veniva riferito: "non si evidenziano nuovi reperti a confronto dell'esame dell'anno scorso. Non vi sono quindi né esiti traumatici né ernie discali o compressione di nervi come anche del canale cervicale".
Per questi motivi, ed anche considerando che in data 27.08.2019 l'assicurato si è sottoposto al trattamento di termocoagulazione per la risoluzione della problematica faccettaria cervicale senza trarre un significativo miglioramento, si constata che dalla lettura della nuova documentazione medica agli atti non sono state rinvenute chiare lesioni di natura post-traumatiche a livello dei segmenti scheletrici interessati da connettere all'infortunio del 08.06.2018 e neppure patologie in grado di spiegare la sintomatologia ancora lamentata dall'assicurato, lasciando una connessione con l'infortunio del 08.06.2018 solo possibile.
Per questi motivi si ritiene che la documentazione medica successiva il 06.08.2019 non apporta valore aggiunto atto a modificare la precedente valutazione. (…)
Il 29 gennaio 2020 la dr.ssa med. __________ ha inviato al patrocinatore dell’assicurato un messaggio di posta elettronica del seguente tenore:
" (…). A mio avviso non si può escludere una relazione tra l'evento del 8 giugno 2018 e la cervicalgia per cui il Signor RI 1 è in trattamento presso il nostro Centro.
In allegato le trasmetto il mio ultimo referto (n.d.r.: quello relativo alla visita del 29 ottobre 2019: doc. 133 LAINF) dove troverà diagnosi e trattamenti finora eseguiti da parte mia.
Mi permetto inoltre di allegarle della documentazione dove viene ben descritta la relazione tra whiplash e facet joint pain (articolo di eerd et al, c'è però sicuramente molto più letterature in merito).”
2.13. Nella concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (cfr., in particolare, i doc. 11, 27, 49, 77, 93 e 118, oltre a quella riassunta al consid. 2.12), questo Tribunale considera accertato con il grado della verosimiglianza preponderante che RI 1 presenta dei disturbi (cefalee e cervicalgie) per i quali, nonostante i numerosi accertamenti compiuti, non è stata sufficientemente dimostrata la correlazione con un danno alla salute oggettivabile.
A quest’ultimo proposito, va in particolare rilevato che gli esami RM cervicale del 13 ottobre 2018 del 7 ottobre 2019 e la RM cerebrale del 7 maggio 2019, come pure le indagini strumentali (RX), non hanno evidenziato alcun reperto patologico, men che meno di natura infortunistica. Del resto, questa è la conclusione che emerge pure da quanto attestato dal Prof. Dr. med. __________, specialista FMH neurologia, al termine della visita del 22 ottobre 2019 (“(…) Alla nuova risonanza magnetica cervicale eseguita in data 07.10.2019 non si evidenziano nuovi reperti a confronto dell’esame dell’anno scorso. Non vi sono quindi né esisti traumatici né ernie discali o compressioni dei nervi come anche del canale cervicale. (…).”: doc. 118 incarto LAINF). Stante quanto precede, questo Tribunale ritiene che al parere espresso dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (e, quindi, della materia che qui ci occupa) e medico ____________ (che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica), in particolare negli apprezzamenti medici del 14 agosto 2019 (doc. 98 incarto LAINF) e del 2 dicembre 2019 (doc. 119 incarto LAINF; dettagliati e approfonditi, che rispecchiano, quindi, i parametri giurisprudenziali sopra ricordati al consid. 2.11) vada attribuita piena forza probante.
Con espresso riferimento alla circostanza che il medico ____________ ha formulato le proprie considerazioni basandosi solo sulla lettura degli atti senza avere personalmente visitato l'assicurato, giova qui ricordare che, di norma, una valutazione sulla base dei soli atti medici (“Aktegutachten”) è possibile se il medico SMR (e, quindi, anche il medico fiduciario) dispone, come in concreto, di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali (STCA 32.2017.27 dell'11 settembre 2017, consid. 2.7.1 e rinvii giurisprudenziali ivi citati; 32.2017.47 del 19 febbraio 2018, consid. 2.6.2 e rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2017.39 del 20 marzo 2018, consid. 2.5 e rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.2.2).
In merito alla sintomatologia per la quale non è stato trovato un sufficiente correlato organico, va ricordato che sono da considerare come oggettivabili gli esiti d’accertamenti (medici) suscettibili di conferma in caso di ripetizione dell’esame, allorquando sono indipendenti dalla persona dell’esaminatore e dalle indicazioni fornite dal paziente. Per poter parlare di lesioni traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente (DTF 138 V 248 consid. 5.1; STF 8C_591/2018 del 29 gennaio 2020 consid. 2 e riferimenti).
In questo senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.2).
L’Alta Corte ha, altresì, statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II) della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF 8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2; in materia di cefalee, si veda pure la DTF 140 V 290; STCA 35.2020.42 del 30 novembre 2020, consid. 2.8).
2.14. Trattandosi di disturbi risultati privi di sufficiente sostrato organico oggettivabile, la relativa responsabilità dell’assicuratore LAINF dipende (anche) dal risultato di un esame specifico dell’adeguatezza (cfr. supra, consid. 2.7, 2.9. e 2.10).
Secondo la giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, è tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle prestazioni di corta durata). Tale momento è dato quando dalla continuazione della cura medica non vi è più da attendersi dei sensibili miglioramenti e quando eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono conclusi. L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
Nel caso concreto, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo per cui è determinante il momento in cui si è stabilizzato lo stato di salute dell’insorgente.
Giova qui ricordare che, secondo la giurisprudenza federale, occorre procedere a una valutazione prospettica della questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in cui le prestazioni sono state interrotte (dunque, in casu, il 31 dicembre 2018; cfr. RAMI 2005 U 557 p. 388; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre 2016 consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5 settembre 2017 consid. 6.3.1; STCA 35.2017.68 del 27 novembre 2017, consid. 2.3.3; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.2.2; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.2.2).
Dalla documentazione agli atti si evince che, all’epoca in cui l’assicuratore ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata, all’assicurato non erano state prescritte ulteriori cure, suscettibili di migliorare in maniera notevole il suo stato di salute. Del resto, il suo medico di famiglia lo aveva dichiarato abile al lavoro al 100% dal 1° settembre 2018 (doc. 36 incarto LAINF) e i medici specialisti - che erano stati consultati privatamente dall'assicurato - non ritenevano indicate ulteriori terapie, suscettibili di migliorare in maniera notevole il suo stato di salute. L’assicurato non si è, difatti, voluto sottoporre all’intervento di termocoaugulazione dei rami articolari mediali cervicali C5, C6, C7 sinistra propostogli nel mese di dicembre 2018 dalla dr.ssa med. __________ che lo aveva preso a carico presso il Centro __________ dell’Ospedale __________ di __________ (doc. 93 incarto LAINF) e che ha poi avuto luogo il 27 agosto 2019 (doc. 108 incarto LAINF).
Assodato dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente chiuso la pratica, si pone la questione di sapere se l’esame dell’adeguatezza deve avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF 117 V 359 ss. relativamente ai “colpi di frusta” e precisata nella DTF 134 V 109 oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133ss.).
Nella decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF, applicando i criteri di cui alla DTF 115 V 133 in materia di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio, in quanto le cause organiche non sono sufficienti a spiegare i disturbi lamentati dall’assicurato. Dopo avere indicato che l’assicurato era stato vittima di un infortunio che poteva essere classato nella categoria intermedia al limite di quella inferiore, l’CO 1 ha rilevato quanto segue: “Dato che nessuno dei criteri elaborati dalla giurisprudenza e adempiuto la causalità adeguata è pertanto la responsabilità della CO 1 per i disturbi che presenti e che non trovano un sufficiente correlato dal lato organico deve essere negata” (cfr. doc. 146, pag. 8).
L’assicurato, da parte sua, non si è pronunciato al riguardo in sede ricorsuale (cfr. doc. I).
In sede di risposta (cfr. doc. III, pag. 3) l’CO 1 ha puntualizzato quanto segue:
" 8. L'assicurato, mentre stava circolando alla guida del proprio furgone, ha invaso la corsa di contromano - poiché voleva prendere il cellulare - ed è entrato in collisione con un'__________ che circolava regolarmente.
Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale osserva preliminarmente che, dalla documentazione medica agli atti (cfr., in particolare, doc. 12), risulta che l’interessato ha riportato un trauma distorsivo del rachide cervicale.
Nondimeno, ciò non è ancora sufficiente per poter applicare i principi elaborati dall’Alta Corte federale in questo specifico ambito.
Infatti, secondo il TF, la giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 359ss. torna applicabile qualora sia stato diagnosticato un trauma d'accelerazione al rachide cervicale e l'interessato abbia presentato il quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da una loro accumulazione (cfr. DTF 117 V 360 consid. 4b: diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.).
In una sentenza del 23 novembre 2004 nella causa B., U 109/04, l'Alta Corte ad esempio ha negato l'applicabilità della specifica giurisprudenza al caso di un assicurato che, vittima di un incidente della circolazione stradale con conseguente trauma d'accelerazione, aveva tutt’al più lamentato, entro il termine di latenza massimo di 72 ore dal sinistro, forti dolori occipitali con irradiazioni alla regione del collo, alla spalla sinistra, al braccio sinistro e al petto sinistro, nonché lombalgie con irradiazioni alla gamba sinistra:
" Auch das Vorliegen der Folgen eines (allfälligen) Traumas der Halswirbelsäule ist zu verneinen: Das erstbehandelnde Spital X.________ hat am Unfalltag anamnestisch "etwas Kopfschmerz" erhoben und der Hausarzt berichtete im Bericht vom 9. Juni 2000 davon, dass der Beschwerdegegner "im Hals-Schultergürtel noch stark verspannt" sei und "Spontanbewegungen mit HWS/Kopf ... nur spärlich vorhanden" seien, während die Neurologisch-Neurochirurgische Poliklinik des Spitals Y.________ im Untersuch vom 3. Mai 2000 in der Anamnese angab, der Versicherte leide momentan "unter starken occipitalen Schmerzen mit Ausstrahlung in Nackenbereich sowie in die li Schulter, li Arm, li Brusthälfte, Lumbalgien mit Ausstrahlung ins li Bein". Weitere typische Beschwerden (wie diffuse Kopfschmerzen, Schwindel, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen, Übelkeit, rasche Ermüdbarkeit, Visusstörungen, Reizbarkeit, Affektlabilität, Depression, Wesensveränderung; BGE 117 V 360 Erw. 4b; vgl. BGE 119 V 338 Erw. 2) sind dagegen nicht innert der Latenzzeit von 24 bis höchstens 72 Stunden nach dem Unfall (RKUV 2000 Nr. U 359 S. 29 Erw. 5e) aufgetreten, sondern wurden erstmals im November 2002 - d.h. zweieinhalb Jahre nach dem Unfall - von der Klinik R.________ erwähnt. Damit kann der natürliche Kausalzusammenhang zwischen dem Unfall und dem für ein Schleudertrauma der HWS typischen Beschwerdebild sowie der als Folge davon eingetretenen Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit nicht ohne weiteres bejaht werden (BGE 119 V 338 Erw. 1 in fine, 117 V 360 Erw. 4b).”
In questo stesso senso, cfr. la STFA del 4 marzo 2004 nella causa P., U 204/03, consid. 2.3, riguardante un assicurato, la cui autovettura era stata tamponata, che nei trenta minuti successivi al sinistro aveva accusato unicamente dei dolori alla nuca e alla testa, nonché la STFA del 12 ottobre 2005 nella causa C., U 37/05, in cui la Corte federale ha confermato che i disturbi a livello della nuca o alla colonna cervicale devono apparire entro le 72 ore successive all’infortunio.
Con sentenza U 350/04 del 12 ottobre 2006, consid. 6.2 e 6.3, il TF ha ancora negato l’applicabilità della giurisprudenza relativa ai traumi d’accelerazione del rachide cervicale, siccome l’assicurata, nelle prime 72 ore dopo l’incidente, aveva sì lamentato dolori alla nuca e alle spalle, tuttavia, citiamo: “alcuni degli altri sintomi si sono manifestati soltanto in maniera sporadica - quindi non in modo frequente e persistente, come preteso dalla giurisprudenza (STF U 22/01 del 29 ottobre 2002, consid. 6.2) -, mentre altri ancora solo tardivamente, circa 2/3 anni dopo l’incidente.” (STCA 35.2020.38 del 9 novembre 2020, consid. 2.12).
Nel caso di specie, dalle tavole processuali emerge che l’assicurato si è recato l’8 giugno 2018 dal proprio medico di famiglia, per “dei dolori diffusi soprattutto occipitali e cervicali” ed il 9 giugno 2018 al Pronto Soccorso di Chirurgia dell’Ospedale __________ di __________, “per persistenza dei dolori con irradiazione alla spalla sinistra” (doc. 12 LAINF; in proposito, si veda la sentenza U 215/05 del 30 gennaio 2007, consid. 5, con cui il TF ha chiarito che la necessità di apparizione entro le prime 72 ore concerne soltanto i disturbi a livello della nuca e/o del rachide cervicale, e non anche altri disturbi rientranti nel quadro tipico del “colpo di frusta”; STCA 35.2020.38 del 9 novembre 2020, consid. 2.12). Dal rapporto d’uscita del PS risulta che l’assicurato: “Non ha perso conoscenza. Non amnesia. Non dolori in altre zone. Inizialmente leggera nausea. Non vomito.” (doc. 12 incarto LAINF).
In seguito l’assicurato ha presentato cefalee e cervicalgie persistenti.
D’altro canto, però, non può essere ammesso che egli abbia lamentato anche gli altri disturbi rientranti nel quadro tipico “in modo frequente e persistente” (cfr. STFA U 350/04 del 12 ottobre 2006, consid. 6.2 e 6.3).
In questo contesto, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, una particolare importanza deve essere attribuita alle certificazioni mediche allestite nella fase che segue immediatamente l'infortunio. Descrizioni retrospettive della sintomatologia iniziale possono essere dichiarate inaffidabili (cfr. STFA U 57/03 del 22 dicembre 2003 consid. 3.2.2; STCA 35.2012.10 del 7 agosto 2013 consid. 2.10., confermata con la STF 8C_632/2013 del 18 febbraio 2014; STCA 35.2016.104 del 20 settembre 2017).
Dalla documentazione medica agli atti non emerge che l’interessato abbia presentato vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, labilità affettiva, cambiamento della personalità, ecc.
In seguito, l’assicurato ha avvertito pure un “abbassamento della vista (quando abbasso il capo, al momento in cui lo rialzo vedo tutto scuro)” (doc. 63 e 93 incarto LAINF). Per questo motivo il 15 gennaio 2019 è stato visitato dal dr. med. __________, il quale ha prescritto la correzione da lontano, puntualizzando quanto segue: “Non trovo alcun motivo per infortunio.” (doc. 67 incarto LAINF) ed il 5 giugno 2019 dal dr. med. __________, capoclinica e responsabile dell’Ambulatorio di Audiovestibologia e Otologia dell’Ospedale __________ di __________, il quale - a fronte di un paziente che si presentava libero da franca sintomatologia vertiginosa, neurovegetativa o cocleare - non ha osservato segni di vestibolopatia periferica in atto o in esiti (doc. 88 incarto LAINF).
Ora, non risultando che l’interessato abbia presentato in maniera frequente e persistente il quadro tipico dei disturbi, il TCA ritiene inapplicabile la giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 359 e precisata nella DTF 134 V 109 , ragione per la quale l’adeguatezza va valutata in base alla cosiddetta “psico-prassi” (DTF 115 V 133).
2.15. Nel valutare l'adeguatezza del nesso causale, occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso al ricorrente e così descritto dal medesima in occasione dell’interrogatorio di polizia del 13 giugno 2018 (doc. 20 incarto LAINF):
" (…). Stavo circolando con il mio autofurgone su __________ in località di __________, scendendo da __________ in direzione di . Ero regolarmente allacciato e le luci anabbaglianti erano accese. Circolavo ad una velocità di circa 30-40 km/h dove il limite è 80 km/h. Il tempo era soleggiato e la carreggiata asciutta. A bordo ero solo. Dopo avere effettuato una curva piegante per me verso destra, prendevo il mio telefono cellulare distogliendo lo sguardo dal campo stradale. Facendo ciò non mi accorgevo che in direzione opposta stava sopraggiungendo un __________ regolarmente sulla sua corsia. L’urto avveniva tra la parte frontale del mio furgone con la parte anteriore sinistra dell’. Non riportavo ferite di rilievo se non qualche dolore i giorni seguenti, penso a causa del colpo. Il mio veicolo riportava ingenti danni, compreso l’azionamento dell’airbag e per il quale si è reso necessario il trasporto con il carroattrezzi. (…)”.
L’assicuratore LAINF ha ritenuto che il sinistro accaduto all’insorgente costituisce un infortunio di grado medio, al limite però della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti.
A questo proposito il TCA rileva che, per prassi invalsa, i tamponamenti rientrano nella categoria degli incidenti di grado medio al limite della categoria di quelli leggeri (cfr. STF 8C_298/2017 del 13 agosto 2018, consid. 5.3 e rinvii ivi citati e, tra le tante, STCA 35.2014.71 del 15 aprile 2015, consid. 2.12 e rinvii ivi citati; STCA 35.2018.130 dell’8 luglio 2019, consid. 2.12 e rinvii ivi citati).
Tenuto conto della dinamica oggettiva dell’evento (in particolare, scontro frontale tra un’auto ed un’__________ alla velocità di ca. 30-40 km/h) e precisato che, in questo contesto, non devono essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio, né le circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), secondo questo Tribunale, il sinistro accaduto all’insorgente costituisce un infortunio di media gravità in senso stretto.
A titolo di confronto, va ad esempio segnalato che, in una sentenza 8C_961/2012 del 18 luglio 2013 consid. 5.1, il TF ha qualificato allo stesso modo un incidente della circolazione in cui un’automobile che circolava su una strada innevata si è scontrata frontalmente con un’altra auto che proveniva dal senso inverso ed è stata proiettata indietro contro un’altra vettura che seguiva. Il TF ha precisato che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, l’incidente occorsogli non poteva essere qualificato un infortunio di media gravità al limite dei casi gravi, in quanto - pur trattandosi di uno scontro frontale - l’impatto ha avuto luogo mentre i veicoli circolavano ad una velocità moderata.
Si vedano pure la STF 8C_374/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4.1 e rinvii giurisprudenziali ivi citati e STF U_262/2007 del 7 maggio 2007 consid. 6.1, ove il TF ha qualificato allo stesso modo degli incidenti stradali dovuti a scontri, parzialmente o totalmente, frontali.
Il giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA. Affinché possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri.
In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25 p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della categoria di grado medio vera e propria - devono essere adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.
A titolo di premessa, occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
Sempre in questo contesto, va precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono essere presi in considerazione (cfr. STF 8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich imponierenden organisch jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E. 4.6).”).
Sebbene in ogni infortunio di media gravità sia insita una certa spettacolarità, la quale non è tuttavia ancora sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non pubblicato della DTF 137 V 199; STF 8C_96/2017 del 24 gennaio 2018 consid. 5.1; 8C_1007/2012 dell’11 dicembre 2013 consid. 5.4.1), il sinistro qui in discussione, secondo il TCA, non si è svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari. L'infortunio in questione non è comparabile ad altri casi nei quali l’Alta Corte ha ammesso l'esistenza di un simile criterio (cfr. ad es. la RAMI 1999 U 335 p. 207: incidente frontale in galleria con il coinvolgimento di tre autoveicoli, il decesso di uno degli interessati e il ferimento di diverse altre persone; oppure la STFA U 260/01 del 28 marzo 2002: assicurato eiettato dall'abitacolo della propria automobile a seguito del ripetuto cappottamento della stessa a una velocità di almeno 140 km/h).
Al riguardo, è utile precisare che, secondo la giurisprudenza, il criterio in questione è da valutare oggettivamente e non in base alle sensazioni soggettive, rispettivamente ai sentimenti di paura provati dalla persona assicurata. In ogni infortunio di media gravità è insita una certa spettacolarità, la quale non è tuttavia ancora sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non pubblicato della DTF 137 V 199). Occorre considerare la dinamica dell’infortunio in quanto tale e non il danno alla salute che ne è conseguito. Non si tiene conto del successivo processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011 del 3 febbraio 2012 consid. 7.3.1).
D’altro canto, il TCA non ritiene che quella riportata dal ricorrente - una semplice distorsione del rachide cervicale, cui si è affiancato un trauma contusivo al ginocchio destro (cfr. doc. 1 e 27 incarto LAINF) -, costituisca una lesione grave o particolarmente caratteristica.
Secondo la giurisprudenza, per l’adempimento di tale criterio, la diagnosi di distorsione cervicale (oppure di un’altra lesione da trattare allo stesso modo nell’ambito dell’esame dell’adeguatezza) di per sé non basta. È inoltre necessario che i disturbi rientranti nel quadro clinico tipico per un infortunio del tipo colpo di frusta siano particolarmente gravi oppure che vi siano delle circostanze particolari che possano influire su tali disturbi. Queste ultime possono consistere in una particolare posizione del corpo e nelle complicazioni che ne sono conseguite (SVR 2007 UV 26 p. 86; RAMI 2003 U 489 p. 357 consid. 4.3 e riferimenti). Anche le eventuali importanti lesioni che la persona assicurata ha riportato accanto al trauma da colpo di frusta, al trauma equivalente oppure al trauma cranio-cerebrale, possono avere un significato (cfr. DTF 134 V 109 consid. 10.2.2 e riferimenti ivi citati), ma in concreto il trauma contusivo al ginocchio destro riveste poca rilevanza (il 6 luglio 2018 l’assicurato si è, infatti, sottoposto ad una RM del ginocchio destro, giusta la quale “RM ginocchio destro nei limiti della norma”: doc. 27 incarto LAINF).
Nella presente fattispecie, non risulta documentato, e del resto neppure è stato fatto valere, che la posizione assunta dall’assicurato al momento dell’evento traumatico fosse particolare. D’altra parte, la lesione del 7 giugno 2018 non può comunque essere qualificata come particolarmente caratteristica, poiché perciò sarebbe necessario che, a causa di uno stato preesistente, l’assicurato fosse stata immediatamente prima dell’infortunio almeno parzialmente inabile al lavoro, ciò che non è però il caso (cfr. STF 8C_759/2007 del 14 agosto 2008 consid. 5.3 e 8C_544/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 5.4).
Tutto ciò non consente di ritenere che egli abbia riportato delle lesioni gravi o con caratteristiche particolari (cfr., in questo senso, la SVR 2009 UV 13, p. 52 consid. 7.2.5).
Il TCA ritiene pure insoddisfatto il criterio della specifica cura medica protratta e gravosa.
Precisato che determinante è il periodo sino alla chiusura del caso (dunque sino al 31 dicembre 2018 - cfr. STF 8C_252/2002 del 16 maggio 2008 consid. 7.3.3 e riferimenti), dalla documentazione agli atti risulta che la cura è essenzialmente consistita nell’assunzione di medicamenti, in regolari sedute ambulatoriali di fisioterapia, in due infiltrazioni di anestetico locale, nonché in visite mediche di controllo (specialistiche e non).
Conformemente alla giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la fisioterapia, la chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale, l’osteopatia, nonché le sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono essere definiti come particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010 del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4 e riferimenti).
Il TF ha del resto deciso in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre 2009 consid. 3.4.3, riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo cervicale, che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica medicamentosa, di una riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale, nonché, in seguito, anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una sentenza 8C_387/2011 del 20 settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un assicurato, vittima di un incidente stradale con commotio cerebri e contusione del rachide lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli presso il medico curante e in sedute di fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che nemmeno la degenza in clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la seguente ergoterapia ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio al 21 agosto 2008, potevano giustificare la realizzazione di questo criterio, precisato che per la realizzazione del criterio della specifica cura medica protratta e gravosa, la prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.
Nessun elemento all’inserto permette inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti dell’infortunio. Del resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può già essere considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico non si rivela finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).
La medesima conclusione s’impone pure per il criterio del decorso sfavorevole della cura o delle complicazioni rilevanti intervenute. Per ammetterne la realizzazione dovrebbero essere date delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione, le quali, nel caso di specie, non appaiono evidenti, né sono state d’altronde sostanziate dal ricorrente.
In questo contesto, va segnalato che, secondo la giurisprudenza, il fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenti ancora disturbi e (sebbene, nella concreta evenienza, ciò non sia il caso) presenti ancora un’inabilità lavorativa non basta per riconoscere questo criterio (cfr. STF 8C_213/2011 del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5 e 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti). In questo senso, il Tribunale federale ha negato la realizzazione del criterio anche nel caso di un decorso indiscutibilmente protratto (cfr. STF 8C_402/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 5.4).
Ora, considerato che per la contusione al ginocchio l’assicurato è completamente guarito (cfr. il 6 luglio 2018 l’assicurato si è, infatti, sottoposto ad una RM del ginocchio destro, giusta la quale “RM ginocchio destro nei limiti della norma”: doc. 27 incarto LAINF) e tenuto conto che i disturbi privi di sostrato organico oggettivabile (in casu, le cefalee e le cervicalgie), non vanno considerati nella valutazione dell’adeguatezza secondo la “psico-prassi” (al riguardo, si vedano i principi giurisprudenziali che sono stati esposti in precedenza a titolo di premessa), nella concreta evenienza, possono essere a priori ritenuti insoddisfatti i criteri della durata eccezionalmente lunga della cura medica, dei disturbi somatici persistenti, del decorso sfavorevole della cura e delle complicazioni rilevanti intervenute, nonché del grado e la durata dell'incapacità lavorativa.
Si deve quindi concludere che la sintomatologia (cefalee e cervicalgie) riferita dall’assicurato dopo il 1° gennaio 2019, non costituivano più una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico occorsogli il 7 giugno 2018.
Facendo difetto l’adeguatezza, non è necessario approfondire la questione relativa all’esistenza del nesso di causalità naturale tra l’infortunio e il danno alla salute (cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007 consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007 consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio 2007 consid. 5.2).
Va infine segnalato che l’Alta Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica a cui imputare i disturbi accusati dall’interessato (cfr. STFA U 152/03 del 21 aprile 2005 e riferimenti ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2017, consid. 2.9; STCA 35.2018.130 dell’8 luglio 2019, consid. 2.12). In siffatte condizioni, si deve quindi negare l’esistenza del nesso causale adeguato e, con esso, la responsabilità dell'Istituto assicuratore convenuto, a far tempo dal 1° gennaio 2019.
2.16. Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
A fronte di una situazione ritenuta sufficientemente chiarita, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, alla richiesta di ordinare “un accertamento peritale relativo alla causalità dei disturbi attuali in relazione all’evento dell’8 giugno 2018”, avanzata dal patrocinatore della ricorrente: cfr. doc. I, pag. 6 in fine).
2.17. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la decisione su opposizione avversata, mediante la quale l’CO 1 ha dichiarato estinto dal 1° gennaio 2019 il diritto alle prestazioni dipendente dall’infortunio del 7 giugno 2018, confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti