Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2020.101
Entscheidungsdatum
31.05.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 35.2020.101

mm

Lugano 31 maggio 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 novembre 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 28 ottobre 2020 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. Dalle carte processuali emerge che RI 1, nato nel 1974, è rimasto vittima di numerosi infortuni a partire dal mese di febbraio 2009, riguardo ai quali l’CO 1 ha ammesso la propria responsabilità.

In data 14 febbraio 2009, mentre stava svolgendo un’esercitazione con i __________ di __________, egli è scivolato su una lastra di ghiaccio e, nel tentativo di evitare la caduta, si è aggrappato al ramo di un albero, subendo la lussazione traumatica della spalla sinistra e uno strappo al braccio destro (cfr. doc. 2 e doc. 4 – fasc. I).

Da notare che già in passato la spalla sinistra era stata oggetto di plurime lussazioni che avevano reso anche necessario un approccio chirurgico (cfr. doc. 39, p. 4 – fasc. I).

Il 5 ottobre 2009, nello scavalcare un muretto alto una quarantina di centimetri, l’assicurato è caduto riportando una nuova lussazione della spalla sinistra (doc. 39, p. 2 – fasc. I).

Il 30 novembre 2009, RI 1 è inciampato nel gradino di una scala all’interno di un centro commerciale e, cadendo in avanti, ha di nuovo lamentato la fuoriuscita della spalla sinistra (doc. 39, p. 3 – fasc. I).

All’inizio del mese di dicembre 2009, egli è quindi stato sottoposto a un intervento di ricostruzione con blocco osseo da processo coracoide (doc. 15 – fasc. III), i cui costi sono stati assunti dall’assicuratore LAINF (doc. 21 e 22 – fasc. III).

Per tenere conto dei postumi durevoli e importanti dell’evento traumatico dell’ottobre 2009, con decisione formale del 29 marzo 2011, cresciuta in giudicato, all’assicurato è stata assegnata un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 15% (doc. 89 – fasc. IV).

In data 28 marzo 2011, RI 1 è scivolato nel scendere dall’autovettura di sua moglie, cadendo all’indietro. Egli ha così battuto il gomito sinistro e il contraccolpo gli ha provocato la lussazione della spalla. Con il piede destro ha compiuto un movimento in iperestensione avvertendo dolore alla parte anteriore del collo del piede (doc. 14 – fasc. II). L’artro-RMN della caviglia destra del 30 novembre 2011 ha segnatamente evidenziato la presenza di una lesione osteo-condrale della cupola astragalica con topo articolare in sede (doc. 52 – fasc. II). Il 24 aprile 2012, ha avuto luogo un’artroscopia diagnostica della caviglia destra con débridement (doc. 68 – fasc. II), intervento assunto dall’CO 1.

1.2. In data 15 gennaio 2013, all’amministrazione è stata annunciata una ricaduta dell’infortunio occorso nel febbraio 2009, in ragione dell’insorgenza di persistenti dolori alla spalla destra (cfr. doc. 33 e doc. 36 – fasc. III).

Con decisione formale del 10 giugno 2013, l’CO 1 ha al riguardo negato il proprio obbligo a prestazioni, ritenuto che i disturbi in questione non costituivano una conseguenza naturale degli infortuni 14 febbraio, 5 ottobre e 30 novembre 2009 (doc. 45 – fasc. III).

Contro questo provvedimento è stata interposta opposizione (doc. 48 e doc. 58 – fasc. III).

1.3. Nel corso del mese di ottobre 2013, RI 1 è stato sottoposto a un’ulteriore operazione alla spalla sinistra da parte del chirurgo ortopedico PD dott. __________, e ciò in ragione di un’instabilità anteriore data dall’assenza del tendine sottoscapolare (doc. 68 – fasc. III). L’CO 1 ha riconosciuto anche in questo caso la propria responsabilità (doc. 72, p. 3 – fasc. III).

1.4. In data 27 marzo 2019, l’istituto assicuratore ha comunicato all’assicurato che, a far tempo dal 1° maggio 2019, avrebbe posto fine al versamento delle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) e proceduto a valutare il diritto a quelle di lunga durata (rendita d’invalidità + IMI) (doc. 305 – fasc. V).

1.5. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 9 luglio 2020, l’CO 1 ha negato il diritto a una rendita d’invalidità tenuto conto soltanto dei disturbi interessanti la spalla sinistra e la caviglia destra (facendo quindi astrazione da quelli localizzati alla spalla destra). Trattandosi dell’IMI, l’assicuratore ha fatto riferimento alla decisione del 29 marzo 2011, mediante la quale era stata assegnata un’indennità del 15% (doc. 381 – fasc. V).

Anche questo provvedimento è stato oggetto di opposizione da parte dell’assicurato (cfr. doc. 385 e doc. 400 – fasc. V).

1.6. In data 28 ottobre 2020, l’amministrazione ha respinto entrambe le opposizioni interposte da RI 1 (doc. 411 – fasc. V).

1.7. Con tempestivo ricorso del 23 novembre 2020, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, argomentando in particolare quanto segue:

" (…).

  • L’assicurato svolgeva l’attività di pompiere, come effettivo qualificato dal 2007, ed era assicurato contro gli infortuni sempre da CO 1, quindi ritiene che dovessero essere considerato un infortunio professionale e che non c’entri niente il fatto che al momento era iscritto in disoccupazione. Se l’assicurato al tempo dell’infortunio avesse avuto un’attività lavorativa, avrebbe lo stesso ottenuto le prestazioni dalla CO 1 come assicurazione dei pompieri.

  • L’assicurato non è d’accordo con la CO 1 che gli attribuisce la qualifica di impiegato di commercio, mancando i requisiti formativi per una tale qualifica. Quindi chiede di valutare la domanda per la AI nella sua categoria di venditore, dato che da oltre 10 anni, fino a poco tempo fa, è stato ritenuto dagli stessi inabile al 100% anche come impiegato di commercio, senza per altro aver conseguito alcun miglioramento del suo stato di salute.

  • L’assicurato ha tre arti colpiti dall’infortunio che non sono tutt’ora stabilizzati. Le varie patologie e gli impianti sono instabili e con un intervento potrebbero migliorare o peggiorare la situazione, in particolare la spalla sinistra ha le viti esposte che lo affliggono di dolore ad ogni movimento, ma che se dovessero essere rimosse, la spalla potrebbe perdere la stabilità e tornare a lussarsi. Dalla rx la placca metallica è staccata e con essa probabilmente anche il pettorale.

Si era anche prospettato di eseguire una protesi che però avrebbe delle ripercussioni notevoli sulla precarietà di questa spalla che ha già 6 ancoraggi, due viti lunghe ed una placca metallica e due tendini compromessi. Anche la spalla destra e il piede destro non sono ancora stabilizzati, quindi chiede che sia accolto il ricorso, in quanto l’assicurato versa in questo stato da oltre dieci anni. Con tre interventi eseguiti con esito infausto, se ne prospettano almeno altri 3 interventi, ma che potrebbero con questi presupposti anche aggravarne la situazione. L’assicurato ha già grande difficoltà e disagio nel condurre una vita ritirata per limitare movimenti incauti, motivi di dolori e rischi di ricadute, ovviamente non guida e deve essere accompagnato.

  • L’assicurato chiede che sia riconosciuto e presa a carico dalla CO 1 anche la spalla destra, in quanto lo stesso ritiene come certificato dal Dr. __________ causale preponderante delle problematiche lamentate con l’infortunio stesso del 14.02.2009. Prima di allora non ha mai avuto alcun problema e nonostante una vita sedentaria esente da attività lavorative e quindi motorie, una ecografia del 2020 abbia rilevato la sublussazione del CLB e discreta borsite.

  • L’assicurato chiede che sia annullato l’atto sospensivo delle indennità dal 1.5.2019 perché basato su una presunta visita effettuata in data 12.2.2019 che in verità non ha mai avuto luogo e che non ne era neanche a conoscenza. La CO 1 si è giustificata che si era basata su delle vecchie certificazioni del 2017, che non è dato sapere, ma che comunque non possono determinare una valutazione di due anni dopo, tenendo conto che pacificamente era ancora considerato non stabilizzato clinicamente nel 2019.” (doc. I)

1.8. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.9. In data 23 novembre 2020, l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione e ha precisato segnatamente quanto segue:

" (…) Per il principio dei redditi l’CO 1 prende nota che l’assicurato sostiene che deve essere fatto riferimento all’attività di venditore e non a quella di impiegato di commercio. Secondo l’CO 1 ciò non cambierebbe il risultato, in tal caso il discapito sarebbe inferiore secondo la Divisione delle assicurazioni in base ai dati pubblicati dall’Ufficio federale di statistica. Ciò sarebbe vero se l’assicurato fosse realmente qualificato e abile per entrambe le attività, sia di venditore che d’impiegato di commercio, ma nella realtà, l’assicurato non è qualificato come impiegato di commercio e non è neanche più abile per l’attività di venditore, come risulta dal rapporto medico, per la visita della capacità funzionale diretta del Dr. __________ per conto della CO 1, certificando un’inabilità al 100% per l’attività di riferimento come venditore. Quindi il discapito sarebbe il totale del reddito assicurato e che una volta stabilizzato, avrebbe il diritto a dei provvedimenti professionali di riqualificazione che gli sarebbero negati.” (doc. V)

L’istituto resistente si è espresso in proposito l’11 gennaio 2021 (doc. VII).

in diritto

2.1. Richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 1), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.

2.2. Litigiosa è la questione di sapere se l’CO 1 poteva dichiarare estinto dal 1° maggio 2019 il diritto alle prestazioni di corta durata e negare all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità.

Preliminarmente, questo Tribunale è però chiamato a stabilire se i disturbi localizzati alla spalla destra costituiscono, o meno, una conseguenza naturale degli infortuni assicurati, in particolare di quello accaduto nel febbraio 2009.

Così come indicato dall’assicuratore in sede di risposta di causa (doc. III, p. 3), il TCA non è legittimato a pronunciarsi sulla questione di sapere se la menomazione alla caviglia destra possa dare diritto a un’IMI, non avendo tale questione ancora fatto oggetto di una decisione impugnabile. D’altro canto, per quanto concerne la menomazione interessante la spalla sinistra, la relativa indennità è già stata definita con la decisione formale del 29 marzo 2011, cresciuta incontestata in giudicato (cfr. doc. 89 – fasc. IV). Tale aspetto non può pertanto essere rimesso in discussione in questa sede.

2.3. Disturbi alla spalla destra: conseguenza degli infortuni assicurati?

2.3.1. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

2.3.2. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STF del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STF del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STF del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STF del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STF del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STF 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

  • quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

  • quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.3.3. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.3.4. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277). Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STF U 122/00 del 31 luglio 2001).

Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206 p. 326 ss., il TF ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.

2.3.5. Nella concreta evenienza, il TCA constata che, con la decisione formale del 10 giugno 2013, l’assicuratore convenuto ha negato il proprio obbligo a prestazioni per i disturbi alla spalla destra, ritenendo che essi non costituissero una conseguenza naturale degli infortuni 14 febbraio, 5 ottobre e 30 novembre 2009 (doc. 45 – fasc. III).

La decisione trova fondamento nei pareri espressi in proposito dalla dott.ssa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (doc. 38 – fasc. III) e dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano (doc. 39 – fasc. III), a quel momento medici __________ dell’CO 1, i quali hanno negato l’eziologia traumatica ai disturbi interessanti la spalla destra, oggetto dell’annuncio di ricaduta del 15 gennaio 2013.

Da notare che, con referto del 13 marzo 2013, il dott. __________, medico curante specialista, ha rilevato che l’artro-RMN del 2 gennaio 2013 (cfr. doc. 35 – fasc. III) non aveva “… evidenziato chiare lesioni a livello articolare e periarticolare sia dell’osso che della cartilagine che dei tessuti molli” e, a fronte della “non concordanza tra i sintomi accusati dal paziente e l’esame di ARM”, auspicato che venisse raccolta una seconda opinione (doc. 37 – fasc. III).

Con rapporto relativo alla consultazione del 7 giugno 2013, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha indicato che alla spalla destra l’assicurato presentava una rottura delle fibre della Pulley, una sublussazione del capolungo del bicipite e un impingement reattivo sottoacromiale (doc. 58, p. 5 – fasc. III).

Con apprezzamento del 15 aprile 2015, il dott. __________ ha osservato che “… gli esami RM della spalla destra del 02.04.2009 e del 02.01.2013 non hanno rilevato lesioni traumatiche o post-traumatiche, nessuna lesione della cuffia rotatoria e nessuna lesione del labbro glenoidale. Solo una possibile lesione parziale intratendinea del capolungo del bicipite al passaggio dal suo tratto verticale a quello orizzontale, secondo valutazione delle immagini si tratta di una lesione di tipo degenerativo. Viene ribadita quindi l’accettazione senz’altro della problematica della spalla sinistra, del resto già sempre ___________, si riconferma l’opposizione e l’estinzione del caso per la spalla destra per assenza di causalità fra i disturbi annunciati e i vari infortuni soprammenzionati. Vedasi in particolare esame artro-RM della spalla destra del 02.01.2013.” (doc. 72 – fasc. III; il corsivo è del redattore).

In merito all’origine dei disturbi alla spalla destra si è pronunciato pure il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia. Con apprezzamento del 9 gennaio 2017, egli ha in effetti indicato che “in base agli atti sopradescritti non risulta alcuna patologia di origine traumatica in relazione causale preponderatamente probabile. Una vera diagnosi non è mai stata accertata motivo per cui anche il dott. med. __________ ha chiesto una seconda opinione essendo presente una discrepanza tra i reperti oggettivabili e i disturbi accusati dall’assicurato. In una prima risonanza magnetica non viene evidenziata nessuna patologia a livello del capo lungo del bicipite mentre nella seconda risonanza magnetica viene dichiarata soltanto una possibile lesione intramurale che secondo il mio parere ma anche secondo il parere del dott. med. __________ è di origine prettamente degenerativa. Una lesione sia del labbro che della cuffia non è mai stata evidenziata. In base a quanto sopradescritto non posso che sottoscrivere e confermare l’apprezzamento medico fatto dal dott. med. __________ in data 14.04.2015.” (doc. 235 – fasc. V; il corsivo è del redattore).

In data 9 luglio 2020, il ricorrente è stato visitato presso l’Unità di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale __________ di __________. Trattandosi della spalla destra, i sanitari hanno diagnosticato la presenza di un dolore in esiti di trauma dal 2009 con probabile lesione del capolungo del bicipite e della cuffia dei rotatori e disposto ulteriori accertamenti (doc. 397 – fasc. V). Il 30 luglio 2020 l’assicurato è così stato sottoposto a un esame ecografico che ha evidenziato una discreta borsite sottoacromiale, in presenza di una cuffia dei rotatori integra e di un capo lungo del bicipite solo leggermente sublussato senza chiara instabilità alle manovre dinamiche (cfr. doc. 404 – fasc. V). La radiografia convenzionale della spalla destra del 3 settembre 2020 ha invece mostrato una incipiente artrosi acromion-claveare e una minima riduzione d’ampiezza dello spazio sub-acromiale (doc. 408, p. 2 – fasc. V).

Prima di procedere all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione ha chiesto al dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, di pronunciarsi in merito agli esiti degli accertamenti compiuti e, in particolare, in merito alla diagnosi di borsite sottoacromiale. Con apprezzamento del 23 ottobre 2020, il medico __________ ha segnatamente sostenuto che, nel caso concreto, si tratta di una “… borsite infiammatoria in quanto non vi sono segni né di sepsi né aspetto corpuscolato tipico delle raccolte ematiche né notizia di trauma recente. La borsite infiammatoria è quadro estremamente frequente che può prodursi per svariati motivi, dal sovraccarico, all’infiammazione dovuta all’utilizzo della spalla, alla semplice artrosi, alle tendiniti dei tendini della cuffia, alle flogosi da dismetabolismi (gotta, pseudogotta, condrocalcinosi). Si tratta comunque di eventi transitori che hanno durata più o meno lunga ma limitata nel tempo. Nel caso in questione la presenza di una borsite sub-acromion sub-deltoidea appare come un reperto accessorio, inquadrabile in uno stato infiammatorio della borsa sierosa che molto difficilmente può essere legato da nesso causale con un evento di più di dieci anni fa.” (doc. 410 – fasc. V).

2.3.6. Attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica a disposizione, questa Corte non ravvede validi motivi per discostarsi dal parere dei medici di __________ dell’CO 1, secondo i quali i disturbi alla spalla destra, oggetto dell’annuncio di ricaduta del gennaio 2013, non costituiscono, con il grado della verosimiglianza preponderante, una conseguenza naturale degli eventi infortunistici assicurati, in particolare di quello del 14 febbraio 2009 (che è anche l’unico ad aver in qualche modo interessato l’arto superiore destro).

In questo senso, occorre rilevare che agli atti non figurano certificazioni specialistiche divergenti suscettibili di generare dei dubbi - nemmeno lievi (cfr. DTF 135 V 465) - circa la fondatezza della valutazione enunciata dai fiduciari dell’assicuratore. Il dott. __________, nel suo rapporto del 7 giugno 2013, ha sì refertato la rottura delle fibre della Pulley (diagnosi che nel 2017 è stata ripresa dal dott. __________ quale semplice dato anamnestico – cfr. doc. 267, p. 1 – fasc. V), una sublussazione del capolungo del bicipite e un impingement sottoacromiale ma non ha precisato grazie a quali accertamenti sarebbero stati oggettivati tali reperti e, soprattutto, non si è pronunciato in merito alla loro origine (doc. 58, p. 5 – fasc. III). Da parte loro, i sanitari dell’Unità di chirurgia e ortopedia dell’Ospedale __________ di __________, ai quali l’assicurato si era rivolto principalmente in ragione dei disturbi alla spalla sinistra (“Vediamo il paziente per un controllo della spalla sinistra”), hanno diagnosticato una probabile lesione del capolungo del bicipite e della cuffia dei rotatori (cfr. doc. 397 – fasc. V), diagnosi che non hanno tuttavia trovato conferma negli esami disposti successivamente (cfr. doc. 404, p. 4 – fasc. 5).

In esito a tutto quanto precede, il TCA non ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale, che i disturbi alla spalla destra oggetto dell’annuncio di ricaduta del gennaio 2013, costituissero ancora una conseguenza naturale dei sinistri assicurati.

In queste condizioni, l’CO 1 era dunque legittimato a rifiutare al riguardo il proprio obbligo a prestazioni.

2.4. Stato di salute infortunistico (spalla sinistra e caviglia destra) stabilizzato nel maggio 2019?

2.4.1. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

È utile precisare che, secondo la giurisprudenza federale, occorre procedere a una valutazione prospettica della questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in cui le prestazioni sono state interrotte (cfr. RAMI 2005 U 557 pag. 388; STF 8C_289/2018 del 15 marzo 2019 consid. 3.6.; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre 2016 consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5 settembre 2017 consid. 6.3.1; STCA 35.2017.68 del 27 novembre 2017, consid. 2.3.3; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.2.2; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.2.2; STCA 35.2020.1 del 21 dicembre 2020, consid. 2.3.1.).

2.4.2. Con la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore resistente ha sostenuto che al momento in cui ha posto fine al diritto alle prestazioni di corta durata (1° maggio 2019), non vi erano più provvedimenti terapeutici atti a migliorare notevolmente lo stato della spalla sinistra e/o della caviglia destra (cfr. doc. 411 – fasc. V).

Per quanto concerne la spalla sinistra, il TCA constata che, a margine della consultazione del 2 ottobre 2017, il PD dott. __________ ha proposto di sottoporre quella parte del corpo a un intervento di rimozione delle viti, asportazione dei fili e borsectomia, precisando al riguardo che la prognosi non era sicura ma che non esistevano valide alternative (doc. 269 – fasc. V).

L’CO 1 ha concesso il proprio benestare all’operazione (doc. 271 – fasc. V) ma dalle carte processuali emerge che l’assicurato ha finalmente rinunciato a sottoporvisi (cfr., in particolare, il doc. 296 – fasc. V: “Voglio ricordare la mia situazione attuale di salute che rimane instabile e cronica che non mi permette di garantire anche per il futuro una data, dopo diversi tentativi falliti, considerando anche il mio stato psicofisico, per il momento escludo l’intenzione di sottopormi ad nuovo intervento.” – il corsivo è del redattore).

Con apprezzamento del 19 febbraio 2019, il dott. __________ ha quindi sostenuto che, considerata anche la decisione del ricorrente, “da ulteriori provvedimenti medici non vi è da attendersi un notevole e sostanziale miglioramento della situazione. Del resto, anche l’intervento proposto dal PD dr. med. __________ non può essere considerato esigibile in quanto non si ha una certa probabilità che l’intervento possa migliorare sostanzialmente l’esigibilità. Si conclude quindi che il caso può essere considerato come stabilizzato.” (doc. 303 – fasc. V; il corsivo è del redattore).

Con rapporto dell’11 novembre 2019, il Prof. dott. __________, Vice-primario del Servizio di chirurgia e ortopedia dell’Ospedale __________ di __________, ha rilevato che “… per i dolori cronici alla spalla sinistra una rimozione delle due viti anteriori del glenoide ed una reinserzione del muscolo pettorale nell’inserzione anatomica come desiderato dal paziente non avrebbe l’effetto desiderato. Un certo miglioramento della situazione attuale può probabilmente essere ottenuta con un impianto di una protesi anatomica della spalla. Il paziente però per il momento non desidera procedere in questo senso.” (doc. 327, p. 2 – fasc. V; il corsivo è del redattore).

Nel dicembre 2019, il dott. __________ ha dichiarato di aver chiuso la cura in quanto l’assicurato non si era presentato agli appuntamenti e aveva rifiutato di sottoporsi alle operazioni (doc. 330 – fasc. V).

A margine del colloquio telefonico del 23 giugno 2020, RI 1 ha informato l’assicuratore di non essere intenzionato a “… sottoporsi ad altri interventi in particolare non all’intervento di protesi perché una protesi ha una durata limitata a una decina di anni.” (doc. 376 – fasc. V).

In occasione del consulto del 6 luglio 2020, il dott. __________, sostituto Capoclinica presso Unità di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale __________ di __________, ha indicato che l’assicurato non voleva “… un trattamento operativo con una protesi anatomica come proposto all’ultima visita, quindi si tratta di una situazione non alterata.” (doc. 394 – fasc. V).

Infine, nel settembre 2020, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha riferito di aver spiegato all’insorgente di non vedere “… provvedimento chirurgico da parte mia suscettibile a migliorare il quadro clinico e sicuramente nemmeno il quadro socio professionale. Penso che l’asportazione delle viti che è stata ventilata precedentemente non sarebbe sufficiente. Un provvedimento di posa di protesi della spalla mi sembra prematuro tenuto conto dell’età del paziente, naturalmente potrebbe migliorare il quadro clinico per quanto riguarda i dolori, non necessariamente per quanto riguarda la funzionalità della spalla.” (doc. 402 – fasc. V).

Trattandosi invece della caviglia destra, nel 2012, essa è stata sottoposta a intervento artroscopico con débridement di tessuto fibroso a livello dei recessi mediali e laterali, come pure della lesione osteocontrale a livello mediale del domo astragalico (doc. 68 – fasc. II).

In occasione della visita di controllo del 20 agosto 2012, il dott. __________ ha prescritto all’assicurato di terminare la fisioterapia in corso e, in seguito, di proseguire con esercizi presso il proprio domicilio e piscina riabilitativa (doc. 86 – fasc. II).

A margine della consultazione del 20 novembre 2012, il dott. __________, autore dell’intervento dell’aprile 2012, ha dichiarato il ricorrente abile al lavoro al 100% a contare dal 3 settembre 2012, invitandolo ad effettuare una modica attività fisica regolare e una ginnastica di rinforzo propriocettivo per la caviglia destra (doc. 96 – fasc. II).

Nel prosieguo, dalla documentazione medica agli atti non risulta che siano state formulate ulteriori proposte terapeutiche in relazione allo stato della caviglia destra.

In conclusione, il TCA non ritiene dimostrato, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, che al momento in cui l’amministrazione ha posto termine alle prestazioni di corta durata, vi fossero ancora delle misure terapeutiche suscettibili di migliorare sensibilmente le condizioni di salute infortunistiche dell’assicurato.

È d’altronde lo stesso ricorrente a riconoscere che ulteriori operazioni potrebbero addirittura aggravare il suo stato di salute (cfr. doc. I). D’altro canto, all’assicurato va ricordato che la stabilizzazione ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF non presuppone la scomparsa di tutti i disturbi ma soltanto l’esaurimento di quelle terapie ancora suscettibili di migliorare notevolmente lo stato di salute infortunistico.

La decisione su opposizione impugnata nella misura in cui sancisce che al 1° maggio 2019 lo stato di salute infortunistico era stabilizzato, va dunque confermata.

Pertanto, accertata la stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche, l’assicuratore LAINF convenuto era legittimato a porre fine alle prestazioni di corta durata e a valutare il diritto a quelle di lunga durata.

2.5. Diritto a una rendita d’invalidità?

2.5.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

  1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

  2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.5.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da invalido

La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

2.5.3. Nel caso di specie, va rilevato che alla base della decisione dell’amministrazione di negare all’assicurato una rendita d’invalidità, vi è essenzialmente l’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa enunciata dal medico __________, rispettivamente la valutazione EFL esperita nel maggio 2020 (cfr. doc. 411, p. 8 s. – fasc. V).

Nel rapporto datato 19 febbraio 2019, confrontato a un’importante discrepanza tra reperti oggettivabili e disturbi denunciati dall’assicurato, il chirurgo ortopedico dott. __________ ha proceduto a una valutazione medico-teorica dell’esigibilità lavorativa, tenendo conto soltanto dello stato della spalla sinistra:

" (…) L’assicurato può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi e pesi anche fino a 10 kg. Di rado può sollevare pesi fino a 25 kg ma mai più superiori ai 25 kg.

Molto spesso può sollevare pesi fino a 5 kg oltre l’orizzonte. Mai più può sollevare pesi oltre l’orizzonte oltre ai 5 kg. Molto spesso può effettuare lavori leggeri e di precisione.

Spesso lavori medi. Mai più lavori pesanti e molto pesanti.

L’assicurato può effettuare lavori che comportano la rotazione della mano molto spesso.

Mai più può fare lavori sopra la testa. Molto spesso può eseguire lavori che comportano la rotazione del busto. Molto spesso può mantenere la posizione seduta e inclinata in avanti e in piedi e inclinata in avanti.

Molto spesso può mantenere la posizione inginocchiata e con ginocchia in flessione.

Nessuna limitazione per quanto riguarda la posizione seduta, in piedi e a libera scelta.

Nessuna limitazione per quanto riguarda gli spostamenti, tranne salire e scendere scale a pioli che può essere fatto soltanto di rado.

L’uso delle due mani è possibile e non vi sono problemi di equilibrio.” (doc. 303, p. 5 s. – fasc. V)

Nel corso del mese di maggio 2020, RI 1 è stato sottoposto a una valutazione EFL presso la Clinica __________ di __________. Dal relativo referto, datato 20 maggio 2020, risulta innanzitutto che il dott. __________, spec. FMH in reumatologia (il quale ha eseguito la valutazione unitamente al fisioterapista responsabile EFL), ha (anch’egli) rilevato che i disturbi soggettivamente denunciati dall’insorgente non correlavano con lo stato oggettivabile a livello della spalla sinistra e della caviglia destra, e ciò in ragione di un probabile “disturbo di percezione/elaborazione del dolore” (doc. 368, p. 9 – fasc. V: “Il quadro clinico con cui siamo confrontati sin dalla visita iniziale evidenzia una dispercezione soggettiva delle limitazioni funzionali da parte dell’assicurato che non correla con i danni oggettivi (questo senza discutere ancora l’entità dei danni stessi, ma il comportamento da grande invalido non è giustificabile da qualunque danno spalle e caviglie). Il signor RI 1 si comporta come un grande anziano che richiede assistenza in molti gesti della vita quotidiana. Durante la visita la moglie scatta in piedi per aiutarlo ad alzarsi dalla sedia, aiutarlo a salire sulla bilancia, svestirlo e vestirlo interamente. (…).”).

D’altro canto, da un profilo oggettivo, i sanitari hanno indicato che a livello della spalla sinistra “… la situazione non appare tale da giustificare problemi funzionali di questo tipo. La cuffia dei rotatori è intatta, la testa dell’omero è centrata, non vi è omartrosi. Non escluso tuttavia che, dopo numerosi interventi, vi siano fattori meccanici sfavorevoli (che nessuno specialista ha saputo discernere e documentare nei rispettivi rapporti; questi pongono come diagnosi essenzialmente la presenza di dolori, bloccaggi e impotenza funzionale che sono percezioni soggettive, non constatazioni oggettive) che rendano conto dei disturbi dell’assicurato. Per quanto riguarda la spalla destra e la caviglia non vi sono più problemi maggiori che possano a loro volta spiegare queste limitazioni.” (doc. 368, p. 9 – fasc. V).

Essi si sono quindi espressi nei seguenti termini a proposito dell’esigibilità lavorativa:

" (…) Da un punto di vista medico-teorico, questo assicurato ambidestro è senz’altro in grado di svolgere un lavoro leggero. Si tratta di un geometra diplomato. Un lavoro d’ufficio può senz’altro essere svolto a tempo pieno con accorgimenti ergonomici (l’assicurato parla soprattutto di problemi di postura per quanto riguarda l’uso di un ordinatore). L’assicurato è dunque in grado di svolgere a tempo pieno un lavoro leggero e prevalentemente sedentario, che permetta di tanto in tanto cambiamenti di posizione o addirittura permetta di lavorare in posizione eretta e in posizione seduta con un ufficio ergonomicamente impeccabile. Il sollevamento di pesi fino a 5-10 kg all’altezza del torace è senz’altro possibile.

Il lavoro di venditore non è a mio avviso più esigibile poiché implica movimenti ripetitivi e sforzi con gli arti superiori che l’assicurato non è più in grado di assicurare. Altre attività manuali non sono più esigibili. L’assicurato non è in grado di svolgere lavori ripetitivi con gli arti superiori soprattutto attorno all’altezza delle spalle e soprattutto con l’arto superiore sinistro. Lavori che richiedono forza con gli arti superiori e particolarmente con il sinistro non possono essere svolti. Lunghi spostamenti a piedi e spostamenti su terreni accidentati possono risultare difficoltosi visti i problemi alla caviglia destra.

(…).

Problemi rilevanti oggettivi inerenti il lavoro:

  • Lavori ripetitivi con gli arti superiori (soprattutto con la spalla sinistra e soprattutto attorno all’altezza delle spalle)

  • Lavori di forza con arti superiori

  • Spostamenti a piedi prolungati o su terreni accidentati (per i problemi alla caviglia).” (doc. 368, p. 9 s. – fasc. V)

Nel quadro della procedura d’opposizione, l’amministrazione ha chiesto al dott. __________, medico __________, di precisare alcuni aspetti del caso.

Trattandosi specificatamente della caviglia destra, egli ha osservato che agli atti figurano una radiografia del settembre 2020 e una del marzo 2011, rilevando poi che dal loro confronto “… appare una caviglia con modesti segni artrosici, consistenti in osteofita del malleolo mediale all’apice nonché osteofita tibiale anteriore sulla proiezione laterale. È inoltre visibile una alterazione del profilo della superficie articolare astragalica con il mortaio tibiale nella porzione mediale, verosimilmente sede della lesione osteocondrale trattata nel noto intervento chirurgico. Nella radiografia del 2011 esso è più evidente rispetto alla radiografia successiva del 2020, segno di una evoluzione positiva del trattamento effettuato. Siamo quindi in presenza di iniziali segni artrosici stabili e del noto quadro di esito del trattamento chirurgico succeduto all’evento con buon risultato all’esame radiografico. Anche all’esame clinico abbiamo un buon risultato funzionale e obbiettivo, facendo riferimento alla recente valutazione EFL che ha riguardato anche la caviglia (rimando alla obbiettività presente nella EFL sopraccitata). Si tratta quindi di uno stato apparentemente stabile con un miglioramento per quanto riguarda la patologia osteocartilaginea astragalica. Nei rapporti per tempo eseguiti dal dr. med. __________ e dal dr. med. __________, chirurgo operatore della caviglia, non risultano poi elementi suggestivi per una instabilità articolare. Inoltre uno studio RM era già stato eseguito nel 2011 ed aveva escluso lesioni legamentose (cfr. decorso secondo gli atti). Il quadro appare quindi già a suo tempo approfondito anche con RM.” (doc. 410, p. 6 – fasc. V; il corsivo è del redattore).

Il dott. __________ ha quindi dichiarato che, sulla scorta del quadro radiologico e clinico della caviglia destra, può essere confermata l’esigibilità lavorativa contenuta nella valutazione EFL agli atti (doc. 410, p. 6 s. – fasc. V).

Alla luce di quanto precede, in particolare degli esiti della valutazione EFL, richiamato l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), va ritenuto dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza che il ricorrente sarebbe in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa confacente alle limitazioni dipendenti dal danno infortunistico interessante la spalla sinistra e la caviglia destra. Si tratterebbe in sostanza di un’attività leggera dal profilo dell’impegno fisico da svolgere a livello del piano di lavoro e che non richieda prolungati spostamenti a piedi o su terreno accidentato

Del resto, assodato che RI 1 non è più in grado di lavorare quale venditore, nessuno degli specialisti intervenuti ha sostenuto che egli presenterebbe una qualsiasi incapacità anche in attività sostitutive adeguate.

Questo Tribunale non può seguire l’insorgente laddove rimprovera all’amministrazione di aver fondato la propria decisione su certificazioni ormai superate (cfr. doc. I). In effetti, se è vero che il dott. __________ aveva valutato l’esigibilità lavorativa facendo capo agli esiti dell’esame clinico più prossimo, che a quel momento era quello eseguito nel 2017 dal PD dott. __________ (cfr. doc. 303, p. 4 – fasc. V), è altrettanto vero che, nel 2020, L’assicurato è stato personalmente visitato nel quadro di una valutazione EFL, la quale ha confermato che egli è in grado di svolgere un’attività lavorativa adeguata.

Nel loro rapporto, i sanitari della Clinica __________ hanno evocato il sospetto che il ricorrente soffra di una problematica di natura psichica, consigliando di approfondire tale aspetto (cfr. doc. 368, p. 10 – fasc. V).

Al riguardo, il TCA constata che, con nota del 13 febbraio 2019, la dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha ritenuto indimostrato che l’insorgente soffrisse di tube psichiche, osservando in proposito che “dagli atti a disposizione non si evince la presenza di una patologia psichiatrica conseguente all’infortunio. L’affermazione dell’assicurato contenuta nella sua lettera del 13.12.2018 riguardante l’intervento chirurgico proposto dal Dr. __________ “… considerando anche il mio stato psicofisico per il momento escludo l’intenzione di sottopormi a un nuovo intervento”, non è sufficiente a presupporre la presenza di un disturbo psichico conseguente all’infortunio.” (doc. 301 – fasc. V; il corsivo è del redattore).

Comunque, quand’anche si volesse ammettere l’esistenza di una patologia psichica, l’istituto convenuto non potrebbe essere chiamato a risponderne, posto che, in presenza di eventi traumatici classificabili nella categoria degli infortuni leggeri o insignificanti, il nesso di causalità adeguata andrebbe, secondo costanza giurisprudenza federale, negato a priori (cfr. DTF 117 V 383).

2.5.4. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STF del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STF del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

Nel caso di specie sono quindi determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati del 2019, essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato a partire dal 1° maggio 2019.

Per quanto riguarda il reddito da invalido, l’amministrazione l’ha stabilito in fr. 64'958, facendo capo alla tabella RSS TA 1 2018, media totale, livello di competenze 1, uomini, aggiornato al 2019, applicando una riduzione del 5% a titolo di deduzione sociale ex DTF 126 V 80 (cfr. doc. 377, 405 e 406 – fasc. V).

Il TCA constata che l’assicurato non ha contestato questo valore (cfr. doc. I), ragione per la quale lo può senz’altro fare proprio.

2.5.5. Trattandosi del reddito da valido, con la decisione formale l’CO 1 ha indicato che, senza il danno alla salute, il ricorrente nel 2019 avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo pari a fr. 58'063 quale impiegato di commercio, e ciò applicando la tabella RSS TA 1 2018, ramo economico 77, 79-82 (“Att. amm. e di serv. di supporto (senza 78)”), livello di competenze 1, uomini, aggiornato al 2019. L’amministrazione ha altresì precisato che l’assicurato non avrebbe diritto a una rendita d’invalidità quand’anche si volesse considerare l’attività di venditore. In quel caso, il reddito da valido ammonterebbe a fr. 61'950 (tabella RSS TA 1, ramo economico 47 [“Commercio al dettaglio”], livello di competenze 1, uomini, aggiornato al 2019) (cfr. doc. 381 – fasc. V).

Con la decisione su opposizione

  • rilevato che l’insorgente “… ha conseguito il diploma di geometra a __________ ma ha svolto tale attività solo per due anni dal 1997 al 1999. In precedenza (dal 1995 al 1997) e successivamente (dal 1999 al 2008) è stato attivo quale venditore in Italia dove presso l’ultimo datore di lavoro si occupava anche della gestione del personale e della contabilità interna avendo egli seguito dei corsi di contabilità” -, l’assicuratore resistente ha considerato “… più consono alla situazione, per il guadagno da valido, fare riferimento al profilo 2 dal quale risulta che un impiegato di commercio percepiva mediamente nel 2019 un salario di fr. 64'985.87 e un venditore di fr. 62'087.13.” (doc. 411, p. 12 – fasc. V).

In sede di ricorso, RI 1 ha contestato il procedere seguito dall’istituto convenuto nella misura in cui ha determinato il reddito da valido in funzione della professione d’impiegato di commercio e chiede che si faccia invece riferimento a quella di venditore (doc. I, p. 3: “L’assicurato non è d’accordo con la CO 1 che gli attribuisce la qualifica di impiegato di commercio, mancando i requisiti formativi per una tale qualifica. Quindi chiede di valutare la domanda per la AI nella sua categoria di venditore, …” – il corsivo è del redattore).

Con le osservazioni del 23 novembre 2020, l’assicurato ha inoltre precisato che, in realtà, egli “… non è qualificato come impiegato di commercio e non è neanche più abile per l’attività di venditore, come risulta dal rapporto medico, per la visita della capacità funzionale diretta dal Dr. __________ per conto della CO 1, …” (doc. V).

Chiamato a pronunciarsi in proposito, il TCA segnala innanzitutto che, determinando, nella decisione su opposizione, il reddito da valido in funzione della professione d’impiegato di commercio, l’amministrazione ha adottato la soluzione più favorevole all’insorgente. Al riguardo, è infatti utile precisare che più elevato è il reddito da valido e più elevato sarà anche il grado dell’invalidità (in concreto, il reddito da valido quale impiegato di commercio sarebbe di fr. 64'985.87 mentre quale impiegato di vendita l’assicurato avrebbe potuto invece realizzare un reddito annuo di fr. 62'087.13 – cfr. doc. 405 e 406 – fasc. V).

D’altro canto, e a prescindere da quanto precede, al ricorrente va ricordato che il reddito da valido è quel reddito che la persona assicurata avrebbe potuto conseguire qualora non fosse insorto il danno alla salute. In questo senso, è irrilevante il fatto che, in base agli atti medici, egli non è più in grado di svolgere l’attività di venditore a causa dei postumi degli infortuni assicurati.

Ora, applicando la soluzione più favorevole a RI 1 e, quindi, raffrontando il reddito da valido di fr. 64'985.87 con quello da invalido di fr. 64'958 (cfr. supra, consid. 2.5.4.), si ottiene un grado d’invalidità dello 0,04%, arrotondato allo 0% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.

La decisione su opposizione impugnata merita dunque conferma anche nella misura in cui all’assicurato è stato negato il diritto a una rendita d’invalidità.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

13

Gerichtsentscheide

49
  • DTF 135 V 46528.10.2009 · 10.732 Zitate
  • DTF 130 V 12101.01.2003 · 2.374 Zitate
  • DTF 130 V 34301.01.2004 · 7.739 Zitate
  • DTF 129 V 181
  • DTF 129 V 22201.01.2003 · 5.580 Zitate
  • DTF 127 V 10201.01.2001 · 1.709 Zitate
  • DTF 126 V 80
  • DTF 126 V 360
  • DTF 125 V 195
  • DTF 123 V 233
  • DTF 121 V 6
  • DTF 119 V 31
  • DTF 118 V 53
  • DTF 118 V 110
  • DTF 117 V 360
  • DTF 117 V 361
  • DTF 117 V 383
  • DTF 115 V 13301.01.1989 · 5.389 Zitate
  • DTF 115 V 134
  • DTF 115 V 142
  • DTF 114 V 156
  • DTF 114 V 164
  • DTF 113 V 46
  • DTF 113 V 323
  • DTF 112 V 32
  • DTF 111 V 188
  • DTF 109 V 43
  • 8C_184/201713.07.2017 · 70 Zitate
  • 8C_289/201815.03.2019 · 44 Zitate
  • 8C_303/201705.09.2017 · 58 Zitate
  • 8C_50/201820.07.2018 · 121 Zitate
  • 8C_561/201911.05.2020 · 180 Zitate
  • 8C_651/201615.12.2016 · 106 Zitate
  • 8C_85/201720.04.2018 · 250 Zitate
  • C 116/00
  • C 341/98
  • H 407/99
  • I 162/01
  • I 26/02
  • I 475/01
  • I 600/01
  • I 670/01
  • I 761/01
  • I 871/02
  • U 122/00
  • U 133/02
  • U 162/02
  • U 192/03
  • U 25/94