Raccomandata
Incarto n. 35.2018.94
PC/sc
Lugano 5 dicembre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 settembre 2018 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 9 agosto 2018 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 20 settembre 2015 RI 1, nato il __________ 1962, dipendente al 100% della ditta __________ di __________ dal 1° gennaio 2001 in qualità di "meccanico d'automobili __________" e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, stava percorrendo verso le 12.00-12.15 via __________ a __________ alla guida del proprio ciclomotore, allorquando "un’auto proveniente dalla corsia opposta gli ha tagliato la strada non rispettando la precedenza", ed ha riportato la frattura del femore sinistro e la lussazione del gomito destro (doc. 1, 10 e 11).
Il 20 settembre 2015 RI 1 si è sottoposto alla "Riduzione e sintesi con chiodo T2 Femore (c/o __________)" e il 23 settembre 2015 alla "Reinserzione LCM e LCL gomito destro + trasposizione n. ulnare" (doc. 11). In data 25 ottobre 2016 RI 1 si è sottoposto alla "rimozione del chiodo endomidollare" (doc. 77).
L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Dopo aver raccolto i pareri del 6 settembre 2017, relativo alla visita medico-__________ di chiusura del 4 settembre 2017 (doc. 149), del 6 aprile 2018 (doc. 169), del 18 e 26 aprile 2018 (doc. 173 e 177), dell'8 maggio 2018 (doc. 176) del 22 maggio 2018 (doc. 178) del medico __________, dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, con decisione formale del 24 maggio 2018, l'CO 1 ha statuito quanto segue: "(…) Attualmente lei continua a lavorare presso __________, nella misura del 60%. (…). Dagli accertamenti medici esperiti è risultato che, per i soli postumi infortunistici, può continuare a svolgere la sua attività di meccanico d'auto con alcuni impedimenti. Il nostro medico __________ ha quantificato una riduzione del rendimento del 20% per cui, dal 01.05.2018 accordiamo una rendita d'invalidità in tale misura. I disturbi al polso destro come quelli al rachide non sono da mettere in relazione causale con l'infortunio da noi assicurato. Eventuali richieste di prestazioni o incapacità lavorativa per tali affezioni sono da inoltrare direttamente all'assicuratore competente (invalidità/malattia)", riconoscendo pure un'indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 5% (doc. 182).
1.3. A seguito dell’opposizione interposta il 20 giugno 2018 dall’assicurato, giusta la quale presenta una capacità di lavoro residua del 70% (tempo e presenza, sulla base della valutazione medica del 30 marzo 2018 della dr.ssa med. __________, medico chirurgo, specialista in ortopedia e traumatologia, __________ di __________, già agli atti quale doc. 167 dal 30 marzo 2018; doc. 191 e 192) e preso atto delle osservazioni del 19 giugno 2018 del datore di lavoro, giusta il quale il dipendente ha una "resa attuale massima produttiva del 60%", ovvero 80% su 4 giorni lavorativi (doc. 197), l'CO 1, dopo aver effettuato ulteriori accertamenti (in particolare economici, raccogliendo i fogli DPL applicabili al caso di specie; doc. 201), con decisione dell'11 luglio 2018, ha annullato quella del 24 maggio 2018 "unicamente per quanto contestato" e ha statuito quanto segue: "(…) Dagli accertamenti medici e amministrativi risulta una riduzione della capacità lavorativa del 25%. (…). Attualmente lei continua a lavorare presso __________ in misura parziale. (…). Dagli ulteriori accertamenti è risultato che lei non è più in grado di esercitare la sua professione in misura completa. Tuttavia, tenendo adeguatamente conto dei suoi postumi infortunistici si può pretendere, che lei svolga ancora un lavoro da leggero a mediamente pesante al 100% durante tutto il giorno. Le attività che entrano in considerazione sono, ad esempio, l'operaio alla fabbricazione di trapani, il raffilatore, il venditore o il controllore dell'imbottigliamento, dove potrebbe realizzare un salario annuo medio di CHF 54'366.00. Senza l'infortunio guadagnerebbe attualmente fr. 72'020.00. Confrontando le due cifre risulta un'incapacità al guadagno del 25% per cui, dal 01.05.2018, accordiamo una rendita d'invalidità in tale misura. I disturbi al polso destro come quelli al rachide non sono da mettere in relazione causale con l'infortunio da noi assicurato. Eventuali richieste di prestazioni o incapacità lavorativa per tali affezioni sono da inoltrare direttamente all'assicuratore competente (invalidità/malattia)" (doc. 199).
1.4. A seguito dell’opposizione interposta il 30 luglio 2018 dall’assicurato, con la quale ha contestato di poter svolgere il proprio lavoro con una riduzione solo del 25%, sulla base di quanto ritenuto pure dalla dr.ssa. med. __________, dal datore di lavoro e dall'ufficio risorse umane (doc. 205), l'CO 1, in data 9 agosto 2018, ha respinto l'opposizione, confermando la precedente decisione (doc. 208).
1.5. Con tempestivo ricorso del 21 settembre 2018 RI 1, rappresentato dall'avv. RA 1 di __________, ha postulato l’annullamento della decisione su opposizione del 9 agosto 2018 ed il riconoscimento di una rendita LAINF del 40%, oltre all'"assunzione delle spese della fisioterapia e dei costi di abbonamento della piscina" (doc. I, pag. 5).
Il patrocinatore dell'assicurato contesta sostanzialmente l'appli-cazione del metodo ordinario al caso di specie e chiede che la rendita LAINF venga determinata in base al metodo straordinario del "Prozentvergleich". Il suo cliente, infatti, è del 1962 e ha maturato nel corso dei decenni una ampia e apprezzata esperienza nella manutenzione e riparazione, soprattutto di Porsche d'epoca, rappresentando così una importante risorsa per il suo attuale datore di lavoro. Il rappresentante dell'insorgente puntualizza che l'attuale attività lavorativa offre l'unica vera possibilità di rimanere integrato nel mondo del lavoro al suo assistito, nato nel 1962 e senza altra formazione se non quella di meccanico. In effetti, aggiunge l'avvocato, sebbene "non sia necessaria una particolare formazione all'infuori di quella di meccanico per i mestieri illustrati dalla CO 1, è poco verosimile che le attività di operaio di fabbricazione di trapani, di raffilatore o di controllore all'imbottigliamento permettano al ricorrente di reintegrarsi nel mondo del lavoro. Nessun datore di lavoro avrà peraltro la comprensione per la situazione, dimostrata dall'attuale datore di lavoro". Di conseguenza al suo cliente, che sta lavorando con una resa del 60%, va riconosciuta una rendita LAINF del 40%, in applicazione del metodo del "Prozentvergleich".
Nella denegata ipotesi in cui si volesse applicare il metodo ordinario del confronto dei redditi, il patrocinatore del ricorrente chiede che al salario da invalido sia applicata una deduzione sociale di almeno il 20%. Di conseguenza, a fronte di un reddito da valido di fr. 72'020.00 e da invalido di fr. 43'492.95 (ovvero fr. 54'366.20 - 20%) e, quindi, di un grado di invalidità del 39.61%, il suo assistito ha comunque diritto ad una rendita LAINF del 40%.
Da ultimo, il rappresentante dell'insorgente chiede, in via principale, l'assunzione delle spese della fisioterapia e dei costi di abbonamento della piscina affinché il suo cliente possa mantenere lo stato di salute attuale, e, in via subordinata, il rinvio degli atti all'amministrazione "in modo che essa completi l'istruttoria su questo aspetto ed emetta una nuova decisione relativa a questo punto".
1.6. Nella risposta del 30 ottobre 2018, l'avv. RA 2, rappresentante legale dell'CO 1, dopo aver versato agli atti l'incarto LAINF completo e la procura rilasciata dal proprio cliente, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V+ 1/3).
1.7. Il 7 novembre 2018 l'avv. RA 1 si è riconfermato nel gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).
1.8. Il doc. VII è stato inviato alla rappresentante del ricorrente per conoscenza (doc. VIII).
in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è il riconoscimento da parte dell'CO 1 di una rendita d'invalidità del 25% all'assicurato in relazione all'infortunio del 20 settembre 2015.
Il TCA rileva che non sono invece oggetto di contestazione la stabilizzazione dello stato di salute dell'assicurato dal 1° maggio 2018, la natura morbosa dei disturbi al polso destro ed al rachide di cui soffre il ricorrente, e - da ultimo - la capacità lavorativa residua (abile al 100% con rendimento pieno in un'attività lucrativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico poste il 4 settembre 2017 dal medico fiduciario al doc. 149).
Dal momento che la decisione impugnata delimita il litigio (cfr. STF 9C_636/2015 del 2 febbraio 2016, consid. 1 con riferimenti), esula dalla presente procedura l'eventuale riconoscimento a favore del ricorrente delle spese della fisioterapia e dei costi di abbonamento della piscina, sui quali l'Istituto assicuratore resistente non si è determinato con la decisione formale qui impugnata. La relativa richiesta è, pertanto, irricevibile (cfr. doc. I, pag. 5).
2.3. Diritto a una rendita d’invalidità?
2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.4. Nella concreta evenienza, l'CO 1, con decisione dell'11 luglio 2018 (confermata con decisione su opposizione del 9 agosto 2018, qui avversata; doc. 208), ha statuito quanto segue: "(…) Dagli accertamenti medici e amministrativi risulta una riduzione della capacità lavorativa del 25%. (…). Attualmente lei continua a lavorare presso __________ in misura parziale. (…). Dagli ulteriori accertamenti è risultato che lei non è più in grado di esercitare la sua professione in misura completa. Tuttavia, tenendo adeguatamente conto dei suoi postumi infortunistici si può pretendere, che lei svolga ancora un lavoro da leggero a mediamente pesante al 100% durante tutto il giorno. Le attività che entrano in considerazione sono, ad esempio, l'operaio alla fabbricazione di trapani, il raffilatore, il venditore o il controllore dell'imbottigliamento, dove potrebbe realizzare un salario annuo medio di CHF 54'366.00. Senza l'infortunio guadagnerebbe attualmente fr. 72'020.00. Confrontando le due cifre risulta un'incapacità al guadagno del 25% per cui, dal 01.05.2018, accordiamo una rendita d'invalidità in tale misura. (…)" (doc. 199).
L’insorgente non condivide il modo di agire dell’CO 1 e sostiene che il suo grado d’invalidità debba essere stabilito in funzione del grado d’incapacità lavorativa accertato dal datore di lavoro (rendimento del 60%) nella professione di meccanico d'auto e della conseguente perdita di guadagno (cfr. doc. I, p. 3 e 4).
Infine, in merito al raffronto dei redditi effettuato dall’CO 1, l’insorgente non ritiene esigibile che gli sia stato imposto un cambiamento di professione, visto che è del 1962 e ha maturato nel corso dei decenni una ampia e apprezzata esperienza nella manutenzione e riparazione, soprattutto di Porsche d'epoca, rappresentando così una importante risorsa per il suo attuale datore di lavoro. A suo dire, l'attuale attività lavorativa gli offre l'unica vera possibilità di rimanere integrato nel mondo del lavoro, nato nel 1962 e senza altra formazione se non quella di meccanico. In effetti, ritiene che sebbene "non sia necessaria una particolare formazione all'infuori di quella di meccanico per i mestieri illustrati dalla CO 1, è poco verosimile che le attività di operaio di fabbricazione di trapani, di raffilatore o di controllore all'imbottigliamento permettano al ricorrente di reintegrarsi nel mondo del lavoro. Nessun datore di lavoro avrà peraltro la comprensione per la situazione, dimostrata dall'attuale datore di lavoro" (cfr. doc. I, p. 3 e 4).
2.5. Chiamato ora a esprimersi nella presente fattispecie, il TCA non può condividere la tesi dell’insorgente secondo cui il grado d’invalidità debba essere necessariamente stabilito prendendo in considerazione la perdita di guadagno effettivamente patita svolgendo l’abituale attività di meccanico d'auto (cfr. doc. I, p. 3 e 4).
Sul mercato generale del lavoro esistono infatti delle professioni nell’esercizio delle quali RI 1 potrebbe meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua.
Conformemente alla giurisprudenza, una delle condizioni necessarie affinché la perdita di guadagno concreta possa essere considerata perdita di guadagno computabile, è quella che l'interessato eserciti un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve ritenere che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua (cfr. RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a). Questa condizione è espressione del principio generale del diritto delle assicurazioni sociali che obbliga l'assicurato ad intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285 consid. 3).
Ad esempio in una sentenza U 334/02 del 22 aprile 2003 l’Alta Corte ha rilevato:
"(…) Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de l'assuré, ce dernier peut être tenu de quitter son poste de travail, voire d'abandonner son entreprise au profit d'une activité plus lucrative (arrêt A. du 10 décembre 2001, U 74/ 01; RCC 1983 p 246)."
Nel caso di specie, il ricorrente esercitando un'attività (ridotta) quale meccanico d'auto, non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile la sua restante capacità lavorativa.
La censura implicitamente sollevata dall’assicurato, secondo cui non sarebbe esigibile imporgli un reddito conseguibile in un’attività sostitutiva adeguata, in considerazione del fatto che è del 1962 e ha maturato nel corso dei decenni una ampia e apprezzata esperienza nella manutenzione e riparazione, soprattutto di Porsche d'epoca, rappresentando così una importante risorsa per il suo attuale datore di lavoro rispettivamente che l'attuale attività lavorativa gli offrirebbe l'unica vera possibilità di rimanere integrato nel mondo del lavoro, nato nel 1962 e senza altra formazione se non quella di meccanico (considerato pure che sebbene "non sia necessaria una particolare formazione all'infuori di quella di meccanico per i mestieri illustrati dalla CO 1, è poco verosimile che le attività di operaio di fabbricazione di trapani, di raffilatore o di controllore all'imbottigliamento permettano al ricorrente di reintegrarsi nel mondo del lavoro. Nessun datore di lavoro avrà peraltro la comprensione per la situazione, dimostrata dall'attuale datore di lavoro"; cfr. doc. I, p. 3 e 4), non merita, dunque, di essere seguita.
Al proposito, giova rilevare che, il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e J.-M. Frésard/M. Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a edizione, n. 170 p. 899; STCA 35.2017.54 del 19 ottobre 2017, consid. 2.2.5). Giova pure ricordare che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3). Il TF ha inoltre già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti; STCA 32.2017.47 del 19 febbraio 2018, consid. 2.6.3). Si può, quindi, senz'altro ipotizzare che il ricorrente sia in grado di reperire nel mercato del lavoro equilibrato una sufficiente gamma di posti di lavori rispondenti alla sua capacità lavorativa residua (abile al 100% con rendimento pieno in un'attività lucrativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico poste il 4 settembre 2017 dal medico fiduciario al doc. 149). Inoltre gli impedimenti ritenuti dal medico di fiducia (cfr. doc. 149), non sono tali da poter sostenere che ci si troverebbe confrontati a una costellazione particolarmente sfavorevole ai fini reintegrativi. In questo senso, in una sentenza 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3, riguardante un assicurato sofferente di patologie alla schiena, giudicato abile in misura del 70% in attività sostitutive adeguate “… rispettose dei limiti funzionali e che permettano una libera scelta della posizione, rispettivamente un cambiamento regolare della stessa, che non comportino movimenti frequenti oppure posizioni prolungate di flessione o torsione del tronco, che consentano di effettuare regolarmente spostamenti/trasferte anche prolungate a piedi in condizioni favorevoli, che non implichino il trasporto/sollevamento di pesi (superiori a 5-10 kg talvolta, a 10 kg raramente), che non comportino l’esposizione a vibrazioni, a movimenti bruschi, a cambiamenti repentini o frequenti del grado di umidità o della temperatura ambientale, …”, il Tribunale federale ha ammesso l’esistenza di un “… un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 293 consid. 3b pag. 296; si veda anche la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 328 consid. 4a pag. 331), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (sentenza I 418/06 del 24 settembre 2007, consid. 4.3; RCC 1980 pag. 481 consid. 2 pag. 482; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).“ (STCA 35.2016.109 del 22 maggio 2017, consid. 2.3.5 e STCA 35.2018.52 del 12 novembre 2018, consid. 2.3.3).
Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicura-zione contro l’invalidità (cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) - che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo dell'impegno fisico rispetto a quella originariamente esercitata (di meccanico d'auto).
Del resto deve essere ribadito che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.
In conclusione, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico (indicate dal medico di __________ al doc. 149).
Questa Corte non ignora che il ricorrente è nato il __________ 1962 e, pertanto, al momento della decisione su opposizione avversata (9 agosto 2018) era da poco 56enne. Tuttavia, come già esposto al consid. 2.3.2, giusta l'art. 28 cpv. 4 OAINF, norma specifica della LAINF, "Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Il TCA rinuncia quindi all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione sufficientemente chiarita.
Concludendo, tutto ben considerato, vista la natura del danno alla salute di cui egli è portatore, il TCA ritiene che il ricorrente sia in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa sostitutiva confacente al suo stato di salute.
2.6. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Nel caso di specie sono quindi determinanti i dati del 2018 (data di stabilizzazione dello stato di salute infortunistico dell'assi-curato: 1° maggio 2018; consid. 2.2).
2.6.1. Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’istituto assicuratore, l’insorgente avrebbe guadagnato nel 2018, qualora non fosse rimasto vittima dell'infortunio assicurato, un importo annuo pari a fr. 72'020.00 (cfr. doc. 208).
Questo dato, desunto dalle indicazioni fornite direttamente dal datore di lavoro (cfr. doc. 160) e non contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio da questa Corte.
2.6.2. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.
L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04; STF 9C_262/2016 del 30 agosto 2016).
Nella DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una valutazione statistica compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante dalle DPL si situava soltanto leggermente sotto quello secondo l’ISS (in questo senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).
2.7. Nella presente fattispecie, l'assicuratore LAINF convenuto ha determinato il reddito ancora esigibile dall'assicurato, mediante il metodo delle DPL.
È pertanto risultato che nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe stato in grado di esercitare, tenuto conto del danno alla salute, e meglio l'operaio alla fabbricazione di trapani per dentisti presso la __________ di __________, il raffilatore/affilatore presso la __________ di __________, l'impiegato di commercio (venditore chiosco/reparto fiori) presso la __________ di __________, il controllore dell'imbottigliamento (addetto linea imbottigliamento) presso la __________ di __________ e, infine, il venditore/magazziniere (commissionatore) presso la __________ di __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2018, un reddito annuo pari a fr. 54'366.20 (cfr. doc. 201, p. 1).
D’altro canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.
In effetti, dalla tabella di cui al doc. 201, si evince che sono 97 i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 38'999.- e a fr. 71'376, e infine che quello medio è di fr. 53'610.-
Il TCA constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 54'366.20) è solo leggermente superiore alla media dei salari medi (fr. 53'610.-), ragione per la quale non vi possono essere dubbi circa la rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL.
Il TCA rileva inoltre che i cinque posti di lavoro segnalati dall’Istituto rispettano le limitazioni funzionali (cfr. doc. 149) derivanti dal danno alla salute infortunistico (in proposito, cfr. la descrizione delle attività e le esigenze fisiche risultanti dalla relative schede DPL; doc. doc. 201, p. 7-26) come pure la formazione dell'assicurato (cfr. i profili formativi richiesti risultanti dalla relative schede DPL; doc. 201, p. 7-26).
In siffatte circostanze, le contestazioni mosse dal rappresentante dell'insorgente nel gravame all'operato dell'Istituto assicuratore per aver applicato al caso di specie le 5 schede DPL in questione, in considerazione del fatto che il suo cliente è del 1962 e ha maturato nel corso dei decenni una ampia e apprezzata esperienza nella manutenzione e riparazione, soprattutto di Porsche d'epoca, rappresentando così una importante risorsa per il suo attuale datore di lavoro rispettivamente che l'attuale attività lavorativa gli offrirebbe l'unica vera possibilità di rimanere integrato nel mondo del lavoro, nato nel 1962 e senza altra formazione se non quella di meccanico (considerato pure che sebbene "non sia necessaria una particolare formazione all'infuori di quella di meccanico per i mestieri illustrati dalla CO 1, è poco verosimile che le attività di operaio di fabbricazione di trapani, di raffilatore o di controllore all'imbottigliamento permettano al ricorrente di reintegrarsi nel mondo del lavoro. Nessun datore di lavoro avrà peraltro la comprensione per la situazione, dimostrata dall'attuale datore di lavoro"; cfr. doc. I, p. 3 e 4), non possono essere condivise dal TCA.
Detto questo, è vero che la ricerca di un posto di lavoro adatto alle capacità dell'interessato (nato il 14 luglio 1962) può apparire difficoltosa, vista in particolare la situazione congiunturale svizzera; tuttavia, se il mercato del lavoro locale non gli offre di sfruttare la sua residua capacità lavorativa e di guadagno, non può essere compito dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni - concepita quale assicurazione causale (DTF 120 V 102) - sopperire con il versamento di prestazioni assicurative a quello che sarebbe dovuto, semmai, dall'assicurazione contro la disoccupazione.
In conclusione, il reddito da invalido - che è stato validamente determinato in base alle DPL - ammonta a fr. 54'366.20.
Decurtazioni sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3). In simili circostanze, neppure la contestazione mossa dal rappresentante dell'insorgente nel gravame all'operato dell'Istituto assicuratore per non avere applicato una deduzione sociale di almeno il 20% al reddito da invalido può quindi essere condivisa dal TCA.
2.8. Il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 54'366.20 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 72'020.-, risulta essere del 24.51%, arrotondato al 25% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.
2.9. Visto che mediante la decisione su opposizione impugnata all’assicurato è stata riconosciuta una rendita di invalidità del 25% dal 1° maggio 2018 (ovvero dalla stabilizzazione dello stato di salute; cfr. consid. 2.2) a tempo indeterminato (cfr. doc. 208), essa merita conferma.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti