Raccomandata
Incarto n. 35.2015.116
cr
Lugano 18 aprile 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Matteo Cassina (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 ottobre 2015 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 8 ottobre 2015 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 23 dicembre 2014 RI 1, nata nel 1965, di professione assistente di cura presso il consorzio casa per anziani “__________” - a quel momento, inabile al lavoro al 100% per gli esiti di un infortunio accaduto il 28 giugno 2014 – mentre stava tornando a prendere l’automobile dopo essere stata visitata dal medico fiduciario dell’assicuratore LAINF, sarebbe stata aggredita, sulle scale di un autosilo a __________, da tre-quattro ragazzi che volevano scipparla, facendola cadere a terra da un’altezza di 4 gradini (doc. 1).
Giunta in ambulanza al Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ di __________, i medici le hanno diagnosticato delle policontusioni a livello del rachide cervicale e lombare e all’anca destra, ponendo l’indicazione di una inabilità lavorativa totale dal 23 dicembre 2014 fino al 28 dicembre 2014 compreso (doc. 9).
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione del 13 gennaio 2015, concernente il precedente sinistro subito dall’assicurata in data 28 giugno 2014, l’CO 1, ritenendo estinta la relazione causale tra i disturbi presentati dall’interessata e l’infortunio, ha stabilito la chiusura del caso a far tempo dal 1° gennaio 2015, con sospensione del versamento delle prestazioni di corta durata (indennità giornaliere e spese di cura) (doc. 12).
Tale decisione è poi stata confermata dall’amministrazione, su opposizione, in data 12 marzo 2015 (cfr. doc. III punto 1.2.).
1.3. Con scritto del 16 febbraio 2015, l’CO 1 ha comunicato all’assicurata la sospensione del versamento delle prestazioni di breve durata, ritenendo la situazione stabilizzata e considerandola nuovamente abile al lavoro nella misura del 100% a partire dal 16 febbraio 2015 (doc. 38).
Con decisione formale del 20 aprile 2015, l’CO 1 ha ribadito la sospensione del versamento delle prestazioni di breve durata a contare dal 16 febbraio 2015 (doc. 74).
A seguito dell’opposizione interposta dall’RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 75) – con la quale la rappresentante legale ha contestato la cessazione del versamento delle indennità giornaliere e delle spese di cura a contare dal 16 febbraio 2015, chiedendone la prosecuzione fino alla fine del mese di marzo 2015, alla luce del referto con il quale il medico curante dell’interessata ha attestato un’inabilità lavorativa del 100% fino al 31 marzo 2015 – in data 8 ottobre 2015 l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione, ribadendo la correttezza della valutazione eseguita dal proprio medico di fiducia.
L’assicuratore LAINF ha sottolineato l’assenza di patologie post-infortunistiche, come ritenuto dal proprio medico di circondario, rilevando che, del resto, tali conclusioni non sono state smentite dagli esami radiologici (TAC e RM) e dalle valutazioni neurologiche effettuate dopo la visita dell’11 febbraio 2015, i quali sono risultati nella norma.
Infine, essendo in presenza di disturbi non oggettivabili, l’assicuratore infortuni ha pure proceduto ad un esame particolare dell’adeguatezza del nesso causale, giungendo alla conclusione che i relativi criteri non sono adempiuti nel caso di specie (doc. B).
1.4. Con tempestivo ricorso del 6 novembre 2015, l’assicurata, sempre patrocinata dall’RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il versamento delle indennità giornaliere anche dopo il 15 febbraio 2015 e fino al 31 marzo 2015.
Sostanzialmente, la rappresentante legale della ricorrente ha contestato che, dal profilo medico, lo stato di salute dell’interessata possa essere considerato stabilizzato a partire dal 16 febbraio 2015, come ritenuto – a suo parere arbitrariamente - dal dr. __________, risultando tale conclusione in contrasto con l’inabilità lavorativa del 100% fino al 31 marzo 2015 attestata dal medico curante dr. __________.
La rappresentante legale della ricorrente ha aggiunto, per inciso, che l’interruzione del versamento delle prestazioni di corta durata decisa dall’amministrazione ha “posto in serie difficoltà finanziarie la ricorrente e le di lei figlie, di cui una ancora agli studi. Fino a fine marzo 2015 la ricorrente, inabile al lavoro, non era collocabile e dunque non poteva beneficiare delle prestazioni dell’assicurazione disoccupazione” (doc. I).
1.5. L’CO 1, in risposta, ha chiesto che l’impugnata decisione venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.6. Con scritto del 17 dicembre 2015, la rappresentante della ricorrente ha puntualizzato che l’assicurata non ha contestato “tanto la mancata presa a carico della cura medica (cfr. risposta 30.11.2015 a pag. 5 punto 3) quanto piuttosto l’inopportuna chiusura del caso e l’interruzione del versamento delle indennità giornaliere a fronte di uno stato di salute non ancora completamente stabilizzato in presenza di disturbi/dolori accertati anche dallo stesso dr. __________ (recte dr. __________) nella sua valutazione dell’11.02.2015” (doc. VIII).
Queste considerazioni della rappresentante della ricorrente sono state trasmesse all’amministrazione (doc. IX), per conoscenza.
in diritto
2.1. Oggetto della lite é la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a dichiarare estinto il proprio obbligo a prestazioni di corta durata a contare dal 16 febbraio 2015, oppure no.
2.2. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.3. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.4. Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
i disturbi somatici persistenti;
la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.5. In presenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2ss.).
2.6. Nella DTF 134 V 109, già citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più punti di vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in caso di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente, quella elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.
In quel giudizio, l’Alta Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).
Per quanto riguarda il nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che, accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una perizia pluri-/interdiscipli-nare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo, principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:
le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate;
la specifica cura medica protratta e gravosa;
i notevoli disturbi;
la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
la rilevante incapacità lavorativa malgrado la dimostrazione degli sforzi compiuti.
Nonostante ciò che precede, la giurisprudenza citata al considerando 2.4. (DTF 115 V 133 e 403) si applica anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un danno alla salute distinto e indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione al rachide cervicale, a un trauma equivalente oppure a un trauma cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).
2.7. La più recente giurisprudenza federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati dalla persona assicurata é sì stata attestata da medici specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).
Ad esempio, questo principio é stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che l’adeguatezza non era data.
In una sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per immagini.
Infine, nella DTF 138 V 248, il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito che in presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione organica oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può essere ammessa senza aver fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto avviene per altri quadri clinici senza prova di deficit organico.
2.8. In concreto, con la decisione su opposizione impugnata l’assicuratore resistente sostiene che l’assicurata non presenta danni di origine infortunistica e che la sintomatologia denunciata dalla ricorrente (disturbi al rachide cervicale nella zona occipitale, nausee e vertigini con annebbiamento della vista, cfr. doc. E) non correlerebbero con un danno alla salute oggettivabile.
Di conseguenza, a quest’ultimo proposito, l’CO 1 ha proceduto a un esame particolare dell’adeguatezza del nesso causale, giungendo alla conclusione che essa non è data (cfr. doc. B).
Da parte sua, la ricorrente fa valere, fondandosi sulle certificazioni agli atti dei suoi curanti, che i disturbi di cui soffre sarebbero la conseguenza naturale dell’evento traumatico del dicembre 2014 (cfr. doc. I).
2.9. Chiamato a pronunciarsi nel caso di specie, il TCA constata che, a margine della visita __________ dell’11 febbraio 2015, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, aveva osservato che “oggettivamente non si nota una limitazione nella mobilità delle estremità superiori né inferiori e nemmeno alla colonna cervicale o lombare. Nessuna miogelosi. Oggettivamente dolorabilità nella regione del trocantere major a destra. Al carico sulla gamba ed in flessione dell’altra a 90°, agli adduttori non lamenta di avere una dolorabilità. A causa del grasso la palpazione diretta era difficile da verificare”, concludendo che “all’esame clinico e radiologico non sono presenti danni di origine infortunistica, che non sono oggettivabili. L’assicurata all’entrata nel mio studio presentava una leggera zoppia con la gamba destra. Dopo essere uscita dalla sede della CO 1 e facendo alcuni passi ha camminato in modo fluido” (doc. 39, p. 3).
Questo Tribunale non ha motivo per distanziarsi dalla valutazione del dr. __________, basata sull’esame clinico da lui effettuato e corroborata dagli esiti, nella norma, degli esami strumentali a sua disposizione, effettuati nell’immediatezza del sinistro (cfr. doc. 87, comprendente sia il referto radiologico del 30 dicembre 2014 - concernente l’esame del 23 dicembre 2014 “TAC colonna cervicale nativa”, privo di segni di chiare lesioni ossee traumatiche e di tumefazioni nel contesto delle parti molli, che mostra solo minime note degenerative - sia il referto radiologico del 30 dicembre 2014 - concernente l’esame del 23 dicembre 2014 di “Rx colonna cervicale AP laterale e DENS; Rx colonna dorsale AP e lat.; Rx colonna lombare AP e lat.; RX bacino Symbios; Rx osso sacro – coccige AP e laterale” eseguito all’Ospedale regionale di __________, dal quale non sono risultate lesioni ossee traumatiche alla colonna, né alterazioni o fratture al bacino e al sacro).
Del resto, va rilevato che le conclusioni del dr. __________ circa l’assenza di patologie oggettivabili in grado di spiegare i disturbi fatti valere dall’interessata hanno trovato, come vedremo qui di seguito, puntuale conferma anche negli esami strumentali e nelle visite specialistiche effettuate dall’assicurata successivamente alla visita fiduciaria appena descritta.
Nonostante quanto attestato, con referto del 16 febbraio 2015 (cfr. doc. 41) e del 30 aprile 2015 (doc. 75), dal dr. __________, spec. FMH in medicina generale – il quale ha certificato la sussistenza di dolore e limitazione funzionale all’anca destra, così come pure di dolori cervicali e cefalee, tali da rendere l’assicurata inabile al lavoro al 100% fino al 31 marzo 2015 (cfr. doc. 75) - negli esami radiologici e strumentali e negli approfondimenti neurologici ai quali si è sottoposta RI 1 dopo la visita fiduciaria dell’11 febbraio 2015 non è stata oggettivata alcuna patologia, né a livello dell’anca, né a livello cervicale.
Quanto ai problemi all’anca destra, va rilevato che, come comunicato dalla stessa rappresentante legale dell’interessata all’amministrazione tramite messaggio di posta elettronica del 23 marzo 2015, “la risonanza all’anca è stata annullata perché dopo 12 sedute di fisioterapia (pagate dalla signora RI 1) andava meglio” (cfr. doc. 65).
Per quanto riguarda l’ulteriore sintomatologia lamentata dall’interessata a livello cervicale e alle cefalee e alle nausee, per le quali il dr. __________ ha negato l’esistenza di un corrispondente sostrato organico oggettivabile, il TCA rileva che l’assicurata si è sottoposta a una serie di esami e valutazioni, tutte risultate nella norma.
In data 15 febbraio 2015, dopo che i medici dell’Ospedale __________ di __________ hanno escluso l’esistenza di cause cardiache alla base dei disturbi di RI 1 (cfr. doc. 43), l’hanno sottoposta ad una TAC cerebrale nativa, il cui esito è stato “non reperti TC di significato patologico” (doc. 49).
Un risultato identico è scaturito dall’esame “RM cerebrale nativa” eseguito in data 31 marzo 2015, su richiesta del curante, dr. __________, il quale riporta le seguenti conclusioni: “il quadro RM encefalico è sovrapponibile rispetto al 16 ottobre 2013, in assenza di reperti RM specifici per esiti post-traumatici recenti” (doc. 67).
L’assicurata, sempre su richiesta del dr. __________, è stata pure sottoposta, in data 1° aprile 2015, ad una valutazione neurologica da parte del __________ della __________.
Dal referto del 2 aprile 2015, redatto dal PD dr. __________, Vice Primario e dalla dr.ssa __________, Assistente del Servizio di Neurologia, emerge che “la risonanza magnetica e l’esame neurologico sono risultati nella norma”, aggiungendo che “si conferma un disturbo cefalalgico di tipo post-traumatico attualmente in regressione e per il quale decidiamo di non introdurre ulteriore terapia farmacologica data la frequenza degli episodi e la buona risposta al paracetamolo. Non prevediamo ulteriori accertamenti” (doc. 70).
Presa visione di questi ulteriori approfondimenti ai quali è stata sottoposta l’assicurata, il dr. __________, ribadita l’assenza di un danno di natura infortunistica, ha confermato la completa abilità lavorativa dell’interessata dal 16 febbraio 2015 (doc. 72).
Con apprezzamento medico del 10 settembre 2015, il dr. __________, nuovamente interpellato dall’amministrazione, ha confermato la correttezza della propria precedente valutazione di una piena capacità lavorativa dell’assicurata, basata oggettivamente sull’insieme della documentazione disponibile e non smentita da nessun accertamento, né neurologico, né di diagnostica per immagini, ai quali si è sottoposta l’interessata, senza che sia stata oggettivata l’esistenza di patologie che possano essere messe in relazione con l’infortunio (doc. 93 e 95).
Alla luce di quanto appena riassunto, questo Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la sintomatologia fatta valere da RI 1 non correla con un danno infortunistico oggettivabile, come correttamente ritenuto dal dr. __________ in occasione della visita medica dell’11 febbraio 2015 e confermato con apprezzamento medico del 10 settembre 2015.
In tale contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente (STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).
In questo senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.2).
L’Alta Corte ha, altresì, statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II) della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF 8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2; in materia di cefalee, si veda pure la DTF 140 V 290).
In una sentenza U 273/06 del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per costante giurisprudenza, la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare l’esistenza di disfunzioni cerebrali organiche derivanti da un infortunio.
Infine, il fatto che il __________ della __________ abbia confermato che l’interessata presenta delle “cefalee post-traumatiche”, come messo in rilievo dal dr. __________ (cfr. Doc. D) e ripetuto in sede ricorsuale (doc. I), non basta per dimostrare l’esistenza di un nesso causale tra i disturbi presentati dall’assicurata e l’infortunio.
L’Alta Corte ha, infatti, più volte rilevato che il termine “post-traumatico” utilizzato in ambito medico sta ad indicare il fatto che i disturbi sono apparsi dopo l’incidente e non sono più interamente spariti da allora, malgrado i trattamenti intrapresi (cfr. STF 8C_400/2014 del 21 luglio 2014 consid. 3.2; 8C_524/2014 del 20 agosto 2014, consid. 4.3.3.; 8C_423/2014 del 31 marzo 2015 consid. 4.3.). Da tale ragionamento non si può, tuttavia, desumere il carattere post-traumatico di una patologia, dato che ciò equivarrebbe a fondarsi sul principio post hoc ergo propter hoc, il quale non permette di stabilire l’esistenza di un nesso di causalità naturale (cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 ss)
A tale propostito, il TCA rileva che, secondo una costante giurisprudenza, la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. Il Tribunale federale ha, infatti, stabilito, al riguardo, che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza (cfr. SVR 2010 UV Nr. 10 p. 40 consid. 3.2; DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41).
2.10. In assenza di un sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente fattispecie (si veda il consid. 2.9.), occorre effettuare un esame specifico dell’adeguatezza.
Secondo la giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, é tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di invalidità e a un’IMI). Tale momento é dato quando dalla continuazione della cura medica non vi é più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).
Nel caso concreto, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo per cui è determinante il momento in cui si è stabilizzato lo stato di salute dell’insorgente.
Al riguardo, dalla documentazione agli atti si evince che, all’epoca in cui l’assicuratore ha posto termine alle proprie prestazioni, l’assicurata stava soltanto ultimando il ciclo di nove sedute di fisioterapia prescritte dal dr. __________ in data 26 gennaio 2015 (doc. 57). In seguito, non sono state prescritte ulteriori cure.
Pertanto, dal fatto che l’assicurata stesse ancora svolgendo della fisioterapia non si può concludere che lo stato di salute non fosse ancora stabilizzato, essendo le ultime sedute di fisioterapia difficilmente suscettibili di migliorare in maniera notevole il suo stato di salute.
Assodato dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente chiuso la pratica, si pone la questione di sapere se l’esame dell’adeguatezza deve avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF 117 V 359 ss. relativamente ai “colpi di frusta” e precisata nella DTF 134 V 109 oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133ss.).
Nella decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF, applicando i criteri di cui alla DTF 115 V 133 in materia di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio, dopo avere indicato che l’infortunio “da un lato prettamente oggettivo può tutt’al più essere classato nella categoria intermedia propriamente detta. Questo significa che la causalità adeguata può essere ammessa se sono normalmente adempiuti almeno tre criteri o se uno è dato in maniera particolarmente intensa”, ha concluso che non fosse data l’adeguatezza, ritenuto che “se, partendo da un tentativo di furto, una certa spettacolarità non può essere negata, l’infortunio nel suo insieme non può essere definito particolarmente spettacolare. Gli altri criteri manifestamente non sono dati. L’infortunio non è stato accompagnato da nessuna circostanza particolarmente drammatica essendo l’assicurata prontamente stata soccorsa da dei passanti e trasportata all’Ospedale più vicino a mezzo di ambulanza. L’assicurata non ha lamentato delle lesioni gravi avendo essa a mente dei certificati agli atti riportato unicamente delle contusioni. Dal lato oggettivo il decorso non è stato sfavorevole né accompagnato da complicazioni rilevanti. Sintomatico è il fatto che la sintomatologia avente necessitato di indagini specialistiche è stata evocata solo dopo la visita del medico di circondario. La cura medica e l’incapacità lavorativa riconosciuta a seguito delle lesioni fisiche è stata di breve durata fermo restando che le cure si sono limitate a delle sedute di fisioterapia. Nessuna cura errata. L’assicurata non presenta dei disturbi importanti su base organica” (doc. B pag. 9).
L’assicurata, da parte sua, non si è pronunciata al riguardo in sede ricorsuale (cfr. doc. I).
Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale osserva che nell’apprezzamento medico del 10 settembre 2015, il dr. __________ ha ritenuto che, sulla base di tutta la documentazione agli atti, sia altamente improbabile che un trauma banale quale quello subito dall’interessata, senza che sia stato documentato un interessamento cervicale o cerebrale e senza segni di lesioni esterne (non riscontrate né dal team dell’ambulanza, né dai medici del Pronto soccorso di __________; inoltre, nei referti evolutivi fino al 2 febbraio 2015 il dr. __________ non ha attestato la presenza di episodi sincopali, nausea e vomito), possa causare dopo quasi due mesi i sintomi descritti dall’assicurata al momento della caduta (doc. 93 e 95).
D’altra parte, il TCA rileva che dalla documentazione agli atti emerge che un certo coinvolgimento, perlomeno del tratto cervicale, vi sia stato: dalla cartella clinica del 23 dicembre 2014 dell’ambulanza risulta, infatti, che “problema principale: 3 trauma cranio-cerebrale; presunta diagnosi 1: contusione rachide cervicale; presunta diagnosi 2: contusione anca destra” (doc. 85 pag. 1-2); in data 14 giugno 2015 il Direttore sanitario della Croce Verde di __________ ha precisato, su richiesta dell’CO 1, che il trasporto del 23 dicembre 2014 era stato motivato dalle diagnosi di “1. Trauma della colonna vertebrale cervicale; 2. Contusione anca” (doc. 85 pag. 3); dal referto del 23 dicembre 2014 del Pronto soccorso dell’Ospedale __________ di __________, inoltre, risulta, quale diagnosi conclusiva, quella di “policontusioni (rachide cervicale, lombare e anca destra) (doc. 87); inoltre, nella valutazione ambulatoriale del 1° aprile 2015 del Servizio di Neurologia dell’Ospedale __________ di __________ risulta la diagnosi principale di “cefalea post-traumatica: trauma cranico occipitale commotivo il 23.12.2014; RMN cerebrale del 31.03.2015: nella norma; pregresso trauma cranico nel 2009” (doc. 70).
Tali elementi sembrerebbero quindi indicare che l’assicurata abbia accusato dei disturbi a livello del rachide cervicale, ciò che giustificherebbe un’applicazione della prassi in materia di trauma da “colpo di frusta”, in presenza di disturbi apparsi, secondo la giurisprudenza federale, entro le prime 72 ore (cfr. STF U 215/05 del 30 gennaio 2007 consid. 5, massimata in RtiD II-2007 N. 35 p. 151).
È comunque utile ricordare che, secondo la giurisprudenza federale, la prassi elaborata in materia di traumi d'accelerazione al rachide cervicale torna applicabile, tra le altre cose, quando si è in presenza di un trauma che si situa perlomeno fra la commotio cerebri e la contusio cerebri (cfr. STF 8C_476/2007 del 4 agosto 2008 consid. 4.1.3.; 8C_267/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 5.2). Un lieve trauma cerebrale non è invece sufficiente: in tal caso, andrebbero applicati, di principio, i criteri sviluppati in materia di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio.
Tutto ben considerato, questa Corte ritiene che la questione a sapere quale prassi debba essere applicata nel caso di specie nell’esame dell’adeguatezza del nesso causale possa rimanere irrisolta (cfr. al riguardo STF 8C_252/2007 del 16 maggio 2008), nella misura in cui, come verrà esposto qui di seguito, anche applicando la prassi elaborata in materia di traumi del tipo “colpo di frusta”, più favorevole alla ricorrente, l’esito non potrebbe essere quello da lei auspicato.
2.11. Nel valutare l'adeguatezza del legame causale ai sensi della prassi sviluppata nella DTF 117 V 359 e precisata nella DTF 134 V 109 relativamente ai “colpi di frusta”, occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso all’assicurata il 23 dicembre 2014.
La dinamica dell’evento è stata puntualmente descritta dalla ricorrente in occasione della sua audizione del 3 febbraio 2015 presso l’assicuratore LAINF:
" (…)
Il 23.12.2014 mi ero recata a __________ per essere sottoposta ad una visita da parte del medico di __________ della CO 1.
Non so per quale motivo il mio navigatore al posto di portarmi in __________ mi aveva portata presso l’autosilo __________.
Posteggiata la vettura mi ero recata presso la CO 1.
Terminata la visita, verso le 12.00, ero ritornata all’autosilo per riprendere la vettura e rincasare.
Mentre stavo scendendo le scale per entrare nell’autosilo, come risulta dalla documentazione fotografica annessa al presente rapporto, fatti pochi scalini mi avevano raggiunto alcuni ragazzi, forse due o tre, e quando erano arrivati poco oltre la mia persona, uno di loro si era girato di colpo e mi aveva afferrato la borsa che tenevo sulla spalla. Non li avevo sentiti parlare, ma se mi ricordo bene urlavano solamente “dai, dai”.
Poiché avevo le mani nelle tasche della giacca, non era riuscito nell’intento di strapparmi la borsa.
Istintivamente, per non cadere in avanti, avevo dato un colpo di reni all’indietro.
Purtroppo mi erano partiti di colpo i piedi in avanti, motivo per il quale ero caduta pesantemente all’indietro battendo la regione dell’anca destra su uno scalino.
Il ragazzo aveva nuovamente cercato di scipparmi la borsa, tirandomi con forza.
Era riuscito a sollevarmi quasi completamente, poi per un motivo a me sconosciuto, ma forse perché stava arrivando qualcuno, mi aveva lasciata di nuovo.
Non essendo completamente in piedi, il fatto di avermi lasciata di colpo mi aveva fatto cadere nuovamente all’indietro.
In questa seconda caduta avevo picchiato l’osso occipitale sul bordo di uno scalino.
Avevo pure picchiato, sempre sul bordo di uno scalino, la regione sacrale.
I miei aggressori, se mi ricordo bene, non sono più entrati nell’autosilo, ma avevano risalito di corsa le scale ed erano partiti.
I fatti si sono svolti in modo veramente molto rapido che non ho fatto in tempo a vedere bene in faccia i ragazzi, motivo per il quale mi risulta impossibile poterli riconoscere.
Inoltre a seguito della botta che avevo ricevuto alla testa per un attimo ho visto tutto nero (…).” (Doc. 28, pag. 1-2).
Il TCA rileva, a proposito della sopradescritta dinamica, che come correttamente indicato dall’amministrazione nella decisione qui impugnata, dal rapporto di intervento dell’ambulanza del 23 dicembre 2014 non risulta traccia del tentato scippo, ma solo che l’assicurata “stava scendendo le scale quando un gruppo di ragazzini, passandole accanto di corsa, le fanno perdere l’equilibrio, cade da circa 4 scalini, picchiando la schiena in zona nucale e l’anca destra” (doc. 85 pag.1).
Il tentativo di scippo neppure è stato menzionato nel referto del 23 dicembre 2014 redatto dal Pronto soccorso dell’Ospedale __________ di __________ (doc. 87).
Infine, l’assicurata non ha sporto alcuna denuncia, come da lei stesso indicato (cfr. doc. 28) e come confermato dal Ministero Pubblico (doc. 88).
Questo Tribunale, nonostante quanto appena indicato, ritiene di potere condividere la disamina operata dall’assicuratore infortuni convenuto, partendo dall’ipotesi che l’assicurata sia stata vittima di un tentativo di scippo.
In tale evenienza, tenendo conto della dinamica oggettiva dell’evento così come descritto dall’assicurata al momento della sua audizione presso l’amministrazione e precisato che, in questo contesto, non devono essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio, nè le circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), secondo questo Tribunale, il sinistro accaduto alla ricorrente può essere classificato, tutt’al più, tra gli infortuni di media gravità in senso stretto.
Tale classificazione appare conforme alla giurisprudenza federale e cantonale.
L’Alta Corte ha inserito nella categoria intermedia propriamente detta il caso in cui un’assicurata è stata aggredita in strada da uno sconosciuto il quale, dopo averla spinta a terra, ha tentato di strangolarla con l’intento di ucciderla (cfr. RAMI 1996 U 256 p. 215ss.); il caso in cui un agente, incaricato di garantire la sicurezza presso un dancing, nel corso di una rissa, è segnatamente stato colpito alla nuca con una sedia (cfr. STFA U 339/99 del 17 aprile 2000); il caso in cui un’assicurata, dopo essersi recata in banca per prelevare del denaro, é stata aggredita in strada da uno sconosciuto con il passamontagna, il quale l’ha spinta a terra con una certa forza e, nel tentativo di scipparla della borsetta, l’ha trascinata “pancia a terra” per alcuni metri (cfr. STF U 138/04 del 16 febbraio 2005 consid. 3.3); il caso in cui una donna é stata inaspettatamente attaccata e maltrattata durante il sonno dal suo ex compagno, il quale, trascorsi alcuni minuti, dopo aver ricevuto uno schiaffo dall’assicurata, era tornato a ragionare, allontanandosi da lei (cfr. STF 8C_1062/2009 del 31 agosto 2010 consid. 4.2.1); il caso in cui un assicurato é stato aggredito da due uomini con pugni e mazza da baseball, procurandogli una frattura mandibolare (cfr. STF 8C_681/2010 del 3 novembre 2010 consid. 6.2), oppure ancora il caso in cui un uomo, sulla via di casa, é stato inseguito da tre ragazzi attorno ai vent’anni, incrociati poco prima su un passaggio pedonale, i quali l’hanno spintonato e atterrato, facendogli perdere conoscenza. Gli aggressori l’hanno poi colpito con dei calci, causandogli una commozione cerebrale, contusioni alla regione del gomito, del polso e della spalla sinistra, nonché una contusione al ginocchio destro con dermoabrasione (cfr. STF 8C_893/2012 del 14 marzo 2013, più volte menzionata).
Analoga classificazione è stata decisa da questo Tribunale nella sentenza 35.1999.65 del 27 giugno 2000, cresciuta incontestata in giudicato, concernente il caso di un’assicurata la quale, mentre transitava all'interno di un sottopassaggio, era stata assalita da tergo da uno sconosciuto, che le aveva scippato la borsetta. Durante l'aggressione, l'interessata aveva avuto modo di scorgere che l'individuo teneva in mano un oggetto tagliente, oggetto che le era stato appoggiato al collo. In tale frangente l’assicurata aveva riportato, tutto sommato, delle conseguenze somatiche assai modeste consistenti in graffi superficiali all'emicollo destro e al dorso della mano sinistra, che non avevano comportato inabilità lavorativa alcuna.
Il TCA ha deciso allo stesso modo in un’altra sentenza 35.2000.73 del 22 gennaio 2001, cresciuta incontestata in giudicato, riguardante il caso di un assicurato che mentre stava rincasando in compagnia del figlio, era stato repentinamente aggredito sui primi gradini di casa da due uomini, i quali avevano fatto uso dapprima di uno spray irritante e, in seguito, l’avevano percosso utilizzando a tale scopo almeno un manganello. A seguito dell’aggressione, l’assicurato aveva riportato una frattura non dislocata del terzo prossimale del II° metacarpo a sinistra ed una ferita lacerocontusa alla fronte.
Infine, il TCA, nella STCA 35.2012.93 dell’11 luglio 2013, cresciuta incontestata in giudicato, ha classificato tra gli infortuni di grado medio propriamente detti quanto occorso ad un assicurato, responsabile di un negozio preso di mira a scopo di rapina, il quale, avendo scorto per tempo i rapinatori, non aveva subito passivamente la rapina, ma, al contrario, grazie alla sua pronta e vigorosa reazione (come pure al concorso di alcuni passanti intervenuti per bloccare la fuga), aveva costretto i malintenzionati, dapprima, a desistere anzitempo dai loro propositi delittuosi e a fuggire per le vie del centro cittadino e, successivamente, persino ad abbandonare la refurtiva. A causa del sinistro appena descritto, l’assicurato aveva lamentato un trauma cranico e due ferite lacero-contuse, ben presto guarite senza lasciare reliquati.
In tale eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.6.. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri (cfr. consid. 2.6.).
Nella DTF 134 V 109 consid. 10.3, il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della categoria di grado medio vera e propria - devono essere adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.
Al riguardo, va osservato che nell'apprezzamento dell'adeguatezza della causalità in materia di infortuni del tipo "colpo di frusta" non deve essere operata alcuna distinzione fra la componente organica e quella psichica (cfr. consid. 2.5.).
L’evento del 23 dicembre 2014 non si è svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari.
Come correttamente indicato dall’amministrazione nella decisione su opposizione impugnata, se, partendo dal presupposto che l’interessata sia stata vittima di un tentativo di furto, non può essere negata una certa spettacolarità, di certo l’infortunio nel suo insieme non può essere considerato come particolarmente spettacolare.
L’assicurata stessa, del resto, nel proprio ricorso, non ha preteso il contrario.
Il TCA, inoltre, non ritiene siano adempiuti neppure gli altri criteri.
Secondo la giurisprudenza, per l’adempimento del criterio della gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, la diagnosi di distorsione cervicale (oppure di un’altra lesione da trattare allo stesso modo nell’ambito dell’esame dell’adeguatezza) di per sé non basta. È inoltre necessaria una particolare gravità dei disturbi rientranti nel quadro clinico tipico per un infortunio del tipo colpo di frusta oppure la presenza di circostanze particolari che possono influire su tali disturbi. Queste ultime possono consistere in una particolare posizione del corpo e nelle complicazioni che ne sono conseguite (SVR 2007 UV 26 p. 86; RAMI 2003 U 489 p. 357 consid. 4.3 e riferimenti). Anche le eventuali importanti lesioni che la persona assicurata ha riportato accanto al trauma da colpo di frusta, al trauma equivalente oppure al trauma cranio-cerebrale, possono avere un significato (cfr. DTF 134 V 109 consid. 10.2.2 e riferimenti ivi citati).
Nella concreta evenienza, dai referti medici agli atti risulta che l’interessata abbia riportato unicamente delle contusioni (cfr. doc. 87). Ciò non consente di ritenere che ella abbia quindi riportato delle lesioni gravi o con caratteristiche particolari (cfr., in questo senso, la SVR 2009 UV 13, p. 52 consid. 7.2.5).
Insoddisfatto appare pure il criterio della specifica cura medica protratta e gravosa. L’assicurata ha beneficiato di trattamenti medicamentosi (analgesici) e si è sottoposta ad un ciclo di fisioterapia ambulatoriale (cfr. doc. 57).
Conformemente alla giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la fisioterapia, la chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale, l’osteopatia, nonché le sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono essere definiti come particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010 del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4 e riferimenti).
Il TF ha del resto deciso in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre 2009 consid. 3.4.3, riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo cervicale, che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica medicamentosa, di una riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale, nonché, in seguito, anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una sentenza 8C_387/2011 del 20 settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un assicurato, vittima di un incidente stradale con commotio cerebri e contusione del rachide lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli presso il medico curante e in sedute di fisioterapia.
Nemmeno può essere considerata eccessivamente lunga la cura medica dell’assicurata, che, anzi, è stata di breve durata (pochi mesi).
Dalle carte processuali non emerge neppure che l'assicurata sia rimasta vittima di una cura medica errata e notevolmente aggravante degli esiti dell'evento traumatico, né del resto la ricorrente ha sostenuto il contrario (cfr. doc. I). Del resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può già essere considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico non si rivela finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).
Anche il criterio del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non è adempiuto. In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione, in casu inesistenti. L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti).
Del resto, non può essere ignorato che l’assicurata è stata dichiarata totalmente abile al lavoro dallo stesso dr. __________ a partire dal 1° aprile 2015, circostanza che esclude quindi l’adempimento anche degli altri due criteri, ossia quello dei notevoli disturbi e quello dell’importante incapacità lavorativa, malgrado i documentati sforzi intrapresi.
Stante quanto sopra esposto, si deve quindi concludere che i disturbi denunciati dall’assicurata dopo il 16 febbraio 2015 non costituivano una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico che l’ha vista vittima il 23 dicembre 2014.
Se ne deduce quindi che l’assicuratore resistente era legittimato a negare il versamento di ulteriori prestazioni assicurative a far tempo dal 16 febbraio 2015.
In conclusione, la decisione su opposizione del 8 ottobre 2015 deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti