Raccomandata
Incarto n. 35.2014.79
mm
Lugano 30 novembre 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 settembre 2014 di
RI 1 rappr. da: RA 2
contro
la decisione su opposizione dell’8 luglio 2014 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 23 luglio 2010, RI 1, dipendente dell’__________ di __________ in qualità di direttore e della ditta __________ di __________ in qualità di ingegnere, è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale, avvenuto in territorio del Comune di __________.
A causa di questo sinistro, egli ha riportato, secondo il rapporto 23 luglio 2010 del Servizio di PS dell’Ospedale regionale di __________, un colpo di frusta cervicale (cfr. doc. M 4).
Il caso è stato assunto dalla CO 1, che ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 25 novembre 2013, l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a decorrere dal 3 luglio 2013, posto che, da quella data in poi, i disturbi ancora denunciati dall’assicurato non si sarebbero più trovati in nesso di causalità con l’evento traumatico del luglio 2010 (doc. A 63).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 2 per conto dell’assicurato (cfr. doc. A 64), in data 8 luglio 2014, la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. A 65).
1.3. Con tempestivo ricorso del 10 settembre 2014, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 2, ha chiesto, in via principale, l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, in via subordinata, l’esecuzione di una perizia giudiziaria pluridisciplinare e, in via ancor più subordinata, il rinvio degli atti all’assicuratore convenuto per complemento istruttorio.
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente “… contesta sia l’assenza di un nesso causale naturale, che la mancanza dell’adeguatezza.”
Per quanto concerne la causalità naturale, posto che l’incidente stradale in questione ha comportato un’accelerazione della cervicale, egli fa valere che non sarebbe “… sufficiente, (…), affermare che i disturbi del ricorrente non sono attribuibili ad alcun substrato organico-strutturale e negare così il nesso causale. Nei fatti, la CO 1 non ha proceduto ad alcun approfondimento oggettivo. Inoltre non si possono a priori escludere delle microlesioni, con i test effettuati dall’assicuratore LAINF. Nel caso concreto, il ricorrente ricorda anche che siamo confrontati con uno scontro frontale tra due veicoli ma con una componente laterale (impatto sulla parte anteriore sinistra); ciò significa che la dinamica dell’incidente indebolisce già di per sé la sopportabilità a livello della colonna vertebrale.” (doc. I, p. 11).
Trattandosi dell’adeguatezza, RI 1 sostiene che “…, considerata la dinamica dell’incidente del 23.07.2010 e le conseguenze fisiche e psichiche subite dal ricorrente, non si può non ammettere che siamo confrontati con un infortunio di grado medio. L’esistenza del nesso di causalità adeguata fra l’infortunio e la successiva incapacità lavorativa dell’assicurato dev’essere riconosciuta. Tuttavia, nel caso in cui questo Tribunale non dovesse riconoscere un grado medio all’evento del 23.07.2010 (tra l’altro, grado questo riconosciuto dallo stesso assicuratore LAINF!; doc. 2 p. 12), non può però non ritenere tutte le circostanze connesse con l’infortunio e/o comunque che risultano essere una sua conseguenza diretta o indiretta. Difatti, nel caso concreto, sono adempiuti diversi criteri sviluppati dalla giurisprudenza per ammettere un nesso di causalità adeguato. Basti far passare in rassegna il percorso medico del ricorrente, con particolare riguardo alla durata delle cure, alla degenza presso le Cliniche (es. presso la __________ dal 7.08.2012 al 4.09.2012), all’assunzione massiccia di medicamenti, alla completa incapacità lavorativa nei primi mesi e a una capacità lavorativa attuale del 50%. I dolori alla nuca sono inoltre intervenuti immediatamente in seguito all’incidente; tali dolori si sono poi irradiati sulle spalle e nelle braccia e persistono ancora oggi. (…). Si noti inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto dall’assicuratore sociale, non è corretto affermare che l’assicurato non ha battuto la testa e non ha perso conoscenza nell’incidente. In primo luogo, egli stesso non ha mai dichiarato di non aver battuto la testa e di non aver perso conoscenza (semmai il contrario). In secondo luogo, basterebbe comunque confrontarsi con il veicolo dell’assicurato implicato nell’incidente (cfr. doc. 4): un furgone a cabina avanzata, dove il parabrezza si trova a una distanza ravvicinata rispetto all’autista (diversamente dalle normali autovetture). Egli ha battuto la testa sul parabrezza, proteggendosi il capo con le braccia. Ecco perché anche le escoriazioni erano sulle braccia e non sul viso.” (doc. I, p. 9 s.).
1.4. La CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.5. In corso di causa, l’istituto assicuratore ha prodotto un complemento peritale elaborato dall’__________ di __________ (cfr. doc. IX + allegato).
Dopo aver richiesto e ottenuto innumerevoli proroghe (cfr. doc. XIII – XXIII), nel mese di settembre 2015, l’insorgente ha finalmente prodotto ulteriore documentazione, medica e non (cfr. doc. XXIV + allegati e doc. XXV + allegati).
L’amministrazione si è espressa in proposito il 2 novembre 2015 (cfr. doc. XXX + allegato).
All’assicurato è ancora stato concesso di formulare le proprie osservazioni (cfr. doc. XXXII + allegato).
in diritto
2.1. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a dichiarare estinto il diritto a prestazioni a contare dal 3 luglio 2013, oppure no.
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).
2.3. Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale, senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359 consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122s.).
2.4. Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un
infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
i disturbi somatici persistenti;
la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinchè si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.5. In presenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2ss.).
2.6. Nella DTF 134 V 109, già citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più punti di vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in caso di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente, quella elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.
In quel giudizio, l’Alta Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).
Per quanto riguarda il nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che, accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo, principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:
le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate;
la specifica cura medica protratta e gravosa;
i notevoli disturbi;
la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
la rilevante incapacità lavorativa malgrado la dimostrazione degli sforzi compiuti.
Nonostante ciò che precede, la giurisprudenza citata al considerando 2.4. (DTF 115 V 133 e 403) si applica anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un danno alla salute distinto e indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione al rachide cervicale, a un trauma equivalente oppure a un trauma cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).
2.7. Nella presente fattispecie, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che, facendo capo alla perizia amministrativa elaborata dall’__________ di __________, la CO 1 ha sostenuto che l’esistenza di un nesso causale naturale tra l’infortunio del luglio 2010 e la sintomatologia denunciata dall’assicurata, non sarebbe dimostrata con il grado della verosimiglianza preponderante (doc. A 65, p. 7). Essa ha inoltre precisato che, anche ammettendo la persistenza di un legame causale naturale, non sarebbe comunque data l'adeguatezza, in presenza di disturbi che non correlerebbero con un danno alla salute oggettivabile (cfr. doc. A 65, p. 10 ss.).
Dalle tavole processuali emerge che, a seguito del noto infortunio, l’assicurato è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici radiologici e strumentali, nonchè a diverse valutazioni specialistiche.
Il 19 agosto 2010, è stata eseguita una RMN cervico-dorsale che ha evidenziato, a livello toracale, una deformazione a cuneo del corpo vertebrale di D7 “da frattura di vecchia data” e, a quello cervicale, una discopatia cronica C5-C6 con leggera retrolistesi di C5 su C6 e apposizioni osteofitiche paramediane che restringono il recesso laterale destro (doc. M 7).
Nel mese di dicembre 2010, l’assicurato ha privatamente consultato il Reparto di neurologia della __________ di __________. In quell’occasione, gli specialisti hanno riferito di uno stato neurologico normale, di una neurografia ulnare altrettanto normale e, all’esame radiologico, di una vecchia frattura da compressione della vertebra D7 senza indizi per un deficit mieloradicolare (cfr. doc. M 12, p. 3). Dal profilo neuropsicologico, il Prof. dott. __________ ha evidenziato unicamente un deficit a livello della memoria di lavoro (cfr. doc. M 13, p. 2).
Il 10 dicembre 2010, RI 1 si è sottoposto a una nuova valutazione neuropsicologica da parte della neuropsicologa __________, esame che ha posto in luce una memoria di lavoro al di sotto della norma e un’attenzione divisa al PC pure inferiore alla norma per i tempi di reazione (cfr. doc. M 15).
In data 17 dicembre 2010 ha avuto luogo una consultazione presso il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale ha diagnosticato una “sindrome cervico-toraco-brachiale in presenza di disfunzioni pluri-segmentali alto-toracali, di una pregressa frattura Th7 con deformazione cuneiforme circa 18°, di alterazioni degenerative medio-cervicali, più marcate C5/C6. In seguito al recente evento infortunistico scompenso dello stato di equilibrio instauratosi dopo la pregressa frattura vertebrale Th 7. Alla risonanza magnetica del rachide cervicale del 27.10.2003 nozione di disidratazione di praticamente tutti i dischi cervicali.”.
Egli ha inoltre consigliato l’esecuzione di fisioterapia ambulatoriale, negando l’indicazione per dei provvedimenti di natura stazionaria (cfr. doc. M 14).
La valutazione neuropsicologica di maggio 2011 ha confermato le difficoltà interessanti la memoria di lavoro e l’attenzione divisa e ha evidenziato un risultato al limite della norma per quanto concerne la fluenza verbale. La neuropsicologa __________ ha precisato trattarsi di una lieve compromissione, avente però importanti ripercussioni nello svolgimento della vita professionale e privata (cfr. doc. 21).
Con rapporto del 26 maggio 2011, il dott. __________, spec. FMH in neurologia, ha segnatamente riferito che i disturbi, inizialmente localizzati al rachide cervicale, erano nel frattempo migrati verso il braccio destro, “con distribuzione radicolare, dolore all’epicondilo radiale irradiante al dorso della mano, prevalentemente dito III, IV, a volte V.” e che il sonno era migliorato grazie alle cure prescritte dallo psichiatra curante (cfr. doc. M 22).
Agli atti figura pure il rapporto 2 settembre 2011 del Prof. dott. __________, spec. FMH in anestesiologia, dal quale si evince che, sospettando una problematica a predominanza articolare, egli ha sottoposto l’assicurato a delle infiltrazioni diagnostiche. Alla luce degli esiti di queste ultime, lo specialista in questione ha concluso che, oltre alle articolazioni, altri meccanismi sono responsabili dei dolori risentiti dall’insorgente. Egli ha quindi proceduto a una denervazione mediante tecnica di termocoagulazione a livello delle articolazioni C5-C6 e C6-C7 a destra (doc. M 23).
All’inizio di dicembre 2011, il ricorrente si è sottoposto a una polisonnografia presso il Servizio di neurologia dell’Ospedale regionale di __________. In base al relativo rapporto, l’esame non ha fornito “… una spiegazione alla riferita sonnolenza in giornata. Quali possibili cause, in assenza di un’insufficiente durata del periodo di sonno (come riferito dal paziente), vanno appurati fattori medicamentosi (Remeron?) o/e fattori della sfera psicologica.” (doc. M 26).
Il 7 maggio 2012 è stato eseguito un esame di RMN cerebrale che è risultato nella norma (cfr. doc. M 28).
Durante il periodo 7 agosto – 4 settembre 2012, RI 1 è stato degente presso la __________ di __________, dove si è sottoposto a uno specifico programma interdisciplinare per pazienti vittima di traumi cervicali (cfr. doc. M 29).
Con referto del 10 dicembre 2012, il dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha diagnosticato una sindrome post-commotiva con marcata riduzione delle competenze cognitive e con evidente compromissione delle funzioni esecutive-operative (ICD-10: F07.2) e una sindrome da disadattamento con reazione depressiva prolungata (ICD-10: F43.21). A suo avviso, le due patologie sarebbero “… direttamente correlate ed indotte dall’infortunio del luglio 2010.”, dato un (preesistente) ottimo livello di funzionamento psicocognitivo ed una buona organizzazione di personalità (doc. M 30).
Nel corso del mese di aprile 2013, l’istituto assicuratore ha ordinato una perizia a cura dell’__________ di __________.
Dal rapporto che è stato elaborato si evince che nel mese di luglio 2013 l’assicurato é stato periziato dal dr. phil. __________, neuropsicologia FSP, dal dott. __________, spec. in chirurgia e medicina manuale, dal dott. __________, spec. FMH in neurologia, nonché dalla dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (cfr. doc. M 32 I).
Dopo aver ricostruito l’anamnesi del ricorrente (cfr. doc. M 32 I, p. 3 – 14) e averne descritto lo status clinico e radiologico (cfr. doc. M 32 I, p. 15 - 23), i periti hanno formulato le diagnosi di stato da pregressa collisione frontale del 23 luglio 2010 con assenza di danni organico-strutturali documentabili dovuti all’infortunio, assenza di deficit neurologici, assenza di deficit neuropsicologici e assenza di malattia psichiatrica reattiva. Essi hanno per contro riscontrato alcune patologie - ritenute essere estranee all’infortunio del luglio 2010 - nella forma di una pregressa frattura del corpo vertebrale di C7 (infortunio del 1995), di manifestazioni degenerative interessanti tutti i livelli della colonna cervicale, con disidratazione dei dischi intervertebrali (RMN del 2003), nonché di disturbi neurasteniformi associati a esaurimento, poca resistenza al lavoro, problemi di memoria e concentrazione (cfr. doc. M 32 I, p. 31).
Chiamati a esprimersi sulla natura dei disturbi denunciati dall’insorgente, i sanitari dell’__________ hanno sostenuto che “non sussistono riscontri oggettivi che consentano di motivare un danno organico-strutturale conseguente a infortunio. Il nesso tra i disturbi soggettivi e l’infortunio del 23.7.2010 è pertanto da considerarsi possibile (anche se piuttosto inverosimile), ma assolutamente non prevalentemente probabile.”.
A proposito di un eventuale stato patologico preesistente, essi hanno osservato che “prima dell’infortunio l’assicurato si considerava sano e resistente al lavoro. Negli atti è documentata la frattura della vertebra T7 nel 1995 nell’ambito di un infortunio con lo snowboard, nonché una patologia che interessa tutte le regioni della colonna vertebrale cervicale, rilevata l’ultima volta nel 2003 con MRI.”.
Per quanto concerne l’eventuale ruolo causale giocato da queste preesistenze nella genesi degli attuali disturbi, secondo gli specialisti __________, “…, anche considerando le alterazioni degenerative preesistenti del rachide cervicale, non troviamo riscontri oggettivi in grado di spiegare la notevole sintomatologia dolorosa.”.
Ciò nonostante, sempre a loro avviso, proprio “in considerazione delle alterazioni degenerative preesistenti della colonna vertebrale cervicale, un deterioramento transitorio dello stato in seguito all’infortunio del 23 ottobre 2010 appare possibile; tuttavia a nostro avviso un simile deterioramento transitorio non può essere ipotizzato (che, ndr) per un periodo di alcune settimane o di pochi mesi successivamente all’infortunio, in quanto non esistono referti patologici oggettivi che consentano di convalidare un simile deterioramento perdurante.” (doc. M 32 I, p. 32).
Trattandosi dell’ulteriore procedere terapeutico, i sanitari dell’IB hanno dichiarato di ritenere che “… nel frattempo lo stato finale sia stato raggiunto. Non sussiste il rischio di un deterioramento in quanto non vi è alcun danno organico-strutturale comprovabile dovuto all’infortunio che potrebbe deteriorare.” (doc. M 32 I, p. 33).
Unitamente alla propria impugnativa, l’assicurato ha prodotto un rapporto, datato 30 dicembre 2013, mediante il quale il suo psichiatra curante ha commentato criticamente la perizia allestita dall’__________ di __________. In particolare, il dott. __________ ha definito “… assurde le conclusioni dei periti laddove, in modo perentorio basandosi sull’assenza di prove cliniche obbiettive, escludono il trauma infortunistico come causa del persistente deficit del funzionamento psicocognitivo e della marcata affaticabilità.”.
A proposito dell’affermazione dei periti amministrativi secondo cui la diagnosi di sindrome post-commotiva non sarebbe giustificata, lo psichiatra ha invece sostenuto sussistere “… sufficienti elementi per porre la Diagnosi di ICD 10 – F 07-2 Sindrome post-commotiva. Infatti ritengo che nell’ambito della perizia __________ non siano stati effettuati sufficienti esami di laboratorio, in particolare quelli citati nell’ICD 10 (elettroencefalografia, potenziale evocati troncocefalici, tecniche di visualizzazione cerebrale, oculo nistagmografia), e che in assoluto ciò rimette in discussione le stesse considerazioni finali della perizia __________, in particolare la totale esclusione delle conseguenze post-infortunistiche sull’attuale persistenza del deficit esecutivo-operativo e dell’affaticabilità. A questo proposito, e pur non essendo competente in neurologia e traumatologia, affermo che notoriamente traumi cerebrali come il colpo di frusta possono generare microlesioni al tessuto cerebrale con svariate conseguenze, transitorie ma anche croniche, sull’intero funzionamento somatico, neuropsicologico e/o psichico.” (doc. 7).
L’assicurato ha pure versato agli atti di causa il referto relativo a una valutazione neuropsicologica eseguita il 6 giugno 2014 presso il Servizio di neurologia dell’Ospedale regionale di __________. Da questo documento risulta che RI 1 lamentava una “facile affaticabilità e marcata riduzione della velocità di risposta in compiti attentivi. Tali difficoltà sono di ordine “quantitativo” ed emergono in prevalenza durante compiti che richiedono attenzione sostenuta e una concentrazione prolungata. Pienamente nella norma le restanti funzioni cognitive indagate e il controllo “qualitativo” dell’attenzione, con risposte generalmente corrette anche se rallentate.” (doc. 11).
In corso di causa, gli esperti incaricati dall’amministrazione hanno risposto, in particolare, alle obiezioni sollevate dal dott. __________.
A loro avviso, “le sue riflessioni diagnostiche non poggiano su reperti oggettivabili, bensì su dichiarazioni rilasciate dall’assicurato. Fatto sta che l’incidente del 23.7.2010 non ha condotto a lesioni comprovabili né a livello di apparato motorio, né di sistema nervoso centrale o periferico. Pertanto, se il Dr. __________ afferma che un colpo di frusta possa generare microlesioni, si tratta di mera speculazione. Inoltre, sulla base della nostra visita neurologica, psichiatrica e neuropsicologica non è stato possibile oggettivare uno stato di post commozione. A nostro avviso, la proposta avanzata dal Dr. __________ di eseguire ulteriori visite non è appropriata finché a livello clinico non sono presenti indizi anche solo parziali di un sostrato organico leso a conseguenza dell’infortunio.” (doc. IX 2, p. 2).
Nel mese di settembre 2015, il ricorrente ha prodotto nuova documentazione.
In base all’analisi tecnica dell’incidente eseguita dall’ing. __________, l’autovettura condotta da RI 1 ha subito una variazione di velocità (delta-v) di 11.06 km/h (cfr. doc. 14).
D’altro canto, l’esame PET/CT cerebrale del 12 dicembre 2014 ha mostrato un ipometabolismo a livello della corteccia temporale mesiale bilaterale da correlare al quadro clinico-anamnestico (cfr. allegato al doc. 13).
Con rapporto del 22 giugno 2015, la PD dott.ssa __________, Primario del __________ di __________, ha segnatamente indicato che il reperto emerso dall’esame strumentale appena citato potrebbe correlare con le difficoltà neuropsicologiche denunciate dall’insorgente. Tuttavia, ella ha precisato che l’accertamento in questione non può fornire la prova dell’esistenza di un legame causale tra l’evento infortunistico e le alterazioni rilevate. Un ipometabolismo bilaterale a livello della corteccia temporale mesiale, senza ulteriori lesioni strutturali, non viene descritto nella letteratura quale conseguenza traumatica.
Secondo la specialista privatamente consultata dall’assicurato, egli soffre di uno stato dopo distorsione cervicale (23 luglio 2010), di disturbi neurasteniformi associati a esaurimento, poca resistenza al lavoro, problemi di memoria e concentrazione (ICD-10: F48.0), di una modifica di personalità persistente in presenza di una sindrome dolorosa cronica (ICD-10: F62.80), di tratti di personalità narcisista (ICD-10: Z73) e di uno stato dopo frattura del corpo vertebrale di T7.
Per quanto concerne specificatamente la diagnosi di disturbi neurasteniformi, ella ha sostenuto che non vi sono sicuri indizi circa l’assenza di un nesso temporale con il sinistro, ragione per la quale non può condividere la valutazione contenuta nella perizia amministrativa che si tratta di una diagnosi extra-infortunistica (doc. 15).
2.8. Nella concreta evenienza, alla luce di quanto emerge dalla documentazione che é stata riassunta al precedente considerando, occorre ritenere dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la sintomatologia lamentata da RI 1, non correla a sufficienza con un danno infortunistico oggettivabile.
In tale contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente (STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).
In questo senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.2).
L’Alta Corte ha, altresì, statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II) della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF 8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2; in materia di cefalee, si veda pure la DTF 140 V 290).
In una sentenza U 273/06 del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per costante giurisprudenza, la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare l’esistenza di disfunzioni cerebrali organiche derivanti da un infortunio.
Nel caso di specie, gli accertamenti radiologici e strumentali che sono stati posti in atto giustificano questa conclusione, a cui sono peraltro giunti anche i periti amministrativi (cfr. doc. M 32 I, p. 32).
In effetti, la RMN cervico-dorsale del 19 agosto 2010 (cfr. doc. M 7) ha mostrato, a livello di D7, una deformazione a cuneo imputabile a una vecchia frattura del 1995, nonché delle alterazioni degenerative cervicali, più marcate a livello di C5/C6 (in stato di disidratazione di praticamente tutti i dischi cervicali, già rilevato all’esame di RMN dell’ottobre 2003 – cfr. doc. M 14, p. 3).
D’altro canto, la risonanza magnetica cerebrale del 7 maggio 2012 è risultata priva di particolarità (cfr. doc. M 28).
Questa Corte non ignora che l’esame PET/CT del 12 dicembre 2014 ha evidenziato un ipometabolismo a livello della corteccia temporale mesiale bilaterale (allegato al doc. 13) e che, a detta della PD dott.ssa __________, tale reperto potrebbe correlare con i deficit neuropsicologici presentati dall’assicurato (cfr. doc. 15). Tuttavia, secondo una costante giurisprudenza federale, la PET non è considerata un esame atto a oggettivare le conseguenze di un trauma d’accelerazione cervicale (cfr. DTF 134 V 231, in particolare il consid. 5.4; RAMI 2001 U 422 p. 133, 2000 U 395 p. 316; STF U 231/06 del 15 giugno 2007 consid. 3.2). Del resto, la stessa specialista interpellata dal ricorrente ha ammesso che l’esame in questione non è suscettibile di dimostrare l’eziologia traumatica delle alterazioni eventualmente poste in luce (cfr. doc. 15, p. 3).
A proposito dell’obiezione del dott. __________, secondo il quale per concludere all’assenza di sostrato organico sarebbero necessari ulteriori accertamenti (elettroencefalografia, potenziale evocati troncocefalici, tecniche di visualizzazione cerebrale e oculo nistagmografia – cfr. doc. 7), a prescindere dal fatto che lo stesso psichiatra curante ha dichiarato di non ritenersi competente in neurologia, il TCA osserva che la neurologa PD dott.ssa __________, consultata dall’insorgente per una sua presa di posizione sulla perizia amministrativa, ha sostenuto che il dossier avrebbe dovuto essere completato con (soltanto) un elettroencefalogramma (cfr. doc. 15, p. 4: “Anzumerken ist ebenso, dass das __________ zu keiner Zeit ein EEG bei dem Patienten veranlasst hat, welches aus unserer Sicht integraler Bestandteil der gutachterlichen Diagnostik bei dem vorliegenden Beschwerdebild sein sollte.”; in questo senso, si veda pure il doc. 16).
A quest’ultimo riguardo, va rilevato che procedere all’accertamento auspicato dalla dott.ssa __________ si rivela superfluo in quanto il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che le risultanze di un EEG non bastano per ammettere la presenza di un danno cerebrale nel senso di un’alterazione strutturale di natura infortunistica (cfr. STF 8C_890/2010 del 28 marzo 2011 consid. 3.2 e STFA 444/05 del 6 novembre 2006 consid. 5.1).
Sempre con riferimento alla certificazione 30 dicembre 2013 del dott. __________, questo Tribunale prende atto che, a suo avviso, “… traumi cerebrali come il colpo di frusta possono generare microlesioni al tessuto cerebrale con svariate conseguenze, (…)” (cfr. doc. 7). Resta comunque il fatto che le approfondite misure diagnostiche a cui è stato sottoposto RI 1, non hanno consentito di oggettivare queste pretese microlesioni cerebrali.
Per quanto attiene infine ai test diagnostici praticati dall’anestesiologo dott. __________ (cfr. doc. M 23), in una sentenza 35.2005.42 del 30 aprile 2007 consid. 2.15., cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha concluso, anche in quella fattispecie, che i test in discussione non avevano permesso di oggettivare a sufficienza la causa dei disturbi, e ciò sulla base delle seguenti considerazioni:
" (…).
Al riguardo, questo Tribunale osserva che l’efficacia della procedura seguita dal ___ e, in ultima analisi, anche la diagnosi del problema, dipende da come essa è stata avvertita dall’assicurato.
Nel caso di specie, dopo la denervazione del lato sinistro e destro dell’articolazione di C4-C5, ___ ha denunciato una riduzione del 50% almeno dei dolori, motivo per cui lo specialista ___ appena menzionato ne ha dedotto che questi ultimi erano causati, in questa stessa proporzione, da un problema articolare posteriore, mentre l’altro 50% sarebbe da addebitare a una patologia interessante il disco intervertebrale (…).
Ora, nella misura in cui la diagnosi del problema viene fatta dipendere direttamente da come, secondo l’interessato medesimo, il dolore è stato influenzato dalla terapia posta in atto, quindi da un giudizio puramente soggettivo, non si può ritenere che la causa dei disturbi sia stata sufficientemente oggettivata.
In questo contesto, il TCA sottolinea che è notorio che sono diversi i fattori che condizionano la percezione del dolore, non da ultimo quelli legati alla personalità dell'assicurato.”
(in questo stesso senso, si veda pure la STCA 35.2014.71 del 15 aprile 2015 consid. 2.10)
2.9. In assenza di un sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente fattispecie (si veda il consid. 2.8.), occorre effettuare un esame specifico dell’adeguatezza.
Secondo la giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, é tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle prestazioni di corta durata). Tale momento é dato quando dalla continuazione della cura medica non vi é più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).
Nel caso concreto, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo per cui é determinante il momento in cui si é stabilizzato lo stato di salute dell’insorgente.
Dal referto dell’__________ risulta che, al momento della visita peritale (luglio 2013), trascorsi circa tre anni dall’evento traumatico, lo stato di salute infortunistico non era più suscettibile di notevoli miglioramenti (cfr. doc. M 32 I, p. 33).
Questa Corte non ha motivo di dubitare della fondatezza di tale valutazione. L’insorgente pretende sì il contrario (cfr. doc. I, p. 14), ma omette di sostanziare il proprio parere con delle certificazioni specialistiche.
Assodato dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente chiuso la pratica, si pone la questione di sapere se l’esame dell’adeguatezza deve avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF 117 V 359ss. relativamente ai “colpi di frusta” e precisata nella DTF 134 V 109, oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133ss.).
Il TCA ritiene che tale questione possa rimanere irrisolta (cfr., fra le tante, la STF 8C_252/2007 del 16 maggio 2008), nella misura in cui, come verrà dimostrato qui di seguito, anche applicando la prassi elaborata in materia di traumi del tipo “colpo di frusta”, più favorevole al ricorrente, l’esito non potrebbe essere quello da lui auspicato.
2.10. Nel valutare l'adeguatezza del legame causale ai sensi della prassi sviluppata nella DTF 117 V 359, occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso all’assicurato il 23 luglio 2010.
Dal rapporto di polizia agli atti risulta la seguente dinamica:
" (…).
Rinaldo alla guida della sua __________, trainante rimorchio, circolava in territorio di __________ proveniente da __________ direzione __________ ad una velocità massima dichiarata di 50 km/h. La strada in oggetto, vista dalla direzione di marcia di questo protagonista è in discesa. Giunto poco prima della località di __________, nell’affrontare una curva piegante a destra il rimorchio che trainava iniziava a spingere fuoristrada. A questo punto perdeva il controllo del suo mezzo meccanico. Questo andava dapprima a cozzare contro un albero posto sulla destra. E successivamente lo stesso si capovolgeva sul fianco sinistro. Pure il monoasse trainato si rovesciava sul fianco andando a perdere parte del carico che aveva sul ponte (trattavasi di scarti vegetali). Quest’ultimo mezzo trainato prima di terminare la sua corsa andava a invadere parzialmente la corsia di contromano e a cozzare contro il veicolo che sopraggiungeva condotta dal RI 1. L’urto è avvenuto tra il rimorchio __________ e lo spigolo anteriore sinistro del veicolo condotto dal RI 1.”
(doc. P 1, p. 4)
Tenuto conto della dinamica oggettiva dell’evento e precisato che, in questo contesto, non devono essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio, nè le circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), secondo questo Tribunale, il sinistro accaduto all’insorgente costituisce un infortunio di grado medio, al limite però della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti.
A titolo di confronto, va ad esempio segnalato che, in una sentenza 8C_481/2012 del 10 dicembre 2012 consid. 5, il TF ha qualificato allo stesso modo un incidente della circolazione in cui un’automobile proveniente da una strada secondaria aveva urtato con lo spigolo anteriore sinistro lo spigolo anteriore destro dell’autovettura al cui volante si trovava l’assicurato. La variazione di velocità (delta-v) subita da quest’ultima era compresa tra 17 e 21 km/h (nel caso di specie, in base alla valutazione dell’ing. __________, il delta-v è stato di 11.06 km/h, dunque ben al di sotto dei 20 – 30 km/h che rappresentano il cosiddetto limite d’innocuità per i disturbi cervicali, in caso di collisioni frontali – cfr. in proposito la STF 8C_327/2010 del 22 luglio 2010 consid. 5.2.1 e riferimenti).
Il giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6.. Affinché possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri.
In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 10/2010 UV 25 p. 100ss., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni di media gravità ma che si trovano al limite della categoria di quelli leggeri -, devono essere adempiuti quattro criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.
Innanzitutto, questo Tribunale non può individuare nel modo in cui si è svolto il sinistro in questione delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o una particolare spettacolarità.
L'infortunio in questione non è comparabile ad altri casi nei quali l’Alta Corte ha ammesso l'esistenza di un simile criterio (cfr. ad es. la RAMI 1999 U 335 p. 207: incidente frontale in galleria con il coinvolgimento di tre autoveicoli, il decesso di uno degli interessati e il ferimento di diverse altre persone; oppure la STFA U 260/01 del 28 marzo 2002: assicurato eiettato dall'abitacolo della propria automobile a seguito del ripetuto cappottamento della stessa a una velocità di almeno 140 km/h).
D’altro canto, il TCA non ritiene che quella riportata dal ricorrente – una semplice distorsione del rachide cervicale (la diagnosi di sindrome post-commotiva formulata dallo psichiatra dott. Cruciani non può essere ritenuta, in quanto dalla documentazione agli atti non emergono sufficienti elementi in tal senso – cfr. ad esempio, il doc. M 4: “Non picchia la testa sul poggiatesta, non perde conoscenza, non presenta amnesie pericircostanziali.”; si veda del resto il referto della neurologa PD dott.ssa __________, in cui non viene ripresa tale diagnosi) -, costituisca una lesione grave o particolarmente caratteristica.
Secondo la giurisprudenza, per l’adempimento di tale criterio, la diagnosi di distorsione cervicale (oppure di un’altra lesione da trattare allo stesso modo nell’ambito dell’esame dell’adeguatezza) di per sé non basta. È inoltre necessario che i disturbi rientranti nel quadro clinico tipico per un infortunio del tipo colpo di frusta siano particolarmente gravi oppure che vi siano delle circostanze particolari che possano influire su tali disturbi. Queste ultime possono consistere in una particolare posizione del corpo e nelle complicazioni che ne sono conseguite (SVR 2007 UV 26 p. 86; RAMI 2003 U 489 p. 357 consid. 4.3 e riferimenti). Anche le eventuali importanti lesioni che la persona assicurata ha riportato accanto al trauma da colpo di frusta, al trauma equivalente oppure al trauma cranio-cerebrale, possono avere un significato (cfr. DTF 134 V 109 consid. 10.2.2 e riferimenti ivi citati).
Nella presente fattispecie, non risulta documentato, e del resto neppure è stato fatto valere, che la posizione assunta dall’assicurato al momento dell’evento traumatico fosse particolare. D’altra parte, sebbene il rachide cervicale dell’insorgente presentasse uno stato preesistente di natura morbosa (nella forma di una disidratazione discale a tutti i livelli), la lesione subita non può comunque essere qualificata come particolarmente caratteristica, poiché perciò sarebbe necessario che, a causa di questo stato preesistente, l’assicurato fosse stato immediatamente prima dell’infortunio almeno parzialmente inabile al lavoro, ciò che non è però il caso (cfr. STF 8C_759/2007 del 14 agosto 2008 consid. 5.3 e 8C_544/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 5.4). Infine, accanto al trauma d’accelerazione cervicale, egli non ha lamentato altre lesioni di rilievo.
Tutto ciò non consente di ritenere che egli abbia riportato delle lesioni gravi o con caratteristiche particolari (cfr., in questo senso, la SVR 2009 UV 13, p. 52 consid. 7.2.5).
Il TCA ritiene pure insoddisfatto il criterio della specifica cura medica protratta e gravosa.
Precisato che determinante è il periodo sino alla chiusura del caso (dunque sino al luglio 2013 – cfr. STF 8C_252/2002 del 16 maggio 2008 consid. 7.3.3 e riferimenti), dalla documentazione agli atti risulta che, fatta eccezione per la degenza 7 agosto – 4 settembre 2012 presso la __________ di __________, la cura é essenzialmente consistita nell’assunzione di medicamenti (soprattutto antidolorifici), in regolari sedute ambulatoriali di fisioterapia, agopuntura, chiropratica, osteopatia e psicoterapia, nonché in visite mediche di controllo (specialistiche e non).
Conformemente alla giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la fisioterapia, la chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale, l’osteopatia, nonché le sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono essere definiti come particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010 del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4 e riferimenti).
Il TF ha del resto deciso in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre 2009 consid. 3.4.3, riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo cervicale, che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica medicamentosa, di una riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale, nonché, in seguito, anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una sentenza 8C_387/2011 del 20 settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un assicurato, vittima di un incidente stradale con commotio cerebri e contusione del rachide lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli presso il medico curante e in sedute di fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che nemmeno la degenza in clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la seguente ergoterapia ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio al 21 agosto 2008, potevano giustificare la realizzazione di questo criterio, precisato che per la realizzazione del criterio della specifica cura medica protratta e gravosa, la prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.
Nessun elemento all’inserto permette inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti dell’infortunio. Del resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può già essere considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico non si rivela finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).
La medesima conclusione s’impone pure per il criterio del decorso sfavorevole della cura o delle complicazioni rilevanti intervenute. Per ammetterne la realizzazione dovrebbero essere date delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione, le quali, nel caso di specie, non appaiono evidenti, né sono state d’altronde sostanziate dal ricorrente.
In questo contesto, va segnalato che, secondo la giurisprudenza, il fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenti ancora disturbi e presenti ancora un’inabilità lavorativa non basta per riconoscere questo criterio (cfr. STF 8C_213/2011 del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5 e 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti). In questo senso, il Tribunale federale ha negato la realizzazione del criterio anche nel caso di un decorso indiscutibilmente protratto (cfr. STF 8C_402/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 5.4).
In queste condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio della rilevante incapacità lavorativa e quello dei notevoli disturbi, poiché questi criteri da soli - in presenza di un infortunio di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti -, non potrebbero comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).
Si deve quindi concludere che i disturbi denunciati da RI 1 dopo il 2 luglio 2013, non costituivano più una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico occorsogli il 23 luglio 2010.
Facendo difetto l’adeguatezza, non è necessario approfondire la questione relativa all’esistenza del nesso di causalità naturale tra l’infortunio e il danno alla salute (cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007 consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007 consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio 2007 consid. 5.2) e, quindi, neppure dar seguito alla richiesta di allestimento di una perizia giudiziaria pluridisciplinare.
Posto che l’esistenza di un nesso causale naturale e adeguato tra l’infortunio e il danno alla salute costituisce un presupposto necessario del diritto alle prestazioni, qualunque sia la loro natura, difettando nel caso di specie l’adeguatezza, questo Tribunale può esimersi dal valutare il diritto dell’assicurato alle prestazioni di lunga durata, segnatamente all’IMI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti