Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2014.2
Entscheidungsdatum
17.09.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 35.2014.2

MM

Lugano 17 settembre 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 7 gennaio 2014 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 20 novembre 2013 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 7 giugno 2005, RI 1, operaio bobinatore presso la ditta __________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, dopo aver perso il controllo del proprio motoveicolo, è entrato in collisione con un autobus che viaggiava regolarmente sulla corsia opposta, riportando diverse lesioni a livello dell’apparato locomotore e dell’addome, nonchè una dissezione dell’aorta toracica e un trauma cranico non commotivo.

Il caso è stato assunto dall’assicuratore LAINF resistente, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

1.2. Essendo falliti i tentativi di riprendere la sua originaria professione, l’assicurato ha potuto beneficiare per il tramite dell’AI di una riformazione professionale quale impiegato di commercio.

Dopo essere stato dichiarato, in occasione della visita medica in agenzia del 15 ottobre 2009, abile al lavoro al 100% nell’attività di impiegato di commercio a partire dal 19 ottobre 2009 (doc. 199 inc. 2), con decisione formale del 22 ottobre 2009, l’assicuratore LAINF ha accordato all’interessato un’indennità per menomazione dell’integrità del 20% mentre, per quanto concerne l’eventuale diritto a una rendita di invalidità, ha informato l’assicurato che “ritorneremo sull’argomento al termine del progetto di riformazione professionale in corso finanziato dall’assicurazione invalidità” (doc. 204/fasc. 2).

L’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato opposizione contro tale decisione, ritenendo indispensabile completare l’approfondimento degli aspetti medici tramite lo svolgimento di una valutazione neuropsicologica, ortopedica e psichiatrica (doc. 209 e 217/fasc. 2).

L’assicuratore LAINF, con comunicazione del 31 marzo 2010, ha considerato opportuno sottoporre l’assicurato a una valutazione neurologica del plesso brachiale a sinistra, ritenendo per contro superfluo eseguire ulteriori accertamenti in ambito ortopedico e psichiatrico, già eseguiti in passato (doc. 219/fasc. 2).

In data 25 agosto 2011, l’assicuratore infortuni, dopo avere appreso dall’Ufficio AI che l’interessato aveva portato a termine con successo la sua riqualifica professionale quale impiegato di commercio, conseguendo il relativo attestato federale di capacità, ha comunicato all’assicurato di ritenerlo abile al lavoro nella misura massima possibile dal 1° agosto 2011 (doc. 239/fasc. 2).

Con decisione formale del 13 settembre 2011, l’ICO 1 ha rifiutato di riconoscere all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità, posto che dal raffronto dei redditi tra quanto l’interessato avrebbe potuto guadagnare senza infortunio presso il precedente datore di lavoro e quanto egli potrebbe conseguire nonostante l’infortunio quale impiegato di commercio con AFC, non emerge alcun discapito economico (doc. 247/fasc. 2).

L’avv. RA 1 si è opposto anche a tale decisione dell’assicuratore LAINF (doc. 249/fasc. 2), inviando nuova documentazione medica.

Con scritto del 2 dicembre 2011, l’assicuratore infortuni ha comunicato al patrocinatore dell’assicurato l’assunzione degli interventi proposti dal dott. __________, con annullamento delle precedenti decisioni formali del 22 ottobre 2009 e del 13 settembre 2011 (doc. 264/fasc. 2).

1.3. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 7 agosto 2012, l’CO 1 ha, da una parte, rifiutato di versare all’interessato una rendita di invalidità - posta l’assenza di un discapito economico tra quanto avrebbe potuto continuare a percepire da valido nella sua precedente attività e quanto può concretamente guadagnare quale impiegato di commercio con AFC – e, dall’altra, accordato all’assicurato un’IMI del 20% (doc. 286/fasc. 3).

A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 288/fasc. 3), in data 20 novembre 2013, l’Istituto assicuratore ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 326/fasc. 3).

1.4. Con tempestivo ricorso del 7 gennaio 2014, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’CO 1 venga condannato ad accordargli una rendita di invalidità nella misura di un terzo e un’IMI complessiva del 30%.

Il patrocinatore ha in sostanza contestato le conclusioni alle quali è giunto il dott. __________ – il quale aveva escluso l’esistenza di disturbi neuropsicologici di natura infortunistica, visto che dalla RMN cerebrale non era risultato alcun danno organico post-infortunistico - rilevando che “il fatto solo che non siano stati osservati danni organici post-infortunistici con la risonanza magnetica cerebrale eseguita dopo quasi 8 anni dall’infortunio non è di per sè decisivo”, ritenuto che, come osservato dal dott. __________, avendo il paziente patito, fra le altre cose, la frattura di C2 con distacco dello spigolo antero-inferiore accertata fin dall’inizio unitamente a un trauma cranico (non commotivo) “un trauma cosiddetto “whiplash trauma” si sia prodotto e debba essere preso in considerazione nella definizione del caso da parte CO 1”.

Il rappresentante del ricorrente ha inoltre rilevato che quest’ultimo, prima dell’infortunio, ha sempre lavorato incessantemente come bobinatore, senza risentire mai di alcun problema di concentrazione o resistenza nello svolgimento della sua attività.

L’avv. RA 1 ha, infine, chiesto la rifusione dei seguenti importi, sostenuti per far valere le ragioni dell’assicurato: fr. 1'000 per la consulenza del dott. __________; fr. 590 per l’esame neuropsicologico eseguito dal dott. __________; fr. 6'762.85 a titolo di spese legali/ripetibili, per un totale di fr. 8'352.85 oltre interessi del 5% dalla data della decisione impugnata (cfr. doc. I).

1.5. In data 8 gennaio 2014, il patrocinatore del ricorrente ha trasmesso al TCA il referto 16 dicembre 2013 del dott. __________, già prodotto in sede ricorsuale, ma in maniera incompleta (doc. II + allegato).

1.6. L’assicuratore convenuto, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).

1.7. Il 17 febbraio 2014, il rappresentante del ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una perizia medica a conferma delle conclusioni del dott. __________ e, eventualmente, l’audizione dei periti di parte (dott. __________ e dott. __________) a confronto con il dott. __________ (doc. VI).

Questo scritto del ricorrente è stato trasmesso all’amministrazione (doc. VII), per conoscenza.

1.8. Pendente causa, il TCA ha chiesto all’assicuratore LAINF di precisare i motivi per i quali, pur essendo in presenza di disturbi non oggettivabili, l’amministrazione non ha proceduto a un esame particolare dell’adeguatezza del nesso causale, in ossequio alla più recente giurisprudenza federale (doc. VIII).

L’assicuratore infortuni ha risposto con scritto del 15 aprile 2014 (doc. IX), che è stato immediatamente trasmesso al ricorrente per una sua presa di posizione (doc. X).

Le osservazioni dell’avv. __________ sono datate 30 maggio e 13 giugno 2014 (doc. XIII + allegato e doc. XVIII).

1.9. Sempre nel corso del mese di giugno 2014, l’assicuratore convenuto ha chiesto di poter prendere visione del rapporto del dott. __________ citato nell’allegato 30 maggio 2014 del patrocinatore dell’assicurato (doc. XVII).

Dopo aver interpellato la cancelleria dell’avv. RA 1, il TCA ha informato il rappresentante dell’CO 1 che “… le considerazioni attribuite al dott. __________ non sono parte di un rapporto scritto dello stesso.” (doc. XIX).

L’avv. RA 2 si è espresso al riguardo il 6 luglio 2014 (doc. XX).

Il 18 luglio 2014, a questa Corte è pervenuto un rapporto, datato 14 maggio 2014, del dott. __________ (doc. XXIII

  • allegati).

1.10. In data 6 agosto 2014, il TCA ha interpellato il dott. __________, il quale è stato invitato a precisare alcuni aspetti della valutazione neuropsicologica da lui effettuata nell’ottobre 2012 (doc. XXV).

La sua risposta è pervenuta il 12 agosto 2014 (doc. XXVI).

L’CO 1 si è pronunciato in merito il 21 agosto 2014 (doc. XXVIII), mentre il patrocinatore dell’assicurato ha comunicato di non aver osservazioni da formulare (doc. XXIX).

1.11. Il 17 settembre 2014 questo Tribunale ha ricevuto uno scritto mediante il quale l’avv. RA 1 ha preso posizione sul contenuto dell’allegato 21 agosto 2014 dell’CO 1 (doc. XXXII).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Oggetto della lite è il diritto dell’assicurato a una rendita d’invalidità e l’entità della menomazione all’integrità di cui egli è portatore.

Preliminarmente, questa Corte è però tenuta a esaminare se l’Istituto assicuratore resistente era legittimato a negare la propria responsabilità a proposito dei disturbi neuropsicologici denunciati da RI 1, oppure no.

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).

2.4. Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale, senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359 consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122s.).

2.5. Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravit, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

  • le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

  • la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

  • la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

  • i disturbi somatici persistenti;

  • la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

  • il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

  • il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinchè si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.6. In presenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2ss.).

2.7. Nella DTF 134 V 109, già citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più punti di vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in caso di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente, quella elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.

In quel giudizio, l’Alta Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).

Per quanto riguarda il nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che, accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo, principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:

  • le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

  • la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate;

  • la specifica cura medica protratta e gravosa;

  • i notevoli disturbi;

  • la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

  • il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

  • la rilevante incapacità lavorativa malgrado la dimostrazione degli sforzi compiuti.

Nonostante ciò che precede, la giurisprudenza citata al considerando 2.5. (DTF 115 V 133 e 403) si applica anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un danno alla salute distinto e indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione al rachide cervicale, a un trauma equivalente oppure a un trauma cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).

2.8. La più recente giurisprudenza federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio anche ai casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1; per una valutazione critica di questa giurisprudenza, si veda D. Cattaneo, Gli errori più frequenti delle perizie mediche nelle assicurazioni sociali, in RtiD II-2013, p. 511).

Ad esempio, questo principio è stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che l’adeguatezza non era data.

In una sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto essere oggettivati nè neurologicamente nè mediante esami strumentali per immagini.

Infine, nella DTF 138 V 248, il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito che in presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione organica oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può essere ammessa senza aver fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto avviene per altri quadri clinici senza prova di deficit organico.

2.9. Nella presente fattispecie, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’assicuratore convenuto ha negato che le difficoltà neuropsicologiche accusate da RI 1 - in base alla valutazione 1° ottobre 2012 del neuropsicologo dott. __________, un “… deficit di memoria di lavoro, fluttuazioni dell’attenzione e riduzione dell’attenzione sostenuta” di entità lieve-moderata, suscettibili di “… ridurre l’efficienza cognitiva del signor RI 1 sia in termini di qualità delle prestazioni sia, soprattutto, in termini di quantità (facile esauribilità, fatica mentale, minore resistenza).” doc. 297, p. 3) -, costituissero una conseguenza naturale del sinistro occorso nel mese di giugno 2005 (doc. 326, p. 5).

Tale decisione risulta fondata sull’apprezzamento espresso dal dott. __________, spec. FMH in neurologia presso il Centro di competenza di medicina assicurativa dell’CO 1.

In effetti, dopo aver ammesso che l’insorgente aveva verosimilmente riportato una lieve lesione cerebrale traumatica (mild traumatic brain injury), preso atto delle risultanze della RMN del 13 febbraio 2013, la quale non aveva mostrato lesioni cerebrali residuali, il medico fiduciario ha dichiarato che i disturbi neuropsicologici non correlano con un danno organico oggettivabile e, di conseguenza, ne ha negato l’eziologia infortunistica (doc. 325, p. 2: “Die am 27.10.2010 und 01.10.2012 von Herrn Dr. __________ beschriebenen neuropsychologischen Funktionsstörungen können nicht mit dem erforderlichen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit in einem kausale Zusammenhang zu dem Unfall vom 07.06.2005 stehen, da eine unfallbedingte organische Grundlage neuropsychologischer Funktionsstörungen durch die kraniale Magnetresonanztomographie vom 12.02.2013 nicht nachgewiesen werden konnte.”).

In corso di causa, il ricorrente ha prodotto un rapporto, datato 16 dicembre 2013, del dott. __________, spec. FMH in chirurgia e medicina generale.

Questo sanitario ha in particolare affermato di non concordare con “… la posizione assunta da CO 1 secondo le conclusioni del Dott. __________ il quale - in base unicamente al riscontro di una risonanza magnetica cerebrale che non ha messo in luce alcun danno organico post-infortunistico - è giunto alla conclusione che i deficit descritti dal Dott. __________ non possono essere ricondotti secondo il criterio della verosimiglianza preponderante all’infortunio. È vero, tutt’al più, il contrario ossia che avendo il paziente patito la frattura di C2 con distacco dello spigolo antero-inferiore accertata fin dall’inizio unitamente ad un trauma cranico (non commotivo), ad una lesione globale del plesso brachiale sinistro (non da ultimo menziono anche la dissezione dell’aorta toracica all’istmo e aorta discendente con vasto emomediastino), un trauma cosiddetto “whiplash trauma” si sia prodotto e debba essere preso in considerazione nella definizione del caso istruito da CO 1. A meno che CO 1 non abbia cambiato i criteri di valutazione relativi alle conseguenze neuropsicologiche di detti traumi, nel qual caso sarebbe d’uopo che fosse portato a conoscenza degli enti assicurativi interessati da eventuali regressi, le motivazioni sopra riassunte dovrebbero consentire di proseguire nella vertenza.” (doc. II 1).

Nel mese di maggio 2014, il dott. __________ ha ancora sostenuto che, per garantire “una obbiettiva e equa valutazione” del caso, occorrerebbe eseguire una rivalutazione neuropsicologica in ambito universitario con esami radio-strumentali specifici (SPECT), come pure una valutazione biomeccanica (cfr. allegato al doc. XXIII).

In data 15 aprile 2014, il TCA ha interpellato la __________ dell’CO 1 chiedendo di “… precisare i motivi per i quali, essendo in presenza di disturbi non oggettivabili, nella decisione impugnata non avete proceduto ad un esame particolare dell’adeguatezza del nesso causale, in ossequio alla più recente giurisprudenza federale.” (doc. VIII).

Con scritto del 16 aprile 2014, l’avv. __________ ha dichiarato di non aver esaminato la causalità adeguata siccome “… il dott. __________ non ha indicato che i disturbi neuropsicologici non trovano alcuna spiegazione dal lato organico ma ha ritebnuto che gli stessi non sono in relazione di causalità naturale con l’infortunio secondo il criterio della probabilità preponderante.”. D’altro canto, l’avv. __________ ha sostenuto che, in presenza di un sinistro da classificare fra gli infortuni di media gravità in senso stretto, nessuno dei criteri di rilievo elaborati dalla giurisprudenza sarebbe adempiuto nel caso di specie, donde l’assenza di un nesso di causalità adeguata (doc. IX).

2.10. Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale constata che, secondo il neurologo fiduciario dell’amministrazione, i disturbi neuropsicologici denunciati da RI 1, la cui esistenza è da ritenere accertata in maniera affidabile grazie alle valutazioni del dott. __________ (e del resto neppure contestata dall’CO 1), non correlano con un danno organico oggettivabile (cfr. doc. 325, p. 2: “Abgestützt auf die kraniale Magnetresonanztomographie kann festgestellt werden, dass die leichte traumatische Hirnverletzung nicht zu einer residuellen substantiellen Hirnverletzung führte. Eine unfallbedingte organische Grundlage neuropsychologischer Funktionsstörungen ist damit nicht nachweisbar.” - il corsivo è del redattore)

Il TCA non vede motivo per discostarsi dalla conclusione enunciata dal dott. __________ (considerato che il dott. __________ ha proposto l’esecuzione di un esame SPECT, va segnalato che, nella DTF 134 V 231 consid. 5.3, il Tribunale federale ha ribadito che l’esame in questione, provvedimento diagnostico la cui scientificità non è unanimamente riconosciuta, non è atto a fornire la prova della causalità trattandosi di lesioni organiche cerebrali).

In tale contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente (STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).

In questo senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide cervicale, non possono di per sè essere qualificati quale chiaro substrato organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.2).

L’Alta Corte ha, altresì, statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II) della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF 8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2).

In una sentenza U 273/06 del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per costante giurisprudenza, la neuropsicologia non è di per sè atta a dimostrare l’esistenza di disfunzioni cerebrali organiche derivanti da un infortunio.

2.11. In assenza di un sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente fattispecie (si veda il consid. 2.10.), occorre effettuare un esame specifico dell’adeguatezza.

Secondo la giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, è tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di invalidità e a un’IMI). Tale momento è dato quando dalla continuazione della cura medica non vi è più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).

Nel caso di specie, al momento dell’eventuale nascita del diritto alla rendita d’invalidità (2012), i provvedimenti integrativi ordinati dall’AI si erano conclusi, avendo l’assicurato nel frattempo ottenuto l’attestato federale di capacità quale impiegato di commercio. D’altro canto, dalle carte processuali si evince che, al più tardi nel corso del 2012, dopo l’intervento effettuato dal dott. __________ (26 gennaio 2012), lo stato di salute infortunistico poteva essere considerato stabilizzato ai sensi della giurisprudenza summenzionata (in questo senso, si veda il referto relativo alla visita circondariale di controllo del 17 luglio 2012 - doc. 283, p. 8: “… l’assicurato prossimamente eseguirà un controllo pneumologico. Si sottoporrà alle sedute fisioterapiche già previste nel mese di agosto, poi penso che da ulteriori terapie non ci si possa attendere un sostanziale miglioramento.” - il corsivo è del redattore; il fatto che, nel febbraio 2013, all’assicurato sia stato asportato il materiale di osteosintesi a livello del polso sinistro e dell’ulna destra è irrilevante, posto che, in una sentenza del 30 luglio 1993 nella causa V., non pubblicata, il TFA ha esplicitamente indicato che una futura asportazione del materiale di osteosintesi non giustificava il versamento di ulteriori prestazioni di corta durata).

Assodato dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente chiuso la pratica, occorre procedere all’esame del nesso di causalità adeguata secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (cfr. il consid. 2.5.).

Al riguardo, va precisato che, sebbene sia stato diagnosticato una mild traumatic brain injury (cfr. doc. 325), non può trovare applicazione la giurisprudenza sviluppata nella DTF 117 V 359 relativamente ai “colpi di frusta” e precisata nella DTF 134 V 109, siccome l’assicurato non ha presentato il quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da una loro accumulazione (diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.). In effetti, ad eccezione delle difficoltà neuropsicologiche evidenziate dal dott. __________, egli ha accusato disturbi risultanti dai danni subiti all’apparato locomotore.

2.12. Nel valutare l'adeguatezza del legame causale, occorre avantutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso all’assicurato il 7 giugno 2005.

L’evento in questione è così stato descritto nel rapporto 6 novembre 2005 dei __________ di __________:

" (…).

…: Il motociclo [una __________, n.d.r] percorreva la via __________ nel Comune di __________ con direzione __________, quando, nel percorrere una curva verso destra, invadeva completamente la corsia opposta andando a collidere con l’autobus che viaggiava in senso opposto.”

(doc. 24)

Tenuto conto della dinamica oggettiva dell’evento e precisato che, in questo contesto, non devono essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio, nè le circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), il sinistro occorso al ricorrente può essere classificato tra gli eventi di grado medio al limite però della categoria dei casi gravi.

A titolo di confronto, va segnalato che il Tribunale federale, in una sentenza 8C_746/2008 del 17 agosto 2009 consid. 5.1.2, ha giudicato allo stesso modo l’incidente della circolazione in cui un assicurato, in sella alla propria motocicletta, si era scontrato frontalmente con un’autovettura che circolava in senso opposto. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha in particolare precisato che la classificazione fra gli infortuni di grado medio al limite di quelli gravi si giustificava soprattutto poichè, a differenza della collisione tra due automobili aventi circa la stessa massa, in caso di scontro frontale tra un’autovettura e una moto, quest’ultima assorbe la stragrande maggioranza della velocità d’impatto, con trasmissione al motociclista delle forze che ne derivano.

Le considerazioni sviluppate dal TF nel giudizio appena citato devono valere a maggior ragione nella presente fattispecie, in cui la motocicletta del ricorrente si è scontrata frontalmente con un autobus di linea.

Per ammettere l’esistenza del nesso di causalità adeguata è pertanto sufficiente, secondo la giurisprudenza (cfr. DTF 115 V 133 consid. 6c/bb), l’adempimento di uno solo dei fattori di rilievo enumerati al considerando 2.5.

Tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene che perlomeno il criterio della durata eccezionalmente lunga della cura medica sia soddisfatto nel caso di specie.

Per ammettere l’adempimento di questo criterio, non ci si deve basare unicamente sull’aspetto temporale. Occorre parimenti considerare la natura e l’intensità del trattamento e se ci si può attendere un miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurato (cfr. STF 8C_577/2007 del 23 gennaio 2008 consid. 7 e riferimento ivi citato). In questo senso, un trattamento che serve unicamente a conservare le condizioni di salute già esistenti, non ha di principio rilevanza nel quadro dell’esame dell’adeguatezza (STFA U 246/03 dell’11 febbraio 2004 consid. 2.4s. e U 37/06 del 22 febbraio 2007 consid. 7.3). Provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di farmaci antidolorifici e la prescrizione di manipolazioni, sono stati giudicati insufficienti a fondare questo criterio (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4).

Dalle tavole processuali risulta che RI 1 - il quale, a seguito dell’incidente stradale del giugno 2005, ha riportato la rottura da scoppio della vescica intraperitoneale, la dissecazione dell’aorta toracica all’istmo e dell’aorta discendente con vasto emomediastino, un’emorragia femorale sinistra, un trauma cranico non commotivo, un’alterazione traumatica del muscolo pettorale sinistro, la contusione e la risalita del testicolo sinistro, la lacerazione dell’arteria ascellare sinistra, la frattura dello spiroide del III. e IV. metacarpo a sinistra, le fratture delle branche ilio- e ischio-pubiche a sinistra, ischio-pubica a destra con ematoma retroperitoneale e pelvico, distasi della sincondrosi sacro-iliaca a sinistra, la frattura dell’ala del naso a sinistra, la frattura biossea scomposta del III. distale dell’avambraccio destro, la frattura articolare del radio destro, la frattura da distacco dello spigolo antero-inferiore di C2, nonchè la lesione del plesso brachiale superiore a sinistra - è rimasto degente oltre un mese e mezzo (dal 7 giugno al 23 luglio 2005) presso l’Ospedale di __________, dapprima presso l’Unità di rianimazione, in seguito presso il Reparto di ortopedia e traumatologia, degenza durante la quale gli sono stati praticati una laparotomia esplorativa con sintesi in triplo strato della vescica e drenaggio (il 7 giugno 2005), un’arteriografia ascellare sinistra con infusione di trombolitico e stenting dell’arteria ascellare (il 7 giugno 2005), il posizionamento di un fissatore esterno di bacino (l’8 giugno 2005), la riduzione e la stabilizzazione con fissatore esterno e vite cannulata della frattura dell’avambraccio destro (l’8 luglio 2005), un intervento di chirurgia vascolare (il 17 giugno 2005), come pure la riduzione e la sintesi della frattura dell’epifisi distale sinistra e sintesi del III. e IV. metacarpo a sinistra (il 22 giugno 2005 - cfr. doc. 13).

Dimesso, il 23 luglio 2005, dall’Ospedale di , il ricorrente ha soggiornato, durante il periodo 29 settembre - 10 novembre 2005 (cfr. doc. 17 e doc. 113a, p. 1), dunque per circa un mese e mezzo, presso la Clinica di riabilitazione “” di __________

Dal 10 al 14 dicembre 2005 l’assicurato è stato di nuovo degente presso l’Ospedale __________, dove ha subito un intervento di esplorazione del plesso brachiale sinistro colpito da paralisi (cfr. allegato al doc. 42).

Nel mese di gennaio 2006, l’insorgente è stato sottoposto, sempre presso l’Ospedale di __________, a un intervento di abbassamento del testicolo sinistro (orchiopessia) (cfr. doc. 43 e doc. 113a, p. 1).

Un’ulteriore degenza presso il Reparto di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale di __________ ha avuto luogo dal 2 al 5 dicembre 2008, nel corso della quale al ricorrente è stata praticata un’operazione chirurgica di asportazione di sincondrosi radio-ulnare distale a destra, di tenolisi e di rimozione dei mezzi di sintesi (cfr. doc. 181).

Infine, dal 25 al 28 gennaio 2012, RI 1 è rimasto degente presso la Clinica __________, dove è stato sottoposto alla resezione dell’ossificazione eterotopica ischiatica sinistra, alla resezione della sinostosi radio-ulnare destra, nonchè a un’osteotomia correttiva di derotazione e adduzione dell’ulna (doc. 268 e doc. 269).

Tra una degenza e l’altra, il ricorrente si è inoltre sottoposto a cicli di fisioterapia, eseguiti a livello ambulatoriale.

Alla luce di quanto precede, secondo il TCA, la cura medica alla quale è stato sottoposto l’assicurato deve essere giudicata come particolarmente lunga, sia dal profilo temporale che da quello della sua natura e intensità.

Del resto, in una sentenza 8C_137/2014 del 5 giugno 2014 consid. 7.3, il TF ha giudicato realizzato il criterio in questione, trattandosi di un assicurato che, a causa del politrauma riportato in un incidente di moto, era rimasto degente circa un mese e mezzo in una clinica di riabilitazione, aveva subito diversi interventi chirurgici al gomito sinistro e alle ginocchia, aveva eseguito fisioterapia ed era stato sottoposto a ripetute iniezioni di acido ialuronico al ginocchio sinistro.

In esito a quanto precede, si deve concludere che i disturbi neuropsicologici di cui soffre l’assicurato, si trovano in una relazione di causalità adeguata con l’evento infortunistico occorsogli in data 7 giugno 2005.

Ora, se è vero che l’esistenza della causalità adeguata non basta per ammettere un relativo obbligo a prestazioni dell’assicuratore convenuto, è altrettanto vero che il TCA non ritiene che la valutazione del dott. __________, secondo il quale le difficoltà neuropsicologiche denunciate da RI 1 non costituirebbero una conseguenza naturale dell’infortunio del giugno 2005, per il solo fatto che esse sono risultate prive di sostrato organico (cfr. doc. 325), possa costituire da valido fondamento per il giudizio che esso è chiamato a rendere.

2.13. In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009)”.

(DTF 137 V 263-265)

In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinchè disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

(STF 8C_59/2011 consid. 5.2)

Nel caso concreto, trattandosi di stabilire l’eziologia dei disturbi neuropsicologici lamentati dall’assicurato, tale aspetto non necessita semplicemente di una precisazione o di un chiarimento. Va però rilevato che l’CO 1 ha fondato la propria decisione sul solo parere di un suo medico fiduciario (dott. __________ __________). Per il TCA sono pertanto realizzati i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465).

Per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.12., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata. L’assicuratore LAINF resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà disporre un approfondimento neurologico/neuropsicologico, garantendo all’assicurato i diritti di partecipazione stabiliti dal Tribunale federale nelle DTF 137 V 210 e 139 V 349 e, sulla base delle relative risultanze, definire nuovamente il diritto alla rendita d’invalidità come pure l’entità della menomazione all’integrità.

2.14. Con la propria impugnativa, RI 1 ha pure chiesto che l’Istituto resistente sia tenuto a rimborsargli i costi risultanti dalla consulenza del dott. __________, dalla valutazione neuropsicologica eseguita dal dott. __________ e dal patrocinio da parte dell’avv. RA 1 (doc. I, p. 8s.).

Giusta l’art. 45 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore assume le spese per l'accertamento, sempre che abbia ordinato i provvedimenti. Se non ha ordinato alcun provvedimento, ne assume ugualmente le spese se i provvedimenti erano indispensabili per la valutazione del caso oppure se fanno parte di prestazioni accordate successivamente.

Per quanto riguarda la fattura di fr. 590 del dott. __________ (cfr. doc. E), questa Corte rileva che è soltanto grazie alla sua valutazione che è stato accertato che l’assicurato soffre di disturbi neuropsicologici, la cui esistenza era peraltro già stata segnalata dai dottori __________ e __________, autori della perizia psichiatrica dell’8 maggio 2009 (cfr. doc. 194, p. 5: “Consigliamo una valutazione neuropsicologica per quantificare i disturbi cognitivi lamentati dall’A., che non possono essere quantificati nell’ambito della presente perizia psichiatrica.”).

L’accertamento in questione avrebbe in realtà dovuto essere disposto dall’Istituto assicuratore convenuto, di modo che il costo deve andare a suo carico.

Per quanto concerne invece la consulenza del dott. __________, il relativo costo deve rimanere a carico della parte che l’ha richiesta, già per il solo fatto che il sanitario in questione, in quanto specialista in chirurgia, non può essere considerato come particolarmente qualificato a pronunciarsi su questioni rilevanti dalla neurologia/neuropsicologia.

Parzialmente vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto a un importo di fr. 2’000 a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’CO 1 (cfr. art. 61 lett. g LPGA; art. 30 cpv. 1 Lptca).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

  1. L’INSAI rimborserà all’assicurato il costo della valutazione neuropsicologica effettuata dal dott. __________ (fr. 590.--).

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 2’000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

8

Gerichtsentscheide

46