Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2013.43
Entscheidungsdatum
09.01.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 35.2013.43

mm/DC/sc

Lugano 9 gennaio 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 3 luglio 2013 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 28 maggio 2013 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 28 giugno 2009, RI 1, dipendente della Città di __________ in qualità di bagnino e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, é stato colpito al viso con un pugno da parte di un bagnante e ha riportato, secondo il rapporto di uscita 2 luglio 2009 del Servizio di chirurgia dell’Ospedale regionale di __________, una commotio cerebri con ferita lacero-contusa occipitale e una contusione facciale (cfr. allegato al doc. 9).

L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

L’assicurato é stato dichiarato abile al lavoro e non più bisognoso di cure mediche a decorrere dal 4 dicembre 2009 (cfr. doc. 55).

1.2. Nel corso del mese di giugno 2010, all’amministrazione é stata annunciata una ricaduta del sinistro del 28 giugno 2009, in quanto, causa mal di testa, RI 1 non é stato in grado di riprendere l’attività di bagnino (cfr. doc. 71 e 72).

1.3. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale dell’8 agosto 2012, l’CO 1 ha negato che i disturbi denunciati da RI 1, privi di correlato organico, costituivano una conseguenza adeguata dell’infortunio assicurato e, perciò, ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 9 dicembre 2011 (cfr. doc. 147).

A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 148), in data 28 maggio 2013, l’Istituto assicuratore ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 154).

1.4. Con tempestivo ricorso del 3 luglio 2013, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a ripristinare il diritto a prestazioni a contare dal 9 dicembre 2011.

A sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente contesta che i disturbi da lui lamentati non correlerebbero con un danno alla salute oggettivabile d’eziologia infortunistica (cfr. doc. I, p. 5: “I dolori provati dal Signor RI 1 sono di natura fisica siccome conseguenti, secondo i diversi medici specialisti intervenuti, a una lesione fisica della sua integrità corporale comprovata agli atti, sicché essi sono coperti dalla LAINF - e pertanto dallaCO 1 - senza che sia necessario interrogarsi oltre e compiere ulteriori disquisizioni: …”), ritenendo peraltro superfluo fare capo alla giurisprudenza sui traumi d’accelerazione cervicale, “… perché la stessa si riferisce a dolori la cui origine organica non é provata da riscontri diagnostici, mentre nel caso del Signor RI 1 l’origine organica dei dolori é provata ed é stata ammessa dalla CO 1 (e comunque dai numerosi referti medici agli atti) …” (doc. I, p. 5).

Nell’ipotesi in cui dovesse invece tornare applicabile la giurisprudenza in questione, il ricorrente sostiene di essere rimasto vittima di un infortunio da classificare fra quelli gravi (doc. I, p. 6: “… poiché egli ha subito un arresto respiratorio - sicché é stato in pericolo di morte - e considerata pure la dinamica dei fatti, la spettacolarità dell’evento, l’intervento dell’ambulanza e il conseguente ricovero nelle circostanze ben descritte dal rapporto di polizia”), di modo che l’adeguatezza sarebbe “automaticamente data”.

Per il caso in cui il sinistro in questione dovesse essere giudicato di grado medio, ma al limite di quelli gravi, l’assicurato, preso atto che l’assicuratore stesso ha ammesso l’adempimento del criterio dei disturbi notevoli, ha osservato che é “… senz’altro rilevante che egli ha subito un’aggressione da parte di uno sconosciuto, pugile, per futili motivi, allorché egli stava svolgendo il suo lavoro (…). Si tratta di un episodio grave le cui ripercussioni psicologiche sono oggettivamente gravi per la vittima di un simile atto brutale e gratuito: (…). A seguito di tale assurdo gesto (che ha trovato ampio eco nella stampa) la vita del ricorrente si é trovata in pericolo (stante l’arresto respiratorio) ed egli ha subito un ricovero d’urgenza in ospedale nonché numerosi trattamenti per la cura del dolore, fra cui un ricovero di diverse settimane presso la __________ (che contrariamente a quanto afferma la CO 1 può senz’altro essere qualificato come una cura pesante e specifica). La cura che si é protratta per oltre quattro anni e tuttora continua, ha avuto un decorso sfavorevole tant’é che il Signor RI 1 ha tuttora importati disturbi e presenta un’incapacità lavorativa.” (doc. I, p. 7s.).

1.5. L’assicuratore convenuto, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.6. Nel corso del mese di ottobre 2013, il ricorrente ha prodotto documentazione destinata a supportare la domanda di assistenza giudiziaria (cfr. doc. VIII + allegati).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Oggetto della lite é la questione di sapere se l’Istituto assicuratore convenuto era legittimato a porre fine alle proprie prestazioni a contare dal 9 dicembre 2011, oppure no.

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).

2.4. Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente é ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale, senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359 consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122s.).

2.5. Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

  • le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

  • la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

  • la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

  • i disturbi somatici persistenti;

  • la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

  • il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

  • il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.6. In presenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2ss.).

2.7. Nella DTF 134 V 109, già citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più punti di vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in caso di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente, quella elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.

In quel giudizio, l’Alta Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).

Per quanto riguarda il nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che, accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo, principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:

  • le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

  • la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate;

  • la specifica cura medica protratta e gravosa;

  • i notevoli disturbi;

  • la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

  • il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

  • la rilevante incapacità lavorativa malgrado la dimostrazione degli sforzi compiuti.

Nonostante ciò che precede, la giurisprudenza citata al considerando 2.5. (DTF 115 V 133 e 403) si applica anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un danno alla salute distinto e indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione al rachide cervicale, a un trauma equivalente oppure a un trauma cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).

2.8. Nella presente fattispecie, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’Istituto assicuratore ha (implicitamente) lasciato aperta la questione di sapere se i disturbi accusati da RI 1 costituivano ancora una conseguenza naturale del sinistro del mese di giugno 2009. Posto che i disturbi in questione sarebbero privi di correlato organico, l’CO 1 ha proceduto a un esame particolare dell'adeguatezza del nesso causale, giungendo alla conclusione che essa non é data (cfr. doc. 154).

Dalle tavole processuali emerge che, a seguito dell’infortunio, l’assicurato é stato sottoposto ad accertamenti diagnostici radiologici e strumentali, nonché a diverse valutazioni specialistiche.

La TAC cerebrale eseguita in occasione della degenza presso l’Ospedale regionale di __________ (28-30 giugno 2009), non ha mostrato lesioni traumatiche (cfr. allegato al doc. 9).

La RMN del 4 settembre 2009 ha anch’essa escluso la presenza di evidenti processi espansivi, di lesioni vascolari, come pure di esiti di emorragie. D’altro canto, l’esame in questione ha mostrato delle piccole alterazioni aspecifiche della sostanza bianca a livello cerebrale senza enhancement (cfr. allegato al doc. 24).

Il 26 ottobre 2009, l’assicurato é stato periziato dal dott. __________, spec. FMH in neurologia, per conto dell’assicuratore LAINF. Dal relativo referto, datato 27 ottobre 2009, si evince che l’esame neurologico era risultato “… normale ed ho potuto visionare anche la documentazione radiologica ed in particolare una RM cerebrale eseguita il 04.09.2009, che ha mostrato solo alcune lesioni iperintense sottocorticali, assolutamente aspecifiche e non riferibili ad una lesione traumatica. Attualmente dunque non trovo reperti oggettivi sia all’esame clinico che agli esami neuroradiologici riferibili al trauma subito.”. Quindi, onde escludere la presenza di una lesione midollare, lo specialista consultato dall’amministrazione ha disposto l’esecuzione di una risonanza magnetica cervicale (cfr. doc. 39 - il corsivo é del redattore).

L’esame in questione, effettuato nel mese di novembre 2009, ha evidenziato un restringimento del canale vertebrale al passaggio C1-C2, delle alterazioni artrosiche disco-somatiche ma in particolare unco-somatiche con restringimento del forame C1-C2, nonché una lieve osteofitosi anteriore C3-C4 e C5-C6 (doc. 74).

Chiamato a pronunciarsi sull’esito dell’esame, il dott. __________ ha rilevato che l’assicurato non é portatore di “… lesioni significative delle strutture nervose, in particolare non vi sono alterazioni intramidollari che possano essere messe in relazione con le parestesie che il paziente avverte all’emicorpo sinistro quando flette il capo. Non ritengo dunque necessarie altre misure e ritengo di poter confermare quanto già discusso nella mia valutazione del 26 ottobre 2009.” (doc. 75).

Grazie alla TAC del rachide cervicale del 4 dicembre 2009 é stata accertata la natura degenerativa (e non post-traumatica) delle alterazioni oggettivate a livello dell’articolazione atlanto-assiale, rispettivamente atlanto-dentale (cfr. doc. 57).

In data 4 maggio 2010, l’assicurato ha privatamente consultato il dott. __________, Primario presso la Clinica di riabilitazione di __________, per il quale “…, non avendo evidenziato alcuna causa organica che possa giustificare la sintomatologia riferita, si consiglia di prendere in considerazione un approccio di tipo psico-terapeutico.” (doc. 60, p. 2 - il corsivo é del redattore).

L’11 maggio 2010 ha avuto luogo un consulto specialistico presso il dott. __________, spec. FMH in neurologia. Nel suo rapporto del 1° giugno 2010, egli ha refertato uno stato neurologico normale e una RMN (eseguita il 26 maggio 2010 - cfr. doc. 66) priva di lesioni post-traumatiche. Il neurologo ha peraltro affermato di concordare con il medico curante dell’assicurato nel ritenere che “… una componente psicologica potrebbe essere importante, comunque il paziente non vede una possibilità in questo campo di conseguenza una valutazione psico-sociale probabilmente non é molto utile.” (doc. 64, p. 2).

Nel corso dell’estate 2010, RI 1 é entrato in cura presso il dott. __________, spec. FMH in medicina interna, il quale l’ha sottoposto a delle infiltrazioni, le quali hanno confermato “… l’ipotesi di un disturbo funzionale come nelle emicranie o cefalee tensionali.” (cfr. doc. 90, p. 2 - il corsivo é del redattore).

Durante il periodo 9-30 novembre 2010, l’assicurato é rimasto degente presso la __________ di ____________________. Dal profilo reumatologico, i sanitari di quel nosocomio hanno refertato una tendomiosi segmentale suboccipitale a destra e hanno riferito che, così come accaduto in precedenza, l’assicurato stava bene in ambienti freddi, mentre avvertiva un aumento dei dolori al caldo e dopo la doccia. Essi hanno quindi suggerito l’esecuzione di una RMN del passaggio cervico-occipitale e dell’occipite, con e senza mezzo di contrasto, per verificare il sospetto di un’infiammazione attiva (cfr. doc. 103, p. 3).

Da questo accertamento é risultata una situazione invariata rispetto al novembre 2009, in assenza di compressioni delle strutture nervose e di mielopatie (cfr. doc. 108).

Con rapporto del 23 febbraio 2011, il dott. __________ ha confermato l’assenza di patologie oggettivabili (cfr. doc. 118: “Klinisch besteht keine objektivierbare Pathologie.”).

Il dott. __________, spec. FMH in neurologia, attivo presso la __________, ha anch’egli attestato l’assenza di un sostrato organico d’eziologia infortunistica suscettibile di giustificare i disturbi denunciati dall’assicurato (cfr. doc. 130: “Eine objektivierbare unfallbedingte Veränderung infolge des Unfalls vom 28.06.2009 ist nicht nachweisbar. Auf neurologischem Fachgebiet wurden die Unfallfolgen umfassend abgeklärt.” - il corsivo é del redattore).

Con referto del 6 ottobre 2012, la dott.ssa __________, spec. FMH in medicina interna, responsabile del Centro Cefalee dell’Ospedale __________, ha sostenuto che il ricorrente soffre di una cefalea postraumatica cronica (ICHD-II 5.2.1 - cfr. allegato al doc. 149).

Interpellato dall’amministrazione a proposito della certificazione della dott.ssa __________, il dott. __________ si é riconfermato nella valutazione contenuta nel suo rapporto del 29 novembre 2011 (cfr. doc. 153).

2.9. Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, il TCA rileva che gli elementi esposti al precedente considerando, frutto di ripetuti e approfonditi accertamenti clinici e radiologici, sono sufficienti per concludere, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che i disturbi lamentati da RI 1 non correlano con un danno infortunistico oggettivabile.

In tale contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente (STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).

In questo senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.2).

L’Alta Corte ha, altresì, statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II) della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF 8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2).

In una sentenza U 273/06 del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per costante giurisprudenza, la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare l’esistenza di disfunzioni cerebrali organiche derivanti da un infortunio.

È vero che, nel proprio apprezzamento datato 29 novembre 2011, il neurologo dott. Schmidt ha sostenuto che l’insorgente ha riportato una lieve lesione cerebrale traumatica (mild traumatic brain injury - cfr. doc. 130, p. 5).

Tuttavia, la giurisprudenza federale ha precisato che la diagnosi di mild traumatic brain injury viene formulata in base a determinati sintomi dopo un trauma cranico e non implica già di per sé l’esistenza di un disturbo oggettivamente dimostrabile. Se ciò fa difetto - come é il caso nella presente fattispecie -, l’adeguatezza del nesso di causalità deve essere valutata in applicazione della giurisprudenza sul “colpo di frusta” (cfr. STF 8C_101/2013 del 31 maggio 2013 consid. 6.1 e i riferimenti ivi menzionati).

2.10. In assenza di un sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente fattispecie (si veda il consid. 2.9.), occorre procedere a un esame specifico dell’adeguatezza.

Secondo la giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, é tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di invalidità e a un’IMI). Tale momento é dato quando dalla continuazione della cura medica non vi é più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).

Nel caso di specie, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo per cui é determinante il momento in cui si é stabilizzato lo stato di salute del ricorrente.

Ora, dalla documentazione all’inserto si evince che, già nel febbraio 2011, RI 1 non si sottoponeva a particolari terapie (cfr. il doc. 113: “Non eseguo più nessuna cura particolare. Quando i dolori sono troppo intensi assumo delle pastiglie di Dafalgan. Al momento le cure mediche sono terminate.” - il corsivo é del redattore) e che nemmeno gli erano state prospettate particolari terapie per migliorare notevolmente le sue condizioni di salute (in questo senso, si veda il rapporto 16 giugno 2011 del dott. __________ - doc. 122: “I dolori di cui é affetto sono curabili?: Finora le cure di vario tipo non hanno portato a nessun effetto duraturo.” - il corsivo é del redattore). Per quanto concerne la certificazione 6 ottobre 2012 della dott.ssa __________, si evince che ella ha sì proposto all’assicurato un “opportuno programma terapeutico”, precisando tuttavia che le “possibilità di successo sono abbastanza scarse” (cfr. allegato al doc. 149).

Assodato dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente chiuso la pratica, si pone la questione di sapere se l’esame dell’adeguatezza debba avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF 117 V 359ss. relativamente ai “colpi di frusta” e precisata nella DTF 134 V 109 oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133ss.).

Preso atto che, secondo il neurologo di fiducia dell’INSAI, l’assicurato é rimasto vittima di una lieve lesione cerebrale traumatica (doc. 130, p. 5: “Gemäss klinischen Kriterien und Heranziehung der EFNS-Klassifikation erlitt der Versicherte durch den Schlag ins Gesicht und anschliessendem Sturz auf den Boden am 28.06.2009 wahrscheinlich eine leichte traumatische Hirnverletzung.“ - il corsivo é del redattore), in ossequio alla giurisprudenza già precedentemente citata (cfr. STF 8C_101/2013 del 31 maggio 2013), l’adeguatezza deve essere valutata in applicazione dei criteri sviluppati in materia di “colpo di frusta”.

2.11. Questa Corte ritiene che la questione relativa all’esistenza del nesso di causalità naturale tra l'infortunio e il danno alla salute possa rimanere insoluta (cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio 2007, consid. 5.2), visto che l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore LAINF va comunque negato facendo difetto l’adeguatezza.

Nel valutare l'adeguatezza del legame causale, occorre avantutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso all’assicurato il 28 giugno 2009.

L’evento in questione é così stato descritto nel questionario compilato dall’assicurato in data 27 luglio 2009:

" (…).

Il giorno 28.06.09 verso le ore 15.00 /15.30 mentre facevo il mio giro attorno alla piscina olimpionica per sorveglianza dei bagnanti e per fare rispettare il regolamento del posto. Ho visto 2 persone che stavano bevendo (credo coca cola) ed ho richiamati per non farlo visto che secondo il regolamento non si poteva fare.

Subito uno di loro mi ha detto che sono “un rompi coglione”. Mi sono permesso di informare che stavo facendo il mio lavoro e che se non siete contenti con il regolamento potete andare a reclamare direttamente dal mio superiore oppure scrivere una lettera al municipio, e rompi coglione al massimo puoi chiamare tuo padre. Ha reagito subito dicendo: “non mettere in mezzo il suo padre perché ti spacco la faccia”. Dopo un battibecco, (…), é passato il “responsabile del turno/manutenzione” e gli ho detto di portare via e mi sono girato per continuare il mio giro e nel momento che mi sono girato per continuare il mio giro questo “signore” mi ha dato un pugno sullo zigomo sinistro e ho subito perso i sensi cadendo per terra.

Mi sono risvegliato dopo circa 2/3 ore all’Ospedale __________ con un gran mal di testa.”

(doc. 6)

Occorre precisare che, secondo quanto emerge dalla cartella sanitaria della __________ di __________, la perdita di conoscenza é durata circa un minuto e mezzo, tanto é vero che i soccorritori hanno ritrovato l’assicurato lucido in posizione supina a bordo vasca (cfr. allegato al doc. 35).

Tenuto conto della dinamica dell’evento e del danno riportato, il sinistro occorso al ricorrente non può essere classificato né fra quelli leggeri ma neppure fra quelli gravi: si tratta di un infortunio di media gravità in senso stretto.

A titolo di confronto, va segnalato che il Tribunale federale, in una sentenza 8C_254/2009 del 19 marzo 2010 consid. 3.3.2, ha giudicato allo stesso modo l’infortunio in cui un assicurato era stato colpito al volto con un violento pugno dal portiere di un night-club, ciò che gli aveva fatto perdere conoscenza. I sanitari avevano poi diagnosticato la frattura del mascellare inferiore, una ferita aperta del labbro e della cavità orale, la frattura del malleolo esterno della caviglia, la lesione traumatica superficiale di altre parte della testa, nonché lesioni traumatiche del polmone.

L’Alta Corte ha parimenti qualificato di media gravità in senso stretto, il sinistro in cui un assicurato aveva ricevuto un pugno alla guancia sinistra, era caduto a terra e rimasto privo di sensi per breve tempo, riportando finalmente una ferita lacero-contusa nonché una commozione cerebrale (cfr. STFA U 37/94 del 21 agosto 1997, riassunta in SZS 2011 p. 441s.).

Da notare che il TF, in una sentenza U 503/06 del 7 novembre 2007 consid. 6, ha classificato fra gli infortuni di media gravità ma al limite di quelli leggeri, il sinistro in cui un assicurato era stato colpito tre volte alla testa con il pugno, lamentando in tal modo una leggera commozione cerebrale.

In tale eventualità, il giudice é tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.5.. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, é necessario che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri.

In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25 p. 100 seg., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della categoria di grado medio vera e propria -, devono essere adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

All’infortunio occorso a RI 1 va riconosciuta una certa drammaticità, ma non una particolare drammaticità.

Al riguardo, é utile precisare che, secondo la giurisprudenza, il criterio in questione é da valutare oggettivamente e non in base alle sensazioni soggettive, rispettivamente ai sentimenti di paura provati dalla persona assicurata. In ogni infortunio di media gravità é insita una certa spettacolarità, la quale non é tuttavia ancora sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non pubblicato della DTF 137 V 199). Occorre considerare la dinamica dell’infortunio in quanto tale e non il danno alla salute che ne é conseguito. Non si tiene conto del successivo processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011 del 3 febbraio 2012 consid. 7.3.1).

Del resto, va evidenziato che anche il TF, nella fattispecie oggetto della sentenza 8C_254/2009 citata in precedenza, non ha ritenuto adempiuto tale criterio (cfr. il consid. 3.3.3: “En particulier, la violence du coup de poing et son imprévisibilité ne suffisent pas, (…), à qualifier les circostances de l’accident de particulièrement dramatiques ou impressionnantes.”).

Quelle riportate dal ricorrente - una lesione cerebrale traumatica lieve, una ferita lacero-contusa occipitale e una contusione facciale -, non costituiscono delle lesioni somatiche gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme (in questo stesso senso, si veda ad esempio la STF 8C_52/2008 del 5 settembre 2008 consid. 8.2 riguardante un assicurato che, caduto dopo essere stato urtato da un’autovettura, aveva accusato una commotio cerebri, una contusione toracica a destra con una serie di fratture costali, nonché alcune ferite lacero-contuse alla parte sinistra del volto; neppure nella più volte menzionata STF 8C_254/2009, il criterio in questione é stato giudicato realizzato).

Nessun elemento all’inserto permette inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti dell’infortunio. Del resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può già essere considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico non si rivela finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).

Questo Tribunale ritiene che non si possa nemmeno sostenere che la cura medica dipendente dall'evento infortunistico sia stata protratta e gravosa.

Le carte processuali dimostrano in effetti che, fatta eccezione per l’iniziale degenza di tre giorni presso l’Ospedale regionale di __________ e per quella, dal 9 al 30 novembre 2010, presso la __________ di __________, la cura medica é essenzialmente consistita nell’assunzione di farmaci (antidolorifici, antinfiammatori e antidepressivi) e in provvedimenti terapeutici (fisioterapia, agopuntura) eseguiti su base ambulatoriale.

Conformemente alla giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la fisioterapia, la chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale, l’osteopatia, nonché le sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono essere definiti come particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010 del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4 e riferimenti).

Il TF ha del resto deciso in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre 2009 consid. 3.4.3, riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo cervicale, che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica medicamentosa, di una riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale, nonché, in seguito, anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una sentenza 8C_387/2011 del 20 settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un assicurato, vittima di un incidente stradale con commotio cerebri e contusione del rachide lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli presso il medico curante e in sedute di fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che nemmeno la degenza in clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la seguente ergoterapia ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio al 21 agosto 2008, potevano giustificare la realizzazione di questo criterio, precisato che per la realizzazione del criterio della specifica cura medica protratta e gravosa, la prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.

Anche il criterio del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non é adempiuto. In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione, in casu inesistenti. L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti).

In queste condizioni, può rimanere indeciso se siano adempiuti il criterio dei notevoli disturbi e quello dell’importante incapacità lavorativa, malgrado i documentati sforzi intrapresi, poiché questi criteri da soli - in presenza di un infortunio appartenente alla categoria di grado medio vera e propria -, non potrebbe comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).

In esito a quanto precede, si deve concludere che i disturbi denunciati dall’insorgente dopo l’8 dicembre 2011, non costituivano più una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico occorsogli il 28 giugno 2009.

Se ne deduce quindi che l’assicuratore resistente era legittimato a porre fine alle proprie prestazioni a contare dal 9 dicembre 2011.

2.12. L’assicurato ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, p. 8).

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (STF 9C_196/2012 del 20 aprile 2012; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Dalla documentazione che é stata prodotta in corso di causa si evince che l’assicurato, coniugato senza figli a carico, può contare su entrate mensili pari a circa fr. 8'000 (fr. 1'750/mese per la sua attività d’interprete [al riguardo, si veda il doc. 23], fr. 3’500/mese d’indennità giornaliere di malattia e fr. 2'835/mese corrispondenti al salario della moglie).

Sul fronte delle uscite, la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale, prevede la somma di fr. 1'700 quale importo base mensile per coniugi.

Tale importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK 2001, p. 19).

Sulla scorta di quanto é stato documentato, vi é poi da computare il canone di locazione dell’appartamento di __________ (fr. 1’000/mese), le relative spese accessorie (fr. 200/mese), i premi dell’assicurazione contro le malattie (fr. 684.80/mese), quelli dell’assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di malattia (fr. 172/mese), quelli concernenti l’assicurazione di economia domestica (fr. 21/mese; cfr., in proposito, A. Bühler, Betreibung- und prozessrechtliches Existenzminimum, in AJP 2002, p. 654 e STF del 20 settembre 2002 nella causa B., 5P.250/2002, consid. 4.3), nonché quelli relativi all’assicurazione per veicoli a motore (fr. 312/mese), il leasing dell’autovettura (fr. 514.35/mese), le imposte di circolazione (fr. 96/mese) e, infine, le imposte comunale, cantonale e federale (fr. 250/mese; cfr., al riguardo, STF del 23 novembre 2005 nella causa D., 5P.233/2005, consid 3.2.3), per un ammontare globale di fr. 4’950.15/mese.

Ora, anche applicando all’importo base mensile il supplemento massimo consentito dalla giurisprudenza (25% - cfr. RAMI 2000 KV 119, p. 156 consid. 3a), l’insorgente non può essere dichiarato indigente, visto che presenta un'eccedenza mensile di circa fr. 2'600 (cfr. RAMI 2000 KV 119 succitata, in cui l’Alta Corte ha negato che l’assicurato in questione fosse indigente poiché presentava un’eccedenza mensile di fr. 272).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. L’istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.

  3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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