Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2013.36
Entscheidungsdatum
05.05.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

ccomandata

Incarto n. 35.2013.36

mm

Lugano 5 maggio 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 maggio 2013 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 25 aprile 2013 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. Nel mese di settembre 2003, l’CO 1 ha riconosciuto la propria responsabilità a titolo di malattia professionale ex art. 9 cpv. 1 LAINF relativamente alle placche pleuriche bilaterali su pregressa esposizione professionale all’amianto e ai disturbi respiratori di cui é portatore RI 1 (cfr. doc. 97).

Per tenere conto delle ripercussioni economiche legate alla malattia professionale, con decisione formale del 19 dicembre 2007, l’assicurato é stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità del 25% a far tempo dal 1° febbraio 2006 (cfr. doc. 281; oltre a un’indennità per menomazione all’integrità del 5%, cfr. doc. 259).

1.2. Con decisione formale del 28 giugno 2012, l’assicurazione per l’invalidità ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera d’invalidità a contare dal 1° gennaio 2003, e ciò facendo capo alla perizia psichiatrica 30 gennaio 2012 della dott.ssa __________ (cfr. allegati al doc. 338).

1.3. Nel corso del mese di ottobre 2012, RI 1 ha invitato l’Istituto assicuratore a riesaminare il suo diritto a prestazioni alla luce degli esiti della perizia della dott.ssa __________ (cfr. doc. 353).

1.4. Mediante decisione formale del 1° marzo 2013, l’amministrazione ha negato l’esistenza di un nesso di causalità adeguata tra la malattia professionale e la problematica psichica presentata dall’assicurato e, di conseguenza, si é rifiutata di aumentare la rendita d’invalidità in vigore (cfr. doc. 372).

A seguito dell’opposizione interposta dal sindacato __________ per conto dell’assicurato (cfr. doc. 382), in data 25 aprile 2013, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 384).

1.5. Con tempestivo ricorso del 24 maggio 2013, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che venga accertato che i suoi disturbi psichici costituiscono una conseguenza (anche) adeguata della malattia professionale e che gli atti vengano quindi rinviati all’assicuratore convenuto per la definizione delle relative prestazioni.

Queste, in particolare, le considerazioni sviluppate dall’insorgente a sostegno delle proprie pretese:

" (…).

Nel caso di specie, il nesso di causalità adeguato non può essere negato.

Verso fine 2001 é stata posta al signor RI 1 la diagnosi di “ispessimenti pleurici a placca bilaterali da pregressa esposizione professionale all’amianto” e di “asbestosi pleurica”. La prognosi dei medici é sempre stata definita come suscettibile di peggioramento (ad esempio: rapporto medico Dr. __________ 10.2.2003).

Difatti, il signor RI 1, allorquando ha lavorato in Svizzera a __________ ed in __________, soprattutto negli anni ’70, ’80 e ’90, é stato per anni esposto all’amianto.

In queste condizioni la prognosi suscettibile di peggioramento, significa il molto probabile sviluppo di un tumore.

(…).

L’impatto di tale diagnosi é stato per il signor RI 1 a dir poco devastante, “sgretolamento psichico che era de facto già marcatamente iniziato due anni prima, all’incirca, con la diagnosi di asbestosi da amianto” con angoscia proiettiva del timore del mesotelioma (cfr. perizia Dr. __________ 23.1.2009).

Si rileva anche negli atti medici come il periziato ritenga di esser affetto da asbestosi da lui ritenuta malattia incurabile e precursore certo del mesotelioma.

Che vi sia un nesso di causalità naturale tra la diagnosi di asbestosi e le problematiche e patologie psichiche del signor RI 1 é circostanza certa e confermata dal profilo medico.

Tale diagnosi é peraltro stata posta nel contesto di una situazione personale già labile, nel contesto di una forte vulnerabilità alla depressione (cfr. perizia Dr. __________ 23.1.2009 e perizia Dr.ssa __________ 30.1.2012, pag. 24).

Su questo aspetto é estremamente chiara la Dr.ssa __________: La diagnosi di asbestosi pleurica, con il rischio di scivolare in un possibile mesotelioma, ha agito come fattore di stress all’interno di una personalità semplice di per sé ai limiti delle sue capacità di tollerarli” (perizia 30.1.2012, pag. 23).

Il signor RI 1 non é nemmeno stato messo a beneficio di un adeguato e sostenuto supporto psichiatrico dopo la diagnosi di asbestosi pleurica (cfr. perizia Dr. __________ 23.1.2009).

Egli é stato negli anni confrontato direttamente con il decesso per tumore di diversi suoi colleghi, ciò che pure gli atti medici riportano.

Inoltre, regolarmente, ogni anni il signor RI 1 viene sottoposto a controlli medici atti ad escludere il peggioramento della malattia (leggasi sviluppo di malattie tumorali) ed ogni due anni si sottopone ad una TAC ai polmoni.

Si tratta di un ulteriore fattore suscettibile secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita a comportare e a favorire, in una situazione già labile, in assenza di adeguato sostegno psichico, a fronte del decesso di diversi colleghi per problemi simili, lo sviluppo delle patologie psichiatriche di cui soffre il signor RI 1 a seguito della diagnosi di asbestosi pleurica nel 2001-2002, con prognosi suscettibile di peggioramento.”

(doc. I)

1.6. L’assicuratore, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.7. In corso di causa, l’assicurato si é in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni ricorsuali (cfr. doc. VIII + allegati).

L’Istituto assicuratore si é espresso in merito il 19 agosto 2013 (cfr. doc. X).

1.8. In data 5 settembre 2013, il TCA ha chiesto all’avv. RA 1 di prendere posizione su quanto il suo patrocinato aveva dichiarato a proposito dei periodi in cui vi é stata esposizione all’amianto (cfr. doc. XII).

La risposta dell’avv. RA 1 é datata 19 settembre 2013 (cfr. doc. XV).

In data 21 ottobre 2013 a questo Tribunale é pervenuto un rapporto della dott.ssa __________, attiva presso la __________ dell’CO 1 (allegato al doc. XX).

in diritto

2.1. Nella concreta evenienza, il TCA é chiamato a decidere se l’amministrazione era legittimata a negare l’adeguatezza del nesso causale tra la malattia professionale di cui soffre l’assicurato e i suoi disturbi psichici, oppure no.

Questa Corte prende atto che l’CO 1 non contesta che la problematica psichica in discussione costituisce una conseguenza naturale della malattia professionale (cfr. doc. 384, p. 4: “Alla luce delle conclusioni della perita interpellata dall’AI deve essere ammesso un nesso di causalità naturale parziale fra i disturbi psichici e la malattia professionale lamentata dall’assicurato.”).

Essa prende pure atto che, sempre secondo l’CO 1 resistente, non vi é alcun valido motivo per rivedere la decisione di assumere le note placche pleuriche bilaterali quale malattia professionale (cfr. allegato al doc. XX: “Wir haben bei Herrn RI 1 im Jahre 2003 Pleuraplaques als asbestbedingte Berufskrankheit übernommen. Wir sind anhand der Angaben des Versicherten davon ausgegangen, dass die Hauptexposition in der Schweiz stattgefunden hat. (…). Dass sich in verschiedenen Berichten und Erhebungen der Arbeitsanamnese zum Teil divergente Angaben zur stattgehabten Asbestexposition finden, ist nicht überraschend. (…). Divergente Angaben zu einem Sachverhalt werden zudem, sofern sie für uns nachvollziehbar und plausibel sind, immer zugunsten des Versicherten entschieden.“).

2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale. Su talequestione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di mera possibilità o verosimiglianza - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6. p. 231 con riferimenti; DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1).

2.3. Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

  • le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

  • la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

  • la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

  • i disturbi somatici persistenti;

  • la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

  • il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

  • il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.4. Nella DTF 125 V 456 (= RAMI 2000 U 367 p. 94ss.), l’Alta Corte ha stabilito che la giurisprudenza in materia di causalità adeguata nel caso di disturbi psichici conseguenti a un infortunio (DTF 115 V 133) non trova applicazione analogica in caso di turbe psichiche sviluppatesi in relazione a malattie professionali. In quest’ultima evenienza, l’esistenza di un nesso di causalità adeguata deve essere accertata esaminando se la malattia professionale in questione o gli eventi in relazione con la medesima siano suscettibili, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, di determinare disturbi psichici del genere di quelli insorti in concreto.

In quella pronunzia, la nostra Massima Istanza ha negato l’adeguatezza del nesso di causalità fra la patologia psichica in questione e la malattia professionale, sulla base delle considerazioni seguenti:

" Zu prüfen bleibt somit, ob die Berufskrankheit des Beschwerdeführers und die dabei durchgemachten anaphylaktischen Reaktionen nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und nach der allgemeinen Lebenserfahrung – unter Berücksichtigung der weiten Bandbreite der Versicherten, denen die soziale Unfallversicherung Schutz bieten soll - geeignet sind, psychische Störungen von der Art, wie sie bei ihm vorliegen sollen, zu verursachen. Dies ist zu verneinen. Wer gegenüber gewissen Stoffen allergisch reagiert und nach dem Konsum solche Substanzen enthaltender Nahrungsmittel (Genuss eines Mohnbrötchens und einer türkischen Mehlspeise) anaphylaktische Reaktionen durchgemacht hat, entwickelt nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung keine Vermeidungshaltung, die so weit geht, dass er nicht nur Orte meidet, wo solche Stoffe vorkommen oder vorkommen können, sondern grundsätzlich alle Orte, an denen er unangenehme Gerüche (schlechte Luft) vorfindet oder vermutet, und deswegen nicht arbeiten zu können glaubt."

(DTF succitata, consid. 5e)

La Corte federale è invece giunta a una diversa conclusione nella RAMI 2002 U 468 p. 516ss., riguardante un assicurato che, nel contesto della propria professione di tornitore, aveva sviluppato un’anafilassi idiopatica recidivante cronica, responsabile dell’insorgenza, complessivamente, di ben undici schock anafilattici. Il TFA ha ammesso che la malattia professionale era idonea, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, a provocare una depressione, evidenziando che tali reazioni pericolose per la vita erano atte a provocare paure di morte. Inoltre, i materiali suscettibili di scatenare una reazione allergica erano in gran parte sconosciuti, di modo che, anche evitando le sostanze conosciute, potevano insorgere reazioni o schock in modo totalmente inaspettato. Infine, l’Alta Corte ha ritenuto che il fatto di perdere il posto di lavoro a circa sessant’anni é decisamente più idoneo a causare una depressione, rispetto al caso di un assicurato trentenne che si trova a dover cercare un’altra attività professionale.

In una sentenza 35.2005.4 del 13 ottobre 2005 - confermata dal TFA con giudizio U 448/05 del 24 novembre 2006 -, questa Corte ha stabilito che la patologia psichica lamentata dall’assicurato, di professione pizzaiolo, non poteva essere ritenuta una conseguenza adeguata della tendinite di de Quervain, di cui egli aveva sofferto tra il 2001 e il 2002, assunta dall’assicuratore LAINF a titolo di malattia professionale. Il TCA ha giudicato rilevante, oltre alla modesta gravità della malattia in quanto tale e alla preesistenza di un disturbo della personalità, il fatto che, dalla fine di gennaio 2002, i dolori localizzati alla mano destra non erano più da ricondurre alla patologia assicurata e che non era certo stata la patologia di natura organica ad aver determinato la totale inabilità lavorativa dell’assicurato.

Infine, in un’altra pronunzia 8C_801/2008 del 26 gennaio 2009, il TF ha pure negato l’esistenza di un legame causale adeguato, sottolineando che, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, sintomi irritativi allergici non sono idonei a provocare un disturbo psichico nella forma di uno stato ansioso-depressivo. Per l’Alta Corte, le reazioni allergiche né mettevano in pericolo la vita dell’assicurata né erano atte a causare qualsivoglia paura. Infine, al momento in cui é stata emanata la decisione d’inidoneità, ella aveva 39 anni, di modo che le rimaneva ancora aperto un ampio ventaglio di opportunità professionali.

2.5. Nel caso di specie, dalle tavole processuali si evince che la diagnosi d’ispessimenti pleurici a placca bilaterali da pregressa esposizione professionale all’amianto é stata posta nel 2001 (cfr. rapporto esame TAC toracica del 7 novembre 2001 - doc. 5 e referto relativo al lavaggio broncoalveolare eseguito il 27 novembre 2001, da cui si evince che erano stati rilevati segni d’esposizione ad asbesto e di notevole esposizione a polveri ferrose - doc. B 7).

In base al contenuto del rapporto ispettivo del 20 febbraio 2002, l’assicurato, da circa un anno, avvertiva delle “… difficoltà respiratorie, espettorato, dolori in zona toracica. Situazione peggiorata negli ultimi mesi.” (cfr. doc. 19, p. 1).

A margine della sua audizione del maggio/luglio 2002, RI 1 ha dichiarato che, fatta eccezione per il tempo in cui aveva lavorato a __________, presso il reparto 132 della ditta __________, “… il periodo in cui é venuto a contatto con prodotti contenenti amianto é stato quello effettuato presso la ditta __________ quando ha dovuto ammodernare dei vagoni degli anni 50 delle __________. All’interno degli stessi v’erano lastre isolanti come del cartone duro. Difficile dire se contenessero o meno amianto. Si lavorava senza alcuna protezione, la presenza di polvere era alquanto elevata. Le isolazioni venivano tolte da altri operai, non ricorda con quale metodo (smontaggio, taglio manuale, fresa o altro). Lui entrava nelle carrozze, senza ventilazione né protezione per procedere a saldature. Presso __________ lavorava nel reperto accanto a quello dell’isolazione vagoni. Ricorda che veniva anche spruzzato dell’isolante. L’esposizione a polveri era praticamente giornaliera 5 giorni alla settimana nel periodo lavorato presso questa ditta. Di sicuro avveniva contatto con l’amianto durante le saldature di pezzi speciali per l’esercito che venivano protetti per il calore con coperte di amianto.” (doc. 44).

Nel mese di gennaio 2003, la dott.ssa __________, spec. FMH in medecina interna e del lavoro, ha dato il proprio benestare affinché i noti ispessimenti pleurici a placca bilaterali venissero assunti dall’CO 1 quale malattia professionale. Considerata la pregressa esposizione all’amianto, ella aveva peraltro ritenuto indicate delle visite profilattiche periodiche (cfr. doc. 60, p. 2; su questo specifico aspetto, si veda pure il doc. 201, p. 1: “Der Versicherte muss künftig wegen der asbestbedingten Pleuraplaques in regelmässiger pneumologischer, das heisst jährlicher, Kontrolle bleiben.”).

L’assunzione dei disturbi respiratori - bronchite cronica - a titolo di malattia professionale, ha avuto luogo qualche mese più tardi, sempre su indicazione della dott.ssa __________ (cfr. doc. 91, p. 1: “Übernahme der chronischen Bronchitis bei jahrzehnter Exposition zu Schweisserräuchen bei Schutzgasschweissen von Aluminium und Edelstahl unter arbeitshygienisch ungünstigen Verhältnisses nach UVG 9.1, UVV 1/1 (Ozon, Nitrosegase).”).

Dal profilo lavorativo, il ricorrente é stato dichiarato non più in grado di svolgere la sua abituale attività professionale di saldatore (cfr. doc. 120, p. 6: “Aufgrund der berufsbedingten chronisch-asthmoiden Bronchitis ist eine weitere Ausübung der bisherigen Tätigkeit als Schweisser nicht möglich. Das Tragen eines Atemschutzes ganztags ist bei diesem Lungenleiden nicht zumutbar.(…). Somit wäre bei diesem 58-jährigen Patienten die Voraussetzung für den Erlass einer Nichteignungsverfügung gegeben.“). D’altro canto, egli é però stato giudicato completamente abile per lavori manuali mediamente pesanti (cfr. il complemento peritale 17 maggio 2006 della Clinica __________ dell’Ospedale __________ di __________, doc. 220, p. 2 e il referto 9 ottobre 2007 del pneumologo dott. __________, doc. 275, p. 4: “In analogia quindi con la valutazione espressa presso l’Ospedale __________ di __________ nel 2005, il paziente continua ad essere inabile in maniera completa per lavori comprendenti un’attività fisica importante mentre per lavori sedentari o comprendenti un’attività fisica leggera-media risulta essere completamente abile.”).

2.6. Nell’ambito della procedura amministrativa in materia di AI, sfociata nell’attribuzione di una rendita intera d’invalidità, nel mese di novembre 2012, l’assicurato é stato periziato dalla dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

Dal relativo referto risulta che RI 1 soffriva di una sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio depressivo di grado severo (ICD-10: F33.2), di una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10: F45.4), nonché di una sindrome ansiosa non specificata (ICD-10: F41.9).

In merito alla patogenesi del danno alla salute psichica, la specialista si é così espressa:

" (…).

Dal 1987-1988 al 2001 presentò episodi depressivi di entità da lievi a moderati della durata di alcuni mesi con risoluzione completa dei sintomi tra gli episodi.

Alla fine del 2001 gli furono diagnosticati ispessimenti pleurici a placca bilaterali da pregressa esposizione professionale all’amianto. Confrontato con tale diagnosi e con la difficoltà a svolgere il suo “mestiere” sviluppò uno stato depressivo con angoscia e paura di sviluppare un mesotelioma. Tale stato di sofferenza ebbe ripercussioni in ambito lavorativo e famigliare e si protrasse per più di due anni. Dal profilo diagnostico tale patologia era inquadrabile come un disturbo da disadattamento con reazione ansiosa e depressiva prolungata reattivo alla patologia somatica sviluppata (“tempo che il mesotelioma possa arrivare da un momento all’altro”). Dalla diagnosi di placche pleuriche asbestosiche il periziando é andato incontro ad una riduzione progressiva e marcata delle sue risorse psichiche e somatiche soggettive. La diagnosi di asbestosi pleurica ha, con il rischio di scivolare in un possibile mesotelioma, ha agisto come fattore di stress all’interno di una personalità semplice già di per sé ai limiti delle sue capacità di tollerarli.

Il licenziamento del gennaio 2004 sommatosi all’angoscia legata alla patologia pneumologia determinò lo sviluppo di un nuovo episodio depressivo come risposta alla perdita del punto di riferimento più importante. “I miei punti di riferimento erano il lavoro e la famiglia, senza il lavoro ero perso”. Sviluppò apatia, abulia, astenia.

L’unico licenziamento subito nella sua vita nel gennaio 2004 anche se giustificato dalla malattia professionale fu da lui vissuto come una forte esperienza di frustrazione che si sommava allo sgretolamento psichico già iniziato nel periziando con la diagnosi di ispessimenti pleurici a placca bilaterali da pregressa esposizione all’amianto. Il quadro depressivo prevalentemente abulico con aspetti nevrastenici non derivò tanto da aspetti caratteriali del periziando (persona semplice con meccanismi difensivi rigidi quali scissione, negazione e dissociazione) ma da un processo di sgretolamento psichico consecutivo a problematiche di salute e lavorative.

(…).

Il periziando ha sviluppato oltre a una sindrome depressiva ricorrente dopo la diagnosi di placche pleuriche asbestosiche un disturbo ansioso consecutivo alla paura di sviluppare un mesotelioma, Si sente in uno stato di costante apprensione per le malattie fisiche: riferisce sudorazioni, tremori, momenti di irritabilità. Il lavoro prima adorato é ora da lui vissuto come il male assoluto, la causa di tutte le sue sofferenze fisiche e mentali. Tale sintomatologia non si é mai risolta ed é inquadrabile diagnosticamente come sindrome ansiosa non specificata (ICD10 F41.9).

Dopo l’infortunio del 14.12.2004 il periziando iniziò a sviluppare anche una sintomatologia somatica aspecifica quale espressione della sofferenza psichica. Il non essere riconosciuto dal lato medico secondo la sua aspettativa per i disturbi di cui soffrova, il non aver trovato delle terapie che potessero soggettivamente determinare un miglioramento della sintomatologia dispnoica ha profondamente intaccato il suo stato psichico. (…).

Dal dicembre 2004 ad oggi gli episodi depressivi sono stati accompagnati da disturbi somatoformi e fibromialgici. (I disturbi somatoformi furono già messi in evidenza dal Prof. __________ e i disturbi fibromialgici ed algici dal Dr. med. __________ nella sua valutazione peritale del giugno 2008 per il SAM).”

(allegato al doc. 353)

2.7. Nella concreta evenienza, va rilevato che le placche pleuriche di cui l’assicurato é portatore costituiscono i “… marcatori tipici di un’esposizione all’amianto da moderata a medio-grave avvenuta un decennio prima.” (cfr. M. Jost/S. Stöhr/C. Pletscher/H. Rast, Malattie professionali da amianto, Pubblicazione della Divisione di medicina del lavoro SUVA, versione marzo 2013, p. 1).

Ora, secondo il TCA, tale diagnosi e, pertanto, la consapevolezza che nei suoi polmoni sono depositate fibre di amianto, potenzialmente in grado di sviluppare un mesotelioma (al riguardo, occorre considerare che il tempo medio di latenza per l’insorgenza di questa malattia é molto lungo, di circa 35 anni), una patologia tumorale a tutt’oggi ritenuta letale (cfr. Jost/Stöhr/Pletscher/Rast, art. cit., p. 2), é certamente suscettibile di scatenare nell’assicurato paure di morte (“Todesängste”).

A potenziare tali paure, concorre poi, da una parte, la circostanza che, proprio in ragione della diagnosi in discussione, RI 1 é tenuto a sottoporsi a periodici accertamenti (ciò che é atto a rafforzare in lui il timore che la patologia di cui é affetto possa degenerare in qualcosa di più grave) e, dall’altra, il fatto che i media riportano di continuo notizie riguardanti la morte (causata proprio da mesotelioma) di persone che, nel passato, hanno lavorato a contatto con l’amianto (il caso più noto é quello degli ex operai degli stabilimenti “Eternit”; sempre sul tema delle morti causate da mesotelioma maligno a seguito dell’esposizione alla polveri d’amianto, si veda la recente sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo n° 52067/10 e 41072/11 Moor e altri contro Svizzera dell’11 marzo 2014).

Nel valutare l’adeguatezza del nesso di causalità, occorre inoltre considerare che, a causa della malattia professionale (in particolare a causa della bronchite cronica), RI 1 non é più stato in grado di esercitare la sua abituale professione di saldatore, ciò che é accaduto a un’età già avanzata (58 anni al momento in cui la dott.ssa __________ ha indicato che sarebbero state adempiute le condizioni per emanare una decisione d’inidoneità

  • cfr. doc. 120).

Ora, con riferimento ai casi trattati nella DTF 125 V 456 e nella STF 8C_801/2008, il fatto che l’insorgente abbia perso il proprio posto di lavoro a 58 anni é decisamente più idoneo a causare una depressione, rispetto al caso di un assicurato, ancora relativamente giovane, che si trova nella necessità di reperire un’alternativa professionale.

In esito a tutto quanto precede e in analogia con la fattispecie oggetto della sentenza federale pubblicata in RAMI 2002 U 468, riassunta al considerando 2.4., questa Corte ritiene che la malattia professionale che l’CO 1 ha assunto, sia idonea a provocare, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, disturbi ansiosi e depressivi, quali quelli di cui soffre il ricorrente.

Accertato che le turbe psichiche si trovano in un legame causale (anche) adeguato con la malattia professionale, l’amministrazione non era legittimata a negare il proprio obbligo a prestazioni al riguardo. In questo senso, la decisione su opposizione impugnata deve dunque essere annullata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso é accolto.

§ La decisione su opposizione impugnata é annullata.

§§ È accertato che i disturbi psichici presentati dall’assicurato costituiscono una conseguenza, naturale e adeguata, della malattia professionale.

§§§ Gli atti sono rinviati all’CO 1 affinché definisca il proprio obbligo a prestazioni.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'800.-- (IVA compresa) a titolo d’indennità per ripetibili.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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