Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2009.39
Entscheidungsdatum
05.10.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 35.2009.39

rs

Lugano 5 ottobre 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 10 marzo 2009 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 16 febbraio 2009 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 1 RA 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. Il 15 luglio 2005 RI 1 - alle dipendenze della __________ di __________ in qualità di falegname e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’__________

  • è caduto in cantiere da uno scalino, picchiando la spalla destra.

Egli ha riportato una contusione alla spalla destra (cfr. doc. 1).

L’assicuratore LAINF ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. La RM della spalla destra eseguita il 10 ottobre 2005 ha posto in luce un’alterazione edematosa del tendine del muscolo sovraspinato dopo contusione con sospetta fessura parziale sul versante articolare ed edema osseo adiacente all’articolazione acromio-clavicolare, sospetta lesione dello SLAP di primo grado e sospetta lesione del labbro tra le ore 3 e 5 (cfr. doc. 12).

Il 20 gennaio 2006 l’assicurato è stato sottoposto da parte del Dr. med. __________ presso l’Ospedale __________ di __________ a un intervento di riparazione in artroscopia della cuffia dei rotatori con una vite in titanio (cfr. doc. 43).

1.3. Alla chiusura del caso, l’CO 1, con decisione formale del 13 agosto 2008, ha riconosciuto a RI 1 una rendita di invalidità del 19% a fare tempo dal 1° agosto 2008 e un’indennità per menomazione dell’integrità del 10% (cfr. doc. 230).

A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato, rappresentato dal __________ (cfr. doc. 234, 238), l’assicuratore infortuni, dopo aver interpellato nuovamente il medico __________, Dr. med. __________ (cfr. doc. 243), il 16 febbraio 2009 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. A5).

1.4. Con tempestivo ricorso del 10 marzo 2009 RI 1, personalmente, ha chiesto il riconoscimento della problematica alla spalla sinistra quale conseguenza diretta del sinistro del luglio 2007, nonché la rivalutazione della rendita e di quanto ne consegue.

A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’assicurato ha addotto, in particolare, che, come indicatogli dal Dr. med. __________ in occasione della visita medica di chiusura del 31 maggio 2007, la spalla destra non aveva recuperato la piena mobilità e non poteva più migliorare. Pertanto, a mente dell’insorgente, è giustificata la necessità di aver usato la spalla sinistra, sforzandola nei movimenti attivi assumendo posizioni scorrette a protezione della spalla destra.

Egli ha asserito che il problema alla spalla sinistra non è conseguente al post-operatorio della spalla destra, poiché presente e annunciato già prima.

Il ricorrente ha, inoltre, osservato che il Dr. __________, quando ha valutato nel dicembre 2005 il referto della RM della spalla destra dell’ottobre 2005, si è immediatamente reso conto del problema anche alla spalla sinistra. Egli ha precisato che, non potendo intervenire su ambedue le spalle contemporaneamente, si è data la precedenza alla spalla destra dolorosa e urgente, visto il trauma subito in seguito alla caduta del luglio 2005.

L’assicurato ha riferito che secondo il Dr. __________ il problema alla spalla sinistra era dovuto al lavoro svolto per vent’anni e, soprattutto, al sovraccarico di lavoro sostenuto dalla stessa nell’arco di tempo in cui è tornato alla propria occupazione dal 16 agosto al 5 settembre 2005, avendo sopportato tutti gli sforzi di un’attività dura e cercato di compensare e proteggere dal dolore l’ormai immobile spalla destra.

L’insorgente ha poi rilevato di essere stato operato alla spalla sinstra il 24 luglio 2008 presso l’ospedale __________ di __________ dal Dr. __________ e che la __________ ha assunto il costo dell’intervento e la susseguente riabilitazione (cfr. doc. I).

1.5. In risposta l’CO 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerando di diritto (cfr. doc. III).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Oggetto della vertenza è certamente l’entità della rendita di invalidità spettante all’assicurato. Per pronunciarsi su questo oggetto il TCA dovrà dapprima esaminare se l’assicuratore LAINF resistente ha considerato a giusta ragione o meno unicamente i disturbi alla spalla destra, a esclusione della problematica alla spalla sinistra.

Più concretamente, occorre determinare se i disturbi alla spalla sinistra costituiscono una conseguenza, naturale e adeguata, dell’infortunio del 15 luglio 2005 oppure no.

Per quanto concerne l’indennità per menomazione all’integrità del 10% assegnata al ricorrente con decisione formale del 13 agosto 2008 e confermata con decisione su opposizione del 16 febbraio 2009 (cfr. doc. 230; A5), questa Corte osserva che l’assicurato, con il proprio ricorso, non ne ha espressamente contestato l’entità.

In una sentenza pubblicata in RAMI 1999 U323, pag. 98seg., il TFA ha avuto modo di stabilire che, anche se la richiesta nella procedura d'opposizione non si riferisce espressamente all'indennità per menomazione dell'integrità, la prima decisione non può crescere in giudicato su questo punto, qualora l'oggetto principale del litigio (diritto alla rendita d'invalidità) sollevi delle questioni di causalità.

In applicazione analogica della giurisprudenza appena citata, relativa alla procedura di opposizione, occorre concludere che anche una decisione su opposizione in relazione all’IMI non passa in giudicato se l’oggetto della lite (entità della rendita) implica delle questioni di causalità (cfr. STCA 35.2005.96 del 21 agosto 2006 consid. 2.2.).

In simili condizioni, visto che in casu sono state sollevate delle questioni di casualità in merito a disturbi organici lamentati dall’assicurato, la decisione su opposizione del 16 febbraio 2009 non è passata in giudicato nemmeno relativamente all’entità dell’IMI.

2.3. Disturbi alla spalla sinistra: causalità con l’infortunio del 15 luglio 2005?

2.3.1. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

  • quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

  • quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.3.2. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.3.3. Dalle carte processuali emerge che il datore di lavoro di RI 1 RI 1, la __________, il 9 settembre 2005, ha annunciato allCO 1 l’infortunio occorso al proprio dipendente il 15 luglio 2005, e meglio ha indicato che quest’ultimo era caduto in cantiere e aveva picchiato la spalla destra, riportando una contusione di tale spalla (cfr. doc. 1, 4).

La RX della spalla destra e sinistra effettuata il 9 settembre 2005 ha rilevato bilateralmente note artrosiche glenomerali e acromioclaveari: non calcificazioni periarticolari. Non evidenti rime di frattura a carico della spalla destra (cfr. doc. A3).

L’insorgente è stato sentito da un ispettore dell’assicuratore LAINF il 21 settembre 2005. Dal relativo rapporto risulta che l’assicurato, mentre stava trasportando delle lastre, è caduto in avanti, battendo la spalla destra direttamente sul betoncino. Lo stesso si è rialzato da terra dolorante, ha atteso qualche minuto e ha poi continuato il proprio lavoro fino a portare a termine la giornata. Una volta rientrato a casa la cognata gli ha fatto un’iniezione di Voltaren. Per alcuni giorni lo stato della spalla sembrava migliorare. Dal 16 luglio al 15 agosto 2005 ha beneficiato delle ferie. Durante il periodo di vacanza, praticando dello sport, avvertiva delle leggere fitte alla spalla destra. E’ stato giocando a pallavolo che ha poi accusato una forte fitta alla spalla. Ha interrotto il lavoro ripreso dopo le vacanze il 5 settembre 2005 e ha quindi consultato il Dottor __________ di __________ (cfr. doc. 3).

La RM della spalla destra eseguita il 10 ottobre 2005 ha posto in luce un’alterazione edematosa del tendine del muscolo sovraspinato dopo contusione con sospetta fessura parziale sul versante articolare ed edema osseo adiacente all’articolazione acromio-clavicolare, sospetta lesione dello SLAP di primo grado e sospetta lesione del labbro tra le ore 3 e 5 (cfr. doc. 12).

Il 20 gennaio 2006 l’assicurato è stato sottoposto da parte del Dr. med. __________ a un intervento di riparazione in artroscopia della cuffia dei rotatori con una vite in titanio presso l’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. 43).

In un messaggio di posta elettronica del maggio 2006 indirizzato all’INSAI il Dr. __________ ha indicato, da un lato, che la guarigione della spalla destra era ritardata dallo sviluppo di una capsulite retrattile, dall’altro, che alla spalla sinistra il ricorrente presentava una sintomatologia compatibile con una rottura parziale del sovraspinoso e che l’assicuratore LAINF avrebbe potuto raccogliere l’anamnesi e decidere se assegnare questo caso alla cassa malati o meno (cfr. doc. 64, 65).

Il 3 agosto 2006 è stata effettuata una nuova RM alla spalla destra che ha rivelato che in esiti di tenoraffia non si evidenziavano segni per lesioni del tendine sovraspinso (cfr. doc. 92).

L’8 settembre 2006 ha avuto luogo una visita medica __________. Il Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha così valutato la situazione dell’assicurato:

" Assicurato ancora piuttosto insicuro, lamenta ancora importanti dolori alla spalla anche se il decorso è lentamente positivo. Non si sente sicuro per quanto attiene al suo futuro professionale, anzi tende piuttosto a escludere un reinserimento in ditta.

Oggettivamente la mobilità della spalla è abbastanza buona mancano ancora circa 40° per raggiungere l’abduzione completa. I movimenti della spalla sono riferiti come dolorosi, non vi sono segni clinici per una rerottura della cuffia che del resto è stata esclusa dalla nuova RM. Vi sono ancora lievi segni per un attrito sotto-acromiale. Non tutti i dolori lamentati dall’assicurato sono spiegabili dai test clinici.

Procedere medico

L’assicurato continua con la fisioterapia, si recherà in controllo dal prof. __________ il 13.10.2006 e in seguito, a seconda dell’evoluzione valuteremo il da farsi. Ritengo comunque che potrebbe essere indicato un soggiorno riabilitativo alla Clinica __________ __________ con una valutazione delle capacità funzionali.

Dal punto di vista amministrativo per il momento fa ancora stato un’incapacità lavorativa del 100%.” (Doc. 100)

Il Dr. med. __________, il 13 agosto 2006, ha riscontrato un lieve, ma costante miglioramento. Egli ha osservato che la mobilità era normale in tutti i piani con una minima riduzione della rotazione interna, che la forza era pressoché normale con dolore al massimo sforzo del sovraspinoso e che la coordinazione neuromuscolare stava migliorando, anche se il paziente faceva fatica a mantenere gli arti sopra la testa, cosa però che due mesi prima era del tutto impossibile (cfr. doc. 104).

Dal rapporto della Clinica __________ del 9 febbraio 2007 emerge che l’assicurato si è lamentato di una sintomatologia alla spalla sinistra che da un esame clinico è risultata normale. Il Dr. med. __________, spec. FMH in reumatologia, ha indicato di non consigliare un intervento su questa spalla, bensì una presa a carico medica in caso di dolore con infiltrazione e rieducazione.

Per quanto attiene alla spalla destra, è stato rilevato che:

" On peut retenir chez cet assuré une épaule douloureuse persistante en rapport avec une tendinopathie de la coiffe persistante après réparation et acromioplastie. La fonction est relativement bien récupéré mais cette épaule reste douloureuse. On peut recommander que l’assuré continue encore quelques temps la physiothérapie à raison de 2x/semaine plus de l’auto-rééducation à domicile. Il paraît difficile de retenir un diagnostic de capsulite rétractile du moins actuellement car les rotations externe et interne sont symétriques, et que les mobilités passives sont subnormales. Je ne recommande pas une 2ème intervention sur cette épaule car le résultat sur la douleur serait, à mon avis, très aléatoire. (…)

Il apparaît que cet assuré ne pourra pas reprendre son activité professionnelle antérieure de poseur de faux-plafonds. L’ECPLT l’a clairement démontré. Dans une activité correspondant à un niveau d’effort léger à moyen, une pleine capacité de travail à plein temps est exigible de l’assuré. (…)” (Doc. 135)

Nel maggio 2007 il Dr. med. __________ ha precisato che l’assicurato, rispetto al controllo del 15.02.2007, presentava anamnesticamente una sensazione pressoché invariata e che l’esame obiettivo era pressoché normale anche per le prove della forza solo con dolore agli ultimi gradi di movimento e sotto sforzo. Il medico ha pure sottolineato che il paziente aveva riferito, come già precedentemente in altri controlli, di avere accusato anche dolore alla spalla sinistra dal giorno del trauma e che in quegli ultimi mesi stava peggiorando. Il Dr. med. __________ ha rilevato che era consigliabile, pertanto, eseguire un’artrorisonanza alla spalla sinistra (cfr. doc. 159).

La visita medica di chiusura è stata effettuata il 31 maggio 2007. Il Dr. med. __________ ha sottolineato, segnatamente, quanto segue:

" (…)

Soggettivamente vi è stato un miglioramento della sintomatologia algica alla spalla destra, i dolori non sono però completamente scomparsi e allo sforzo come pure all’uso della spalla al di sopra dell’orizzontale si ripresentano in modo importante. L’assicurato ritiene che i dolori alla spalla sinistra siano una conseguenza dei problemi alla spalla destra.

Oggettivamente mobilità delle spalle praticamente completa. Residua sindrome di attrito sotto-acromiale alla spalla destra e incipiente sindrome di attrito sotto-acromiale alla spalla sinistra. Nessun indizio per rerottura della cuffia dei rotatori alla spalla destra e nessun indizio per rottura della cuffia alla spalla sinistra.

Procedere medico

Per quanto attiene alla spalla destra, l’assicurato può continuare a fare dei trattamenti fisioterapici a scopo antalgico. Per quanto attiene invece alla spalla sinistra, dal punto di vista prettamente medico non ritengo necessario un intervento chirurgico, anche alla luce della parziale insoddisfazione per i risultati ottenuti con operazione alla spalla destra.

Sarà inoltre da tener conto del fatto che a causa dei problemi alla spalla destra l’assicurato non effettuerà più lavori che solleciteranno particolarmente le spalle e quindi vi sono buone probabilità che la spalla sinistra mantenga lo stato attuale.

Procedere amministrativo

Essendo la situazione medica stabilizzata procediamo, in data odierna, alla definizione dell’esigibilità del lavoro tenendo conto dei soli postumi infortunistici alla spalla destra, infatti la causalità tra i dolori alla spalla sinistra e l’evento infortunisitico del 15.7.2005 non è data per il semplice fatto che l’infortunio non ha mai coinvolto la spalla sinistra e questo è provato dalle molteplici visite eseguite e dai rapporti ispettivi iniziali dove mai si è parlato della spalla sinistra.” (Doc. 169)

Il Dr. med. __________, il 4 febbraio 2008, ha dichiarato che:

" (…)

Il paziente operato a gennaio 2006 alla spalla destra per una rottura del sovraspinoso ha gradualmente migliorato, anche se ha avuto un decorso operatorio complicato, la funzionalità e vi è stata una significativa diminuzione del dolore a carico della spalla destra. Da ca. 2 anni però il paziente soffriva anche di dolore alla spalla sinistra che interferiva con l’attività della vita quotidiana e disturbava il sonno. Negli ultimi mesi tale patologia è peggiorata, già in passato il paziente aveva eseguito un’artro RM che aveva evidenziato una rottura parziale del tendine del sovraspinoso.

Al controllo clinico in data odierna i test clinici sono ancora concordanti per una lesione del sovraspinoso con un’ipostenia del sovraspinoso, dolore al test di Whipple mentre i segni di impingement e la mobilità appaiono normali anche se dolenti ai gradi estremi. La diagnosi è quella di una rottura parziale del sovraspinoso, clinicamente non guarita, pertanto il consiglio è quello di sottoporsi a intervento per via artroscopica di riparazione del sovraspinoso. (…)” (Doc. 204)

Nel mese di luglio 2008 la spalla sinistra dell’assicurato è stata sottoposta a un intervento per riparazione della cuffia da parte del Dr. med. __________ (cfr. doc. I; 240).

Il Dr. med. __________, il 6 febbraio 2009, ha ancora osservato che:

" (…)

Il 31.5.2007 si procede poi a visita medica di chiusura con definizione dell’esigibilità del lavoro. Già in quell’occasione l’assicurato lamentava dolori alla spalla sinistra che erano però meno intensi rispetto a quelli della spalla destra, la mobilità della spalla era completa e i test per la cuffia erano negativi ma vi era un minimo arco doloroso in abduzione al di sopra dell’orizzontale.

Dagli atti non risulta che l’assicurato abbia mai ripreso il lavoro dopo l’infortunio del 15.7.2005, risulta quindi assolutamente impossibile che nella semplice vita quotidiana egli abbia sforzato a dismisura la spalla sinistra per compensare le mancanze della spalla destra, spalla destra che tra l’altro in occasione della visita medica di chiusura del 31.5.2007 andava molto bene quindi ciò non implicava un risparmio particolare dell’arto superiore destro e un travaso di sforzi all’arto superiore sinistro.

Del resto non c’è nessuna letteratura medica scientifica che provi che pazienti che si sono sottoposti a intervento di revisione della cuffia a una spalla sviluppino, in seguito al risparmio, problemi alla spalla contro laterale. Si tratta quindi di osservazioni spesso portate dai medici curanti per giustificare opposizioni, peggioramenti o altro ma che non sono assolutamente basati sull’evidenza scientifica.” (Doc. 243)

2.3.4. L’CO 1 ha considerato che i disturbi alla spalla sinistra accusati da RI 1 non si trovano in relazione di casualità naturale e adeguata con l’infortunio del 15 luglio 2005, fondandosi sulle valutazioni del Dr. med. __________ (cfr. doc. A5; 230).

L’insorgente ha contestato tale conclusione, ritenendo al contrario che la problematica alla spalla sinistra che ha condotto all’intervento chirurgico del luglio 2008 sia una conseguenza del sinistro del luglio 2005 (cfr. doc. I).

Questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, preliminarmente ricorda che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre, invece, nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Pertanto i referti ordinati ed eseguiti in adempimento di questo compito non possono essere considerati di parte (cfr. STF U 350/06 del 20 luglio 2007).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), l'Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

L’Alta Corte ha, peraltro, precisato che i pareri redatti dai medici dell'__________ hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

2.3.5. In concreto, attentamente esaminati gli atti di causa, questa Corte ritiene che l’opinione del Dr. med. __________, sanitario che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina infortunistica e assicurativa - secondo cui non è dato un nesso causale tra i disturbi alla spalla sinistra dell’assicurato e l’evento infortunistico del luglio 2005 -, possa validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario esperire ulteriori accertamenti (sul valore probatorio delle valutazioni del medico di __________, cfr. sentenza del Tribunale federale U 350/06 del 20 luglio 2007 in cui l'Alta Corte ha ricordato che "nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali si fondino esclusivamente su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore.").

Al riguardo va ricordato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; SVR 2003 IV Nr. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In effetti la valutazione del medico di __________ (cfr. doc. 169; 243) non contiene contraddizioni e presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare, il sanitario ha espresso il suo parere in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver visitato l’assicurato e proceduto allo studio approfondito del suo dossier.

Va, inoltre, osservato che, come sottolineato dal Dr. med. __________ (cfr. doc. 169), il sinistro in questione non ha interessato la spalla sinistra, bensì quella destra.

L’assicurato ha, infatti, asserito di essere caduto in avanti e di aver picchiato la spalla destra (cfr. doc. 3).

E’ vero che dei traumi possono causare una rottura della cuffia dei rotatori e che ciò è tanto più frequente quanto più il tessuto tendineo è degenerato, è altrettanto vero, però, che quali traumi si intendono cadute proprio sulla spalla o comunque urti diretti (cfr. www.laspalla.org).

In riferimento a quanto affermato dall’assicurato, ossia che la problematica all’arto superiore sinistro è dovuta al sovraccarico di lavoro di tale spalla per proteggere la spalla infortunata (cfr. doc. I), il TCA rileva che l’insorgente, contrariamente a quanto addotto dal medico di circondario, ha effettivamente fatto valere di aver esercitato la propria professione dal 16 agosto al 2 settembre 2005 (cfr. doc. 3, I).

Il datore di lavoro ha peraltro indicato che il lavoro è stato interrotto il 2 settembre 2005 (cfr. doc. 1).

L’assicurato ha, tuttavia, ripreso la propria attività dopo le ferie estive, in quanto non accusava rilevanti disturbi alla spalla destra necessitanti l’intervento di un medico (cfr. doc. 3). Il Dr. med. __________ è stato, infatti, contattato il 6 settembre 2005 (cfr. doc. 2).

L’assicurato ha d’altronde lavorato soltanto due settimane, dal 16 agosto al 2 settembre 2005.

Risulta, pertanto, già dubbia la realizzazione di un sovraccarico della spalla sinistra.

In ogni caso, anche ammettendo tale situazione, il menzionato sovraccarico non può avere influito in modo rilevante sulla spalla sinistra.

Dalle carte processuali emerge che i disturbi all’arto superiore sinistro sono stati segnalati al Dr. med. __________ nel dicembre 2005 (cfr. doc. 61), ovvero quasi quattro mesi dopo la fine dell’attività lavorativa.

Nel maggio 2007 il Dr. med. __________ ha, poi, addirittura indicato che l’assicurato gli avrebbe riferito che i dolori alla spalla sinistra risalivano al giorno dell’infortunio (cfr. doc. 159), per cui a una data anteriore alla ripresa dell’attività lavorativa.

In proposito va, per contro, ricordato che la RX alle due spalle eseguita il 9 settembre 2005 ha posto in luce delle note artrosiche glenomerali e acromioclaveari (cfr. doc. A3).

Giova, altresì, evidenziare che agli atti non risulta alcun parere medico divergente rispetto a quello formulato dal Dr. med. __________.

Il Dr. med. __________, benché si sia pronunciato a più riprese sullo stato della spalla sinistra dell’assicurato e abbia proceduto a operare quest’ultima nel luglio 2008, non ha fornito alcuna valutazione circa l’eziologia della problematica all’arto superiore sinistro. Egli si è soltanto limitato a indicare, nel maggio 2006, che l’assicuratore LAINF avrebbe potuto raccogliere l’anamnesi e decidere se assegnare questo caso alla cassa malati o meno (cfr. doc. 64, 65).

Va, infine, rilevato che in una sentenza U 60/02 del 18 settembre 2002 consid. 2.1. lo stesso TFA ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica che spieghi i disturbi ancora accusati dall’interessato. Decisivo è unicamente sapere se le cause traumatiche abbiano perso il loro significato causale, ovvero se esse siano estinte (cfr. pure STF U 241/06 del 26 luglio 2007 consid. 2.2.2), segnatamente se un determinato danno alla salute non sia di origine traumatica.

In conclusione, questa Corte, tutto ben considerato, non ritiene dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), un legame causale tra i disturbi alla spalla sinistra e l’evento traumatico del 15 luglio 2005.

2.4. Rendita di invalidità

2.4.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

  1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

  2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le).

Nell'assi­cura­zione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

2.4.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da invalido

La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

2.4.3. Nel caso in esame l’CO 1, sulla base dell’apprezzamento del 31 maggio 2007 del Dr. med. __________ afferente alla visita medica di chiusura (cfr. doc. 169), ha ritenuto l’assicurato in grado di svolgere a tempo pieno e con rendimento completo un’attività più leggera rispetto a quella di falegname originariamente svolta (cfr. doc. 230; A5).

Il medico di __________, in particolare, in merito all’esigibilità lavorativa ha evidenziato:

" L’assicurato non ha limitazioni a sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, può molto spesso sollevare e portare pesi dai 5 ai 10 kg fino all’altezza dei fianchi, talvolta pesi dai 10 ai 25 kg e mai più pesi superiori ai 25 kg. L’assicurato può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg oltre all’altezza del petto e di rado pesi superiori ai 5 kg. L’assicurato non ha limitazioni nel maneggiare attrezzi leggeri e di precisione, egli può spesso maneggiare attrezzi di media entità, talvolta attrezzi di pesante entità, mai più attrezzi molto pesanti e può spesso effettuare la rotazione della mano. L’assicurato può talvolta eseguire lavori al di sopra della testa, egli non ha limitazioni nell’effettuare la rotazione del tronco, non ha limitazioni nell’assumere la posizione seduta o in piedi e inclinata in avanti, non ha limitazioni nell’assumere la posizione inginocchiata e non ha limitazioni nell’effettuare la flessione delle ginocchia. L’assicurato non ha limitazioni nell’assumere la posizione seduta o in piedi di lunga durata, egli non ha limitazioni nel camminare anche per lunghi tragitti, non ha limitazioni nel camminare su terreno accidentato, non ha limitazioni nel salire le scale e può molto spesso salire su scale a pioli.” (Doc. 169)

In concreto il TCA non ha motivo alcuno per scostarsi dalla valutazione dell’esigibilità di lavoro formulata dal Dr. med. __________.

La stessa corrisponde, infatti, a quanto richiesto dalla giurisprudenza ai rapporti medici perché abbiano pieno valore probante (cfr. consid. 2.3.4.).

L’assicurato non ha del resto esplicitamente contestato la valutazione dell’esigibilità lavorativa formulata dall’CO 1, se non nella misura di richiedere di considerare anche le affezioni di cui soffre alla spalla sinistra (cfr. doc. I).

Relativamente a tale obiezione va rilevato che l’esigibilità lavorativa dell’insorgente correttamente è stata valutata tenendo conto unicamente dei postumi dell’infortunio del luglio 2005 alla spalla destra, in quanto i disturbi alla spalla sinistra non si trovano in relazione di causalità con tale evento traumatico (cfr. consid. 2.3.5.).

In simili condizioni, per determinare il grado di invalidità dell’assicurato va ritenuto - da un punto di vista medico -, da un lato, che lo stesso non può più svolgere la sua originaria professione di falegname, dall’altro, che è totalmente abile per tutto il giorno in attività leggere confacenti al suo stato di salute.

2.4.4. Si tratta ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute infortunistico dal profilo economico.

Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1, l'insorgente avrebbe guadagnato, nel 2008 (cfr., a questo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio assicurato, un importo annuo di fr. 62'612.90 (cfr. doc. 227, 226, 225, 116).

.

Questo dato, desunto dalle informazioni fornite direttamente dalla ditta __________ (cfr. doc. 1, 216), nonché dagli adeguamenti salariali relativi al contratto collettivo di lavoro dei falegnami (cfr. doc. 223, 226) e non contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.

2.4.5. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

2.4.6. Nel caso in esame per determinare il reddito ancora esigibile dall'insorgente, l'assicuratore LAINF resistente ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso cinque aziende ticinesi. L’CO 1 ha indicato che dai medesimi risulta che nelle attività leggere che il ricorrente sarebbe in grado di esercitare tenuto conto dei postumi infortunistici residuali, e meglio il montatore di quadri elettrici presso la __________ di __________, l’affilatore presso la __________ di __________, l’operaio di fabbrica presso la __________ di __________, lo speditore del prodotto finito per la __________ di __________ e il sorvegliante presso la __________ di __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2008, un reddito annuo pari a fr. 50’474.20 (cfr. doc. 227).

D’altro canto, sempre in conformità alla giurisprudenza evocata sopra, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

In effetti, dalla tabella prodotta in allegato al doc. 227 si evince che sono 115 i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 31’208.-- e a fr. 65’819.--, e infine che quello medio è di fr. 47’937.--.

Il TCA constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF resistente (fr. 50'474.20) è superiore di circa il 5% rispetto alla media dei salari medi (fr. 47’937.--).

In base alla giurisprudenza federale, ciò non è però sufficiente per dubitare della rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL.

In una sentenza U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta a questa stessa conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr., pure, la STCA 35.2005.90 del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo Tribunale ha deciso di fare propria la prassi dell’CO 1 secondo la quale sono di principio tollerati scostamenti sino al 10%).

Inoltre questa Corte ritiene che i cinque posti di lavoro segnalati CO 1 rispettino le limitazioni funzionali presentate dal ricorrente e descritte dal medico di __________ (cfr. doc. 169; consid. 2.4.3.).

In effetti, da una parte, tali impieghi richiedono soltanto la frequentazione della scuola dell’obbligo o eventualmente una formazione empirica. Dall’altra, gli stessi implicano solo talvolta il sollevamento di pesi fino a 25 kg e di rado l’utilizzo di attrezzi di pesante entità. Essi poi non comportano mai il sollevamento di pesi oltre all’altezza del petto, né lavori sopra la testa (cfr. doc. 227).

Ne discende che il reddito da invalido è stato validamente determinato in base alle DPL.

Esso ammonta a fr. 50’474.20.

Decurtazioni sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).

Il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 50’474.20 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 62'612.90 (cfr. consid. 2.4.4.) - è del 19.4%, arrotondato al 19% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41.

Nella misura in cui, con la decisione su opposizione impugnata, CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una rendita di invalidità del 19%, il suo ricorso deve essere respinto.

2.5. Indennità per menomazione all’integrità

2.5.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica, mentale o psichica.

Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.5.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica, mentale o psichica, indipendentemente dalla capacità di guadagno, è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato. Secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

Questi concetti sono stati ribaditi in un sentenza U 349/06 dell11 luglio 2007 nel quale il Tribunale federale ha rilevato:

" Occorre poi ricordare al ricorrente, come già spiegato dal giudice cantonale, che secondo giurisprudenza la menomazione dell'integrità è valutata in modo astratto, uguale per tutti. Da questo profilo, l'IMI si distingue quindi dall'indennità per torto morale ai sensi del diritto civile, per il quale si procede ad una valutazione individuale del danno avuto riguardo alle particolarità del caso. Contrariamente alla valutazione del torto morale secondo il diritto privato, la fissazione dell'IMI può prendere a base criteri medici di carattere generale, risultanti da esami comparativi di postumi infortunistici analoghi, senza tener conto delle specifiche limitazioni che la lesione è suscettibile di comportare per un determinato assicurato. In altri termini, l'importo dell'IMI non dipende dalle circostanze del caso concreto, ma da una valutazione medico-teorica del danno alla salute fisica o psichica, prescindendo da fattori di carattere soggettivo (DTF 115 V 147 consid. 1; cfr. DTF 133 V 224). In quest'ordine di idee, la Corte cantonale ha rettamente rilevato che la circostanza che l'insorgente, a causa delle conseguenze dell'infortunio, possa essere stato costretto a modificare le proprie abitudini di vita, non può essere presa in considerazione nella valutazione della menomazione all'integrità di cui è portatore."

2.5.3. Secondo l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni all'integrità fisica, mentale o psichica, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF; cfr. SVR 2008 UV Nr. 10).

Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.5.4. L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

Al riguardo in una sentenza 8C_472/2007 del 9 giugno 2008 il Tribunale federale ha rilevato:

" 3.4 La table 1.2. prévoit, en ce qui concerne l'épaule, un taux d'atteinte à l'intégrité de 30 pour cent pour une épaule bloquée en adduction, de 10 pour cent pour une épaule mobile jusqu'à 30 degrés au dessus de l'horizontale, et de 15 pour cent pour une épaule mobile jusqu'à l'horizontale. En l'espèce, il ressort des constatations du docteur E.________

  • qui se fondent sur un examen clinique approfondi et dont il n'y a pas lieu de remettre en cause l'exactitude - que la mobilité de l'épaule est réduite jusqu'à l'horizontale (l'abduction active atteint l'horizontal tandis que la flexion active est possible un peu au dessus de l'horizontal). Le taux de 15 pour cent retenu par la CNA et les premiers juges correspond dès lors bien au handicap du recourant."

2.5.5. Nel caso di specie l’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere del Dr. med. __________, ha assegnato all’assicurato un’IMI del 10% (cfr. doc. A5, 230).

Questa la valutazione del medico di circondario del 31 maggio 2007:

" REFERTO

Come esiti importanti e durevoli abbiamo disturbi funzionali e dolori alla spalla destra in stato da sutura di una rottura massiccia della cuffia dei rotatori, tenotomia del capo lungo del bicipite e acromio plastica.

I disturbi lamentati attualmente sono paragonabili a quelli che si hanno in caso di una omartrosi di entità modica.

VALUTAZIONE

IMI 10%

GIUSTIFICAZIONE

Una omartrosi di entità modica dà diritto a un’indennità del 10% secondo la tabella 5.2.” (Doc. 168)

Chiamato a esprimersi su una questione di carattere medico, questo Tribunale, considerata anche l'assenza di pareri specialistici divergenti, ritiene di non avere valide ragioni per distanziarsi dall’apprezzamento espresso dal medico di __________.

In casu non si rivelano, pertanto, necessari ulteriori approfondimenti medici (cfr. consid. 2.3.5.).

L’IMI è stata rettamente stabilita dall’assicuratore LAINF in considerazione unicamente dei postumi infortunistici a livello della spalla destra, in quanto le problematiche presentate dall’assicurato alla spalla sinistra non sono in relazione di causalità con il sinistro del luglio 2005 (cfr. consid. 2.3.5).

La Tabella 5.2 allestita dall'CO 1 afferente alla menomazione all’integrità risultante da artrosi prevede che un’omartrosi (artrosi della spalla) media giustifica l’attribuzione di un’indennità dal 5 al 10%, mentre un’omartrosi grave un’IMI dal 10 al 25%.

In concreto, ritenuto che la funzionalità della spalla destra non è gravemente compromessa (segnatamente l’assicurato può molto spesso portare e sollevare pesi da 5 a 10 kg fino all’altezza dei fianchi e talvolta pesi dai 10 ai 25 kg; egli può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg oltre l’altezza del petto e di rado pesi superiori a 5 kg; può talvolta eseguire lavori pure al di sopra della testa; cfr. doc. 169), la valutazione di un’IMI del 10% può essere fatta propria dal TCA.

Giova, infine, ribadire che l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli assicurati che presentano uno stesso status medico, la menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA del 12 dicembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.2001.71, confermata dal TFA con pronunzia del 28 giugno 2002, U 14/02; cfr., altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).

Ai fini della determinazione dell’IMI, occorre perciò fare astrazione dai disturbi soggettivamente accusati dall’assicurato che non trovano correlazione sul piano oggettivo. In effetti, se si tenesse conto di disturbi (soltanto) soggettivamente risentiti, non si giungerebbe più ad una valutazione astratta e egualitaria di una menomazione all’integrità.

Alla luce di quanto esposto, la decisione di assegnare al ricorrente un’IMI del 10% risulta incensurabile.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

9

Gerichtsentscheide

78
  • DTF 134 V 32212.06.2008 · 4.992 Zitate
  • DTF 133 V 22401.01.2007 · 707 Zitate
  • DTF 130 V 12101.01.2003 · 2.374 Zitate
  • DTF 130 V 34301.01.2004 · 7.739 Zitate
  • DTF 129 V 181
  • DTF 129 V 47201.01.2003 · 4.684 Zitate
  • DTF 128 V 17401.01.2002 · 2.052 Zitate
  • DTF 127 V 10201.01.2001 · 1.709 Zitate
  • DTF 126 V 7501.01.2000 · 7.322 Zitate
  • DTF 126 V 76
  • DTF 126 V 360
  • DTF 125 V 195
  • DTF 125 V 35101.01.1999 · 23.981 Zitate
  • DTF 125 V 352
  • DTF 125 V 37701.01.1999 · 636 Zitate
  • DTF 124 V 32
  • DTF 124 V 94
  • DTF 121 V 6
  • DTF 119 V 31
  • DTF 118 V 53
  • DTF 118 V 110
  • DTF 117 V 360
  • DTF 117 V 361
  • DTF 116 V 157
  • DTF 115 V 13301.01.1989 · 5.389 Zitate
  • DTF 115 V 134
  • DTF 115 V 142
  • DTF 115 V 14701.01.1989 · 851 Zitate
  • DTF 114 V 156
  • DTF 114 V 164
  • DTF 113 V 46
  • DTF 113 V 21801.01.1987 · 451 Zitate
  • DTF 113 V 219
  • DTF 113 V 323
  • DTF 112 V 32
  • DTF 111 V 188
  • DTF 104 V 20901.01.1978 · 932 Zitate
  • 8C_399/200723.04.2008 · 557 Zitate
  • 8C_44/200903.06.2009 · 324 Zitate
  • 8C_472/200709.06.2008 · 24 Zitate
  • 8C_652/200808.05.2009 · 3.347 Zitate
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • C 116/00
  • C 341/98
  • H 102/01
  • H 103/01
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 299/99
  • H 304/99
  • H 335/00
  • H 407/99
  • I 102/00
  • I 11/01
  • I 162/01
  • I 222/04
  • I 623/98
  • I 707/00
  • I 871/02
  • U 133/02
  • U 14/02
  • U 143/98
  • U 162/02
  • U 192/03
  • U 241/06
  • U 25/94
  • U 257/01
  • U 259/02
  • U 347/98
  • U 349/06
  • U 350/06
  • U 463/06
  • U 49/95
  • U 594/06
  • U 60/02
  • U 82/01